D.U.V.R.I. e gestione dei lavori in appalto

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1 MASTER SICUREZZA Dott. Manuel Sant Vicenza 22 Luglio 2010

2 Vi chiederete perché vi ho convocati qui...

3 PRIMA PARTE Fondamenti normativi della sicurezza nei lavori in appalto

4 Campo di applicazione Committente/datore di lavoro Contratto di appalto, subappalto o d opera Appaltatore/datore di lavoro/lavoratore autonomo ART. 26 DLgs 81/2008

5 L articolo 26 D.Lgs.81/2008 si applica se Campo di applicazione il committente è datore di lavoro il committente affida lavori/attività a imprese o lavoratori autonomi il luogo di lavoro è l azienda, una unità produttiva o comunque è nell ambito del ciclo produttivo del committente il luogo di lavoro è in comune tra committente e impresa o lavoratore autonomo ed è ipotizzabile una interferenza tra attività lavorative Problematiche circa: - Contratto applicato/applicabile -Luogo e lavorazioni

6 Problema CONTRATTO Appalto (art c.c.) Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro Subappalto (art c.c.) L appaltatore non può dare in subappalto l esecuzione dell opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente

7 Problema CONTRATTO Somministrazione (art c.c.) Contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell altra, prestazioni periodiche o continuative di cose Contratto d opera (art c.c.) Una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

8 Problema CONTRATTO

9 Problema CONTRATTO

10 Problema CONTRATTO

11 Problema CONTRATTO Disciplina analoga a quella predisposta per la somministrazione è prevista per il distacco, che si configura quando: un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 D.Lgs. 276/2003). In termini di ripartizione degli obblighi prevenzionali, esso è regolato dall art. 3 comma 6 del D.Lgs. 81/08 che prevede che nell ipotesi di distacco del lavoratore di cui all articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore.

12 Problema CONTRATTO L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. (art.30/1 D.Lgs.276/2001)

13 Interposizione di manodopera DIVIETO DI INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA Divieto di interposizione: è il fenomeno in base al quale i lavoratori sono assunti da un datore di lavoro (interposto), ma prestano la loro attività in favore esclusivamente di un altro datore di lavoro (interponente), il quale in tal modo ottiene la forza lavoro necessaria sopportando un più basso costo del lavoro

14 Interposizione di manodopera La legittimità dell appalto si dimostra sulla base di alcuni indicatori: 1) Mancanza della qualifica di imprenditore del soggetto appaltatore 2) Esercizio del potere direttivo del committente 3) Mezzi e strumenti del committente 4) Qualificazione dell attività lavorativa 5) Quantificazione ed attribuzione del corrispettivo

15 Intermediazione di manodopera GIURISPRUDENZA: 1. Nel compimento dell'opera o del servizio oggetto del contratto di appalto, l'intermediario non ha posto a disposizione del datore di lavoro altro che i propri dipendenti, senza assumersi alcun rischio. (Cass. 23 giugno 1987, n. 5494) 2. Socio di cooperativa che pure essendo retribuito dalla stessa lavori unicamente per il committente, utilizzi strumenti da questi messi a disposizione e sia sottoposto al suo potere direttivo (Cass. penale 11 giugno 1998, n. 7012) 3. Socio di cooperativa che, pur direttamente retribuito dalla stessa, sostituisca un lavoratore in ferie dipendente dal committente e successivamente operi nell'ambito di attivita' del committente medesimo. (Cass. 28 luglio 1998, n. 8801).

16 Problema LUOGHI e LAVORAZIONI Azienda : il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato Unità produttiva : stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale Nell ambito dell intero ciclo produttivo dell impresa Ossia escludendo le sole attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgono in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente (circolare 24/2007 Min. Lav. Prev. Soc.)

17 Problema LUOGHI e LAVORAZIONI IL TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08 - CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI CAMPO DI APPLICAZIONE Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X ALLEGATO X Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili i di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. NOTA: ciò che discrimina il Titolo IV dall art. 26 è il tipo di attività svolta nell appalto

18 Affidamento di lavori in azienda Affidamento di lavori a soggetti terzi comporta una serie di conseguenze: A) Gestione della prevenzione (art. 26 Dlgs 81/06) Obblighi di cooperazione e coordinamento Obblighi di verifica dell idoneità dei soggetti B) Redazione DUVRI se interferenze C) Indicazione costi sicurezza D) Responsabilità committente/appaltatore per: contributi [ritenute] retribuzioni danno non Inail

19 Appalto nel DLgs 81/2008 Riprende con qualche variazione - Legge 123/07 (art. 3) che modificava art. 7 DLgs 626/94 Motivazione: formalizzare esigenza di coordinamento e misure da adottare quando vi sono rischi da interferenza. Adempimenti sostanzialmente già stabiliti in precedenza, ma non era prevista specifica norma. Alcuni riferimenti dalla precedente disciplina dei cantieri edili (DLgs 494/96).

