REGOLAMENTO DI GESTIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE DEL LAGO PICCOLO DI MONTICCHIO L.R. N. 28/94
|
|
- Vito Innocenti
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REGOLAMENTO DI GESTIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE DEL LAGO PICCOLO DI MONTICCHIO L.R. N. 28/94 Approvato con deliberazione Consiliare n. 128 del Pag. 1 di 16
2 SCHEDA RIASSUNTIVA RELATIVA ALLA RISERVA NATURALE LAGO PICCOLO DI MONTICCHIO E P.F.R. TIPOLOGIA: 1183/84) COMUNE: ALTITUDINE: Riserva Naturale regionale D.P.G.R. Atella SUPERFICIE: Ha 187 CARTOGRAFIA: PROPRIET A': ALTRE FORME DI TUTELA:. Paesistico AMBIENTE: da m. 658 a m. l.020 s.l.m. Fg.187 IV N.E. MELFI Regione Basilicata Vincolo Paesistico L.431/85 Piano D.M L area comprende il Lago Piccolo di Monticchio e parte delle pareti orientali e meridionali della omonima Caldera sviluppatasi sul versante occidentale dell'edificio vulcanico del Vulture. Caratterizzata da una lussureggiante vegetazione con prevalenza di latifoglie che ricopre i suoli bruni e gli antisuoli che poggiano sui tufi scuri e sui materiali craterici che vi affiorano. FLORA: Le peculiarità ambientali di questa area sono dovute in particolare alla sua fitta vegetazione costituita da una rigogliosa faggeta colonnare situata a soli 650 metri s.l.m. dovuta alle particolarissime condizioni microclimatiche che si vengono a determinare in questa zona del cratere vulcanico. Assieme al Faggio si rileva la presenza del Cerro, dell Acero, del Leccio e del Castagno che forniscono nel loro insieme una copertura vegetale ampia e luminosa che agevola lo sviluppo di un vario sotto bosco sia di specie erbacee che arbustive. FAUNA: Pure se caratterizzata da dimensioni ridotte e con una copertura interamente boscata, l habitat si presta ad ospitare molte specie di vero interesse naturalistico quali ad esempio: lo Sparviero e l Astore, il Cuculo, il Picchio Verde, il Picchio Rosso maggiore e mezzano, varie specie di Chirotteri, il Ghiro, il Quercino, il Moscardino, il tasso e la Faina. Da segnalare anche la presenza di una farfalla, la Bramea, scoperta in questa area per la prima volta nel 1963 dall enternologo Hartig. Pag. 2 di 16
3 ART. 1 Finalità 1. Il Presente Regolamento disciplina le modalità di tutela e di fruizione della Riserva Naturale del Lago Piccolo di Monticchio istituita con D.P.G.R. n.1183/84, ai sensi della L.R , n.42., La Riserva Naturale di Monticchio, ai sensi dell art.4, comma 2 della Legge , n 28 è classificata Riserva Naturale speciale. ART. 2 Accesso 1. L accesso alla Riserva Naturale, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento, è libero e consentito tutti i giorni, ai singoli, alle comitive, alle scolaresche e ai gruppi comunque organizzati. Le visite devono svolgersi esclusivamente lungo le strade, ì percorsi, i sentieri esistenti e nelle aree per le quali non esistono divieti particolari, ai sensi dell art. 31 del presente Regolamento. ART. 3 Circolazione dei mezzi motorizzati 1. La circolazione con mezzi motorizzati è consentita solo lungo la strada statale n. 167 e la strada Provinciale n La strada circumlacuale è da ritenersi zona a traffico limitato, pertanto, è vietato sia la circolazione che la sosta degli autoveicoli.. La circolazione degli stessi è consentita unicamente per accedere alle aree di parcheggio annessi ai locali pubblici ivi localizzati. 3. E vietato compiere percorsi fuoristrada e percorrere strade e sentieri preclusi al traffico 4. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 2: a) i mezzi di servizio e quelli autorizzati; b) i mezzi delle pubbliche amministrazioni; c) i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività silvocolturali; d) i mezzi impiegati nelle sistemazioni e opere idrauliche e forestali, nonchè nelle operazioni di pronto intervento e antincendio. 5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L a L Pag. 3 di 16
4 ART.4 Circolazione dei veicoli non motorizzati 1. La circolazione dei veicoli non motorizzati è consentita solo lungo le strade e i sentieri. 2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L a L ART.5 Abbandono di rifiuti 1. E vietato l abbandono anche temporaneo di rifiuti derivanti dal consumo di pasti, bevande e da pic-nic al di fuori degli appositi contenitori. 2. Le violazioni della norma di cui al comma l comportano la sanzione amministrativa da L a L La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore invitato dall agente accertatore non provveda alla rimozione dei rifiuti. ART. 6 Lavaggio di stoviglie e automezzi 1. Il lavaggio di stoviglie, biancheria e automezzi nelle acque sorgive, torrentizie e lacuali è vietato. 2. La violazione della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L a L ART.7 Accensione di fuochi 1. L accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell anno. Sono altresì vietati fuochi pirotecnici. 2. Nelle aree appositamente attrezzate, individuate e segnalate dalla Provincia è ammesso l uso di fornelli da campo e di attrezzatura per la cottura dei cibi. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L a L Pag. 4 di 16
5 ART.8 Raccolta della flora spontanea 1. La raccolta, l asportazione, il danneggiamento, la detenzione e la vendita anche di parti della flora erbacea e arbustiva sono vietati. 2. In deroga a quanto stabilito dal comma l, qualora si renda necessario prelevare o raccogliere per scopi scientifici o di studio, esemplari di piante appartenenti alla flora erbacea e arbustiva, gli istituti, i ricercatori e gli esperti interessati a tali attività dovranno chiedere l autorizzazione alla Provincia. 3. Le violazioni della norma di cui al comma l con riferimento alle specie individuate ai sensi della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 comportano la sanzione amministrativa da L a L più L per ogni esemplare raccolto e da L a L nel caso delle altre specie. ART.9 Raccolta dei funghi e tartufi 1. La raccolta, l asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei anche non commestibili e dei tartufi, sono vietati ai sensi della L.23 agosto 1993, n.352 e delle leggi regionali in materia. 2. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano le sanzioni amministrative previste dalla L.352/l993 e dalle leggi regionali in materia. ART.10 Raccolta dei prodotti del sottobosco e di frutti 1. La raccolta, l asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei prodotti del sottobosco sono vietati. 2. La raccolta e la commercializzazione delle castagne e di altri frutti e dei prodotti del sotto bosco è consentita solo al proprietario e alle persone autorizzate dallo stesso. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L più L per ogni Kg di prodotti o frutti raccolti e la confisca degli stessi. Pag. 5 di 16
