approvata dall Assemblea federale il 17 dicembre
|
|
- Irene Ferrari
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sugli esami dei medici del 19 novembre (Stato 2 novembre 1999) approvata dall Assemblea federale il 17 dicembre Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 6 della legge federale del 19 dicembre sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo dell istruzione 1 Lo scopo dell'istruzione è di abilitare all'attività medica, con particolare riguardo ai bisogni della pratica della medicina generale. 4 2 Al termine degli studi, lo studente di medicina deve disporre delle conoscenze, delle tecniche e delle capacità necessarie per l'esercizio della professione di medico, segnatamente: a. conoscere l'uomo sano, le affezioni della sua salute, le loro cause, i loro sintomi e le possibilità per prevenirle e influenzarle, ed avere interesse per la ricerca; b. essere in grado di applicare le conoscenze e le tecniche acquisite nel campo della prevenzione, della diagnosi, della terapia e della riabilitazione. La fine degli studi è il presupposto per il perfezionamento in qualsiasi campo della medicina, come anche per l'insegnamento e la ricerca. 3 Per esercitare con competenza la medicina, tenendo conto dei bisogni della popolazione, il medico deve essere atto e disposto a: a. assumere la responsabilità medica, nei suoi aspetti fisici, psichici e sociali, verso l'individuo e la società; b. stabilire e salvaguardare, nell'ambito della sua attività, relazioni interpersonali e collaborare con i colleghi e con il personale non medico dei servizi sanitari; RU Incluse le modificazioni dell O del 31 mar FF 1982 I RS Testo giusta l'o del 31 mar. 1982, adottata dal CF in conformità del DF del 17 dic che approva le O sugli esami per le professioni mediche (art. 1 n. 2 - FF 1982 I 1247). 1
2 Professioni sanitarie c. mantenere, completare costantemente e applicare nella professione le conoscenze e le tecniche acquisite; d. Riconoscere i limiti delle proprie capacità e trarne le conseguenze. Art. 2 Suddivisione degli esami Gli esami dei medici comprendono: a. il primo esame propedeutico; b. il secondo esame propedeutico; c. l'esame finale, in tre parti. Art. 3 Sedi d'esame 1 Gli esami si svolgono nelle seguenti sedi: a. primo esame propedeutico a Basilea, Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna, Neuchâtel e Zurigo; b. secondo esame propedeutico a Basilea, Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna e Zurigo; c. esame finale a Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo. 2 Il candidato può scegliere liberamente la sede d'esame, ma deve sostenere tutti gli esami nella stessa sede. La Giunta direttiva può prendere disposizioni particolari qualora la lingua in cui il candidato ha scelto d'essere esaminato sia fonte di difficoltà. 3 Gli esami finali dei candidati svizzeri di lingua italiana che, cresciuti nel Cantone Ticino o nelle valli di lingua italiana del Grigioni, sono titolari di un diploma italiano, si svolgono, se possibile, in luoghi appropriati del Cantone Ticino, altrimenti presso una sede d'esame menzionata nel capoverso 1. Art. 4 Articolazione degli studi 1 Il diploma di medico può essere ottenuto il più presto dopo sei anni di studi. 2 Gli studi si articolano in: a. due anni di istruzione di base; b. tre anni di studi clinici; c. un anno di studi opzionali. 3 Il primo esame propedeutico può essere sostenuto dopo il primo anno di studi, il secondo dopo un nuovo anno di studi. 4 Gli studi clinici presuppongono il superamento del secondo esame propedeutico. 2
3 Esami dei medici Art. 5 Anno di studi opzionali 1 L anno di studi opzionali deve permettere allo studente di scegliere, nell insieme della medicina, i campi che corrispondono alle sue esigenze e inclinazioni. 2 L anno di studi opzionali presuppone che il candidato abbia superato la prima parte dell'esame finale. Le facoltà possono stabilire l'anno di studi opzionali durante il quinto od il sesto anno di studi. 3 L'anno di studi opzionali dura almeno dieci mesi consecutivi. Durante questo periodo, dev'essere prestata un'attività a tempo pieno. Possono esservi computate sei settimane al massimo di servizio militare. 4 Le facoltà provvedono affinché vengano allestiti programmi di studi opzionali. Esse ne sorvegliano lo svolgimento e fanno annualmente rapporto alla Giunta direttiva. 5 L'anno di studi opzionali può essere compiuto anche presso medici praticanti titolari del diploma federale, ma al massimo tre mesi presso lo stesso medico. 