INCARICO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE Qualifica key Account

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1 National Manager : : INCARICO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE Qualifica key Account La, indicata nell intestazione del presente incarico, in persona del legale rappresentante Signor Giovanni Tanchis, Codice Fiscale TNCGNN53C11E625X, domiciliato per la carica presso la sede della predetta società, di seguito per brevità indicata come Committente, conferisce, il presente incarico di collaborazione commerciale, in qualità di: Collaboratore Commerciale impresa consulente lib. professionista altro Procacciatore d Affari con partita iva senza partita iva ( Società ) A: Ragione Sociale: Sede Legale: Cap: Via: n Partita IVA: Rappresentata in qualità di da (Compilare il quadro sottostante) ( Persona fisica ) Nome e Cognome: natoa a: ( ) stato: il: e residente in: ( ) Cap: via: n : Codice Fiscale: 1

2 PREMESSO a. che il presente Accordo disciplina il conferimento di un incarico da parte della Committente al Collaboratore concernente la Segnalazione di Affari alla medesima; b. che la Committente e il Collaboratore di seguito si definiscono congiuntamente le Parti ; c. che la Committente opera in generale nel settore Commerciale in canali diversificati e con molteplici strategie sia in Italia che all Estero con l obiettivo di fornire servizi di compravendita, d individuazione, acquisizione produzione - distribuzione dei prodotti, di gestione dei programmi di commercializzazione e reti distributive e di vendita, marketing, promozione pubblicitaria, corporate merchandising, grafica e web designer e formazione (nel seguito, i Servizi ); d. che la Committente è stata incaricata, in qualità di National Manager, dalla WAYTOGOON SL di segnalare Clienti per servizi di promozione pubblicitaria e di sviluppare il numero dei Suppliers Sellers, che vogliono proporre e mettere in vendita i propri prodotti eo servizi sulla piattaforma di e-commerce e coupons e. che Il Collaboratore è attivo nella collaborazione commerciale in generale ed in virtù dei contatti che gli provengono dalla sua attività, si è reso disponibile, entrando nella rete di collaboratori della Committente, ad individuare e segnalare nuove opportunità d affari alla medesima (nel seguito, Segnalazione di Affari ), attraverso la presentazione alla medesima di potenziali Suppliers Sellers eo Clienti (nel seguito i Clienti ) ad individuare e segnalare altri Collaboratori alla medesima, ai fini della stipulazione tra questi e la Committente di contratti (nel seguito, i Contratti ) aventi ad oggetto l erogazione dei Servizi eo la segnalazione di potenziali Clienti; f. che la Committente ha interesse a stipulare il presente Accordo con il Collaboratore per sviluppare i propri Servizi alle condizioni e termini più avanti descritti e lo autorizza a promuovere i propri servizi e prodotti segnalandole i relativi nominativi. Le trattative e le conclusioni dei relativi contratti, restano di esclusiva competenza della Committente; g. che Il Collaboratore non assume alcun obbligo di promuovere stabilmente la vendita dei prodotti commercializzati dalla Committente dovendosi intendere il suo incarico limitato alla sola segnalazione occasionale degli affari che si presentano; h. che il Collaboratore, nel caso abbia scelto di registrarsi come Procacciatore d Affari di cui sopra, con la sottoscrizione del presente si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi tributari e dichiarativi previsti a suo carico dalla normativa fiscale del Paese di residenza esonerando il Committente da ogni conseguenza che dovesse derivare al procacciatore dal mancato assolvimento di tali obblighi. In particolare è onere del Procacciatore: 1. verificare la sussistenza degli obblighi di versamento dei contributi alla gestione separata ex legge n ove allo stesso dovessero pervenire introiti per importi superiori ad euro 5.000,00 di reddito annuo; 2. verificare la sussistenza degli obblighi di iscrizione all Iva e di emissione di relativa fattura ovvero di semplice ricevuta fiscale soggetta a ritenuta d acconto. TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1. ESSENZIALITÀ DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI. Le premesse e gli Allegati formano parte integrale e sostanziale del presente atto, che annulla e sostituisce ogni qualsiasi e precedente intesa, verbale o scritta, esistente tra le parti. 