20 Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 1a Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione.

21 Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

22 Verifica dell idoneità

23 Verifica dell idoneità ALLEGATO XVII IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE 1. Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l esecuzione dell opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto

24 Verifica dell idoneità b) documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all articolo 14 del presente Decreto Legislativo

25 Verifica dell idoneità 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

26 Verifica dell idoneità c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

27 Certificato iscrizione CCIAA

28 Requisiti tecnico-professionali REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI La sottoscritta XXXXXXXX, Legale Rappresentante della ditta XXXXXXXXXX spa con sede in XXXXXXXXX (TV), Via XXXXXXXX n. 14, P.I. n , consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, in merito all esecuzione delle opere presso xxxxxxxxxxxxx DICHIARA Che questa azienda è in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell art. 26, comma 1, lettera a) del DLgs 81/2008. Data-Firma

29 DURC (consiglio.)

30 Verifica dell idoneità ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE DA POTER RICHIEDERE 1) Copia DVR 2) Nomine e attestati di formazione RSPP ADDETTI ANTINCENDIO ADDETTI PRONTO SOCCORSO RLS Formazione lavoratori 3) Libro unico (buste paga ) 4) Dichiarazioni conformità 5) Idoneità sanitaria 6) Registro infortuni 7) Copia cartellini / doc. UNI.INAIL 8) Consegna DPI 9) Polizza RCT/RCO

31 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 1b b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. ESEMPIO >> 01 >> ESEMPIO >> 02 >> Opuscolo

32 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 2 2. Nell ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva.

33 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 2 GIURISPRUDENZA: a) Cooperare ovvero contribuire attivamente, dall una e dall altra parte, a predisporre e applicare le misure di prevenzione e protezione (Cassazione penale, Sez. IV, 20 settembre 2002, n ) b) Coordinare ovvero collegare razionalmente le varie fasi dell attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possano accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente (Cassazione penale, Sez. IV, 20 settembre 2002, n )

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35 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione Il dovere informativo non consiste in una teorica lezione su un determinato pericolo, ma richiede, tenuto conto del dovere di cooperazione cui sono reciprocamente tenuti sia il committente che l'appaltatore, che entrambi si rendano conto insieme della presenza o dell'assenza di una specifica fonte di pericolo, cioè che la valutino insieme e che insieme valutino come meglio eliminarla. (Cassazione penale sez.iv 3/7/2002, n.31459)

36 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 2 Sono previste sanzioni penali Datore di lavoro e dirigenti puniti con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro per la violazione degli articoli [ ], 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l articolo 26, commi 3, quarto periodo15, o 3-ter; (art. 55, comma 5, lett. d) del D.Lgs.81/08)

37 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione Il datore di lavoro committente deve prevedere di effettuare efficaci azioni di coordinamento e cooperazione con l appaltatore (riportate nel DUVRI)

38 Riunione di coordinamento

39 Verbale di sopralluogo

40 Permesso di lavoro

41 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 3a 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture. [continua]

42 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 3b 3. [continua] Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

43 Il rischio interferenziale Compresenza di rischi di fonte diversa dal punto di vista di unità organizzativa del lavoro (lavoratore-datore di lavoro). Rischio legato al coinvolgimento di personale diverso da quello della committente nelle organizzazione del Lavoro di quest ultima (presenza fisica in aree di lavoro interne all azienda, coinvolgimento in attività aziendali anche esterne). Committente - Somma di rischi specifici in regime di interferenza - Sovrapposizione di rischi specifici con formazione di nuovi rischi. A B C D

44 Obiettivo La redazione del D.U.V.R.I : quale strumento operativo per la attuazione efficace e concreta della attività di cooperazione e coordinamento atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza. Interferenza Determinazione n 3 del 5 marzo 2008 Quando si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell appaltatore Quando si verifica un contatto rischioso tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti

45 Esempi Lavoratori esterni in ambiente di lavoro committente con rischio rumore. La attività effettuata non ha questo rischio specifico; misura di cooperazione: far adottare i medesimi otoprotettori dei lavoratori del committente. Esecutore utilizza sostanze pericolose in ambiente che non presenta tale rischio: si valutano le misure di prevenzione (coordinamento) o protezione necessarie anche per i lavoratori della committente. Combinazione di rischio di presenza sostanze infiammabili della committente e uso di fiamme libere dell esecutore ed ho un nuovo rischio di incendio con misure da definire.

