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1 13 Avanzamento del personale militare 13.1 Principi generali In questo capitolo ci occuperemo dell avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate, che consiste nel complesso delle procedure e delle operazioni necessarie per la progressione di carriera del personale medesimo (art D.Lgs. 66/2010); in particolare, studieremo le modalità di avanzamento, i criteri di giudizio nonché le autorità competenti ad esprimerlo. Precisiamo peraltro che tutte le disposizioni del codice dell ordinamento militare che verranno esaminate sono applicabili anche al personale militare femminile (art D.Lgs. 66/2010). L avanzamento può avvenire in vari modi; precisamente esso può avere luogo ad anzianità; a scelta, se trattasi di ufficiali o sottufficiali; a scelta per esami, se trattasi di marescialli delle Forze Armate (1) (o di ispettori dell Arma dei carabinieri) e, infine, per meriti eccezionali (2). I giudizi sull avanzamento sono espressi dalle autorità competenti, sulla base della documentazione personale (3) e dei precedenti di carriera (art. 1032, co. 4, D.Lgs. 66/2010) del militare da giudicare; inoltre, le suddette autorità, quando lo ritengano opportuno, possono interpellare qualunque superiore di grado in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze il militare medesimo Le autorità competenti a esprimere giudizi sull avanzamento In questo paragrafo studieremo quali sono le autorità competenti a esprimere giudizi sull avanzamento, la loro composizione e le norme procedurali seguite, distinguendo tra quelle previste per gli ufficiali e quelle previste per sottufficiali, graduati e militari di truppa. Sono autorità competenti ad esprimere giudizi per l avanzamento degli ufficiali, apposite commissioni, le cd. commissioni di avanzamento per gli ufficiali. In particolare, l art. 1034, co. 1, del codice prevede che, sull avanzamento ad anzianità e a scelta, competenti ad esprimere giudizi sono: la commissioni di vertice; le commissioni superiori di avanzamento; le commissioni ordinarie di avanzamento; i superiori gerarchici, nei confronti degli ufficiali di complemento. (1) L avanzamento, in questo caso, avrà luogo tramite concorso interno (art. 1031, co. 3, D.Lgs. 66/2010). (2) Esclusivamente per gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, l avanzamento può avere luogo anche per benemerenze d istituto (art. 1031, co. 1, lett. e) e co. 4, D.Lgs. 66/2010). (3) Cfr. il capitolo successivo. 13 Avanzamento del personale militare 145

2 Peraltro, il citato art. 1034, ai commi secondo, terzo e quarto, prevede regole precise per la composizione delle suddette commissioni. In primo luogo, è stabilito che esse debbano essere composte da militari appartenenti ai ruoli del servizio permanente effettivo, fatta eccezione per le ipotesi in cui questi ricoprano cariche per le quali sia prevista la partecipazione a tali commissioni. Non possono, però, far parte delle commissioni in esame gli ufficiali che, ad esempio, ricoprano la carica di Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione; di Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione; di Consigliere militare del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei Ministri; che siano impiegati presso enti, comandi o unità internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale; che siano temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento. Premesse queste considerazioni di carattere generale relative alla denominazione e alla composizione delle commissioni in esame, spostiamo la nostra attenzione sulle norme procedurali previste dal codice dell ordinamento militare per le deliberazioni delle suddette commissioni. In primo luogo, regola generale è che, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto nelle commissioni (art. 1035, co. 4, D.Lgs. 66/2010); in secondo luogo, ricordiamo che questi si pronunciano con votazione palese e in ordine inverso di grado e di anzianità (art. 1035, co. 3, D.Lgs. 66 cit.). Per quanto riguarda, in particolare, le commissioni di vertice sono competenti ad esprimere giudizi nei confronti degli ufficiali con grado di generale di divisione e gradi corrispondenti, su convocazione del Ministero della difesa e proposta del Capo di stato maggiore della difesa (art. 1035, co. 1, D.Lgs. 66/2010). In particolare, presso ciascuna Forza Armata, è costituita una commissione di vertice, composta dagli stessi membri della commissione superiore d avanzamento e presieduta dal Capo di stato maggiore della difesa (art D.Lgs. 66 cit.) (4). Le commissioni superiori di avanzamento, una per ciascuna Forza Armata (5), sono, invece, competenti ad esprimere giudizi nei confronti degli ufficiali con grado da tenente colonnello a generale di brigata e gradi corrispondenti. (4) Secondo quanto dispone il primo comma dell art del codice, partecipa, come componente, alle commissioni di vertice anche il Segretario generale del Ministero della difesa (oppure il Vice Segretario generale militare, se il Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile). (5) Secondo quanto dispone l art del codice, la commissione superiore d avanzamento dell Esercito italiano è composta: «a) dal Capo di stato maggiore dell Esercito; b) dai generali di corpo d armata che sono preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale; c) dai due generali di corpo d armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni più anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui alla lettera b), nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d armata; d) dall ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; e) dall ufficiale più elevato in grado e più anziano dell Arma dei trasporti e dei materiali, se non ricopre l incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma»; è, inoltre, presieduta dal Capo di stato maggiore dell Esercito o, nelle ipotesi di assenza o impedimento di questo, dal generale di corpo d armata (o grado corrispondente) più anziano di grado o più anziano di età tra i presenti in caso di parità di anzianità di grado. Per quanto riguarda, poi, la commissione superiore di avanzamento della Marina militare, secondo quanto dispone l art del codice, modif. prima dal D.Lgs. 20/2012 e, successivamente, dal D.Lgs. 8/2014, essa è invece composta: «a) dal 146 Parte I Teoria