2. OGGETTO. In virtù di quanto definito nel presente Accordo, il Procacciatore si limiterà a raccogliere le manifestazioni di interesse dei Clienti ed a trasmetterle alla Committente, al momento, esclusivamente tramite sistema internet; Il Collaboratore nell ambito del proprio operato, potrà svolgere le seguenti attività richieste dalla Committente: I. presentazione di potenziali Suppliers Sellers o Clienti per WAYTOGOON SL o altri Collaboratori, tramite la Committente, nel proprio territorio e nei paesi esteri; II. Promozione dei servizi di WAYTOGOON SL; III. introduzione di WAYTOGOON SL e della Committente tramite le pubbliche relazioni, nel proprio territorio e nei paesi esteri; IV. presentazione di Clienti alla Committente che vogliano acquistare altri prodotti e servizi distribuiti, commercializzati o prodotti dalla medesima; V. analisi e consigli per proposte commerciali al fine di consentire alla Committente stessa di giungere alla più corretta formulazione politica commerciale, di marketing e di comunicazione. 2

3 La Committente si riserva la facoltà di variare le tipologie di prodotti eo servizi indicati nel presente Incarico (o nell allegato al presente), dandone tempestiva comunicazione al Collaboratore. Inoltre, nel caso eventuale, il Collaboratore si impegna a custodire in deposito i prodotti campionario forniti dalla Committente per consentire la consegna diretta ad eventuali Clienti e si obbliga a restituire tali prodotti immediatamente alla richiesta del medesima o in caso di risoluzione del presente accordo; il Collaboratore è responsabile per eventuali perdite o danni subiti dai prodotti ai sensi delle disposizioni previste dalla legge in materia di deposito. 3. AUTONOMIA DELLE PARTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO. Il Collaboratore agisce per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo in piena autonomia operativa, senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza gerarchica nei confronti della Committente; le parti restano autonome l una dall altra nell adempimento dei rispettivi obblighi, senza che si instauri tra le stesse alcun rapporto di dipendenza, società eo associativo. Il Collaboratore potrà determinare liberamente modalità ed orari per la prestazione della propria attività in favore della Committente coordinando però i propri orari lavorativi con quelli della medesima nel caso in cui dovesse avvalersi delle strutture della stessa per lo svolgimento dell attività oggetto del presente Contratto. In caso di mancate comunicazioni da parte della Committente il Collaboratore svolgerà il proprio compito a sua discrezione, con professionalità. In nessun caso il Collaboratore dovrà: A. chiedere pagamenti o incassare somme per conto della Committente, B. applicare prezzi eo condizioni diverse da quelle indicate dalla Committente; salvo espressa autorizzazione, il Collaboratore non potrà praticare sconti o applicare maggiorazioni di prezzo; i prezzi e le condizioni di vendita sono stabiliti dalla Committente eo dai Mandatari della stessa. C. dare condizioni o garanzie, D. impegnare la Committente in qualunque contratto o accordo precontrattuale, E. fare nessuna promessa o dare garanzie riguardo ai Servizi oltre a quanto pubblicato sui siti di competenza o contenuto nel materiale promozionale fornito dalla Committente, F. assumersi responsabilità in nome e per conto della Committente. Il Collaboratore potrà avvalersi anche di altri collaboratori, denominati Promoter 12345, per svolgere le attività oggetto del presente incarico e in questo caso dovrà occuparsi anche della gestione delle informazioni e del supporto formativo a tali risorse; sarà obbligato a comunicare alla Committente l inserimento di tali Collaboratori tramite un incarico simile al presente, osservando le procedure standard approvate e in uso, indicando alla stessa la qualifica di ciascuno; a seguito di questa segnalazione, la Committente sarà libera di non prendere in considerazione le proposte avanzate dei candidati, senza dover fornire al Procacciatore giustificazione alcuna e senza diritto per quest ultimo ad alcun compenso od indennità. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo 3 e al precedente articolo 2, sarà definito in occasione di incontri operativi di coordinamento tra il Collaboratore e la Committente, che potranno intervenire, anche per il tramite dei Referenti della medesima, denominati ad un puro scopo identificativo Account Manager o Team Manager o Project Manager, con cadenza settimanale, mensile, trimestrale, ecc.) e, comunque, ogni qualvolta sarà dalla Committente ritenuto opportuno eo necessario per la migliore esecuzione delle Attività. Ili Referentei del Collaboratore per le attività oggetto del presente Accordo sarà indicato in Allegato 1 o comunicato in seguito. 4. UTILIZZO DEL NOME E RAPPRESENTANZA DELLA COMMITTENTE EO DEI PARTNERS E MANDATARI DELLA STESSA. Il Collaboratore, in qualità di Collaboratore, non ha potere di rappresentanza della Committente ed agisce in nome proprio e nell interesse della medesima, nei limiti di quanto stabilito dal presente Accordo, senza alcun vincolo di continuità né di direzione da parte della stessa; Il Collaboratore si obbliga ad agire nei confronti dei Clienti con la necessaria diligenza, correttezza e professionalità, esplicitando, la propria qualità di Collaboratore della Committente; È fatto divieto al Collaboratore di operare in qualsiasi modo quale organo o rappresentante legale o procuratore della Società, ovvero di assumere comportamenti tali da ingenerare nei Clienti o nei terzi l impressione o l opinione di agire con tali qualifiche. Non è consentito al Collaboratore di utilizzare direttamente il nome della Committente, dei Partners eo Mandatari della stessa nei propri rapporti commerciali, di utilizzare carta intestata della Committente o di 3

4 inserire il nome eo marchi nelle lettere commerciali, biglietti da visita, materiale pubblicitario ed in ogni altra corrispondenza relativa alla propria attività senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. 5. PROMOZIONE E PUBBLICITÀ. Il Collaboratore si impegna alla firma del presente Accordo a svolgere il proprio incarico anche attraverso la comunicazione di informazioni, presentazioni e cataloghi, listini prezzi, interfaccia web, siti e portali, OBBLIGHI DI INFORMAZIONE. Il Collaboratore si impegna a fornire, su richiesta della Committente anche per il tramite del proprio Referente, un resoconto dettagliato dei contatti avuti con la potenziale clientela, nonché tutte le informazioni tecniche e commerciali necessarie a valutare l andamento del mercato nella zona di competenza del Collaboratore. 7. PROPRIETÁ E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE. Ogni ideazione o elaborazione creativa quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, slogan, testi, lavori artistici o fotografici, musiche originali, soggetti o sceneggiature di film pubblicitari, display, marchi, imballaggi e confezioni, schemi di campagne o di azioni, ecc..., idee per le campagne o azioni pubblicitarie, resterà di esclusiva proprietà della Committente. Il logo ed i segni distintivi, saranno utilizzati dal Collaboratore solo ed unicamente in conformità con le specifiche fornite dalla Committente. 