Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera
|
|
- Giuliana Valentino
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5 del decreto federale del 22 marzo che istituisce provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola l applicazione dei provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera (detti qui di seguito «misure»). Art. 2 Principio Le misure previste intendono promuovere la collaborazione tra le università, incentivare la mobilità e favorire la mutua comprensione al di là dei confini linguistici. Sezione 2: Settori di promozione Art. 3 Finanziamento di progetti intesi a migliorare il mutuo riconoscimento degli studi 1 Allo scopo di svolgere, nelle discipline accademiche, le inchieste necessarie al riconoscimento reciproco dei periodi di studio, delle prestazioni e dei titoli di studio, e di elaborare le relative convenzioni, la Confederazione può appoggiare la Conferenza universitaria svizzera mediante sussidi destinati al finanziamento: a. delle sedute dei gruppi di lavoro per l elaborazione delle convenzioni specifiche alle diverse discipline; b. degli incarichi per la preparazione dei documenti e degli studi all intenzione dei gruppi di lavoro; RU RS
2 Scuola universitaria c. delle indagini e della valutazione delle misure adottate. 2 La Conferenza universitaria svizzera regola la composizione dei gruppi di lavoro e cura il versamento delle prestazioni finanziarie. Art. 4 Borse di mobilità 1 Per i soggiorni degli studenti in altre università possono essere versati per un periodo massimo di due semestri consecutivi 2000 franchi per ogni semestre, quando: a. le prestazioni di studio sono reciprocamente riconosciute dalle università interessate; b. l università di destinazione è disposta ad accogliere lo studente; c. il soggiorno di studio viene effettuato in una regione linguistica diversa da quella dell università di origine; d. l università di origine è disposta a concedere la borsa. 2 In via eccezionale, e fino all entità del 10 per cento dei mezzi disponibili, possono essere concesse borse di mobilità a studenti che frequentano un altra università della stessa regione linguistica, a condizione che vi abitino. 3 Le borse disponibili sono ripartite tra le diverse università in rapporto al numero i loro studenti. La Conferenza universitaria svizzera coordina la ripartizione dei crediti. Art. 5 Misure a favore di docenti ed assistenti 1 Ai docenti ed agli assistenti possono essere versati annualmente sussidi unici, pari a 5000 franchi al massimo, a copertura delle spese causate dall attività di insegnamento nell università di un altra regione linguistica, quando: a. i corsi di insegnamento sono integrati nel programma di studi dell università di accoglienza; b. il corso di insegnamento ha almeno la seguente durata: 1. lezioni e seminari: almeno un ora alla settimana durante un semestre, 2. corsi blocco: una settimana complessivamente. 2 La Conferenza universitaria svizzera coordina la ripartizione dei contributi. Art. 6 Informazione e orientamento 1 Ogni università riceve un indennizzo forfettario quale contributo alle spese supplementari legate alle borse di mobilità ed all applicazione delle misure a favore dei docenti e degli assistenti. 2 Per l intero anno accademico, l indennizzo forfettario si compone: a. di un contributo di 100 franchi, sia all università d origine che all università di accoglienza, per ogni studente annunciato prima del semestre invernale, conformemente all articolo 9 capoverso 2; 2
3 Misure volte a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi - O b. di un decimo degli altri mezzi previsti a carico del credito d impegno per l informazione e l orientamento del preventivo annuo dell Ufficio federale dell educazione e della scienza (Ufficio federale). 3 La Conferenza universitaria svizzera coordina la ripartizione dei contributi. Art. 7 Valutazione e impatto delle misure 1 Per la valutazione scientifica delle attività promosse dalle misure, possono essere versati sussidi. 2 Il disbrigo delle domande di sussidio si svolge secondo le condizioni generali dell amministrazione federale relative agli esperti ed incaricati. Sezione 3: Procedura Art. 8 Sussidi ai progetti volti a migliorare il mutuo riconoscimento delle prestazioni di studio 1 I progetti volti a promuovere il riconoscimento reciproco delle prestazioni di studio sono seguiti dalla Conferenza universitaria svizzera. 2 Su sua proposta l Ufficio federale stanzia annualmente i crediti necessari all esecuzione dei progetti. 3 A conclusione di ogni progetto, la Conferenza universitaria svizzera fa rapporto all Ufficio federale. Art. 9 Borse di mobilità 1 Gli studenti indirizzano le domande per l ottenimento delle borse di mobilità all università presso la quale sono immatricolati. 2 Al più tardi 10 settimane prima dell inizio del semestre, ogni università comunica alla Conferenza universitaria svizzera il numero degli studenti che si sono annunciati per un soggiorno di mobilità. 3 Su proposta della Conferenza universitaria svizzera, l Ufficio federale versa ad ogni Cantone universitario, al Consiglio dei politecnici federali ed agli enti che hanno l onere di istituti sussidiabili secondo la legge federale del 22 marzo , i mezzi necessari al pagamento delle borse di mobilità, al più tardi alla fine del mese precedente l inizio del semestre. 4 Al termine dell anno accademico, ogni università redige un consuntivo delle borse versate e restituisce i crediti inutilizzati. 2 RS