3 Per quanto concerne, poi, le commissioni ordinarie di avanzamento, i cui componenti sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata, sono competenti, nell ambito sia dell Esercito italiano, sia della Marina militare sia dell Aeronautica militare (6), ad esprimere giudizi nei confronti, in particolare, degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e gradi corrispondenti. Capo di stato maggiore della Marina; b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare; c) dall ammiraglio di squadra più anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b); d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c); e) dall ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore più elevato in grado, o più anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo»; è, inoltre, presieduta dal Capo di stato maggiore della Marina o, nelle ipotesi di assenza o impedimento di questo, dall ammiraglio di squadra (o grado corrispondente) più anziano di grado o più anziano di età tra i presenti, in caso di parità di anzianità di grado. Si tenga inoltre presente che, secondo quanto dispone l art. 2238bis D.Lgs. 66/2010, introdotto dal D.Lgs. 8/2014: «Sino al 31 dicembre 2016, continuano a far parte della commissione di cui all articolo 1038 gli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di dipartimento militare marittimo». Infine, secondo quanto dispone l art del codice, modif. dal D.Lgs. 20/2012, la commissione superiore di avanzamento dell Aeronautica militare è composta: «a) dal Capo di stato maggiore dell Aeronautica; b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonchè dal Sottocapo di stato maggiore dell Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea; c) dall ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo»; è, inoltre, presieduta dal Capo di stato maggiore dell Aeronautica o, nelle ipotesi di assenza o impedimento di questo, dal generale di squadra aerea (o grado corrispondente) più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti. Si ricordi, inoltre, che alle commissioni di avanzamento, secondo quanto dispone il secondo comma dell art del codice, partecipano, come componenti, anche il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa e il Sottocapo di stato maggiore della difesa. (6) La commissione ordinaria di avanzamento dell Esercito italiano, ex art del codice, è composta: «a) da un generale di corpo d armata ( ); b) da un generale di divisione; c)da cinque colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; d) da un colonnello dell Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei Corpi; e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli». A presiedere la commissione in esame è il suddetto generale di corpo d armata o, in caso di assenza o impedimento di questo, l ufficiale più elevato in grado o il più anziano, in caso di parità di grado. Secondo quanto dispone l art del codice, modif. dal D.Lgs. 8/2014, la commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è invece composta: «a) da un ammiraglio di squadra ( ); b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello del Corpo di stato maggiore; c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo di stato maggiore del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo». La suddetta commissione è presieduta dal suddetto ammiraglio di squadra o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall ufficiale più elevato in grado o il più anziano, in caso di parità di grado. Infine, la commissione ordinaria di avanzamento dell Aeronautica militare è composta, secondo quanto prevede l art del codice: «a) da un generale di squadra aerea ( ); b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti normale dell Arma aeronautica; c) da un Ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle armi dell Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva Arma o Corpo». Inoltre, la citata commissione è presieduta dal generale di squadra aerea o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall ufficiale più elevato in grado o il più anziano, in caso di parità di grado. Si ricordi che alle commissioni ordinarie di avanzamento partecipa, esprimendo il proprio parere sull idoneità all avanzamento, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare o, in caso di assenza o impedimento di questo, da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, che possibilmente faccia parte della medesima Forza Armata alla quale il militare da valutare appartiene. 13 Avanzamento del personale militare 147