46 Chi redige il DUVRI Costituzione (art. 32, 35, 41) e Codice Civile Ha l obbligo della tutela dell integrità fisica e psicologica dei lavoratori

47 Delegabilità? a)la valutazione del rischio è un processo la cui responsabilità è in capo al datore/datori di lavoro coinvolti e non delegabile (art.17 D.lgs 81/2008). b)la promozione del coordinamento e della cooperazione è un obbligo del datore di lavoro committente che può essere sicuramente delegabile in quanto non tra i compiti indelegabili di cui all art. 17.

48 Delegabilità? c)la redazione del D.U.V.RI: la legge lascia qualche finestra interpretativa; alcuni ritengono che la più corretta sia la seguente: è possibile la delega se è autorizzata dal datore di lavoro e se ne sussistono le condizioni (attribuzioni e competenze conferite) secondo quanto riportato all art. 18 comma 1 lettera p). La delega non esonera mai il datore di lavoro dall obbligo di vigilanza.

49 Principio di specialità Articolo Principio di specialità Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale. Il principio di specialità, nell'ambito del diritto penale comune, è disciplinato dall'art. 15 del c.p., il quale così recita: Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

50 Principio di specialità

51 Principio di specialità

52 CANTIERE (art. 89 c.1 Let. a ) D.Lgs 81/08 Art. 90 c. 3 si PUBBLICO? no si Più IMPRESE? no si Soggetto a PdC? no PUBBLICO Più PSC IMPRESE IN CORSO LAVORI? PSC(*) (*) redatto dal Coordinatore in esecuzione PSS (DUVRI) si PSC PRIVATO O NIENTE Più IMPRESE? Più PERMESSO DI IMPRESE IN CORSO NULLA LAVORI? COSTRUIRE NULLA (DUVRI) D.Lgs 81/08 Art. 90 c. 11 Più DENUNCIA si INIZIO ATTIVITA no IMPRESE IN no (DUVRI) PSC(*) CORSO LAVORI? D.Lgs 81/08 Art. 90 c. 5 NULLA (DUVRI) (*) redatto dal Coordinatore in esecuzione PSC(*)

53 Caratteristiche del DUVRI Il D.U.V.R.I è un documento Unico : è il legislatore che lo chiede esplicitamente! In esso confluiscono tutte le informazioni e valutazioni relative ai rischi interferenziali per permettere il coordinamento. Da questo discende anche che esso sia dinamico ovvero potenzialmente sottoposto a continui aggiornamenti (circolare MLPS 24/2007) Condiviso: lo dice la giurisprudenza! (cass. Pen.sez.IV 20/09/ 2002) come l obbligo di cooperare e coordinare. Il committente ha il compito di promuovere e redigere. Committente ed esecutore devono insieme identificare i pericoli ed insieme adottare le misure conseguenti.

54 Caratteristiche del DUVRI Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio DVR e di provvedere all attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell attività (circolare MLPS 24/2007) Il DUVRI deve essere redatto solo nel caso in cui esistano interferenze. Nel caso in cui sia stato preventivamente valutata l assenza di interferenze, è opportuno esplicitarlo all interno del contratto, evidenziando pertanto che l importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero. (Determinazione n 3 del 5 marzo 2008)

55 Caratteristiche del DUVRI Raccolta dati Identificazione rischi potenzialmente interferenti causati dagli APPALTATORI C è compresenza NO Rischio permane in assenza di chi lo determina ed il luogo è accessibile ad altre aziende? SI Identificazione sovrapposizioni temporali delle attività negli ambienti di lavoro SI Identificazione rischi potenzialmente interferenti derivanti dal COMMITTENTE Rischio interferente NO Rischio NON interferente

56 Obbiettivi conseguiti Enfatizzato le situazioni più pericolose dei rischi interferenti Individuato le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla gestione dell appalto Pianificato preventivamente le sequenze temporali e spaziali delle attività Valutato tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica Predisposto le misure di prevenzione e protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti Fornito chiare informazioni agli appaltatori sugli obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell appalto

57 DUVRI PLUS Nel DUVRI possono trovare posto: 1) L esito della verifica dell idoneità tecnicoprofessionale degli esecutori. 2) L informazione sui rischi aziendali, sulle misure preventive e protettive, sull emergenza. 3) L ANALISI DEI RISCHI INTERFERENTI, le relative misure di prevenzione e protezione, le procedure per attuarle e i costi conseguenti.

