PROFESSIONALMENTE FATA Attività Tecniche

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROFESSIONALMENTE FATA Attività Tecniche"

Transcript

1 Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale PROFESSIONALMENTE FATA Attività Tecniche Mod Ed Il presente Fascicolo informativo, contenente o Nota informativa, comprensiva del Glossario o Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE GENERALE PROFESSIONALMENTE FATA - Attività Tecniche Mod Ed La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO ASSICURATO ASSICURAZIONE CONTRAENTE DANNI CATTOLICA La persona il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto di assicurazione. Il soggetto che stipula l assicurazione nell interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio. Morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati. Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa PERDITE PATRIMONIALI POLIZZA PREMIO PRESTATORI DI LAVORO RISCHIO SCOPERTO SINISTRO Ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni. Il documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. La somma dovuta dal Contraente a Cattolica per l assicurazione. Le persone fisiche di cui si avvale l Assicurato nel rispetto delle norme di legge e nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art del codice civile, con esclusione dei lavoratori autonomi. La probabilità del verificarsi del sinistro. La parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. La richiesta di risarcimento di danni e perdite patrimoniali per i quali è prestata l assicurazione avanzata dal terzo nei confronti dell Assicurato. Per le garanzie relative alla conduzione dello studio e proprietà ed uso di apparecchiature (articolo 15, numeri 5 e 3) nonché per la garanzia facoltativa 114 RCO ED ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Nota Informativa - Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale 1 di 6

3 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Informazioni generali Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n Verona - tel fax sito internet: cattolica@cattolicaassicurazioni.it - pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 Registro delle Imprese di Verona n ; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'ivass n , Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi al n 019. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: milioni di euro). L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,7 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Si rinvia al sito internet di Cattolica per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. Entrando nell Area Clienti del sito internet di Cattolica è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte (condizioni contrattuali, scadenze, stato dei pagamenti, eccetera); sarà necessario registrarsi, seguendo le istruzioni ivi riportate, per ottenere le credenziali identificative personali. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Il contratto di durata inferiore all anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo. In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo del contratto per un ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all articolo 9 Durata dell Assicurazione delle Condizioni di assicurazione. Coperture assicurative offerte- Limitazioni ed esclusioni L offerta di Cattolica articolata in una copertura base ed una serie di garanzie facoltative - è rivolta a tenere indenne il patrimonio del professionista Assicurato rispetto alle richieste di risarcimento per danni e perdite dallo stesso involontariamente cagionati a terzi per errori commessi nell'espletamento della sua attività professionale (di Ingegnere, Architetto, Geometra e Perito Industriale o Geologo). Nell ambito del quarto del massimale per sinistro previsto in polizza e, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore allo stesso, anche oltre, Cattolica tiene, inoltre, a suo carico le spese per resistere all azione del danneggiato ai sensi e nei limiti di cui all articolo 1917 del codice civile. L assicurazione copre altresì i rischi derivanti dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle relative attrezzature, nonché, ove sia acquistata la relativa garanzia facoltativa, i danni subiti dai prestatori di lavoro dell Assicurato nell espletamento delle proprie mansioni. Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione contenute: - nelle Definizioni riportate nelle Condizioni di assicurazione; - negli articoli 14 Oggetto dell assicurazione, 16 Estensioni di garanzia (sempre operanti) e 25 Gestione vertenze di danno Spese legali ; - nelle clausole speciali che disciplinano le singole garanzie facoltative proposte 104 Attività ai sensi del decreto legislativo 81/2008, 109 Garanzia perdite patrimoniali, 107 Errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, 114 RCO ed errata interpretazione INAIL e 117 Tutela della privacy. Nota Informativa - Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale 2 di 6

4 Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento del risarcimento del danno. L assicurazione resta, inoltre, sospesa in caso di mancato pagamento del premio o delle rate di premio successive alla prima entro le ore 24 del 15 giorno successivo alla relativa scadenza. Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, si rinvia : - alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione; - agli articoli 10 Estensione territoriale, 14 Oggetto dell assicurazione, 17 Persone non considerate terzi, 16 Esclusioni, 18 Inizio e termine della garanzia, 21 Limite valore delle opere, 23 Vincolo di solidarietà delle Condizioni di assicurazioni ed alle clausole che disciplinano le singole garanzie acquistabili facoltativamente nelle stesse contenute. Per la disciplina della sospensione dell assicurazione in caso di mancato pagamento del premi nei termini previsti dall art del codice civile si rinvia all articolo 3 Pagamento del premio e durata dell assicurazione delle Condizioni di assicurazione. L assicurazione è prestata nei limiti del massimale per sinistro esposto in polizza, che costituisce la massima esposizione di Cattolica per sinistro e periodo assicurativo annuo e con le franchigie e gli scoperti previsti nelle Condizioni di assicurazione. Nelle Condizioni di assicurazione sono previsti altresì specifici sottolimiti di risarcimento per alcune garanzie. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione contenute negli articoli 20 Limiti di indennizzo, 24 Studio associato pluralità di assicurati e 25 Gestione vertenze di danno Spese Legali e nelle clausole speciali relative alle singole garanzie facoltative. Le Parti possono, inoltre, pattuire in polizza diversi o ulteriori limiti di indennizzo (massimi risarcimenti per singole garanzie, franchigie e scoperti). ESEMPI NUMERICI MASSIMALE Danno risarcibile a termini di polizza dovuto ad un errore commesso dall Assicurato rientrante nella copertura di cui all articolo 14 Oggetto dell assicurazione delle Condizioni di assicurazione. Il danno è l unico verificatosi nel corso dell annualità assicurativa. Massimale per sinistro e anno pattuito in polizza Euro o danno : importo che resta a carico di Cattolica importo che resta a carico dell Assicurato (importo del danno eccedente il massimale pattuito) SCOPERTO Danno risarcibile a termini di polizza dovuto ad un errore commesso dall Assicurato rientrante nella copertura di cui all articolo 14 Oggetto dell assicurazione delle Condizioni di assicurazione. Lo scoperto previsto dall art. 20 Limiti di indennizzo delle Condizioni di assicurazione è pari al 10% dell importo di ciascun sinistro, con il minimo di 750. Il danno è l unico verificatosi nel corso dell annualità assicurativa. Massimale per sinistro e anno pattuito in polizza Euro o danno Euro : importo che resta a carico di Cattolica importo che resta a carico dell Assicurato (10% del danno) o danno Euro 5.000: importo che resta a carico di Cattolica importo che resta a carico dell Assicurato 750 (minimo di scoperto previsto) Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Questionario Nullità Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di Cattolica rese dal Contraente e/o dell Assicurato in sede di Nota Informativa - Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale 3 di 6

