Federazione Italiana Triathlon REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

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1 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA 1

2 Regolamento di Giustizia INDICE TITOLO I NORME GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO CAPO I PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento 7 Art. 2 - Principi del Processo Sportivo 7 CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI Art. 3 Doveri degli Affiliati e dei Tesserati 7 Art. 4 - Punibilità 8 TITOLO II LE VIOLAZIONI CAPO I ILLECITO SPORTIVO Art. 5 - Illecito Sportivo 8 Art. 6 - Sanzioni per illecito sportivo 8 Art. 7 Doping 8 CAPO II INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI Art. 8 Infrazioni disciplinari 9 Art. 9 - Sanzioni disciplinari 9 Art Obbligo di osservanza e sanzioni congiunte 10 CAPO III AGGRAVANTI E ATTENUANTI Art Circostanze aggravanti 10 Art. 12 Concorso di circostanze aggravanti 10 Art Circostanze attenuanti 10 Art. 14 Concorso di circostanze attenuanti 10 Art Valutazione delle circostanze 10 2

3 Art Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti 11 Art. 17 Recidiva 11 CAPO IV PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI Art Pubblicazione delle Decisioni 11 TITOLO III IL PROCESSO SPORTIVO e DISCIPLINARE CAPO I ORGANI DI GIUSTIZIA Art Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti 11 CAPO II IL GIUDICE SPORTIVO Sezione I Nomina e Competenza Art. 20 Istituzione 12 Art Competenza dei Giudici sportivi 12 Art Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali 12 Art Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali 12 Art. 24 Ricorso avverso le decisioni di seconda istanza 13 Sezione II Procedimento Art Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali 13 Art Istanza degli interessati 13 Art Decisione del Giudice Sportivo 13 Art Giudizio innanzi all organo di seconda istanza 14 CAPO III LA GIUSTIZIA FEDERALE Sezione I Nomina e competenza Art.29 Composizione degli Organi di giustizia ed eleggibilità dei componenti 14 Art Il Tribunale Federale 15 Art La Corte Federale di Appello C.F.A. 15 Art Ricusazione e Astensione 15 Art. 33 Attribuzioni 16 Art Commissione Federale di Garanzia 16 Sezione II Accesso alla giustizia 3

4 Art Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia 18 Art Autonomia dell'ordinamento sportivo 18 Art. 37 Difensori 18 Art Contributo per l accesso ai servizi di giustizia 18 Art Ufficio del Gratuito Patrocinio 19 CAPO IV NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO Art Poteri degli organi di giustizia 19 Art Condanna alle spese per lite temeraria 19 Art. 42 Comunicazioni 19 Art Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione 20 CAPO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Sezione I Avvio e fase preliminare Art Avvio del procedimento 20 Art Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento (patteggiamento) 20 Art Fissazione dell udienza a seguito di atto di deferimento 21 Art Ricorso della parte interessata 21 Art Fissazione dell udienza a seguito di ricorso ex art Sezione II Procedimento di primo grado Art. 49 Svolgimento dell Udienza e decisione del Tribunale Federale 23 Art. 50 Assunzione delle Prove 23 Art Misure cautelari 24 Art Intervento del terzo 24 Sezione III Procedimento di appello Art Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello C.F.A. 24 Art Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi 26 Art Efficacia della sentenza dell autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari 26 Art Ricorso per l annullamento delle deliberazioni 27 CAPO VI REVISIONE E REVOCAZIONE Art. 57 Revisione e Revocazione 27 4

5 TITOLO IV PROCURA FEDERALE CAPO I NOMINA E FUNZIONI Art Composizione dell Ufficio del Procuratore Federale 28 Art Nomina dei componenti dell Ufficio del Procuratore federale 28 Art Articolazioni territoriali 29 Art Attribuzioni del Procuratore Federale 29 CAPO II AZIONE DISCIPLINARE Art Azione del Procuratore Federale 30 Art Apertura di indagine 30 Art. 64 Archiviazione 30 Art. 65 Deferimento 31 Art. 66 Astensione 31 Art Prescrizione dell azione 31 Art. 68 Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione 32 CAPO III RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT DEL CONI Art Rapporti con l Autorità Giudiziaria 32 Art Rapporti con la Procura Antidoping del CONI 32 Art Rapporti con la Procura Generale dello Sport CONI 32 TITOLO V COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Art. 72 Competenza 33 Art. 73 Instaurazione del giudizio e procedimento 33 TITOLO VI ESTINZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Art Provvedimenti di clemenza 34 Art. 75 Grazia 34 Art. 76 Amnistia 34 Art. 77 Riabilitazione 34 5