4 Completato il discorso sulle commissioni per l avanzamento degli ufficiali, passiamo ora a studiare le commissioni per l avanzamento dei sottufficiali, dei graduati e dei militari di truppa (7), che il D.Lgs. 66/2010 disciplina agli artt Presso ciascuna Forza Armata, è istituita una commissione permanente ai fini della valutazione per l avanzamento ad anzianità e a scelta dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, composta da un ufficiale generale che funge da presidente e da membri ordinari, costituiti, da: non più di tredici ufficiali superiori (art. 1047, co. 3, D.Lgs. 66/2010, modif. dal D.Lgs. 8/2014); primo maresciallo, sergente maggiore capo o gradi corrispondenti (es. 2 capo scelto della Marina), caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina militare (sottocapo di 1 classe scelto) e dell Aeronautica militare (primo aviere capo scelto): per ciascuno vale la regola secondo la quale bisogna essere il più anziano del ruolo al quale appartiene il militare da valutare ed è presa in questo senso, come data di riferimento, il primo gennaio dell anno considerato. Peraltro, oltre alla valutazione relative all avanzamento, per le commissioni permanenti sono previste anche attribuzioni speciali (art D.Lgs. 66/2010). Infatti, possono essere chiamate, ad esempio, a dare un loro parere ogni volta in cui il Ministro della difesa lo ritenga necessario; oppure, sempre quando necessario, possono essere chiamate a pronunciarsi relativamente ai corsi (es. esclusioni) o agli esami. Distinte dalle commissioni permanenti, tuttavia, sono le commissioni eventuali di avanzamento (art D.Lgs. 66/2010), previste esclusivamente per i volontari in servizio permanente per l avanzamento al grado superiore. Queste commissioni sono istituite con decreto del Ministro della difesa per una durata massina di tre anni, salva l eventuale proroga adottata da parte del Ministero della difesa se valuti positivamente la perdurante utilità delle suddette commissioni Le aliquote di avanzamento Gli ufficiali e i sottufficiali, per essere valutati per l avanzamento, devono essere inclusi in apposite aliquote. In particolare, le aliquote per gli ufficiali, ai sensi dell art D.Lgs. 66/2010, sono definite il 31 ottobre di ogni anno dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare che, con apposite determinazioni, indica, per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e per ciascun ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l anno successivo (8) (9). (7) Per il giudizio di idoneità per l avanzamento dei militari di truppa è prevista la costituzione, presso ciascun corpo o reparto d impiego, di un apposita commissione, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo (art. 1047, co. 5, D.Lgs. 66/2010). (8) Secondo quanto dispone l art del codice, per determinare le anzianità minime di grado richieste per l inclusione nelle aliquote di valutazione, si deve fare riferimento all anno solare di conferimento del grado rivestito. (9) Si tenga presente il regime transitorio previsto in materia dagli artt e 2233bis D.Lgs. 66/2010, che riportiamo testualmente. Art D.Lgs. 66/2010 (Regime transitorio dell avanzamento degli ufficiali dell Esercito italiano, della Marina militare e dell Aeronautica militare sino alla formazione delle aliquote per le promozioni nell anno 2016), modif., da ul- 148 Parte I Teoria

5 Precisamente, in queste aliquote sono inclusi gli ufficiali che: non siano stati ancor valutati ma che, entro il 31 ottobre, siano in possesso dei requisiti generali che l art del codice (10) prevede per l avanzamento degli stessi: requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado; inoltre, è prevista come condizione indispensabile, ma non sufficiente per l avanzamento al grado superiore, l «aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado»; siano già stati giudicati idonei e non iscritti in quadro; debbano essere valutati o rivalutati in quanto siano venute meno, alla base, le cause che avevano determinato la sospensione della relativa valutazione o della promozione. Le aliquote per il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente sono, invece, decise, con decreto ministeriale, al 31 dicembre di ogni anno. In queste aliquote, però, è incluso solo il personale che, alla data menzionata, abbia compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco e abbia superato gli eventuali corsi ed esami prescritti (art. 1050, co. 4, D.Lgs. 66/2010) (11). timo, dal D.Lgs. 8/2014: «Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonchè il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015, con decreto ministeriale: a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito; b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2016 l inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice». Art. 2233bis D.Lgs. 66/2010 (Regime transitorio dell avanzamento degli ufficiali dell Esercito italiano, della Marina militare e dell Aeronautica militare a decorrere dall anno 2016), introdotto dal D.Lgs. 8/2014: «Dal 1 gennaio 2016 e sino all anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente e annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri: a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, può essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata; b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata; c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito». (10) Gli ufficiali che, alla suddetta data, non abbiano raggiunto i requisiti generali e speciali per l avanzamento (disciplinati, rispettivamente, dagli artt e 1096 del codice), sono indicati con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono inclusi nella prima determinazione annuale dell aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni (art. 1053, co. 4, D.Lgs. 66/2010). (11) I sottufficiali dell Esercito Italiano, della Marina militare e dell Aeronautica militare, che siano stati esclusi dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all art in esame, se valutati idonei per l avanzamento a scelta, prendono posto a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive (art. 1273, co. 4, D.Lgs. 66/2010). 13 Avanzamento del personale militare 149