5 conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Per le conseguenze, si rinvia all articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio delle Condizioni di assicurazione. E necessario rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario, qualora previsto. Aggravamento e diminuzione del rischio Variazioni della professione L Assicurato deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dagli articoli 5 Aggravamento del rischio e 6 Diminuzione del rischio. ESEMPIO DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è che il professionista che svolge la sua attività esclusivamente con riferimento a costruzioni rurali, si specializzi, invece, in lavori di costruzione di ferrovie. Premi Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste salva successiva regolazione dello stesso nei modi e tempi previsti nelle Condizioni di assicurazione. Qualora, infatti, il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili (quali, ad esempio, fatturato o volume degli affari), esso viene: - anticipato in via provvisoria all inizio del periodo assicurativo quale acconto calcolato su una percentuale della stima preventiva degli elementi di rischio di cui sopra, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza; - regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni di detti elementi intervenute durante lo stesso periodo. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all articolo 19 Acconto e regolazione del premio delle Condizioni di assicurazione. Eccettuati i casi di contratti di durata inferiore all anno e di rateo iniziale infrannuale, il periodo assicurativo è di un anno. Su accordo delle Parti, per i contratti di durata pluriennale, il premio non soggetto a regolazione può essere anticipato per l intera durata del contratto. Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento: denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'isvap/ivass; assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Cattolica o all Intermediario, espressamente in tale qualità; carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente; bonifico su c/c bancario o postale. Se il Contraente è un Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall importo del premio dovuto, l impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta attenuata di cui al comma 3 dell articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia. Nota Informativa - Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale 4 di 6

6 Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, senza alcun onere aggiuntivo. L Impresa o l intermediario possono applicare sconti di premio: o ai sensi dell art 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il cliente una durata del contratto pari o superiore a due anni; o con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. Rivalse Ai sensi dell articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Diritto di recesso In caso di stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato, Cattolica, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ha facoltà di recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. Si rinvia all articolo 2 Altre assicurazioni delle Condizioni di assicurazione. E altresì facoltà di Cattolica recedere dal contratto per sinistro dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 30 giorni. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto e relative conseguenze si rinvia all articolo 8 Recesso in caso di sinistro delle Condizioni di assicurazione. Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell articolo 1899 del codice civile. Per la relativa disciplina di dettaglio, si rinvia all articolo 9 Durata dell assicurazione. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale L Assicurato perde il diritto all indennità o alla prestazione ai sensi dell articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all obbligo di denuncia del sinistro all Impresa entro 3 giorni dalla data in cui si e verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Regime fiscale Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all imposta sulle assicurazioni nella misura del 22,25%, comprensiva dell addizionale antiracket antiusura (pari all 1%). C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Sinistri Liquidazione dell indennizzo Nel caso di ricorso consensuale ad un collegio arbitrale previsto e disciplinato alla lettera a) dell articolo 14 Oggetto dell assicurazione - al quale si rinvia per la relativa disciplina di dettaglio - il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese ed a remunerare l arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle spese e competenze per il terzo arbitro. Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro. Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia agli articoli 7 Obblighi in caso di sinistro e 25 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali delle Condizioni di assicurazione. Nota Informativa - Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale 5 di 6

7 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n Verona (Italia) Fax: 045/ reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell esponente; numero della polizza e nominativo del Contraente; numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. L impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, Roma Telefono 06/ fax o , utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell IVASS, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell impresa, dell eventuale intermediario di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Si ricorda che, il reclamante in alternativa alle sopra illustrate modalità, potrà attivare: la procedura prevista dall Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i Euro; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, presentando specifica istanza ai sensi dell art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni (CVT Furto, Incendio, Kasko e garanzie accessorie) diversi dalla RCA. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria. Arbitrato In caso di controversia in merito all entità delle spese per neutralizzare o limitare il danno, è prevista la Nota Informativa - Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale 6 di 6

8 facoltà delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere. Per casi e relativa disciplina, si rinvia alla lettera a) dell articolo 14 Oggetto dell assicurazione delle Condizioni di assicurazione. Resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'autorità giudiziaria. Data ultimo aggiornamento delle informazioni generali sull impresa 01/01/2017 Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota Informativa. Il legale rappresentante Dott. Giovan Battista Mazzucchelli Nota Informativa - Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale 7 di 6

9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE GENERALE PROFESSIONALMENTE FATA - Attività Tecniche Mod Ed Nel testo che segue si intendono per: DEFINIZIONI ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. COLLAUDATORE Il libero professionista che, su incarico e nell interesse del committente, esegue il collaudo statico dell opera. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione, nell interesse proprio o di altri, ed è tenuto al pagamento del premio. DIRETTORE DEI LAVORI Il libero professionista che, su incarico e nell interesse del committente, segue e sorveglia la direzione dei lavori. CATTOLICA Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa MASSIMALE La somma che contrattualmente rappresenta il massimo esborso a cui è tenuto Cattolica in caso di sinistro. PERDITE PATRIMONIALI Ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni. POLIZZA Il documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione PREMIO La somma dovuta dal Contraente a Cattolica. PRESTATORI DI LAVORO Le persone fisiche di cui si avvale l Assicurato nel rispetto delle norme di legge e nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali si debba rispondere ai sensi dell art del codice civile, con esclusione dei lavoratori autonomi. PROGETTISTA Il libero professionista che, individualmente o insieme ad altri professionisti, predisponga un progetto relativo ai punti di cui all articolo 14 - Oggetto dell assicurazione. SCOPERTO La parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. 1 di 13

10 SINISTRO La richiesta di risarcimento di danni e perdite patrimoniali per i quali è prestata l assicurazione avanzata dal terzo nei confronti dell Assicurato. Per le garanzie relative alla conduzione dello studio e proprietà ed uso di apparecchiature (articolo 15, numeri 5 e 3) nonché per la garanzia facoltativa 114 RCO ED ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. 2 di 13

11 PREMESSA Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. L assicurazione vale esclusivamente per le garanzie riportate a stampa sul modello di polizza, ed è prestata per le somme e/o i massimali indicati in polizza e/o nelle presenti Condizioni di assicurazione per le singole garanzie, fatti salvi altresì le franchigie, i limiti di risarcimento e gli scoperti che siano riportati in polizza o all interno delle presenti Condizioni di assicurazione. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, anche quelle contenute nel questionario che forma parte integrante del contratto se previsto,,possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile. ART 2. ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio; Cattolica, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del codice civile. ART 3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del codice civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica. ART 4. MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART 5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell articolo 1898 del codice civile. ART 6. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio Cattolica è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ai sensi dell art del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART 7. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso all Agenzia alla quale è assegnato il contratto o a Cattolica entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell evento ai sensi dell art del codice civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del codice civile. 3 di 13