6 TITOLO VII PROCEDURA ARBITRALE Art Collegio Arbitrale 35 TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI Art Entrata in vigore del Regolamento di giustizia sportiva 36 6

7 TITOLO I NORME GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO CAPO I PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento 1.01 Il presente Regolamento disciplina l ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alla Federazione Italiana Triathlon - FITri Regola altresì i rapporti tra la Procura Federale e la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI La Federazione Italiana Triathlon è competente a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalla International Triathlon Union - ITU Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping, nonché agli organi competenti per l applicazione delle corrispondenti sanzioni. Art. 2 - Principi del Processo Sportivo 2.01 Tutti i procedimenti di giustizia disciplinati dal Regolamento assicurano l effettiva osservanza delle norme dell ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell ordinato andamento dell attività federale La decisione del giudice è motivata e pubblica Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell atto Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI Art. 3 Doveri degli Affiliati e dei Tesserati 3.01 Le Associazioni/Società Sportive affiliate e i Tesserati sono tenuti all osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Federali e delle altre disposizioni emanate dai competenti organi federali, nonché dei codici e regolamenti emanati dal CONI e dei principi dell ordinamento sportivo 3.02 I soggetti di cui al comma 1: sono obbligati ad accettare ogni decisione degli organi federali; devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità; sono tenuti, se convocati, a presentarsi dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva. 7

8 Art. 4 - Punibilità 4.01 Chiunque commette un illecito sportivo e/o un infrazione disciplinare nella qualità di tesserato e/o affiliato della FITri soggiace alle disposizioni del presente regolamento, anche se al momento dell'apertura dell'indagine o del procedimento non è più soggetto al vincolo sportivo L'eventuale sanzione irrogata sarà scontata quando verrà acquisita nuovamente la qualifica di tesserato e/o affiliato dal soggetto sanzionato, fatte salve le disposizioni sulla prescrizione. TITOLO II LE VIOLAZIONI CAPO I ILLECITO SPORTIVO Art. 5 - Illecito Sportivo 5.01 Costituisce illecito sportivo - e rende passibile di procedimento disciplinare le associazioni/società, i dirigenti, i giudici di gara, gli atleti ed i tesserati in genere che lo realizzano o ne consentono il compimento, con ogni mezzo - qualsiasi atto od omissione diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di una competizione sportiva o ad assicurare a chiunque un vantaggio, anche se questo non si è realizzato I dirigenti, i soci e/o i tesserati che siano venuti a conoscenza, in qualsiasi modo, che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo il Presidente della Federazione o in subordine la procura federale Le Associazioni/Società sportive affiliate rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per gli illeciti sportivi commessi dai propri dirigenti, tecnici, atleti e soci. Sono altresì responsabili dell operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, la propria completa estraneità ai fatti. Devono essere inoltre ritenute responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, anche se commessi da persone ad esse estranee, quando risulti provato che l'affiliato era comunque consapevole dell'illecito Gli affiliati rispondono inoltre del mantenimento dell ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta dell intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione. Art. 6 - Sanzioni per illecito sportivo 6.01 Nell ipotesi di illecito sportivo le sanzioni applicabili sono: squalifica dalla competizione; non assegnazione o revoca di un titolo; sospensione per un periodo massimo di due anni; radiazione dai ruoli federali. Art. 7 - Doping 7.01 La materia antidoping è disciplinata, in ogni sua parte, dal Regolamento Antidoping approvato dal CONI/NADO, cui si fa espresso richiamo. 8

