ESSERE Progettista e Direttore dei lavori

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1 Generali Italia S.p.A. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n 289). Società iscritta all Albo Imprese IVASS n , soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell Azionista unico Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell Albo dei gruppi assicurativi CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, SUBORDINATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA POLIZZA ESSERE PROFESSIONISTI/STUDI ASSOCIATI, È RISERVATO A PROFESSIONISTI CHE DICHIARINO DI PERCEPIRE COMPENSI ANNUI NON SUPERIORI AD EURO ,00 Il presente Fascicolo Informativo, contenente: la Nota informativa, comprensiva del glossario; le, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Fascicolo informativo Mod. G1228 Ultimo aggiornamento

2 Pagina lasciata intenzionalmente in bianco Fascicolo informativo Mod. G1228 Ultimo aggiornamento

3 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SUBORDINATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA POLIZZA ESSERE PROFESSIONISTI/STUDI ASSOCIATI, È RISERVATO A PROFESSIONISTI CHE DICHIARINO DI PERCEPIRE COMPENSI ANNUI NON SUPERIORI AD EURO ,00 ESSERE Progettista e Direttore dei Lavori La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO ASSICURATO ASSICURAZIONE CONTRAENTE COSE DANNO FRANCHIGIA INDENNIZZO MASSIMALE PERDITE PATRIMONIALI POLIZZA PREMIO RISARCIMENTO SCOPERTO SINISTRO SOCIETÀ il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione il soggetto che stipula l assicurazione sia gli oggetti materiali sia gli animali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose la parte del danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell Assicurato somma dovuta dalla Società in caso di sinistro la massima esposizione della Società per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente/ Assicurato alla Società la somma dovuta dalla Società per i danni causati a terzi dall Assicurato la parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato la richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l assicurazione Generali Italia S.p.A. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Società Generali Italia S.p.A.; b) sede legale Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa, 14 CAP Italia; c) recapito telefonico , sito internet: info@inaassitalia.generali.it; Pagina 1 di 6 Nota Informativa ed

4 d) autorizzata all esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni con decreto del Ministero dell Industria Commercio e Artigianato del 2 dicembre 1927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1927 n e) Si rinvia al sito Internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. Si rinvia al sito Internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto ,00; Capitale Sociale Euro ,00; Totale riserve patrimoniali ,00. L indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 l indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto è destinato alla copertura dei rischi inerenti l'attività professionale descritta in polizza. Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all interno di quelle previste dalle seguenti sezioni: - Sezione I Danni Materiali: responsabilità civile verso terzi; responsabilità civile committenza; danni indiretti. - Sezione II Perdite Patrimoniali: Responsabilità civile perdite patrimoniali verso terzi; Sanzioni pecuniarie. - Altri rischi comuni alle Sezioni I e II compresi in garanzia: Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 626/94) Consulenza in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (Decreto Legislativo 494/96). Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell assicurazione, si rinvia agli appositi articoli delle condizioni di assicurazione: - Danni Materiali: art. 1 della Sezione I Danni Materiali - Perdite Patrimoniali: art. 4 della Sezione II Perdite Patrimoniali - Art. 10 delle norme comuni alle Sezioni I e II. Le garanzie principali possono essere integrate con delle clausole speciali. Pagina 2 di 6 Nota Informativa ed

5 Avvertenze Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato esclusioni : - Danni Materiali: - art. 2 della Sezione I Danni Materiali - Perdite Patrimoniali: - art. 5 della Sezione II Perdite Patrimoniali - Art. 11 delle norme comuni alle Sezioni I e II Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali, Si rinvia pertanto ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio: - Danni Materiali: - artt. 1, 3 della Sezione I Danni Materiali - Perdite Patrimoniali: - art. 6 della Sezione II Perdite Patrimoniali - Artt. 8, 10 delle norme comuni alle Sezioni I e II Esempio numerico di scoperto: ammontare del danno stimato = Euro ,00 scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00 Euro 1.000,00 danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale Euro 9.000,00 Esempio numerico di franchigia: se la franchigia assoluta pattuita è di Euro 500,00: i sinistri fino a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti i sinistri superiori a Euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di Euro 500 (nei limiti dei massimali previsti) 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Impresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all art. 16 delle. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia agli artt. 18 e 19 delle per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Esempio di aggravamento del rischio: aumento dei compensi. Pagina 3 di 6 Nota Informativa ed