12 ART 8. RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Cattolica può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Cattolica, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativo al periodo di rischio non corso. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia di Cattolica ad avvalersi della facoltà di recesso. ART 9. DURATA DELL ASSICURAZIONE Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell articolo 1899 del codice civile. ART 10. ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per le attività professionali svolte nell Unione Europea, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. ART 11. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Ogni comunicazione deve essere fatta per iscritto. ART 12. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART 13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge. 4 di 13

13 NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DELL INGEGNERE, ARCHITETTO, GEOMETRA, PERITO INDUSTRIALE, GEOLOGO ART 14. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE INGEGNERE, ARCHITETTO, GEOMETRA, PERITO INDUSTRIALE Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente e direttamente cagionati a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione di progettista, direttore dei lavori e collaudatore, svolta nei modi e nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano, purché iscritto al relativo Albo. L assicurazione comprende: a) i danni subiti dalle opere progettate e/o dirette dall'assicurato. La garanzia è operante solo in presenza di: - rovina totale delle opere; - rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell opera. Si precisa inoltre che sono comprese in garanzia le spese imputabili all Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell opera, determinando pericolo di rovina dell opera stessa o di parti di essa, con obbligo da parte dell Assicurato di darne immediato avviso a Cattolica. In caso di disaccordo sull utilità delle spese ai fini previsti o sull entità di esse, le Parti possono conferire, con scrittura privata, mandato a decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo delle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Questo risiede, a scelta di Cattolica, presso la direzione di Cattolica stessa o presso la sede dell Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti con dispensa da ogni formalità e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. b) i danni cagionati dalle opere progettate e/o dirette dall'assicurato L assicurazione vale per le attività relativamente a: 1. costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative; 2. impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzioni o gruppi di costruzioni civili; 3. ferrovie e strade; 4. impianti per provvista, condotta, distribuzione d acqua e fognature urbane, per ingegneri e architetti nei termini previsti dall art. 14 della L. 2 marzo 1949 n. 143 (classi I, III, VI e VIII) e, limitatamente ai geometri, dall art. 16 lett. l) e m) del R.D. 11 febbraio 1929 n Per i periti industriali la garanzia si intende prestata per l attività di progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l esecuzione dei lavori e delle opere previste dalla Legge 12 marzo 1957 n. 36. Per tutti i professionisti restano, pertanto, escluse dall assicurazione altresì la progettazione e/o direzione e/o collaudo di lavori riguardanti: - dighe, bacini - gallerie naturali, trafori, tunnel, metropolitane 5 di 13

14 - opere subacquee, impianti a mare - macchine isolate o loro parti - impianti industriali completi - impianti teleferici e funicolari Relativamente alla costruzione di stabilimenti industriali, la garanzia non vale per la responsabilità civile dell Assicurato conseguente alla progettazione o direzione di lavori di montaggio di impianti specificamente connessi all attività industriale svolgentesi nello stabilimento stesso. GEOLOGO Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone, involontariamente e direttamente cagionate ai terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione di Geologo, svolta nei modi e nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano, purchè iscritto al relativo Albo. L assicurazione vale quindi per l attività di progettista, direttore dei lavori, collaudatore relativamente alle attività previste dalla relativa Legge che regola la professione, ovvero per: - esecuzione di rilevamenti e studi geologici; - rilevazioni e consulenze geologiche che riguardano il suolo e sottosuolo; - indagini geologiche nel campo agrario, dei materiali naturali da costruzione e loro estrazione, della ricerca di giacimenti minerari e di acque superficiali e sotterranee Restano, pertanto, escluse dall assicurazione altresì la progettazione, direzione e/o collaudo di lavori riguardanti : - dighe, bacini - gallerie naturali, trafori, tunnel, metropolitane - opere subacquee, impianti a mare - macchine isolate o loro parti - impianti industriali completi - impianti teleferici e funicolari L assicurazione non vale per i danneggiamenti materiali alle opere oggetto delle prestazioni dell Assicurato e a quelle delle quali esse fanno parte. ART 15. ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato : 1) per fatto doloso dei prestatori di lavoro dell Assicurato ; 2) per fatto colposo dei prestatori di lavoro impiegati nello studio, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'assicurato nell'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti le attività professionali indicate all art. 14 Oggetto dell assicurazione; 3) dalla proprietà o uso di elaboratori elettronici impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l assicurazione in relazione alla registrazione, elaborazione e trasmissione di dati forniti dai clienti; 4) da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempre che conseguente a un sinistro risarcibile a termini di polizza. Detta estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale indicato in polizza per il sinistro cui si riferisce la richiesta di risarcimento e sino a concorrenza del 10% dello stesso. La garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro indicato in polizza che costituisce anche il massimo risarcimento per ciascuna annualità assicurativa, e previa applicazione dello scoperto obbligatorio indicato nell art. 20 Limiti di indennizzo; 5) dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle relative attrezzature, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell ambito del massimale per sinistro indicato in polizza e senza applicazione di alcuno scoperto. 6 di 13

15 Tale estensione non opera per i danni : a) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo; b) da furto a cose che l Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo; c) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; d) da spargimento d'acqua non conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali; e) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; f) dei quali l Assicurato sia chiamato a rispondere nella sua qualità di committente di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione o comunque di lavori rientranti nel campo di applicazione degli articoli 88 e seguenti del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni ART 16. ESCLUSIONI Premesso che l'assicurazione non vale per l'esercizio di nuove attività e/o attribuzioni professionali istituite da leggi, regolamenti od altre norme entrate in vigore in data posteriore a quella di stipulazione del contratto, la garanzia non vale altresì: a) se, al tempo dello svolgimento dell attività professionale indicata in polizza, l Assicurato non era iscritto al relativo albo professionale; b) per l esercizio delle attività e figure professionali previste dai D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla relativa garanzia facoltativa; c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell Assicurato o di cui questi sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente; d) per i danni derivati dalla mancata rispondenza delle opere all uso od alle necessità cui sono destinate; e) per i danni da furto a cose che l Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo; f) per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell Assicurato o da lui detenute; g) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; h) per i danni verificatisi in occasione di calamità naturali, quali maremoti o movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, trombe d aria; i) per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, nonché ai mezzi sotto carico o scarico; j) per i danni all ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattiva; k) per inadempimento di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge; l) per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edili locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità; m) per nuove spese di progettazione e maggiori costi per varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell opera progettata dall Assicurato in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo stesso (coperture di cui agli articoli 90 e 111 del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n codice dei contratti e 269 del DPR 5 ottobre 2010, n regolamento di esecuzione del codice dei contratti) ; per i danni dei quali l Assicurato sia chiamato a rispondere in relazione all incarico di verificatore esterno ai sensi dell art. 56 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti (copertura di cui all art. 57 del suddetto regolamento) o dell attività di supporto dell attività di responsabile del procedimento (art. 10, comma 7 del codice dei contratti); n) per trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente(fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; o) per i danni da amianto; 7 di 13

