18 novembre 1998, n. 459

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "18 novembre 1998, n. 459"

Transcript

1 decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 Regolamento recante norme di esecuzione dell articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario Ritorno all indice Aiuto Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell inquinamento da rumore originato dall esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari. Vengono individuate le fasce di pertinenza (articolo 3) entro le quali non si applicano i valori limite di emissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. All esterno di tali fasce dette infrastrutture concorrono invece al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

2 D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. G.U. 4 gennaio 1999, n 2 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 19 marzo 1998; Considerata la necessita' di armonizzare la legislazione nazionale con quella di altre nazioni europee; Considerato il ruolo essenziale di infrastruttura strategica per lo sviluppo di modalita' alternative di trasporto di persone e merci svolto dalle ferrovie; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998; Ritenuto di dover adeguare il testo del regolamento alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, tranne che per la osservazione relativa alla salvezza del precedente regime giuridico delle costruzioni e degli edifici, in quanto in precedenza non sussisteva alcuna specifica normativa riguardante il rumore ferroviario, e per quella relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b), in quanto l'intento del regolamento è quello di non ricomprendere nella particolare

3 disciplina delle infrastrutture esistenti anche quelle che non siano effettivamente in esercizio all'atto di entrata in vigore del medesimo regolamento; D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro dei trasporti e della navigazione; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: a) infrastruttura: l'insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche; b) infrastruttura esistente: quella effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) infrastruttura di nuova realizzazione: quella non effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; d) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive; e) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività

4 ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a); f) affiancamento di infrastrutture di nuova realizzazione a infrastrutture esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stesse; g) variante: costruzione di un nuovo tratto in sostituzione di uno esistente, anche fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km; h) area edificata: raggruppamento continuo di edifici, anche se intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 edifici adibiti ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa; i) LAmax: il maggiore livello sonoro pesato A, misurato al passaggio del treno facendo uso della costante di tempo "veloce" (Fast). Art. 2 Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti; b) alle infrastrutture di nuova realizzazione. 3. Alle infrastrutture di cui al comma 1 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del l dicembre 1997.

5 Art. 3 Fascia di pertinenza D.P.R. 18 novembre 1998, n A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di: a) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B; b) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h. 2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente. Art. 4 Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h 1. Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno e fino la larghezza del corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. 2. Per i ricettori di cui al comma 1 devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, l'inquinamento acustico ascrivibile all'esercizio della

6 infrastruttura di nuova realizzazione. D.P.R. 18 novembre 1998, n All'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti: a) 50 db(a) Leq diurno, 40 db(a) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno; b) 65 db(a) Leq diurno, 55 db(a) Leq notturno per gli altri ricettori. 4. Il rispetto dei valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti: a) 35 db(a) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; b) 40 db(a) Leq notturno per tutti gli altri ricettori; c) 45 db(a) Leq diurno per le scuole. 6. Gli interventi di cui al comma 5 verranno attuati sulla base delle valutazioni di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. 7. I valori di cui al comma 5 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

7 Art. 5 Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h 1. Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti: a) 50 db(a) Leq diurno, 40 db(a) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno; b) 70 db(a) Leq diurno, 60 db(a) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); c) 65 db(a) Leq diurno, 55 db(a) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 2. Il rispetto dei valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori. 3. Qualora i valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti: a) 35 db(a) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; b) 40 db(a) Leq notturno per tutti gli altri ricettori; c) 45 db(a) Leq diurno per le scuole. 4. Gli interventi di cui al comma 3 verranno attuati sulla base della

8 valutazione di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. 5. I valori di cui al comma 3 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento. 6. I valori limite di cui ai commi 1 e 3 devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, delle infrastrutture di nuova realizzazione realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali limiti hanno validità immediata. In via prioritaria l'attività di risanamento dovrà essere attuata all'interno della intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all'interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n All'esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento saranno armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in attuazione degli stessi. Art. 6 Limiti massimi di emissione per materiale rotabile di nuova costruzione 1. I valori limite di emissione L Amax del materiale rotabile di nuova costruzione sono riportati negli allegati A e B del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante; tali valori sono misurati a m 25 dalla mezzeria del binario di corsa, in campo libero, a 3,5 m sul piano del ferro. 2. Il materiale rotabile è sottoposto a verifica, almeno ogni sei anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici. Per il materiale rotabile con velocità di esercizio superiore a 200 km/h la verifica di cui sopra deve essere effettuata ogni cinque anni. La relativa documentazione deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e degli altri organi competenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

