Statuto. e Regolamento. Chiesetta del Donatore al Monte Cengio
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1 Statuto e Regolamento Chiesetta del Donatore al Monte Cengio
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3 Statuto e Regolamento
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5 Presentazione La società in cui viviamo ci obbliga ad avere finalità ed organizzazione chiare. Lo Statuto ed il Regolamento, rinnovati ed aggiornati, vogliono garantire ai Soci, a chi usufruisce del bene sangue ed a quanti operano nel settore, quella maturità del volontariato che non vuole lasciare spazi all approssimazione. L esperienza dell Associazione si è consolidata nel tempo, è diventata un bene per tutti, per i giovani, soprattutto, che devono trovare nell entusiasmo la serietà e la compattezza che solo regole certe sanno offrire. Ma il Donatore deve andare oltre, deve cogliere lo spirito che anima le norme senza il quale possono diventare inutili. Impegno e generosità, dunque, confermano che la vita è un valore quando si dona. 3
6 Statuto Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE L Associazione assume la denominazione FIDAS VICENZA - Associazione Donatori di Sangue ONLUS con sede legale in Vicenza, via Francesco Baracca 204. Il simbolo associativo è il Pellicano nell atto di nutrire i suoi piccoli nel nido con gocce del suo sangue. Il labaro dell Associazione presenta nella parte alta la dicitura FIDAS VICENZA e al centro il Pellicano; a contorno del Pellicano, inserito nella parte centrale, la scritta Associazione Donatori di Sangue. La personalizzazione per il labaro dei gruppi e delle zone va fatta nella parte bassa sotto il Pellicano. L Associazione è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata. L Associazione può aderire a federazioni in campo regionale, nazionale, comunitario ed internazionale che abbiano le sue medesime finalità. Essa esaurisce la propria finalità statutaria nell ambito della regione del Veneto. Art. 2 - STATUTO L Associazione denominata FIDAS VICENZA - Associazione Donatori di Sangue ONLUS è disciplinata dal presente Statuto che vincola alla sua osservanza gli aderenti, costituendo la regola fondamentale dell attività dell Associazione stessa. L Assemblea delibera l eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Art. 3 - SCOPI L Associazione non ha scopi di lucro e persegue i seguenti scopi: promuovere la pratica della donazione anonima, volontaria, gratuita, informata e periodica del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche, intesa come atto di solidarietà umana; operare in collaborazione con i Servizi Trasfusionali delle strutture sanitarie locali, quali Enti Pubblici preposti alla raccolta, gestione, conservazione ed utilizzazione del sangue donato e degli emocomponenti senza vincoli sulla destinazione; promuovere, con pubblicazioni o con altri mezzi ritenuti idonei, opportuna opera di propaganda al fine di diffondere e sviluppare la più 4
7 ampia coscienza trasfusionale; valorizzare la figura morale del Donatore e tutelarne la persona nell esercizio della sua funzione; svolgere ogni altra attività idonea a favorire il raggiungimento degli scopi statutari. Soci Art. 4 - AMMISSIONE E CATEGORIE Sono aderenti all Associazione tutte le persone fisiche che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividono le finalità. I Soci dell Associazione sono: Soci Donatori di Sangue: acquisisce la qualifica colui che dichiarato idoneo, all atto della prima donazione, s impegna a donare periodicamente il sangue e/o emocomponenti. Soci Onorari: possono essere iscritti, su loro richiesta, i Soci Donatori di Sangue che per motivi di salute o di età sono impossibilitati definitivamente a donare. Soci Sostenitori: possono essere coloro che, pur non essendo Soci Donatori, prestano gratuitamente la loro opera per l organizzazione ed il funzionamento dell Associazione. Tutti i Soci hanno pari dignità. Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI I Soci hanno diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati e partecipare alle attività dell Associazione; essere rimborsati delle spese previamente autorizzate, effettivamente sostenute e adeguatamente documentate per l attività prestata, ai sensi di legge. I Soci hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e regolamento; svolgere la propria attività periodicamente rispondendo alle chiamate alla donazione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Art. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione per gravi motivi conseguenti alla violazione dei principi e delle norme del pre- 5