16 p) per l inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall obbligo del segreto professionale; q) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software in ordine alla gestione delle date; r) difetti e/o errori del software utilizzato per la elaborazione dati dall Assicurato e realizzato o adattato dallo stesso o da società di cui sia titolare, Amministratore o Socio; s) per multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell Assicurato ART 17. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi: a) l'assicurato, le persone presenti nello stato di famiglia dell Assicurato, nonché qualsiasi parente o affine o persona con lui convivente; b) i prestatori di lavoro, inclusi i collaboratori, e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a) - che si avvalgano delle prestazioni dell'assicurato; c) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all attività assicurata; d) le società e le persone giuridiche nelle quali l'assicurato o le persone indicate alla lett. a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo sociale. ART 18. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché conseguenti a fatti posti in essere durante il medesimo periodo e non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione. La garanzia opera purché le richieste siano presentate per la prima volta all'assicurato almeno sei mesi dopo la data di decorrenza dell'assicurazione qualora relative a fatti verificatisi anteriormente a tale data. Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa. Nella eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con Cattolica per lo stesso rischio e con la medesima disciplina della validità temporale della garanzia, l assicurazione è operante, qualora il sinistro si sia verificato durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, alle condizioni tutte da quest ultima previste; ciò in deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo. Qualora il Contraente sia uno studio associato, l'uscita dallo studio stesso di uno o più professionisti, per motivi diversi dalla cessazione dell'attività o decesso, determina l'esclusione dalla garanzia delle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla data di uscita dallo studio stesso per comportamenti colposi di tale o tali professionisti, anche se essi sono stati posti in essere durante il periodo in cui il professionista o i professionisti ha o hanno fatto parte dello studio. ART 19. ACCONTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, viene: - anticipato in via provvisoria all inizio del periodo assicurativo quale acconto di premio calcolato su una percentuale della stima preventiva degli elementi di rischio di cui sopra, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza; - regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni di detti elementi intervenute durante lo stesso periodo. 8 di 13

17 A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato ha l obbligo di comunicare per iscritto a Cattolica, in relazione a quanto previsto dal contratto, i dati inerenti gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione effettuata da Cattolica. Resta fermo il premio minimo previsto in polizza. B) Inosservanza dell obbligo di comunicazione dei dati o di pagamento della differenza di premio dovuta Nel caso in cui il Contraente o l Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, quanto pagato in via provvisoria all inizio del periodo assicurativo quale acconto di premio per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quanto dovuto per il periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva dovuta. In tale eventualità la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15 giorno successivo a quello indicato per la scadenza del periodo assicurativo cui si riferisce la mancata regolazione e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto del Cattolica di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata inviata all ultimo indirizzo fornito dal Contraente/Assicurato, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti o cessati per qualsiasi motivo, trascorso inutilmente il termine per la comunicazione dei dati necessari alla regolazione o per il pagamento delle differenze attive dovute senza che il Contraente o l Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi, il Cattolica, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, potrà fissargli un ulteriore termine per provvedere non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale Cattolica non è obbligata per il periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Qualora, all atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell ultimo consuntivo. ART 20. LIMITI DI INDENNIZZO La garanzia è prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza. Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico di Cattolica per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate un unico sinistro. L assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto pari al 10% dell importo di ciascun sinistro, con il minimo di Euro 750. ART 21. LIMITE DI VALORE DELLE OPERE L assicurazione non è operante per le opere il cui singolo costo complessivo sia superiore a Euro ART 22. PROROGA DEL CONTRATTO IN CASO DI DEFINITIVA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ In caso di cessazione dell attività con cancellazione dall albo professionale per raggiunti limiti di età, malattia o morte, Cattolica si riserva di valutare, a seguito richiesta dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, se prorogare la validità dell assicurazione per le 9 di 13

18 denunce di sinistro pervenute successivamente alla cessazione del contratto per comportamenti colposi posti in essere durante la validità del contratto stesso. ART 23. VINCOLO DI SOLIDARIETÀ In caso di responsabilità solidale dell Assicurato con altri soggetti, Cattolica risponderà soltanto per la per la quota di danno direttamente imputabile all Assicurato stesso, con esclusione, quindi, di quella parte di danno che dovesse ricadere sull Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà. ART 24. STUDIO ASSOCIATO / PLURALITÀ DI ASSICURATI Il massimale per sinistro indicato in polizza costituisce il massimo esborso a carico di Cattolica per sinistro e per periodo assicurativo anche nel caso in cui un sinistro determini la responsabilità di più professionisti assicurati con la lo stesso contratto. ART 25. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI Cattolica assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Cattolica ha il diritto di rivalersi sull Assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Cattolica e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Cattolica non rimborsa le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. ART 26. QUESTIONARIO L assicurazione è stipulata sulla base delle informazioni fornite dal Contraente e/o dall Assicurato tramite il questionario, qualora richiesto, che forma parte integrante del contratto, anche ai fini degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. 10 di 13