6 ART.11 Uso di prodotti per la disinfestazione e la derattizzazione 1. La disinfestazione e la derattizzazione dell area della Riserva Naturale sono vietate. 2. Qualora si rendesse necessario per la tutela della pubblica incolumità, per il controllo della proliferazione di alcune specie o in generale, per ragioni connesse al riequilibrio dell ecosistema, in deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito al personale incaricato procedere alle operazioni di disinfestazione. In tale caso è fatto obbligo al personale incaricato di utilizzare solo prodotti ad alta biodegradabilità e caratterizzati da bassa tossicità. Le caratteristiche dei prodotti utilizzati devono essere controllate e attestate dagli organismi sanitari competenti. ART.12 Immissione di nuove specie animali e vegetali 1. E vietato immettere esemplari di animali e vegetali estranei alla fauna e alla flora autoctona. 2. Qualora per motivi scientifici o di sperimentazione, si rendesse necessario reintrodurre specie estinte, dette immissioni dovranno essere autorizzate dalla Provincia, sentito l I.N.F.S. di Bologna, nel caso di immissione di selvaggina. 3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L più L per ogni esemplare introdotto. 4. Le violazioni della norma di cui al comma 2 comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L ART. 13 Asportazione di rocce e minerali 1. L asportazione e il danneggiamento di rocce e di minerali sono vietati. 2. Le violazioni della norma di cui al comma l comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L più L per ogni esemplare asportato o danneggiato. Pag. 6 di 16
7 ART. 14 Asportazione e danneggiamento di fossili e di materiale archeologico, etnologico e paleontologico 1. L asportazione e il danneggiamento di fossili e di materiale archeologico, etnologico e paleontologico, nonchè il calco e il danneggiamento delle incisioni rupestri, sono vietati. 2. E vietato, altresì, l imbrattamento delle superfici e delle pareti rocciose, anche a scopo di segnalazione. 3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano l applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato. 4. Le violazioni della norma di cui al comma 2 comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L ART. 15 Introduzione di cani 1. E consentita l introduzione di cani, purchè al guinzaglio e sotto la stretta sorveglianza del proprietario. 2. E consentito l uso di cani addestrati durante le operazioni di soccorso sotto il controllo diretto del relativo operatore. 3. La presenza di cani da guardia nelle pertinenze di fabbricati non provvisti di recinzione è consentita purchè i cani vengano tenuti legati e sotto il controllo del proprietario e la loro presenza segnalata da appositi cartelli 4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L per ogni esemplare. ART. 16 Attività ludico-sportive 1. Le attività sportive, ludiche e ricreative sono consentite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. Qualora queste presuppongano un afflusso notevole di persone, il loro svolgimento è subordinato all autorizzazione della Provincia. 2. L uso di cavalli e di biciclette, queste ultime anche da montagna, è consentito solo lungo le strade e i sentieri esistenti. Pag. 7 di 16
8 3. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L ART. 17 Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale 1. Il disturbo della quiete, dell'ambiente naturale e le molestie alla fauna, sono vietati. 2. E' vietato, in particolare, usare o tenere in funzione apparecchiature acustiche e non, con o senza amplificazione del suono, a livelli di emissione acustica tali da arrecare disturbo alla quiete ed alla fauna. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da L a L ART. 18 Attività cine-fotografica 1. L attività fotografica e la ripresa di filmati all esterno, a livello professionale e amatoriale, sono consentite senza l uso di proiettori luminosi e quando non danneggino l ambiente interessato e non arrechino disturbo e oggettivo pericolo alle attività di nidificazione e di riproduzione degli animali. 2. L esercizio dell attività professionale a scopo divulgativo è subordinato all autorizzazione della Provincia, previo assenso di eventuali altri enti competenti. L operatore è tenuto a consegnare alla Provincia una copia del materiale prodotto e a garanzia di ciò, versa una cauzione pari al 10% del valore stimato del materiale prodotto che sarà poi restituita dalla Provincia medesima alla consegna del materiale. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L ART. 19 Cartelli pubblicitari 1. L installazione di cartelli e l apposizione di manifesti pubblicitari sono vietati. 2. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L oltre a L per ogni manifesto affisso. Pag. 8 di 16
9 ART. 20 Danneggiamenti 1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi della Riserva Naturale comporta l applicazione della sanzione amministrativa da L a L , oltre alla facoltà della Provincia di rivalersi dei danni subiti. ART. 21 Visite per comitive 1. E consentita la sosta dei mezzi di trasporto dei singoli e dei gruppi di visitatori lungo la strada di accesso alla Badia purchè ciò non ostacoli o crei intralcio alla circolazione stradale. 2. Le violazioni delle norme di cui al comma l, oltre alle sanzioni previste dal Codice della strada, comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L ed è applicabile ai singoli partecipanti e agli organizzatori che ne rispondono in solido. ART. 22 Campeggio 1. Sul territorio della Riserva Naturale è vietato il campeggio anche temporaneo, con tende o qualsiasi altro mezzo di soggiorno. 6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L per ogni tenda o altro mezzo montato per ogni giorno o frazione di giorno di permanenza abusiva. ART. 23 Pascolo di animali 1. Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie è vietato. 2. La violazione della norma di cui al presente articolo comporta l applicazione della sanzione amministrativa da L a L per ogni capo di bestiame. ART. 24 Esercizio della caccia e della pesca 1. L esercizio venatorio all interno della Riserva è vietato. Pag. 9 di 16
