ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Ufficio di Presidenza
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1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Ufficio di Presidenza PROPOSTA 53 PROTOCOLLO DELIBERA 54 LEGISLATURA IX Questo giorno di MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2012 si è riunito nella residenza di viale Aldo Moro n. 50 l'ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri: MATTEO RICHETTI ENRICO AIMI SANDRO MANDINI MAURIZIO CEVENINI ROBERTO CORRADI LUCA BARTOLINI MARIO MAZZOTTI Presidente Vicepresidente Vicepresidente Consigliere-segretario Consigliere-segretario Questore Questore Svolge le funzioni di segretario il Consigliere-segretario Maurizio Cevenini. OGGETTO: Modifica alla delibera 138/2011 recante: "L.r. 13/2010 art. 3: "Modifiche alla l.r. 14 aprile 1995 n. 42 'Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale'. definizione dei criteri e delle modalità per il rimborso delle spese di trasporto, spettanti ai Consiglieri regionali, per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio del mandato" (proposta n. 53)
2 L UFFICIO DI PRESIDENZA Vista la l.r. 23 dicembre 2010 n. 13 Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale); Richiamato in particolare l art. 3 Modifiche all articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995, comma 1 che dispone: La lettera b) del comma 1 dell articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente: < b) da un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di tutte le attività connesse all esercizio del mandato presso la sede dell Assemblea legislativa, costituito da un rimborso chilometrico per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri anche se ubicato fuori dal territorio regionale, corrisposto in base alla effettiva presenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell Ufficio di Presidenza. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un autovettura di servizio o di un autovettura a guida libera di proprietà dell amministrazione regionale > ; Vista la Delibera n. 138 del 21 settembre 2011 con cui l Ufficio di Presidenza ha ulteriormente ridefinito, dopo il periodo sperimentale di sei mesi previsto al punto b) del dispositivo della suddetta Delibera, i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di trasporto spettanti ai Consiglieri regionali per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio del mandato; Ritenuto di procedere, sulla base delle risultanze di un semestre aggiuntivo di sperimentazione, ad un ulteriore definizione dei criteri e le modalità con i quali procedere ai rimborsi per le spese di trasporto spettanti ai Consiglieri regionali per lo svolgimento delle attività connesse all esercizio del mandato presso la sede dell Assemblea legislativa, nei termini indicati nel documento allegato al presente atto quale parte integrante; Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale, dr. Luigi Benedetti, in merito alla regolarità amministrativa del presente atto; A voti unanimi D E L I B E R A a) di approvare i nuovi criteri e le modalità con i quali procedere ai rimborsi per le spese di trasporto spettanti ai Consiglieri regionali per lo svolgimento delle attività connesse all esercizio del mandato presso la sede 2
3 dell Assemblea legislativa, come definiti nel documento allegato al presente atto quale parte integrante; b) di procedere alla liquidazione dei rimborsi spese per le presenze relative al mese di aprile 2012 applicando il precedente regolamento per consentire l espletamento delle operazioni necessarie all applicazione delle disposizioni impartite con il presente atto; c) di dare applicazione alle disposizioni previste dal regolamento modificato dal presente atto a partire dal mese di maggio Il Consigliere Segretario Maurizio Cevenini Il Presidente Matteo Richetti 3
4 ALLEGATO alla delibera di Ufficio di Presidenza n. 54 del 2 maggio CRITERI E MODALITA PER I RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO SPETTANTI AI CONSIGLIERI REGIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA CONNESSE ALL ESERCIZIO DEL MANDATO (art. 3, comma 1, l.r. 13/2010) 1. Rilevazione delle presenze: sistema di certificazione 1.1. La rilevazione delle presenze dei Consiglieri non residenti nel Comune di Bologna presso la sede dell Assemblea legislativa per lo svolgimento delle attività connesse all esercizio del mandato, finalizzata esclusivamente all erogazione dei rimborsi spese di trasporto, deve rispondere a criteri di oggettività e funzionalità. Per tali motivi, è compiuta con l ausilio di sistemi di registrazione elettronica, senza vincoli in merito alla durata della presenza stessa I Consiglieri sono dotati di un badge specificamente abilitato alla registrazione elettronica delle presenze, che consente l accesso anche al garage sotterraneo ove si trova il posto-auto assegnato La registrazione elettronica delle presenze avviene attraverso i terminali in uso per la registrazione delle presenze del personale dipendente della Regione. Un ulteriore terminale è installato nel vano antistante gli ascensori, presso il garage sotterraneo ove sono ubicati i posti-auto assegnati ai Consiglieri Le presenze registrate attraverso i terminali di cui al punto 1.3. sono consultabili in tempo reale dal Consigliere, attraverso i programmi informatici a tale scopo installati Nei casi di smarrimento o di dimenticanza del badge il Consigliere può avvalersi del duplicato del badge stesso, conservato presso la sede dell Assemblea, a piano terra, dal personale addetto alla portineria, al quale, dopo l uso, dovrà essere restituito Qualora il Consigliere dimentichi di procedere alla registrazione, solo per le presenze istituzionali, può essere presentata un autocertificazione comprovata dalla firma apposta negli appositi moduli tenuti per le presenze alle riunioni suddette. Le verifiche sulle presenze alle riunioni istituzionali sono effettuate d ufficio da parte della competente area del Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale In via eccezionale, nei casi in cui la presenza sia effettuata nei giorni in cui non sono convocate riunioni istituzionali, può essere presentata un autocertificazione, siglata per presa visione da un Questore e comprovata 4