19 GARANZIE FACOLTATIVE COMUNI A TUTTE LE ATTIVITA TECNICHE Le garanzie facoltative regolate dalle seguenti clausole speciali sono valide ed operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza con il relativo codice numerico ATTIVITA AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/08 La garanzia vale a condizione che l Assicurato sia regolarmente iscritto al relativo Albo professionale nonché abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere le suddette attività. A deroga dell art. 16, lett. b) Esclusioni, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento delle seguenti attività: a. igiene e sicurezza dei lavori, compreso l incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione; b. responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l esecuzione dei lavori con riferimento alle opere di cui all art. 14 Oggetto dell assicurazione. L assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale, per ciascun periodo assicurativo, pari a 1/3 del massimale per sinistro indicato in polizza GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI A parziale deroga di quanto previsto alla lettera s) dell art. 16 Esclusioni, la garanzia si estende a multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell Assicurato per errori od omissioni imputabili all Assicurato stesso, ferma altresì l esclusione di quelle conseguenti a violazione, anche per involontaria errata interpretazione, di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali ed altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità e ferme le altre esclusioni. La garanzia si intende, inoltre, estesa alle perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio. Resta inteso che, per entrambe le estensioni di copertura previste nella presente clausola, l assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione all esercizio delle seguenti attività, sempreché rientranti in quelle indicate nell art. 14 Oggetto dell assicurazione: a. il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni, le stime e le valutazioni in genere; b. l assistenza e consulenza alle procedure per il perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento; c. l accatastamento delle opere realizzate; d. la consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni e permessi; e. la consulenza ed assistenza per pratiche di condono; f. la misura e contabilità dei lavori svolta nell ambito dell incarico di Direttori dei Lavori e relativa allo stato di avanzamento dei lavori stessi; g. gli incarichi di consulente tecnico di ufficio nominato dall Autorità Giudiziaria; h. gli incarichi di perito di parte o di perito extragiudiziale; i. le relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o ricerche catastali, sempreché le stesse siano state effettuate; l. i piani regolatori in genere ed urbanistica. Si conferma che resta altresì ferma l esclusione di cui all art. 16, lettera m) - Esclusioni e, pertanto, la presente garanzia facoltativa non è operante con riferimento alla responsabilità che possa derivare all Assicurato nella sua qualità di progettista 11 di 13

FIRST/CISL TUTELA LEGALE

FIRST/CISL TUTELA LEGALE 1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA

Dettagli

Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A.

Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A. NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione Danni Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

Partner. Rc Professionista. Attività tecniche

Partner. Rc Professionista. Attività tecniche LINEA LAVORO Partner Rc Professionista Attività tecniche Grazie per aver scelto un prodotto Fondiaria-Sai Divisione Sai. Partner RC Professionista è la polizza di Responsabilità Civile di ultima generazione,

Dettagli

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Fascicolo informativo Contratto di assicurazione Contro i DANNI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa Al Contraente 2) Condizioni

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA. Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA. Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA Tutela Legale soci F.I.A.I.P. - edizione 12/2011 CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS

Dettagli

DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL AVVOCATO DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente Assicurato Società Danni Perdite patrimoniali Scoperto

Dettagli

PROFESSIONISTI IN AGRICOLTURA Mod Ed. 01/2013

PROFESSIONISTI IN AGRICOLTURA Mod Ed. 01/2013 FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale PROFESSIONISTI IN AGRICOLTURA Mod. 14511.3 - Ed. 01/2013 Il presente Fascicolo informativo, contenente o Nota

Dettagli

TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO

TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO ALLEGATO 1 a Circolare Chief Underwriting Officer - n. 2012/85/22 TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO Allegato n P- alla polizza n INTEGRAZIONE ALLA NOTA INFORMATIVA Articolo 3. Coperture

Dettagli

NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI

NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI Introduzione La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall ISVAP (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia

Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia FIBA/CISL ANNO 2015 2016 CONVENZIONE DELL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono per:

Dettagli

Decreto 22 settembre 2016 ; in G.U. dell 11 ottobre 2016, n. 238

Decreto 22 settembre 2016 ; in G.U. dell 11 ottobre 2016, n. 238 Ministero della Giustizia Decreto 22 settembre 2016 ; in G.U. dell 11 ottobre 2016, n. 238 Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e

Dettagli

LCU BROKER S.r.l. ALLEGATO N. 7A

LCU BROKER S.r.l. ALLEGATO N. 7A ALLEGATO N. 7A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Prestiti personali BancoPosta POSTEPROTEZIONE PRESTITO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Prestiti personali BancoPosta POSTEPROTEZIONE PRESTITO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Prestiti personali BancoPosta POSTEPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare

Dettagli

DUAL Mix Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Rischi Miscellaneous

DUAL Mix Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Rischi Miscellaneous DUAL Mix Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Rischi Miscellaneous La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort Comfort/Mod. X0200.0 Edizione 5/2006 Assicurazione infortuni automobilistici/comfort La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema

Dettagli

INDICE SOMMARIO. pag. Prefazione...

INDICE SOMMARIO. pag. Prefazione... pag. Prefazione.... XIII Capitolo 1 NATURA DELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA R.C. AUTO 1.1. Matrice contrattuale del rapporto assicurativo... 1 1.2. Riaffermazione della matrice contrattuale nel nuovo

Dettagli

Prodotto ELETTRONICA PER AZIENDE E STUDI PROFESSIONALI

Prodotto ELETTRONICA PER AZIENDE E STUDI PROFESSIONALI _footers[jpiepag_con1] $c1$ 20161 Milano Via Senigallia n.18/2 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ 12 Miitacompestmpa.png Testologomilano_BN.png DIVITALIA-FIRMAJ.bmp Milano Assicurazioni S.p.A. firma_milano_divitalia.png

Dettagli

Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi

Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi Allegato F al disciplinare di gara UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE 60121 ANCONA P.zza Roma 22 LOTTO V Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi

Dettagli

TESTO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE

TESTO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE TESTO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE Allegato 2 Copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 90 comma

Dettagli

FIRST/CISL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA

FIRST/CISL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA 1 FIRST/CISL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: l associato a First Cisl, i relativi familiari conviventi e le persone

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE II OGGETTO E LIMITI DELL ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE II OGGETTO E LIMITI DELL ASSICURAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE II OGGETTO E LIMITI DELL ASSICURAZIONE Art. 1 L ASSICURATO LA SUA PROFESSIONE La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto

Dettagli

Fascicolo informativo

Fascicolo informativo Assicurazione temporanea per il caso morte in forma collettiva Fascicolo informativo Copertura Assicurativa sulla Vita a durata annuale W Rappresentanza Generale per l Italia 1 P.I. LINE - area standard

Dettagli

Data: Firma Contraente Firma Intermediario

Data: Firma Contraente Firma Intermediario 99904400048330009563007000023102016C Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (allegato 7A regolamento ISVAP 5/2006) Ai sensi

Dettagli

SCHEDA DI SINTESI E TARIFFA POLIZZA RC PROFESSIONALE CASSA FORENSE

SCHEDA DI SINTESI E TARIFFA POLIZZA RC PROFESSIONALE CASSA FORENSE ASSICURATORE AIG Europe Ltd BROKER Garanzie Forma della garanzia MARSH SPA 1. RC PROFESSIONALE 2. RCT CONDUZIONE UFFICIO 3. RCO Claims Made Sinistro cautelativo Possibilità di Denuncia delle circostanze

Dettagli

La polizza globale fabbricati per i condomini

La polizza globale fabbricati per i condomini . La polizza globale fabbricati per i condomini Agenda il prodotto assicurativo beni assicurati danni a terzi le clausole per eventi eccezionali 2 Globale Fabbricati Il prodotto assicurativo La Globale

Dettagli

Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008. Roma, 1 aprile 2015

Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008. Roma, 1 aprile 2015 Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008 Roma, 1 aprile 2015 Chi siamo Ø Fondata nel 1951, Sapri Broker di Assicurazioni è una delle Case

Dettagli

Dedicato alle professioni

Dedicato alle professioni progettista impianti Dedicato alle professioni RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA Condizioni di Polizza - 2320 Allegato a Polizza 2027 Responsabilità Civile del Professionista Progettista Impianti

Dettagli

La risposta giusta è la a)

La risposta giusta è la a) Il contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere tacitamente prorogato? a) No. mai. b) Sì, sempre. c) Sì,

Dettagli

CONTRATTO TIPO DI FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI RIFIUTI.

