Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento"

Transcript

1 Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre 0 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l articolo capoverso lettera d numero della Convenzione del 6 febbraio 0 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU), emana il seguente regolamento: Art. Oggetto Il presente regolamento disciplina i dettagli dell organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (Consiglio di accreditamento). Esso richiama le disposizioni sull organizzazione e i compiti previsti nel diritto di rango superiore. Art. Organizzazione del Consiglio di accreditamento Il Consiglio di accreditamento è l organo comune della Confederazione e dei Cantoni per l accreditamento e la garanzia della qualità nel panorama universitario svizzero e l autorità di accreditamento incaricata delle procedure di accreditamento secondo la LPSU. Conformemente all articolo capoverso LPSU, esso non sottostà a istruzioni. L Agenzia svizzera di accreditamento (Agenzia di accreditamento) è subordinata al Consiglio di accreditamento conformemente all articolo capoverso LPSU. Essa gestisce la Segreteria del Consiglio di accreditamento e la sostiene sul piano amministrativo. Art. Membri Conformemente all articolo capoverso LPSU, il Consiglio di accreditamento si compone di -0 membri indipendenti, che rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro, gli studenti, il corpo intermedio e il corpo insegnante. I settori dell insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie, così RS.0 RS.0

2 come i due sessi, devono essere rappresentati in modo adeguato. Il Consiglio di accreditamento comprende una minoranza di almeno cinque membri che svolgono le proprie attività principalmente all estero. Il Consiglio delle scuole universitarie nomina i membri del Consiglio di accreditamento per un mandato di quattro anni in base all articolo capoverso lettera b numero ConSU. Il loro mandato è rinnovabile per una volta sola. I membri esercitano la loro carica personalmente. Non possono farsi sostituire da un supplente. Art. Sedute del Consiglio di accreditamento Il Consiglio di accreditamento si riunisce di norma quattro volte all anno. Il presidente, la presidenza o un terzo dei membri possono convocare altre sedute. Alle sedute presenziano i membri e altri partecipanti conformemente all articolo 7. I membri hanno diritto di proposta e di voto. Essi esercitano questi diritti personalmente. I membri non possono farsi accompagnare. La documentazione per le sedute è trasmessa ai membri e agli altri partecipanti di norma almeno due settimane in anticipo. 6 La documentazione per le sedute è redatta in una lingua ufficiale. Se necessario, i rapporti sono tradotti in inglese dall Agenzia di accreditamento. 7 Le deliberazioni del Consiglio di accreditamento non sono pubbliche. Art. Procedura decisionale Ogni membro del Consiglio di accreditamento dispone di un voto. Il Consiglio di accreditamento può deliberare se sono presenti due terzi dei suoi membri. Le decisioni nel quadro di procedure di accreditamento di istituzioni sono prese a maggioranza qualificata di due terzi dei membri presenti. Tutte le altre decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. I membri possono astenersi dal voto. 6 Se hanno un interesse diretto nell affare in questione si ricusano e lasciano la sala. 7 Il membro che si ricusa è considerato assente. Art. 6 Decisioni per circolazione degli atti Il Consiglio di accreditamento può prendere decisioni per circolazione degli atti, purché un membro non chieda che l affare sia trattato nel corso di una seduta. Le decisioni per circolazione degli atti sono prese a maggioranza qualificata di due terzi dei voti.

