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1 Sommario TITOLO I... 4 CAPO I... 4 NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI... 4 Art. 1 - Principi Informatori della Giustizia Sportiva... 4 Art. 2 - Responsabilità... 4 CAPO II... 4 INFRAZIONI E SANZIONI... 4 Art. 3 - Infrazioni... 4 Art. 4 - Obbligo di segnalazione... 5 Art. 5 - Sanzioni... 5 Art. 6 - Modalità di applicazione delle sanzioni... 5 Art. 7- Sospensione cautelare... 6 Art. 8 - Recidiva... 7 Art Circostanze aggravanti... 7 Art Concorso di circostanze aggravanti... 8 Art Circostanze attenuanti... 8 Art Concorso di circostanze attenuanti... 8 Art Valutazione delle circostanze... 8 Art Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti... 8 TITOLO II... 8 IL PROCEDIMENTO SPORTIVO... 8 CAPO I... 8 ORGANI DI GIUSTIZIA... 9 Art Elenco... 9 Art Organi di Giustizia e altri organi dei procedimenti... 9 Art. 18 Attribuzioni... 9 Art Commissione federale di garanzia... 9 CAPO II...10 ACCESSO ALLA GIUSTIZIA...10 Art Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia...10 Art Contributo per l accesso ai servizi di giustizia...10 Art Ufficio del gratuito patrocinio...10 CAPO III...10 DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO...10 Art. 23 Poteri degli organi di giustizia...11 Art. 24 Condanna alle spese per lite temeraria...11 Art. 25 Comunicazioni...11 Art. 26 Ricusazione...11 Art Procedura della ricusazione...12 Art Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione...12 CAPO IV...13 GIUDICI SPORTIVI...13 SEZIONE I...13 NOMINA E COMPETENZA

2 Art. 29 Istituzione...13 Art Competenza dei Giudici sportivi...13 Art Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale...13 Art Nomina del Giudice Sportivo...13 Art Nomina della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello e composizione della stessa...14 SEZIONE II...14 PROCEDIMENTI...14 Art Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo...14 Art Istanza degli interessati...14 Art Fissazione della data di decisione...14 Art Disciplina del contraddittorio con gli interessati...14 Art Pronuncia del Giudice Sportivo...14 Art Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello...15 CAPO V...15 GIUDICI FEDERALI...15 SEZIONE I...15 NOMINA E COMPETENZA...15 Art. 40 Istituzione...15 Art Competenza dei Giudici federali...16 Art Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi...16 SEZIONE II...16 PROCEDIMENTI...16 Art Avvio del procedimento...16 Art Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento...16 Art Fissazione dell udienza a seguito di atto di deferimento...17 Art Ricorso della parte interessata...17 Art Ricorso per l annullamento delle deliberazioni...17 Art Fissazione dell udienza a seguito di ricorso...18 Art Domanda cautelare...18 Art Intervento del terzo...18 Art Svolgimento dell udienza e decisione del Tribunale federale...19 Art Assunzione delle prove...19 Art Giudizio innanzi alla Corte federale di appello...19 Art Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi...20 Art Efficacia della sentenza dell autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari...21 CAPO VI...21 PROCURATORE FEDERALE...21 SEZIONE I...21 UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE...21 Art. 56 Composizione dell Ufficio del Procuratore federale...21 Art. 57 Nomina dei componenti dell Ufficio del Procuratore federale...22 Art. 58 Attribuzioni del Procuratore federale...22 SEZIONE II...22 AZIONE DISCIPLINARE...22 Art Azione del Procuratore federale...22 Art Prescrizione dell azione...23 Art. 61 Astensione...23 Art Svolgimento delle indagini...23 Art Registro dei procedimenti disciplinari...24 Art Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione...24 SEZIONE III...24 RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DELCONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT...24 Art Rapporti con l Autorità giudiziaria...24 Art Rapporti con la Procura Antidoping del CONI...25 Art. 67 Rapporti con la Procura generale dello sport...25 CAPO VII...25 ALTRI PROCEDIMENTI