58 Contenuti del DUVRI 1. Identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia); 2. Descrizione dell azienda committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso i reparti interessati dai lavori in appalto; 3. Descrizione delle attività svolte dagli appaltatori; 4. Organizzazione delle lavorazioni e misure generali di sicurezza: - identificazione dei locali a disposizione dell appaltatore -servizi igienici - refettori - viabilità interna

59 Contenuti del DUVRI 5. Misure di coordinamento relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione; 6. Rischi negli ambienti di lavoro (rischio chimico, cancerogeno, biologico, rumore, vibrazioni, incendio, esplosione); 7. Cronoprogramma dei lavori per l identificazione delle sovrapposizioni temporali (nei singoli luoghi di lavoro)

60 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 3 Sono previste sanzioni penali Datore di lavoro e dirigenti puniti con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro per la violazione degli articoli [ ], 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l articolo 26, commi 3, quarto periodo15, o 3-ter; (art. 55, comma 5, lett. d) del D.Lgs.81/08)

61 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 3bis 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l obbligo di cui al comma 3 non si applica - ai servizi di natura intellettuale, - alle mere forniture di materiali o attrezzature - nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI.

62 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 3bis

63 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 3ter 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, 1) il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione del contratto. 2) Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell inizio dell esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l appalto; l integrazione, sottoscritta per accettazione dall esecutore, integra gli atti contrattuali.

64 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 4 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l imprenditore committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

65 La responsabilità nel regime di appalto

66 La responsabilità nel regime di appalto L imprenditore committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell INAIL o dell IPSEMA; le disposizioni del presente comma non si applica ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici (art.26/4 D.Lgs. 81/2008)

67 La responsabilità nel regime di appalto In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. (art.29/2 D.Lgs. 276/2003 (Biagi) così modificato dall art.1/911 L.296/2006)

68 La responsabilità nel regime di appalto L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. (art.35/28 L. 248/2006 (Bersani) )

69 La responsabilità nel regime di appalto Responsabilità art. 29 DLgs 276/03 in caso di appalto genuino. Appalto non genuino a) Somministrazione irregolare >>possibilità di richiesta costituzione rapporto lavoro b) Somministrazione fraudolenta >>automatica configurabilità rapporto lavoro c) Sanzioni anche penali

70 La responsabilità nel regime di appalto Rapporto diretto con soggetto appaltante con riguardo agli obblighi contributivi e retributivi Cass. Sez. Unite 22910/06 nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre commi dell articolo 1 legge 1369/60 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell impiego della mano d opera negli appalti di opere e di servizi) la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull appaltante(o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell'appaltatore (o interposto) in virtù dell apparenza del diritto e dell apparente titolarità del rapporto di lavoro stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi (considerato applicabile anche alle disposizioni di cui agli artt. 20 e segg. del D.Lgs 276/03)

71 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 5a 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. [continua]

72 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 5b Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

73 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 6 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

74 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 6 Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

75 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 7 7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente Decreto.

76 Appalti pubblici Le disposizioni del D.Lgs.163/2006 prendono in considerazione: il costo relativo alla sicurezza nella fase di predisposizione della gara d appalto (art.86/3-bis) il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d asta (art.86/3-ter) il costo relativo alla sicurezza nella fase di valutazione dell anomalia dell offerta (art.86/3-bis e 87/4) gli oneri della sicurezza indicati nel PSC che non sono soggetti a ribasso (art.131/3) gli oneri della sicurezza che devono essere pagati dall appaltatore al subappaltatore senza alcun ribasso (art.118/3)

77 Appalti pubblici Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. (art.86/3-bis D.Lgs. 163/2006, così sostituito dall art.8 L.123/2007)

78 Appalti pubblici Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. (art.86/3-bis D.Lgs. 163/2006)

79 Appalti pubblici Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d asta. (art.86/3-ter D.Lgs. 163/2006 così aggiunto dall art.8 L.123/2007) Nella valutazione dell anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificamente indicati nell offerta e risultare congrui rispetto all entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture (art.87/4 D.Lgs. 163/2006)

80 Appalti pubblici Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell articolo 1, commi 1173 e 1174 della L. 27/12/2006, n.296. (art.118/6-bis D.Lgs. 163/2006)

81 Appalti pubblici L affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ovvero il direttore dell esecuzione, provvede alla verifica dell effettiva applicazione della presente disposizione. L affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. (art.118/4 D.Lgs.163/2006)

82 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 8 8. Nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro.