9 CAPO II INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI Art. 8 Infrazioni disciplinari 8.01 Costituisce infrazione disciplinare ogni azione od omissione che contravviene a norme dello Statuto o dei Regolamenti del CONI e Federali vigenti o provvedimenti, deliberazioni e decisioni dei competenti organi federali, ovvero viola, comunque, il principio fondamentale della lealtà e correttezza, o arreca pregiudizio materiale o morale alla Federazione e/o ai suoi organi e soggetti Gli affiliati, i loro dirigenti, i soci e i tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle associazioni/società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni disciplinari commessi dalle associazioni/società affiliate medesime Gli affiliati rispondono direttamente dell operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali L infrazione disciplinare è sanzionata in base alla sua gravità, tenuto conto: della natura, dei mezzi, del tempo e del luogo dell azione; della gravità del danno e del pericolo cagionato; dell intensità del dolo o del grado di colpa; della condotta concomitante e/o successiva al fatto-illecito disciplinare; dell eventuale recidiva L ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto. Art. 9 - Sanzioni disciplinari 9.01 Le Associazioni/Società sportive affiliate o i singoli tesserati che si rendono responsabili di fatti costituenti infrazione disciplinare ai sensi del presente Regolamento, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni: A. Società Sportive: censura; ammenda da 200,00 a 5.000,00; sospensione sino al periodo massimo di due anni; radiazione dai ruoli federali. B. Singoli Tesserati: richiamo; sospensione dall'attività sportiva per un periodo da quindici giorni a due anni; radiazione dai ruoli federali E facoltà degli Organi disciplinari proporre al Consiglio Federale la sospensione o la revoca dei benefici già deliberati a favore dell atleta o degli atleti che si sono resi responsabili di infrazioni disciplinari In caso di sospensione della Società Sportiva affiliata, i suoi tesserati possono partecipare alle competizioni a titolo individuale, purché non colpiti da sanzione Le medesime sanzioni sono applicate dal Giudice Sportivo in occasione di violazioni avvenute durante le competizioni. Nei confronti dei tesserati, oltre le sanzioni elencate al comma 9.01 lett. b), è facoltà del Giudice Sportivo infliggere sanzioni pecuniarie, anche in concorso con altra sanzione, commisurate alla gravità dell infrazione, da un minimo di 200,00 ad un massimo di 3.000, Le sanzioni pecuniarie devono essere adempiute nel termine di trenta giorni dalla definitività 9

10 della decisione. In caso di inadempimento, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento (50%), fatti salvi gli ulteriori profili disciplinari. Art Obbligo di osservanza e sanzioni congiunte E facoltà degli organi disciplinari infliggere sanzioni congiunte Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte sarà deferito al Tribunale Federale per ulteriori provvedimenti disciplinari. CAPO III AGGRAVANTI E ATTENUANTI Art Circostanze aggravanti La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all esercizio delle funzioni proprie del responsabile; b) aver danneggiato persone o cose; c) aver agito per futili motivi; d) avere, nel corso del procedimento disciplinare, tentato di inquinare le prove; e) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno alla organizzazione; f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato; g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità; h) avere determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell ordine pubblico; i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell illecito commesso; j) avere commesso l illecito per eseguirne o occultarne un altro. Art. 12 Concorso di circostanze aggravanti Il concorso di una o più circostanze aggravanti determina un aumento della sanzione, che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione applicata. Art Circostanze attenuanti La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: a) aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui; b) aver concorso a determinare l evento il fatto doloso della persona offesa, unitamente all'azione od omissione del responsabile prima del procedimento; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale. Art. 14 Concorso di circostanze attenuanti Nel concorso di una o più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può apportare una diminuzione di sanzione. Art Valutazione delle circostanze Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall organo giudicante a 10

11 favore dei soggetti responsabili, anche se non conosciute o ritenute insussistenti da costoro. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa Nell ipotesi di concorso di persone nell infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono. Art Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti L organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Art Recidiva La società/associazione o il tesserato che, dopo essere stato sanzionato per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o in qualsiasi Regolamento federale, commetta un altra infrazione soggiace ad un aggravamento della sanzione La recidiva, inoltre, si applica senza alcun limite di tempo ed a qualsiasi tipo di illecito e/o infrazione, anche se di specie diversa da quello in precedenza commesso. CAPO IV PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI Art Pubblicazione delle Decisioni I provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle Associazioni/Società affiliate che dei tesserati, sono pubblicati sul sito federale nella sezione dedicata agli Organi di Giustizia ( ) a cura dalla Segreteria federale. TITOLO III IL PROCESSO SPORTIVO e DISCIPLINARE CAPO I ORGANI DI GIUSTIZIA Art Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti Sono organi di giustizia presso la Federazione: a) Il Giudice Sportivo Nazionale; b) il Tribunale Federale, in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello; c) la Corte Federale di Appello C.F.A Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado Gli organi di giustizia hanno sede presso la federazione e agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Hanno competenza sull intero territorio nazionale, sia in primo sia in secondo grado. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all atto dell accettazione dell incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l assenza dell incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale 11

