REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO DENOMINATO "PIRAMIDE GLOBALE"

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1 REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO DENOMINATO "PIRAMIDE GLOBALE" 1 - Denominazione del Fondo La Deutsche Bank Fondimmobiliari Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito indicata anche come Società di Gestione ) e iscritta al n. 66 dell Albo delle società di gestione del risparmio ha istituito - ai sensi del Decreto Legislativo n 58 (di seguito indicato anche come D.Lgs. 58/98 ) - un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato: Piramide Globale Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso (di seguito indicato anche come Fondo ) approvando con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione in data 14 giugno 1999 il relativo regolamento, che è stato successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2000 ed ulteriormente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre Durata del Fondo La durata del Fondo è fissata in 15 anni a decorrere dalla data di richiamo degli impegni, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del 15 anno. E facoltà della Società di Gestione, allorquando le quote saranno ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, di prorogare, nell interesse dei partecipanti, la durata del Fondo, alla sua scadenza, di ulteriori 5 anni. La deliberazione in merito del Consiglio di Amministrazione della Società deve essere assunta almeno 1 anno prima della data di scadenza sopraindicata. La proroga implica una modifica del presente Regolamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 12. É facoltà della Società di Gestione di richiedere alla Banca d Italia alla scadenza del Fondo o della sua proroga un periodo di grazia di durata non superiore a tre anni per l effettuazione dello smobilizzo degli investimenti. 3 - Scopo del Fondo Scopo del Fondo è l investimento collettivo di capitali in immobili, in diritti reali di godimento sugli stessi e in partecipazioni di controllo in società immobiliari e la gestione professionale dello stesso, al fine di aumentare nel tempo il valore dei capitali conferiti e di ripartire il risultato netto della gestione a seguito dello smobilizzo degli investimenti. L obiettivo è perseguito attraverso una gestione del portafoglio coerente, sotto un profilo temporale, con le caratteristiche degli investimenti. Gli investimenti in immobili, diritti reali di godimento sugli stessi e in società immobiliari hanno connotazioni di medio/lungo termine salvo quanto previsto al successivo articolo 4. Gli investimenti in strumenti finanziari sono effettuati in relazione alle esigenze di gestione del patrimonio immobiliare e, quindi, sono impostati in modo equilibrato sia sul breve che sul medio/lungo termine. Per quanto attiene ai rischi connessi al possesso delle quote del fondo immobiliare chiuso e che si riflettono sul loro valore è ancora necessario distinguere tra le

2 componenti degli investimenti in immobili, in diritti reali di godimento sugli stessi, in società immobiliari e in strumenti finanziari. Per i primi i rischi sono principalmente rappresentati da: a) la ciclicità dei mercati immobiliari a livello nazionale, regionale e locale; b) le possibili modificazioni della struttura impositiva fiscale; c) le possibili sofferenze sui crediti per canoni di locazione; d) altri eventi, ad esempio accadimenti naturali e/o socio-politici. Al fine di minimizzare tali rischi l azione della Società di Gestione si sviluppa attraverso: I. la diversificazione geografica e tipologica degli investimenti; II. la revisione periodica del portafoglio con azioni di disinvestimento/investimento; III. la periodica analisi e valutazione economico-finanziaria e patrimoniale dei conduttori degli immobili; IV. la stipulazione di adeguate coperture assicurative. L investimento in strumenti finanziari, essendo prevalentemente effettuato in Titoli di Stato o da questo garantiti, presenta caratteristiche di rischiosità minima. 4 - Caratteristiche del fondo Oggetto dell investimento La Società di Gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, svolgerà la propria attività di investimento nei seguenti ambiti: a) acquisto, vendita, gestione, locazione con patto di acquisto di beni immobili. E esclusa qualsiasi attività diretta di costruzione. La selezione degli investimenti è effettuata anche al fine di facilitare in fase di liquidazione finale del fondo le attività di disinvestimento; b) assunzione di partecipazioni in società per azioni e in società in accomandita per azioni, non quotate aventi per oggetto esclusivo quanto previsto al precedente punto a). Ogni partecipazione deve in ogni caso permettere alla Società di Gestione di esercitare sulla società partecipata, anche per mezzo di patti parasociali, il controllo ai sensi dell art.2359, comma 1, numero 1 del Codice Civile; c) investimento e gestione delle disponibilità liquide in Titoli di Stato o da questo garantiti e in altri strumenti finanziari. In tale ambito è prevista la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi da uno Stato aderente all OCSE fino al 100% delle attività del Fondo a condizione che ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività dello stesso. La Società di Gestione, al fine di ottimizzare l impiego delle disponibilità liquide del Fondo può effettuare: c-1) operazioni di prestito titoli ; c-2) operazioni di pronti contro termine che prevedano l acquisto di titoli a pronti e l obbligo di rivendita a termine dei medesimi. In attuazione di quanto previsto all articolo 4.4.1, il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini di copertura dei rischi, anche derivanti dall assunzione di prestiti, a condizione che l investimento in strumenti finanziari derivati non alteri il profilo di rischio indicato tra gli obbiettivi del Fondo espressi nel presente Regolamento. Ai fini di cui al precedente comma, possono essere effettuate operazioni su: - contratti derivati standardizzati negoziati su mercati regolamentati;