10 2. L esercizio della pesca dilettantistica nelle acque della Riserva naturale è consentito nel rispetto delle vigenti leggi. La Provincia si riserva la facoltà di disporre limitazioni, divieti e altre prescrizioni in relazione alla specificità dell ecosistema lacustre. 3. Sono in ogni caso proibite, sotto qualsiasi forma, gare di pesca o simili manifestazioni a carattere agonistico, anche se con la previsione del rilascio del pescato in libertà. 4. Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano l applicazione degli artt. 21 lett.b) e 30 lett.d) e le altre norme eventualmente trasgredite della L , n.157 oltre alla facoltà della Provincia di rivalersi dei danni subiti. 5. Le violazioni delle norme di cui al comma 2 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di pesca. ART. 25 Navigazione 1. Nelle acque della Riserva Naturale è vietata la navigazione a tutte le imbarcazioni a motore di qualsiasi tipo. 2. Nelle stesse acque è consentita la navigazione alle sole imbarcazioni a remi e ai pedalò purchè il loro numero non superi le 9 imbarcazioni in navigazione contemporaneamente. 3. L autorizzazione per la navigazione, che può essere richiesta per una sola imbarcazione a remi, è rilasciata dalla Provincia con i criteri e i limiti di seguito indicati: le autorizzazioni hanno durata annuale; le domande devono essere presentate dai richiedenti entro il 28 febbraio di ogni anno; il numero di autorizzazioni annuali che la Provincia può rilasciare non può essere superiore a venti; 4. In caso di presentazione di un numero di domande superiore al numero di autorizzazioni che la Provincia può rilasciare per quell anno, per il rilascio delle autorizzazioni si terrà conto dei seguenti criteri di priorità: tipologia dei natanti e loro impatto ambientale; ordine cronologico di presentazione delle domande; 5. Eventuali procedimenti a carico dei richiedenti per violazioni alle norme del presente regolamento, costituiscono motivo di diniego dell Pag. 10 di 16
11 autorizzazione. 6. E vietato il parcheggio di natanti al di fuori delle aree a ciò destinate il numero dei quali non può essere superiore al numero di natanti autorizzato. 7. Al fine di tutelare la flora presente sulle sponde e per prevenire l erosione delle stesse durante la navigazione, le imbarcazioni devono tenersi almeno a 25 metri di distanza dalla riva. E consentito oltrepassare tale limite minimo solo per le partenze e gli attracchi. 8. La Giunta Provinciale, al fine di perseguire una più efficace tutela dell ecosistema lacuale, può limitare il numero complessivo delle autorizzazioni annuali, il numero di imbarcazioni in navigazione contemporanea di cui al comma 2 e modificare, aumentandola, la distanza di rispetto dalle rive di cui al comma 5, del presente articolo. 9. Le violazioni della norma di cui al comma 1del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L e la revoca di eventuali autorizzazioni. 10. Le violazioni della norma di cui al comma 2 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L e la sospensione della autorizzazione della durata di mesi Le violazioni delle norme di cui al comma 4 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L per ogni natante abusivo e la sospensione di un mese dell autorizzazione. 12. Le violazioni delle norme di cui al comma 5 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L e la sospensione dell autorizzazione per la durata di giorni 15. ART. 26 Esercizio dell'attività di noleggio di natanti non a motore 1. L esercizio dell attività di noleggio di natanti non a motore nelle acque lacuali della Riserva è subordinato all autorizzazione della Provincia e ha durata annuale. 2. Il richiedente deve allegare alla domanda le copie autentiche delle autorizzazioni alla navigazione, della licenza per l esercizio dell attività di noleggio di natanti e i documenti relativi all omologazione dei mezzi che intende utilizzare, rilasciati dai rispettivi Uffici competenti oltre alla documentazione tecnica dei natanti che intende utilizzare per l attività di noleggio. 3. Ad ogni richiedente può essere rilasciata l autorizzazione per l utilizzo di un numero massimo di tre delle concessioni disponibili. Pag. 11 di 16
12 4. E fatto obbligo agli esercenti l attività di noleggio di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel disciplinare allegato all autorizzazione e, in particolare, devono avere cura del luogo in cui esercitano la loro attività e dei pontili utilizzati per le partenze e gli approdi del natanti, il cui materiale, colore e la cui costruzione, devono essere conformi al tipo indicato dalla Provincia e comunque a basso impatto ambientale. 5. Durante la navigazione è vietato disperdere in acqua sostanze, oggetti o materiali, di qualsiasi tipo, che potrebbero arrecare danni alla fauna ittica e alla flora lacuale o che, comunque, possano deturpare l ambiente. 6. Le violazioni della nonna di cui al comma 1 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L Le violazioni della norma di cui al comma 3 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L per ogni natante abusivo e la sospensione dell autorizzazione per la durata di mesi Le violazioni delle norme previste al comma 4 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L e la sospensione dell autorizzazione per la durata di un anno oltre alla facoltà della Provincia di rivalersi delle eventuali spese sostenute per il ripristino dei luoghi. 9. Le violazioni delle norme di cui al comma 5 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L ed è applicabile ai singoli occupanti del natante e al noleggiatore, che ne risponde in solido. ART. 27 Commercio ambulante 1. L esercizio del commercio ambulante all interno dell area della Riserva è consentito solo lungo la Strada Statale n. 167 e la Strada Provinciale n Le violazioni della norma del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L ART. 28 Tabellazione 1. I confini della Riserva Naturale sono indicati a cura della Provincia con Pag. 12 di 16
