Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati
|
|
- Niccoletta Rosi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati del 18 novembre 1975 Il Dipartimento federale dell interno, visti gli articoli 115 capoverso 2 bis e 116 capoverso 3 del regolamento degli esami federali per le arti sanitarie, del 22 dicembre , ordina: Art. 1 Gli Svizzeri dell estero e gli Svizzeri naturalizzati che hanno terminato i loro studi senza il conseguimento del diploma federale e hanno svolto la loro professione per parecchi anni, in Svizzera, possono ottenere il diploma federale se superano l esame professionale particolare; essi non sono tenuti a sottoporsi, interamente o parzialmente, all esame federale di maturità. Art. 2 Per gli Svizzeri dell estero e gli Svizzeri naturalizzati, l ottenimento del diploma finale in una Università straniera che permetta la pratica della professione in quel Paese, o il diploma di facoltà in un università svizzera, è considerato come termine degli studi giusta l articolo 1. Art. 3 Un diploma finale giusta l articolo 2 non concede il diritto d ammissione all esame professionale particolare se: a. lo Svizzero dell estero che l ha ottenuto ha compiuto gli studi all estero e manchi la prova che i suoi genitori fossero domiciliati nello Stato estero in questione all inizio degli studi; b. il titolare ha compiuto, in quanto cittadino svizzero, esami di facoltà in università svizzere; c. il rifugiato, riconosciuto come tale, che l ha ottenuto, aveva il diritto d essere ammesso agli esami federali secondo le disposizioni applicabili ai rifugiati; RU [RU , , , , , , n. II, , ; RS art. 47, art. 20, art. 18, art. 13, art. 22]. Alle disp. cit. corrispondono ora gli art. 26 cpv. 3 e 27 cpv. 3 dell O generale del 19 nov sugli esami federali per le professioni mediche (RS ). 1
2 Professioni sanitarie d. lo Svizzero dell estero o lo Svizzero naturalizzato l ha ottenuto dopo essere stato definitivamente escluso da esami federali precedenti. Art. 4 Le attività seguenti sono considerate come pratica professionale pluriennale giusta l articolo 1: a. Per i medici 1. Attività ad impiego completo e tempo pieno, durante cinque anni (attività clinica), in uno o più ospedali pubblici. La Giunta direttiva può riconoscere, in casi particolari, l attività svolta in altri ospedali, nonché un anno d attività al massimo in uno degli istituti menzionati qui di seguito: anatomia patologica, medicina legale, medicina sociale e preventiva, microbiologia, farmacologia. 2. L attività sopra menzionata può essere sostituita, per una durata fino a tre anni, con la conduzione indipendente di un gabinetto medico, in virtù di un autorizzazione cantonale. b. Per i dentisti 1. Attività a tempo pieno per cinque anni come assistente di un medico dentista titolare d un diploma federale. 2. L attività d assistente di un medico dentista può essere sostituita, per la durata di tre anni al massimo, con la conduzione indipendente di un gabinetto di medicina dentaria, in virtù di un autorizzazione cantonale o con un attività svolta in un istituto sociale di medicina dentaria. c. Per i farmacisti 1. Attività a tempo pieno, per tre anni, al massimo da tre farmacisti titolari del diploma federale; la metà del tempo stabilito deve essere svolta in una farmacia pubblica e l altra metà può essere trascorsa in una farmacia d ospedale. 2. La metà dell attività sopra menzionata può essere svolta sotto forma di conduzione indipendente di una farmacia in virtù di un autorizzazione cantonale. d. Per i veterinari 1. Attività a tempo pieno, per cinque anni, come assistente in una facoltà, assistente o sostituto di un veterinario o collaboratore scientifico. 2. La pratica della professione sopra menzionata può essere sostituita con un attività indipendente, esercitata per cinque anni, in virtù di un autorizzazione cantonale o con un altra forma di attività, professionalmente indipendente. 2
3 Esami professionali particolari per Svizzeri dell'estero e naturalizzati Art. 5 Le attività giusta l articolo 4, per dare diritto all ammissione, devono essere svolte senza interruzioni nell anno che precede la domanda d ammissione all esame professionale particolare. Art. 6 La domanda d ammissione all esame professionale particolare dev essere inoltrata per il tramite dell Ufficio federale della sanità pubblica 2, alla Giunta direttiva degli esami federali per le arti sanitarie, con allegati un curriculum vitae e documenti attestanti la nazionalità svizzera, il domicilio dei genitori giusta l articolo 3 lettera a, gli studi e la pratica professionale compiuti e inoltre il certificato di buona condotta. Art. 7 Su proposta dei delegati, la Giunta direttiva risolve circa l ammissione e stabilisce le materie d esame nell ambito dell articolo 8, per i dentisti, i farmacisti e i veterinari. Art. 8 L esame professionale particolare consta delle seguenti cinque prove: a. Per i medici 1. esame pratico e orale combinato: medicina interna; 2. esame pratico e orale combinato: chirurgia