9 Dato a Roma, addì 18 novembre 1998 D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri RONCHI, Ministro dell'ambiente BINDI, Ministro della sanità TREU, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1998 Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 11 ALLEGATO A 1. Il valore di capitolato relativo al livello massimo del rumore emesso dal materiale trainante adibito al trasporto passeggeri ad una velocità di 250 km/h che entra in servizio dal 1 gennaio 2002 è fissato ad 88 db L Amax. 2. I valori limite di emissione da rispettare nell'intervallo tra due successive verifiche ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e relativi al materiale rotabile che entra in servizio dal 1 gennaio 2002 sono i seguenti: a) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 250 km/h, L Amax = 90 db; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 250 km/h, L Amax = 88 db;

10 b) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 160 km/h, L Amax = 85 db; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 160 km/h, L Amax = 83 db; c) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 160 km/h, L Amax = 85 db; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di 160 km/h, L Amax = 90 db; d) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 90 km/h, L Amax = 84 db; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di 90 km/h, L Amax = 89 db; e) per le locomotive diesel ad una velocità di 80 km/h, L Amax = 88 db; f) per le automotrici ad una velocità di 80 km/h, L Amax = 83 db. ALLEGATO B 1. Il valore di capitolato relativo al livello massimo del rumore emesso dal materiale trainante adibito al trasporto passeggeri ad una velocità di 250 km/h che entra in servizio dal 1 gennaio 2012 è fissato ad 85 db L Amax. 2. I valori limite di emissione da rispettare nell'intervallo tra due successive verifiche ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e relativi al materiale rotabile che entra in servizio dal 1 gennaio 2012 sono i seguenti: a) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 250 km/h, L Amax = 88 db; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 250 km/h, L Amax = 86 db; b) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 160 km/h, L Amax = 83 db; per il materiale trainato adibito al trasporto

11 passeggeri, ad una velocità di l60 km/h, L Amax = 81 db; D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 c) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 160 km/h, L Amax = 83 db; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di 160 km/h, L Amax = 88 db; d) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 90 km/h, L Amax = 82 db; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di 90 km/h, L Amax = 87 db; e) per le locomotive diesel ad una velocità di 80 km/ h, L Amax = 86 db; f) per le automotrici ad una velocita' di 80 km/h, L Amax = 81 db. N o t e Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 11 della legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, è il seguente: "Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). «Art. 11 (Regolamento di esecuzione) Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

12 dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali. 2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'unione europea recepite dallo Stato italiano. 3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni». - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.P.C.M. 14 novembre 1997, reca: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Nota all'art. 1: - Il D.Lgs. n. 227/1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991, reca: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212".

13 Nota all'art. 2: - Il testo degli articoli 2, 6 e 7 del citato D.P.C.M. 14 novembre 1997, è il seguente: «Art. 2 (Valori limite di emissione) I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. 2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sara' adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone. 3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. 4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. «Art 6 (Valori di attenzione) - 1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono: a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 db per il periodo diurno e di 5 db per il periodo notturno; b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali. «Art. 7 (Valori di qualità). - I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto". Nota all'art. 4: - La tabella C allegata al citato D.P.C.M. 14 novembre 1997 è la seguente:

14 VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE LEQ in db(a) (art. 3) Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento Diurno ( ) Tabella C Notturno ( ) I Aree particolarmente protette II Aree prevalentemente residenziali III Aree di tipo misto IV Aree di intensa attività umana V Aree prevalentemente industriali VI Aree esclusivamente industriali Note all'art. 5: - Per quanto concerne la tabella C allegata al citato D.P.C.M. 14 novembre 1997, si veda in nota all'art Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera i), della citata legge n. 447/1995, è il seguente: «1. Sono di competenza dello Stato: a)-h) (Omissis); i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'art. 155 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni». - Il testo dell'art. 10, comma 5, della citata legge n. 447/1995, è il seguente: «5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