8. ESCLUSIVA TERRITORIALE. Il presente incarico viene conferito senza potere di esclusiva territoriale, anche se la Committente si riserva di indicare una zona preferenziale specifica al Collaboratore e di organizzare le zone territoriali e i target di riferimento tra i propri Collaboratori con la regola che nessun Collaboratore possa compiere sovrapposizione con Clienti già acquisiti e consolidati da altri Collaboratori o dalla Committente stessa. Il Collaboratore, in coordinamento con la Committente, può estendere le proprie attività a tutte le località nelle quali lo stesso lo riterrà opportuno. La Committente si riserva il diritto di trattare Clienti o affari direttamente o mediante altri Collaboratori nella zona in cui opera prevalentemente il Collaboratore. Il Collaboratore non sarà legato da alcuna esclusiva nei confronti della Committente e potrà commerciare o trattare prodotti in concorrenza di altre imprese; in tal caso è obbligato a comunicare immediatamente alla Committente l impresa in oggetto; la Committente comunicherà al Collaboratore, nel caso, il proprio gradimento. 9. COMPENSO. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 lettera I. sarà riconosciuto al Collaboratore un compenso, calcolato in forma percentuale ancheeo in forma di gettone-quota %, come da Allegato 1., secondo la tabella indicata, per ogni affare andato a buon termine, se trattato direttamente dal Collaboratore. Il Collaboratore potrà avvalersi anche di altri collaboratori, denominati Promoter 12345, per svolgere le attività oggetto del presente incarico e in questo caso riceverà un compenso percentuale, ancheeo in forma di gettone-quota, calcolato per differenza tra il proprio livello di qualifica e quello del Collaboratoreri inseritoi nel proprio team. Il Collaboratore avrà diritto al compenso esclusivamente sui Contratti sottoscritti via web dai Clienti, che abbiano osservato modalità e procedure e per i quali la Committente abbia ricevuto il pagamento integrale delle somme dovute e non soltanto di parte di esse. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 lettera II. - III. - VI. - V. saranno redatti appositi documenti da allegare al presente Incarico di Collaborazione Commerciale. I compensi come sopra indicati sono da considerarsi omnicomprensivi e includeranno pertanto ogni e qualsiasi spesa, rimborso e corrispettivo allo stesso spettante; il Collaboratore sopporterà tutte le spese necessarie per l esecuzione di tutte o parte delle attività stabilite nel presente Contratto e strumentali alla organizzazione ed alla conduzione della propria attività. Eventuali spese sostenute, dietro preventiva approvazione della Committente, per interventi al di fuori delle competenze ordinarie, saranno rimborsate al Collaboratore. Il Collaboratore avrà a disposizione un interfaccia web tramite la quale, accedendovi, potrà verificare il proprio estratto conto. 4

5 10. PAGAMENTO DEI COMPENSI. Il pagamento dei compensi maturati dal Collaboratore avverrà previa presentazione di apposita ricevuta occasionale o fattura soggetta ad IVA, tramite bonifico o gateway di pagamento, previa presentazione dell indirizzo e del codice IBAN. 11. DURATA. Il presente accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed avrà validità a tempo indeterminato. 12. RECESSO RISOLUZIONE. Ciascuna parte potrà risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento dando un preavviso all altra, mediante raccomandata ar, di 60 giorni, per dare al Collaboratore un tempo congruo al fine di concludere le segnalazioni ancora non perfezionate. Inoltre, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, senza che ciò comporti alcun diritto al Procacciatore al pagamento di indennità o risarcimento, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, nei seguenti casi: I. fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto il Collaboratore, se persona giuridica; II. condanna civile o penale per il Collaboratore che possano pregiudicare il buon nome o ostacolarne l attività, se persona fisica; III. decadenza del legale rappresentante ai sensi deli art cc. (nel caso di attività organizzata in forma societaria); IV. mancata osservanza degli obblighi previsti per il rilascio delle attività di Segnalazione eo Consulenza; V. mancata segnalazione di affari entro il periodo di sei (6) mesi. Nel caso in cui venisse a cessare l attività della Committente, il presente impegno dovrà intendersi automaticamente disdetto senza preavviso alcuno, e con effetto dalla data di cessazione di cui sopra. Analoga disdetta automatica senza preavviso potrà conseguirsi nel caso in cui la Committente verrà a perdere in