Commercianti e politici nella LRD e nell ORD

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1 Commercianti e politici nella LRD e nell ORD Avv. dott. Mauro Mini, prof. SUPSI (c)mcmini 1

2 Introduzione Con LF , due nuove categorie fanno capolino nella LRD, accanto agli intermediari finanziari (IF): - i commercianti; - le persone politicamente esposte (PPE) (definiti in precedenza all art. 2 cpv. 1 lit. a vord-finma). I primi, con gli IF, sono soggetti alla LRD. I secondi (PPE) sono oggetti della legge (c)mcmini 2

3 Commercianti e titolo della LRD Un primo cambiamento indotto dai commercianti si è concretizzato nella modifica del titolo della legge, nella sua versione estesa: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario. Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. È stata superata la limitazione della LRD al solo settore finanziario. Uno degli scopi della revisione della LF consisteva proprio nell estendere la lotta contro il riciclaggio oltre il settore finanziario (c)mcmini 3

4 Soggetti della LRD Se soggetti alla LRD erano gli IF, con la LF la legge si applicherà a due categorie di destinatari: agli intermediari finanziari (IF); ai commercianti. Importa ricordare che l art. 305bis CP (riciclaggio di denaro), al contrario dell art. 305ter cpv. 1 CP (carente diligenza in operazioni finanziarie), si applica a chiunque (IF, commercianti e altri) (c)mcmini 4

5 Commercianti (1) Nozione introdotta con LF Nozione non prevista dal Messaggio. Definizione (art. 2 cpv. 1 lit. b LRD): persone fisiche o giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante. Nell ambito di transazioni commerciali (art. 8a LRD) (c)mcmini 5

6 Commercianti (2) Non sempre sono soggetti alla LRD. Gli obblighi della LRD per loro scattano: - se in una transazione commerciale + di CHF a contanti (art. 8a cpv. 1 in initio); - se pagamenti suddivisi < CHF , ma complessivamente superano tale soglia (art. 8a cpv. 3). Non scattano gli obblighi per i commercianti: - se pagamenti < CHF (art. 8a cpv. 1 a contrario); - se pagamenti > CHF fatti tramite un IF (art. 8a cpv. 4) (c)mcmini 6

7 Genesi (1) Messaggio del CF n del Prevedeva quattro norme: - art. 2a (vendita di fondi); - art. 2b (vendita di cose mobili); - art. 129 cpv. 2 e 136 cpv. 2 LEF (aggiudicazioni). Nei quattro casi (fondi, cose mobili, oggetti aggiudicati), eventuali pagamenti superiori a CHF sarebbero stati possibili unicamente tramite un IF (c)mcmini 7

8 Genesi (2) La soluzione proposta dal CF: per un verso, escludeva la possibilità di operare pagamenti a contanti superiori a CHF ; per altro verso, evitava di sottoporre i commercianti ad obblighi di diligenza (c)mcmini 8

9 Genesi (3) Il parlamento, dopo lunghe discussioni (relative anche all art. 129 LEF) e un estenuante navetta, con l intervento anche della conferenza di conciliazione, ha optato per una soluzione più duttile. I commercianti hanno la possibilità di optare tra due soluzioni alternative: - se contanti > CHF , obblighi e controllo; - altrimenti, ricorrono a IF senza obblighi e controllo (c)mcmini 9

10 Ambiti di probabile applicazione Nel Messaggio e nelle discussioni parlamentari, gli ambiti di possibile applicazione emersi sono i seguenti: transazioni immobiliari; gioielli ed orologi; pietre preziose; metalli preziosi; cavalli; oggetti d arte; oggetti d antiquariato (c)mcmini 10

11 Obblighi dei commercianti (1) Si possono suddividere gli obblighi in tre livelli: - obblighi generali di diligenza, sempre; - obbligo di diligenza accresciuto; (operazioni inusuali o sospette) - obbligo in caso di riciclaggio (operazioni che sa o ha sospetto fondato ). Obblighi precisati dalla ORD del (c)mcmini 11

12 Obblighi dei commercianti (2) Obblighi generali di diligenza: - identificare la controparte (art. 8a cpv. 1 lit. a > art. 3 cpv. 1) - identificare l ADE (art. 8a cpv. 1 lit. b > art. 4 cpv. 1 e 2) - allestire/conservare documenti (art. 8a cpv. 1 lit. c > art. 7). Obbligo in caso di transazione inusuale o sospetta: - chiarimenti ulteriori (circostanze e scopo, art. 8a cpv. 2). Obblighi, se sa o se ha sospetti fondati che denaro contante viene da fondi riciclati o dal terrorismo: - comunicare al MROS (art. 9 cpv. 1bis); - divieto di informare (art. 10a cpv. 5) (c)mcmini 12

13 Identificazione controparte (1) Dati di identificazione: cognome nome Indirizzo data di nascita cittadinanza (art. 17 cpv. 1 e 2 ORD: eccezione per data, cpv. 2) Se persona giuridica, ragione sociale e sede, non RgC (c)mcmini 13