83 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione TESSERA DI RICONOSCIMENTO L art. 26, comma 8, del D.Lgs.81/08. I lavoratori hanno l obbligo di esporre tale tessera. Per generalità del lavoratore debbono intendersi non solo il nome ed il cognome, ma anche la sua data di nascita per renderlo più facilmente riconoscibile durante un eventuale controllo da parte degli ispettori (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 29) Tale obbligo è esteso anche ai lavoratori autonomi Tale disposizione riguarda TUTTE le aziende

84 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione

85 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o somministrazione comma 8 Sono previste sanzioni amministrative Datore di lavoro della ditta appaltatrice, subappaltatrice o lavoratore autonomo: sanzione amministrativa da 100ad 500per ciascun lavoratore, in caso di omessa consegna del tesserino (art. 55, comma 4, lett. m) del D.Lgs.81/08) Lavoratore: sanzione amministrativa da 50 a 300, in caso di omessa esposizione della tessera, seppur munito della stessa. La stessa sanzione si applica anche al lavoratore autonomo (art. 59, comma 1, lett. b) del D.Lgs.81/08)

86 comma 2 art. 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

87 comma 2 art. 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso Sono previste sanzioni amministrative Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a euro per la violazione dell articolo 72. (art. 87, comma 7 DLgs 81/2008)

88 Art. 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare Provvedimento sospensione attività se: - Impiego personale in nero in misura superiore 20% del totale dei lavoratori - Reiterate violazioni norme su orario di lavoro, riposi, sicurezza Interdizione pubblici appalti Revoca solo se dimostrazione regolarizzazione (applicate sanzioni) Considerati anche autonomi se non risultanti da atti o registri Sanzione aggiuntiva Carattere discrezionale della misura

89 SECONDA PARTE Redazione del D.U.V.R.I.

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91 Redazione del DUVRI Per ogni problema: ORGANO DI CONTROLLO Schema PROATTIVO individua verifica e sanziona SOLUZIONE AZIENDA autocontrollo RISULTATO esegue

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99 Redazione del DUVRI Raccolta dati Identificazione rischi potenzialmente interferenti causati dagli APPALTATORI C è compresenza NO Rischio permane in assenza di chi lo determina ed il luogo è accessibile ad altre aziende? SI Identificazione sovrapposizioni temporali delle attività negli ambienti di lavoro SI Identificazione rischi potenzialmente interferenti derivanti dal COMMITTENTE Rischio interferente NO Rischio NON interferente

100 Ipotesi di processo valutativo SOVRAPPOSIZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA GIORNATA DI LAVORO LAVORO IN APPALTO ATTIVITA' LAVORATIVE omogenee per rischio APPALTATORE AMBIENTI DI LAVORO 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 Controlli non distruttivi Trattamento superficiale Controllo delle saldature tramite ultrasuoni Verniciatura a spruzzo Ditta "Laserjet" Ditta "La tintora" ATTIVITA' LAVORATIVE SVOLTE DAI LAVORATORI DEL COMMITTENTE Reparto carpenteria zona saldatura Reparto carpenteria zona saldatura Cabina di verniciatura Reparto carpenteria zona saldatura Uffici Ref ettorio servizi igienici Magazzino Cabina di verniciatura Piazzale LEGENDA: Presenza di lavoratori Compresenza di lavoratori di aziende diverse nella stessa area

101 INDIVIDUAZIONE RISCHI INTERFERENTI DETERMINATI DAL COMMITTENTE AMBIENTE DI LAVORO : Reparto carpenteria zona saldatura LAVORO IN APPALTO ATTIVITA' LAVORATIVE omogenee per rischio APPALTATORE COMMITTENTE Controlli non distruttivi Controllo delle saldature tramite ultrasuoni Ditta "Laserjet" Trattamento superficiale Verniciatura a spruzzo Ditta "La tintora" RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI causati da impianti, attrezzature e attività del Committente durante le "attività lavorative" oggetto dell'appalto INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI TIPOLOGIA DI RISCHIO PROBABILITA' DANNO MISURA DEL RISCHIO PONDERAZIONE DEL RISCHIO TIPOLOGIA DI RISCHIO PROBABILITA' DANNO MISURA DEL RISCHIO PONDERAZIONE DEL RISCHIO INTRODUZIONE IN ZONE PERICOLOSE DI MACCHINE X I I CADUTA ATTREZZI O MATERIALI X I I ELETTROCUZIONE X I I SCOPPIO DI APPARECCHI A PRESSIONE X I I CADUTA DI MATERIALI MOVIMENTATI X I I INVESTIMENTO CON ATTREZZATURE SEMOVENTI X I I INCENDIO XS IS IS LEGENDA: X Rischio presente nell'ambiente di lavoro del Committente XS Rischio NORMATO presente nell'ambiente di lavoro del Committente I Rischio interferente IS Rischio NORMATO interferente