6 L art del codice, poi, prevede regole generali relative ad impedimenti nella valutazione dell avanzamento, alla sospensione della valutazione medesima e, infine, all ipotesi di esclusione del militare dalle procedure di avanzamento. Procediamo con ordine, partendo dallo studio degli impedimenti: prima ipotesi presa in considerazione dal primo comma dell art cit. è quella nella quale il militare ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Ancora, al secondo comma della medesima norma, sono stabiliti casi in cui il militare non possa essere inserito nelle aliquote di avanzamento nè essere sottoposto a valutazione; ciò accade precisamente quando il militare medesimo: sia stato rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; sia stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; sia stato sospeso dall impiego o dalle funzioni del grado; sia in aspettativa per qualsiasi motivo per un periodo non inferiore a 60 giorni. Peraltro, come accennato, la valutazione dell avanzamento può anche essere sospesa. Questo può accadere, ad esempio, quando, per casi eccezionali, le Autorità competenti ritengano di non poter arrivare al giudizio finale sull avanzamento o quando la commissione d avanzamento competente si renda conto che il militare da valutare si trovi in una delle situazioni, poco fa menzionate, in presenza delle quali, il secondo comma dell art del codice non consente l inserimento nelle aliquote nè la valutazione dell avanzamento. In questi casi, dunque, disposta la sospensione, questa è comunicata al militare insieme ai motivi che l hanno determinata, che devono essere sempre palesati. Ma qual è la sorte del militare che sia stato escluso dalle aliquote o dalla valutazione per non aver maturato i requisiti richiesti dal codice dell ordinamento militare? Ad essi è apposta riserva fino alla cessazione delle cause impeditive; venute meno queste, fatta eccezione per quelle che comportino la cessazione dal servizio permanente, il militare è incluso nella prima aliquota utile per la valutazione oppure è sottoposto a valutazione. Infine, il più volte citato art. 1051, all ultimo comma prevede una causa di esclusione da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro del personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente, consistente, precisamente, nell ipotesi in cui il militare medesimo sia stato condannato, con sentenza definitiva, ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo, compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni oppure lesivi del prestigio dell amministrazione e dell onore militare L avanzamento ad anzianità e l avanzamento a scelta di ufficiali e sottufficiali: principi generali In questo paragrafo, studieremo i principi generali previsti dal codice dell ordinamento militare relativi all avanzamento ad anzianità, all avanzamento a scelta e agli avanzamenti straordinari di ufficiali e sottufficiali. 150 Parte I Teoria

7 Avanzamento ad anzianità Per quanto riguarda l avanzamento ad anzianità degli ufficiali, consideriamo in primo luogo che, secondo quanto dispone l art del codice, il militare è giudicato in termini di idoneità o non idoneità all avanzamento, a seconda che questo riporti o meno un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti; sia gli idonei che i non idonei sono poi iscritti in due distinti elenchi, in ordine di ruolo. Per quanto riguarda le modalità dell avanzamento degli idonei, quest ultimo si effettua promuovendo gli ufficiali nell ordine d iscrizione nel rispettivo ruolo e le promozioni ad anzianità sono conferite a decorrere dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste o anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti (artt. 1055, co. 1 e 1071, co. 3 e 4, D.Lgs. 66/2010). Per quanto riguarda, invece, l avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, è prevista la promozione a ruolo aperto a decorrere dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal codice. Peraltro, come per gli ufficiali, anche per il personale militare in esame, è previsto un giudizio in termini di idoneità o non idoneità all avanzamento e, anche in questa ipotesi, idoneo è il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiori alla metà dei votanti; questo sarà poi iscritto nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo. Ma qual è la sorte dei sottufficiali valutati non idonei? In primo luogo, verrà loro comunicato il giudizio di non idoneità e i motivi che lo hanno determinato; saranno poi sottoposti ad una seconda valutazione (12) e, se anche per la seconda volta dovessero essere valutati non idonei, potranno essere valutati nuovamente nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A questo fine, quindi, saranno inclusi in aliquota di valutazione e, se giudicati idonei, saranno promossi con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai militari di pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento (art. 1056, co. 5, D.Lgs. 66/2010) Avanzamento a scelta L avanzamento a scelta di ufficiali e sottufficiali è disciplinato dagli artt D.Lgs. 66/2010. Secondo quanto dispone l art D.Lgs. 66/2010, il giudizio nell avanzamento a scelta degli ufficiali prevede due fasi, entrambe a carattere collegiale; la prima finalizzata ad accertare l idoneità di ciascun ufficiale all adempimento delle funzioni del grado superiore; la seconda diretta ad attribuire al personale valutato un punteggio di merito (13) e, quindi, alla formazione della graduatoria di merito (14). Relativamente alla prima fase, ricordiamo che, perché un ufficiale sia valutato idoneo, è necessario che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti (art. 1058, co. 2, D.Lgs. 66/2010). (12) Ai fini della nuova valutazione, i sottufficiali non idonei saranno inclusi nell aliquota di valutazione dell anno successivo. (13) L attribuzione del punteggio di merito è fatta sulla base di un giudizio di merito complessivo, da parte delle competenti commissioni, sulle capacità e sulle attitudini dell ufficiale valutato idoneo. (14) Nella graduatoria di merito, a parità di punti, è data precedenza al più anziano in ruolo. 13 Avanzamento del personale militare 151