6 Lo studente può supplire il medico, autonomamente, soltanto dopo sei settimane d'attività; le supplenze durante l'anno di studi opzionali non possono superare complessivamente sei settimane. Sono riservate le prescrizioni cantonali derogative. 5 Art. 6 Disposizioni generali Agli esami dei medici si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale del 19 novembre sugli esami federali per le professioni mediche, in quanto non vi deroghino le prescrizioni seguenti. Sezione 2: Esami propedeutici Art. 7 Scopo 1 Lo studente di medicina deve, al termine dell'istruzione di base, disporre delle conoscenze, delle tecniche e delle capacità necessarie per poter proseguire gli studi e conseguire lo scopo dell'istruzione. 2 Egli deve: a. disporre delle conoscenze sullo sviluppo, sulla costituzione e sulla funzione del corpo umano e sul comportamento dell'uomo, necessarie per compiere gli studi clinici, e possedere le basi scientifiche necessarie per comprenderle; b. essere in grado di eseguire, grazie alle conoscenze acquisite, semplici studi o esperimenti o di trattare situazioni tipo formulando, presentando e interpretando reperti. 5 Testo giusta l'o del 31 mar. 1982, adottato dal CF in conformità del DF del 17 dic che approva le O sugli esami per le professioni mediche (art. 1 n. 2 - FF 1982 I 1247). 6 RS
4 Professioni sanitarie Art. 8 Procedure d esame 1 Il primo esame propedeutico consta di un esame teorico, il secondo, inoltre, di un esame pratico. 2 Le facoltà responsabili dell'insegnamento determinano le procedure d'esame per le singole discipline. 3 Le facoltà di medicina allestiscono il programma delle materie e degli esami d'intesa con le facoltà di veterinaria e previa consultazione delle facoltà di scienze filosofiche e naturali. Il programma deve essere approvato dal Dipartimento federale dell'interno, previa consultazione della Giunta direttiva. Le modificazioni possono entrare in vigore il più presto due anni dopo essere state approvate. Art. 9 Primo esame propedeutico 1 Per essere ammesso al primo esame propedeutico, il candidato deve aver seguito, oltre ai corsi, i lavori pratici di fisica, chimica e biologia generale prescritti dalle facoltà, come anche un corso d'introduzione al sistema sanitario svizzero. La frequentazione dei lavori pratici deve essere comprovata da un attestato. 2 Il primo esame propedeutico comprende quattro prove teoriche: 1. fisica fisiologia generale; 2. chimica capitoli scelti di biochimica; 3. biologia generale e biologia umana, in due prove concernenti la biologia molecolare e cellulare, la genetica, la citologia, l'istologia generale, l'embriologia, l'anatomia comparata, l'ecologia e capitoli scelti di anatomia. 3 Per ogni prova è assegnata una nota principale. Il candidato che ottiene due note principali inferiori a 4 è riprovato. Art. 10 Secondo esame propedeutico 1 Per essere ammesso al secondo esame propedeutico, il candidato deve aver superato il primo esame ed aver svolto (ininterrottamente) durante quattro settimane un corso pratico di cure sanitarie. 2 Il secondo esame propedeutico comprende quattro prove, ciascuna con una parte teorica e una parte pratica: a. morfologia ed embriologia, in due prove ripartite sia in anatomia macroscopica e in anatomia microscopica, sia secondo i gruppi d'organi; b. fisiologia; c. biochimica. 3 Sono assegnate quattro note principali, costituite dalla media delle note parziali attribuite nella parte teorica e nella parte pratica di ogni prova. 4 Il candidato che ottiene due note principali inferiori a 4 è riprovato. 4
5 Esami dei medici Art. 11 Corso pratico 1 La Giunta direttiva designa gli ospedali e le istituzioni riconosciute per il compimento del corso pratico ed emana le direttive per l istruzione durante il medesimo. 2 Sono dispensati dal corso pratico: a. gli studenti incorporati nelle truppe sanitarie, se istruiti come soldati sanitari; b. gli studenti incorporati in altre truppe che, trasferiti nelle truppe sanitarie, hanno seguito con successo il corso d ospedale. 3 Il candidato che fu impedito di compiere il corso pratico può essere ammesso al secondo esame propedeutico purché si impegni per scritto a ricuperarlo. I candidati per cui è prevista una formazione di soldato sanitario possono essere ammessi al secondo esame propedeutico prima d'aver concluso questa formazione. 4 I candidati ammessi in virtù del capoverso 3 devono, il più tardi al momento dell'iscrizione all'esame finale, provare d'aver ricevuto la pertinente istruzione militare o d'aver compiuto il corso pratico di cure sanitarie. Sezione 3: Esame finale Art. 12 Prima parte dell'esame finale 1 Per essere ammesso alla prima parte dell'esame finale, il candidato deve aver superato il secondo esame propedeutico. 