13 apposite tabelle. 2. Le tabelle devono essere collocate lungo tutto il perimetro ad una distanza l una dall altra non superiore a 100 metri e comunque in modo che da ognuna di esse risultino visibili le due contigue; in particolare, devono essere tabellate in modo visibile i punti di intersezione del perimetro della Riserva con le strade di accesso ad essa. 3. Le tabelle devono essere collocate su pali di legno ad una altezza compresa tra 2 e 4 metri e devono risultare leggibili ad una distanza di almeno trenta metri. 4. Le tabelle devono essere in legno c mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità e devono essere conformi al modello riportato nel disegno allegato al presente Regolamento. 5. E vietato asportare, danneggiare e rimuovere le tabelle. 6. La sistemazione di cartelli indicatori o informativi all interno dell area della Riserva da parte di altri soggetti deve essere autorizzata dalla Provincia. 7. Le violazioni della norma di cui al comma 5 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L per ogni tabella rimossa o danneggiata, oltre alla facoltà della Provincia di rivalersi del danni subiti. ART. 29 Taglio dei boschi, delle piante e attività silvocolturali 1. Il taglio dei boschi, di piante e ogni attività silvocolturale sono vietati. 2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, è consentito al personale incaricato di procedere alle operazioni di potatura, taglio e di ogni altro intervento, solo quando questi interventi si rendono necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ragioni fitosanitarie e, comunque, dopo che l Ente o l Ufficio a cui fanno capo hanno provveduto a segnalare preventivamente gli interventi necessari e ottenuta la necessaria autorizzazione della Provincia. ART. 30 Aree di sosta e Pic-nic 1. La Provincia, per consentire una più razionale fruizione della Riserva Naturale da parte dei visitatori, può autorizzare, compatibilmente con le esigenze prioritarie della tutela e della conservazione dell ambiente naturale, la realizzazione di aree di sosta e di pic-nic. Pag. 13 di 16
14 ART. 31 Chiusura temporanea di strade e divieto temporaneo di accesso 1. La Provincia può chiudere temporaneamente al transito, ivi compreso quello dei soggetti autorizzati, parte o la totalità delle strade per motivi di sicurezza, per consentire lo svolgimento di operazioni tecniche o per la manutenzione e la salvaguardia delle strade medesime. 2. La chiusura temporanea di cui al comma 1 è decisa d intesa con i comuni interessati e della stessa è data pubblicità con idonea segnaletica. 3. La Provincia può impedire temporaneamente, d intesa con i comuni interessati, l accesso a particolari limitate zone a fini naturalistici, silvicolturali, faunistici e di salvaguardia di particolari emergenze individuate in sintonia con le finalità della Riserva Naturale; tali zone sono indicate con apposite tabelle. 4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L a L ART. 32 Sorveglianza 1. La sorveglianza sul territorio della Riserva Naturale è esercitata dagli agenti appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale e Comunale, dalle guardie, sottufficiali e ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, dagli Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria e dalle guardie volontarie appartenenti alle associazioni riconosciute che hanno come finalità la tutela del patrimonio culturale e ambientale di cui all art.27 della L.R. 28 giugno 1994, n La Provincia coordina l attività delle guardie volontarie indicate nel comma precedente. 3. Gli addetti ai compiti di vigilanza trasmettono i verbali relativi alle infrazioni amministrative alla Provincia, nonché all Autorità Giudiziaria, ai sensi dell art.24 della L , n.689, ove sia accertato un illecito penale in connessione o contestualmente alla violazione amministrativa. 4. Nei casi contemplati dal presente Regolamento in cui è prevista la confisca o il sequestro di cose o prodotti, gli ufficiali o gli agenti accertatori devono attenersi alle disposizioni previste dalle leggi dello Stato e da quelle Regionali in materia, in particolare quando procedono alla confisca o al sequestro di frutti o di prodotti soggetti per la loro natura,. ad un rapido deterioramento devono provvedere alla loro vendita e versare il ricavato alla Provincia che terrà tale somma a disposizione della persona cui è contestata l infrazione. Ove si accerti, successivamente, che l illecito non sussiste, il ricavato sarà restituito; se, Pag. 14 di 16
15 al contrario, l illecito sussiste la somma ricavata sarà trattenuta dalla Provincia che la destinerà alla realizzazione di interventi e opere finalizzati al recupero e al ripristino dell habitat naturale. ART. 33 Procedure 1. Per l accertamento delle violazioni e l applicazione delle Sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano ai sensi della L.R. 36/83 le norme e i principi di cui al Capo I della L. 24 novembre 1981, n Le somme riscosse ai sensi del presente Regolamento sono introitate nel Bilancio della Provincia al capitolo denominato: Somme derivanti dall accertamento di illeciti amministrativi in materia ambientale. 3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni ai sensi degli artt. 21 e 28 del presente Regolamento, sono introitate nel Bilancio della Provincia per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate. 4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata. ART. 34 Deroghe 1. La Provincia può concedere deroghe alle norme previste nel presente Regolamento per fini scientifici, didattici e di studio purchè non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri organi o Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative e a termine. 2. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla sorveglianza. ART. 35 Impatto ambientale delle opere 1. Al fine di ridurre l impatto ambientale delle opere e delle costruzioni private esistenti, la Provincia provvederà ad emanare opportune prescrizioni tecniche a cui le stesse devono essere adeguate e a prevedere adeguati incentivi per i proprietari, sotto forma di contributi, che saranno proporzionati alle spese necessarie per il recupero e all importanza ai fini ambientali del recupero stesso. Pag. 15 di 16
16 ART. 36 Norma Transitoria 1. Per un periodo transitorio di anni tre, a decorrere dall entrata in vigore del presente Regolamento, è consentita la navigazione a noleggio di una sola barca a motore elettrico nei soli giorni festivi e prefestivi e nel mese di agosto. 2. L autorizzazione è rilasciata dalla Giunta Provinciale che fissa le prescrizioni per il godimento della stessa e i casi di revoca oltrechè la disciplina del servizio di soccorso al quale è condizionato il rilascio della stessa autorizzazione, soccorso da effettuarsi anche nei giorni nei quali è consentita la sola navigazione a remi. 3. La Giunta Provinciale può revocare, in circostanze di accertati danni ambientali, in qualsiasi momento, l autorizzazione concessa. ART. 37 Norma Finale 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui alla L.R. 28 giugno 1994, n. 28 e della L , n Pag. 16 di 16
Legge regionale 30 marzo 1987, n. 20.