3 Art. 68 Revisione e revocazione...25 Art Esecutorietà delle decisioni...26 CAPO VIII...26 I PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA...26 Art La grazia...26 Art L amnistia...26 Art L indulto...27 Art. 73 La Riabilitazione...27 Art Procedura per il ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport presso il CONI...27 TITOLO III...28 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE...28 Art Disposizioni transitorie...28 Art Disposizioni finali

4 TITOLO I CAPO I NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI Art. 1 - Principi Informatori della Giustizia Sportiva I principi informatori della Giustizia federale sono enunciati nell'art. 49 dello Statuto. Gli affiliati ed i tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall ordinamento sportivo; essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate,del Codice della Giustizia Sportiva e delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonchè della correttezza morale e materiale, in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia Federale o per i quali sia in corso un indagine da parte della Procura federale. Art. 2 - Responsabilità I soggetti di cui all articolo precedente sono assoggettati alla giurisdizione degli Organi di Giustizia e passibili delle sanzioni previste nel presente Regolamento. Essi rispondono a titolo di dolo, colpa o per responsabilità oggettiva. Gli affiliati sono responsabili del comportamento anti-regolamentare dei propri tesserati e sostenitori, per i quali rispondono, per le infrazioni previste, a titolo di responsabilità oggettiva; rispondono altresì a titolo di responsabilità oggettiva anche per le violazioni delle norme sul doping commesse dai propri tesserati e dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali. Gli affiliati sono tenuti a fornire agli Organi della FICK risposte veritiere e documentazioni che venissero richieste loro. Gli affiliati sono, comunque responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico per le competizioni da esse organizzate. La mancata richiesta della Forza pubblica e della richiesta dell'autorizzazione necessaria comporta un aggravamento della sanzione. L ignoranza dei regolamenti e delle altre norme emanate dagli Organi Federali non può essere invocata a nessun effetto. CAPO II INFRAZIONI E SANZIONI Art. 3 - Infrazioni Le infrazioni oggetto del presente Regolamento sono: a) violazione dei principi di lealtà e correttezza; b) illecito sportivo - si intende per illecito sportivo ogni atto o comportamento posto in essere da affiliati, atleti e tesserati in genere che direttamente o a mezzo di altri a loro nome e nel loro interesse, diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio agonistico; rientrano in tale categoria anche gli atti o tentativi diretti a violare norme sull età degli atleti, a consentire la partecipazione a gare di atleti sotto falso nome o falsa attestazione di qualifica, nonchè ad offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva al fine di raggiungere un 4

5 risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero nel commettere atti fraudolenti allo stesso scopo. Detti comportamenti costituiscono frode sportiva anche se diretti a consentire che altri realizzino le ipotesi fraudolente di cui si è detto; c) comportamenti non regolamentari posti in essere da tesserati durante la disputa di una gara; d) dichiarazioni lesive - dichiarazioni scritte o verbali lesive dell immagine della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati; e) somministrazione ed uso di sostanze e metodi doping vietati comprese nell elenco approvato dalla FICK, conformemente alle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I. (le procedure e le modalità per l effettuazione dei controlli sono contenute in apposito regolamento). Nei Campionati e Tornei di Canoa Polo, qualora si verifichino avvenimenti, nel corso di una gara che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di Giustizia sportiva stabilire se essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara ed in quale misura. Nell'esercizio di tali poteri possono dichiarare la regolarità della gara o adottare ogni altra sanzione disciplinare. Art. 4 - Obbligo di segnalazione Il tesserato o l affiliato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di infrazioni o di tentativi di infrazioni previste dall'art. 3 lett. b) ed e), deve informarne immediatamente il Procuratore federale con ogni mezzo idoneo (fax, telegramma, ecc.). L omessa denuncia è sanzionata con la sospensione non inferiore a tre mesi. Art. 5 - Sanzioni Le sanzioni comminabili sono: a) ammonizione - che consiste in un rimprovero ufficiale, verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere; b) deplorazione - che consiste in una nota di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni; c) ammenda - che consiste nella sanzione pecuniaria da Lit = a Lit = per soggetti affiliati; d) sospensione - che consiste nella inibizione, per gli affiliati, a partecipare all attività federale e per i tesserati, a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall Ordinamento federale, per attività nazionale e/o internazionale per un periodo massimo di due anni; e) squalifica - che consiste nella inibizione all atleta a svolgere attività sportiva da un minimo di una gara fino ad un massimo di 2 anni; f) sospensione a vita che consiste nell inibizione a svolgere attività federale ovvero a ricoprire cariche all interno della stessa FICK; g) decadenza - che consiste nella cessazione dalle funzioni federali centrali o periferiche ed è comminabile esclusivamente ai componenti degli Organi Centrali o Periferici della F.I.C.K. Nel caso di sanzioni inflitte per violazioni delle norme sul doping, queste hanno efficacia anche presso le altre Federazioni Sportive. Art. 6 - Modalità di applicazione delle sanzioni La sanzione deve essere proporzionata alla gravità della infrazione commessa. Non si dà, pertanto, luogo all applicazione di attenuanti, aggravanti, loro concorso o prevalenza, ma solo alla recidiva, per tutte le infrazioni punibili nell ordine, con: a) ammonizione; 5