o pediatria; 3. esame pratico e orale combinato, a scelta del candidato in una delle seguenti specializzazioni: ostetricia e ginecologia, psichiatria, oftalmologia, otorinolaringoiatria, dermatologia e venereologia; 4. esame orale in una delle seguenti specializzazioni, a scelta del candidato: anatomia patologica, medicina legale, medicina sociale e medicina preventiva, radiologia medica, microbiologia, farmacologia; 5. esame in un altro dei rami d esame orale o combinato, menzionati sotto i numeri 2, 3 e 4, a scelta del candidato. b. Per i dentisti Secondo il genere d esame pratico e orale combinato: 1. stomatologia e chirurgia dell apparato masticatorio; 2. odontoiatria conservativa, compresa l odontoiatria preventiva; 3. protesi; 4. parodontologia; 5. ortodenzia. 2 Nuova denominazione giusta l art. 1 del DCF del 23 apr conc. l adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 3
4 Professioni sanitarie c. Per i farmacisti 1. esame pratico: esame di medicamenti della farmacopea elvetica o analisi farmaceutica di un miscuglio di medicamenti o d un preparato farmaceutico; 2. esame pratico: studio d un problema di farmacia galenica o analisi biologica, chimica e microscopica; 3. esame orale: conoscenza della farmacopea elvetica e delle prescrizioni relative all esercizio della professione (leggi, ordinanze, ecc.); 4. esame orale: chimica farmaceutica o farmacia galenica; 5. esame orale: farmacognosia o farmacodinamica dei medicamenti e dei veleni. d. 3 i veterinari 1. esame pratico: medicina interna o chirurgia; 2. esame pratico: ginecologia o ostetricia; 3. esame pratico-orale: autopsia d un animale domestico o problemi con cernenti l esame e il controllo della carne e dei prodotti carnei; 4. esame orale: epizoozie e provvedimenti amministrativi di lotta; 5. un esame suppletivo, giusta gli articoli 111i a 111r del regolamento degli esami federali per le arti sanitarie 4. Art. 9 Ogni esame pratico deve conchiudersi sotto forma di colloquio. Art L esame professionale particolare ha esito positivo se il candidato ottiene una nota media minima di 4, non ha più di una nota inferiore al 4 e non gli è stata assegnata in nessuna materia la nota 1. 2 Il candidato che ha superato l esame riceve il diploma federale giusta l articolo 39 del regolamento degli esami federali per le arti sanitarie 5. 3 Dopo due insuccessi, un candidato non può più presentarsi all esame. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 2 lug (RU ). 4 Vedi ora l O del 19 nov sugli esami dei veterinari (RS ). 5 Ora: giusta l art. 44 dell O generale del 19 nov sugli esami federali per le professioni mediche (RS ). 4
5 Esami professionali particolari per Svizzeri dell'estero e naturalizzati Art. 11 Nel rimanente, l esame professionale particolare si svolge, per analogia, giusta gli articoli 3, 9 a 15 e 26 a 32 6, e il diritto di ricorso è usato giusta l articolo 41 del regolamento degli esami federali per le arti sanitarie 7. Art. 12 La tassa d esame è di 500 franchi, compresi 30 franchi per il diploma, e deve essere versata per conto corrente postale all Ufficio federale della sanità pubblica prima dell inizio dell esame. Art L ordinanza del Dipartimento federale dell interno del 28 febbraio concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati è abrogata. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre Per lo svolgimento degli esami per le professioni mediche vedi ora le relative O (RS /.5). 7 Ora: giusta l art. 46 dell O generale del 19 nov sugli esami federali per le professioni mediche (RS ). 8 [RU ] 5
6 Professioni sanitarie 6
811.112.32 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della
DettagliOrdinanza 811.112.3 sugli esami dei medici-dentisti
Ordinanza 811.112.3 sugli esami dei medici-dentisti del 19 novembre 1980 1) approvata dall'assemblea federale il 17 dicembre 1981 2) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 6 della legge federale
Dettaglidel 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
Dettagli811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
Dettaglidel 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
Dettagli811.112.243 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre
Dettaglidel 1 novembre 1999 (Stato 26 novembre 2002)
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di veterinaria dell Università di Berna del 1 novembre 1999 (Stato 26 novembre 2002) Il Dipartimento
DettagliOrdinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche
Ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche (Ordinanza sugli esami LPMed) 811.113.3 del 26 novembre 2008 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) Modifica del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina: I L ordinanza
Dettagli414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) del 24 marzo 1998 (Stato 12 settembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti
Dettagliprimi due anni (studio di base) del corso quinquennale di scienze farmaceutiche e del diploma federale di farmacista.