8 sente Statuto e regolamento. L esclusione è deliberata dal Consiglio di Presidenza Provinciale, anche su proposta del Consiglio Direttivo del gruppo, vagliata dal Collegio dei Probiviri, dopo aver ascoltato le motivazioni del Socio. Il provvedimento dell esclusione va ratificato dall Assemblea Provinciale. Organi Sociali Art. 7 - ORGANI SOCIALI Sono organi dell Associazione: 1) a livello Provinciale: l Assemblea; il Presidente; il Consiglio di Presidenza; il Coordinatore Giovani; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri. 2) a livello territoriale: a) ZONA l Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo. b) GRUPPO l Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo. Tutti gli organi durano in carica quattro anni. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Art. 8 - ASSEMBLEA ORDINARIA L Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti, in proprio o in delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 6
9 Art. 9 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA L Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno ¾ dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell Associazione Provinciale è deliberato con il voto favorevole di almeno ¾ dei componenti. Assemblea Provinciale Art COMPOSIZIONE L Assemblea Provinciale dell Associazione è costituita da: il Presidente Provinciale; il Consiglio di Presidenza Provinciale; il Coordinatore Provinciale Giovani; i Presidenti di Zona; i Rappresentanti Giovani di Zona; i Presidenti dei Gruppi; i Rappresentanti di Gruppo per la Zona; i Rappresentanti Giovani di Gruppo per la Zona. Art COMPITI DELL ASSEMBLEA PROVINCIALE L Assemblea in seduta ordinaria: approva il bilancio di previsione e determina le linee generali programmatiche dell attività dell Associazione; approva il bilancio consuntivo; approva l eventuale regolamento interno e le sue modifiche; elegge e revoca per gravi motivi gli Organi Sociali a livello provinciale; approva la composizione delle Zone; approva la costituzione, la fusione e lo scioglimento dei Gruppi locali; delibera su quant altro demandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio di Presidenza. L Assemblea in seduta straordinaria: modifica lo Statuto dell Associazione; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio. 7
10 Art CONVOCAZIONE L Assemblea si riunisce almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio consuntivo. L Assemblea può altresì essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei componenti o quando il Consiglio di Presidenza lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei componenti dell Assemblea. Art IL PRESIDENTE PROVINCIALE Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante dell Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. È eletto con votazione diretta dall Assemblea Provinciale. Il Presidente avrà una durata massima di numero due mandati consecutivi e non potrà ricandidarsi nei quattro anni successivi dalla fine del suo secondo mandato. Il mandato è considerato tale se il Presidente dura in carica per più della metà della durata massima dello stesso. Il Presidente Provinciale convoca e presiede l Assemblea Provinciale ed il Consiglio di Presidenza Provinciale. Inoltre sottoscrive tutti gli atti dell Associazione ed espleta gli altri compiti demandati dallo Statuto e dal Regolamento. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, il quale opera con gli stessi poteri ed attribuzioni. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla convocazione dell Assemblea Provinciale per la nuova elezione che deve avvenire entro novanta giorni dalla vacanza. Art CONSIGLIO DI PRESIDENZA Il Consiglio di Presidenza Provinciale è composto dal Presidente Provinciale, dal Coordinatore Provinciale Giovani e da un numero di 11 consiglieri, eletti dall Assemblea tra gli aderenti, i quali rimangono in carica 4 anni. Il Consiglio di Presidenza Provinciale elegge al suo interno: il Vicepresidente; il Tesoriere; il Segretario. 8