6 b) deplorazione; c) ammenda; d) sospensione per l affiliato per una gara; e) squalifica per l atleta per una gara; Per le infrazioni punibili con sanzioni di maggiore gravità, l Organo competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed all applicazione della recidiva. Costituiscono sanzioni di maggiore gravità, rispetto a quelle precedentemente indicate e nell ordine: a) sospensione di affiliato o di tesserato per più di una gara; b) squalifica di atleta per un periodo superiore al minimo; c) sospensione a vita. d) decadenza - la decadenza consegue di diritto a sentenze di condanna passate in giudicato. Nel caso in cui i fatti, oggetto di un eventuale giudizio penale o amministrativo siano in tutto o in parte rilevanti ai fini della qualificazione dell'illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è sospeso ed è sospeso il corso della prescrizione. Nei Campionati e Tornei di Canoa Polo sono inoltre previste: la disputa di uno o più incontri a porte chiuse, squalifica del campo di gara per una o più giornate, perdita dell'incontro, penalizzazione nel punteggio, perdita e non assegnazione del titolo a squadre e retrocessione ad una serie inferiore del Campionato. Art. 7- Sospensione cautelare La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall organo giudicante su richiesta dle Procuratore Federale. La sospensione può essere richiesta in ogni momento in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reieterazione delle violazioni. La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata. Il provvedimento della sospensione è appellabile. Il provvedimento di sospensione cautelare, poi, deve essere compiutamente motivato. Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d ufficio, il provvedimento deve contenere le seguindi indicazioni: - indicazione delle generaligà dell imputato e degli elementi che servono ad identificarlo (ciò al fine di evitare che la misura possa colpire omonimi); - descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate (è questo il c.d. capo di accusa). Nella formulazione dell imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale; - la motivazione, contenente l indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richeono l adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto; - esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa; - la fissazione della data di scadenza della misura cautelare; - la data e la sottoscrizione del Giudice. 6

7 Art. 8 - Recidiva All affiliato o al tesserato che, dopo aver riportato una sanzione disciplinare - qualunque ne sia la gravità - commetta altra infrazione, si applica la recidiva. La recidiva può essere: 1) semplice, nel caso in cui il soggetto sanzionato commetta una nuova infrazione; 2) reiterata, nel caso in cui chi sia già stato dichiarato recidivo commetta una nuova infrazione; 3) specifica, quando la nuova infrazione sia della stessa indole di quella precedente; 4) infraquinquennale, quando la nuova infrazione venga commessa nei cinque anni successivi alla precedente; 5) se la nuova infrazione è commessa durante o dopo l esecuzione della sanzione o durante il tempo in cui il sanzionato si è sottratto volontariamente all esecuzione della pena. La recidiva semplice comporta un aumento della pena fino ad un sesto, quella aggravata fino ad un terzo se concorre una sola delle tre circostanze che la determinano e sino alla metà se ne concorrono più d una; la reiterata, invece, può comportare un aumento sino alla metà, ma nel caso previsto al n. 4 sino a 2/3 e nel caso n. 5 da un terzo a 2/3. Ai fini della recidiva, non si tiene conto delle condanne per le quali vi è stata la riabilitazione. La contestazione della recidiva è obbligatoria. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva. Art. 9 - Tentativo di infrazione L affiliato od il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o che ne è responsabile, è punito, se l azione non si compie o se l evento non si verifica, con sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l infrazione fosse stata consumata. Art Circostanze aggravanti In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell autore o responsabile dell infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall esercizio delle funzioni proprie del colpevole; b) aver commesso l infrazione durante l esecuzione di una precedente sanzione disciplinare; c) aver danneggiato persone o cose; d) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione; e) aver agito per motivi futili; f) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove; g) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato; h) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità; i) aver l infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell ordine pubblico; j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell illecito commesso; k) aver commesso l illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio. 7