102 INDIVIDUAZIONE RISCHI INTERFERENTI DETERMINATI DAGLI APPALTATORI AMBIENTE DI LAVORO : Reparto carpenteria zona saldatura LAVORO IN APPALTO ATTIVITA' LAVORATIVE omogenee per rischio APPALTATORE Controlli non distruttivi Controllo delle saldature tramite ultrasuoni Ditta "Laserjet" Trattamento superficiale Verniciatura a spruzzo Ditta "La tintora" LAVORATORI DEL COMMITTENTE RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI introdotti dagli appaltatori che operano nell'ambiente di lavoro di lavoro del committente. TIPOLOGIA DI RISCHIO PROBABILITA' DANNO MISURA DEL RISCHIO PONDERAZIONE DEL RISCHIO TIPOLOGIA DI RISCHIO PROBABILITA' DANNO MISURA DEL RISCHIO PONDERAZIONE DEL RISCHIO TIPOLOGIA DI RISCHIO PROBABILITA' DANNO MISURA DEL RISCHIO PONDERAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO IS XS IS PRESENZA DI ESPLOSIVI ESPLOSIONE DI GAS, LIQUIDI, POLVERI I X I INALAZIONE O CONTATTO CON AGENTI CHIMICI I X I INALAZIONE O CONTATTO CON AGENTI CANCEROGENI INALAZIONE O CONTATTO CON AGENTI BIOLOGICI INCIAMPO SU MATERIALI O ATTREZZATURE I X I LEGENDA: X Rischio presente nell'ambiente di lavoro del Committente XS Rischio NORMATO presente nell'ambiente di lavoro del Committente I Rischio interferente IS Rischio NORMATO interferente

103 Ipotesi di processo valutativo STIMA DELLA PROBABILITA DI ACCADIMENTO PROBABILITA GIUDIZIO DEFINZIONI E CRITERI (secondo BS 8800:2004) MI I P Molto improbabile Improbabile Probabile Durante la vita lavorativa di una persona la probabilità di accadimento dell evento è inferiore all 1% Tipicamente l evento accade ad una persona una volta durante la sua vita lavorativa Tipicamente l evento accade ad una persona una volta ogni cinque anni MP Molto probabile Tipicamente l evento accade ad una persona almeno una volta ogni sei mesi

104 Ipotesi di processo valutativo STIMA DELLA GRAVITA DEL DANNO DANNO GIUDIZIO ESEMPI DI CATEGORIA DI DANNO (secondo BS 8800:2004) DL Danno Lieve SALUTE Fastidio, irritazione (es. mal di testa); Malattia temporanea comportante disagio SICUREZZA Ferite superficiali; piccoli tagli e abrasioni; irritazione agli occhi causata da polvere DM Danno Moderato SALUTE Perdita parziale dell udito; dermatiti; asma; disturbi agli arti superiori; malattie comportanti inabilità minori permanenti SICUREZZA Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni; piccole fratture DG Danno grave SALUTE SICUREZZA Grave malattia mortale; grave inabilità permanente Lesioni mortali; amputazione; lesioni multiple; gravi fratture

105 Ipotesi di processo valutativo MATRICE ASIMMETRICA DANNO Danno Lieve Danno Moderato Danno grave Molto improbabile Rischio Molto Basso Rischio Molto Basso Rischio Alto PROBABILITA Improbabile Probabile Rischio Molto Basso Rischio Basso Rischio Medio Rischio Alto Rischio Molto Alto Rischio Molto Alto Molto probabile Rischio Basso Rischio Molto Alto Rischio Molto Alto (secondo BS 8800:2004)

106 Ipotesi di processo valutativo MISURA E VALUTAZIONE CATEGORIA DI RISCHIO Rischio Molto Basso VALUTAZIONE DI TOLLERABILITA RISCHIO ACCETTABILE Rischio Basso Rischio Medio RISCHI CHE DEVONO ESSERE RIDOTTI FINO A RISULTARE TOLLERABILI O ACCETTABILI Rischio Alto Rischio Molto Alto RISCHIO INACCETTABILE (secondo BS 8800:2004)

107 Ipotesi di processo valutativo SINTESI DEL RISCHIO INTERFERENTE RISCHIO INACCETTABILE: Vietato effettuare il lavoro RISCHIO TOLLERABILE: Obbligatorio applicare misure per la riduzione del rischio al fine di ridurlo al livello minimo ottenibile RISCHIO ACCETTABILE: Rischio insignificante (per le caratteristiche proprie o grazie alle misure di sicurezza previste) (secondo BS 8800:2004)