14 Identificazione controparte (2) Modalità di identificazione: un documento ufficiale provvisto di foto (passaporto, carta d identità o licenza di condurre); verificare che si riferisca alla controparte; fare una copia, annotarvi di aver visionato l originale (art. 17 cpv. 3 ORD: se rappresentante, cpv. 4) (c)mcmini 14

15 Identificazione ADE (1) Nozione ADE? (art. 18 cpv. 2 in fine) - le persone fisiche per conto delle quali c è l acquisto; - se persona giuridica o società di persone, le persone fisiche che la controllano (25% o determinanti). Come? Info dalla controparte o dal rappresentante. Se non x > 25%, membro superiore organo esecutivo (art. 18 cpv. 3 ORD). Se associazioni o fondazioni, art. 18 cpv. 7 ORD (c)mcmini 15

16 Identificazione ADE (2) Forma? Se controparte non ADE, dichiarazione scritta (art. 18 cpv. 2). Contenuto? cognome, nome, indirizzo, data di nascita e cittadinanza (art. 18 cpv. 4: per data, art. 18 cpv.5 -> 17 cpv. 2 ORD). Modalità? Far sottoscrivere modulo compilato dal commerciante (art. 21 ORD, allegato I) art. 18 cpv. 6 ORD (c)mcmini 16

17 Documentazione Come? Modulo tipo allegato all ORD o un documento equivalente (art. 21 cpv. 1 ORD). Contenuto? - controparte, ADE (art. 17 e 18 ORD); - eventuali chiarimenti ulteriori (art. 19 ORD); - eventuale comunicazione (art. 20 ORD); - data operazione/firma commerciante (art. 21 cpv. 3). Conservare per 10 anni (art. 21 cpv. 4 ORD) (c)mcmini 17

18 Chiarimenti ulteriori (1) Quando? Se operazione inusuale o indizi di riciclaggio. Per operazione inusuali, -> art. 6 cpv. 2 lit. a? Per gli indizi, art. 19 cpv. 2 ORD fa un elenco: - pagamenti con banconote di piccolo taglio (lit. a); - beni facilmente rivendibili e standardizzati (lit. b); - poche o nessuna indicazioni per art. 17 e 18 ORD (lit. c); - indicazioni manifestamente false o fallaci (lit. d); - dubbi sull autenticità dei documenti presentati (lit. e). (Rinvio all allegato della ORD-FINMA?) (c)mcmini 18

19 Chiarimenti particolari (2) Chi deve chiarire? Spetta ai commercianti, in base alle circostanze. Cosa chiarire? Circostanze dell operazione, in particolare provenienza del denaro e scopo (art. 19 cpv. 1 ORD). Come? Informandosi presso controparte/rappresentante delle circostanze e scopo, esaminando la plausibilità, registrando per iscritto i chiarimenti (art. 19 cpv. 3 ORD) (c)mcmini 19

20 Obbligo di comunicazione (1) Art. 9 cpv. 1bis LRD: in caso di sospetto fondato: se indizio concreto o più elementi che lasciano supporre che denaro derivi da un reato (art. 20 cpv. 1 ORD); se, i chiarimenti ulteriori (art. 19 ORD), non eliminano tale sospetto (art. 20 cpv. 1 ORD); anche se non è in grado di associare a una fattispecie penale determinata il reato (art. 20 cpv. 2 ORD); Modalità? Modulo del MROS (art. 20 cpv. 3 ORD) (c)mcmini 20

21 Obbligo di comunicazione (2) Commerciante, non tenuto agli obblighi LRD, se sa o ha il sospetto di riciclaggio, può segnalare alla polizia. Commerciante, tenuto agli obblighi di diligenza, sa o ha il sospetto di terrorismo, può segnalare alla polizia. ORD non vieta operazione: però 305bis CP. Se commerciante, che sa o ha il sospetto fondato, non comunica, punibile anche per l art. 37 LRD (c)mcmini 21

22 Altri obblighi dei commercianti? Rispetto all art. 305ter CP, due interrogativi: i commercianti sono punibili per carente diligenza in operazioni finanziarie dell art. 305ter cpv. 1 CP? I commercianti possono far ricorso al diritto di comunicazione dell art. 305ter cpv. 2 CP? (c)mcmini 22

23 Controlli dei commercianti (1) Il rispetto degli obblighi da parte dei commercianti deve essere verificato (art. 15 cpv. 1). Preposto sarà un Ufficio di revisione (UR) (art. 15 cpv. 1 e 2 LRD, > art. 5 e 6 della LF sui revisori). Obbligo del commerciante d informare (art. 15 cpv. 3) (c)mcmini 23

24 Controlli dei commercianti (2) Obblighi dell Ufficio di revisione: verificare il rispetto degli obblighi; allestire un rapporto per l organo di vigilanza (art. 15 cpv. 4); Comunicare al MROS (art. 15 cpv. 5): - se commerciante viene meno ai suoi obblighi; - se UR ha il sospetto fondato (260ter n. 1, 305bis n. 1, 305bis n. 1bis, o organizzazione) (c)mcmini 24