4 Scuola universitaria Art. 10 Misure a favore di docenti ed assistenti 1 I docenti e gli assistenti indirizzano le domande di sussidio per il promovimento della mobilità all università presso la quale esercitano la loro attività. 2 Su proposta della Conferenza universitaria svizzera, l Ufficio federale versa ad ogni Cantone universitario, al Consiglio dei politecnici federali ed agli enti che hanno l onere di istituti sussidiabili secondo la legge federale del 22 marzo sull aiuto alle università, i mezzi necessari al pagamento dei sussidi ai docenti ed agli assistenti, al più tardi alla fine del mese precedente l inizio del semestre. 3 Al termine dell anno accademico, ogni università redige un consuntivo dei sussidi versati a docenti ed assistenti e restituisce i crediti inutilizzati. Art. 11 Informazione e orientamento 1 Appena in possesso delle informazioni di cui all articolo 9 capoverso 2, la Conferenza universitaria svizzera presenta all Ufficio federale la richiesta degli indennizzi forfettari per le singole università. 2 L Ufficio federale versa ad ogni Cantone universitario, al Consiglio dei politecnici federali ed agli enti che hanno l onere di istituti sussidiabili secondo la legge federale del 22 marzo ) sull aiuto alle università, i contributi forfettari per l intero anno accademico, al più tardi alla fine del mese precedente l inizio del semestre. Art. 12 Valutazione e impatto delle misure 1 Le domande di sussidio per indagini e valutazioni devono essere rivolte all Ufficio federale. 2 Prima di decidere, l Ufficio può consultare la Conferenza universitaria svizzera. Sezione 4: Altre disposizioni Art. 13 Conferenza universitaria svizzera 1 La Conferenza universitaria svizzera appoggia l Ufficio federale nell esecuzione delle misure. 2 A tal fine, essa può creare un posto di lavoro temporaneo a carico del credito d impegno. 3 Il Dipartimento federale dell interno può affidare alla Conferenza universitaria svizzera altri incarichi in relazione con le misure. 3 RS RS
5 Misure volte a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi - O Art. 14 Rendiconto 1 La Conferenza universitaria svizzera fa rapporto ogni anno all Ufficio federale sui progressi registrati dai progetti volti a promuovere il mutuo riconoscimento delle prestazioni di studio. 2 I beneficiari dei sussidi fanno rapporto sull impiego dei contributi concessi secondo la legge federale del 22 marzo sull aiuto alle università, secondo la legge federale del 7 ottobre sulla ricerca. Art. 15 Statistica sulla mobilità Dopo aver consultato la Conferenza universitaria svizzera, il Dipartimento federale dell interno può emanare istruzioni circa il rilevamento, il contenuto e la forma dei dati statistici che i beneficiari dei sussidi sono tenuti a comunicare alla Confederazione riguardo l esecuzione delle misure. Sezione 5: Entrata in vigore Art. 16 La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre RS RS
6 Scuola universitaria 6
412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
Dettagli446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliLegge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990)
Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990) 5.1.4.3 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 novembre 1989 n. 3528 del Consiglio di Stato, d e c
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
Dettagli11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliLegge federale sulla politica regionale
Legge federale sulla politica regionale Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti
27/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 12 giugno 297 Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Dipartimento competente Organizzazione e finanziamento
DettagliOrdinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult)
494.0 Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult) emanata dal Governo il gennaio 998 ai sensi degli art. 0 e 4 della legge sulla promozione della cultura (LPCult) del 8 settembre 997
DettagliOrdinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del
Dettagli852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero
Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero (LAPE) 1 del 21 marzo 1973 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliREGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Emanato con D.R. n. 686 del 29 novembre 2010 Entrato in vigore il 1 dicembre
DettagliOrdinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero
Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE) 418.01 del 28 novembre 2014 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti
Dettagli(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri
Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri 951.241 del 9 dicembre 1949 (Stato 1 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliMOBILITÀ INTERNAZIONALE PER STUDIO
MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER STUDIO MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER STUDIO Fin dalla sua istituzione l Università Iuav di Venezia ha sviluppato le sue attività accademiche in ambito internazionale con l intento
DettagliREGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA IN FAVORE DEGLI STUDENTI EX LEGE N. 390/91 POLITECNICO DI BARI
REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA IN FAVORE DEGLI STUDENTI EX LEGE N. 390/91 POLITECNICO DI BARI Decreto emanazione D.R. 74 DEL 03/04/1998 Decreto aggiornamento D.R. n. 63 del 17/02/1999
DettagliREGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari
REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 307 del 24/05/2002 D.R. n. 307 IL RETTORE VISTO VISTO lo Statuto di questo Politecnico; il Regolamento
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) Modifica del 22 ottobre 2008 Il Consiglio federale
Dettagli951.91 Legge federale
Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto del 25
DettagliOrdinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE)
Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 3, secondo periodo,
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA REGOLAMENTO CENTRO DI SICUREZZA STRADALE (DISS) (Centro Universitario ai sensi dell art.6 del Regolamento per l Istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari,
DettagliREGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI 1 Art. 1 oggetto 1.1 - Il presente Regolamento disciplina l assegnazione, agli Istituti secondari di secondo grado
DettagliOPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI
OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI Sulla base dell'articolo 6 capoverso 10 del Regolamento concernente i corsi interaziendali Operatrice/-tore
Dettagli414.134.2 Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL) del 27 giugno 2005 (Stato 30
Dettaglidel 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)
Legge federale sulla politica regionale 901.0 del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE NELL AMBITO DI PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento definisce e disciplina
Dettagli414.713.1 Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali
Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali (Convenzione per i master alle SUP) del 24 agosto 2007 (Stato 1 ottobre 2007)
DettagliOrdinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale
Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing) 172.081 del 14 novembre 2012 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone
Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 23 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della
DettagliCOMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone)
COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone) REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURA GRATUITA - TOTALE O PARZIALE - DEI LIBRI DI TESTO E ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO Approvato con Deliberazione C. C. n. 20
DettagliSu richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.
Ordinanza sui sussidi a fornitori di prestazioni senza finanziamento del disavanzo nella formazione professionale e nelle offerte di formazione continua (Ordinanza sui sussidi) del 5 febbraio 008 (stato
Dettagli811.112.243 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre
DettagliPRESTITI FIDUCIARI A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ LOMBARDE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO REGIONALE
Giovanni Rossoni PRESTITI FIDUCIARI A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ LOMBARDE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO REGIONALE Olivia Postorino Roberto Albonetti 2 VISTO il regolamento
DettagliCancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio
Cancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio 058 688 31 10 cancelleria@mendrisio.ch mendrisio.ch Comunicato stampa Gennaio 2014 Incentivi della per iniziative nel campo della mobilità aziendale.