CONTRATTO TIPO DI FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI RIFIUTI. Albo nazionale gestori ambientali Sezione regionale del Piemonte CONTRATTO TIPO DI FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI RIFIUTI. (decreto del Ministro dell ambiente 8 ottobre

Dettagli

PROFESSIONE ARCHITETTO INGEGNERE GEOMETRA PERITO EDILE

PROFESSIONE ARCHITETTO INGEGNERE GEOMETRA PERITO EDILE PROFESSIONE ARCHITETTO INGEGNERE GEOMETRA PERITO EDILE Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le

Dettagli

FIBA/CISL ANNO 2014 CONVENZIONE DELL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI

FIBA/CISL ANNO 2014 CONVENZIONE DELL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI FIBA/CISL ANNO 2014 CONVENZIONE DELL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono per: -

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Polizza di Responsabilità Civile n. 250270037 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO RISCHIO A: RESPONSABILITA CIVILE. DEFINIZIONI SPECIFICHE Nel testo che segue si intendono per: Retribuzione annua lorda: - retribuzione

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE CREDITIZIA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza

Dettagli

CONVENZIONE NAZIONALE F.A.L.C.R.I. ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE

CONVENZIONE NAZIONALE F.A.L.C.R.I. ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE CONVENZIONE NAZIONALE F.A.L.C.R.I. ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE INTERMEDIARIO: CONTRAENTE : AMINTA Insurance Brokers s.r.l. Consulenze e Gestioni Assicurative Corso Correnti 58/A 10136 Torino www.amintabroker.com

Dettagli

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. 11071929 AD ADESIONE TUTELA LEGALE ATTIVITA PER LE AGENZIE ASSOCIATE A IUS ASSOCIATI TRA ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione

Dettagli

NOTA INFORMATIVA CVT AUTOVETTURE

NOTA INFORMATIVA CVT AUTOVETTURE Casella Postale 26 37029 S. Pietro in Cariano (VR) - Fax: 045/6837320 NOTA INFORMATIVA CVT AUTOVETTURE Introduzione Edizione 07/2012 La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta

Dettagli

DUAL RC professionale

DUAL RC professionale P.I. LINE - tailor made DUAL RC professionale Edizione 1209 Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale di Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali La seguente Proposta

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

NOTA INFORMATIVA C.V.T. VEICOLI COMMERCIALI

NOTA INFORMATIVA C.V.T. VEICOLI COMMERCIALI NOTA INFORMATIVA C.V.T. VEICOLI COMMERCIALI Introduzione La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall ISVAP (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

Università, Istituti Scolastici Pubblici e Scuole Pubbliche in genere. Segmento Affinity

Università, Istituti Scolastici Pubblici e Scuole Pubbliche in genere. Segmento Affinity Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi e della Responsabilità Amministrativa ed AmministrativoContabile n. CRB038AON39 Università, Istituti Scolastici Pubblici e

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE, INCENDIO E FURTO PONTE BAILEY

RESPONSABILITÀ CIVILE, INCENDIO E FURTO PONTE BAILEY COMUNE DI PALERMO CAPITOLATO DI POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE, INCENDIO E FURTO PONTE BAILEY PERIODO 14/4/2013-13/04/2015. CONDIZIONI CONTRATTUALI * * * * * * * * * * * IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ

Dettagli

ESSERE Progettista e Direttore dei lavori

ESSERE Progettista e Direttore dei lavori Generali Italia S.p.A. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New FONTI RINNOVABILI tasso variabile

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New FONTI RINNOVABILI tasso variabile 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI (DA INVIARE AL PIÙ PRESTO REDATTA IN MODO COMPLETO)

DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI (DA INVIARE AL PIÙ PRESTO REDATTA IN MODO COMPLETO) ALL AGENZIA PRINCIPALE DI DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI (DA INVIARE AL PIÙ PRESTO REDATTA IN MODO COMPLETO) RISERVATO AGENZIA RAMO N. DANNO ESERCIZIO CODICE AGENZIA DENUNCIA PERVENUTA IN AGENZIA IL 05

Dettagli

CONDIZIONI POLIZZE ASSICURATIVE

CONDIZIONI POLIZZE ASSICURATIVE CONDIZIONI POLIZZE ASSICURATIVE 1 - INFORTUNI CONSEGUENTI A RAPINA O TENTATA RAPINA DURANTE IL TRASPORTO DI VALORI EFFETTUATO PER CONTO DELLA FEDERAZIONE Assicurazione per n. 3 (tre) dipendenti identificati

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie (approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 30/01/2017) Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie 1 Sommario

Dettagli

Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi

Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi Allegato F al disciplinare di gara LOTTO V UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE 60121 ANCONA P.zza Roma 22 Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.). Professionale Specializzandi

Dettagli

TRA.... (di seguito denominata Università ), c.f , nella persona del Preside/Direttore, Prof...,

TRA.... (di seguito denominata Università ), c.f , nella persona del Preside/Direttore, Prof..., CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA L anno.. il giorno... del mese di... TRA Università degli Studi di Firenze, Facoltà/Dipartimento di... (di seguito denominata Università ), c.f. 01279680480, nella persona

Dettagli

CONVENZIONE QUADRO PER LA CERTIFICAZIONE

CONVENZIONE QUADRO PER LA CERTIFICAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER LA CERTIFICAZIONE dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. (artt. 75 e ss. D. lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e succ. modifiche)

Dettagli

CONTRAENTE POLIZZA N. TEL. FAX ATTIVITÀ TECNICHE PARTNER RC PROFESSIONISTA. Edizione Pag. 1

CONTRAENTE POLIZZA N. TEL. FAX ATTIVITÀ TECNICHE PARTNER RC PROFESSIONISTA. Edizione Pag. 1 CONTRAENTE POLIZZA N. TEL. FAX ATTIVITÀ TECNICHE PARTNER RC PROFESSIONISTA Edizione 05.2004 Pag. 1 Grazie per aver scelto un prodotto Fondiaria-Sai Divisione Fondiaria. Partner RC Professionista è la polizza

