Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult)
|
|
- Cristoforo Speranza
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 494.0 Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult) emanata dal Governo il gennaio 998 ai sensi degli art. 0 e 4 della legge sulla promozione della cultura (LPCult) del 8 settembre 997 ) I. Disposizioni generali Art. ) In seno al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione Competenze dell'ambiente (Dipartimento) l'esecuzione della LPCult spetta all'ufficio della cultura. L'Ufficio cura il contatto con le istituzioni e le associazioni che operano nel campo della cultura, della conservazione e promozione delle lingue nonché della ricerca culturale e coordina compiti in comune con le diverse istituzioni culturali cantonali. Art. Alla Commissione per la promozione della cultura spettano in particolare i seguenti compiti: a) ) perizia specialistica di progetti ai sensi dell'articolo LPCult e inoltro di proposte al Governo o al Dipartimento; b) 4) perizia specialistica di produzioni teatrali professionali ai sensi dell'articolo capoverso LPCult e inoltro di proposte al Governo o al Dipartimento; c) inoltro di proposte al Governo per il conferimento di premi ai sensi dell'articolo 5 LPCult; d) consulenza del Governo nell'ambito di tutte le questioni culturali. La Commissione per la promozione della cultura deve essere regolarmente informata in merito al lavoro delle commissioni speciali. Commissione per la promozione della cultura ) CSC ) Testo giusta l'appendice OOGA; AGS 006, FUC 489; entrato in vigore il gen. 007 ) Testo giusta art. n. 8 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 70.40, entrato in vigore il gennaio 009 4) Testo giusta art. n. 8 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 70.40, entrato in vigore il gennaio
2 494.0 Ordinanza della legge sulla promozione della cultura Finanziamento Art. Nel quadro del preventivo il Governo allestisce, attingendo dal fondo della lotteria intercantonale, un credito annuo per ognuno dei seguenti scopi: a) le assegnazioni ai sensi dell'articolo ; b) i singoli concorsi volti alla promozione della produzione culturale professionale ai sensi degli articoli 8-0; c) progetti scientifici indirizzati all'indagine dello spazio culturale e vitale dei Grigioni ai sensi dell'articolo ; d) determinati programmi finalizzati ai sensi dell'articolo 4; e) corsi culturali specialistici ai sensi dell'articolo 6. II. Scuole di canto e di musica Spese computabili Insegnamento individuale Modalità di conteggio e di versamento Art. 4 Il sussidio per ogni lezione d'insegnamento si calcola a partire dall'aliquota oraria avente diritto a sussidio per un insegnante di scuola elementare giusta l'ordinanza cantonale sugli stipendi degli insegnanti con l'aggiunta del 0 percento degli oneri complementari del lavoro nonché del 0 percento delle altre spese. Un'unità d'insegnamento computabile dura 60 minuti. Art. 5 Il numero medio delle unità d'insegnamento annualmente computabili ammonta ad un massimo di quattordici per ogni allieva rispettivamente allievo. Su proposta dell'associazione delle scuole di canto e di musica dei Grigioni il Dipartimento può accordare eccezioni. Art. 6 L'Associazione delle scuole di canto e di musica dei Grigioni inoltra al Dipartimento, una volta terminato l'anno civile al più tardi entro metà gennaio, una domanda, dalla quale risultano per ogni singola scuola il numero di allievi, le unità d'insegnamento aventi diritto nonché i sussidi annui dei comuni e di altri enti di diritto pubblico. Sulla base di questa domanda sono versati sussidi alle singole scuole. All'inizio e a metà dell'anno il Cantone effettua due pagamenti parziali complessivamente pari a 80 percento del più recente conteggio per sussidi cantonali...009