DettagliISTITUTI SCOLASTICI PARITARI SCUOLA DOMANI
1 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI SCUOLA PARITARIA ARTICOLO 1) - Ente gestore 1.1 Denominazione Istituti Scolastici Paritari Scuola Domani S.r.l. è l ente gestore dell Istituto Tecnico Commerciale
DettagliCapo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
Dettagli431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA
T:\Borse di Studio\ATTCULSTUD\REGATTCULTSTUD.DOC Decreto Rettorale n. Prot. n. Classif. z 43 y k / ~ 1 ; del 1/{4 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell università di Verona approvato con D.R. n. 6435 del 7/10/1994
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
Dettagli811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,
DettagliL'Università di Scienze Gastronomiche, nel seguito chiamata UNISG, con. sede legale in Frazione Pollenzo - Bra (CN) e rappresentata in questo atto
" ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE E L'UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI TORINO. L'Università di Scienze Gastronomiche, nel seguito chiamata UNISG, con sede legale
DettagliRegolamento della Conferenza universitaria svizzera
CONFERENZA UNIVERSITARIA SVIZZERA Segretaria generale Regolamento della Conferenza universitaria svizzera del febbraio 00 (Stato: luglio 0) La Conferenza universitaria svizzera, vista la legge federale
DettagliRiforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al
Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi
DettagliLegge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero
Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero 852.1 del 21 marzo 1973 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 45 bis della Costituzione
DettagliOrdinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione (OFAD) 837.141 del 31 gennaio 1996 (Stato 12 marzo 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 109 della legge del 25
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
DettagliUNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALL ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI SCIENTIFICI E PER LA CONCESSIONE DEL LOGO E
DettagliOrdinanza relativa alla tassa sul CO 2
Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2 (Ordinanza sul CO 2 ) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 8 giugno 2007 1 sul CO 2 è modificata come segue: Art. 1 Principio La
DettagliGUIDA PER LO STUDENTE ERASMUS OUTGOING a.a. 2012/2013
GUIDA PER LO STUDENTE ERASMUS OUTGOING a.a. 2012/2013 DOPO LA SELEZIONE Al termine delle procedure di selezione, le graduatorie degli studenti, sia vincitori che idonei, verranno pubblicate sul portale
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
Dettagli811.112.32 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della
DettagliSezione 1: Obiettivi. Sezione 2: Strumenti. del 25 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 2017 in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale del 25 novembre 2015 (Stato
DettagliTIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
2. TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è un corso abilitante all insegnamento istituito dalle università. Esso ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale sostenuto
DettagliB. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.
Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1
DettagliRegolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
DettagliLegge regionale 19 gennaio 2010, n.2 Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso
Legge regionale 19 gennaio 2010, n.2 Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso ( B.U. REGIONE BASILICATA n. 3 del 19 gennaio 2010 ) Art. 1 Finalità
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre
DettagliStatuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese
Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione
DettagliAzione 1: Partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o di cooperazione
DISCIPLINA SPECIFICA DELLE AZIONI RELATIVE AI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELL ATENEO Il presente documento detta la disciplina specifica delle seguenti azioni istituite
DettagliRegolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento
Dettagliche con Decreto Rettorale n.2103 del 06/11/2006 questo Ateneo ha adottato il proprio Regolamento per l istituzione e l attivazione dei corsi di Master
- 1 che con Decreto Rettorale n.2103 del 06/11/2006 questo Ateneo ha adottato il proprio Regolamento per l istituzione e l attivazione dei corsi di Master Universitario di I e II livello; - che la Giunta
DettagliRegolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello. Articolo 1. Finalità
Articolo 1. Finalità 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione, l attivazione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi
DettagliCONVENZIONE TRA Il Consorzio Nettuno (C.F. e Partita IVA 04193181007) con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 39, rappresentata nella persona del legale rappresentante Prof Giovanni Puglisi (d
DettagliPREMESSO CHE VISTE INDIVIDUATA
CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI E L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI PER L ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE (ABILITAZIONE
Dettagli13.4081 Postulato Lehmann del 5 dicembre 2013 Continuazione del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dell età di pensionamento
Il Consiglio federale 13.4081 Postulato Lehmann del 5 dicembre 2013 Continuazione del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dell età di pensionamento Rapporto del 26 agosto 2015 Indice 1 Situazione
DettagliRegolamento per il fondo di Ateneo per la ricerca scientifica
Regolamento per il fondo di Ateneo per la ricerca scientifica La gestione del fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dei ricercatori e docenti strutturati si articola in quattro parti: la prima riguarda
DettagliRegolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
D.R. 7675 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA IL RETTORE - Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
DettagliLegge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi
Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliModelli Aziendali per le Amministrazioni Pubbliche a.a. 2009-2010
Modelli Aziendali per le Amministrazioni Pubbliche a.a. 2009-2010 Fonte: Decimo rapporto sullo stato del sistema universitario (dicembre 2009) Studenti immatricolati Maturi anno 2007 Immatricolati a.a.
DettagliPROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA
PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA L Università degli Studi di Ferrara (di seguito denominata brevemente Università ) Codice Fiscale
DettagliUniversità degli Studi di Napoli Parthenope
Pos. AG IL RETTORE Decreto n. 425 VISTO VISTO il DM 270/04 ed in particolare l art.3 comma 9 che recita Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia
DettagliIstituto Galileo. CRFF (Centro di Ricerca e Formazione Frosinone) STATUTO
Istituto Galileo CRFF (Centro di Ricerca e Formazione Frosinone) STATUTO Approvato con delibera del Consiglio Comunale di Frosinone n. 6 del 2.3.2011 Art. 1 Costituzione e sede. Il Comune di Frosinone
DettagliISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI
ISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI Via Collegio Gallarini, 1 28100 NOVARA (tel. 0321-31252 / 392629) Fax 0321 640556 E-Mail: segreteriaamministrativa@conservatorionovara.it
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliRegolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente
Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente (Decreto Rettorale n.34 del 12 dicembre 2008) Sommario Articolo 1
DettagliTesto aggiornato affisso Prot. 1270 del 29/01/2013 all Albo il 29/01/2013 REGOLAMENTO DEL TIROCINIO
Testo aggiornato affisso Prot. 1270 del 29/01/2013 all Albo il 29/01/2013 REGOLAMENTO DEL TIROCINIO (II Stralcio della bozza di Regolamento degli studenti approvato con delibera del Consiglio Accademico
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)
Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 24 della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione
DettagliLEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.
Legge 1985032 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 17
DettagliIstituto Istruzione Secondaria Superiore PEANO
PROGETTO SCAMBI CULTURALI E SOGGIORNI LINGUISTICI All interno del Regolamento per i viaggi di istruzione, il progetto Scambi Culturali e Soggiorni Linguistici presenta i seguenti aspetti specifici: 1.
DettagliArticolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione
DettagliMIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante istituzione
DettagliLegge federale sulla promozione del settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero del 20 giugno 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio
DettagliLegge sull Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (del 3 ottobre 1995)
Legge sull Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (del ottobre 995) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visti il messaggio
Dettaglidel 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)
Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo
DettagliUNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO Articolo 1 Definizione 1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa
DettagliR E G O L A M E N T O
COMUNE DI VENZONE UDINE PROVINCIA DI ************************************************************************************************ R E G O L A M E N T O PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO
Dettagli