11 Il Consiglio di Presidenza Provinciale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Art FUNZIONI E POTERI Il Consiglio di Presidenza Provinciale è l organo di governo e di amministrazione dell Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi. Il Consiglio di Presidenza Provinciale è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti impartiti dall Assemblea Provinciale. Ad esso compete ogni atto di amministrazione che non sia espressamente riservato, per Statuto o Regolamento, all Assemblea Provinciale. Coordinamento Provinciale Giovani Art COORDINAMENTO PROVINCIALE GIOVANI (((( Il Coordinamento Provinciale Giovani è composto dal Coordinatore Provinciale Giovani, dai Responsabili Giovani delle Zone e dei Gruppi. Si riunisce periodicamente per programmare iniziative di proselitismo e di propaganda rivolte ai giovani in stretta collaborazione con il Consiglio di Presidenza Provinciale. Alle riunioni possono partecipare tutti i giovani appartenenti all Associazione. Art COORDINATORE PROVINCIALE GIOVANI(((( Il Coordinatore Provinciale Giovani convoca e presiede le riunioni del Coordinamento Provinciale Giovani, coordina le iniziative di proselitismo e di propaganda rivolte ai giovani e rappresenta il Coordinamento Provinciale Giovani in ambito regionale e nazionale. Collegio dei Revisori dei Conti Art COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri eletti dall Assemblea Provinciale. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente 9
12 che convoca e presiede le riunioni. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti. Art FUNZIONI E POTERI Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all anno per l esame del bilancio consuntivo redigendo un apposita relazione sullo stesso. Al Collegio è demandato il controllo della regolare tenuta della contabilità dell Associazione, delle Zone e dei Gruppi. A tal fine i Revisori possono, in ogni momento, esaminare i libri contabili e la consistenza di cassa dell Associazione, delle Zone e dei Gruppi e possono effettuare tutte le ispezioni che ritengano opportune. Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere chiamato a partecipare alle riunioni dell Assemblea Provinciale senza diritto di voto. Collegio dei Probiviri Art COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dall Assemblea Provinciale. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti. Art FUNZIONI E POTERI Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione dei conflitti di competenza e di ogni altra vertenza che insorga fra i Soci, fra i Soci e gli Organi dell Associazione, e fra gli Organi dell Associazione. Il Collegio vigila sulla retta osservanza dello Statuto e del Regolamento. Le formalità dei giudizi avanti al Collegio dei Probiviri sono stabilite dal Regolamento. Il Collegio dei Probiviri può essere chiamato a partecipare alle riunioni dell Assemblea Provinciale senza diritto di voto. 10
13 Zone Art ZONE Le Zone, che costituiscono il livello organizzativo intermedio dell Associazione, sono composte da Gruppi locali seguendo criteri di omogeneità avendo riguardo alla localizzazione dei Centri Trasfusionali. Alle Zone competono la programmazione ed il coordinamento delle attività associative dei Gruppi locali che le compongono. Art ASSEMBLEA DI ZONA L Assemblea di Zona è costituita, per ogni Gruppo che la compone, da: i Presidenti di Gruppo; i Rappresentanti di Gruppo per la Zona; i Rappresentanti Giovani di Gruppo per la Zona. Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all anno su convocazione del Presidente di Zona. Per la modalità di convocazione si applicano gli articoli 8 e 12 del presente Statuto. Art FUNZIONI E POTERI La Zona partecipa alla vita associativa collaborando con gli altri organi dell Associazione per il conseguimento degli scopi associativi. In particolare, ad essa compete la formulazione dei programmi di attività sul territorio di competenza in collaborazione con il Consiglio di Presidenza Provinciale sulla base di quanto deliberato dall Assemblea Provinciale. La Zona ha a disposizione, per il conseguimento degli scopi associativi, le somme di denaro pervenute a qualsiasi titolo da privati o da Enti, nonché di quelle deliberate dall Assemblea Provinciale. L Assemblea in seduta ordinaria delibera su: elezione e revoca per gravi motivi dei propri organi; programma annuale di propaganda e proselitismo; approvazione del bilancio consuntivo della Zona che fa parte integrale del bilancio dell Associazione; ogni altro argomento che il Presidente di Zona o il Consiglio Direttivo di Zona ritengano di proporre per il buon funzionamento. L Assemblea di Zona convocata per il solo rinnovo degli organi deve essere presieduta da un rappresentante del Consiglio di Presidenza Provinciale. 11
14 Art PRESIDENTE DI ZONA Il Presidente di Zona rappresenta la Zona in ambito associativo ed è eletto dal Consiglio Direttivo di Zona. Il Presidente di Zona avrà una durata massima di numero due mandati consecutivi e non potrà ricandidarsi nei quattro anni successivi dalla fine del suo secondo mandato. Il mandato è considerato tale se il Presidente dura in carica per più della metà della durata massima dello stesso. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea ed il Consiglio Direttivo di Zona, cura l esecuzione delle delibere adottate e intrattiene i rapporti con gli altri organi associativi. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla convocazione del Consiglio Direttivo di Zona per la nuova elezione che deve avvenire entro trenta giorni dalla vacanza. Art CONSIGLIO DIRETTIVO DI ZONA Il Consiglio Direttivo di Zona è composto da cinque membri ed è eletto dall Assemblea di Zona. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti di quanto disposto annualmente dall Assemblea Provinciale. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno: il Presidente di Zona; un Vicepresidente; un Tesoriere; un Segretario; un Rappresentante Giovani. Gruppi locali Art GRUPPI LOCALI Il Gruppo locale è l unità di base ed il primo centro di riferimento per i Soci. Svolge nel territorio di competenza, oltre a quanto previsto dall art. 3 del presente statuto, le seguenti funzioni: cura il proselitismo e la propaganda in collaborazione con la Zona; cura i rapporti con gli aspiranti soci e gli associati; effettua le chiamate dei donatori per le donazioni. 12
15 Art ORGANI Sono organi del Gruppo locale: l Assemblea dei Soci del Gruppo; il Presidente del Gruppo; il Consiglio Direttivo del Gruppo. Art ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GRUPPO L Assemblea dei Soci del Gruppo è costituita da tutti i Soci appartenenti al Gruppo. Essa si riunisce almeno una volta all anno su convocazione scritta effettuata dal Presidente del Gruppo. Per la modalità di convocazione si applicano gli articoli 8, 9 e 12 del presente Statuto. Art FUNZIONI E POTERI Il Gruppo locale partecipa alla vita associativa collaborando con gli altri organi dell Associazione per il conseguimento degli scopi associativi. In particolare, ad esso compete la formulazione dei programmi di attività sul territorio di competenza in collaborazione con il Consiglio di Presidenza Provinciale e di Zona sulla base di quanto deliberato dall Assemblea Provinciale. Il Gruppo locale ha a disposizione, per il conseguimento degli scopi associativi, le somme di denaro pervenute a qualsiasi titolo da privati o da Enti, nonché di quelle deliberate dall Assemblea Provinciale. L Assemblea in seduta ordinaria delibera su: elezione e revoca per gravi motivi del Consiglio Direttivo; programma annuale di propaganda e proselitismo; bilancio consuntivo; ogni altro argomento che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano di proporre per il buon funzionamento del Gruppo. L Assemblea convocata in seduta ordinaria per il solo rinnovo degli organi deve essere presieduta da un rappresentante del Consiglio di Presidenza Provinciale. L Assemblea in seduta straordinaria delibera sulla proposta da presentare all Assemblea Provinciale relativa a: fusione con altro Gruppo; scioglimento del Gruppo. Art PRESIDENTE DI GRUPPO Il Presidente di Gruppo rappresenta il Gruppo in ambito associativo ed è eletto dal Consiglio Direttivo di Gruppo. 13