6 6. Premi Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). È possibile frazionare il premio in rate senza applicazione di interessi di frazionamento: semestrale; quadrimestrale; trimestrale; mensile. La Società o l intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità: concordando con il contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni; sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. 8. Rivalse Avvertenze Si ricorda che, ai sensi dell art del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. 9. Diritto di recesso Avvertenza: è facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto a seguito della denuncia di qualunque sinistro successivo al primo. Si rinvia all art. 14 delle per gli aspetti di dettaglio. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. Avvertenze Resta fermo quanto previsto dall art del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Pagina 4 di 6 Nota Informativa ed

7 11. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 12. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n e successive modifiche ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenze Per tutte le sezioni la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall art del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome e domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro). Si rinvia all art. 13 delle 14. Reclami Eventuali reclami nei confronti dell Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Via Leonida Bissolati, Roma Tel.: Fax: reclami.assitalia@inaassitalia.generali.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, Roma. I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo della lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Pagina 5 di 6 Nota Informativa ed

8 15. Arbitrato Non è previsto l arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. * * * Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Pagina 6 di 6 Nota Informativa ed

9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INDICE DEFINIZIONI... 3 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE... 4 SEZIONE I DANNI MATERIALI... 4 Art. 1 Rischi assicurati... 4 Art. 2 Esclusioni... 5 Art. 3 Limiti di risarcimento... 6 SEZIONE II - PERDITE PATRIMONIALI... 7 Art. 4 Rischi assicurati... 7 Art. 5 Esclusioni... 7 Art. 6 Limiti di risarcimento... 8 NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II... 9 Art. 7 Inizio e termine della garanzia... 9 Art. 8 Estensione territoriale... 9 Art. 9 Persone non considerate terzi... 9 Art. 10 Altri rischi compresi in garanzia... 9 Art. 11 Esclusioni Art. 12 Vincolo di solidarietà SINISTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 13 Obblighi dell assicurato in caso di sinistro Art. 14 Recesso in caso di sinistro Art. 15 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 17 Pagamento del premio Art. 18 Aggravamento dei rischio Art. 19 Diminuzione del rischio Art. 20 Cessazione della assicurazione Art. 21 Sostituzione di contratto Art. 22 Durata dell assicurazione Art. 23 Altre assicurazioni DISPOSIZIONI VARIE Pagina 1 di 16

10 Art. 24 Modifiche della assicurazione Art. 25 Oneri fiscali Art. 26 Rinvio alle norme di legge Pagina 2 di 14

11 DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: ASSICURATO ASSICURAZIONE CONTRAENTE COSE DANNO FRANCHIGIA INDENNIZZO MASSIMALE PERDITE PATRIMONIALI POLIZZA PREMIO RISARCIMENTO RISCHIO SCOPERTO SINISTRO SOCIETÀ il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione il soggetto che stipula l assicurazione sia gli oggetti materiali sia gli animali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose la parte del danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell Assicurato somma dovuta dalla Società in caso di sinistro la massima esposizione della Società per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente/ Assicurato alla Società la somma dovuta dalla Società per i danni causati a terzi dall Assicurato la probabilità che si verifichi il sinistro la parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato la richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l assicurazione Generali Italia S.p.A. Pagina 3 di 14