3 - altri strumenti finanziari derivati, - c.d. over the counter (OTC) -, a condizione che siano negoziati con controparti di elevato standing sottoposte alla vigilanza di un autorità pubblica e che abbiano ad oggetto titoli quotati, tassi di interesse o di cambio nonché indici di borsa o valute. Non sono consentite operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto. L ammontare degli impegni assunti dal Fondo in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo stesso Destinatari delle quote La partecipazione al Fondo è consentita a chiunque Forma del Fondo Il Fondo ha forma chiusa ed il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti secondo quanto previsto agli artt. 2, 8.12 e 13. La Società di Gestione chiederà, nei termini di legge, l ammissione delle quote del Fondo alla quotazione in un mercato regolamentato. Ciò permetterà ai partecipanti di liquidare l investimento anche precedentemente alle scadenze succitate Politiche di investimento Indirizzi di investimento Tutti gli investimenti del Fondo sono effettuati nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il portafoglio immobiliare del Fondo è composto da investimenti a reddito, da investimenti con finalità di trading e dall impiego della liquidità di cui al punto c) dell articolo 4.1. Gli investimenti a reddito saranno prevalenti nella composizione del portafoglio, mentre gli investimenti con finalità di trading avranno un peso minore. La gestione della liquidità viene effettuata in stretta correlazione con l attività immobiliare del Fondo al fine di trarne il massimo vantaggio in termini di efficienza gestionale e di redditività. Al fine di tutelare l interesse dei partecipanti al Fondo la Società di Gestione potrà, in relazione a particolari situazioni congiunturali, operare modifiche alla composizione degli investimenti immobiliari così come definiti nel presente articolo e come meglio specificati ai successivi punti. Fatte salve le previsioni di cui al successivo articolo la Società di Gestione potrà effettuare operazioni o avvalersi di tecniche finalizzate alla copertura dei rischi e ad una più efficiente gestione degli investimenti immobiliari e mobiliari, il tutto nella più rigorosa osservanza delle disposizioni e dei limiti dettati dalla Banca d Italia a Investimenti immobiliari a reddito Sono investimenti in immobili o porzioni di immobili finalizzati ad un loro mantenimento in portafoglio per medio/lungo termine. Si tratta di immobili già locati o facilmente locabili per i quali il profilo di rendimento è determinato dal canone di locazione e dall eventuale plusvalenza realizzabile b Investimenti immobiliari con finalità di trading

4 Sono investimenti in immobili o porzioni di immobili (completamente edificati o la cui edificazione è da completare) e in aree edificabili, che per peculiarità tecnicostrutturali, destinazione d uso e/o di localizzazione si presentano con buoni potenziali di rivalutazione. Questi investimenti hanno la finalità di ottimizzare la redditività del fondo traendo beneficio dal particolare trattamento fiscale riservato alle plusvalenze realizzate e si sviluppano sul breve/medio termine Aree geografiche di interesse Il Fondo può investire sia in Italia che all estero. La Società di Gestione, nel caso in cui effettui investimenti immobiliari all estero, attiverà adeguati strumenti di copertura del rischio di cambio qualora il rating collegato alla richiesta di fondi sui mercati internazionali del Paese nella cui valuta è espresso l investimento sia al di sotto dell area A in base alle classifiche di almeno una delle Agenzie internazionali Moody s e Standard and Poor s Investimenti in società immobiliari Il Fondo può investire in partecipazioni di controllo in società immobiliari non quotate, limitatamente alle società per azioni ed in accomandita per azioni, aventi un oggetto esclusivo limitato all acquisto, vendita, gestione, nonché locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi. Tali società devono detenere beni immobili e/o diritti reali di godimento su beni immobili con caratteristiche e destinazioni simili a quelle indicate agli articoli 4.1, 4.4.1, a e b. Ciascuna partecipazione deve in ogni caso consentire alla Società di Gestione, anche per mezzo di patti parasociali, di esercitare sulla società partecipata il controllo ai sensi dell art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile Deroga alle norme in materia di frazionamento del rischio e di conflitto di interessi. La Società di Gestione può derogare alle norme in materia di frazionamento del rischio e di conflitto di interessi relativamente agli investimenti del Fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da aziende sanitarie locali, da aziende ospedaliere, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti Presidi atti ad evitare conflitti di interesse Oltre a quanto specificatamente indicato dalla Legge si precisa che il Fondo non riconosce alcuna provvigione per intermediazione ad amministratori e/o dipendenti della Società di Gestione per acquisti e/o vendite e/o appalti e/o contratti di prestazione d opera Proventi della gestione Criteri per la determinazione dei proventi di gestione Sono considerati proventi della gestione del Fondo gli utili, generati annualmente, al netto da imposte anche future, e indicati nel rendiconto - sezione reddituale - che la Società di Gestione deve redigere entro 60 giorni dalla fine di ogni anno.

5 Accumulazione e distribuzione dei proventi di gestione Il Fondo è ad accumulazione dei proventi e pertanto i proventi derivanti dalla gestione, incluse le plusvalenze, se realizzate, sono accumulati e ripartiti agli aventi diritto in sede di liquidazione del fondo secondo le previsioni del successivo articolo 13. Qualora le condizioni dei mercati lo suggeriscano è facoltà della Società di Gestione, nell esclusivo interesse dei partecipanti, provvedere a distribuzioni annuali di proventi. I proventi distribuibili sono pari ai proventi netti (utili dopo le imposte di periodo e dopo l accantonamento delle riserve a copertura di future imposte e dei rischi). La misura dei proventi a distribuire viene determinata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione che illustra nel rendiconto di gestione i criteri a tal fine adottati Tempi per il riconoscimento dei proventi in distribuzione agli aventi diritto I proventi sono distribuibili agli aventi diritto con valuta per il pagante entro il trentesimo giorno dall approvazione del rendiconto annuale da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e comunque nel rispetto del calendario previsto da Borsa Italiana S.p.A Pubblicità per il riconoscimento dei proventi in distribuzione agli aventi diritto L annuncio dell eventuale pagamento dei proventi viene effettuato annualmente in coincidenza con il deposito e l affissione del rendiconto della gestione del Fondo, di cui all art.11.1, relativo all anno precedente e mediante pubblicazione sul quotidiano indicato all art La Società di Gestione si riserva inoltre la facoltà di utilizzare ulteriori mezzi informativi messi in futuro a disposizione dalla tecnologia Prescrizione dei proventi periodici I proventi di gestione non riscossi si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere dalla data di riconoscimento agli aventi diritto indicata all art Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di cui all art , detti proventi si prescrivono a favore della Società di Gestione Altre caratteristiche del fondo Ammontare del fondo L ammontare complessivo del Fondo è di 250 milioni di euro Quotazione Le quote del fondo sono destinate alla negoziazione in un mercato regolamentato nei termini previsti dalla legislazione vigente. Esse sono accentrate presso Monte Titoli S.p.A e dematerializzate secondo quanto previsto al successivo articolo Società di Gestione Denominazione, sede