Legge regionale 30 marzo 1987, n. 20. Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit
DettagliREGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO COMUNALE ASUSA E AREE VERDI
COMUNE DI ISILI PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO COMUNALE ASUSA E AREE VERDI ADOTTATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 13 DEL 20 luglio 2007 PUBBLICATO ALL ALBO PRETORIO DAL 3 agosto
DettagliCOMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA
COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARTICOLO DI RIFERIMENTO TESTO PER ESTRATTO l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto
DettagliALL OASI NATURALISTICA CELESTINA
REGOLAMENTO DI ACCESSO E FRUIZIONE ALL OASI NATURALISTICA CELESTINA Approvato con deliberazione di C.C. nr. 26 del 27/05/2006, esecutiva ai sensi di legge, in data 11 giugno 2006. pagina nr. 1 Regolamento
DettagliCOMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)
Direzione Ambiente Settore Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale
DettagliArt. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA
Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA L AUTORIZZAZIONE E E VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE X 6 ANNI PREVIO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO ALL ENTE PREPOSTO AL RILASCIO DEL TESSERINO DI 30.00 ANNUI MODALITA
DettagliCOMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO
COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DELL AREA SOSTA CAMPER ARTICOLO 1. Il presente regolamento disciplina l utilizzazione dell area sosta camper, in seguito
DettagliCOMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO. Provincia di VICENZA REGOLAMENTO PER L USO DEL PERCORSO CICLOTURISTICO PIAR
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO Provincia di VICENZA REGOLAMENTO PER L USO DEL PERCORSO CICLOTURISTICO PIAR Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 30/07/2015 I N D I C E ART. 1
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO (adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.06.2005 con atto nr 20) Il presente regolamento
DettagliREGOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA
REGOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA Approvato con deliberazione Consiliare n. 66 del 30 dicembre 2013 Pag. 1 di 5 ART 1. FINALITA 1. Il presente Regolamento disciplina l allevamento, la detenzione,
DettagliRegolamento comunale delle aree a verde
COMUNE DI CASCIAGO Provincia di Varese ************** Regolamento comunale delle aree a verde Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 05.06.2006 Ufficio Lavori Pubblici Pagina 1
DettagliCOMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER L USO DEL PALAFESTE
REGOLAMENTO PER L USO DEL PALAFESTE Approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 29 settembre 2008 INTRODUZIONE Il presente regolamento disciplina l utilizzo della struttura di proprietà Comunale sita
DettagliComune di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento. Regolamento per la disciplina di parchi e giardini
Comune di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento Regolamento per la disciplina di parchi e giardini Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 11 marzo 2011 INDICE Art. 1-5 Art. 2-5
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.2.2013 Pubblicato all Albo Pretorio dal 27.2.2013 al 14.3.2013
DettagliREGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DELL AREA SOSTA AUTOCARAVAN
REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DELL AREA SOSTA AUTOCARAVAN Articolo 1 Il presente Regolamento disciplina l utilizzazione dell area sosta autocaravan, in seguito citata come area camper presso l area degli
DettagliREGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE
REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.04.2010 Articolo 1. PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA COMUNALE - UBICAZIONE
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE AREA CAMPER
REGOLAMENTO COMUNALE AREA CAMPER Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 21/3/2017 INDICE Art. 1 Ubicazione dell area Camper Art. 2 Riferimenti normativi Art. 3 Gestione dell Area Camper Art. 4 Modalità
DettagliCittà di Cesano Maderno
Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO D USO DEL VERDE PUBBLICO Adottato con deliberazione di C.C. N. 14 del 16.02.2016 In vigore dal 12.03.2016 TITOLO I Ambito di applicazione
DettagliRegolamento dell Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) LAGO DI PORTA
Regolamento dell Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) LAGO DI PORTA Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26/07/2004 GENERALITA Articolo 1: Ambito di applicazione
DettagliPROVINCIA DI ROMA. Regolamento della caccia al cinghiale
PROVINCIA DI ROMA Regolamento della caccia al cinghiale Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 13/09/2010 1 REGOLAMENTO DELLA CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI ROMA Art. 34
DettagliDISCIPLINARE PER L UTILIZZO DEL PARCO COMUNALE LA FAVORITA
DISCIPLINARE PER L UTILIZZO DEL PARCO COMUNALE LA FAVORITA Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina l utilizzo del parco comunale La Favorita. Il presente regolamento viene approvato allo scopo
DettagliCOMUNE DI COSIO VALTELLINO Provincia di Sondrio REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA CASA VACANZE DI SACCO
COMUNE DI COSIO VALTELLINO Provincia di Sondrio REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA CASA VACANZE DI SACCO Allegato alla Delibera C.C. 32 del 24.11.2015 INDICE SISTEMATICO Art. 1 Oggetto del Regolamento Art.
DettagliRegolamento del Parco
COMUNE DI CERNOBBIO PROVINCIA DI COMO Regolamento del Parco e dell area ex galoppatoio di Villa Erba in occasioni delle aperture al pubblico in assenza di eventi. Approvato con deliberazione del Consiglio
DettagliComune di Candia Lomellina. REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE e FESTE DEL PAESE
Comune di Candia Lomellina REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE e FESTE DEL PAESE Approvato con delibera C.C. n.34 del 29.09.2014 INDICE Art.1 Oggetto del Regolamento pag. 3 Titolo I Svolgimento di sagre e
DettagliREGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PROVINCIA DI BOLOGNA AREA SERVIZI PER LA COLLETTIVITA E IL TERRITORIO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C.
DettagliREGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA
REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL IMPIANTO E ALL ESERCIZIO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO O A SCOPO ALIMENTARE. (ART. 22 L.R. 4 SETTEMBRE
DettagliApprovato con DCC n.39 del 25/7/2003
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003 Art.
DettagliRegolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliPIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI
PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI (ai sensi dell articolo 29 bis e 29 ter, della l.r. 6/2010 e della delibera di Giunta Regionale n. X/5061 del 18 aprile 2016 e l allegato A Linee guida
DettagliCOMUNE DI ANDORA REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DELL AREA SOSTA CAMPER PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI ANDORA PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DELL AREA SOSTA CAMPER Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2009 - Esecutivo dal 23/04/2009 1
DettagliREGOLAMENTO DI RISEVA NATURALE ORIENTATA ISOLA DI USTICA D.A. A.R.T.A. n. 820/44 del 20/11/97
Riserva Terrestre Naturale Orientata REGOLAMENTO DI RISEVA NATURALE ORIENTATA ISOLA DI USTICA D.A. A.R.T.A. n. 820/44 del 20/11/97 DIVIETI ZONA A DI RISERVA Art.2 - Introdurre armi da caccia, esplosivi
DettagliREGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE ED IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE
REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE ED IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE Approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 9 aprile 2003 I N D I C E TITOLO I... 1 COMMERCIO
DettagliCOMUNE DI PONNA. Provincia di Como (telefono fax P. IVA ) REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MOTOSLITTE
COMUNE DI PONNA Provincia di Como (telefono 031-844937 fax 031-844700 P. IVA 00527720130) REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MOTOSLITTE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2009
DettagliPARCHI, GIARDINI O VERDE PUBBLICO
COMUNE DI OZZERO REGOLAMENTO AREE ADIBITE A PARCHI, GIARDINI O VERDE PUBBLICO Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2008, esecutiva TITOLO I NORMATIVA GENERALE Art. 1 - Oggetto
DettagliCOMUNE DI CARNAGO (Provincia di Varese)
COMUNE DI CARNAGO (Provincia di Varese) (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2004) Art 1 Il presente Regolamento disciplina l utilizzo dell area comunale ubicata in località
DettagliREGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE DEL BOSCO DELLE FONTANE
REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE DEL BOSCO DELLE FONTANE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 29 GENNAIO 1998 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.50 DEL 30 OTTOBRE
DettagliREGOLAMENTO PER ACCESSI E PASSI CARRABILI
COMUNE DI SONA REGOLAMENTO PER ACCESSI E PASSI CARRABILI (artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada ed artt. 44, 45 e 46 del relativo Regolamento d Esecuzione) Approvato con delibera di Consiglio Comunale
DettagliLegge Regionale n. 39/2000 Legge Forestale della Toscana art. 40 Vincolo Idrogeologico.
REGOLAMENTO COMUNALE n. 60 Legge Regionale n. 39/2000 Legge Forestale della Toscana art. 40 Vincolo Idrogeologico. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL
DettagliREGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO PROVINCIALE BADEN POWELL
REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO PROVINCIALE BADEN POWELL Approvato con deliberazione Consiliare n. 50 del 14.07.2010 Pag. 1 di 6 Art. 1 Finalità 1. Con il presente regolamento il Consiglio Provinciale
DettagliCOMUNE DI TORNO Provincia di Como
COMUNE DI TORNO Provincia di Como REGOLAMENTO PER IL TRANSITO DI MEZZI MOTORIZZATI SULLA STRADA COMUNALE DETTA DI CAVALLO NEL TRATTO COLLEGANTE TORNO ALL ABITATO DI MONTEPIATTO E SULLA STRADA COMUNALE
DettagliCRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI NON ADIBITE AD ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO
dal 1249 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI NON ADIBITE AD ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO Approvato con la deliberazione del Comitato Amministrativo n. del Premessa.
DettagliASSOCIAZIONE ARINGO CLUB
ASSOCIAZIONE ARINGO CLUB ai sensi del art.12 dello Statuto Sociale viene approvato il seguente REGOLAMENTO Detto regolamento è costituito da n. 30 articoli ed è suddiviso in una Parte Generale ed una Parte
DettagliCOMUNE DI GRECCIO Provincia di Rieti REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DELL AREA SOSTA CAMPER
COMUNE DI GRECCIO Provincia di Rieti REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DELL AREA SOSTA CAMPER Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30.04.2016 INDICE ARTICOLO 1 - Ubicazione dell
DettagliCOMUNE DI MAIRANO REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE
COMUNE DI MAIRANO REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE 1 Indice degli Articoli Pagina Art. 1 Oggetto Art. 2 Calendario delle sagre Art. 3 Modifiche al calendario regionale delle fiere e
DettagliFederazione Unitaria Lavoratori pag.1
Federazione Unitaria Lavoratori pag.1 QUADRO SINOTTICO RIEPILOGATIVO DEI REATI E DEGLI IELLECITI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE N 963/1965 E REGOLAMENTO N 1639/1968 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
DettagliCOMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)
COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.1.2012 Art. 1 Norme
DettagliPROVINCIA DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n. 1 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243 DETERMINAZIONE N 26 DEL 12/01/2017 Settore CACCIA PESCA E SPORT OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CALENDARI DELLE GARE DI PESCA
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA Approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 31/05/2016 SOMMARIO Articolo 1 - Oggetto e principi Articolo 2 - Definizione Articolo
DettagliREGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO SPORTIVO PALAUdA
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO SPORTIVO PALAUdA (emanato con D.R. n. 814 del 4 luglio 2016) INDICE Pag. Art. 1 Oggetto 2 Art. 2 Accesso 2 Art. 3 Modalità d uso 2 Art. 4 Sorveglianza 3 Art. 5
DettagliTITOLO I - FINALITA E AMBITO DI APPLICAZIONE
DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE ED ESCURSIONISTICHE E DI MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI Approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e
DettagliCOMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO
COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO P.zza Roma, 2 31055 Quinto di Treviso TV Tel. 0422/472311 Fax 0422/472380 Codice Fiscale 80008290266 P.Iva 01253020265 www.comune.quintoditreviso.tv.it
Dettagli2. E inserita nella R.E.T. la viabilita che abbia una o piu delle seguenti caratteristiche:
LEGGE REGIONALE 20 marzo 1998, n. 17 Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attivita escursionistiche. 30.3.1998 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 10 Titolo I NORME GENERALI
DettagliREGOLAMENTO SULLA DESTINAZIONE DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE CONFISCATE
REGOLAMENTO SULLA DESTINAZIONE DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE CONFISCATE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2007 TITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 Normativa di
DettagliCOMUNE DI CALANGIANUS
COMUNE DI CALANGIANUS PROVINCIA OLBIA TEMPIO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Onde evitare il perpetuarsi dello sfruttamento incontrollato di tutti i prodotti del sottobosco; Considerato
DettagliCOMUNE DI PIEVE DI CENTO
Regolamento dell Esposizione delle cose usate denominata Cose d altri tempi INDICE ART. 1- DEFINIZIONE ART. 2 - SEDE ART. 3 - MODALITA DI CONCESSIONE DELLE AREE ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA
DettagliCOMUNE DI VILLANOVA D ASTI Provincia di Asti
COMUNE DI VILLANOVA D ASTI Provincia di Asti AREA DI SGAMBATURA PER CANI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 30/11/2016 INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento... 3 Art. 2 - Definizioni...
