Finalmente anche l Italia ha una normativa sugli Organismi LA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM) SILVÆ

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1 LA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM) di Salvatore Santangelo * È legge, finalmente, la normativa sugli Organismi Geneticamente Modificati, OGM. La legge si colloca nel solco dell approccio europeo, essenzialmente incentrato sui potenziali rischi per ambiente e salute e sul diritto ad una scelta consapevole da parte di consumatori e agricoltori, e assicura la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche in una cornice e con criteri che garantiscano la non contaminazione tra i diversi generi. Un Comitato nominato ad hoc dovrà indicare le condizioni in cui sarà possibile la coltivazione degli OGM e fornire alle Regioni le linee guida per elaborare provvedimenti specifici per regolare la coesistenza: 13 Regioni, è da ricordare, hanno già espresso la volontà di non volere gli OGM. An act has been finally passed about the regulation on Genetically Modified Organisms, GMOs. This law is in line with the European approach, which focuses on potential risks for environment and health and on the right for consumers and farmers to make a conscious choice. In addition, it ensures coexistence among transgenic, traditional and organic cultivations, in a framework and with specific standards guaranteeing noncontamination among the different species. An on-purpose Committee has been appointed, too. It is held responsible for establishing the conditions in which GMOs cultivation can take place. Additionally, the Committee provides Regions with the guidelines to take specific measures to regulate coexistence among the cultivations: so far, 13 Regions are against GMOs. 58 Finalmente anche l Italia ha una normativa sugli Organismi Geneticamente Modificati. Si tratta della legge n. 5 del 28/1/2005 (Conversione in legge, con modificazioni, del decre- * Giornalista, Consigliere per la Comunicazione Agro-Ambientale del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

2 to-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio Questo provvedimento - approvato in via definitiva dal Senato il 25 gennaio scorso - assicura la coesistenza fra colture transgeniche, convenzionali e biologiche in una cornice e secondo criteri finalizzati a garantire la non contaminazione dei diversi generi. La legge si colloca, in modo comunque innovativo, nel solco dell approccio europeo alla materia, essenzialmente incentrato su due aspetti: i potenziali rischi per ambiente e salute umana e il diritto ad una scelta consapevole da parte dei consumatori e degli agricoltori. Occorre comunque tener presente che l entrata in vigore della direttiva 2001/18 della Ue ha di fatto attivato numerose procedure di autorizzazione che, una volta concluse, aumenteranno certamente il numero di sementi transgeniche autorizzate, pronte, in quanto tali, ad essere iscritte nel catalogo comune ai fini della coltivazione. Appare dunque sempre più importante (e urgente) etichettare gli OGM, distinguendoli chiaramente dai prodotti ottenuti dall agricoltura convenzionale e biologica, e ciò al fine di tutelare il diritto del consumatore ad una scelta informata. All interno del dispositivo normativo viene inoltre sancito il principio che le colture debbano essere praticate senza che l esercizio dell una possa compromettere lo sviluppo delle altre. La legge prevede infine specifiche responsabilità in capo al conduttore agricolo che intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati, nonché sanzioni per chi non rispetti il divieto di impiantare colture transgeniche prima dell adozione da parte delle Regioni dei piani di coesistenza di cui le stesse (così come le Province autonome) dovranno dotarsi con proprio provvedimento entro il 31 dicembre I piani di coesistenza - da formularsi in coerenza con il disposto normativo - dovranno contenere le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, alle condizioni e alle modalità per assicurare la compresenza. Al loro interno dovranno essere previsti strumenti in grado di garantire la collaborazione degli Enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. La legge stabilisce che nella redazione di questi piani gli Enti locali debbano assicurare la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di 59