Dettagli

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 SISTEMA DISCIPLINARE Rev. 00 del 13.03.2012 Pagina 1 di 6 Indice 1. I PRINCIPI DEL SISTEMA DISCIPLINARE... 3

Dettagli

L.R. 17/2009, art. 6, c. 3 B.U.R. 11/8/2010, n. 32

L.R. 17/2009, art. 6, c. 3 B.U.R. 11/8/2010, n. 32 L.R. 17/2009, art. 6, c. 3 B.U.R. 11/8/2010, n. 32 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2010, n. 0180/Pres. Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l utilizzo di beni

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE Guard Rail Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve

Dettagli

POLIZZA R.C. GENERALE PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

POLIZZA R.C. GENERALE PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO POLIZZA R.C. GENERALE PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ai sensi della Legge - quadro sul volontariato n. 266/91) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. RCG Volontariato 02/Ed. 02/2008 Pagina 1 di 8 DEFINIZIONI

Dettagli

Contratto per la prestazione di manodopera e nolo di mezzi meccanici. per l esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Contratto per la prestazione di manodopera e nolo di mezzi meccanici. per l esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria N. registro Atti Privati Valdaone lì COMUNE DI VALDAONE PROVINCIA DI TRENTO Contratto per la prestazione di manodopera e nolo di mezzi meccanici per l esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria

Dettagli

NOTA INFORMATIVA C.V.T. VEICOLI COMMERCIALI

NOTA INFORMATIVA C.V.T. VEICOLI COMMERCIALI NOTA INFORMATIVA C.V.T. VEICOLI COMMERCIALI Introduzione La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall ISVAP (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO Reg. Inc. n. Pordenone, lì CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO STATISTICO E METODOLOGICO ALL'OSSERVATORIO PROVINCIALE DELLE POLITICHE DEL

Dettagli

ALLEGATO 1. I punteggi saranno assegnati come segue PER IL LOTTO I RCTO: A) PREZZO Massimo Punteggio= 60 PUNTI. B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 40 PUNTI

ALLEGATO 1. I punteggi saranno assegnati come segue PER IL LOTTO I RCTO: A) PREZZO Massimo Punteggio= 60 PUNTI. B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 40 PUNTI ALLEGATO 1 I punteggi saranno assegnati come segue PER IL LOTTO I RCTO: A) PREZZO Massimo Punteggio= 60 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 40 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell offerta

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE POLIZZA N 5 RESPONSABILITA CIVILE DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONE (GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI: pregiudizio economico non conseguente

Dettagli

L anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di luglio presso la sede della REGIONE

L anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di luglio presso la sede della REGIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di luglio presso la sede della REGIONE LIGURIA in Genova P.zza De Ferrari, 1 VISTA La determinazione n.

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA VISTA. La determinazione n. IN/2016/6283 del 4/4/2016 a firma dell Assessore all Agricoltura,

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA VISTA. La determinazione n. IN/2016/6283 del 4/4/2016 a firma dell Assessore all Agricoltura, CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L anno duemilasedici il giorno 11 del mese di aprile presso la sede della REGIONE LIGURIA in Genova P.zza De Ferrari, 1 VISTA La determinazione n.

Dettagli

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Generali Italia S.p.A. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA VISTA. La determinazione n. Prot. IN/2015/18317 del 15/10/2015 a firma dell Assessore a

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA VISTA. La determinazione n. Prot. IN/2015/18317 del 15/10/2015 a firma dell Assessore a CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L anno duemilaquindici il giorno 19 del mese di ottobre presso la sede della REGIONE LIGURIA in Genova P.zza De Ferrari, 1 VISTA La determinazione

Dettagli

Direzione Regionale dell'emilia Romagna. Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione tributi

Direzione Regionale dell'emilia Romagna. Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione tributi 1 Direzione Regionale dell'emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione tributi ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ I requisiti

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. COPERTURA ASSICURATIVA PER MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO - RINNOVO POLIZZA COLLETTIVA CON LA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI PER L

Dettagli

CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. periodo dal al

CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. periodo dal al CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO periodo dal 01.10.2016 al 30.09.2021 Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del

Dettagli

Il Contratto di assicurazione

Il Contratto di assicurazione Il Contratto di assicurazione Definizione di assicurazione art. 1882 il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del

Dettagli

RC Professionale Avvocati Ordine degli Avvocati di Roma

RC Professionale Avvocati Ordine degli Avvocati di Roma RC Professionale Avvocati Ordine degli Avvocati di Roma chi, come e cosa copriamo CHARTIS Europe S.A. si obbliga a tenere indenne l avvocato o lo studio associato di avvocati iscritti al relativo albo,

Dettagli

è nostra società cooperativa REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1

è nostra società cooperativa  REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Liguria Professional Polizza di Responsabilità Civile Professionale dell Amministratore di Stabili DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente Assicurato Società Danni Perdite patrimoniali

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997) REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997) Come modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 9 del 28 febbraio 2012, esecutiva INDICE REGOLAMENTO IN MATERIA

Dettagli

Famiglia. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Famiglia. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Famiglia Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE RISCHI DIVERSI Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva di Glossario, e le

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L anno duemilatredici il giorno 12 del mese di febbraio presso la sede della REGIONE LIGURIA in Genova Via Fieschi 15; VISTA La determinazione n. IN

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO Nel testo che segue s intendono per: Assicurato/Contraente Assicurazione Committente Cose Commissione Convenzione Danno patrimoniale Fatturato Franchigia Indennizzo Polizza Premio Accordo ORGANISMO UNITARIO

Dettagli

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. Postel

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. Postel REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Postel DISPOSIZIONI GENERALI 1. Postel S.p.A. (d ora innanzi indicata come POSTEL) definisce la procedura di Conciliazione secondo quanto previsto dal Regolamento in materia

Dettagli

R E G I O N E V E N E T O Segreteria Regionale per la Sanità Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

R E G I O N E V E N E T O Segreteria Regionale per la Sanità Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità R E G I O N E V E N E T O Segreteria Regionale per la Sanità Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO A SUPPORTO DELL AZIENDA

Dettagli

Protezione. Polizza Responsabilità Civile verso Terzi. UNIQA Protezione SpA. Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi

Protezione. Polizza Responsabilità Civile verso Terzi. UNIQA Protezione SpA. Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Polizza Responsabilità Civile verso Terzi Edizione maggio 2013 Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più. RC Animale Domestico Più