12 di Garanzia per l adozione delle misure di competenza La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma La carica di componente di organo di giustizia o dell ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell ufficio del procuratore presso più di un altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure Federali al raggiungimento della finalità di cui al comma Il Tribunale Federale esercita anche le funzioni di Corte Sportiva di Appello. CAPO II IL GIUDICE SPORTIVO Sezione I Nomina e Competenza Art Istituzione Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale La Federazione si riserva la nomina di Giudici Sportivi Territoriali. Art Competenza dei Giudici sportivi Il Giudice Sportivo Nazionale e, ove nominati, i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a: a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; b) la regolarità dei campi gara o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione delle competizioni; c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; e) ogni altro fatto rilevante per l ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara Il Tribunale Federale, in funzione di Corte Sportiva di Appello, giudica sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali, ove istituiti. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici. Art Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni I Giudici Sportivi Territoriali, se istituiti, sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale. Art Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente; devono avere conseguito la laurea in giurisprudenza e avere comprovata 12

13 competenza ed esperienza nell'ambito dell'ordinamento sportivo Durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte Il Consiglio federale determina il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della FITri. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali, ove istituiti, giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo al Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello. Art. 24 Ricorso avverso le decisioni di seconda istanza Avverso le decisioni della Corte Sportiva di Appello, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all art. 12 bis dello Statuto del CONI, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della decisione. Sezione II Procedimento Art Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d ufficio, a seguito di acquisizione e/o comunicazione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell ordinamento federale. Art Istanza degli interessati L istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di sette giorni dal compimento dell evento; essa contiene l indicazione dell oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova L istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Nel successivo termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo dichiara l improcedibilità dell istanza ovvero si pronuncia d ufficio. Art Decisione del Giudice Sportivo Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia in accordo con quanto previsto dal successivo art. 28 comma 9. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente a cura della segreteria agli interessati individuati dal giudice, i quali hanno facoltà entro due giorni prima della data indicata di chiedere di essere ascoltati Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza. E sua facoltà, anche mediante audizioni, assumere le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia, ne dà comunicazione agli interessati Assume la pronuncia con immediatezza e comunque entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della notizia o dell'istanza, ovvero dalla indicazione dei motivi, se successiva Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi La decisione è comunicata tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice e pubblicata a cura della Segreteria. 13

14 Art Giudizio innanzi all organo di seconda istanza Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo al Tribunale Federale, in funzione di Corte Sportiva di Appello Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso il Tribunale Federale, in funzione di Corte Sportiva di Appello, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l esecuzione della decisione impugnata, salvo l adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti Il Presidente del Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello fissa l udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati E facoltà delle parti, ad esclusione del reclamante, costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire al Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l intervento di altri eventuali interessati Il Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti Innanzi al Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati Il Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l inammissibilità del reclamo, decide nel merito La decisione del Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello deve essere adottata nel termine di dieci giorni ed è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata. CAPO III LA GIUSTIZIA FEDERALE Sezione I Nomina e competenza Art.29 Composizione degli Organi di giustizia ed eleggibilità dei componenti I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e componenti della Corte Federale di Appello coloro che, in possesso di specifica competenza nell ambito dell ordinamento sportivo, appartengano a una delle seguenti categorie: a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; c) avvocati dello Stato, anche a riposo; d) notai; 14

15 e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell ordine I componenti del Tribunale Federale ed i componenti della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Art Il Tribunale Federale Il Consiglio federale nomina i componenti del Tribunale Federale in numero di sei membri. Individua il Presidente. Qualora il presidente titolare sia assente o non faccia parte del collegio in una singola controversia, assume le funzioni di presidente il consigliere titolare anziano Il Tribunale Federale ha sede presso la Federazione, ovvero presso le sue articolazioni e strutture Il Tribunale Federale giudica in composizione collegiale con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può fare parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione, Avverso le decisioni del Tribunale Federale, le parti o il procuratore federale possono proporre appello innanzi alla Corte Federale di Appello nel termine di giorni 15, secondo la procedura prevista dall art. 31 del presente regolamento Il Tribunale Federale è competente a decidere nei procedimenti di primo grado su tutti i fatti rilevanti per l ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale o ai Giudici Sportivi Territoriali, ove istituiti. Assume provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell art. 51 del presente regolamento; decide in seduta congiunta con la C.F.A. sulle richieste di ricusazione ai sensi dell art lett. b); provvede alla nomina dei componenti il Collegio Arbitrale nei casi previsti dall art Opera come giudice di seconda istanza per le decisioni assunte dal Giudice sportivo. Art La Corte Federale di Appello C.F.A Il Consiglio Federale nomina i tre componenti della Corte Federale di Appello e due membri supplenti. Individua fra i titolari il presidente. Qualora il presidente titolare sia assente o non faccia parte del collegio in una singola controversia, assume le funzioni di presidente il consigliere titolare anziano La C.F.A. giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti al compimento delle attività di istruzione o trattazione Le decisioni della C.F.A. sono definitive. Resta salva la facoltà, per i casi e nei limiti stabiliti, di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all art. 12 bis dello Statuto del CONI non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della decisione Inoltre la C.F.A. svolge funzioni consultive del Consiglio Federale e fornisce pareri obbligatori sulle questioni attinenti l interpretazione autentica delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali e decide sulle istanze di ricusazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo La Corte Federale d Appello, su ricorso degli interessati, verifica la legittimità delle assemblee federali. In questa materia, la Corte decide in unico grado ed in via definitiva Art Ricusazione e Astensione In ogni stato e grado del procedimento disciplinare, i tesserati e/o gli affiliati deferiti hanno facoltà di ricusare ogni singolo componente degli organi giudicanti di giustizia federale nei seguenti casi: se ha interesse personale nel procedimento disciplinare; se egli stesso o il coniuge è legato da vincoli di parentela fino al quarto grado o di affinità ad una delle parti del procedimento; se, nell esercizio delle funzioni e prima della decisione, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento; 15