3 Art. 7 Partecipazione alle sedute Alle sedute del Consiglio di accreditamento partecipano, oltre ai membri: a. il verbalista, che fa parte della Segreteria del Consiglio di accreditamento; b. il direttore dell Agenzia di accreditamento con voto consultivo; c. altri invitati in funzione delle esigenze. Art. 8 Verbale Le sedute del Consiglio di accreditamento sono riportate in un verbale che riassume le deliberazioni e che riprende il testo di ogni decisione in una lingua ufficiale. Il verbale è firmato dal presidente e dal verbalista. Esso è sottoposto all approvazione del Consiglio di accreditamento. Le decisioni per circolazione degli atti sono inserite nel verbale successivo. Art. 9 Composizione e compiti della presidenza La presidenza del Consiglio di accreditamento si compone: a. del presidente e b. di due vicepresidenti. La presidenza prepara le sedute plenarie ed esercita la vigilanza sull Agenzia di accreditamento. Art. 0 Presidente Il presidente è nominato dal Consiglio delle scuole universitarie. Il suo mandato dura quattro anni ed è rinnovabile per una volta sola. Il presidente dirige il Consiglio di accreditamento. I suoi compiti consistono in particolare nel: a. dirigere le sedute del Consiglio di accreditamento; b. provvedere affinché il Consiglio di accreditamento adempia i suoi compiti per tempo, in modo adeguato e coordinato e li conduca a buon fine; c. provvedere al rispetto delle decisioni del Consiglio di accreditamento; d. provvedere affinché la vigilanza sull Agenzia di accreditamento sia organizzata ed esercitata in modo adeguato; e. rappresentare il Consiglio di accreditamento all esterno e firmare a suo nome; f. consigliare gli organi incaricati della politica della formazione sulle questioni relative all accreditamento; g. informare il pubblico, se necessario, sugli affari e le decisioni del Consiglio di accreditamento.

4 Art. Vicepresidenti I vicepresidenti sono nominati dal Consiglio delle scuole universitarie per un mandato di due anni. Il loro mandato è rinnovabile. Art. Comitati Il Consiglio di accreditamento può istituire comitati di membri interni per preparare le decisioni basate sulla LPSU. Esso può costituire comitati di membri esterni per preparare le decisioni relative a leggi speciali, in particolare per quanto riguarda l accreditamento di programmi che portano a una professione medica con diploma federale secondo la legge federale del giugno 006 sulle professioni mediche universitarie (LPMed) o di altre leggi speciali. Art. Commissione per le domande di riesame Il Consiglio di accreditamento istituisce una commissione incaricata di fornire il proprio parere sulle domande di riesame di decisioni del Consiglio di accreditamento. La Commissione per le domande di riesame si compone di tre membri che non sono membri del Consiglio di accreditamento. Se un membro si ricusa la presidenza nomina un supplente. Le domande di riesame di decisioni di accreditamento devono essere indirizzate al Consiglio di accreditamento entro 0 giorni con l esposizione dei motivi. Il Consiglio di accreditamento sottopone la domanda alla Commissione per un parere. La Commissione valuta in forma scritta il dossier della domanda senza altre istruzioni. Il Consiglio di accreditamento decide in ultima istanza in merito alla domanda di riesame tenendo conto del parere della Commissione. Art. Compiti del Consiglio di accreditamento quale istanza di accreditamento Quale istanza di accreditamento, il Consiglio di accreditamento svolge in particolare i seguenti compiti: a. decide, su proposta dell Agenzia di accreditamento, in merito all accreditamento delle scuole universitarie e di altre istituzioni del settore universitario e in merito all accreditamento di programmi conformemente all articolo LPSU; b. sottopone al Consiglio delle scuole universitarie il piano finanziario e il preventivo del Consiglio di accreditamento conformemente all articolo capoverso 6 LPSU e gli sottopone il conto annuale del Consiglio di accreditamento per discarico; RS 8.

5 c. può riconoscere altre agenzie di accreditamento svizzere o estere conformemente all articolo capoverso 7 LPSU e riconoscere loro il diritto di svolgere procedure di accreditamento secondo la LPSU; d. tiene un elenco di tutte le scuole universitarie e degli altri istituti accademici che hanno ottenuto l accreditamento istituzionale secondo la LPSU nonché un elenco di tutti i programmi di studio accreditati; e. informa periodicamente il Consiglio delle scuole universitarie sulle sue attività. Art. Compiti del Consiglio di accreditamento quale organo di vigilanza dell Agenzia di accreditamento Il Consiglio di accreditamento svolge in particolare i seguenti compiti nei confronti dell Agenzia di accreditamento: a. nomina il direttore dell Agenzia di accreditamento conformemente all articolo capoverso lettera d numero ConSU; nomina il supplente su proposta del direttore; b. approva la pianificazione strategica dell Agenzia di accreditamento su proposta del direttore; c. approva, su proposta del direttore, il piano finanziario, il preventivo e il conto annuale all attenzione del Consiglio delle scuole universitarie; d. può istituire una commissione di accreditamento AAQ incaricata di decidere in merito alle procedure svolte dall Agenzia di accreditamento per conto terzi. L Agenzia di accreditamento ha il diritto di firmare gli accreditamenti e le procedure di garanzia della qualità svolte per conto terzi secondo l articolo 7 capoverso ConSU. Art. 6 Garanzia della qualità interna del Consiglio di accreditamento Il Consiglio di accreditamento dispone di una procedura di garanzia della qualità delle proprie attività. Art. 7 Retribuzioni e rimborsi spese Le retribuzioni versate alla presidenza e ai membri del Consiglio di accreditamento sono retti dalla decisione istitutiva del Consiglio delle scuole universitarie. Le norme previste agli articoli - (Sezione 6: Altre prestazioni del datore di lavoro) dell ordinanza del DFF del 6 dicembre 00 concernente l ordinanza sul personale federale si applicano per analogia al rimborso delle spese del Consiglio di accreditamento e dell Agenzia di accreditamento. RS 7.0..