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il corso di studi in scienze farmaceutiche presso la Facoltà di biologia e medicina dell Università di
Dettagli811.112.0 Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie
Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie del 27 giugno 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Consiglio federale svizzero,
Dettagli744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie
Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) Modifica del... Avamprogetto
Dettagli811.112.0 Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie
Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie del 27 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero,
Dettagli811.113 Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche
Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche del 17 ottobre 2001 (Stato 24 agosto 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direzione Studenti - Area Post Lauream Responsabile Dott.ssa Maria Letizia De Battisti
PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO AUTONOMIA DIDATTICA Legge 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari (G.U. 23 novembre 1990, n.274) Decreto Ministeriale 3 novembre 1999,
Dettaglidel 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)
Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 1 gennaio 2008)
DettagliOrdinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore
Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) del 27 giugno 2012 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliRegolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento
Dettagli1 Foglio ufficiale 11/2014 Venerdì 7 febbraio 1111
1 Foglio ufficiale 11/2014 Venerdì 7 febbraio 1111 Domande d iscrizione Le domande devono essere compilate sull apposito formulario ottenibile presso la segreteria della Scuola specializzata superiore
DettagliCorso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri
IFCAM - Istituto svizzero per la formazione di capi-azienda nelle arti e mestieri Corso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre
Dettagli(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato
Dettagli832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) 1 del 14 febbraio 2007 (Stato 1 marzo 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliRegolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista
Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista In base agli articoli: 30 e 31 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, 8, 13,
DettagliCodice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)
Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) (Mantenimento del figlio) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta:
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l Autonomia Scolastica Ufficio Sesto DECRETO MINISTERIALE
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione
40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliDIPARTIMENTO PER L ISTRUZIONE Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Uff.VII
DIPARTIMENTO PER L ISTRUZIONE Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Uff.VII DECRETO MINISTERIALE N.31 del 16-3-2007 Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale
DettagliLegge federale sulle professioni mediche universitarie
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulle professioni mediche universitarie (, LPMed) Modifica del 20 marzo 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliOrdinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
DettagliNumero dei posti di formazione Tassa scolastica Serate informative Iscrizioni Inizio dei corsi Termine d iscrizione
1 Foglio ufficiale 10/2015 Venerdì 6 febbraio 1038 sica) organizzato dalla Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Lugano, ottenendo la relativa certificazione. L iscrizione a tale corso deve
Dettaglio Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297(artt. 379, 381, 382, 383, 384, 385, e 386)
Ministero dell'istruzione dell'università della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LUCCA Via Barsanti e Matteucci,66 55100 Lucca Tel.05834221 Fax 0583422276
DettagliAccreditamento delle società di revisione LRD esterne
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del
DettagliMaturità professionale
situazione gennaio 2010 telefono fax e-mail internet Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport Divisione della formazione professionale via Vergiò 18 cp 367
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
DettagliOdinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliApprovata dall Assemblea federale il 17 dicembre 1981 3
Ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed) 1 811.112.1 del 19 novembre 1980 2 (Stato 2 novembre 1999) Approvata dall Assemblea federale il 17 dicembre 1981 3 Il Consiglio
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliRiforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al
Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi
DettagliOrdinanza 811.112.12 sugli esami federali professionali di medicina per gli Svizzeri in possesso di diplomi italiani 1)
Ordinanza 811.112.12 sugli esami federali professionali di medicina per gli Svizzeri in possesso di diplomi italiani 1) del 29 aprile 1943 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 6 della legge
Dettagli414.134.2 Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL) del 27 giugno 2005 (Stato 30
DettagliDipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'area Critica. Interpello DMEP 2015/4
Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'area Critica Interpello DMEP 2015/4 Visto l articolo 4 comma 1 lett b) del Regolamento di ateneo per l attribuzione degli incarichi di insegnamento;
DettagliOrdinanza sul controllo della circolazione stradale
Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) Modifica del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 marzo 2007 1 sul controllo della circolazione stradale
DettagliEQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL ESTERO DA CITTADINI ITALIANI E/O CITTADINI COMUNITARI
EQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL ESTERO DA CITTADINI ITALIANI E/O CITTADINI COMUNITARI INFORMAZIONI UTILI Dove rivolgersi UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di Ancona tel. 071 2295451 Orario Lun.
