Palermo 14 Febbraio 2013 APPROCCIO AL RISCHIO E PRODOTTI OFFERTI

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1 Palermo 14 Febbraio 2013 APPROCCIO AL RISCHIO E PRODOTTI OFFERTI 1

2 Agenda 1. Banca IFIS ed il modello di business Approccio al rischio di credito Milestones La valutazione del rischio Il Sistema di Internal Rating 2. I Prodotti e le attività I servizi offerti I prodotti Il pricing 3. Il nostro factoring A chi ci rivolgiamo Elementi di mitigazione del rischio Elementi di complessità nella valutazione Come ottenere una risposta veloce 2

3 Gruppo Banca IFIS: i Marchi 3

4 Milestones di Banca IFIS Costituita la Società con denominazione I.Fi.S. Istituto di Finanziamento e Sconto S.p.A. Ammissione delle azioni al Mercato Ristretto di Milano 1997 Iscrizione all elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 TUB 2001 Autorizzazione all esercizio dell attività bancaria a far data dal 1 gennaio Ammissione al Mercato Telematico Azionario 2004 Ammissione al segmento STAR 2005 Aumento di capitale: equity pari a 100 milioni di euro 2006 Acquisizione IFIS Finance in Polonia 2010 Banca IFIS perfeziona un aumento di capitale da 50 milioni di euro Banca d Italia rilascia l autorizzazione all OPA su Toscana Finanza 2011 Fusione per incorporazione di Toscana Finanza in Banca IFIS 4

5 Il modello di business: la valutazione del rischio Valutazione tradizionale del rischio Valutazione del cedente Valutazione del portafoglio crediti Pratica chiusa Pratica chiusa Valutazione del debitore ceduto Valutazione del credito Pratica chiusa Pratica chiusa Approvazione della pratica Valutazione del cedente Pratica chiusa Approvazione della pratica Focus sul CEDENTE Focus sul DEBITORE CEDUTO 5

6 I Prodotti e le attività: perché il factoring? programmazione dei flussi di cassa finanziamento complementare al credito bancario PERCHÉ IL FACTORING? leva commerciale L intervento di Banca IFIS si sviluppa su tre fronti principali: VALUTARE l affidabilità della clientela e affiancare l impresa per una crescita sana e sostenibile AFFIANCARE l impresa nella gestione amministrativa e finanziaria delle relazioni con la clientela garanzia del buon fine dei crediti commerciali disponibilità di uno strumento specialistico per gestire i crediti FORNIRE strumenti finanziari e di garanzia sui crediti, calibrati sui volumi e sulle caratteristiche degli ordinativi ricevuti 6

7 Le fonti giuridiche del Factoring - La Legge n. 52 del 1991 Requisiti dei crediti oggetto di cessione: I crediti ceduti devono sorgere da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno crediti futuri I crediti presenti o futuri possono essere ceduti anche in massa La cessione in massa può avere ad oggetto crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, solo se è indicato il debitore ceduto. Dunque i crediti possono essere: 1. PRESENTI es. contratto tra fornitore e debitore ceduto già stipulato e fatture già emesse 2. FUTURI es. contratto tra fornitore e debitore ceduto ancora da stipulare e quindi fatture da emettere 3. IN MASSA contratto già stipulato + contratti da stipulare nei prossimi 24 mesi 7

8 Il ruolo del debitore ceduto Opponibilità della cessione La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando: l ha accettata (Art.1264 c.c.) Il debitore che ha accettato puramente e semplicemente la cessione non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. (Art c.c.) gli è stata notificata (Art c.c.) La cessione non accettata dal debitore ma a questo notificata impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notifica. (Art c.c.) 8

9 Il ruolo del debitore ceduto nel factoring LA P.A. Quando parliamo di Pubblica Amministrazione Stato, Amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), enti ed amministrazioni locali, Regioni, Provincie, Comuni, enti pubblici (compresi quelli economici), associazioni e consorzi dei suddetti enti nonché in generale organismi di diritto pubblico, ovvero soggetti: anche in forma societaria istituita per soddisfare esigenze di interesse generale (a carattere non industriale né commerciale) la cui attività è finanziata dalla P.A. la cui gestione è soggetta al controllo della P.A. il cui CDA è composto da membri designati per la maggior parte da P.A. 9

10 Il ruolo del debitore ceduto nel factoring LA P.A. La cessione di crediti vantati nei confronti della P.A. Deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e deve essere notificata all amministrazione Con un solo atto non si possono cedere crediti verso amministrazioni diverse (divieto di cessioni multi debitore) 10

11 Il ruolo del debitore ceduto nel factoring LA P.A. La cessione di crediti vantati nei confronti della P.A. Possono avere ad oggetto crediti futuri ed in massa (L. 52/91) Sono opponibili qualora le amministrazioni non le rifiutino entro 45 giorni dalla notifica (silenzio assenso) d.lgs. 163/

12 Il ruolo del debitore ceduto nel factoring LA P.A. CODICE DEGLI APPALTI D.Lgs. 12 aprile2006 n. 163 (in vigore dal 1/7/2006) Art. 117: le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che siano P.A. qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. tra le eccezioni 12

13 Il ruolo del debitore ceduto nel factoring LA P.A. CONCESSIONE DI SERVIZI (ART. 30 d.lgs. 163/2006) (esempio i laboratori di analisi). La concessionaria eroga le proprie prestazioni al pubblico e, pertanto, assume il rischio della gestione del servizio, in quanto si remunera, almeno per una parte, presso gli utenti mediante la riscossione di un prezzo; nell appalto, invece, le prestazioni vengono erogate non al pubblico, ma all amministrazione, la quale è tenuta a remunerare l attività svolta dall appaltatore per le prestazioni ad essa rese. Devono indicare il titolo e l oggetto (Regio Decreto 2440/1923) Sono opponibili previa adesione espressa da parte della P.A. (L. 2248/1865) 13