8 Art Concorso di circostanze aggravanti Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, l organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità o pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista. Art Circostanze attenuanti La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: a) aver agito in seguito a provocazione; b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell altrui azione; c) l aver desistito; d) avere, prima del procedimento, riparato interamente il danno; e) concorso del fatto doloso della persona offesa. Il giudicante, inoltre, indipendentemente dalle circostanze sopra indicate, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Art Concorso di circostanze attenuanti Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l incidenza dell attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore a quella prevista per quel tipo di infrazione. Art Valutazione delle circostanze Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Nell ipotesi di concorso di persone nell infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono. Art Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti L organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui ritenga prevalente le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti. TITOLO I IL PROCEDIMENTO SPORTIVO CAPO I 8

9 ORGANI DI GIUSTIZIA Art Elenco Gli Organi federali di Giustizia sono: a) il Giudice Sportivo Nazionale; b) il Tribunale federale; c) la Corte federale di Appello, in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello. Art Organi di Giustizia e altri organi dei procedimenti Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado. Art. 18 Attribuzioni È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: a) l osservanza e l applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali. Art Commissione federale di garanzia La Commissione federale di garanzia tutela l autonomia e l indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dei componenti dell Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio: a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva; b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva; c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e dell Ufficio della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell espletamento delle funzioni, 9

10 ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo; d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva. CAPO II ACCESSO ALLA GIUSTIZIA Art Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall ordinamento sportivo. L azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell ordinamento federale. Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello le parti devono farsi assistere da un difensore. Art Contributo per l accesso ai servizi di giustizia Il contributo per l accesso ai servizi di giustizia è pari a: a) Euro 100,00 (cento/00) per il giudizio di primo grado dinanzi al Giudice sportivo; b) Euro 200,00 (duecento/00) per il giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello; c) Euro 150,00 (centocinquanta/00) per il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale federale; d) Euro 300,00 (trecento/00) per il giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte federale di appello; Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura Contributo per l accesso al servizio di giustizia e l indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l indicazione delle parti. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l invio o il deposito dell istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico. Art Ufficio del gratuito patrocinio Al fine di garantire l accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia. CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO 10

11 Art. 23 Poteri degli organi di giustizia Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all articolo 49 dello Statuto. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell udienza, anche disponendo l eventuale integrazione del contraddittorio. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione. Art. 24 Condanna alle spese per lite temeraria Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale. Art. 25 Comunicazioni Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, il cui indirizzo è indicato sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale, con link accessibile dalla home page. Il termine per l impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Art. 26 Ricusazione Gli Organi di Giustizia possono essere ricusati nei seguenti casi: a) se hanno un interesse personale nella questione sottoposta alla loro cognizione; b) se hanno vincolo di parentela, anche acquisto o collaterale, con le parti interessate al provvedimento disciplinare; 11