2 Le facoltà stabiliscono la prima parte dell'esame finale alla fine del terzo o del quarto anno di studi. 3 La prima parte comprende le prove seguenti: a. fisiopatologia; b. farmacologia e tossicologia; c. patologia generale; d. microbiologia; e. fondamenti della medicina psicosociale. 4 Le facoltà possono, per le singole prove, scegliere la procedura d'esame teorica o pratica. 5 Per ogni prova è assegnata una nota principale. Il candidato che ottiene due note principali inferiori a 4 è riprovato. Art. 13 Seconda parte dell'esame finale 1 Per essere ammesso alla seconda parte dell'esame finale, il candidato deve aver superato la prima parte. 5
6 Professioni sanitarie 2 La seconda parte comprende le prove seguenti: a. esami teorici secondo il sistema delle domande con più risposte a scelta: 1. medicina interna e farmacoterapia 2. chirurgia, inclusa la medicina in caso di catastrofi, anestesiologia 3. pediatria; ginecologia; ostetricia 4. medicina sociale e preventiva, inclusa la medicina del lavoro e delle assicurazioni 5. otorinolaringoiatria; dermatologia e venereologia; oftalmologia; b. Esami pratici: 1. medicina interna, incluse la neurologia e la reumatologia 2. psichiatria 3. ginecologia e ostetricia 4. otorinolaringoiatria 5. dermatologia e venereologia 6. oftalmologia 7. patologia speciale: sono assegnate due note parziali, una in patologia macroscopica e l'altra in patologia microscopica 8. radiologia medica 9. medicina legale. 3 Per ogni prova è assegnata una nota principale. Art. 14 Epoca in cui si svolgono gli esami 1 Nelle facoltà che hanno stabilito l'anno di studi opzionali nel quinto anno di studi, la seconda e la terza parte dell'esame finale si svolgono in una sessione. 2 Nelle facoltà che hanno stabilito l'anno di studi opzionali nel sesto anno di studi, il candidato può sostenere la seconda parte dell'esame finale nei tre modi seguenti: a. dopo il quinto anno di studi, prima dell'anno di studi opzionali, in una sessione; b. dopo l'anno di studi opzionali, in una sessione; c. suddivisa in due serie: la prima dopo il quinto anno, prima dell'anno di studi opzionali, la seconda dopo l'anno di studi opzionali. Ogni serie deve comprendere almeno tre discipline; la ripartizione delle discipline può essere scelta dal candidato. La ripartizione scelta dal candidato resta valida anche in caso di ripetizione di una serie non superata, salvo modificazione autorizzata dal presidente locale a causa di malattia o per altri gravi motivi. Art. 15 Procedure d'esame 1 Gli esami teorici della seconda parte si svolgono secondo il sistema delle domande con più risposte a scelta; le domande sono tratte da un elenco compilato dalle facoltà e valido per tutta la Svizzera. 6
7 Esami dei medici Gli esami pratici comprendono la visita di un paziente, la valutazione del suo stato, la risposta alle domande poste e un saggio delle tecniche professionali. 3 Gli esami pratici in otorinolaringoiatria, in dermatologia e venereologia e in oftalmologia devono essere sostenuti in una sola serie. Essi vertono innanzitutto sulla visita di un paziente, sulla formulazione e sulla valutazione di reperti, su metodi d esame particolari e su misure terapeutiche. Art. 16 Valutazione 1 Il candidato non ha superato la seconda parte dell esame finale o una serie d esami se ottiene: a. due note inferiori a 4, su tre a sei note principali; b. tre note inferiori a 4, su sette a dieci note principali; c. quattro note inferiori a 4, su undici e più note principali. 2 Il candidato che sostiene l'esame in due serie è ammesso alla seconda indipendentemente dal risultato della prima. 3 Il candidato che non ha superato una serie d'esami deve ripetere tutte le prove della medesima. La prima serie può essere ripetuta con la seconda nella medesima sessione. 4 Il candidato può cominciare l'anno di studi opzionali indipendentemente dal risultato ottenuto nella seconda parte dell'esame finale o in una serie di esami. 5 Il candidato può ripetere una seconda volta la seconda parte dell'esame finale o le serie di esami che non ha superato. Art. 17 Terza parte dell'esame finale 1 Per essere ammesso alla terza parte dell'esame finale, il candidato deve avere superato la seconda e frequentato un insegnamento coordinato su questioni di medicina generale. 7 2 La terza parte comprende le prove pratiche seguenti: a. medicina interna; b. chirurgia; c. pediatria. 3 Le prove pratiche devono avere quanto possibile carattere pluridisciplinare, con particolare riguardo a questioni inerenti alla pratica della medicina generale. 8 4 Oltre alle tecniche e alle conoscenze acquisite, dev'essere valutato il comportamento del candidato riguardo al paziente, tenuto conto dell'ambiente sociale di co- 7 Testo giusta l'o del 31 mar. 1982, adottata dal CF in conformità del DF del 17 dic che approva le O sugli esami per le professioni mediche (art. 1 n. 2 - FF 1982 I 1247). 8 Testo giusta l'o del 31 mar. 1982, adottata dal CF in conformità del DF del 17 dic che approva le O sugli esami per le professioni mediche (art. 1 n. 2 - FF 1982 I 1247). 7