8 Riguardo alla seconda fase, invece, bisogna tenere presente i criteri in base ai quali è attribuito il punteggio di merito. I punti di merito vanno da uno a trenta e sono attribuiti valutando, in particolare, le qualità del militare (morali, di carattere e fisiche); le doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti; le benemerenze di guerra; l attitudine del valutando ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori d impiego di particolare interesse per l amministrazione (15). Dunque, formata la graduatoria, l avanzamento si effettuerà promuovendo gli ufficiali nell ordine risultante dalla graduatoria medesima o nell ordine di iscrizione in ruolo. Per quanto riguarda l avanzamento a scelta dei sottufficiali, la procedura di valutazione è simile a quella dell avanzamento degli ufficiali appena descritta. Infatti, anche in questa ipotesi, vi sarà un giudizio delle competenti commissioni sulla idoneità o non idoneità del valutando ma, rispetto alla valutazione degli ufficiali, è richiesto un quorum diverso, cioè un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti. Anche in questo caso, poi, le commissioni competenti assegneranno un punto di merito da uno a trenta, prendendo in considerazione gli elementi prima citati per la valutazione degli ufficiali, previsti dall art del codice (16); verrà, poi, formata la graduatoria di merito, sulla base della quale la commissione compilerà il quadro d avanzamento. Il punteggio conseguito dagli idonei deve essere agli stessi comunicato; si ricordi, però, che la medesima comunicazione è prevista anche in caso di non idoneità. In particolare, i marescialli, gli ispettori, i sergenti e i sovrintendenti che siano stato valutati non idonei saranno sottoposti a nuova valutazione; saranno infatti inclusi nell aliquota di valutazione dell anno successivo. Se poi dovessero essere giudicati non idonei per la seconda volta, potranno essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. Dunque, saranno inclusi in aliquota di valutazione e, se giudicati idonei, saranno promossi a scelta con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai militari di pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento (art. 1059, co. 7, D.Lgs. 66/2010). Chiariti questi concetti, per completezza di esposizione, teniamo presente un principio che riguarda i giudizi di avanzamento a scelta: si tratta del principio in base al quale i vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro, anche nell ipotesi in cui (15) L art D.Lgs. 66/2010, però, ai fini dell attribuzione del punteggio di merito, distingue a seconda che il militare da valutare sia un ufficiale avente grado non superiore a colonnello (o grado corrispondente) o se sia un ufficiale avente grado di generale di divisione o di brigata (o ufficiale di grado corrispondente). Infatti, se il comune denominatore è costituito dalla valutazione dei suddetti elementi (qualità, doti intellettuali etc.), nel primo caso, il punteggio si ricaverà: a) sommando i punti assegnati per ciascun complesso di elementi; b) il risultato di tale somma sarà poi diviso per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro; c) il totale così ottenuto è diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo: detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all ufficiale dalla commissione; nel secondo caso, la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo; detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all ufficiale dalla commissione. (16) Per quanto riguarda l attribuzione del punteggio di merito, l art D.Lgs. 66/2010 prevede che: a) siano sommati i punti assegnati per ciascun complesso di elementi; b) il risultato di tale somma sarà diviso per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo sono sommati tra loro; c) il totale ottenuto sarà diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo: questo quoziente costituisce il punteggio di merito attribuito al sottufficiale. 152 Parte I Teoria

9 la commissione d avanzamento sia composta dagli stessi membri e il militare sia preposto allo stesso incarico (art D.Lgs. 66/2010) Avanzamenti straordinari Gli articoli 1061 e 1062 del codice dell ordinamento militare prevedono, rispettivamente per ufficiali e sottufficiali, particolari ipotesi di avanzamento per meriti eccezionali. Dunque, il cit. art D.Lgs. 66/2010 richiede alcuni requisiti sostanziali: è necessario che l ufficiale, nell esercizio delle sue attribuzioni, abbia reso eccezionali servizi alle Forze armate; abbia dimostrato di possedere qualità (intellettuali, di cultura e professionali) tali da dare sicuro affidamento di poter adempiere le funzioni del grado superiore; deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado; deve aver compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche previsto; non deve aver già conseguito una promozione per meriti eccezionali nel corso della carriera. A riconoscere l ufficiale meritevole dell avanzamento è il Ministro, su proposta del generale o dell ammiraglio in carica dal quale l ufficiale valutando dipende gerarchicamente. Dunque, la caratteristica dell