DettagliL.R. 17/2007, art. 5 B.U.R. 1/2/2012, n. 5. DELIBERA DELL UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 novembre 2011, n. 331.
L.R. 17/2007, art. 5 B.U.R. 1/2/2012, n. 5 DELIBERA DELL UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 novembre 2011, n. 331. Regolamento per l accesso alle sedi del Consiglio regionale. CAPO I ACCESSO
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI PUBBLICITARI CAPO 1
ALLEGATO 1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI PUBBLICITARI CAPO 1 Art. 1 Impianti previsti dal piano impianti pubblicitari collocabili su proprietà privata La collocazione
DettagliREGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA CONSILIARE
REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA CONSILIARE (approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 22/12/2010 a cura di Antonino Placido Giustra INDICE art.1 Oggetto art.2 Norme di utilizzo art.3 Richiesta di concessione
DettagliCOMUNE DI RONCONE PROVINCIA DI TRENTO
COMUNE DI RONCONE PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI COMUNI DI BONDO-BREGUZZO- RONCONE E LARDARO Riferimenti legislativi: Legge provinciale
DettagliCOMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE
COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE Approvato con delibera C.C. n. 61 del 30.09.2002 Modificato con delibera C.C. n. 11 del 27.03.2009 Modificato con delibera
DettagliCOMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA Provincia di Bologna
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA Provincia di Bologna DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO ATTIVO E PASSIVO - Approvato con deliberazione
DettagliRegolamento Parchi Giardini
COMUNE DI ASSAGO PROVINCIA DI MILANO REGIONE LOMBARDIA Regolamento Parchi Giardini REGOLAMENTO COMUNALE PER L USO E LA FREQUENTAZIONE DI PARCHI, GIADINI E AREE VERDI NORMATIVA Approvato con deliberazione
DettagliREGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DELL AREA SOSTA CAMPER
C O M U N E DI M O L I T E R N O (Provincia di Potenza) Piazza Vittorio Veneto n. 1 c. a. p. 85047 telefono 0975-668511 - Fax 0975/668537 REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DELL AREA SOSTA CAMPER Art. 1.
DettagliREGOLAMENTO SULL UTILIZZO DEL CAMPO POLIFUNZIONALE
COMUNE DI CARANO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO SULL UTILIZZO DEL CAMPO POLIFUNZIONALE Approvato con deliberazione consiliare nr. dd...2006. In vigore dal giorno..2006. Art. 1 (Ambito di applicazione)
DettagliREGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO
ENTE PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO - CARPEGNA Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO
DettagliRegolamento del Museo degli Strumenti Astronomici. dell'inaf-osservatorio Astronomico di Capodimonte
Regolamento del Museo degli Strumenti Astronomici dell'inaf-osservatorio Astronomico di Capodimonte Art. 1 Denominazione, finalità e funzioni del Museo degli Strumenti Astronomici 1. Il Museo degli Strumenti
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE per L USO DELLA MAISON PELLISSIER
COMUNE DI RHEMES-SAINT SAINT-GEORGES REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA REGOLAMENTO COMUNALE per L USO DELLA MAISON PELLISSIER APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 21 MAGGIO 2003 In
DettagliArt. 1. Art.2. Art.3. Art.4
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI LEGNAGO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 22 novembre 2007, in vigore dal giorno 11 dicembre 2007 Art. 1 Il presente regolamento
DettagliCITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento in materia ambientale
CITTÀ DI FOLIGNO Regolamento Approvato con D.C.C. n. 20 del 30/01/2004 Modificato con D.C.C. n. 33 del 03/05/2012 Titolo I - Regole per la gestione e custodia degli animali Art. 1 - Principi generali 1.