tutto o in parte le concessioni, gli incarichi e i mandati dai propri Partners, anche se non contemplati nel seguente contratto perché aggiunti in seguito, ma i cui servizi eo prodotti siano stati oggetto di segnalazione da parte del Collaboratore. Rimane fin d ora inteso che la Committente con la corresponsione di quanto sopra previsto, ha assolto ogni obbligo gravante sulla stessa per la collaborazione ricevuta. Nessuna indennità di cessazione, fine rapporto o risarcimento sarà dovuta a qualsiasi titolo al Collaboratore al termine dell incarico, essendo stato tra le parti espressamente pattuito che il compenso di cui al precedente art. 9 è comprensivo di ogni diritto del Collaboratore a fronte dell attività prestata in favore della Committente. 13. OBBLIGAZIONI DIPENDENTI DA CESSAZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO. Al termine del presente Accordo, anche se conseguentemente a risoluzione per qualsiasi motivo intercorsa, il Collaboratore provvederà: a) ad astenersi dal compiere qualsiasi altra attività che possa far ritenere che il Collaboratore svolga attività professionale per conto della Committente; b) a restituire alla Società entro (15) quindici giorni qualsiasi materiale della stessa relativamente ai Servizi e quant altro relativo alla generale attività della Committente di cui il Collaboratore sia in possesso altrimenti, trascorso tale termine, il materiale s intenderà trattenuto senza autorizzazione e quindi passibile di fatturazione da parte della Committente. 14. CLAUSOLA DI CONFIDENZIALITÀ E PATTO DI RISERVATEZZA. Le Parti espressamente concordano che ogni informazione, dato, risultato o documento relativo alle attività regolate dal presente Accordo, siano mantenuti in regime di confidenzialità. Ai fini del presente Accordo, per informazione confidenziale s intende qualsiasi informazione comprendente, sebbene non esclusivamente riferita a, qualsiasi documento afferente l attività della Committente rivelato o consegnato dalla Committente a beneficio del Collaboratore per l esecuzione del presente Accordo. Le parti si impegnano a trattare come confidenziale ogni e qualsiasi informazione e si accordano per l utilizzo delle stesse esclusivamente a fini della realizzazione dell attività di cui al presente Accordo, e di non divulgare le stesse a terzi, né tanto meno di renderle pubbliche o accessibili con qualsiasi altro mezzo, a meno che non sia espressamente consentito tramite un consenso scritto rilasciato dalla parte che procede alla divulgazione o consegna. 5

6 Le obbligazioni sopra descritte non si applicano alle informazioni confidenziali: a) di cui la parte ricevente sia in grado di provare di esserne venuta a conoscenza prima dell avvenuto ricevimento delle stesse dalla controparte in forza del presente Accordo; b) che sono di dominio pubblico al tempo in cui si sia verificata la divulgazione a vantaggio del ricevente o di trovarsi in regime di dominio pubblico a seguito di un accadimento che non implichi la rottura del presente Accordo; c) che sono state legalmente acquisite da parte del ricevente, da una fonte indipendente titolare del diritto alla divulgazione delle stesse. Il Collaboratore si impegna in ogni caso, per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di (3) tre anni dalla sua cessazione a qualunque titolo intervenuta, a non divulgare in qualsiasi forma informazioni o dati inerenti la Committente, i Clienti o le caratteristiche dei Servizi. La violazione della presente clausola darà la facoltà alla Committente di richiedere al Collaboratore, oltre alla risoluzione del presente Accordo, il risarcimento dei danni subiti. Il medesimo obbligo di cui al precedente punto è posto a carico degli eventuali dipendenti eo dei collaboratori eo dei familiari del Collaboratore. 15. SOSTITUZIONE DI ACCORDI PRECEDENTI E FORMA SCRITTA. La sottoscrizione del presente Accordo fa cessare ed annulla qualsiasi precedente intesa o rapporto eventualmente intercorso fra le parti. Eventuali modifiche alle previsioni di cui al presente Accordo saranno validi e vincolanti tra le Parti solo se effettuate per iscritto e da queste debitamente controfirmate. 