108 Ipotesi di processo valutativo RISCHI DETERMINATI DAL COMMITTENTE AMBIENTE DI LAVORO : Reparto carpenteria zona saldatura LAVORO IN APPALTO ATTIVITA' LAVORATIVE omogenee per rischio APPALTATORE COMMITTENTE Controlli non distruttivi Controllo delle saldature tramite ultrasuoni Ditta "Laserjet" Trattamento superficiale Verniciatura a spruzzo Ditta "La tintora" RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI causati da impianti, attrezzature e attività del Committente durante le "attività lavorative" oggetto dell'appalto INTRODUZIONE IN ZONE PERICOLOSE DI MACCHINE X I MI DM RMB A I MI DM RMB A CADUTA ATTREZZI O MATERIALI X I MI DG RA T I MI DG RA T ELETTROCUZIONE X I MI DL RMB A I MI DL RMB A SCOPPIO DI APPARECCHI A PRESSIONE X I MI DM RMB A I MI DM RMB A CADUTA DI MATERIALI MOVIMENTATI X I MI DG RA T I MI DG RA T INVESTIMENTO CON ATTREZZATURE SEMOVENTI X I DG RA T I DG RA T INCENDIO XS IS Medio IS Medio INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI TIPOLOGIA DI RISCHIO PROBABILITA' DANNO MISURA DEL RISCHIO PONDERAZIONE DEL RISCHIO TIPOLOGIA DI RISCHIO PROBABILITA' DANNO MISURA DEL RISCHIO PONDERAZIONE DEL RISCHIO

109 Ipotesi di processo valutativo RISCHI DETERMINATI DAGLI APPALTATORI AMBIENTE DI LAVORO : Reparto carpenteria zona saldatura LAVORO IN APPALTO Controlli non distruttivi Trattamento superficiale ATTIVITA' LAVORATIVE omogenee per rischio Controllo delle saldature tramite ultrasuoni Verniciatura a spruzzo LAVORATORI DEL COMMITTENTE APPALTATORE Ditta "Laserjet" Ditta "La tintora" RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI introdotti dagli appaltatori che operano nell'ambiente di lavoro di lavoro del committente. TIPOLOGIA DI RISCHIO PROBABILITA' DANNO INCENDIO IS Medio T XS IS Medio T PRESENZA DI ESPLOSIVI ESPLOSIONE DI GAS, LIQUIDI, POLVERI I MI DG RA T X I MI DG RA T INALAZIONE O CONTATTO CON AGENTI CHIMICI I Moderato A X I Moderato A MISURA DEL RISCHIO PONDERAZIONE DEL RISCHIO TIPOLOGIA DI RISCHIO PROBABILITA' DANNO MISURA DEL RISCHIO PONDERAZIONE DEL RISCHIO TIPOLOGIA DI RISCHIO PROBABILITA' DANNO MISURA DEL RISCHIO PONDERAZIONE DEL RISCHIO INALAZIONE O CONTATTO CON AGENTI CANCEROGENI INALAZIONE O CONTATTO CON AGENTI BIOLOGICI INCIAMPO SU MATERIALI O ATTREZZATURE I I DM RM T X I MI DL RMB A

110 Contenuti dei modelli DUVRI Proposta di modelli applicativi di DUVRI

111 Contenuti dei modelli DUVRI A Informazioni generali su: Committente dei lavori Sede di svolgimento dei lavori Reparto/i di svolgimento dei lavori Descrizione dei lavori previsti Data e durata previste dei lavori Composizione dell Organigramma della sicurezza dell azienda Committente Referente di cantiere dell azienda Committente

112 Contenuti dei modelli DUVRI B Informazioni sulle ditte / i lavoratori autonomi esecutori: Estremi ditte / lav. autonomi con relativi indirizzi e recapiti Descrizione dei relativi lavori previsti Nominativo del relativo referente di cantiere Nominativo e mansione del personale incaricato dell esecuzione dei lavori

113 Contenuti dei modelli DUVRI C Informazioni sulle modalità di svolgimento dei lavori: Principali attrezzature di cui è previsto l impiego da parte delle ditte / lav. autonomi Prodotti chimici di cui è previsto l impiego Eventuali prodotti infiammabili di cui è previsto l impiego Eventuali impianti di cui si concede l uso (es. quadri elettrici) con rimando alla planimetria allegata

114 Contenuti dei modelli DUVRI C Informazioni sulle modalità di svolgimento dei lavori: Aree a disposizione per deposito temporaneo materiali con rimando alla planimetria allegata Servizi igienici a disposizione con rimando alla planimetria allegata Macchine / attrezzature del committente di cui si concede l uso con rimando a specifica modulistica (es Comodato d uso) Indicazione dell eventuale effettuazione di lavori a caldo Modalità di gestione rifiuti