DettagliCOMUNE DI PINETO PROVINCIA DI TERAMO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
COMUNE DI PINETO PROVINCIA DI TERAMO AREA TECNICA URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE REGOLAMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE Approvato con deliberazione
DettagliModulo di richiesta di concessione in uso della Sala dell Arengo
Modulo di richiesta di concessione in uso della Sala dell Arengo Al Signor Sindaco del Comune di Ferrara Il/La sottoscritto/a nella sua veste di (indicare la carica ricoperta) dell associazione - cooperativa
DettagliCOMUNE DI TORINO DI SANGRO
COMUNE DI TORINO DI SANGRO C.A.P. 66020 PROVINCIA DI CHIETI REGOLAMENTO PER USO COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FELICE (Area parco Chiesa e piazzale) (Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 24.7.2012)
DettagliCOMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI INTRATTENIMENTO E SVAGO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE APPROVATO
DettagliREGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA SANZIONI AMMINISTRATIVE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA SANZIONI AMMINISTRATIVE Sanzione Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Art. 8 - Comportamenti vietati Comma 1 Comma 2 (a-b-c-d-e) da.25 a.250.50 Comma 2 (f) da 50 a
DettagliComune di Sepino Provincia di Campobasso
Regolamento comunale recante la disciplina per la fruizione, la salvaguardia, l organizzazione e l accesso alla Montagna e al Pianoro di Campitelli di Sepino Articolo 1 ( Oggetto) Il presente Regolamento
DettagliCOMUNE DI TALAMELLO Provincia di Pesaro-Urbino REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI
COMUNE DI TALAMELLO Provincia di Pesaro-Urbino REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI Approvato con atto di Consiglio Comunale n.11 del 19.03.2008 TITOLO I NORME GENERALI Articolo 1
DettagliCOMUNE DI ROCCAGORGA PROVINCIA DI LATINA 0773/ FAX 0773/ C.A.P
COMUNE DI ROCCAGORGA PROVINCIA DI LATINA 0773/960822 - FAX 0773/959450 C.A.P. 04010 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL USO CIVICO DI MATERIALE LEGNATICO (Approvato con Delibera G.M. n. 71 del 18/04/2013)
DettagliREGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE SEDI LUOGO DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI
REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE SEDI LUOGO DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 453 del 19/11/2012 1 INDICE Articolo 1 Oggetto Articolo
DettagliCOMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA
Allegato A) COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA REGOLAMENTO COMPRENSORIALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Legge 23 Agosto 1993 n. 352 e Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, titolo VIII Approvato dall
DettagliCOMUNE DI VAL DI ZOLDO Provincia di Belluno
Piazza Giovanni Angelini 1-32010 Val di Zoldo (BL) Tel. 0437/789177 - Fax. 0437/789101 Sito web: www.comune.valdizoldo.bl.it - e-mail: valdizoldo@clz.bl.it posta certificata : comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it
DettagliAllegato 2 D.C.C. n. 33 del esecutiva il REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL USATO E DELL ANTIQUARIATO MINORE
Allegato 2 D.C.C. n. 33 del 28.04.2003 - esecutiva il 15.05.2003 REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL USATO E DELL ANTIQUARIATO MINORE 1 Articolo 1 Ente organizzatore Il Comune di Novara organizza il mercatino
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
COMUNE DI SAN VITO LO CAPO PROVINCIA DI TRAPANI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N 22 DEL 29.06.2011 MODIFICATO
DettagliBATTERIA ESTRATTA DAL GRUPPO DEL 3 TURNO
BATTERIA ESTRATTA DAL GRUPPO DEL 3 TURNO 1. A norma del disposto dell art. 46 del D.P.R. 445/2000 il cittadino può attestare, con semplici dichiarazioni, i seguenti stati, qualità personali e fatti: a)
DettagliORDINANZA DIRIGENZIALE N. 239 / 2016 IL DIRIGENTE
AREA 2 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SETTORE MOBILITA' PROPOSTA N. 1048 ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 239 / 2016 OGGETTO: ORDINANZA STRADALE PER LA FIERA DI SAN LAZZARO IL DIRIGENTE - Vista
DettagliCOMUNE DI CALLIANO (Provincia Autonoma di Trento)
COMUNE DI CALLIANO (Provincia Autonoma di Trento) REGOLAMENTO PER L USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, SALE PUBBLICHE, SPAZI VERDI, A SCOPI SOCIALI, CULTURALI E CIVILI Approvato dal Consiglio Comunale con delibera
DettagliVigilanza art. 19 D.Lgs. n 139 del 08/03/ art. 14 D.Lgs. n 81 del 9 aprile 2008
Vigilanza art. 19 D.Lgs. n 139 del 08/03/2006 - art. 14 D.Lgs. n 81 del 9 aprile 2008 Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della
DettagliCOMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO
COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 26.04.2011 ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERA C.C. N. 20 DEL 26.04.2011 REGOLAMENTO PER L UTILIZZO
DettagliPiemonte. Epigrafe. Art. 1 - Finalità e ambito. Art. 2 - Registro regionale dei raccoglitori. Art. 3 - Ricerca e raccolta di minerali
Piemonte L.R. 4-4-1995 n. 51 Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico. Pubblicata nel B.U. 12 aprile 1995, n. 15. Epigrafe Art. 1 - Finalità e
DettagliREGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL PARCHEGGIO E DELL AREA DI SOSTA CAMPER
COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE PROVINCIA DI BERGAMO Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 24020 VILMINORE DI SCALVE Codice fiscale e Partita IVA 00663280162 tel. 0346 51 014 fax 0346 51 694 e-mail: info@comune.vilminore.bg.it
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI Art. 1 - Ambito di applicazione Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l accesso e l utilizzo delle
DettagliPROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO TORRAZZUOLO - PROVINCIA DI MODENA
PROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO TORRAZZUOLO - PROVINCIA DI MODENA 1. Istituzione Ai sensi della L.R. 6/2005 art. 53 - è istituita l Area di riequilibrio ecologico (di seguito
DettagliCONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI Applicazione del d.lgs n.285 del 30 aprile 1992, nonché del d.lgs. n.507 del 15 novembre
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL ART
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL ART.68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DEL COMMERCIO ITINERANTE ESERCITATE SU AREE PUBBLICHE DEL DEMANIO MARITTIMO NELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO NORME DI RIFERIMENTO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO NORME DI RIFERIMENTO Legge 11 novembre 1975, n. 584 (G.U. 5 dicembre 1975, n. 322, recante: Divieto di fumare in determinati
DettagliUSO DEI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME Sui veicoli AIB della Regione Toscana. - normativa - immatricolazione veicoli - considerazioni
USO DEI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME Sui veicoli AIB della Regione Toscana - normativa - immatricolazione veicoli - considerazioni RIFERIMENTI NORMATIVI art. 177 C.d.S. Circolazione degli autoveicoli
DettagliREGOLAMENTO PER L USO DELL AREA RICREATIVA
REGOLAMENTO PER L USO DELL AREA RICREATIVA Art. 1 1. Il presente regolamento disciplina l utilizzo dell area ricreativa secondo principi di efficienza di gestione e per finalità di carattere ricreativo,culturale
DettagliCITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO
CITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI E DALLE ORDINANZE COMUNALI APPROVATO
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE LANCA DI GEROLE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE LANCA DI GEROLE ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA RISERVA La Regione Lombardia, con deliberazione del Consiglio Regionale del 6 febbraio 2001, n. VII/178, Vista
DettagliCOMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE
COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE INDICE Articolo 1 Articolo 2 - Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5
Dettagli