8 Professioni sanitarie stui (anamnesi, esame, individuazione delle correlazioni psicosomatiche e psicosociali, colloquio con il paziente). Gli esaminatori valutano il referto del candidato. 5 Il candidato può conferire brevemente con un esaminatore che svolge le funzioni di consultore. 6 Le facoltà disciplinano le modalità dell'esame quanto al contenuto, alla struttura, al genere e alla ponderazione degli elementi da valutare, come anche la sua durata. La concezione dell'esame deve essere sottoposta per approvazione al Dipartimento federale dell'interno e comunicata agli studenti all'inizio dell'anno di studi che precede l'esame. Art. 18 Valutazione 1 Ognuna delle tre prove d'esame è valutata separatamente con la menzione «superato» o «non superato». 2 Il candidato può ripetere una seconda volta una prova non superata. 3 Per essere ammesso per una terza ed ultima volta a una prova della terza parte dell'esame finale, il candidato deve provare d'aver compiuto un anno di studi supplementari in Svizzera. 4 La terza parte dell'esame finale è considerata superata se il candidato ha sostenuto con successo le tre prove. Sezione 4: Disposizioni finali Art Art. 20 Abrogazione Gli articoli 46 a 73 del regolamento del 22 dicembre degli esami federali per le arti sanitarie sono abrogati. Art. 21 Disposizioni transitorie 1 Le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi ai candidati che hanno cominciato gli studi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. Il vecchio ordinamento si applica per l'ultima volta all'esame di scienze naturali nel 1983, all'esame di anatomia e di fisiologia nel 1984, all'esame nelle materie cliniche fondamentali nel 1985 e all'esame finale nel Abrogato dal n. II dell O del 27 gen. 1999, approvato dall AF il 29 set (RU ; FF ). 10 [RU , , , , , , , n. II, , ; RU art. 47, art. 18, art. 13, art. 22] 11 Testo giusta l'o del 31 mar adottato dal CF in conformità del DF del 17 dic che approva le O sugli esami per le professioni mediche (art. 1 n. 2 - FF ). 8
9 Esami dei medici Il Dipartimento federale dell interno emana disposizioni particolari per i candidati che non hanno superato esami sostenuti secondo il vecchio ordinamento 12. Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 1982, riservata l'approvazione dell'assemblea federale Vedi l O del DFI del 18 feb concernente le disposizioni transitorie per gli esami dei medici (RS ). 13 Testo giusta l'o del 31 mar adottato dal CF in conformità del DF del 17 dic che approva le O sugli esami per le professioni mediche (art. 1 n. 2 - FF ). 9
10 Professioni sanitarie 10
Ordinanza 811.112.3 sugli esami dei medici-dentisti
Ordinanza 811.112.3 sugli esami dei medici-dentisti del 19 novembre 1980 1) approvata dall'assemblea federale il 17 dicembre 1981 2) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 6 della legge federale
DettagliOrdinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi due anni di studio presso il Dipartimento di medicina della facoltà di scienze dell Università
DettagliOrdinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il ciclo di studi che permette il conseguimento del diploma federale di farmacista presso l Università
Dettaglidel 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il
DettagliOrdinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni
Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni (OFIgC) 817.191.54 del 1 marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1
Dettagli(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)
Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre
DettagliSi consultino inoltre le specifiche indicazioni a seguire per entrambi gli ordinamenti:
- Approvazione con decreto n. 1474 III 7B 28-05-14 ratificato nel Consiglio di Scuola del 04.06.2014. - NODbis: sono esclusi dal Programma gli studenti che non abbiano già sostenuto l'esame di Fisiologia.