16 se vi è inimicizia grave o vi sono motivi di dissidio tra lui e una delle parti del procedimento; La dichiarazione di ricusazione deve enunciarne i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall interessato e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all organo giudicante competente. Deve essere proposta, a pena di inammissibilità, fino al giorno prima di quello fissato per la decisione Sulla richiesta decide: a) la Corte federale di appello in caso di ricusazione del Tribunale Federale o di un suo membro; b) il Tribunale Federale con la Corte federale di appello in seduta congiunta qualora la ricusazione riguardi un membro della Corte suddetta, con l esclusione del soggetto interessato A seguito della presentazione della dichiarazione di ricusazione il procedimento disciplinare si interrompe. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell organo giudicante ricusato Il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve indicare il nominativo del giudice che sostituisce quello ricusato. Il nuovo membro resterà in carica per l esame del solo caso di cui alla ricusazione Nelle medesime ipotesi previste al punto 1 il Giudice ha l obbligo di astenersi. Deve altresì astenersi se ha dato consigli o manifestato pareri sull oggetto del procedimento fuori dell esercizio delle funzioni disciplinari, ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Art Attribuzioni Gli Organi di Giustizia Federale hanno la giurisdizione in materia di comportamenti e attività delle Associazioni/Società sportive affiliate e dei singoli tesserati svolte nell ambito e nella sfera normativa e istituzionale della FITri. I provvedimenti adottati dagli organi di giustizia della FITri hanno piena efficacia nei confronti degli affiliati e tesserati È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: a) l osservanza e l applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali Lo Statuto e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali. Art Commissione Federale di Garanzia La Commissione Federale di Garanzia tutela l autonomia e l indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di tre membri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l assenza di conflitti d interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di 16

17 un altra Federazione La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio: a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e componenti della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento; b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento; c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l assenza delle incompatibilità di cui all art. 19 commi 3 e 5, nel caso di grave negligenza nell espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo; d) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudice Sportivo nazionale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento; e) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva. 17

18 Sezione II Accesso alla giustizia Art Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall ordinamento sportivo L azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell ordinamento federale. Art Autonomia dell'ordinamento sportivo Le Associazioni/Società sportive affiliate e i Tesserati hanno l onere di adire, nelle materie di cui all art. 2 comma 1 lett. a) e b) Dl. 19 agosto 2003 n. 220, convertito in Legge 17 ottobre 2003 n. 280, gli organi di giustizia sportiva Qualora intendano adire altre Autorità che non siano quelle federali in relazione all attività svolta nell ambito della FITri, debbono richiedere preventiva autorizzazione al Consiglio Federale che può concederla per particolari e giustificati motivi. Il diniego deve essere motivato. Il Consiglio Federale si deve esprimere entro quaranta giorni dalla richiesta, dandone comunicazione all interessato. Decorso inutilmente tale termine, l autorizzazione si ritiene concessa per silenzio-assenso. L inosservanza della disposizione del presente articolo comporta l adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione. Art Difensori Le parti possono farsi assistere, nel procedimento disciplinare, da legale di propria fiducia munito di delega scritta, purché non si tratti di persona sospesa o radiata dalla FITri o da altra Federazione Sportiva È facoltà della parte provvedere alla nomina di un difensore sin dall'atto di apertura di indagine da parte del procuratore federale o del procedimento se promosso dalla parte privata Il difensore può svolgere autonomamente indagini per ricercare prove a favore del proprio assistito, da presentare sia al procuratore federale, affinché ne tenga conto nelle proprie determinazioni, che al Giudice investito del procedimento Art Contributo per l accesso ai servizi di giustizia A parziale copertura dei costi di gestione, è dovuto dalle parti private un contributo per l accesso ai servizi di giustizia pari a 200,00 per il procedimento di primo grado e a 400,00 per l'appello. Non è dovuto alcun contributo per i procedimenti promossi dalla procura federale, sia in primo che secondo grado La parte privata deve versare il contributo dovuto contestualmente al deposito del proprio ricorso o istanza, ai quali deve essere allegata la relativa ricevuta. Il pagamento può essere effettuato: a) a mezzo bonifico bancario la cui ricevuta deve essere inviata unitamente al ricorso o all istanza; b) in contanti in caso di deposito a mano del ricorso o istanza Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l accesso al servizio di giustizia del CONI. 18