6 Art. 8 Delega di competenze in materia di personale Conformemente all articolo capoverso lettera b e all articolo 0 lettera c del regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie del 6 febbraio 0, il Consiglio di accreditamento delega al direttore dell Agenzia di accreditamento la competenza di costituire, di modificare e di risolvere i rapporti di lavoro dei collaboratori dell Agenzia di accreditamento e la competenza di prendere tutte le decisioni in materia. Art. 9 Ricusazione Le norme previste all articolo 0 della legge federale del 0 dicembre sulla procedura amministrativa (PA) si applicano alla presidenza e ai membri del Consiglio di accreditamento. Art. 0 Entrata in vigore Il presente regolamento 7 entra retroattivamente in vigore il gennaio 0. > Documentazione > Basi Legali 6 RS Il regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento è stato approvato dal Consiglio delle scuole universitarie nella presente versione il 8 maggio 0. 6

Regolamento della Conferenza universitaria svizzera

Regolamento della Conferenza universitaria svizzera CONFERENZA UNIVERSITARIA SVIZZERA Segretaria generale Regolamento della Conferenza universitaria svizzera del febbraio 00 (Stato: luglio 0) La Conferenza universitaria svizzera, vista la legge federale

Dettagli

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del 12 marzo 2015 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo 21 capoverso 5 della legge federale del 30

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione

Dettagli

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione Ordinanza concernente l amministrazione dei fondi di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell assicurazione per l invalidità e dell ordinamento delle indennità per perdita

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato

Dettagli

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Statuti del Ramo amministrazione pubblica Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione

Dettagli

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF) Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 24 della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Dettagli

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA Traduzione in lingua italiana dello statuto di Memoriav; fa testo l originale tedesco dello statuto. MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA Art. 1 Denominazione e

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) 430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) del 5 febbraio 008 (stato agosto 04) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione

Dettagli

ATTO DI FONDAZIONE. Fondazione...

ATTO DI FONDAZIONE. Fondazione... ATTO DI FONDAZIONE Fondazione... 2 Davanti allo scrivente notaio..., sono comparsi oggi per la costituzione di una fondazione: - Signor... e - Signora... Questi hanno dichiarato al notaio la propria volontà

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) 430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali

Dettagli

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione Page 1 de 5 Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA... 2008 1 Consiglio di amministrazione Art. 1 Compiti e poteri Al Consiglio di amministrazione spettano ai sensi dell art. 15 degli statuti la

Dettagli

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) REGOLAMENTO di ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO del COMITATO UNICO di GARANZIA (CUG) per le PARI OPPORTUNITA, la VALORIZZAZIONE del BENESSERE di CHI LAVORA e CONTRO le DISCRIMINAZIONI

Dettagli

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO 8 maggio 2015 INDICE Art. 1 Nome e sede 4 Art. 2 Scopo 4 Art. 3 Comprensorio di attività 4 Art. 4 Organizzazione 5 Art. 5 Patrimonio e finanziamento 5 Art. 6 Organi

Dettagli

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

935.121.41 Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

935.121.41 Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (Statuto SCA) del 18 giugno 2015 (Stato 1 agosto 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L assemblea generale della SCA, visto