15 legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'anas la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione e demandato al Ministero dell'ambiente». - Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 447/1995 è il seguente: «Art. 7 (Piani di risanamento acustico) Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), e all'art. 10, comma I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere: a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a); b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento; d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. 3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b). 4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'art. 2, comma 1, lettera h). 5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459. Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante

Dettagli

in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 2 di Lunedì, 4 gennaio 1999 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459.

in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 2 di Lunedì, 4 gennaio 1999 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459. in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 2 di Lunedì, 4 gennaio 1999 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459. Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (in G.U. n. 127 del 1 giugno 2004 - in vigore dal 16 giugno 2004) - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico

Dettagli

Dpr 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare)

Dpr 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare) Dpr 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare) Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Gazzetta

Dettagli

(2) Nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 447 viene erroneamente indicata con la data del 26 novembre IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(2) Nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 447 viene erroneamente indicata con la data del 26 novembre IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 (1). Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447

Dettagli

1. Campo d'applicazione. 2. Obblighi del gestore. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

1. Campo d'applicazione. 2. Obblighi del gestore. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE D.M. 29 novembre 2000 (1). Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2001, n.304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2001, n.304 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2001, n.304 Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'articolo 11 della

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2001, n. 304 Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'articolo 11 della

Dettagli

COMUNE DI VANZAGO Classificazione Acustica del territorio comunale

COMUNE DI VANZAGO Classificazione Acustica del territorio comunale COMUNE DI VANZAGO Classificazione Acustica del territorio comunale Obblighi e Competenze inerenti l Attuazione del Piano di Classificazione Acustica dicembre 2010 COMUNE DI VANZAGO Il presente documento

Dettagli

MINISTERO DELLA SANITA'

MINISTERO DELLA SANITA' MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 21 maggio 2001, n. 296 Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni

Dettagli

Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2016, n. 194, pubblicato in G.U. del 27 ottobre 2016, n. 252

Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2016, n. 194, pubblicato in G.U. del 27 ottobre 2016, n. 252 Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2016, n. 194, pubblicato in G.U. del 27 ottobre 2016, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005

Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005 Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 agosto 2005, n.199 Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli

Dettagli

Art All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:

Art All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze: DECRETO 8 maggio 2001, n.229 Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari. IL MINISTRO DELLA

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 MARZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 MARZO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 MARZO 1992, n. 309 (GU n. 136 del 11/06/1992) REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE, LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI, IL RISANAMENTO

Dettagli

VALUTAZIONE PROGETTI DI RISANAMENTO ACUSTICO SULLA RETE FERROVIARIA NAZIONALE Ing. Renzo Tommasi

VALUTAZIONE PROGETTI DI RISANAMENTO ACUSTICO SULLA RETE FERROVIARIA NAZIONALE Ing. Renzo Tommasi VALUTAZIONE PROGETTI DI RISANAMENTO ACUSTICO SULLA RETE FERROVIARIA NAZIONALE Ing. Renzo Tommasi Italia Agenzia Nazionale per la Protezione dell Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) Responsabile Servizio

Dettagli

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dettagli

G.U. 2 luglio 2002, n. 153 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

G.U. 2 luglio 2002, n. 153 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreto 17 maggio 2002, n. 127 Regolamento recante disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del

Dettagli

26 novembre 1998, n /Leg.

26 novembre 1998, n /Leg. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. recante Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni

Dettagli

Firenze - 26 febbraio 2004 Palazzo Vecchio Salone dei Cinquecento

Firenze - 26 febbraio 2004 Palazzo Vecchio Salone dei Cinquecento COMUNE DI FIRENZE - ASSESSORATO ALL AMBIENTE E ALLA MOBILITÀ ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE ASSOCIAZIONE INGEGNERI E ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA

Dettagli

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 (1). Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n.282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n.282 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n.282 Regolamento recante modifica all'articolo 10, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente

Dettagli

L ITALIA ADOTTA IL CONTRASSEGNO DISABILI EUROPEO

L ITALIA ADOTTA IL CONTRASSEGNO DISABILI EUROPEO Sezione CODICE DELLA STRADA Autore: Luigi Del Giudice, Polizia Municipale di Torino DISABILI DPR 30 Luglio 2012 contrassegno disabili europeo. Testo in vigore dal: 15-9-2012. L ITALIA ADOTTA IL CONTRASSEGNO