14 Il ruolo del debitore ceduto nel factoring LA P.A. Altri strumenti a disposizione CERTIFICAZIONE CONTENUTO Dichiarazione con cui il debitore attesta che il credito notificato è certo, liquido ed esigibile FINALITÀ Dare certezza al credito (il credito esiste, è sorto, è determinato e può essere pagato), e maggior garanzia sull effettivo pagamento, che non può essere oggetto di eccezioni 14

15 Il ruolo del debitore ceduto nel factoring LA P.A. - adesione Carta intestata Ente debitore Spett.le Fornitore Spett.le Banca IFIS S.p.A. Via Terraglio Mestre - Ve, Oggetto: cessione di credito scrittura privata autenticata Rep. Nr. Racc. Nr. Notaio Con la presente, lo/a scrivente (inserire dati ente debitore) aderisce alla cessione dei crediti di cui alla scrittura privata autenticata dal notaio in data Rep. nr. Racc. nr., stipulato tra la cedente (inserire dati fornitore) e la cessionaria Banca IFIS S.p.A. e notificato a (inserire dati ente debitore) in data, avente ad oggetto (inserire la descrizione dei crediti ceduti contenuta nell atto di cessione). Vi confermiamo, pertanto, che tutti i pagamenti da eseguirsi per i titoli di cui alla predetta cessione saranno dalla/o scrivente effettuati in favore della cessionaria Banca IFIS S.p.A. sul c/c n. alla medesima intestato. Distinti saluti Responsabile Il Dirigente 15

16 Ssss Il ruolo del debitore ceduto nel factoring LA P.A. ART.48 BIS (Articolo 48 bis del DRP 602/1973) Le amministrazioni pubbliche prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all agente della riscossione compente per territorio, ai fini dell esercizio dell attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 16

17 Il ruolo del debitore ceduto nel factoring LA P.A. ART.48 BIS Dovrà essere richiesta all Amministrazione debitrice, in occasione della notifica della cessione, l espressa accettazione della cessione del credito con esplicito riferimento all insussistenza di situazioni di inadempienza. La richiesta, dovrà essere opportunamente accompagnata dall esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente che potrà essere formulato secondo il fac-simile unito alla circolare (Allegato A cessioni notarili) Controllo sul cedente: notifica Controllo sul cessionario - pagamento Se il cliente è inadempiente la P.A. non renderà l adesione Se il cliente è inadempiente la PA rifiuta la cessione ( art.117 d.lgs.163/2006) Se il controllo cedente viene fatto al momento del pagamento Rischio a carico del Cessionario 17

18 Il ruolo del debitore ceduto nel factoring LA P.A. L.136/2010 la tracciabilità dei pagamenti Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese (...) devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. 18

19 Il ruolo del debitore ceduto nel factoring LA P.A. L.136/2010 la tracciabilità dei pagamenti Onere di Comunicazione (art.3, Comma 7) I soggetti comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Sanzioni (art. 6) L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro. 19

20 Il ruolo del debitore ceduto nel factoring LA P.A. L.136/2010 la tracciabilità dei pagamenti La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un' apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 20

21 Il ruolo del debitore ceduto nel factoring LA P.A. L.136/2010 la tracciabilità dei pagamenti AVCP determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 In merito alle cessioni di credito, si sottolinea che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. AVCP - Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 Per quanto riguarda le cessioni di credito, tale strumento di finanziamento, assai utilizzato dalle imprese, potrebbe vanificare le previsioni sulla tracciabilità dei pagamenti se non venisse precisato, almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato. 21

22 Il ruolo del debitore ceduto nel factoring LA P.A. L.136/2010 la tracciabilità dei pagamenti comunicazione introdotta nell atto di cessione notarile acquisizione dell informazione del conto dedicato del cedente 22

23 Il nostro factoring A chi ci rivolgiamo? 23

24 Il nostro factoring A tutte le imprese e... 24

25 Il nostro factoring: a chi ci rivolgiamo in particolar modo alle PMI, anche con merito creditizio limitato, con fatturato realizzato nei confronti di clienti di standing adeguato valutazione basata sul debitore ceduto Il frazionamento su più debitori ceduti è una condizione non necessaria in presenza di debitori di elevato standing o appartenenti alla P.A. 25

26 Elementi di mitigazione del rischio Banca IFIS garantisce l eccellenza nella qualità del servizio e la rapidità nei tempi di risposta in caso di: Rapporto continuativo Riconoscimento/certificazione Frazionamento del rischio Rapporto consolidato tra cedente e debitore 26

27 Elementi di mitigazione del rischio La mitigazione del rischio garantita dal modello di business di Banca IFIS viene meno nei casi di seguito indicati. In taluni casi l intervento è possibile, ma solo con controparti di elevato standing. 1. Cessione non notificata 2. Divieto di cessione del credito 3. Fatture in acconto per prestazioni non rese 4. Crediti il cui pagamento è subordinato al verificarsi di eventi esterni al rapporto cedente/ceduto 5. Rapporto 1:1 6. Intervento spot 7. Prevalenza di anticipo crediti futuri 8. Forniture che prevedono c/deposito presso il cedente 27

28 Banca IFIS Filiale di Palermo Viale Regione Siciliana N/0, 7275 Palermo Angelo Rizzotto Cell: Tel: Fax: GRAZIE PER L ATTENZIONE 28

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