3 Ordinanza della legge sulla promozione della cultura III. Produzione culturale professionale Art. 7 Allo scopo di promuovere la produzione culturale professionale il Governo nomina una commissione speciale con i seguenti compiti: a) effettuazione di concorsi per borse di studio non vincolate, sussidi per opere e eventuali impieghi in atelier e inoltro di proposte al Governo nonché b) elaborazione di compiti e bando di concorso nel ramo delle arti figurative, valutazione e inoltro di proposte al Governo. La commissione si compone di cinque fino a sette membri, vi sono comunque costantemente rappresentati il Dipartimento della cultura e la Commissione per la promozione della cultura. Commissione speciale Art. 8 Le borse di studio non vincolate vengono assegnate nel quadro di un Concorsi: concorso annuale di produttrici e produttori culturali professionali, i quali. Borse di studio non vincolate mostrano di possedere un talento artistico di tale livello da prevedere un successo se la loro formazione è prolungata. Una produttrice o un produttore culturale professionale può ricevere una borsa di studio al massimo tre volte. L'entità di una borsa di studio ammonta al massimo a franchi l'anno. 4 Valgono inoltre per analogia le disposizioni in merito all'assegnazione di borse di studio dell'ordinanza sulla tutela delle belle arti da parte della Confederazione del 9 settembre 94 ). 5 Per formazioni, che risultano avere diritto a sussidio in virtù dell'articolo della legge sui prestiti e le borse di studio del Cantone dei Grigioni del o marzo 959 ), non sono vengono assegnate borse di studio nell'ambito di questo concorso. Art. 9 Allo scopo di realizzare progetti concreti sono accordati sussidi per opere nel quadro di un concorso annuo.. Sussidi Art. 0 Nel campo delle arti figurative è effettuato un concorso in prima linea. Arti figurative per la strutturazione artistica di edifici pubblici, piazze e impianti già esistenti. I sussidi possono essere impiegati per commissioni di opere o acquisti. ) RS 44. ) CSC
4 494.0 Ordinanza della legge sulla promozione della cultura Diritto a sussidio Art. Hanno diritto di partecipare ai concorsi le produttrici e i produttori culturali professionali che a) sono cittadine o cittadini del Cantone o b) risiedono nel Cantone dei Grigioni da almeno due anni o c) mantengono stretti rapporti con la cultura grigione tramite tematica e luogo di lavoro. Il Governo può approvare eccezioni. IV. Particolari misure promozionali Ricerca culturale Corsi culturali specifici Acquisti di media Art. Costituiscono i requisiti per il sostegno di progetti scientifici volti all'indagine dello spazio culturale e vitale dei Grigioni: a) la qualifica scientifica dei professionisti incaricati dell'esecuzione; b) l'importanza del progetto per la ricerca culturale grigione nonché c) la garanzia di un accompagnamento ad opera di specialistici. Per la valutazione specialistica dei progetti il Dipartimento può consultare specialisti e le commissioni esistenti. La decisione in merito al sostegno di singoli progetti spetta al Dipartimento. Art. 4 Per quanto attiene ai corsi specifici sono computabili gli onorari per le relatrici e i relatori, le docenti e i docenti dei corsi nonché le spese per l'affitto di locali. Il Dipartimento stabilisce le aliquote computabili. Quanto al resto fanno stato per analogia le disposizioni della legislazione cantonale in materia di perfezionamento. Il Dipartimento fissa i singoli sussidi sulla base delle domande pervenute. Art. 5 Il Dipartimento stabilisce, sulla base delle domande pervenute, i singoli sussidi per gli acquisti di media. I sussidi agli acquisti dell'anno precedente devono essere richiesti al Dipartimento, allegando la fattura, di volta in volta entro il dicembre. Il Dipartimento può definire i media aventi diritto a sussidio. Esecuzione di particolari misure promozionali Art. 6 Il Governo può istituire ulteriori commissioni speciali per l'esecuzione di misure nei particolari settori di promozione (articoli -7 LPCult), specialmente di programmi finalizzati giusta l'articolo 4 LPCult
5 Ordinanza della legge sulla promozione della cultura V. Disposizioni finali Art. 7 Per i versamenti d'acconto 998 alle scuole di canto e di musica ci si basa su un presunto sussidio complessivo 998. Disposizione transitoria Art. 8 L'ordinanza entra in vigore il o gennaio 998 unitamente alla legge sulla promozione della cultura del 8 settembre 997 ). Entrata in vigore ) Entrata in vigore con effetto retroattivo al o gen. 998 tramite DG del gen
Su richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.