Dettagli

COMUNE DI ROBBIATE PROVINCIA DI LECCO REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE. Dicembre 2004

COMUNE DI ROBBIATE PROVINCIA DI LECCO REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE. Dicembre 2004 COMUNE DI ROBBIATE PROVINCIA DI LECCO REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE ACUSTICHE AI SENSI DEL DPR 30.03.2004 N 142 Dicembre 2004 Ing. Oliviero Guffanti Tecnico competente in acustica

Dettagli

19 novembre 1997, n. 514

19 novembre 1997, n. 514 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1997, n. 514 Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari,

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207 Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 10 maggio 2006, n.230 Regolamento recante recepimento della direttiva 2004/14/CE del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti

Dettagli

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 1 di 5 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207 Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze

Dettagli

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Con Decreto del Ministero della Giustizia del 2 settembre 2006, n. 265, pubblicato

Dettagli

Scheda informativa del modulo E5

Scheda informativa del modulo E5 IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO? Per tutte le attività rumorose soggette all obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni sonore non superano i limiti

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250 Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai

Dettagli

file://\\poldo\ecologia\aria\impianti TERMICI\normativa per sito internet\dpr_551_1999.html

file://\\poldo\ecologia\aria\impianti TERMICI\normativa per sito internet\dpr_551_1999.html Page 1 of 5 DPR 21/12/1999 n.551 - Vigente alla G.U. 04/09/2008 n. 207 EDILIZIA E URBANISTICA DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n. 551 (1). Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Dettagli

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Attuazione l'articolo 11 Regolamento (UE) n. 260/2012 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184 Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo,

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 16 aprile 2012, n. 77 Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili,

Dettagli

D.P.R n. 311

D.P.R n. 311 D.P.R. 28-5-2001 n. 311 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni; Leggi d'italia D.P.R. 28-5-2001 n. 311 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica

Dettagli

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: L. 26 ottobre 1995, n. 447 (1). Legge quadro sull'inquinamento acustico (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254, S.O. (2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate

Dettagli

ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE

ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE A CURA DI GIUSEPPE BUFFONE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 3 NOVEMBRE 2000 N. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10 DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10 Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge

Dettagli

5 dicembre Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

5 dicembre Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici Ritorno all indice Aiuto Il decreto stabilisce i requisiti tecnici a cui riferirsi

Dettagli

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 (1).

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 (1). D.P.R. 21-12-1999 n. 551 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini

Dettagli

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

Dettagli

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI CRISTIANA BERNASCONI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI NORMATIVA

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI CRISTIANA BERNASCONI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI NORMATIVA REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI NORMATIVA Legge Quadro 447/95 Art. 3 comma 1, lettere e) - f) D.P.C.M. 05/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici Legge regionale n 13 Art.

Dettagli

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311 DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico

Dettagli

LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI PREMESSA In data 8 gennaio 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 6), è stato pubblicato il D.P.R.

Dettagli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 31 ottobre 2013, n (GU n.298 del ) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 31 ottobre 2013, n (GU n.298 del ) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi

Dettagli

D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 8 gennaio 2013, n. 16 Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo

Dettagli

DPIA redatta secondo DGR n. 673/2004 Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 Legge 26 ottobre 1995, n. 447

DPIA redatta secondo DGR n. 673/2004 Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 DPIA redatta secondo DGR n. 673/2004 Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 PROCEDURA SEMPLIFICATA (ai sensi dell art. 4 LR n.15/2001) INTEGRAZIONE 0.1!!" # $ $ Comune di Ferrara

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1910-B DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal Ministro delle attività produttive (MARZANO) e dal Ministro dell

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2004, n.108.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2004, n.108. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2004, n.108. Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello

Dettagli

L. 26 ottobre 1995, n. 447 (1). Legge quadro sull'inquinamento acustico. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.