12 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE SEZIONE I DANNI MATERIALI Art. 1 Rischi assicurati Ambito di operatività della garanzia La garanzia è operante per le attività di progettazione e/o direzione e/o collaudo di: - costruzioni rurali, civili, industriali, rurali, artistiche e decorative (classe I Legge 2 marzo 1949 n.143); - impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzioni o gruppi di costruzioni civili (classe III - Legge del 2 marzo 1949 n.143); - impianti elettrici (classe IV - Legge 2 marzo 1949 n.143); - ferrovie e strade, con esclusione di impianti teleferici e funicolari (classe VI - Legge 2 marzo 1949 n.143); - impianti per provvista, condotta, distribuzione d acqua. Fognature urbane (classe VIII - Legge 2 marzo 1949 n.143), il cui valore complessivo non superi Euro ,00. La garanzia non è operante per le attività di progettazione e/o direzione e/o collaudo di quanto contenuto nelle restanti classi della Legge 2 marzo 1949 n.143, con particolare riguardo a: bacini e opere portuali (classe VII); dighe, opere subacquee ed impianti a mare, gallerie, trafori, tunnel e metropolitane (classe IX); macchine isolate o loro parti (classe V); impianti industriali completi (classe II). La garanzia si intende operante per le attività di cui sopra, purché espletate dall Assicurato dopo l iscrizione all Albo professionale. A) Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) La Società si obbliga, nel limite del massimale indicato in polizza pari ad Euro ,00, a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza. L assicurazione non opera per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo. L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. B) Responsabilità Civile Committenza La Compagnia si obbliga altresì, entro il limite del massimale indicato in polizza pari ad Euro ,00, a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, nella sua qualità di committente ai sensi dell art del Codice Civile: per fatto dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a Pagina 4 di 14

13 lui locati. La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate. Questa estensione di garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. C) Danni indiretti L assicurazione vale altresì per i danni derivanti da mancato avvio, interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile, a termini di polizza. Per tale garanzia il limite di esposizione per sinistro e anno assicurativo è di Euro ,00, con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00. Art. 2 Esclusioni L'assicurazione non è operante per: a) i lavori progettati e/o diretti che non rientrino nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai Regolamenti; b) i lavori eseguiti da imprese dell'assicurato o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore e/o dipendente; c) i danni alle opere in costruzione e a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori; d) i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori; e) i danni da esplosione, incendio e scoppio; f) i danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; g) danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; h) i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico; i) la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge per danni (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi verificatisi nella conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non sono da considerarsi in garanzia i danni derivanti: - 1) da spargimento d acqua non conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali; - 2) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; - 3) da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l amianto; - 4) da campi elettromagnetici; - 5) da fumo passivo; - 6) da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; j) i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere o simili; k) i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso e necessità cui sono destinate; sono però compresi i danni materiali e corporali che derivino da effetti pregiudizievoli delle opere stesse; Pagina 5 di 14

14 l) i danni all'ambiente e/o conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché i danni derivanti da sviluppo di energia e radioattività; m) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni stessi; i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte. Relativamente alla costruzione di stabilimenti industriali, la garanzia non vale per la responsabilità civile dell'assicurato conseguente alla progettazione o direzione di lavori di montaggio di impianti specificamente connessi all'attività industriale svolta nello stabilimento stesso. Ultimazione della o delle opere Ad ogni effetto contrattuale, si precisa che per data di ultimazione dei lavori si deve intendere la data in cui si sia verificata anche una sola delle seguenti circostanze, sempreché il contratto sia ancora in vigore: sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio del certificato provvisorio di collaudo; consegna anche provvisoria dell opera al committente; uso delle opere secondo destinazione. Art. 3 Limiti di risarcimento L assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, pari ad Euro ,00 per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi nello stesso periodo. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come la data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro. L assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00. Se l Assicurato stipula altre polizze che coprano gli importi compresi nello scoperto, la garanzia di cui alla presente polizza cessa di operare a partire dal giorno di efficacia della nuova polizza. Pagina 6 di 14