Ordinanza sui sussidi a fornitori di prestazioni senza finanziamento del disavanzo nella formazione professionale e nelle offerte di formazione continua (Ordinanza sui sussidi) del 5 febbraio 008 (stato
DettagliRegolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL)
70.600 Regolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL) del 7 marzo 998 (stato dicembre 0) emanato dal Governo il 7
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera
Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5
DettagliOrdinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport)
470.00 Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport) del 7 luglio 05 (stato agosto 05) emanata dal Governo il 7 luglio 05 visto l'art. 45 della
Dettagli446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliOrdinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)
49.0 Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing) emanata dal Governo l' dicembre 007 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali Art. La presente ordinanza disciplina:
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) del 5 febbraio 008 (stato agosto 04) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione
40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliOrdinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)
45.40 Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD) del settembre 008 (stato agosto 05) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
DettagliOrdinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)
49.0 Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing) del dicembre 007 (stato maggio 05) emanata dal Governo l' dicembre 007 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali
DettagliOrdinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)
Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
DettagliOPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI
OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI Sulla base dell'articolo 6 capoverso 10 del Regolamento concernente i corsi interaziendali Operatrice/-tore
DettagliLegge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport)
Legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport) del giugno 04 (stato agosto 05) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visti gli art. 3 e 9 della Costituzione
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO SPESE SCOLASTICHE, PREMI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO SPESE SCOLASTICHE, PREMI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO ART. 1 SCOPO DELL ATTIVITÀ L ARCA, fra le sue attività istituzionali, persegue l obiettivo di favorire
DettagliLegge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico)
9.00 Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico) del febbraio 004 (stato settembre 007) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliUNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO Articolo 1 Definizione 1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa
DettagliREGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA IN FAVORE DEGLI STUDENTI EX LEGE N. 390/91 POLITECNICO DI BARI
REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA IN FAVORE DEGLI STUDENTI EX LEGE N. 390/91 POLITECNICO DI BARI Decreto emanazione D.R. 74 DEL 03/04/1998 Decreto aggiornamento D.R. n. 63 del 17/02/1999
Dettaglidel 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)
Legge federale sulla politica regionale 901.0 del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliRegolamento della Conferenza universitaria svizzera
CONFERENZA UNIVERSITARIA SVIZZERA Segretaria generale Regolamento della Conferenza universitaria svizzera del febbraio 00 (Stato: luglio 0) La Conferenza universitaria svizzera, vista la legge federale
DettagliREGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari
REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 307 del 24/05/2002 D.R. n. 307 IL RETTORE VISTO VISTO lo Statuto di questo Politecnico; il Regolamento
DettagliLegge federale sulla politica regionale
Legge federale sulla politica regionale Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliSEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1
SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1 Per conseguire le finalità di cui all art. 4, secondo comma, della legge 19 novembre
DettagliSTATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.
STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) DI LEGAMBIENTE ONLUS Approvato il 14.04.2013 ART. 1. Organizzazione e sede del Ce.A.G. Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria
DettagliRegolamento sul pensionamento anticipato
70.0 Regolamento sul pensionamento anticipato del 9 marzo 0 (stato aprile 0) emanato dal Governo il 9 marzo 0 visto l'art. 5 cpv. della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni
Dettagli11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DettagliEmanato con D.R. n. 170 del 26 marzo 2009
Regolamento per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali degli studenti dell Università degli Studi della Basilicata Emanato con D.R. n. 170 del 26 marzo
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO AL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI
REGOLAMENTO RELATIVO AL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEGLI 1. BASI LEGALI Legge scolastica cantonale 1.03.01 Ordinanza relativa alla legge scolastica 5.09.01 Istruzioni relative al perfezionamento professionale
DettagliOrdinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari)
507.00 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari) del 8 febbraio 995 (stato gennaio 0) emanata dal Gran Consiglio il 8
Dettagli(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato
Dettagli431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sulla promozione del design e della fotografia
Ordinanza sulla promozione del design e della fotografia (Ordinanza sulla promozione del design) del 7 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 capoverso 2 del Decreto federale
DettagliAl dr. Daniele Livon Direttore Generale per l Università, lo Studente ed il Diritto allo studio
Parere n. 14 del 18/10/2011 Al dr. Daniele Livon Direttore Generale per l Università, lo Studente ed il Diritto allo studio e, p.c. Al Dirigente dell Ufficio V Direzione Generale per l Università, lo Studente
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 1 gennaio 2008)
DettagliLegge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi
Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliDirettive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale
Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale del giugno 0 La direttrice dell Istituto Universitario Federale per la Formazione
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE NELL AMBITO DI PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento definisce e disciplina
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
DettagliOrdinanza 418.01 concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero
Ordinanza 418.01 concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (Ordinanza sull'istruzione degli Svizzeri all'estero, OISE) del 29 giugno 1988 (Stato il 1 ottobre 1996) Il
DettagliCapo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
DettagliOrdinanza relativa alla tassa sul CO 2
Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2 (Ordinanza sul CO 2 ) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 8 giugno 2007 1 sul CO 2 è modificata come segue: Art. 1 Principio La
DettagliDisposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza
546.70 Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza emanate dal Governo l'8 novembre 005 visti l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) e l'art. 8 della legge cantonale sull'assistenza
DettagliRegolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione
Page 1 de 5 Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA... 2008 1 Consiglio di amministrazione Art. 1 Compiti e poteri Al Consiglio di amministrazione spettano ai sensi dell art. 15 degli statuti la
DettagliIL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 21 DICEMBRE 2012 DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE REGIONALI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1 AGOSTO 2003, N. 206 (DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE
DettagliENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI
ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI REGOLAMENTO COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO VISTO lo Statuto
DettagliCONSERVATORIO DI MUSICA «NICCOLÒ PICCINNI» Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
REGOLAMENTO RECANTE MODALITA E CRITERI PER L ATTRIBUZIONE DI ORE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA AL PERSONALE DOCENTE VISTA Il Consiglio di Amministrazione la Legge 21.12.1999, n.508; il DPR 28.02.2003, n.132;
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013)
REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013) Articolo 1 (Oggetto, ambito di applicazione, soggetti interessati)
DettagliATTO DI FONDAZIONE. Fondazione...
ATTO DI FONDAZIONE Fondazione... 2 Davanti allo scrivente notaio..., sono comparsi oggi per la costituzione di una fondazione: - Signor... e - Signora... Questi hanno dichiarato al notaio la propria volontà
DettagliOrdinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri
Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri 951.241 del 9 dicembre 1949 (Stato 1 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliSTATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana
STATUTI Associazione Svizzera del Brillamento ASB Sezione Svizzera Italiana I. Nome e sede Art. 1 Con il nome di Associazione Svizzera del Brillamento ASB, Sezione Svizzera Italiana, è costituita una società
DettagliTITOLO II ACCESSO AI FONDI PER LA MOBILITA
REGOLAMENTO D ATENEO PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI E L ACCESSO AI FONDI PER LA MOBILITA Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di stipula degli accordi internazionali
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliREGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL LABORATORIO PER LO STUDIO DEL RAPPORTO TRA AZIENDE, ISTITUZIONI E MERCATI
REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL LABORATORIO PER LO STUDIO DEL RAPPORTO TRA AZIENDE, ISTITUZIONI E MERCATI ART. 1 Istituzione È istituito presso l'università degli Studi del Molise, ai sensi dell art. 47 dello
DettagliRegolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
Dettagli421.010 Ordinanza d esecuzione della legge scolastica. emanata dal Gran Consiglio il 31 maggio 1961 1. scolastica) 3 I... 4. Art.
4.00 Ordinanza d esecuzione della legge scolastica emanata dal Gran Consiglio il maggio 96 in virtù dell articolo 57 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) I....
DettagliLegge regionale 19 gennaio 2010, n.2 Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso
Legge regionale 19 gennaio 2010, n.2 Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso ( B.U. REGIONE BASILICATA n. 3 del 19 gennaio 2010 ) Art. 1 Finalità
DettagliOrdinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliOrdinanza sul servizio dentistico scolastico
4.850 Ordinanza sul servizio dentistico scolastico del 3 luglio 007 (stato agosto 0) emanata dal Governo il 3 luglio 007 visti l'art. 6 della legge sulle scuole dell'infanzia del 7 maggio 99 ), l'art.