6 Società di Gestione del Fondo è la Deutsche Bank Fondimmobiliari Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - in forma abbreviata Deutsche Bank Fondimmobiliari SGR S.p.A. - con Sede in Milano Via S. Sofia, Organo responsabile dell attività gestoria Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è l organo responsabile dell attività gestoria e ha facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni, di conferire deleghe specifiche a elementi interni alla società in ordine alla attuazione delle politiche di investimento del Fondo. Restano in capo al Consiglio di Amministrazione tutte le responsabilità relative alle scelte di investimento riguardanti i beni del fondo Comitati tecnici consultivi É facoltà del Consiglio di Amministrazione di avvalersi del parere consultivo di uno o più comitati tecnici, di cui possono fare parte anche soggetti esterni alla Società di Gestione. I pareri dei comitati tecnici non comportano esonero di responsabilità del Consiglio di Amministrazione in ordine alle scelte adottate Deleghe a soggetti esterni Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione compatibilmente con lo statuto e con la vigente normativa in materia può conferire deleghe a soggetti esterni aventi a oggetto l amministrazione dei beni immobili (es. gestione dei rapporti con i conduttori) e la gestione della parte del portafoglio rappresentata dai valori mobiliari. La delega: - non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità del Consiglio di Amministrazione, pertanto il delegato per l esecuzione delle operazioni deve attenersi alle istruzioni impartite dai competenti organi della Società di Gestione; - ha una durata determinata e può essere revocata in qualsiasi momento con effetto immediato dalla Società di Gestione e ha carattere non esclusivo; - prevede, con riferimento all incarico della gestione del portafoglio titoli di cui sopra, un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la ricostruzione del patrimonio gestito; - prevede le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte della banca depositaria. Il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi aziendali esercitano un controllo costante sull attività e sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. L esercizio dei diritti inerenti ai titoli in portafoglio rientra a pieno titolo nel quadro dei poteri di esecuzione dell incarico gestorio ricevuto dalla Società di Gestione. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre avvalersi di consulenti immobiliari anche esterni (advisors) per massimizzare le proprie conoscenze anche prospettiche circa i mercati immobiliari ove il Fondo investe. Potrà inoltre avvalersi di tecnici e di agenti immobiliari per tutte le necessità operative del Fondo Pubblicità della prosecuzione della gestione del Fondo a cura di altra Società di Gestione Qualora, previa autorizzazione della Banca d Italia, vengano effettuate operazioni di fusione o di scissione della Società di Gestione del Risparmio che comportino la

7 prosecuzione della gestione del Fondo a cura di Società di Gestione con diversa denominazione sociale, oppure qualora la gestione del Fondo sia comunque affidata ad altra Società di Gestione, i partecipanti dovranno essere prontamente informati della sostituzione e dei motivi che l hanno determinata mediante pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale indicato all art.10.3 anche ai fini della conseguente modifica regolamentare. La Società di Gestione si riserva inoltre la facoltà di utilizzare ulteriori mezzi informativi messi in futuro a disposizione dalla tecnologia. In ogni caso, l efficacia della sostituzione è sospesa sino a che la Società di Gestione designata a proseguire la gestione del fondo non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla società sostituita Pubblicità delle variazioni dei soggetti che esercitano il controllo sulla Società di Gestione Nel caso in cui nel corso della durata del Fondo dovessero intervenire variazioni nella composizione dei soggetti che esercitano il controllo sulla Società di Gestione, così come definito dall art del Codice Civile e dall art. 23 del D.Lgs n 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), sarà data informativa ai partecipanti mediante pubblicazione almeno un volta sul quotidiano di cui all art.10.3 il cui onere è a carico della Società di Gestione. Quest ultima si riserva inoltre la facoltà di utilizzare ulteriori mezzi informativi messi in futuro a disposizione dalla tecnologia. 6 - Banca Depositaria Individuazione della Banca Depositaria L incarico di Banca Depositaria è conferito alla Deutsche Bank S.p.A. con Sede Legale in Milano, Via Borgogna Rapporti con la Banca Depositaria I rapporti fra la Società di Gestione e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione, che specifica, tra l altro: i compiti svolti dalla Banca Depositaria, con particolare riferimento alle modalità e responsabilità di custodia del patrimonio del fondo; i flussi informativi necessari per la riconciliazione dei dati contabili; le modalità con cui essa viene interessata in occasione di ogni transazione. Tra la Banca Depositaria e la Società di Gestione sono definite apposite procedure, sviluppate con l ausilio di supporti telematici, volte a: 1. acquisire e riscontrare i dati relativi alle operazioni di sottoscrizione e di richiamo degli impegni; 2. consentire alla Banca Depositaria il corretto e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni anche in occasione di ogni operazione immobiliare; 3. verificare la corretta esecuzione, da parte della Società di Gestione, delle funzioni amministrative del patrimonio immobiliare in gestione. La Banca Depositaria sotto la propria responsabilità ha facoltà di subdepositare la totalità o una parte dei valori mobiliari di pertinenza del Fondo presso una società di gestione accentrata di strumenti finanziari. Previo assenso della Società di Gestione e ferma la propria responsabilità, la Banca Depositaria può altresì subdepositare i valori mobiliari presso enti creditizi nazionali, esteri, società di intermediazione mobiliare autorizzate alla custodia e amministrazione di valori mobiliari, organismi esteri abilitati,

8 sulla base della disciplina del Paese di insediamento, all attività di deposito centralizzato di valori mobiliari ovvero a quella di custodia di valori mobiliari. Presso il subdepositario i valori mobiliari di pertinenza di ciascun Fondo sono rubricati in conti intestati alla Banca Depositaria (con indicazione sia che si tratta di beni del fondo sia della relativa Società di Gestione), separati da quelli relativi a valori mobiliari di proprietà della Banca medesima Procedure di sostituzione nell incarico La Società di Gestione può revocare in qualsiasi momento l incarico, conferito a tempo indeterminato, alla Banca Depositaria. La Banca può rinunciare all incarico con un termine di preavviso minimo di sei mesi. L efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che: - un altro ente creditizio in possesso dei requisiti di legge accetti l incarico di Banca Depositaria in sostituzione della precedente; - la conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla Società di Gestione nonché dall Organo di Vigilanza; - i titoli inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferiti e accreditati presso la nuova Banca Depositaria. La sostituzione della Banca Depositaria comporta la modifica del presente Regolamento secondo quanto previsto al successivo articolo Quote del Fondo, loro accentramento e dematerializzazione 7.1 Quote del Fondo Le quote del Fondo sono tutte di eguale valore e di uguali diritti. 7.2 Accentramento Le quote del Fondo sono accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell art.80 e seguenti del D.Lgs. 58/98 e delle relative disposizioni attuative alle quali la Società di Gestione, in qualità di emittente, si attiene per garantire il corretto andamento delle attività connesse al regime di gestione accentrata. 7.3 Dematerializzazione Le quote del Fondo sono dematerializzate, nella previsione della loro negoziazione sul mercato regolamentato italiano, ai sensi dell art.28 e seguenti del D.Lgs. 213/1998, e delle relative disposizioni attuative alle quali la Società di Gestione, in qualità di emittente, si attiene per garantire il corretto andamento delle attività di emissione. 7.4 Amministrazione delle quote dei partecipanti e certificazioni L esercizio dei diritti incorporati nelle quote e gli atti dispositivi sulle stesse sottoscritte e/o detenute da ciascun partecipante si realizzano soltanto per il tramite dell intermediario autorizzato presso il quale il partecipante ha depositato le quote, ai sensi dell art.85 e seguenti del D.Lgs. 58/98, dell art.31 e seguenti del D.Lgs. 213/98 e del Regolamento Consob n del 23/12/ Partecipazione al fondo 8.1 Sottoscrizione delle quote La partecipazione al Fondo si realizza tramite la sottoscrizione delle quote dello stesso ovvero tramite l acquisto a qualsiasi titolo delle stesse.