avanzamento per meriti eccezionali è che l ufficiale è promosso con precedenza rispetto ai militari di pari grado idonei sia all avanzamento ad anzianità sia a quello a scelta (art. 1061, co. 3, D.Lgs. 66/2010); l ufficiale meritevole, poi, è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento. Nell ipotesi, poi, in cui siano stati riconosciuti meritevoli dell avanzamento in esame più ufficiali, questi sono iscritti in quadro in ordine di anzianità, con precedenza sugli altri di pari grado. Per quanto riguarda l avanzamento straordinario dei sottufficiali, l art D.Lgs. 66/2010 richiede, come requisiti fondamentali per essere giudicati meritevoli dell avanzamento, l aver reso servizi di eccezionale importanza presso le Forze Amate e, come per gli ufficiali, che i sottufficiali abbiano dimostrato di possedete qualità (intellettuali, di cultura e professionali) tali da dare sicuro affidamento di poter adempiere le funzioni del grado superiore. Il Direttore generale del personale militare è colui che decide, su proposta dell ufficiale generale (o grado equiparato) dal quale il militare dipende, se il militare sia o meno meritevole dell avanzamento per meriti eccezionali. In caso di valutazione positiva, il militare è promosso a decorrere dalla data della proposta (17) dell ufficiale generale e prende posto nel ruolo in base all anzianità di grado, che gli è attribuita seguendo i militari di pari grado con la stessa anzianità. (17) Nell ipotesi nella quale vi siano più sottufficiali con proposte di pari data, questi sono promossi nell ordine di iscrizione in ruolo (art. 1062, co. 4, D.Lgs. 66/2010). 13 Avanzamento del personale militare 153

10 13.5 L avanzamento dei sottufficiali dell Esercito italiano, della Marina militare e dell Aeronautica militare Fino ad ora abbiamo esaminato la disciplina prevista in generale dal codice dell ordinamento militare in materia di avanzamento per ufficiali e sottufficiali; soffermiamoci ora ad esaminare quella prevista dal codice medesimo, agli artt , con specifico riferimento ai sottufficiali dell Esercito italiano, della Marina militare e dell Aeronautica militare, con le opportune differenze tra una Forza Armata e l altra, in particolar modo tenendo presente le disposizioni particolari che, sotto alcuni punti di vista, come vedremo, sono previste per i sottufficiali della Marina militare. Ferme, dunque, le considerazioni generali sopra svolte sull avanzamento dei sottufficiali, esaminiamo ora come sono determinate le promozioni da conferire. Secondo quanto dispone il secondo comma dell art del codice, i criteri sono i seguenti: il primo terzo dei sergenti iscritti nel quadro d avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza di sette anni (18); il restante personale, invece, è sottoposto a seconda valutazione per l avanzamento all epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell anno successivo (19). Il codice dell ordinamento militare, poi, all art. 1274, prevede condizioni particolari per l avanzamento a seconda della Forza Armata alla quale il militare appartiene. In particolare, per i marescialli e per i sergenti si richiede che abbiano compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e devono aver superato i corsi e gli esami stabiliti Condizioni particolari per i sottufficiali della Marina militare L art del codice, modif. prima dal D.Lgs. 248/2012 e, successivamente, dal D.Lgs. 8/2014, prevede condizioni particolari per l avanzamento dei sottufficiali della Marina militare. Il primo comma dell art in esame prevede, in particolare, l esonero dal periodo minimo di imbarco del personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici. Peraltro, il secondo comma della norma in esame chiarisce cosa si debba intendere per personale imbarcato ai fini dell avanzamento dei sottufficiali della Marina militare: è considerato imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o (18) Cfr. art D.Lgs. 66/2010. (19) Si ricordi che, secondo quanto dispone il secondo comma, lett. b), dell art in esame, del personale restante: la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza di sette anni previsto dall articolo 1285 e prende posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno; la seconda metà, poi, anche è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, ma con due anni di ritardo rispetto al suddetto periodo di permanenza di sette anni e prende posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 154 Parte I Teoria

11 in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti nonché quello che frequenta corsi d istruzione per conseguire l abilitazione di specialista d elicottero o d aereo. In generale, poi, il Ministro della difesa, per determinate specialità o gradi di esse, può stabilire l esonero dall obbligo del periodo minimo d imbarco per l avanzamento oppure la riduzione dello stesso in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi (art. 1274, co. 4, D.Lgs. 66/2010) (20). Per quanto riguarda, invece, il personale non esonerato, per il computo del suddetto periodo ai fini dell avanzamento, si ricordi che vige la regola secondo la quale, se si tratta di sottufficiali della Marina militare sbarcati all estero da una nave della Marina militare per brevi missioni, questi sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione, fatta salva la possibilità che il Ministero della difesa disponga diversamente quando la missione si sia prolungata (art. 1275, co. 3, D.Lgs. 66/2010). Infine, vigono regole precise per i nocchieri di porto, per i quali è previsto, in primo luogo, che le attribuzioni specifiche possano essere soddisfatte con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (es. nuclei