DettagliPer poter sostenere l esame di: è richiesto il superamento dei seguenti esami
REGOLE PER L ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO E TABELLA DELLE REGOLE PER L ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO Per iscriversi al SECONDO ANNO IN CORSO è necessario aver superato, entro l appello di recupero
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione
40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliOrdinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati
Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati 811.112.13 del 18 novembre 1975 Il Dipartimento federale dell interno, visti gli articoli 115
DettagliCORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA PIANO DEGLI STUDI. COORTE anno Esame N Anno Sem Nome CFU SSD Att.
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA PIANO DEGLI STUDI COORTE 2010 1 anno Esame N Anno Sem Nome CFU SSD Att. formativa 1 1 1 Chimica e Propedeutica biochimica - esame 9 2 1 1 Chimica e Propedeutica
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO Scuola di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Hypatìa Coordinatore: Prof.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO Scuola di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Hypatìa Coordinatore: Prof. Italia Di Liegro ANNO ACCADEMICO 201/ CALENDARIO DEGLI ESAMI DI PROFITTO
DettagliOrdinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)
45.40 Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle scuole medie ) I. Disposizioni generali
DettagliOrdinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 13 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) La Segreteria di Stato per la formazione,
DettagliOrdinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 27 aprile 2006 L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO Scuola di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Hypatìa Coordinatore: Prof.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO Scuola di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Hypatìa Coordinatore: Prof. Giuseppe Gallina ANNO ACCADEMICO 1/ CALENDARIO DEGLI ESAMI DI PROFITTO
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico del 6 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2013) 46320 Addetta/Addetto del pneumatico Reifenpraktikerin/Reifenpraktiker
DettagliOrdinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo (OACMIL) 414.131.1 del 24 settembre 2004 (Stato 19 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 150
DettagliAnno Accademico 2015/2016 Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Presentazione Benvenuti!
Anno Accademico 2015/2016 Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Presentazione Benvenuti! Sito Web Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia http://www.cdlmedicina.unimore.it/ OBIETTIVI
DettagliOrdinanza sulla maturità professionale federale
Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) 412.103.1 del 24 giugno 2009 (Stato 1 ottobre 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso
DettagliIl Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Voto ottenuto negli esami fondamentali e caratterizzanti la singola scuola Punteggio massimo 5 punti. STUDENTI LAUREATI (DM 509/99 o DM 270/04) Ai fini dell attribuzione del punteggio, il candidato è tenuto
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.74 del 4 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliTABELLA DI PROPEDEUTICITÀ PER IL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
TABELLA DI PROPEDEUTICITÀ PER IL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA Gli studenti del corso di laurea magistrale (o specialistica) in Medicina e Chirurgia sono soggetti al rispetto delle seguenti regole
DettagliOrdinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia
Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori del 15 marzo 2001 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 61 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.27 del 10 maggio 2010 (Stato 1 gennaio 2013) 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker
DettagliCorso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Piano di Studio (a.a. 2016/2017)
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Piano di Studio (a.a. 2016/2017) 1 anno (a.a. 2016/2017) SSD CFU Fisica medica ed elementi di biometria 5 Fisica applicata alla medicina
DettagliCurriculum Curr A / Curriculum comune I anno (60 CFU) + max 4 CFU - TAF D (max 8 in 6 anni)
CORSO I LAUREA/LAUREA MAGISTRALE/LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEICINA E CHIRURGIA CLASSE LM-1 PIANO EGLI STUI per gli studenti che si iscrivono al I anno nell a.a.2016/17 Il Corso di laurea in Medicina
DettagliCalendario degli esami 2015/2016
Calendario degli esami /1 I Anno A.A. /1 - GLI ESAMI AVRANNO INIZIO ALLE ORE,00 salvo casi particolari specificati nelle caselle relative ad ogni sessione d esame. PER INORMATICA MEDICA I-II). GLI STUDENTI
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.64 del 17 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) 86908
DettagliOrdinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali
Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali 415.022 del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del
DettagliCorso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Per gli immatricolati 2015/2016 il percorso degli studi sarà il seguente: PERCORSO DEGLI STUDI PER GLI IMMATRICOLATI NELL A.A. 2015/2016 ATTIVITÀ FORMATIVE
DettagliRegolamento degli studi della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Locarno del 22 luglio 2016
1 Foglio ufficiale 58/2016 Venerdì 22 luglio 1 Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Locarno del 22 luglio 2016 Il Dipartimento dell educazione, della cultura e
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.65 del 10 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) 17204 Fiorista AFC Floristin EFZ/Florist
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna del 26 gennaio 1998 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre
DettagliIl Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
VOTO OTTENUTO NEGLI ESAMI FONDAMENTALI E CARATTERIZZANTI LA SINGOLA SCUOLA PUNTEGGIO MASSIMO 5 PUNTI STUDENTI LAUREATI (DM n.509/99 o DM n.270/04) Con riferimento ai candidati laureati in Italia, ai fini
DettagliRegolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica
Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica Generalità Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto
DettagliCORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA PIANO DEGLI STUDI. COORTE anno Esame N Anno Sem Nome CFU SSD Att.