9 La Società di Gestione partecipa al Fondo con il proprio patrimonio impegnandosi a sottoscrivere quote per un importo pari a quello previsto dalla normativa vigente. Il valore nominale di ciascuna quota di partecipazione al Fondo è pari a (duemila) euro. L ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione è pari al valore di 1 (una) quota. Il patrimonio del Fondo chiuso deve essere raccolto con un unica emissione di quote di uguale valore unitario. La sottoscrizione delle quote può avere luogo presso la Sede Amministrativa della Società di Gestione, presso le dipendenze della Banca depositaria di cui all art. 6.1, presso le dipendenze specificamente autorizzate di altre banche incaricate del collocamento, oppure tramite i promotori finanziari delle società abilitate per l offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento alle quali sia stato conferito specifico incarico dalla Società di Gestione. Il termine massimo di sottoscrizione delle quote di partecipazione non può essere superiore ad un anno a decorrere dal termine previsto per la pubblicazione del prospetto da parte della CONSOB ai sensi dell art. 94 del citato D.Lgs., salvo chiusura anticipata, al raggiungimento dell ammontare del patrimonio indicato all art , da comunicare agli investitori con avviso da pubblicarsi sui quotidiani di cui all art almeno 15 giorni prima della nuova data di chiusura. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine massimo di sottoscrizione la Società pubblica sui quotidiani di cui all art una formale dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni. Copia del Regolamento del Fondo è consegnata in occasione delle operazioni di sottoscrizione. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento. 8.2 Sottoscrizioni concluse fuori sede L efficacia delle sottoscrizioni di quote concluse fuori sede ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 58/98 è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo all ente collocatore, come indicato nei moduli o formulari consegnati all investitore Modalità di riparto delle quote in presenza di richieste di sottoscrizione superiori all offerta Assegnazione ad ogni sottoscrittore di una quota di partecipazione Nel caso di richieste di sottoscrizione superiori all offerta è attribuita ad ogni sottoscrittore una quota di partecipazione (lotto minimo) pari all ammontare minimo di (duemila) euro Residui di quote dopo l assegnazione del lotto minimo Qualora dopo l assegnazione di una quota di partecipazione ad ogni sottoscrittore residuino ulteriori quote, queste saranno assegnate come segue: 1. le quote saranno attribuite a ciascun collocatore proporzionalmente all ammontare delle richieste di sottoscrizione (inteso come numero di richiedenti) ad esso complessivamente pervenute, dedotto il numero di richiedenti già soddisfatti integralmente, per quantitativi pari al lotto minimo o suoi multipli. Eventuali lotti

10 residui saranno attribuiti al collocatore presso cui l ammontare delle quote richieste sia risultato superiore; 2. ciascun collocatore, dedotti i lotti minimi già assegnati, procederà all assegnazione ai singoli sottoscrittori delle quote ad esso attribuite in misura proporzionale alle richieste, purché per quantitativi pari al lotto minimo o suoi multipli; 3. ove residuino ulteriori lotti minimi questi saranno singolarmente attribuiti da ciascun collocatore ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto 2., mediante estrazione a sorte Insufficienza delle quote per l assegnazione di un lotto minimo a ciascun sottoscrittore Se il quantitativo di quote offerte risulti insufficiente all attribuzione di un lotto minimo a ciascun sottoscrittore, le quote sono ripartite secondo i seguenti criteri: 1. le quote saranno attribuite a ciascun collocatore proporzionalmente all ammontare delle sottoscrizioni ad esso complessivamente pervenute (inteso come numero di richiedenti) per quantitativi pari al lotto minimo o suoi multipli. Eventuali lotti residui saranno attribuiti al collocatore presso cui l ammontare delle quote richieste sia risultato superiore; 2. le quote saranno attribuite da ciascun collocatore ai richiedenti mediante estrazione a sorte. In presenza di ulteriori lotti minimi, l assegnazione verrà effettuata procedendo ad ulteriori e successive estrazioni sino all esaurimento degli stessi. L estrazione a sorte è effettuata, in ogni caso, con modalità che consentono la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza. A tal fine le relative procedure sono effettuate alla presenza di un terzo soggetto indipendente nominato dalla Società di Gestione (a titolo esemplificativo: sindaco, revisore, notaio). Le operazioni di riparto devono concludersi in ogni caso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni. In ogni caso la Società di Gestione, ove lo ritenga opportuno, ha la facoltà di aumentare, previa comunicazione alla Banca d Italia, l ammontare del patrimonio del fondo in modo da soddisfare le richieste di sottoscrizione pervenute nel periodo di offerta. Dell esercizio di tale facoltà, verrà data informativa nell ambito dell avviso di chiusura delle sottoscrizioni da pubblicarsi secondo le modalità indicate all art. 8.1 nonché nella lettera di conferma dell investimento indirizzata a ciascun investitore ai sensi dell art Ridimensionamento del Fondo Decorso il termine per la sottoscrizione delle quote, se il Fondo è stato sottoscritto per un ammontare non inferiore al 60% di quello previsto all art , la Società di Gestione si riserva la facoltà, previa comunicazione alla Banca d Italia, di procedere al ridimensionamento del fondo. La Società di Gestione invia ai sottoscrittori una lettera raccomandata A.R. per informarli del ridimensionamento e della loro facoltà di esercitare il diritto di recesso. Qualora intenda avvalersi della facoltà di recesso, il sottoscrittore deve far pervenire apposita comunicazione mediante raccomandata A.R. alla Società di Gestione entro 10 giorni dal ricevimento dell avviso di ridimensionamento.