16. ESONERO DA RESPONSABILITÁ. Il Collaboratore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi azione eventualmente intrapresa da uno dei Clienti per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell interruzione delle trattative precontrattuali e della mancata conclusione del Contratto da parte della Committente per causa imputabile al Collaboratore o a suoi dipendenti eo collaboratori. 17. FORZA MAGGIORE. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente al presente accordo qualora l inadempimento sia dovuto ad incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale o qualunque altro incidente industriale, impedimenti inevitabili (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzione collegamenti internet, guasto server, malfunzionamento delle piattaforme web e dei siti internet), guerra dichiarata o non dichiarata, embarghi, impedimenti giuridici, insurrezioni o qualunque altra causa che non sia imputabile alle parti, a condizione che questi eventi non potessero essere previsti o gli effetti di questi eventi prevenuti nel momento in cui l incarico è stato conferito. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed implicati dall esecuzione del presente Accordo siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all articolo 4, comma 1 lett. a) del D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 recante il Codice sulla protezione dei dati personali (nel seguito, il Codice ). Pertanto, con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte: a) presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie che la riguardano ad opera dell altra, e dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall articolo 13 del Codice circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell articolo 7 del Codice; b) garantisce di aver acquisito il consenso al trattamento dei dati di dipendenti, collaboratori, Clienti, coinvolti dall esecuzione dell oggetto del presente Accordo ed il cui trattamento sia comunque necessario alla Parte che lo effettua per adempiere correttamente agli obblighi di cui al presente Accordo; c) si impegna a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal Codice qualora nell esecuzione del presente Accordo sia necessario trattare dati di soggetti terzi, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità. 19. COMUNICAZIONI. Ambedue le Parti sono impegnate a comunicare all altra l eventuale modifica e aggiornamento dei propri indirizzi e contatti. Qualunque comunicazione da farsi in merito al presente contratto dovrà essere inviata per lettera raccomandata, anche anticipata mediante posta elettronica, agli indirizzi indicati sul presente o aggiornati, se comunicati. 20. FORO COMPETENTE. Legge Applicabile Foro Competente. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto ivi non esplicitamente previsto si applicheranno le norme del Codice Civile nonché le altre norme giuridiche inderogabili aventi efficacia di legge. Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all interpretazione, validità, esecuzione o violazione del presente Accordo sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto di 3 arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro. Il terzo arbitro, che fungerà da presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di 6

7 comune accordo dai due arbitri designati dalle parti. Qualora la parte convenuta non designi il proprio arbitro entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato, ovvero qualora i due arbitri nominati dalle parti non si accordino sulla designazione del terzo arbitro entro 20 giorni dalla nomina dell arbitro della convenuta, l arbitro della convenuta eo il terzo arbitro, secondo il caso, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Avellino. L arbitrato si terrà a Avellino, e sarà rituale e di diritto e dovrà svolgersi secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile italiano. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro (30) giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell ultimo arbitro. Il termine può essere prorogato solo una volta, su accordo scritto delle parti o per decisione del Collegio, per un periodo non superiore ad ulteriori (30) giorni. Sempre in caso di controversie tra le parti e nella limitata ipotesi di richiesta di provvedimenti cautelari eo di urgenza (ovvero di istruzione preventiva), sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Avellino, che sarà pure esclusivamente competente nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la clausola compromissoria che precede dovesse essere giudicata, per qualsiasi ragione, nulla eo inefficace. 21. DISPOSIZIONI GENERALI. il Collaboratore non assume alcun obbligo di promuovere stabilmente e continuativamente la conclusione di Contratti aventi ad oggetto i Servizi ma si limiterà ad individuare e segnalare alla Committente le opportunità di concludere affari che si dovessero presentare; non trovano pertanto applicazione le norme sul contratto di agenzia né le disposizioni dello statuto dell agente o del rappresentante di commercio. In proposito, nei rapporti con i Clienti, il Collaboratore eviterà qualsiasi dichiarazione o comportamento che possa trarre in inganno i Clienti stessi circa l ampiezza dei poteri ad esso conferiti ovvero indurli a ritenere che lo stesso sia un agente della Committente; La Committente potrà individuare altri soggetti cui affidare il medesimo incarico oggetto del presente contratto senza che da parte del Collaboratore possa essere invocato alcun diritto o indennità; L attività prestata dal Collaboratore deve pertanto intendersi realizzata senza rappresentanza, né esclusiva; l incarico non pone alcun obbligo a carico del Committente all iscrizione ed al versamento di contributi all Enasarco ovvero ad altri enti previdenziali eo assistenziali similari, in quanto lo stesso non fa sorgere, nemmeno in forma indiretta, un rapporto di agenzia. La Committente potrà di volta in volta, a seconda delle esigenze ed opportunità di mercato, rivedere e modificare la tipologia dei Servizi eo dei prodotti; Il Collaboratore dichiara di non contravvenire, con la conclusione e l esecuzione del presente Accordo, ad alcuna obbligazione derivante da precedenti rapporti contrattuali già instaurati con terzi. A tal proposito il Collaboratore si assumerà gli oneri e le spese derivanti da qualsiasi controversia dovesse insorgere con soggetti terzi per effetto dell esecuzione del presente Accordo. 22. DIVIETO DI CESSIONE. I diritti conferiti al Collaboratore in forza di questa lettera di incarico non potranno essere trasferiti senza il preventivo accordo scritto della Committente. 23. NEGOZIAZIONE E ACCETTAZIONE DELL ACCORDO. Le parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Accordo e ciascuna clausola del medesimo, e che il presente Accordo è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell una parte sull altra. Letto, approvato e sottoscritto in 2 copie composte da 10 pagine contenenti le Premesse, 23 articoli e 1 Allegato1 composto da 2 pagine, Committente Giovanni Tanchis Amministratore Collaboratore 7

8 Le Parti espressamente approvano le seguenti clausole dell Accordo: 3.AUTONOMIA DELLE PARTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.; 4.UTILIZZO DEL NOME E RAPPRESENTANZA DELLA COMMITTENTE EO DEI PARTNER E MANDATARI DELLA STESSA.; 7.PROPRIETÁ E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE.; 8.ESCLUSIVA TERRITORIALE; 9.COMPENSO.; 10.PAGAMENTO DEI COMPENSI.; 12. RECESSO RISOLUZIONE; 13.OBBLIGAZIONI DIPENDENTI DA CESSAZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO.; 14.CLAUSOLA DI CONFIDENZIALITÀ E PATTO DI RISERVATEZZA.; 16.ESONERO DA RESPONSABILITÁ.; 19.FORO COMPETENTE.; 20.DISPOSIZIONI GENERALI.; 21.DIVIETO DI CESSIONE.;22.NEGOZIAZIONE E ACCETTAZIONE DELL ACCORDO. Committente Giovanni Tanchis Amministratore Collaboratore Indice degli allegati: - Allegato 1 - da allegare i seguenti documenti del Collaboratore: se Collaborazione Commerciale: Visura camerale o iscrizione partita iva, copia della Carta d Identità o del Passaporto del Rappresentante Legale. se Procacciatore d affari: Copia della Carta d Identità o del Passaporto, Copia del Certificato Penale. 8