aerei, sezioni elicotteri etc.) per un tempo pari a quello necessario per il compimento del periodo richiesto; inoltre, per il personale appartenente alle specialità furieri contabili ovvero operatori, le suddette attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative per gli uni; presso i servizi operativi del Corpo per gli altri (art. 1275, co. 6bis, D.Lgs. 66/2010, introdotto dal D.Lgs. 8/2014) Avanzamento e carriera dei marescialli Gli artt D.Lgs. 66/2010 prevedono la disciplina giuridica dell avanzamento e della carriera dei marescialli dell Esercito italiano, dell Aeronautica e della Marina militare; in particolare, sono previste disposizioni generali, comuni a tutti i marescialli delle citate Forze Armate e disposizioni, poi, relative a condizioni particolari richieste per l avanzamento dei marescialli di ciascuna di esse. Dunque, iniziamo con il chiarire che, secondo quanto dispone l art del codice, sia per l Esercito, sia per l Aeronautica sia per la Marina sono previsti, ai fini dello sviluppo di carriera, quattro gradi gerarchici: maresciallo (21); maresciallo ordinario (22); maresciallo capo (23) e primo maresciallo. (20) Si ricordi che, ai sensi del quinto comma dell art. 1275, sono esonerati dagli obblighi previsti dal codice dell ordinamento militare, in relazione alle condizioni per l avanzamento (quindi non solo dagli obblighi di compimento del periodo minimo in esame), i sottufficiali abilitati montatori artificieri. (21) Per la Marina militare: capo di 3 classe; per l Aeronautica militare: maresciallo di 3 classe. (22) Per la Marina militare: capo di 2 classe; per l Aeronautica militare: maresciallo di 2 classe. (23) Per la Marina militare: capo di 1 classe; per l Aeronautica militare: maresciallo di 1 classe. 13 Avanzamento del personale militare 155

12 Dunque, le forme di avanzamento previste sono diverse a seconda del grado e diversi sono i periodi minimi di permanenza nel grado richiesti. Infatti, ex artt e 1278 D.Lgs. 66/2010: per il grado di maresciallo ordinario, l avanzamento avviene ad anzianità e il periodo minimo di permanenza nel grado richiesto per la promozione ad anzianità è di due anni; per il grado di maresciallo capo, l avanzamento avviene ad anzianità e il periodo minimo di permanenza nel grado richiesto per la promozione ad anzianità è di sette anni; per il grado di primo maresciallo, l avanzamento avviene a scelta e il periodo minimo di permanenza nel grado per l inserimento nell aliquota di valutazione a scelta è di otto anni; per il grado di primo maresciallo, l avanzamento avviene a scelta per esami e il periodo minimo di permanenza nel grado per l inserimento nell aliquota di valutazione a scelta per esami è di quattro anni. Premesse queste considerazioni, spostiamo ora l attenzione sull avanzamento dei marescialli delle singole Forze Armate. Per quanto riguarda i marescialli dell Esercito, secondo quanto dispone l art del codice, i periodi minimi di attribuzioni specifiche per l avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo dell Esercito italiano sono di tre anni di comando di plotone (o di reparti corrispondenti) oppure di quattro anni d impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (anche se compiuti in tutto o in parte da maresciallo) (24). Per i marescialli dell Aeronautica militare, i periodi minimi di attribuzioni specifiche per l avanzamento sono determinati dall art D.Lgs. 66/2010, in relazione al grado rivestito, come segue: da maresciallo di 2 classe a maresciallo di 1 classe: cinque anni d impiego in incarichi della categoria di appartenenza, anche se svolti in parte nel grado di maresciallo di 3 classe; da maresciallo di 1 classe a primo maresciallo: quattro anni d impiego in incarichi della categoria di appartenenza. Infine, per l avanzamento dei marescialli della Marina militare, consideriamo, in primo luogo, il principio generale di cui al secondo comma dell art D.Lgs. 66/2010 in base al quale, ai fini dell avanzamento, è valido il periodo d imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato per l espletamento di servizi previsti da speciali disposizioni; inoltre, è valido anche il periodo d imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione professionale. In ogni caso, poi, la metà del periodo d imbarco prescritto ai fini dell avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva. (24) Incarichi tecnici e specializzazioni sono stabiliti, in base alle esigenze della Forza armata, con decreto del Ministro della difesa. 156 Parte I Teoria

13 Fatta questa premessa, studiamo ora i periodi minimi d imbarco per l avanzamento (25), tenendo presente che l art li distingue a seconda della categoria o della specialità o specializzazione di appartenenza e a seconda che si tratti di avanzamento da capo di 2 classe a capo di 1 classe; da capo di 1 classe a primo maresciallo e, infine, se si tratti di primi marescialli. Dunque, per l avanzamento da capo di 2 classe a capo di 1 classe, i periodi minimi d imbarco sono i seguenti: sei anni per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti del sistema di piattaforma; sei anni per tecnici del sistema di combattimento; tre anni per supporto e servizio amministrativo/logistico e servizio sanitario; sei anni per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo (26). Per l avanzamento, invece, da capo di 1 classe a primo maresciallo è previsto che i periodi minimi d imbarco siano di: otto anni per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti del sistema di piattaforma; sette anni, per tecnici del sistema di combattimento; quattro anni, per supporto e servizio amministrativo/logistico e per servizio