L. 26 ottobre 1995, n. 447 (1). Legge quadro sull'inquinamento acustico. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254, S.O. ulshow di 17 14/10/2013 10:34 Leggi d'italia L. 26-10-1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254, S.O. L. 26 ottobre 1995, n. 447 (1). Legge

Dettagli

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA Relazione integrativa Aggiornamento Settembre 2009 Approvata con delibera di Consiglio comunale n. 94 del 21.12.2009 1 INDICE DEI CONTENUTI Introduzione...pag.3

Dettagli

- - Art. 3, comma 1, lettera a): la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore è avvenuta con D.P.C.M. 14 novembre 1997.

- - Art. 3, comma 1, lettera a): la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore è avvenuta con D.P.C.M. 14 novembre 1997. Legge ordinaria del Parlamento n 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico pubblicato/a su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 254 del 30/10/1995 SOMMARIO NOTE TESTO Art. 1. - Finalità della

Dettagli

AREA EX FONDERIE, VIALE CIRO MENOTTI

AREA EX FONDERIE, VIALE CIRO MENOTTI COMUNE DI MODENA Settore Ambiente Unità Specialistica di Impatto Ambientale Telefax Settore: 059.206176 Telefono Centralino: 059.206111 VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO AREA EX FONDERIE, VIALE

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di

Dettagli

*** NORMATTIVA - Stampa ***

*** NORMATTIVA - Stampa *** *** NORMATTIVA - Stampa *** Pagina 1 di 5 DECRETO9 agosto 2013, n. 110 Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE (RONCHI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE (RONCHI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4059-octies DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE (RONCHI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI)

Dettagli

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINA 14 novembre 2012. Modifica alla Nota 13 di cui alla determina n. 163 del 15 luglio 2011. (Determina n. STDG 2049.P) IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9

Dettagli

REGOLAMENTO 20 dicembre 2013, n. 9

REGOLAMENTO 20 dicembre 2013, n. 9 REGOLAMENTO 20 dicembre 2013, n. 9 Regolamento di esecuzione dell articolo 1, comma 82 e comma 83, della legge regionale del 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124; Visto l articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

Dettagli

_00 rev /06/13 2/22

_00 rev /06/13 2/22 130530019_00 rev. 00 11/06/13 2/22 DISPOSIZIONI GENERALI... 4 1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO... 4 2 FINALITÀ DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE... 5 3 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA

Dettagli

DM 1 luglio 2014 IL MINISTRO DELL'INTERNO

DM 1 luglio 2014 IL MINISTRO DELL'INTERNO DM 1 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.P.R. 1 marzo 2004, n. 89 (1). Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica (2).

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12 Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 2003) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dei Trasporti (SIGNORILE) di concerto col Ministro dell'interno

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA E ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE PREVEDONO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI NON LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 7 AGOSTO

Dettagli

(il testo del decreto è aggiornato secondo le indicazioni della direttiva Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002)

(il testo del decreto è aggiornato secondo le indicazioni della direttiva Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002) Ministero dell'ambiente Decreto 1 aprile 1998, n. 145 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DECRETO 23 maggio 2012 Condizioni e limiti entro i quali, lungo ed all'interno degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane

Dettagli

Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3)

Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3) Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3) Ministero dell'interno - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle

Dettagli

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181)

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181) DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 140 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181) (GU n. 193 del 20-8-2011) IL PRESIDENTE

Dettagli

Valutazione Previsionale di Clima Acustico SOMMARIO 1. INTRODUZIONE INQUADRAMENTO TERRITORIALE QUADRO NORMATIVO...

Valutazione Previsionale di Clima Acustico SOMMARIO 1. INTRODUZIONE INQUADRAMENTO TERRITORIALE QUADRO NORMATIVO... SOMMARIO 1. INTRODUZIONE... 2 2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE... 2 3. QUADRO NORMATIVO... 3 3.1 Legislazione nazionale... 3 3.2 Infrastrutture stradali... 6 3.3 Normativa Regionale... 6 4. DESCRIZIONE DELL

Dettagli

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 (in GU 15 gennaio 2007, n. 11)

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 (in GU 15 gennaio 2007, n. 11) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 (in GU 15 gennaio 2007, n. 11) Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative

Dettagli

«Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali.»

«Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali.» LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2007, N. 5 «Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali.» BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 12 DEL

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 20 febbraio 2014, n. 57 Regolamento concernente l'individuazione delle modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle

Dettagli

Professionista autorizzato certificazioni Tecnico competente in acustica ambientale Prot. 21561 / 3.3.5 Per. Ind. PANINI GIULIANO COLLEGIO Periti

Professionista autorizzato certificazioni Tecnico competente in acustica ambientale Prot. 21561 / 3.3.5 Per. Ind. PANINI GIULIANO COLLEGIO Periti Professionista autorizzato certificazioni Tecnico competente in acustica ambientale Prot. 21561 / 3.3.5 Per. Ind. PANINI GIULIANO COLLEGIO Periti Industriali MODENA Indice 1. PREMESSA... 2 2. DESCRIZIONE

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 8 giugno 2016 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (16A04716)

Dettagli

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2008 n. 94 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (biennio 2006-2007).

Dettagli

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN CAMPO ACUSTICO NEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CON LE DISPOSIZIONI EUROPEE.

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN CAMPO ACUSTICO NEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CON LE DISPOSIZIONI EUROPEE. L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN CAMPO ACUSTICO NEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CON LE DISPOSIZIONI EUROPEE. 1 Romualdo Amodio, Delio Atzori, Salvatore Curcuruto, Enrico Lanciotti, Giuseppe Marsico, Enrico

Dettagli

COMUNE DI MODENA SETTORE AMBIENTE UNITÀ SPECIALISTICA IMPATTO AMBIENTALE

COMUNE DI MODENA SETTORE AMBIENTE UNITÀ SPECIALISTICA IMPATTO AMBIENTALE COMUNE DI MODENA SETTORE AMBIENTE UNITÀ SPECIALISTICA IMPATTO AMBIENTALE VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO DELL AREA INTERESSATA DALLA PROSSIMA EDIFICAZIONE DEL PEEP N 42 - Villanova CAPO SETTORE ING. SILVANO

Dettagli

DPR n 147 del 15 febbraio 2006

DPR n 147 del 15 febbraio 2006 DPR n 147 del 15 febbraio 2006 Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 3-08-2001 REGIONE LAZIO Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n.

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016 Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sen. Riccardo NENCINI,

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 11 dicembre 2013, n. 141 Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale. (13G00185) (GU n.295

Dettagli

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE ED ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE E A POSTI DI INSEGNAMENTO, AI SENSI DELL ARTICOLO 64, COMMA 4, LETTERA A), DEL DECRETO-LEGGE

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE dell ambiente Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche Prot. n. 13285 del 20 aprile 2006 Oggetto: Circolare esplicativa del paragrafo 15 Classificazione della viabilità stradale e

Dettagli

Classificazione acustica del Comune di Milano 23 Luglio 2013

Classificazione acustica del Comune di Milano 23 Luglio 2013 Classificazione acustica del Comune di Milano 23 Luglio 2013 Settore Politiche Ambientali Piano di Azzonamento Acustico Classifica il territorio in zone acustiche omogenee, assegnando ad ogni porzione

Dettagli

quattrolinee Allegato 10 Riferimenti normativi Ph - Davide Bozzalla

quattrolinee Allegato 10 Riferimenti normativi Ph - Davide Bozzalla quattrolinee Allegato 10 Ph - Davide Bozzalla Riferimenti normativi www.torinofascuola.it info@torinofascuola.it NORMATIVA DI RIFERIMENTO L elenco è riportato a titolo indicativo, restando onere dei concorrenti

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Decreto del Ministero dell economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74 Regolamento concernente l'art. 35, commi da 28 a 34, del D.L. 04/07/2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006,

Dettagli

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico (G.U. 30 ottobre 1995, n. 254, suppl. ord.).

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico (G.U. 30 ottobre 1995, n. 254, suppl. ord.). LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico (G.U. 30 ottobre 1995, n. 254, suppl. ord.). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalità della legge)

Dettagli

EMANA il seguente regolamento :

EMANA il seguente regolamento : MOD.67 Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, concernente

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Dettagli

76/211/CEE. (10G0026)

76/211/CEE. (10G0026) DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE

Dettagli

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000; Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. TESTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

D.Lgs n. 528

D.Lgs n. 528 181. INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE (Prevenzione degli) A) Norme generali per la prevenzione degli infortuni D.Lgs. 19-11-1999 n. 528 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante

Dettagli