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA PIANO DEGLI STUDI COORTE 2009 1 anno Esame N Anno Sem Nome CU SSD Att. formativa 1 1 1 Chimica e Propedeutica biochimica - esame 9 2 1 1 Chimica e Propedeutica
DettagliInfermieristica Pediatrica (First Degree in Pediatric Nursing) Dipartimento
La presente scheda di approfondimento si riferisce ai corsi a immatricolazione nell a. a. 2015-2016. Per ulteriori informazioni si rimanda all Ufficio Professioni Sanitarie (tel. 0321/660601 660627 660568)
DettagliI ANNO. I Anno 60 I SEMESTRE 31 II SEMESTRE 29. CFU Esame/Prova in Itinere. in Itinere
I ANNO I Anno 60 I SEMESTRE 3 II SEMESTRE 29 Anatomia Umana (I) 5 Prova Biochimica (I) 6 Prova Biologia e Genetica (I) 5 Prova Biologia e Genetica (II) Chimica e Propedeutica Biochimica 9 Esame Fisica
DettagliOrdinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti
Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti (OEP) del 19 maggio 2003 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l articolo 32 dell ordinanza
DettagliI anno. Biologia generale e molecolare 7 Biochimica 8
I anno I Biologia generale e molecolare Biochimica bio/ biologia molecolare bio/ Biochimica bio/ biologia generale Istologia e Embriologia generale bio/ Chimica e propedeutica biochimica Chimica e propedeutica
Dettagligli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza
ESAMI PER L OTTENIMENTO DEL DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino REGOLAMENTO concernente gli esami per l ottenimento del diploma
DettagliALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA
Allegato A ESAMI VALUTABILI ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA : Esami valutabili. Discipline di base Corso integrato di Anatomia Patologica Anatomia Patologica 1/2; Corso integrato di Immunologia ed
DettagliOrdinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del 12 dicembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno
DettagliCorso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
14 Laurea magistrale in Medicina e chirurgia Medicina Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Per gli immatricolati 2014/2015 il percorso degli studi sarà il seguente: PERCORSO DEGLI STUDI PER
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.39 del 12 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) 82112 Estetista AFC Kosmetikerin
DettagliFisica Medica Fisica e Statistica Fisica Medica 5 FIS/07 (5). Fisica Medica 6 FIS/07 Chimica e Propedeutica Biochimica
Fisica Medica Fisica e Statistica Fisica Medica 5 FIS/07 (5). Fisica Medica 6 FIS/07 Chimica e Propedeutica Biologia e Zoologia Generale compresa la genetica e la biologia delle razze Istologia ed Embriologia
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.60 dell 8 agosto 2007 (Stato 1 gennaio 2013) Fabbricante
DettagliRegolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda del 9 maggio 2016
1 Foglio ufficiale 39/2016 Martedì 17 maggio 1 Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda del 9 maggio 2016 Descrizione e titoli Commissione di vigilanza
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.45 del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) 36104 Calzolaia AFC/Calzolaio
Dettaglidel 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Riparatrice di calzature/riparatore di calzature con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio
Dettaglidel 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2013) da segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa.
Ordinanza sull esame svizzero di maturità 413.12 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1991 1 sui
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.70 del 30 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) 54103 Odontotecnica
DettagliIl piano degli studi per la coorte di studenti che si immatricola nell anno accademico 2014/2015 è riportato nelle pagine seguenti.