115 Contenuti dei modelli DUVRI D Rischi da interferenze: Vengono presi in considerazione i seguenti fattori di rischio (per la SICUREZZA, per la SALUTE, legati all ORGANIZZAZIONE, in analogia al Documento di valutazione dei rischi aziendale

116 FATTORI DI RISCHIO RISCHI PER LA SICUREZZA rischio di CADUTA A LIVELLO causato da scivolamenti o inciampi per presenza di superfici scivolose o irregolari o per intralcio delle vie di movimentazione rischio di CADUTA DALL'ALTO causato dalla mancanza o inadeguatezza di parapetti o ringhiere, dalla mancanza di adeguate misure di protezione per lavorazioni in altezza, rischio ELETTRICO causato dal contatto accidentale (diretto o indiretto) con circuiti o apparecchiature in tensione dovuto al loro non perfetto grado di isolamento e di protezione rischio di INCENDIO della struttura, della merce in deposito o delle attrezzature rischio di ESPLOSIONE dovuto alla presenza di gas / liquidi infiammabili e/o di polveri infiammabili rischio di TAGLI derivanti da urti contro porte a vetri, mensole, scaffali, macchine e materiali, oggetti rischio di URTI E CONTUSIONI derivante da urti contro strutture, macchinari, materiali rischio di IMPIGLIAMENTO, CESOIAMENTO, SCHIACCIAMENTO da funzionamenti di macchine e attrezzature rischio di CADUTA DI MATERIALE DALL ALTO rischio di GETTI DI FRAMMENTI / MATERIALI in fase di lavorazione rischio di SCHIZZI DI LIQUIDI in fase di travaso, riempimenti, rischi legati all utilizzo / presenza di MEZZI DI TRASPORTO (INVESTIMENTO, COLLISIONE, ) rischio di USTIONI derivanti dal contatto accidentale di oggetti ed attrezzatura ad alta temperatura rischio STATICO E SISMICO riguardante la possibilità di cedimento dei solai o di altre infrastrutture fisse che possano portare danni ai lavoratori

117 FATTORI DI RISCHIO RISCHI PER LA SALUTE 15 rischi connessi con le attività da svolgere in AMBIENTI CHIUSI nei quali possono formarsi concentrazioni pericolose di gas tossici rischio BIOLOGICO derivante dall'esposizione a microrganismi, ecc. rischio da VIBRAZIONI, trasmesse al corpo intero rischio da RUMORE derivante da livelli sonori elevati così come regolamentati dal D.Lgs. 10 aprile 2006, n rischio da MICROCLIMA derivante da condizioni climatiche sfavorevoli (temperatura, ventilazione, aerazione, umidità) presenti nel luogo dei lavori rischio da condizione di ILLUMINAZIONE sfavorevole presente nel luogo dei lavori rischio da presenza di AGENTI INQUINANTI nel luogo dei lavori rischio da presenza di AGENTI CHIMICI nel luogo dei lavori rischio da presenza di AGENTI CANCEROGENI nel luogo dei lavori rischio di esposizione a RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE (calore, luce, raggi X, ionizzanti) presenti RISCHI LEGATI ALL ORGANIZZAZIONE rischio connesso all'interrelazione tra attività svolte da addetti interni ed esterni all'azienda committente (PRESENZA DI TERZI O PRESSO TERZI) rischio connesso alla gestione delle situazioni di EMERGENZA rischio connesso all effettuazione di lavoro NOTTURNO

118 Esempio valutazione A CURA DI: RISCHIO MISURE DA ADOTTARE COMMITT ENTE N DITTA / LAV. AUTON. (rif. punto B) COSTI PER LA SICUREZZA 1 Rischio di scivolamento, inciampo, urti, contusioni contro materiali in deposito temporaneo sulla pavimentazione Prestare attenzione alla possibile presenza di materiale depositato sulla pavimentazione all interno delle aree di cui è prevista la percorribilità a piedi. Il personale deve avere cura di depositare il materiale sulla pavimentazione, avendo cura di mantenere sgombro il passaggio pedonale all interno del reparto. n 12 Rischio di investimento e/o collisione nelle aree esterne per la possibile presenza di carrelli elevatori e automezzi destinati al carico / scarico di materiali nelle aree di deposito / magazzino Prestare sempre molta attenzione alla possibile presenza di carrelli o automezzi in movimento. Presente cartellonistica che segnala la possibile presenza di carrelli / automezzi in movimento. Obbligo da parte degli autisti dei mezzi di muoversi a passo d uomo, secondo quanto richiamato dalla cartellonistica presente n

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