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l attività del Comitato Unico

Dettagli

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO COMUNE DI FLERO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.U.G. (COMITATO UNICO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Dettagli

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1 11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (Regolamento interno SCA) 935.121.42 del 26 febbraio 2015 (Stato 1 aprile 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III

Dettagli

Legge sui consulenti in brevetti

Legge sui consulenti in brevetti (LCB) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 decreta: Sezione 1: Oggetto

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 5 maggio 1999 (Stato 13 febbraio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoverso 3 e 47 capoverso

Dettagli

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull azienda delle telecomunicazioni, LATC) 784.11 del 30 aprile 1997 (Stato 3 ottobre 2000) L Assemblea

Dettagli

del 14 maggio 2004 (Stato 15 luglio 2011)

del 14 maggio 2004 (Stato 15 luglio 2011) Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera del 14 maggio 2004 (Stato 15 luglio 2011) Il Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera (Consiglio di banca), visto l articolo 42 capoverso

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA Regolamento della Consulta provinciale delle professioni Regolamento approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.47 del 20.12.2012 INDICE ARTICOLO 1 (Oggetto del

Dettagli

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière In base agli articoli: 50 della Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, 8, 13,

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero 443.116 del 30 settembre 2004 (Stato 1 ottobre 2014) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 8 e 26 capoverso 2 della

Dettagli

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione (, LMC) del 12 giugno 2009 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

CITTÀ DI IMOLA MEDAGLIA D ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA PARTIGIANA

CITTÀ DI IMOLA MEDAGLIA D ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA PARTIGIANA CITTÀ DI IMOLA MEDAGLIA D ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA PARTIGIANA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DELLA CITTÀ DI IMOLA Approvato con deliberazione C.C.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione

Dettagli

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio

Dettagli

510.624. Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

510.624. Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) 510.624 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 15 capoverso 3, 19 capoverso

Dettagli

Regolamento del Tribunale federale delle assicurazioni

Regolamento del Tribunale federale delle assicurazioni Regolamento del Tribunale federale delle assicurazioni (Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale) del 16 novembre 1999 Il Tribunale federale delle assicurazioni, visti gli articoli 122

Dettagli

Art. 1. Ragione sociale

Art. 1. Ragione sociale Art. 1 Ragione sociale Sotto la ragione sociale SOS Ticino è costituita un associazione ai sensi dell art. 60 e segg. del Codice Civile svizzero con sede sociale a Lugano. Scopo Art. 2 SOS Ticino è un

Dettagli

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale

Dettagli

STATUTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI TITOLO I COSTITUZIONE. CAPO I Istituzione e insediamento

STATUTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI TITOLO I COSTITUZIONE. CAPO I Istituzione e insediamento STATUTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI TITOLO I COSTITUZIONE Istituzione e insediamento Art. 1 Istituzione La Consulta per le politiche giovanili è istituita dal Comune di Floridia con deliberazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE approvato con approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14/02/2005 Pagina 1 di 5 Art. 1 ISTITUZIONE Il Comune di Bari istituisce la

Dettagli

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) 822.14 del 17 dicembre 1993 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

(Approvato con deliberazione C.P. n. 39 del 2002)

(Approvato con deliberazione C.P. n. 39 del 2002) R E G O L A M E N T O P E R I L F U N Z I O N A M E N T O D E L L A L B O A U T O T R A S P O R T A T O R I D I C O S E P E R C O N T O T E R Z I D E L L A P R O V I N C I A D I F R O S I N O N E (Approvato

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana STATUTI Associazione Svizzera del Brillamento ASB Sezione Svizzera Italiana I. Nome e sede Art. 1 Con il nome di Associazione Svizzera del Brillamento ASB, Sezione Svizzera Italiana, è costituita una società

Dettagli

Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana

Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana Thunstrasse 82 Casella postale 1009, CH-3000 Berna 6 Telefono: ++41 (0)31 368 15 83 Fax: ++41 (0)31 351 00 65 E-mail: helvetia@thunstrasse82.ch Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della

Dettagli

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per gli Investimenti di Sunshine Capital Investments

Dettagli

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007 Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007 Art. 1 - Soci Ciascun membro del Coordinamento che

Dettagli

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello

Dettagli

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 1

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 1 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 1 Premessa La riforma dell'istruzione superiore, in via di attuazione, si articola su due aspetti strategici per gli Istituti Tecnici: l'aggiornamento delle metodologie didattiche

Dettagli

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.