Il corso in Medicina e Chirurgia dell Università degli studi del Molise è mirato a formare professionisti dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie all esercizio della
DettagliCORSO DI LAUREA MAGISTRALE
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA, ECOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA (LM-6 Classe delle lauree magistrali in Biologia) Manifesto degli Studi A.A. 2014/2015
DettagliCorso di Laurea Magistrale in Medicina e chirurgia Piano di studio - Ordinamento
1 ANNO Corso di Laurea Magistrale in Medicina e chirurgia Profitto Valutazione Scienze umane, politiche della salute e management sanitario Medicina e sanità pubblica e degli ambienti di lavoro e scienze
DettagliC O R S O D I L A U R E A I N I N F E R M I E R I S T I C A S E D E D I U D I N E
C O R S O D I L A U R E A I N I N F E R M I E R I S T I C A S E D E D I U D I N E 1 anno Fondamenti di infermieristica e della 8 96 05.10.15 relazione assistenziale - Psicologia generale 1 12 M-PSI/01
DettagliRelazione di sintesi
Relazione di sintesi sulla Valutazione della didattica da parte degli studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia CDL I e II semestre A.A. 1999/2000 1 PARTE I : RIPARTIZIONE, PER ANNI DI CORSO E PER
DettagliC O R S O D I L A U R E A I N I N F E R M I E R I S T I C A S E D E D I U D I N E ATTIVITÀ FORMATIVE CFU S.S.D. DIDATTICO
Medicina Laurea in Infermieristica 59 C O R S O D I L A U R E A I N I N F E R M I E R I S T I C A S E D E D I U D I N E 1 anno Fondamenti di infermieristica e della 8 06.10.2014 relazione assistenziale
DettagliOrdinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)
Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) 512.271.1 del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto
Dettaglidel 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Gestrice dell informazione e della documentazione/ Gestore dell informazione e della documentazione con attestato federale di capacità (AFC)
DettagliIl Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca D.M. n. 217 Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nella sezione ad opzione internazionale cinese funzionante presso il Convitto nazionale
DettagliCorso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria Propedeuticità a.a. 2016/2017 (nuovo ordinamento classe LM 42)
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria Propedeuticità a.a. 2016/2017 (nuovo ordinamento classe LM 42) Corsi integrati Anno (semestre) Corso integrati propedeutici Anno (semestre) (in corsivo
DettagliOrdinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) Modifica del 26 giugno 2008 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Decoratrice tessile/decoratore tessile con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Decoratrice tessile/decoratore tessile con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.32 del 31 maggio 2010 (Stato 1 gennaio 2013) 28502
DettagliInsegnamento Sem Es CFU CFU Modulo SSD Ore
PIANO STUDI a.a. 06-07 PRIMO ANNO Insegnamento Sem Es CFU CFU Modulo SSD Ore Infermieristica Generale -Infermieristica generale, clinica e metodologia applicata I S/0 7 Metodologia clinica infermieristica
DettagliL/SNT1 - Professioni Sanitarie, Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica Ordinamento D.M. 270/04 Accesso
La presente scheda di approfondimento si riferisce ai corsi a immatricolazione nell a. a. 202-20. Per ulteriori informazioni si rimanda al numero telefonico : 02 660 646 Dott. Maurizio Pietroni. Corso
DettagliIntervenire con adeguate competenze interdisciplinari nella diagnosi, nella prevenzione e nella soluzione di problemi ambientali.
Regolamento Didattico del di Laurea in Scienze Ambientali Art. 1. Finalità, obiettivi formativi e professionalizzanti Il corso di laurea costruisce la capacità di analizzare processi, sistemi e problemi
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.32 del 9 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) 79004
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di farmacia con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di farmacia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.40 del 14 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) 70610 Assistente
DettagliA.A. 2011/2012 MANIFESTO DEGLI STUDI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA LM - 41 (DM 270)
A.A. 2011/2012 MANIFESTO DEGLI STUDI Anno di corso I-II-III ANNO: IV-V-VI ANNO: LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA LM - 41 (DM 270) LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA 46/S (DM 509) Ordinamento
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO Scuola di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Hypatìa Coordinatore: Prof.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO Scuola di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Hypatìa Coordinatore: Prof. Italia Di Liegro ANNO ACCADEMICO 13/ CALENDARIO DEGLI ESAMI DI PROFITTO
DettagliOrdinanza del DDPS sugli operatori di ricognitori telecomandati
Ordinanza del DDPS sugli operatori di ricognitori telecomandati 512.271.4 del 29 giugno 2000 (Stato 11 luglio 2000) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.44 del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliOdontoiatria e protesi dentaria. Medicine and surgery. Medicina e chirurgia MEDICINA E CHIRURGIA
Odontoiatria e protesi dentaria Medicine and surgery Medicina e chirurgia MEDICINA E CHIRURGIA MEDICINA E CHIRURGIA CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO Medicina e chirurgia Medicine and surgery Odontoiatra
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Riciclatrice/Riciclatore con attestato federale di capacità (AFC) del 95005 Riciclatrice AFC/Riciclatore AFC Recyclistin EFZ/Recyclist EFZ Recycleuse CFC/Recycleur
DettagliCorso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Norme per il superamento dei blocchi
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Norme per il superamento dei blocchi AN ACCADEMICO 2010/2011 Passaggio dal 1 al 2 anno CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA FICA ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA
Dettaglidel 7 dicembre 1998 (Stato 1 novembre 2011) segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa.