16 Il Presidente di Gruppo avrà una durata massima di numero due mandati consecutivi e non potrà ricandidarsi nei quattro anni successivi dalla fine del suo secondo mandato. Il mandato è considerato tale se il Presidente dura in carica per più della metà della durata massima dello stesso. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea ed il Consiglio Direttivo di Gruppo, cura l esecuzione delle delibere adottate e intrattiene i rapporti con gli altri Organi associativi. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla convocazione del Consiglio Direttivo di Gruppo per la nuova elezione che deve avvenire entro trenta giorni dalla vacanza. Art CONSIGLIO DIRETTIVO DI GRUPPO Il Consiglio Direttivo è eletto ogni quattro anni dall Assemblea dei Soci del Gruppo ed è composto da un minimo di 7 fino ad un massimo di 15 consiglieri, purché di numero dispari. Art FUNZIONI E POTERI Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti di quanto disposto annualmente dall Assemblea Provinciale. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno: il Presidente di Gruppo; un Vicepresidente; un Tesoriere; un Segretario; un Rappresentante di Gruppo per la Zona; un Rappresentante Giovani di Gruppo per la Zona. Le risorse economiche Art RISORSE FINANZIARIE L Associazione provvede ai suoi scopi con le seguenti risorse finanziarie: rimborsi derivanti da convenzioni previste dalle Leggi nazionali e regionali per le donazioni di sangue e dei suoi emocomponenti; con contributi, lasciti e donazioni che le pervengono da Enti pubblici o privati, da Soci e da singoli cittadini; 14
17 entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un apposita voce di bilancio; ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91. Per le attività connesse e complementari, se produttive di reddito imponibile, va tenuta apposita contabilità separata. Art BENI DELL ASSOCIAZIONE I beni immobili, i beni registrati mobili e i beni mobili acquisiti con i fondi dell Associazione o ad essa pervenuti per eredità, legato, donazione o in altro modo, anche per il tramite delle Zone e dei Gruppi locali, appartengono alla FIDAS Vicenza. Le Zone e i Gruppi locali non possono avere un patrimonio proprio. Art DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI L Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art IL BILANCIO Il bilancio annuale dell Associazione ha inizio col 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo contengono tutte le entrate e le uscite dell anno di riferimento. Il bilancio consuntivo viene approvato dall Assemblea Provinciale entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio cui si riferisce il consuntivo. I bilanci delle Zone e dei Gruppi locali confluiscono nel bilancio consuntivo dell Associazione. Art CONVENZIONI E CONTRATTI Le convenzioni e i contratti fra l Associazione e altri Enti e soggetti sono deliberati dal Consiglio di Presidenza Provinciale. Entrambi sono sottoscritti dal Presidente Provinciale il quale, per casi specifici, può delegare il Presidente di Zona o di Gruppo locale. Art DIPENDENTI E COLLABORATORI L Associazione può assumere dipendenti e giovarsi dell opera di collaboratori autonomi nei limiti previsti dalla Legge 266/91. 15
18 Art RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE I Soci, i dipendenti e i collaboratori autonomi sono, ai sensi di Legge, assicurati contro malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi. L Associazione risponde, nel limite delle proprie risorse economiche, di danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Norme finali Art SISTEMA DI VOTAZIONE Le deliberazioni degli Organi associativi sono assunte tramite votazioni a scrutinio segreto quando riguardino persone o quando la votazione segreta sia chiesta da almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Negli altri casi le votazioni avvengono per alzata di mano. Le votazioni per il rinnovo degli Organi devono avvenire