5 dalla presenza di un titolo giornaliero di viaggio o pedaggio autostradale per la giornata stessa In caso di coincidenza di presenza in sede per attività e di invio in missione l inizio e il termine della missione è considerato da Bologna e non dal luogo di residenza. 2. Valore unitario di ogni viaggio 2.1. Modalità di certificazione delle presenze Le presenze certificate saranno rimborsate secondo due modalità alternative, a seconda del mezzo pubblico o privato effettivamente utilizzato dal Consigliere per raggiungere la sede dell Assemblea legislativa Il Consigliere comunicherà entro il mese successivo il mezzo di trasporto effettivamente utilizzato per ogni presenza certificata, utilizzando l apposita modulistica. La dichiarazione sarà corredata dei giustificativi di spesa (biglietti o abbonamenti ferroviari o di altri mezzi pubblici, ricevute dei pedaggi autostradali o fatture Telepass) Non è consentito richiedere più di un rimborso spese per ogni giornata di calendario Utilizzo di mezzi pubblici Il costo di ogni viaggio corrispondente a una presenza certificata sarà rimborsato per il percorso di andata e ritorno tra il comune di residenza del Consigliere (o il luogo in cui è domiciliato, qualora sia più vicino alla sede dell Assemblea legislativa del comune di residenza) e la sede dell Assemblea legislativa. Il consigliere presenterà per il rimborso il titolo di viaggio relativo al mezzo utilizzato Se nel comune di residenza non sono presenti stazioni ferroviarie o altri mezzi pubblici utili, si rileverà il costo dal luogo di effettiva partenza, che il Consigliere dovrà dichiarare Qualora il consigliere utilizzi, in relazione alle motivazioni di cui al punto 2.2.1, un mezzo pubblico in partenza da un comune diverso da quello di residenza e lo raggiunga con mezzo privato, autocertificherà la distanza tra la propria residenza e la stazione, che sarà moltiplicata per l importo di 0,50/km, eventualmente aumentato delle spese per i pedaggi autostradali. La distanza fra la propria residenza e il luogo di partenza in un comune diverso e l indicazione dei caselli autostradali di entrata e di uscita sono autocertificati dal Consigliere e soggetti alle verifiche previste per le autocertificazioni. 5
6 2.3. Utilizzo di mezzo privato Il valore unitario sarà calcolato tenuto conto della distanza tra la residenza del Consigliere (o il luogo in cui è domiciliato, qualora sia più vicino alla sede dell Assemblea legislativa del comune di residenza) e la sede dell Assemblea legislativa, per un percorso di andata e ritorno, moltiplicata per l importo del rimborso chilometrico, aumentato delle spese per i pedaggi autostradali, attestate dai titoli di viaggio La distanza tra la residenza del Consigliere (o il luogo in cui è domiciliato, qualora sia più vicino alla sede dell Assemblea legislativa del comune di residenza) e la sede dell Assemblea legislativa è autocertificata dal Consigliere e soggetti alle verifiche previste per le autocertificazioni Il valore unitario del rimborso chilometrico è definito secondo le tabelle ACI sulla base dell auto utilizzata dal Consigliere per gli spostamenti e autocertificata dallo stesso, allegando copia della carta di circolazione. Il valore unitario è stabilito sulla base della percorrenza annua stimata per ogni singolo consigliere sulla base della seguente formula: (Distanza fra la residenza e la sede) x (12 viaggi medi mensili) x (12 mesi) Il valore unitario del rimborso chilometrico non potrà comunque superare 0,50/km. Il valore unitario massimo del rimborso chilometrico assunto nel valore sopraindicato corrisponde al costo di esercizio al chilometro rilevato dalle tabelle ACI vigenti riferito alla percorrenza media di un auto di media cilindrata Tale importo sarà aggiornato ogni volta che ne ricorreranno i presupposti, con atto dell Ufficio di Presidenza I valori di riferimento desunti dalle tabelle ACI saranno aggiornati il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno Al termine di ogni anno, sulla base dei chilometri effettivamente percorsi, sarà effettuata una compensazione per ogni consigliere tenendo a riferimento l effettivo costo chilometrico sostenuto. La compensazione potrà essere positiva o negativa e le somme saranno accreditate o addebitate nel mese di febbraio Qualora la residenza sia diversa dal domicilio effettivo, il Consigliere è tenuto a comunicarlo con la massima tempestività. Ai fini del rimborso si utilizzerà come parametro per il calcolo del valore unitario il luogo fra i due più vicino alla sede dell Assemblea legislativa Casi particolari 6
7 Qualora il Consigliere, in casi particolari, raggiunga la sede da un luogo diverso dalla residenza o dal domicilio effettivo, dovrà specificarlo nella rendicontazione mensile Ai fini del rimborso, si utilizzerà come parametro per il calcolo del valore unitario: - se viene utilizzato il mezzo privato, il tragitto più breve verso la sede dell Assemblea legislativa fra la residenza, il domicilio e l effettivo luogo di partenza; - se viene utilizzato il mezzo pubblico, il costo equivalente di un viaggio in treno, per un percorso di andata e ritorno tra il comune di residenza del Consigliere (o la stazione ferroviaria più vicina al comune di residenza) e la sede dell Assemblea legislativa, classe 1, categoria Regionale Veloce. 3. Assegnazione dei posti-auto 3.1. L effettiva e corretta occupazione da parte degli aventi diritto dei posti assegnati nel garage sotterraneo sarà sottoposta a verifiche periodiche, con cadenza almeno quindicinale Per quanto concerne l utilizzo del posto-auto, ogni Consigliere potrà indicare le targhe di due autovetture di utilizzo funzionale alla sua attività, che potranno accedere al garage e parcheggiare nel posto-auto assegnato. Ad ogni Consigliere, per motivi di funzionalità, sarà consegnato un ulteriore badge magnetico con esclusiva abilitazione all accesso al garage sotterraneo, oltre al badge abilitato alla registrazione delle presenze. 7
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