DettagliOrdinanza sulla disinfezione e la disinfestazione
Ordinanza sulla disinfezione e la disinfestazione 818.138.2 del 4 novembre 1981 (Stato 30 aprile 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 38 capoverso 1 della legge del 18 dicembre
DettagliArt. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998
LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 24 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliCollegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 1. Cosa è necessario per essere iscritto all Albo? Per essere iscritto
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
DettagliDIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO
REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE Il Dirigente Responsabile: ZANOBINI ALBERTO Decreto non soggetto a controllo ai
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP) dell 11 luglio 2007 (stato il 1 febbraio 2012) 68103 Assistente d ufficio
DettagliLegge federale sulle professioni mediche universitarie
Decisioni del Consiglio degli Stati del 27.11.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 5.3.2015 Legge federale sulle professioni mediche universitarie (, LPMed) Modifica del 20 marzo 2015 L Assemblea
DettagliTECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (AB. ALLA PROF. SANITARIA DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)
Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8487 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE
Dettaglid e c r e t a : I. Disposizioni generali
5.1.8.4.4 Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare (del 10 giugno 1999) La Conferenza
DettagliOrdinanza concernente la legge sul credito al consumo
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) del 6 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
Dettaglinormativa di riferimento modello di domanda
Equipollenze titoli di studio conseguiti all estero da cittadini italiani e/o cittadini comunitari normativa di riferimento modello di domanda Ufficio Relazioni con il Pubblico L equipollenza può essere
DettagliDisposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)
Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza
DettagliDIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO
REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE Il Dirigente Responsabile: ZANOBINI ALBERTO Decreto non soggetto a controllo ai
DettagliOrdinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) Modifica del 22 ottobre 2008 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista
Dettagli11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliProfilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali
4.3.3.1.2. Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali (SUP-LA) del 10 giugno 1999 1. Statuto La formazione in linguistica applicata di livello
DettagliLegge sui consulenti in brevetti
(LCB) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 decreta: Sezione 1: Oggetto
Dettagli852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero
Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero (LAPE) 1 del 21 marzo 1973 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 8 maggio 2001) Il
DettagliMASTER di I Livello MA128 - ECOGRAFIA: TECNICA, ANATOMIA ED APPLICAZIONE CLINICA (I EDIZIONE) 1500 ore - 60 CFU Anno Accademico 2012/2013 MA128
MASTER di I Livello MA128 - ECOGRAFIA: TECNICA, ANATOMIA ED APPLICAZIONE CLINICA (I EDIZIONE) 1500 ore - 60 CFU Anno Accademico 2012/2013 MA128 www.unipegaso.it Titolo MA128 - ECOGRAFIA: TECNICA, ANATOMIA
DettagliRiconoscimento dei diplomi d'insegnamento esteri
Riconoscimento dei diplomi d'insegnamento esteri L esame di diplomi d insegnamento esteri avviene in base ai requisiti minimi previsti nei regolamenti di riconoscimento svizzeri, nonché in base ai principi
DettagliOrdinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri
Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri 951.241 del 9 dicembre 1949 (Stato 1 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) Modifica del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale
DettagliDipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'area Critica. Interpello DMEP 2015/2
Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'area Critica Interpello DMEP 2015/2 Visto Visto l articolo 4 comma 1 lett b) del Regolamento di ateneo per l attribuzione degli incarichi
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato
Dettagliinteressata, dei genitori, di altre persone obbligate per legge e di altri terzi sono insufficienti.
EDK CDIP Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique Modello di legge cantonale sulle borse di studio del 6 giugno
DettagliScuola di Agraria e Medicina veterinaria
Scuola di Agraria e Medicina veterinaria Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria Parte Normativa Sito web del corso di studio: http://corsi.unibo.it/magistralecu/medicinaveterinaria/pagine/default.aspx
DettagliOrdinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 52 e 55 della legge dell 8 ottobre 1982 1 sull approvvigionamento
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera
Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria/operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2005 (Stato 26 febbraio 2007) 53106 Operatrice
Dettagli8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L)
Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L) Titolo: IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) del 5 febbraio 008 (stato agosto 04) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione
DettagliLegge federale sui consulenti in brevetti
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sui consulenti in brevetti (, LCB) del 20 marzo 2009 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della
DettagliOrdinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)
45.40 Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD) del settembre 008 (stato agosto 05) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)
Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 24 della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione
DettagliOrdinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
DettagliOrdinanza sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) del 30 giugno 2015 La Direzione del Politecnico
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA Art. 1 - Finalità, durata, e modalità di assegnazione 1. La
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DECRETO MINISTERIALE N. 18 del 9 febbraio 2004 Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola
DettagliOrdinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità
Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità dell 11 febbraio 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD),
Dettagli0.413.454.1 Scambio di note del 22 agosto/6 settembre 1996
Scambio di note del 22 agosto/6 settembre 1996 tra la Svizzera e l Italia sul riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera Entrato
DettagliFebbraio Agosto 2011. Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA (Roma)
Febbraio Agosto 2011 Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA (Roma) Universita` Cattolica del Sacro Cuore Facolta` di Medicina e Chirurgia A. Gemelli Sede di Brescia CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA
Dettagli748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle
DettagliRegolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
Dettagli