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliSistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia. Art. 1 Finalità.
REGIONE PUGLIA L.R. 17 dicembre 2001, n. 34 (1). Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia. (1) Pubblicata nel B.U. Puglia 19 dicembre 2001, n. 182. Art. 1 Finalità. 1. La
DettagliIstituto Galileo. CRFF (Centro di Ricerca e Formazione Frosinone) STATUTO
Istituto Galileo CRFF (Centro di Ricerca e Formazione Frosinone) STATUTO Approvato con delibera del Consiglio Comunale di Frosinone n. 6 del 2.3.2011 Art. 1 Costituzione e sede. Il Comune di Frosinone
Dettaglidel 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
DettagliCancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio
Cancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio 058 688 31 10 cancelleria@mendrisio.ch mendrisio.ch Comunicato stampa Gennaio 2014 Incentivi della per iniziative nel campo della mobilità aziendale.
DettagliCOMUNE DI VALMADRERA Provincia di Lecco
COMUNE DI VALMADRERA Provincia di Lecco CRITERI E MODALITA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI GRUPPI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI, NONCHE DI ASSOCIAZIONI
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliOrdinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero
Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE) 418.01 del 28 novembre 2014 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 8 maggio 2001) Il
DettagliRegolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia
Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia LA BANCA D ITALIA Visto l art. 1, comma 15, della legge 6
DettagliAccordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
3.6. Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) del 22 giugno 2006 I. Disposizioni generali Art.
Dettaglidell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Oggetto e campo d applicazione
Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro (Ordinanza sui corsi di tiro) 512.312 dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
DettagliOrdinanza 514.21 sull'equipaggiamento dell'esercito
Ordinanza 514.21 sull'equipaggiamento dell'esercito (OEE) del 25 ottobre 1995 (Stato il 1 gennaio 1996) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoversi 2 e 3 nonché 115 della legge militare
DettagliRegolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG
Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione
DettagliREGOLAMENTO CENTRI DI RICERCA
REGOLAMENTO CENTRI DI RICERCA (con la modifiche proposta al Senato Accademico nella seduta del 25 novembre 2014 e deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 10 dicembre 2014) Regolamento del Centro
DettagliREGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della
DettagliRegolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello. Articolo 1. Finalità
Articolo 1. Finalità 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione, l attivazione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Dettaglidel 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)
Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo
DettagliBollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
Repubblica e Cantone 391 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 139 Bellinzona, 20 settembre 49/2013 Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE) del 9 dicembre
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA Art. 1 - Finalità, durata, e modalità di assegnazione 1. La
DettagliRegolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa
DettagliLegge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990)
Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990) 5.1.4.3 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 novembre 1989 n. 3528 del Consiglio di Stato, d e c
Dettagli4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME
I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale
DettagliAtto costitutivo della Associazione Culturale Società di Danza Bolognese.
AttoCostitutivo AttocostitutivodellaAssociazioneCulturale SocietàdiDanzaBolognese. L anno2008ilgiorno3delmesedimarzoinviaferrucciobeninin.10inbologna sisonoriunitiiseguenticittadini: omissis Art. 1 Essi
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti
27/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 12 giugno 297 Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Dipartimento competente Organizzazione e finanziamento
Dettagli951.91 Legge federale
Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto del 25
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
D.R. 7675 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA IL RETTORE - Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
DettagliGazzetta Ufficiale N. 98 del 28 Aprile 2006
Gazzetta Ufficiale N. 98 del 28 Aprile 2006 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 12 aprile 2006 Definizione, modalita' e contenuti delle prove di ammissione alle scuole di
DettagliOrdinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE)
Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 3, secondo periodo,
DettagliOrdinanza d'esecuzione della legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (OIDN)
835.0 Ordinanza d'esecuzione della legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (OIDN) emanata dal Gran Consiglio il febbraio 984 ) in base all'art. 9 della legge I. Organizzazione
DettagliRegolamento recante la disciplina dei professori a contratto
Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto IL COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; Vista la legge 9.5.1989 n. 168, concernente l istituzione del Ministero
Dettagli