Dettagli

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento

Dettagli

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria (OAIF) 955.071 del 18 novembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l

Dettagli

ωεχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ ερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυι οπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδ

ωεχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ ερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυι οπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδ ωεχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψ υιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασ δφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ λζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθω

Dettagli

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso

Dettagli

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI Art. 1 Ambito di applicazione 1.

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale

Dettagli

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 21 DEL 06.03.2008) (MODIFICATO CON DELIBERA C.C. NR. 8 DEL 10.03.2009). I N D I C E CAPO I NORME

Dettagli

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco ARTICOLO 1 E costituita un Associazione denominata "Fuori Gioco" con sede presso l oratorio San Filippo Neri via XXV Aprile N 1 a Romano di Lombardia. ARTICOLO 2

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata

Dettagli

Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo. Atto di fondazione. (Fondazione) Entrata in vigore: 1 gennaio 2015

Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo. Atto di fondazione. (Fondazione) Entrata in vigore: 1 gennaio 2015 Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo (Fondazione) Atto di fondazione Entrata in vigore: 1 gennaio

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 307 del 24/05/2002 D.R. n. 307 IL RETTORE VISTO VISTO lo Statuto di questo Politecnico; il Regolamento

Dettagli

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

Regolamento del personale

Regolamento del personale Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20

Dettagli

414.134.2 Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

414.134.2 Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL) del 27 giugno 2005 (Stato 30

Dettagli

Ordinanza sulla promozione del design e della fotografia

Ordinanza sulla promozione del design e della fotografia Ordinanza sulla promozione del design e della fotografia (Ordinanza sulla promozione del design) del 7 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 capoverso 2 del Decreto federale

Dettagli

ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA. con protocollo 0004232 che riconoscono alla scuola

ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA. con protocollo 0004232 che riconoscono alla scuola ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA Visto il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni Scolastiche autonome di stipulare accordi di rete per perseguire

Dettagli

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA REGOLAMENTO DEL 18 LUGLIO 2014 Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l Italia (UIF), ai sensi dell art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007,

Dettagli

951.91 Legge federale

951.91 Legge federale Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto del 25

Dettagli

Legge federale sui consulenti in brevetti

Legge federale sui consulenti in brevetti Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sui consulenti in brevetti (, LCB) del 20 marzo 2009 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della

Dettagli

Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale

Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing) 172.081 del 14 novembre 2012 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Statuti della SGfB. I. Disposizioni generali

Statuti della SGfB. I. Disposizioni generali Statuti della SGfB I. Disposizioni generali Art. 1 Nome e sede Con la denominazione di Associazione Svizzera di Consulenza SGfB/Swiss Association for Counselling si è costituita un associazione ai sensi

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE del COMUNE DI CORATO (Regolamento approvato con deliberazione di C.C.

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

Linee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti

Linee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti Organisation der Arbeitswelt Feuerwehr (OdAFW) Organisation du Monde du Travail des Sapeurs-Pompiers (OMTSP) Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (OdMLP) Linee guida Accreditamento dei corsi di

Dettagli

Rapporto esplicativo concernente l ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Rapporto esplicativo concernente l ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF) Cancelleria federale CaF Rapporto esplicativo concernente l ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF) Sezione 1: Collegio governativo Art. 1 Ordine di precedenza dei membri del Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO. della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative

REGOLAMENTO. della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative REGOLAMENTO della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 14.06.2005 Il Segretario Generale (dott. Aldo Perasole) 1

Dettagli

Compiti in materia di sicurezza (SAFETY)

Compiti in materia di sicurezza (SAFETY) Compiti in materia di sicurezza (SAFETY) DATORE DI LAVORO: DIRIGENTE SCOLASTICO RSPP MEDICO COMPETENTE RLS ASPP LAVORATORI: PERSONALE SCOLASTICO IL DATORE DI LAVORO è colui che esercita l attività sulla

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172 SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172 SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE SERVICIO

Dettagli