a scrutinio segreto e sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti, per l elezione di tutti gli Organi, escluso quella relativa al Consiglio di Presidenza Provinciale, viene eletto il candidato più giovane d età. Per l elezione del Consiglio di Presidenza Provinciale, a parità di voti, viene eletto il candidato di una Zona non rappresentata o in subordine il più giovane d età. È ammessa una sola delega per ogni componente. Art RINNOVO E DECADENZA DEGLI ORGANI, INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE Le elezioni per il rinnovo degli Organi sociali avvengono ogni quattro anni. È prevista l incompatibilità fra le cariche di Presidente di Gruppo, Presidente di Zona, Presidente Provinciale, Coordinatore Provinciale Giovani, Membro del Consiglio di Presidenza Provinciale, componente del Collegio dei Revisori dei Conti, componente del Collegio dei Probiviri. Gli organi che vengono eletti durante il quadriennio in corso, permangono in carica solo fino alla scadenza del quadriennio stesso. Art DIVIETI GENERALI È fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i servizi, l organizzazione e gli elenchi degli iscritti alla FIDAS Vicenza per scopi che non siano quelli associativi. Gli iscritti alla FIDAS Vicenza, a qualunque categoria appartengano, 16
19 non possono avvalersi della loro posizione in seno all Associazione per fini diversi da quelli istituzionali. Art SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE In caso di scioglimento dell Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti a favore di organizzazioni di volontariato benefiche o assistenziali, con priorità per altre federate FIDAS o altre con finalità analoghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall articolo 10, comma 1, lettera F del D.Lgs. 4 dicembre 1997, numero 460. Art EVENTUALE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E RINVIO DI NORME Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, è fatto espresso rinvio all eventuale Regolamento di attuazione, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell ordinamento giuridico. Art ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE STATUTO Il presente Statuto abroga e sostituisce integralmente il precedente Statuto. Il Presidente Provinciale FIDAS VICENZA GIUSEPPE MUNARETTO Il Notaio ANDREA MARTINI APPROVATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA A VICENZA IN DATA 20/02/
20 Regolamento REGOLAMENTO Soci Art. 1 - ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO Socio Donatore Il richiedente è ammesso come Socio all atto della prima donazione accompagnata dall apposita domanda scritta di ammissione alla FIDAS Vicenza, nella quale dovrà indicare il Gruppo a cui desidera aggregarsi e si impegna all osservanza delle norme dello Statuto e del presente Regolamento. Socio Onorario I Soci Donatori che, per motivi di salute, accertati dal sanitario responsabile del Centro Trasfusionale competente per territorio o da altro sanitario, ovvero per motivi di età, debbano cessare l attività trasfusionale e tuttavia desiderino prendere parte alle attività associative, possono presentare domanda al Direttivo del proprio Gruppo di appartenenza, di passare alla categoria dei Soci Onorari. Il Consiglio Direttivo di Gruppo approva l ammissibilità della richiesta e la trasmette alla Segreteria provinciale che provvede all emissione della relativa tessera. Socio Sostenitore Le persone che prestano la loro opera gratuita per l organizzazione ed il funzionamento dell Associazione, possono presentare domanda al Direttivo di uno dei Gruppi dell Associazione, di essere ammesse alla categoria dei Soci Sostenitori. Il Consiglio Direttivo di Gruppo approva l ammissibilità della richiesta e la trasmette alla Segreteria provinciale che provvede all emissione della relativa tessera. La Segreteria provinciale tiene appositi elenchi aggiornati per ogni categoria di Soci. Art. 2 - TESSERA SOCIALE Ai Soci viene rilasciata una tessera, edita a cura dell Associazione FIDAS Vicenza, compilata con le generalità del Socio, il Gruppo di appartenenza e qualsiasi altra informazione ritenuta utile ad identificare lo stesso. La tessera deve essere firmata: 18