19 Art Ufficio del Gratuito Patrocinio Al fine di garantire l accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione può istituire l Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all art. 4 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport Nel primo caso, definisce le condizioni per l ammissione al patrocinio gratuito, nonché il funzionamento del relativo ufficio assicurando l indipendenza degli avvocati che vi sono addetti. Il Consiglio federale stabilisce altresì le risorse all uopo dedicate, anche destinandovi le somme derivanti dal versamento dei contributi per l accesso ai servizi di giustizia. CAPO IV NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO Art Poteri degli organi di giustizia Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri e le facoltà intesi al rispetto dei principi di cui all art Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell udienza, anche disponendo l eventuale integrazione del contraddittorio Il giudice non può rinviare la pronuncia, né l udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione e o documento che ritiene indispensabile per la decisione Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati, anche a distanza tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile. Art Condanna alle spese per lite temeraria Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell altra parte fino a una somma pari a dieci volte il del contributo per l accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500, Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale. Art Comunicazioni Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio. La Federazione richiede, all atto dell affiliazione o del rinnovo della stessa, che l istante comunichi l indirizzo di posta elettronica eletto per le comunicazioni Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo. 19

20 42.03 È onere delle parti indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria degli organi di giustizia e si hanno per conosciute con tale deposito Le comunicazioni alla procura federale e agli organi di giustizia sono effettuate presso la segreteria organi di giustizia FITri Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI sono sempre pubblicate nel sito internet del CONI. Art Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio, anche telematico e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice e alle parti, eccetto i casi in cui le stesse sono autorizzate alle comunicazioni dirette, nonché alle altre incombenze che il Regolamento di giustizia, i regolamenti federali e il Giudice gli attribuiscono. CAPO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Sezione I Avvio e fase preliminare Art Avvio del procedimento I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati: a) con atto di deferimento del procuratore federale; b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell ordinamento federale Salva diversa previsione contenuta nello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore. Art Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento (patteggiamento) Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il procuratore federale l applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura Una volta concluso, l accordo è sottoposto al Tribunale Federale il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi alla persona, nonché peri fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall ordinamento federale. 20

21 Art Fissazione dell udienza a seguito di atto di deferimento Entro dieci giorni dalla ricezione dell atto di deferimento, il Presidente del Tribunale Federale fissa l udienza per la discussione e tramite la segreteria organi di giustizia FITri, comunica all incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati nel presente regolamento la data dell udienza, con la quale riporta all'affiliato e/o tesserato incolpato il contenuto del deferimento. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell organo di giustizia e l incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Entro il medesimo termine possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti Tra la comunicazione e la data fissata per l udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del Tribunale Federale, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all incolpato l esercizio effettivo del diritto di difesa Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento Il materiale probatorio trasmesso dal P.F. è allegato agli atti del procedimento. In caso di procedimenti per i quali è necessario verificare questioni tecniche e/o mediche è facoltà del Tribunale Federale nominare consulenti d ufficio. Art Ricorso della parte interessata Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è facoltà della parte interessata proporre ricorso dinanzi al Tribunale Federale Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria organi di giustizia della FITri entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale Il ricorso deve contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati; b) l'esposizione dei fatti; c) l'indicazione dell oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; d) l indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; f) la sottoscrizione del difensore se nominato, con indicazione della procura. Art Fissazione dell udienza a seguito di ricorso ex art Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale Federale fissa l udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri indicati nel presente regolamento e alla procura federale, che ha facoltà di intervenire a tutela dei regolamenti federali, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell udienza Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti Tra la comunicazione e la data fissata per l udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del 21

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