Ordinanza sull esame svizzero di maturità 413.12 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 novembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1991 1 sui
DettagliOrdinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione
Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione del 15 maggio 2002 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 21 capoverso
Dettagli8473 - INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) (L)
Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8473 - INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) (L) Titolo: INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
DettagliOrdinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra
Ordinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra 211.432.261 del 16 novembre 1994 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 950 capoverso 2 del Codice civile
Dettaglidel 1 novembre 1999 (Stato 26 novembre 2002)
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di veterinaria dell Università di Berna del 1 novembre 1999 (Stato 26 novembre 2002) Il Dipartimento
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Orafa/Orafo con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Orafa/Orafo con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.08 dell 8 luglio 2009 (Stato 1 febbraio 2015) 50003 Orafa AFC/Orafo AFC Goldschmiedin
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Tecnologa di stampa/tecnologo di stampa con attestato federale di capacità (EFZ)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Tecnologa di stampa/tecnologo di stampa con attestato federale di capacità (EFZ) 412.101.221.03 del 28 novembre 2008 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliOrdinamento delle scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia (2).
L. 26 gennaio 1942, n. 78 (1). Ordinamento delle scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1942, n. 50. (2) L'art. 27, D.Lgs.Lgt.
DettagliRegolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)
Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012) 5.3.4.1.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: la legge della scuola del 1 febbraio 1990; la
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Scultrice su legno/scultore su legno con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Scultrice su legno/scultore su legno con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.98 del 5 dicembre 2008 (Stato 1 gennaio 2013) 90003
DettagliTABELLA ALLEGATA. Padova - Reggio Calabria
TABELLA ALLEGATA Padova - Reggio Calabria P A D O V A Borse 1997/98 Borse riservate a cittadini Allergologia ed immunologia clinica 2 Anatomia patologica 3 Anestesia e rianimazione 16 Cardiochirurgia 2
DettagliALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN FARMACIA - Sede di Bologna -
pag. 1 4. DELIBERE DI MASSIMA illustra al Consiglio le delibere di massima richieste dalla Segreteria studenti per poter istruire le pratiche di eventuali studenti trasferiti, in analogia, agli anni precedenti.
DettagliESAMI UTILI PER LA VALUTAZIONE (CORSI INTEGRATI)
A.1 Allegato A al D.R. n. 569 del 02.05.2013 Allergologia ed Immunologia Clinica Dermatologia e venereologia Ematologia Gastroenterologia 1. MICROBIOLOGIA 1. PATOLOGIA GENERALE E MICROBIOLOGIA CLINICA
DettagliMANIFESTO DEGLI STUDI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE PER LA SALUTE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA Dipartimento di Scienze Biomediche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali MANIFESTO DEGLI STUDI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE PER LA SALUTE Anno
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda 0.831.109.441.11 Concluso il 12 maggio
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Piastrellista con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Piastrellista con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.43 del 28 settembre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) 51103 Piastrellista AFC
DettagliOrdinanza sull esame svizzero di maturità
Ordinanza sull esame svizzero di maturità del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1991 1 sui politecnici federali; visto l
DettagliLegge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie)
45.000 Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie) accettata dal Popolo il 7 ottobre 96 I. Disposizioni generali Art. Scopo Il Cantone provvede all'insegnamento
DettagliOrdinanza concernente un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti
Ordinanza concernente un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti 221.215.324.1 del 16 gennaio 1985 (Stato 1 febbraio 1985) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Aiuto piastrellista con certificato federale di formazione pratica (CFP)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Aiuto piastrellista con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 28 settembre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) 51104 Aiuto piastrellista
DettagliCOLLEGIO PAPIO SCUOLA MEDIA e LICEO Casella Postale 840, CH-6612 Ascona Tel. +41 (0) Fax +41 (0)
PIANO DEGLI STUDI E NORME PER LA PROMOZIONE AL LICEO 1. Piano degli studi: materie e relativi coefficienti di ponderazione. 1.1. Prima liceo 1.1.1. Italiano: coefficiente 3. 1.1.2. Matematica: coefficiente
Dettagli811.113 Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche
Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche del 17 ottobre 2001 (Stato 24 agosto 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliREGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE 1. Il presente Regolamento specifica gli aspetti organizzativi del corso di laurea in Biotecnologie mediche, secondo l ordinamento didattico
Dettagli