15 SEZIONE II - PERDITE PATRIMONIALI Art. 4 Rischi assicurati Ambito di operatività della garanzia La garanzia è operante per le seguenti attività: rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni; stime e valutazioni in genere; assistenza e consulenza nelle procedure per il perfezionamento dei finanziamenti, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamenti; accatastamento delle opere realizzate; consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni, permessi; consulenza e assistenza per pratiche di condono; misura e contabilità dei lavori svolta nell ambito dell incarico di Direttore dei Lavori e relativa allo stato di avanzamento dei lavori stessi; incarichi di consulente tecnico di ufficio nominato dall Autorità Giudiziaria; incarichi di perito di parte o di perito extragiudiziale; relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o ricerche catastali. La garanzia si intende operante per le attività di cui sopra purché espletate dall Assicurato dopo l iscrizione all Albo professionale. A) Responsabilità Civile Perdite Patrimoniali verso Terzi La Società si obbliga, nei limiti indicati nel successivo Art. 6 Limiti di risarcimento a tenere indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi (compreso il committente) nell'esercizio delle attività professionali sopraindicate, svolte nei termini delle leggi e regolamenti vigenti. B) Sanzioni Pecuniarie L'assicurazione comprende altresì le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per errori imputabili all Assicurato stesso. Art. 5 Esclusioni L'assicurazione non vale per: a) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di danaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto, rapina e incendio; b) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società ed enti; c) perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi; d) le perdite patrimoniali conseguenti a mancato avvio, interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali o agricole o di servizi; e) le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non derivantegli dalla legge; Pagina 7 di 14

16 f) le perdite patrimoniali conseguenti a danni all'ambiente e/o all'inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per danni derivanti da sviluppo di energia o radioattività; g) le perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento di attività di progettazione e/o direzione dei lavori, collaudatore; h) le perdite patrimoniali conseguenti alla mancata rispondenza delle opere all'uso e necessità cui sono destinate; i) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza), compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte. Art. 6 Limiti di risarcimento L assicurazione di cui alla presente Sezione II, è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e anno pari a Euro ,00; le sanzioni di natura fiscale, multe e ammende conseguenti ad errori imputabili all Assicurato stesso sono prestate nell ambito del massimale suddetto con un sottolimite di Euro ,00 per sinistro e anno e con l applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di Euro 1.500,00. Per ogni altro tipo di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 con il massimo di Euro 5.000,00. Pagina 8 di 14

17 NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II Art. 7 Inizio e termine della garanzia La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento che siano state presentate per la prima volta all Assicurato durante il periodo di validità dell assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere in tale periodo e comunque non oltre un anno prima della data di effetto dell assicurazione. La garanzia è operante ai sensi degli Artt. 1892, 1893 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza. Art. 8 Estensione territoriale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato italiano, della repubblica di San Marino e nello Stato città del Vaticano. Art. 9 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo; c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Art. 10 Altri rischi compresi in garanzia A) Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 626/94) La copertura assicurativa si intende estesa alla Responsabilità Civile ascrivibile all Assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose nonché alle perdite patrimoniali, derivante dallo svolgimento dell attività di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro come disposto dall art. 4 comma 4 Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n La garanzia non è operante: per le spese affrontate dal Committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari a causa della inadeguatezza degli interventi indicati dall Assicurato; per mancata rispondenza delle opere all uso e necessità cui sono destinate; per la consapevole inosservanza delle norme previste in ordine alla misura minima per la prevenzione e protezione previste dalla legge; per i danni conseguenti a interruzione e sospensione, totali e parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. La garanzia opera per la personale e diretta responsabilità dell Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti o dal rapporto con il committente e/o datore di lavoro. La presente estensione sarà prestata con i seguenti sottolimiti: Sezione I - Danni materiali: Euro ,00 per sinistro e anno assicurativo; Pagina 9 di 14