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più. RC Animale Domestico Più Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più RC Animale Domestico Più RC Animale Domestico Più edizione 12/2011 Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più La presente Nota

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I Disposizioni Generali Art. 1 Principi e criteri Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Competenze del Comune Capo II Disciplina del procedimento

Dettagli

PROFESSIONE COMMERCIALISTA - RAGIONIERE - PERITO COMMERCIALE - CONSULENTE DEL LAVORO Assicurazione Responsabilità Civile Professionale

PROFESSIONE COMMERCIALISTA - RAGIONIERE - PERITO COMMERCIALE - CONSULENTE DEL LAVORO Assicurazione Responsabilità Civile Professionale PROFESSIONE COMMERCIALISTA - RAGIONIERE - PERITO COMMERCIALE - CONSULENTE DEL LAVORO Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva

Dettagli

TRATTAZIONE DEI RECLAMI PRESSO BANCA POPOLARE DI SONDRIO

TRATTAZIONE DEI RECLAMI PRESSO BANCA POPOLARE DI SONDRIO TRATTAZIONE DEI RECLAMI PRESSO Edizione 8 10/01/2017 Trattazione dei reclami (Edizione 10/01/2017) S.O.S.I. APS Pagina 1 di 5 PREMESSA Il presente documento, finalizzato ad informare la clientela sulle

Dettagli

Convenzione per l Assicurazione della Responsabilità Professionale del Personale Medico e non Medico

Convenzione per l Assicurazione della Responsabilità Professionale del Personale Medico e non Medico Convenzione per l Assicurazione della Responsabilità Professionale del Personale Medico e non Medico Le fonti normative della responsabilità amministrativa e contabile ART. 28 COSTITUZIONE ITALIANA I funzionari

Dettagli

Contratto di Infortuni FORMATO STRADA

Contratto di Infortuni FORMATO STRADA CATTLOGO.JPG 30 CPIEDINO.JPG 27 ESOCAUTO.JPG 30 01 Cattolica Cattolica Assi curazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, n 16-37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 n 00320160237 Registro

Dettagli

PROFESSIONE MEDIATORE IMMOBILIARE

PROFESSIONE MEDIATORE IMMOBILIARE PROFESSIONE MEDIATORE IMMOBILIARE Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione

Dettagli

Polizza Responsabilità civile Professionale. Istruzioni per l Uso

Polizza Responsabilità civile Professionale. Istruzioni per l Uso Polizza Responsabilità civile Professionale Istruzioni per l Uso Bologna 6 aprile 2011 RESPONSABILITA CONTRATTUALE, derivante dall inadempimento di un obbligazione ex art 1218 cc (rientranti nella fattispecie

Dettagli

CONTRATTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA STRAGIUDIZIALE NELLA CONTROVERSIA CONTRO: o EQUITALIA: o BANCA (NO ABF): CLIENTE: DATA: AFFARE FATTO S.R.L.S.

CONTRATTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA STRAGIUDIZIALE NELLA CONTROVERSIA CONTRO: o EQUITALIA: o BANCA (NO ABF): CLIENTE: DATA: AFFARE FATTO S.R.L.S. P.IVA. 02227240500 CONTRATTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA STRAGIUDIZIALE NELLA CONTROVERSIA CONTRO: o EQUITALIA: _ o BANCA (NO ABF): CLIENTE: DATA: Pagina 1 di 5 P.IVA. 02227240500 Il sottoscritto: nato

Dettagli

- Tel: Indice Corso 60 ore

- Tel: Indice Corso 60 ore Indice Corso 60 ore Modulo 1 - La disciplina delle imprese di assicurazione Le fonti normative del diritto delle assicurazioni Principi e struttura del Codice delle Assicurazioni Le condizioni di accesso

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PERDITA DI OCCUPAZIONE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PERDITA DI OCCUPAZIONE Polizza di assicurazione perdita di occupazione Ed. 9-11-205 Copertura elaborata dall ANIA in base alla quale l Impresa assicuratrice si obbliga a corrispondere al lavoratore dipendente a tempo indeterminato

Dettagli

SCHEMA TIPO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA / ASSICURATIVA

SCHEMA TIPO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA / ASSICURATIVA SCHEMA TIPO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA / ASSICURATIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA DELIBERA DEL 30.06.2008 (su carta intestata della Banca o Istituto Assicuratore) Premesso: 1) che la Società /

Dettagli

responsabilità civile - professioni tecniche condizioni di assicurazione

responsabilità civile - professioni tecniche condizioni di assicurazione responsabilità civile - professioni tecniche condizioni di assicurazione Edizione 06/2009 AZIENDe - MOD. cprrct 2 - ED 01/2010 INDICE DEFINIZIONI... 5 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE... 6 CONDIZIONI

Dettagli

Circolare informativa 6/2016. ( a cura di Sara Razzi) BOLLO VIRTUALE

Circolare informativa 6/2016. ( a cura di Sara Razzi) BOLLO VIRTUALE Roma, 14 marzo 2016 Circolare informativa 6/2016 ( a cura di Sara Razzi) BOLLO VIRTUALE L imposta di bollo può essere corrisposta: mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l Agenzia delle

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE Responsabilità Civile Professionale Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO relativo a CESSIONE IN USO DI CASSETTE DI SICUREZZA

FOGLIO INFORMATIVO relativo a CESSIONE IN USO DI CASSETTE DI SICUREZZA INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO relativo a CESSIONE IN USO DI CASSETTE DI SICUREZZA Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano Soc. Coop. Piazza Roma, 17-25016 - GHEDI (BS) Tel. : 03090441

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE LIGURIA PROTEGGE Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile NOTA INFORMATIVA Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile ( ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio

Dettagli

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E DANNI ERARIALI (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO CONTABILE) DV160000PA1

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E DANNI ERARIALI (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO CONTABILE) DV160000PA1 ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E DANNI ERARIALI (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO CONTABILE) DV160000PA1 Specialty Professional Services Oggetto dell Assicurazione

Dettagli

nato/a a il, via n. C.A.P., avente la sede in indirizzo n., indirizzo PEC,mail,

nato/a a il, via n. C.A.P., avente la sede in indirizzo n., indirizzo PEC,mail, Mod antimafia 2 AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) Il/La sottoscritto/a

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO PARTE II MODULO DI PROPOSTA

FASCICOLO INFORMATIVO PARTE II MODULO DI PROPOSTA FASCICOLO INFORMATIVO PARTE II MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI La presente proposta è relativa alla potenziale stipulazione di una polizza di RC PROFESSIONALE in regime di Claims Made il che significa

Dettagli