21 dal Presidente Provinciale dell Associazione o da un suo delegato; dal Presidente del Gruppo locale di appartenenza; per il Socio Donatore anche dal sanitario che accerta l idoneità e l esatta trascrizione di tutte le informazioni sanitarie utili per la sua identificazione. Art. 3 - DISPOSIZIONI COMUNI Il Socio può essere iscritto ad una sola categoria e ad un solo Gruppo locale a propria scelta, con possibilità di chiedere successivamente il trasferimento ad altro Gruppo mediante richiesta scritta da far pervenire all Associazione. Art. 4 - ONORIFICENZE Ai Soci Donatori, che si siano distinti per il numero delle donazioni effettuate e regolarmente documentate, sono conferite le seguenti onorificenze: diploma di benemerenza dopo 15 donazioni; medaglia di bronzo e diploma di benemerenza dopo 25 donazioni; medaglia d argento e diploma di benemerenza dopo 35 donazioni; medaglia d oro e diploma di benemerenza dopo 50 donazioni; fregio d oro e diploma di benemerenza dopo 65 donazioni; targa e diploma di benemerenza dopo 85 donazioni; croce d oro al merito dopo 100 donazioni e proposta all autorità civile per un riconoscimento pubblico. Alle Socie Donatrici, che si siano distinte per il numero delle donazioni effettuate e regolarmente documentate, sono conferite le seguenti onorificenze: diploma di benemerenza dopo 10 donazioni; medaglia di bronzo e diploma di benemerenza dopo 20 donazioni; medaglia d argento e diploma di benemerenza dopo 30 donazioni; medaglia d oro e diploma di benemerenza dopo 40 donazioni; fregio d oro e diploma di benemerenza dopo 55 donazioni; targa e diploma di benemerenza dopo 70 donazioni; croce d oro al merito dopo 80 donazioni e proposta all autorità civile per un riconoscimento pubblico. È a discrezione del Donatore rifiutare una qualsiasi delle benemerenze sopra elencate dandone comunicazione scritta al proprio Gruppo di appartenenza. 19
22 Le onorificenze verranno assegnate sulla base della lista dei premiati che ciascun Gruppo deve presentare in Segreteria provinciale almeno 30 giorni prima della data della premiazione. Il Consiglio Direttivo del Gruppo deve provvedere alla premiazione dei Soci almeno una volta nel corso del proprio mandato. Gruppi Locali Art. 5 - COSTITUZIONE La costituzione di un Gruppo locale può essere promossa nei Comuni, frazioni, quartieri, complessi aziendali e simili, ove operino almeno 50 Donatori. A tal fine i Donatori, ovvero una loro rappresentanza, provvedono a segnalare al Consiglio di Presidenza Provinciale i nomi e gli indirizzi di tutti i Donatori di Sangue operanti nell ambito del costituente Gruppo, chiedendo nel contempo la fissazione dell Assemblea costitutiva presieduta da un membro del Consiglio di Presidenza o del Consiglio Direttivo di Zona. L Assemblea costitutiva provvede alla elezione, a scrutinio segreto, del Consiglio Direttivo del Gruppo in conformità all art. 30 dello Statuto e con le modalità di cui all art. 6 del presente Regolamento. L Assemblea Provinciale nella prima riunione immediatamente successiva alla comunicazione del verbale suindicato approva la costituzione del Gruppo. Art. 6 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE Entro la fine di febbraio dell anno di rinnovo, il Presidente uscente convoca l Assemblea dei Donatori del Gruppo che è composta da tutti i Soci del Gruppo per le nuove elezioni e ne dà contemporaneamente comunicazione al Consiglio di Presidenza Provinciale che provvederà a comunicare il nominativo del rappresentante che presiederà l assemblea. Nel giorno fissato per il rinnovo delle cariche, l Assemblea nomina, per alzata di mano, il Presidente dell Assemblea e costituisce un Seggio Elettorale composto da un Presidente, da due scrutatori e da un Segretario. È ammessa una sola delega per ogni Socio. Il Consiglio Direttivo uscente propone all Assemblea il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo. L Assemblea provvede all elezione del Consiglio Direttivo di Gruppo su candidature presentate dal Consiglio Direttivo uscente, o proposte direttamente dall Assemblea 20
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