11 Qualora uno o più sottoscrittori comunichino il loro recesso alla Società di Gestione e a seguito di tale recesso il patrimonio del Fondo scenda al di sotto del limite fissato per il ridimensionamento, la Società di Gestione avrà la facoltà di proporre ai sottoscrittori, che non hanno esercitato il diritto di recesso, l acquisto di nuove quote sino al raggiungimento dell ammontare stabilito. I sottoscrittori interessati dovranno procedere alle ulteriori sottoscrizioni entro il termine massimo di un anno a decorrere dalla determinazione della CONSOB assunta ai sensi dell art. 94 comma 3 del D.Lgs. 58/98. Definito l ammontare iniziale del patrimonio del fondo, la Società di gestione procede nel corso della vita del fondo e comunque nel più breve tempo possibile all adeguamento dell art Qualora viceversa le ulteriori sottoscrizioni non siano sufficienti a raggiungere il limite stabilito per il ridimensionamento, la Società di Gestione si regolerà come indicato all articolo seguente Decisione di non ridimensionare il Fondo Nel caso in cui la Società di Gestione decida di non ridimensionare il fondo, non procede al richiamo degli impegni di cui al successivo paragrafo, lasciando quindi liberi dagli impegni assunti i sottoscrittori, che dovranno essere informati della decisione mediante lettera raccomandata A.R. nel termine di 15 giorni dalla data di chiusura della raccolta delle sottoscrizioni. Gli impegni dei sottoscrittori sono conseguentemente considerati decaduti Comunicazioni alla CONSOB e all Organo di Vigilanza La Società di Gestione entro 15 giorni dalla chiusura dell offerta al pubblico comunica alla CONSOB e alla Banca d Italia la decisione di non procedere al ridimensionamento del Fondo e quindi al richiamo degli impegni nei confronti dei sottoscrittori Durata del periodo di richiamo degli impegni Il periodo di richiamo degli impegni decorre dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni oppure, qualora si debba ricorrere al riparto delle quote, dalla data di ultimazione del riparto con le modalità e nei termini di cui all art.8.3 Il versamento relativo alle quote assegnate deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalle date sopraindicate Mezzi di pagamento Il versamento dell importo relativo alla sottoscrizione delle quote può essere effettuato come segue: - mediante bonifico bancario a favore della Società di Gestione, rubrica Fondo, presso la Banca depositaria; - a mezzo assegno circolare o bancario, non trasferibile, all ordine della Società di Gestione, rubrica Fondo. Gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine; - mediante autorizzazione irrevocabile all addebito sul proprio conto corrente bancario nel caso in cui il sottoscrittore sia cliente della Banca depositaria oppure di una delle altre banche incaricate del collocamento. Per gli assegni i giorni di valuta decorrono dal versamento dei medesimi presso la Banca Depositaria.

12 Nel caso di versamento a mezzo assegni la Società di Gestione provvede entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento a versare gli stessi presso la Banca Depositaria in un deposito fruttifero cumulativo fino al momento del richiamo degli impegni di cui all art.8.6, data in cui sarà trattenuta la quota capitale a favore della Società di Gestione, mentre gli interessi maturati, al netto delle imposte, saranno retrocessi ai singoli sottoscrittori. Per i bonifici i giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante alla Banca depositaria. Per i contratti stipulati tramite i promotori finanziari delle società abilitate per l offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento, di cui all art.8.2, ai quali risulta applicabile la disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 58/98, il giorno di regolamento non può essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi Soggetti presso cui possono essere eseguiti i versamenti I versamenti a fronte delle quote sottoscritte devono essere eseguiti presso la Banca depositaria, oppure presso le altre banche incaricate del collocamento mediante bonifico bancario a favore della Società di Gestione, rubrica Fondo oppure presso i promotori finanziari autorizzati a ricevere le domande di sottoscrizione di cui all art Procedure di recupero a fronte di mezzi di pagamento insoluti La Società di Gestione ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei versamenti dovuti e non corrisposti dal sottoscrittore, nei termini che riterrà di volta in volta più opportuni e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento, in particolare con riferimento all ammontare del Fondo, all eventuale ridimensionamento del Fondo stesso e all eventuale riparto Conferma dell avvenuto investimento A fronte di ogni sottoscrizione la Società di Gestione provvede, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dall inizio di operatività del Fondo, a dare conferma scritta al sottoscrittore dell avvenuto investimento. Nella lettera vengono indicati: - la data certa di ricevimento della domanda di sottoscrizione; - l importo lordo dell investimento; - l importo delle commissioni di sottoscrizione; - l importo netto investito; - il numero delle quote attribuite; - il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce Condizioni, vincoli e oneri inerenti alla partecipazione al Fondo La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli e oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel presente Regolamento Rimborsi parziali di quote a fronte di disinvestimenti La Società di Gestione può avvalersi della facoltà di effettuare, nell interesse dei partecipanti, rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti dopo il decorso dei termini previsti dalla normativa vigente. In tal caso la Società di Gestione deve:

13 - dare preventiva comunicazione alla Banca d Italia dell attività che si intende disinvestire; - dare informativa agli investitori dei disinvestimenti effettuati tramite pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale indicato all art La Società di Gestione si riserva inoltre la facoltà di utilizzare ulteriori mezzi informativi messi in futuro a disposizione dalla tecnologia precisando le motivazioni che sono alla base della decisione di rimborso, il relativo importo (indicando, ove si tratti di rimborso parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto al ricavato della vendita), l importo rimborsato per ogni quota e la data di messa in pagamento del rimborso. Il rimborso sarà effettuato dalla Banca Depositaria su istruzioni della Società di Gestione. Le somme non riscosse entro il periodo indicato nell avviso di messa in pagamento del rimborso vengono depositate in un conto intestato alla Società di Gestione con l indicazione che trattasi di rimborso parziale di quote del fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ove questi siano noti. 9 - Regime delle spese 9.1 Costi e spese a carico del Fondo I costi e le spese a carico del Fondo sono rappresentati dai seguenti elementi: Compenso annuo spettante alla Società di Gestione Il compenso annuo spettante alla Società di Gestione è pari, per i primi 3 (tre) anni di gestione, all 1,7% (uno virgola sette per cento) e successivamente all 1,5% (uno virgola cinque per cento) del valore complessivo netto del Fondo, quale risulta dal rendiconto di fine anno, al netto delle plusvalenze non realizzate sui beni immobili e sulle partecipazioni detenute rispetto al loro valore di acquisizione. Dal 1 gennaio di ogni anno, sulla base dei dati contenuti nel rendiconto di gestione, si determina il compenso da corrispondere in via provvisoria per l anno seguente ed il conguaglio rispetto agli importi erogati allo stesso titolo nei 12 mesi precedenti. Il compenso, come sopra definito, viene riconosciuto alla Società di Gestione, mensilmente nella misura di 1/12 dell importo annuo spettante con valuta ultimo giorno lavorativo di ciascun mese Ulteriori oneri a carico del Fondo Le provvigioni di intermediazione conseguenti all eventuale intervento di agenti/mediatori di cui al successivo articolo 9.1.5, le spese tecniche, legali, peritali in fase di acquisto, connesse ai vari acquisti, nessuno escluso, rimangono tutte a carico del Fondo Compenso annuo spettante alla Banca Depositaria Il compenso annuo da riconoscere alla Banca Depositaria è pari allo 0,7 (zero virgola sette per mille) del valore complessivo netto del Fondo, computato senza tenere conto delle plusvalenze non realizzate sui beni immobili e sulle partecipazioni detenute rispetto al loro valore di acquisizione. Il compenso viene riconosciuto mensilmente nella misura di 1/12 dell importo annuo spettante con valuta ultimo giorno lavorativo di ciascun mese Compenso spettante agli esperti indipendenti

14 Il compenso spettante agli esperti indipendenti è definito, previo accordo con gli esperti stessi, dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e verrà commisurato all impegno e alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell incarico, avendo presente la natura, l entità e l ubicazione territoriali dei beni oggetto di valutazione e dell eventuale esistenza di un mercato attivo. Tenuto conto delle caratteristiche dell incarico, i compensi possono derogare ai limiti minimi stabiliti dalle tariffe professionali degli esperti indipendenti. I pagamenti dei compensi vengono effettuati successivamente alla consegna delle relazioni peritali Oneri inerenti alla compravendita delle attività del Fondo Tutti gli oneri inerenti alla compravendita delle attività del Fondo tra i quali a titolo di esempio non esaustivo: provvigioni per intermediazione, commissioni di intermediazione mobiliare, spese notarili, spese tecniche e relative a valutazioni tecnico-urbanistiche, spese legali e peritali, spese la cui natura è direttamente correlata alle caratteristiche dell investimento del Fondo, etc. Le provvigioni, le commissioni, le spese sopraindicate e le altre spese inerenti alle compravendite e alle locazioni saranno riconosciute avendo come base quanto previsto dai tariffari di legge, o in mancanza di questi, dagli usi e consuetudini locali Costi, oneri accessori e spese di gestione e di amministrazione degli immobili del Fondo I costi, gli oneri accessori e le spese di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione di tali immobili sono a carico del Fondo, in quanto rappresentano una forma di investimento del medesimo, e ciò al netto degli oneri e delle spese rimborsati dagli utilizzatori dei beni immobili Altri costi e spese relativi a immobili del Fondo Oneri e spese connessi con investimenti (da effettuarsi nel rispetto delle norme che regolano la gestione del fondo) relativi ad ampliamenti e/o a nuove costruzioni da realizzare su terreni e/o fabbricati già a disposizione del Fondo e investimenti/spese relativi alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio del Fondo (es. somme versate a conduttori per ottenere il rilascio di locali di proprietà del Fondo) Premi assicurativi I premi per polizze assicurative sugli immobili del Fondo, sui diritti reali di godimento degli stessi, sui contratti di locazione, nonché a copertura di tutte le spese legali e giudiziarie inerenti alle proprietà e alle attività del Fondo Spese di pubblicazione Tutte le spese per le pubblicazioni sui quotidiani previste dalla normativa vigente e i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico eccetto gli oneri che attengono a propaganda, promozione e pubblicità connessi al collocamento delle quote Spese di revisione Le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione) e, se richiesto da future disposizioni di legge o norme attuative, delle relazioni semestrali.

15 Oneri finanziari Oneri finanziari connessi con i debiti assunti dal Fondo nel rispetto delle vigenti disposizioni (ivi inclusi gli oneri derivanti dalla copertura dei loro rischi, anche se originati dall eventuale anticipata estinzione della copertura medesima) e le commissioni dovute per la fornitura di garanzie bancarie e assicurative Spese legali Spese legali e giudiziarie sostenute nell esclusivo interesse del Fondo Oneri fiscali Oneri fiscali di pertinenza del Fondo, ivi compresa l Imposta Comunale sugli Immobili e ulteriori oneri derivanti da modifiche della normativa fiscale Oneri connessi alla quotazione Tutti gli oneri connessi alla quotazione in un mercato regolamentato delle quote del Fondo Contributo di Vigilanza Il contributo di vigilanza che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla Consob per il fondo Valuta di regolamento Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi Spese a carico della Società di Gestione Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese necessarie per l amministrazione della stessa, ivi comprese quelle connesse con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti (es. analisi di mercato, consulenze di settore, ecc.). Sono inoltre a carico della Società tutte quelle spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei singoli partecipanti Oneri e rimborsi spese a carico dei singoli sottoscrittori Oneri L onere da applicare a ogni singolo investitore in relazione alla partecipazione al Fondo, ivi compresi i rimborsi delle spese sostenute dalla Società di Gestione per le attività connesse all accentramento e alla dematerializzazione delle quote di cui all art.7, viene calcolato sulla base del controvalore delle quote sottoscritte secondo i seguenti scaglioni: Controvalore quote sottoscritte Commissioni Fino a EURO % (minimo EURO 100) da EURO a EURO %