25 Controlli dei commercianti (3) Violazione obbligo di UR del commerciante: - se intenzionale, multa fino a CHF (art. 38 cpv. 1); - se negligenza, multa fino a CHF (art. 38 cpv. 2) (c)mcmini 25

26 Persone politicamente esposte, PPE (1) Nozione già precedentemente prevista dall ORD-FINMA in relazione al concetto di rischio superiore. Art. 2a cpv. 1 LRD definisce tre categorie: - PPE all estero (lit. a) - PPE in Svizzera (lit. b); - PPE di organizzazioni internazionali (lit. c) (c)mcmini 26

27 Persone politicamente esposte, PPE (2) PPE all estero Persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, quali capi di Stato e di governo, politici di alto rango nazionale, alti funzionari dell amministrazione, della giustizia, dell esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali di importanza nazionale. (art. 2a cpv. 1 lit. a LRD) (c)mcmini 27

28 Persone politicamente esposte, PPE (3) PPE in Svizzera Persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali nella politica, nell amministrazione, nell esercito e nella giustizia, nonché i membri di CdA o delle direzioni di imprese statali d importanza nazionale (art. 2a cpv. 1 lit. b LRD). Decadono 18 mesi dopo aver cessato la funzione. (art. 2a cpv. 4 LRD) (c)mcmini 28

29 Persone politicamente esposte, PPE (4) PPE in Svizzera Messaggio precisa: consiglieri federali, cancelliere della Confederazione, consiglieri agli stati e consiglieri nazionali, direttori degli uffici e segretari generali dell amministrazione federale, il procuratore generale e i procuratore pubblico della confederazione, i giudici federali, gli alti ufficiali superiori dell esercito, i presidenti e i segretari generali dei partiti politici nazionali, membri CdA e direzione di FFS, SUVA, ArmaSuisse, RUAG, Empa/LPMR, IFSN. Non persone politicamente esposte a livello cantonale: consiglieri di stato, procuratori pubblici generali dei cantoni, i presidenti delle sezioni cantonali dei partiti, l amministratore edile del comune (c)mcmini 29

30 Persone politicamente esposte, PPE (5) PPE di organizzazioni internazionali Persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni dirigenziali presso organizzazioni intergovernative o federazioni sportive internazionali, in particolare segretari generali, direttori, vicedirettori, membri degli organi d amministrazione nonché persone con funzioni equivalenti (art. 2a cpv. 1 lit. c LRD). Nozione di federazioni sportive internazionali (art. 2a cpv. 5 LRD) (c)mcmini 30

31 Persone politicamente esposte, PPE (6) Persone legate a PPE Persone fisiche che sono riconoscibilmente legate a PPE (all estero, in Svizzera o di organizzazioni internazionali) per motivi familiari, personali o d affari. (art. 2 a cpv. 2 LRD) (c)mcmini 31

32 Identificare oggetto e scopo della relazione Art. 6 cpv. 1 LRD Introdotto con LF ( ). Precisato con LF Nozione di rischio della controparte. Da mettere in relazione anche alle PPE. In funzione del rischio variano (art. 6 cpv. 1 in fine LRD): - l entità delle informazioni; - il livello gerarchico di decisione; - la periodicità dei controlli (c)mcmini 32

33 Obblighi di chiarimento (1) IF deve identificare l oggetto e lo scopo della relazione (art. 6 cpv. 1 LRD). All IF è chiesto di dar prova di ulteriore diligenza in determinati casi: art. 6 cpv. 2 LRD. Deve chiarire (non solo identificare) le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione. Norma modificata con LF casi ora previsti (c)mcmini 33

34 Obblighi di chiarimento (2) Cpv. 2 lit. a: transazione o relazione inusuale. Sono ad esempio tali una o più transazioni, per un valore che superi CHF 100'000.- o una o più transazioni per un valore troppo elevato rispetto alla situazione finanziaria della controparte. Cpv. 2 lit. b: se sospetti sulla provenienza. (crimine, delitti fiscali qualificati, organizzazione criminale o terrorismo)(allegato ORD-FINMA) (c)mcmini 34

35 Obblighi di chiarimento (3) Cpv. 2 lit. c: transazioni/relazioni con rischio elevato. (PPE all estero e vicine: sempre rischio elevato, art. 6 cpv. 3 LRD) (PPE in Svizzera, in organizzazioni internazionali e loro vicine: rischio elevato solo in presenza di uno o più altri criteri di rischio, Art. 6 cpv. 4 LRD). Cpv. 2 lit. d: persone legate ad attività terroristiche. (Risoluzioni ONU 1267 (1999) e 1373 (2011) (art. 22a LRD) (c)mcmini 35

36 Obblighi di chiarimento (4) Se PPE estero + persone vicine; se PPE svizzere o org. inter. + altri criteri di rischio; rischio elevato obbligo di chiarimento: circostanze e scopo di transazione o relazione in generale; in concreto; livello informazioni + gerarchico + periodicità (c)mcmini 36

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