3 60 interessi in materia. In particolare le Regioni e le Province autonome dovranno promuovere il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche. Una volta varato il piano di coesistenza gli imprenditori agricoli saranno chiaramente tenuti ad osservare tutte le misure previste nel piano medesimo. In quest ottica la responsabilità relativa ai danni diretti ed indiretti causati dall inosservanza delle misure del piano graverà su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni generati dall eventuale contaminazione. Proprio per questo motivo chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati sarà tenuto a darne comunicazione (a norma di legge), e ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base di quanto stabilito dalle Regioni, nonché a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate. Le Regioni e le Province autonome dovranno provvedere a definire le modalità e le procedure per l istituzione e la tenuta, nell ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) di tutti questi dati. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro Inoltre, a chiunque non rispetti le disposizioni di cui all articolo 8, si applicano le misure sanzionatorie previste dall articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n Detto articolo afferma che «chi rimette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l autorizzazione è punito con la pena dell arresto da sei mesi a tre anni e dell ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell autorizzazione». La legge prevede inoltre che venga istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, la cui organizzazione e le modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e con il Ministro per gli Affari Regionali, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

4 e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Sulla legge sono stati espressi giudizi diversi. Il ministro delle Politiche agricole Gianni Alemanno, vero artefice di provvedimento, ringraziando tutte le associazioni del mondo agricolo e ambientaliste che lo hanno sostenuto, ha affermato: «Finalmente ce l abbiamo fatta». Questa legge sancisce il principio che la coesistenza è possibile solo laddove vengano fissati criteri che garantiscano la non contaminazione dei diversi generi. Le due filiere (OGM e OGM free) devono essere rigorosamente separate, secondo un principio per cui l esistenza dell una non può compromettere l altra. In parole povere non è consentito inquinare, e quindi è possibile coltivare OGM solo a precise condizioni. Quali saranno queste condizioni, come dicevamo, dovrà deciderlo un comitato ad hoc di cui faranno parte alcuni esperti, due nominati da Alemanno, due dal Ministro dell Ambiente e quattro designati dalla Conferenza Stato-Regioni. È questo il comitato che dovrà fornire alle Regioni le linee guida per elaborare provvedimenti specifici per regolare la coesistenza entro il 31 dicembre 2005: e vale la pena di ricordare che ben 13 Regioni hanno già espresso la volontà di non volere gli OGM. È previsto inoltre che le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle leggi eventualmente già adottate, individuino nel loro territorio una o più aree omogenee, tenendo conto dei principali elementi caratterizzanti ai fini della coesistenza. Le principali variabili da considerare sono: le caratteristiche produttive dei territori interessati (in particolare la presenza di produzioni di qualità regolamentata); le caratteristiche strutturali delle imprese agricole e il loro grado di frammentazione; le condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche rilevanti ai fini della separazione tra filiere convenzionali, biologiche e transgeniche; la presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici. Sempre le Regioni e le Province autonome, nell ambito dei già citati piani di coesistenza, dovranno prevedere strumenti che assicurino la partecipazione degli Enti territoriali locali, delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. È inoltre previsto che all interno di queste aree omogenee venga favorito il raggiungimento, su base volon- 61

5 taria, di accordi tra imprenditori agricoli, finalizzati ad escludere il rischio di commistione tra colture transgeniche e non transgeniche. Chiaramente, all interno del provvedimento, non viene trascurato il quadro delle responsabilità e, in particolare, viene previsto che gli oneri conseguenti all attuazione delle misure necessarie ad assicurare la coesistenza gravino su coloro che espongono altri soggetti al rischio di danni diretti ed indiretti. Fino al 31 dicembre 2005 gli OGM saranno vietati su tutto il territorio nazionale. Il ministro Alemanno però ha dovuto inserire nel suo decreto il principio stabilito dall Unione europea secondo cui nessuna Regione potrà vietare la possibilità di coltivare OGM, ma solo regolarizzarla: sarà quindi di fondamentale importanza definire le distanze tra un campo e l altro (anche sulla base di studi recenti che negli USA hanno certificato inquinamento a una distanza di 21 chilometri). È comunque importante sottolineare come quasi tutto il variegato mondo ambientalista, anche se con toni diversi, abbia espresso soddisfazione per l emanazione della nuova legge, definita come un importante passo avanti verso la difesa della qualità del sistema agroalimentare italiano. 62

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