16 da EURO a EURO % Oltre EURO ,5% Altri rimborsi Sono a carico del sottoscrittore i rimborsi delle spese sostenute dalla Società di Gestione per le imposte di bollo quando dovute, le spese postali e altri oneri di spedizione a fronte della corrispondenza inviata al sottoscrittore medesimo. Sono altresì a carico dell investitore le eventuali imposte, tasse e oneri che per legge dovessero gravare sulla sottoscrizione ed emissione delle quote. Tali importi, limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, saranno comunicati di volta in volta ai partecipanti Calcolo e pubblicazione del valore della quota 10.1 Criteri di valutazione del fondo Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante delle attività al netto delle passività. La valutazione del Fondo è effettuata in base al valore corrente delle attività e delle passività che lo compongono. Per quanto concerne i criteri di valutazione adottati si rinvia alle relative istruzioni della Banca d Italia. I partecipanti possono in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia di tali criteri di valutazione facendone richiesta alla Società di Gestione. La valutazione è effettuata dalla Società di Gestione alla fine di ogni semestre Calcolo del valore unitario della quota Il valore della singola quota di partecipazione al Fondo è calcolato una volta ogni semestre ed è pari al valore complessivo netto del Fondo - computato secondo quanto previsto nel precedente art suddiviso per il numero delle quote emesse Modalità e frequenza della pubblicazione del valore unitario della quota Il valore unitario delle quote calcolato come indicato all articolo precedente deve essere pubblicato due volte l anno su Il Sole 24 Ore. Qualora in futuro detto quotidiano non mantenga la diffusione nazionale sarà facoltà della Società di Gestione, previa apposita informativa al pubblico, di effettuare dette pubblicazioni su altro quotidiano. La Società di Gestione si riserva inoltre la facoltà di rendere noti al pubblico il valore della quota e i documenti di cui al successivo articolo 11.1 attraverso ulteriori mezzi informativi (a titolo di esempio internet ) messi in futuro a disposizione dalla tecnologia. È facoltà della Società di Gestione di rinviare la pubblicazione del valore unitario della quota in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili. Ove ricorrano tali casi la Società di Gestione informa la Banca d Italia, nonché, con le stesse modalità attraverso il quotidiano sopra indicato, i partecipanti. 11 Scritture contabili 11.1 Documenti a disposizione del pubblico e luoghi di deposito I prospetti periodici sono depositati ed affissi per almeno 30 (trenta) giorni a decorrere da quello successivo alla data di approvazione, nella Sede Amministrativa della Società di Gestione, nella sede della Banca Depositaria, in tutte le sedi di quest ultima situate nei capoluoghi di provincia e di regione.

17 A seguito di specifica richiesta i partecipanti al Fondo hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione copia dell ultimo rendiconto e dell ultima relazione semestrale rivolgendosi alla Sede Amministrativa il cui indirizzo è riportato all art.5.1. Ulteriori copie potranno essere fornite ai partecipanti a seguito di pagamento delle spese di stampa e di spedizione Modifiche Regolamentari 12.1 Modifiche di aspetti regolamentari rilevanti Le modifiche al Regolamento vengono adottate nell esclusivo interesse dei partecipanti in quanto compatibili con le disposizioni che disciplinano l istituto del Fondo comune d investimento immobiliare chiuso. Esse vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e vengono sottoposte all approvazione dell Organo di Vigilanza. In tal senso si precisa che: - le modifiche regolamentari riguardanti l introduzione o l aggravio degli oneri a carico del Fondo devono essere sottoposte ad un esame approfondito da parte della Società di Gestione al fine di tutelare in ogni caso l interesse dei partecipanti; - le modifiche che incidono sulle caratteristiche e sullo scopo del Fondo sono ammesse sempre a condizione che consentano di tutelare l interesse di partecipanti: a) nella fase di avvio qualora tutti i partecipanti siano singolarmente informati del mutamento; b) a seguito di fusione tra fondi comuni d investimento; c) in caso di impossibilità di realizzare lo scopo originario. Per il caso di modifiche regolamentari determinate da variazioni del disposto legislativo o dei criteri generali predeterminati dalla Banca d Italia, è attribuita una delega permanente ad un Amministratore o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l adeguamento del testo regolamentare. Il testo così modificato ed approvato dalla Banca d Italia viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva Modifiche del Regolamento tramite approvazione della maggioranza dei partecipanti Le modifiche del Regolamento relative alle caratteristiche ed allo scopo del Fondo per motivazioni differenti da quelle sopra richiamate e comunque sempre necessarie a tutelare gli interessi dei partecipanti, possono essere espletate previa convocazione dei partecipanti in apposita assemblea. L assemblea dei partecipanti al Fondo è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione quando necessario e si svolge secondo le prescrizioni e con le modalità definite per le Assemblee Straordinarie ex Art.126 del D.Lgs. 58/98 ed ex art.2365 e seguenti del Codice Civile. Se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione il voto dei partecipanti potrà essere esercitato anche per corrispondenza secondo le modalità di cui all art.127 del D.Lgs. 58/98. La Società di Gestione non può partecipare alle deliberazioni per le quote da essa possedute. Le modifiche regolamentari approvate dall assemblea dei partecipanti al fondo mediante la procedura sopra descritta sono sottoposte all approvazione della Banca d Italia.