18 Sezione II Perdite patrimoniali: Euro ,00 per sinistro e anno assicurativo. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% su ciascun sinistro con il minimo di Euro 1.500,00. B) Consulenza in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (Decreto Legislativo 494/96) La copertura assicurativa si intende estesa alla Responsabilità Civile ascrivibile all Assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose nonché alle perdite patrimoniali, derivante dallo svolgimento dell attività di consulente esterno del servizio di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili nell espletamento dell attività di coordinatore della progettazione o di coordinatore per l esecuzione o di responsabile dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni. La garanzia non è operante: per le spese affrontate dal Committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari a causa della inadeguatezza degli interventi indicati dall Assicurato; per mancata rispondenza delle opere all uso e necessità cui sono destinate; per la consapevole inosservanza delle norme previste dalla legge in ordine alla misura minima per la prevenzione e protezione; per i danni conseguenti a interruzione e sospensione, totali e parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. La garanzia opera per la personale e diretta responsabilità dell Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti o dal rapporto con il committente e/o datore di lavoro. La presente estensione sarà prestata con i seguenti sottolimiti: Sezione I - Danni materiali: Euro ,00 per sinistro e anno assicurativo; Sezione II Perdite patrimoniali: Euro ,00 per sinistro e anno assicurativo. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% su ciascun sinistro con il minimo di Euro 1.500,00. Art. 11 Esclusioni Fermo restando quanto previsto dagli Artt. 2 Esclusioni della Sezione I Danni materiali e 5 - Esclusioni della Sezione II Perdite patrimoniali, la copertura assicurativa non opera per il danno o le perdite patrimoniali riconducibili a responsabilità del professionista per attività svolte ai sensi della legge Merloni n. 109/94 e successive modifiche. L assicurazione non vale altresì per danni o le perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità. L assicurazione non è comunque operante - per nessuna delle garanzie prestate - per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l amianto, né per i danni da campi elettromagnetici. Art. 12 Vincolo di solidarietà L assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell Assicurato, con esclusione, quindi, di ogni responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza. Pagina 10 di 14

19 SINISTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 13 Obblighi dell assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia a cui è stata assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art Codice Civile). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Art. 14 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 15 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Pagina 11 di 14

20 ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Art. 17 Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Nel caso in cui l Assicurato abbia optato per il frazionamento del premio, come previsto dal frontespizio di polizza, tale facilitazione non libera il Contraente dall obbligo di completare, in caso di anticipata risoluzione del contratto, il premio annuo. Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). Se l'assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art Codice Civile). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società. Art. 18 Aggravamento dei rischio L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art Codice Civile). Art. 19 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (Art Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 20 Cessazione della assicurazione Oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo si considera risolto e la garanzia cessa di avere efficacia, nei seguenti casi: 1. decesso dell Assicurato; 2. cessazione da parte dell Assicurato dell esercizio della professione con conseguente cancellazione dall Albo professionale; 3. radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall Albo professionale. Nei casi di cui ai punti 1. e 2. il rapporto assicurativo cessa con la prima scadenza annuale della polizza. Nei casi di cui al punto 3 il rapporto assicurativo viene rispettivamente sospeso o risolto con effetto immediato. Pagina 12 di 14

21 Art. 21 Sostituzione di contratto A parziale deroga di quanto previsto dal 1 comma dell Art. 7 Inizio e termine della garanzia, l Assicurato rinuncia ad ogni diritto nascente da eventuale altra assicurazione stipulata con la Società per il medesimo rischio. Nell eventualità che la presente polizza, senza soluzione di continuità, no sostituisca altra in corso con la Società per lo stesso rischio, alla garanzia prestata con il nuovo contratto non verrà applicato alcun periodo di carenza. In caso di esistenza di precedente copertura assicurativa stipulata per il medesimo rischio, con altra Società, la presente garanzia opererà per l eccedenza rispetto alle somme ivi previste e nei limiti del massimale indicato nella presente polizza. Art. 22 Durata dell assicurazione La presente polizza ha durata triennale e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Art. 23 Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art Codice Civile). Pagina 13 di 14

22 DISPOSIZIONI VARIE Art. 24 Modifiche della assicurazione Le eventuali modificazioni del contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 25 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 26 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 14 di 14

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