9 ALLEGATO 1 Segnalazione Suppliers Seller WAYTOGOoN Il presente incarico viene conferito sulle zone territoriali internazionali. Il presente incarico viene conferito con indicazione nei seguenti canali (target) di vendita nelle zone sopra indicate: Tutti oppure Per i contratti, di cui all art.2 punti I. - II. - III., relativi ai Suppliers Sellers WAYTOGOON SL segnalati e andati a buon fine: A. Sull importo calcolato sul margine di vendita percentuale, conferito dal Supplier Seller presentato, da Lei o da altri Collaboratori a Lei collegati, a WAYTOGOON SL, calcolato su ogni transazione d acquisto effettuata sulla piattaforma dal Supplier Seller e determinata in base al valore indicato per prodotto nella fattura del Supplier Seller al netto di sconti, commissioni di altri Collaboratori a Lei collegati, oneri e spese accessorie, Le sarà riconosciuta la percentuale, identificata nella tabella sotto indicata, relativa alla qualifica di: KEY ACCOUNT; B. Sull importo dell abbonamento annuale Le sarà riconosciuto un gettone annuale relativo alla qualifica indicata di cui alla lettera A. del presente allegato, identificata nella tabella sotto riportata, al netto di sconti, commissioni di altri Collaboratori a Lei collegati, oneri e spese accessorie; Per affari andati a buon fine si intendono quelli per i quali la Committente abbia incassato il corrispettivo indicato in fattura. Saranno riconosciute le percentuali calcolate sulle transazioni d acquisto andate a buon fine che sono state effettuate sulla piattaforma durante la valenza del contratto del Collaboratore. Nessun compenso percentuale maturerà su ordini stipulati in cambio merciservizi a favore della Committente o di WAYTOGOON SL. In caso di risoluzione del presente incarico, per i contratti da Lei presentati, Le sarà riconosciuta l intera provvigione sulla parte fatturata fino alla data di cessazione del rapporto. La liquidazione delle provvigioni, a seguito di Sua fatturaricevuta sarà da noi effettuata con cadenza: MENSILE. Qualora il Cliente o Supplier Seller da Lei segnalato e presentato non corrispondesse l importo pattuito o le sue transazioni fossero sottoposte a diritto di recesso o a Garanzia 351 WAYTOGOON, la percentuale anticipata Le sarà stornata ed in ogni caso con la firma della presente, Lei si obbliga alla restituzione su nostra richiesta. La Committente stabilirà i prezzi dei listini e le relative modifiche, ai quali il Collaboratore potrà offrire i servizi eo i prodotti. Egli non potrà apportare ai suddetti prezzi né maggiorazioni né sconti, né modificare le condizioni contrattuali, salvo esplicito assenso della Committente. Nessuna percentuale competerà per la segnalazione di nominativi da parte del Collaboratore, e con i quali la Committente insindacabilmente si sia rifiutata di concludere il contratto. SELEZIONATORE: WAYTOGOoN Project Manager Team Manager Account Manager RESPONSABILE Diretto CoCoMit: CODICE CO.COM.IT: Project Manager Team Manager Account Manager 9

10 al mese N Contratti TABELLA COMPENSO QUALIFICA: KEY ACCOUNT Sull importo calcolato sul margine di vendita percentuale WAYTOGOoN di cui lettera A. del presente Allegato Sull importo dell abbonamento annuale WAYTOGOoN di cui lettera B. del presente Allegato QUALIFICA Percentuale totale per ogni qualifica su ogni contratto personale Supplier Seller andato a buon fine Percentuale calcolata per differenza sui propri collaboratori relativamente alla qualifica che questi ricoprono su ogni contratto Supplier Seller andato a buon fine GettoneQuota totale calcolato in % per ogni qualifica su ogni contratto personale Supplier Seller andato a buon fine GettoneQuota calcolata per differenza sui propri collaboratori relativamente alla qualifica che questi ricoprono su ogni contratto Supplier Seller andato a buon fine Key Account 5% 50% Promoter 5 2,5% 25% Promoter 4 Promoter 3 Promoter 2 3% 3,50% 4% 30% 35% 40% Promoter 1 4,5% 45%, Committente Giovanni Tanchis Amministratore Collaboratore 10

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