12 c) se sussiste inimicizia grave con una o più parti del procedimento disciplinare; d) se prima di giudicare, abbia manifestato pubblicamente il suo convincimento circa la decisione da adottare; e) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio. Nei casi sopra specificati gli stessi hanno l'obbligo di astenersi. Hanno, altresì, l'obbligo di astenersi quando sussistono altre gravi ragioni di convenienza. Art Procedura della ricusazione Competente a giudicare sulla ricusazione del Giudice Sportivo, ai sensi dell art. 14, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva è la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Competente a giudicare sulla ricusazione di uno o più componenti del Tribunale federale è la Corte federale di appello. Competente a giudicare sulla ricusazione di uno o più componenti della Corte federale di appello in funzione propria o di Corte sportiva di appello è il Presidente del medesimo organo. La decisione dovrà essere adottata entro 15 giorni dalla data di presentazione dell istanza. L'istanza di ricusazione, proposta con atto sottoscritto dell'interessato e presentata unitamente ai documenti relativi all'organo giudicante competente, deve indicare a pena di inammissibilità i motivi sui quali si fonda ed i documenti di prova. L'istanza va proposta fino al giorno prima di quello fissato per la decisione. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la domanda deve essere proposta prima del termine dell'udienza; in tale caso è concesso un termine breve per la produzione di documenti relativi alla prova già indicata con l'istanza di ricusazione. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto o ricusato conservano efficacia. Tale provvedimento deve indicare anche il nominativo del giudice che sostituisce quello ricusato. A seguito della presentazione della dichiarazione di ricusazione il procedimento disciplinare non si interrompe. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. Non è ammessa la ricusazione del Procuratore Federale. Art Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione. Il Segretario documenta a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli Organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve esser redatto verbale. Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono. 12

13 CAPO IV GIUDICI SPORTIVI SEZIONE I NOMINA E COMPETENZA Art. 29 Istituzione Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Art Competenza dei Giudici sportivi Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a: a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; b) la regolarità dei campi e delle relative attrezzature; c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; e) ogni altro fatto rilevante per l ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. Art Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale. Il Giudice sportivo nazionale è unico e si compone di un componente effettivo, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva. Art Nomina del Giudice Sportivo Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell ambito dell ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie: a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; c) avvocati dello Stato, anche a riposo; d) notai; e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell ordine; f) alti ufficiali delle Forze dell ordine, anche a riposo. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Giudice sportivo nazionale e ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine di 5 giorni che in ogni caso decorre dalla pubblicazione. 13

14 Art Nomina della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello e composizione della stessa I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione. Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all articolo 12 bis dello Statuto del CONI entro trenta giorni dalla pubblicazione. SEZIONE II PROCEDIMENTI Art Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell ordinamento federale. Art Istanza degli interessati L istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell evento; essa contiene l indicazione dell oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare. Art Fissazione della data di decisione Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di quindici giorni. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi. Art Disciplina del contraddittorio con gli interessati I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti. Art Pronuncia del Giudice Sportivo Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza. 14

15 Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata. Art Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l esecuzione della decisione impugnata, salva l adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti. Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l intervento di altri eventuali interessati. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti. Innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l inammissibilità del reclamo decide nel merito. La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni dall udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata. CAPO V GIUDICI FEDERALI SEZIONE I NOMINA E COMPETENZA Art. 40 Istituzione Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione. 15

16 Art Competenza dei Giudici federali Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. Art Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell ambito dell ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie: a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; c) avvocati dello Stato, anche a riposo; d) notai; e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell ordine. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello, fermo restando quanto previsto dall art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono ciascuno di tre componenti effettivi e di due supplenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione. SEZIONE II PROCEDIMENTI Art Avvio del procedimento I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore federale; b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell ordinamento federale. Art Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. L accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la 16

17 qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l efficacia con apposita decisione. L efficacia dell accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell incolpato. Il primo comma del presente articolo non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall ordinamento federale. Art Fissazione dell udienza a seguito di atto di deferimento Entro dieci giorni dalla ricezione dell atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l udienza di discussione e comunica all incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell organo di giustizia e l incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tra la comunicazione e la data fissata per l udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all incolpato l esercizio effettivo del diritto di difesa. Art Ricorso della parte interessata Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale. Il ricorso contiene: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati; b) l'esposizione dei fatti; c) l'indicazione dell oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; d) l indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura. Art Ricorso per l annullamento delle deliberazioni Le deliberazioni dell Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti. 17

18 L annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l impugnazione, l esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi. L esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell articolo 47, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell atto. Art Fissazione dell udienza a seguito di ricorso Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell udienza. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tra la comunicazione e la data fissata per l udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l esercizio effettivo del diritto di difesa. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d ufficio, in un solo procedimento. Art Domanda cautelare Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all uopo stabilito. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d ufficio. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio. Art Intervento del terzo Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell ordinamento federale. L atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza. 18

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