18 12.2 Pubblicazione delle modifiche regolamentari Le modifiche apportate al Regolamento, dopo l approvazione della Banca d Italia, sono pubblicate sul quotidiano indicato all articolo Nel caso di modifiche regolamentari connesse alla sostituzione della Società di Gestione o della Banca Depositaria e/o relative a variazioni delle caratteristiche o dello scopo del Fondo per le quali non sia stata richiesta l approvazione dei partecipanti, la pubblicazione di tali modifiche verrà ripetuta per almeno 3 (tre) volte intervallate da una settimana sul quotidiano indicato all art Copia della versione modificata del Regolamento viene inviata gratuitamente ai partecipanti che ne facciano richiesta alla Società di Gestione Termini di efficacia delle modifiche regolamentari L efficacia delle modifiche regolamentari è sospesa a decorrere dalla data della prima pubblicazione effettuata secondo le modalità di cui all articolo precedente: a) per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni nel caso di modifiche connesse con la sostituzione della Società di Gestione o della Banca Depositaria ovvero destinate ad incidere sulle caratteristiche o sullo scopo del Fondo o sui diritti patrimoniali dei partecipanti; b) per un periodo di 30 (trenta) giorni nel caso di modifiche effettuate secondo la procedura prevista all art c) al termine stabilito dalla Società, tenuto conto dell interesse dei partecipanti, negli altri casi. In caso di andamenti congiunturali sfavorevoli sui mercati immobiliari e finanziari che facciano emergere la necessità di effettuare delle modifiche regolamentari, a tutela dei partecipanti, che incidono sulle caratteristiche e sullo scopo del Fondo, la Società di Gestione si riserva di richiedere alla Banca d Italia di prevedere termini di efficacia ridotti rispetto a quelli ordinari Liquidazione del fondo 13.1 Cause di liquidazione La liquidazione del Fondo può avere luogo: - ad iniziativa della Società di Gestione con delibera del Consiglio di Amministrazione nell interesse dei partecipanti; - per scadenza del termine di durata del Fondo; - in caso di scioglimento della Società, qualora la gestione del Fondo non prosegua a cura di altra Società Liquidazione del Fondo ad iniziativa della Società di Gestione La Società di Gestione con delibera del Consiglio di Amministrazione può decidere la liquidazione del Fondo nell interesse dei possessori delle quote quando si verifichino circostanze tali da ostacolare il conseguimento degli scopi del Fondo con rilevante pregiudizio ai portatori di quote. Il Fondo viene altresì posto in liquidazione in caso di scioglimento della Società di Gestione. A decorrere dalla data della delibera di liquidazione del Fondo cessa ogni ulteriore attività di investimento. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto delle Legge e delle disposizioni dell Organo di Vigilanza.

19 Modalità inerenti alla liquidazione La Società di Gestione: - informa la Banca d Italia almeno 30 giorni prima della data fissata per l adunanza del Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare in merito, dando poi informativa dell avvenuta delibera alla Banca d Italia stessa; - a partire dal giorno successivo alla terza pubblicazione di cui all art provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l attivo del Fondo nell interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza dell Organo di Vigilanza; - terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, indicando il piano di riparto in denaro spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra attività liquide ed il numero delle quote in cui è suddiviso il patrimonio del fondo detratto l importo da attribuire alla Società di Gestione secondo le modalità di ripartizione indicate all art.13.6 del presente Regolamento; - la società di revisione di cui all art.15 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione; - il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della normativa vigente, sono depositati e affissi nella sede della Società di Gestione, nella sede della Banca Depositaria, in tutte le sedi di quest ultima indicate all articolo Ogni partecipante potrà prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese; - la Banca Depositaria provvede attraverso Monte Titoli S.p.A., su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione; - i proventi derivanti dalla liquidazione finale non riscossi si prescrivono in favore della Società di Gestione come precisato all art Pubblicità inerente alla liquidazione La delibera di liquidazione del Fondo è pubblicata sul quotidiano a diffusione nazionale di cui all articolo 10.3 per tre volte a distanza di una settimana. La Società di Gestione si riserva inoltre la facoltà di utilizzare ulteriori mezzi informativi messi in futuro a disposizione dalla tecnologia. Sullo stesso quotidiano è data pubblicità dell avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso Liquidazione del Fondo per scadenza del termine di durata Ripartizione dei proventi e del risultato netto della gestione Alla scadenza del termine di durata del Fondo ha luogo la ripartizione tra i partecipanti e la Società di Gestione dei proventi e del risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti. La Società di Gestione si riserva ai sensi dell art.2 del presente regolamento la facoltà di richiedere alla Banca d Italia, ove lo smobilizzo non sia completato entro il termine di durata del Fondo, un ulteriore periodo strettamente necessario per

20 condurre a termine le operazioni di rimborso. A tal fine la Società di Gestione invia all Organo di Vigilanza la relativa richiesta almeno sei mesi prima della scadenza del termine di durata del Fondo, corredando la medesima di un piano di smobilizzo predisposto dagli amministratori, nel quale vengono illustrati nel dettaglio i tempi e le modalità con cui vengono poste in essere le rimanenti operazioni di realizzo Possibilità di rimborso parziale La Società di Gestione si riserva il diritto di procedere a eventuali rimborsi parziali delle quote, in misura proporzionale, nel corso del periodo di liquidazione Risultato della gestione del Fondo Il risultato della gestione del Fondo è espresso dal confronto fra l ammontare del Fondo inizialmente sottoscritto e versato e l ammontare dell attivo netto liquidato maggiorato dagli eventuali rimborsi parziali effettuati nel corso della durata del Fondo capitalizzati al tasso pari al 5% annuo Modalità di ripartizione del risultato netto della gestione Il risultato netto della gestione del Fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti viene ripartito come segue: - alla Società di Gestione compete un compenso pari al 20% del risultato eccedente l obiettivo di rendimento minimo prefissato al successivo art.13.7; - ai partecipanti compete, pro-quota, il riparto dell attivo netto liquidato, detratto il compenso assegnato alla Società di Gestione Riferimento per l individuazione del risultato minimo obiettivo Il tasso di rendimento prefissato ed individuato come risultato minimo obiettivo è pari al tasso d interesse composto annuo del 5% Definizione degli aventi diritto ai proventi derivanti dalla liquidazione finale Hanno diritto a percepire i proventi derivanti dalla liquidazione finale gli investitori che risultano titolari delle quote al momento della scadenza del termine di durata del Fondo o della eventuale proroga, oppure al termine del periodo di grazia eventualmente richiesto alla Banca d Italia per l effettuazione dello smobilizzo degli investimenti Tempi per il riconoscimento dei proventi derivanti dalla liquidazione finale I proventi sono distribuiti agli aventi diritto, secondo i criteri e con le modalità indicate all articolo 13.6, con valuta per il pagante in data non posteriore al 30 (trentesimo) giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo, che sarà comunque completata entro 180 giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo Modalità inerenti alla liquidazione Dopo l avviso sul quotidiano e la comunicazione alla Banca d Italia dell inizio della procedura di liquidazione di cui ai successivi articoli e 13.12, la Società di Gestione segue la procedura indicata all art per quanto concerne la redazione del piano di smobilizzo, la liquidazione dell attivo, il rendiconto finale di liquidazione, la revisione e pubblicità dello stesso, il piano di riparto, il rimborso delle quote, le somme non riscosse, la prescrizione dei proventi non riscossi.

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