sanitario; tre anni, per nocchieri di porto; sette anni, per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo (27). Infine, i periodi minimi d imbarco per i primi marescialli sono stabiliti in: un anno, per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti del sistema di piattaforma; un anno, per tecnici del sistema di combattimento; tre anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata per i nocchieri di porto; un anno, per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo. Occupiamoci, infine, dell avanzamento al grado di primo maresciallo, disciplinato dall art del codice. Principio generale è quello in base al quale le promozioni al grado in esame sono fatte in base alle vacanze che si siano determinate nel grado entro il 31 dicembre di ogni anno. Poi, a seconda del tipo di avanzamento, sono diverse le percentuali in base alle quali può effettuarsi l avanzamento stesso. Quindi, l avanzamento a scelta si effettua nel limite del settanta per cento dei posti disponibili (28); per quanto riguar- (25) Si tenga presente che i periodi di cui all art in esame, comprendono gli anni d imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, fatta eccezione per i periodi previsti, come vedremo, per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma (art. 1280, co. 5, D.Lgs. 66/2010). (26) Per queste categorie e specialità, i periodi minimi possono essere svolti anche in reparti operativi (art. 1281, co. 4bis, D.Lgs. 66/2010, introdotto dal D.Lgs. 248/2012). (27) Cfr. nota precedente. (28) Si tenga presente il regime transitorio previsto in materia dal primo comma dell art.2252 D.Lgs. 66/2010, che di seguito riportiamo: «Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall articolo 1282, comma 2, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire fino all anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appar- 13 Avanzamento del personale militare 157

14 da l avanzamento a scelta per esami, esso è riservato nel limite del trenta per cento dei posti che risultino disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno ai marescialli capi (e gradi corrispondenti; es. capo di 1 classe per la Marina) che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (29). Si tenga presente, però, che si può fare il concorso non più di due volte, fatta eccezione per i sottufficiali che siano risultati idonei in precedenti concorsi, ma che non si siano utilmente collocati in graduatoria, che lo possono fare massimo per quattro volte. Se, poi, rimangano dei posti scoperti nell avanzamento a scelta, questi possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti per l avanzamento a scelta per esami e viceversa. Per completezza d esposizione, si tenga infine presente che ci sono ipotesi in cui è possibile l attribuzione di qualifiche indipendentemente dal grado, disciplinate dagli artt ss. del codice dell ordinamento militare. In particolare, per quel che in questa sede interessa ricordare, il primo comma dell art cit. prevede, in presenza di determinati presupposti previsti dalla norma medesima, la possibilità di attribuire ai primi marescialli dell Esercito, dell Aeronautica e della Marina la qualifica di luogotenente. In particolare, ciò è possibile per i primi marescialli che abbiano maturato quattordici anni di permanenza nel grado rivestito (30) e che, all esito della valutazione di cui all art del codice, prima esaminato, siano risultati idonei. Dunque, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto dirigenziale, sono stabilite le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l attribuzione della qualifica di luogotenente e, con decreto del Ministro della difesa, è stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, tenendo presenti le esigenze di ciascuna Forza Armata, ma comunque non oltre un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti dal codice (31). Nell ipotesi, poi, nella quale vi siano delle cause impeditive all attribuzione della suddetta qualifica (es. sospensione precauzionale dall impiego o rinvio a giudizio per delitto non colposo), a meno che le suddette cause non abbiano determinato la cessatenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l anno precedente dal decreto di cui all articolo 2207 e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall articolo 814». (29) Si tenga presente che l art D.Lgs. 66/2010 prevede il regime transitorio dell avanzamento al grado di primo maresciallo, prevedendo, al primo comma, che: «In relazione alle specifiche esigenze organiche e se lo richiedono imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dall articolo 1282, commi 3 e 4: a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta; b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami». (30) L attribuzione della qualifica di luogotenente avviene secondo la graduatoria di merito e decorre dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado. (31) Cfr., in proposito, anche il secondo e il terzo comma dell art D.Lgs. 66/2010, che prevede il regime transitorio per l attribuzione della qualifica di luogotenente, disponendo che: «Fino al 2020, allo scopo di assicurare l armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di luogotenente per l Esercito italiano, la Marina militare e l Aeronautica militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale. Il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianità richieste per l inserimento nell aliquota di valutazione nonchè il numero di qualifiche di luogotenente da attribuire, che non potrà comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi dell articolo 1323». 158 Parte I Teoria

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