Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport)
|
|
- Simona Battistina Manzi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport) del 7 luglio 05 (stato agosto 05) emanata dal Governo il 7 luglio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art. Competenza Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (Dipartimento) provvede all'attuazione della legge sulla promozione dello sport ed esercita tutte le competenze non attribuite a un'altra autorità o unità amministrativa. Il servizio cantonale è l'ufficio per la scuola popolare e lo sport (Ufficio). La competenza per la promozione del movimento nel settore della promozione della salute spetta al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità. Art. Principi di promozione Il Cantone promuove in particolare le offerte di sport e movimento senza scopo di lucro proposte da federazioni, associazioni e istituzioni. Esso promuove offerte di sport e movimento indipendenti da associazioni se tali offerte sono di ampio impatto, nonché offerte per bambini, adolescenti e persone disabili. Viene data particolare attenzione alla regolarità delle attività sportive e all'iniziativa personale. ) CSC 0.00 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo
2 Strategia per la promozione dello sport Art. Elaborazione La strategia per la promozione dello sport viene elaborata a livello interdipartimentale. Nell'elaborazione vengono coinvolte le organizzazioni sportive grigionesi. Art. 4 Contenuto La strategia per la promozione dello sport costituisce la base per future decisioni di politica dello sport e intende in particolare: a) rappresentare la situazione attuale nei diversi settori della promozione dello sport; b) definire punti chiave concreti per la promozione dello sport e illustrare misure per il raggiungimento di questi punti chiave; c) tenere conto della collaborazione tra Cantone, comuni e privati, dei programmi e dei progetti per la promozione dello sport e del movimento, degli impianti sportivi, dello sport di massa, dello sport di competizione, nonché degli eventi sportivi; d) considerare l'attuazione della legislazione sullo sport della Confederazione e le sue strategie. Art. 5 Riesame La strategia viene periodicamente riesaminata dal Governo e se ne necessario adattata.. Gioventù e Sport (G+S) Art. 6 Competenza La direzione, l'organizzazione, lo svolgimento e la promozione di G+S vengono trasferiti all'ufficio secondo le prescrizioni della Confederazione. Art. 7 Svolgimento Il Cantone organizza corsi di formazione per quadri e può realizzare proprie offerte nel quadro di G+S. Lo svolgimento può essere delegato a organizzazioni sportive cantonali. Le organizzazioni che svolgono offerte nel quadro di G+S sono tenute all'osservanza delle prescrizioni e delle linee guida dell'ufficio federale dello sport (UFSPO). Art. 8 Contributi e materiale in prestito In aggiunta ai contributi federali, il Cantone può erogare contributi promozionali cantonali e concedere contributi a offerte G+S.
3 Esso può acquistare materiale e metterlo a disposizione in prestito, per quanto ciò non venga fatto dalla Confederazione. 4. Finanziamento speciale sport Art. 9 Base Per la registrazione e l'utilizzazione dei mezzi della quota cantonale all'utile netto di SWISSLOS destinati alla promozione dello sport, viene gestito un finanziamento speciale sport ai sensi della legge sulla gestione finanziaria. Il patrimonio viene rimunerato con interessi alle condizioni stabilite annualmente dal Dipartimento delle finanze e dei comuni. Art. 0 Competenza per le spese Il Dipartimento decide in merito all'erogazione di contributi fino a franchi. Il Governo decide in merito all'erogazione di contributi forfetari annui nonché di contributi superiori a franchi. Art. Impiego dei mezzi, settori di promozione I mezzi del finanziamento speciale sport vengono utilizzati per la promozione di attività sportive e per la creazione di presupposti favorevoli alle attività sportive con riferimento al Cantone dei Grigioni. Art. Aventi diritto a contributi Possono essere versati contributi a: a) organizzazioni sportive e loro associazioni con sede nel Cantone dei Grigioni le cui federazioni nazionali fanno parte dell'associazione mantello dello sport svizzero o la cui specialità è considerata una disciplina sportiva G+S; b) persone singole domiciliate nel Cantone dei Grigioni; c) organizzazioni di diritto privato che sono in relazione con lo sport o con la pratica sportiva nel Cantone dei Grigioni; d) comuni del Cantone dei Grigioni. Art. Contributi forfetari Contributi forfetari conformemente all'articolo 6 lettera a della legge sulla promozione dello sport ) possono essere assegnati alle organizzazioni sportive seguenti: a) federazioni sportive cantonali; b) associazioni sportive, qualora non esista una federazione sportiva cantonale per questa specialità. ) CSC
4 Per ciascuna federazione nazionale può essere assegnato un contributo forfetario solo a una organizzazione cantonale. Art. 4 Oneri, condizioni, limitazione temporale I sussidi possono essere legati a condizioni e subordinati all'adempimento di oneri e all'osservanza di scadenze. Se non è stata fissata una limitazione temporale esplicita, una garanzia vale al massimo per tre anni. È esclusa l'erogazione di sussidi annui ricorrenti. 4 I progetti che si estendono su più anni sono considerati come un progetto unico se affrontano una tematica uniforme e sono chiaramente limitati nel tempo. Il contributo complessivo è stabilito in anticipo. Art. 5 Rifiuto e rimborso di contributi Non vi è alcun diritto legalmente definito alla concessione di contributi. L'autorità competente per l'assegnazione può rifiutare contributi o chiederne il rimborso, se: a) il contributo è stato ottenuto mediante indicazioni false o ingannevoli nella domanda; b) il richiedente non adempie le condizioni o gli oneri; c) il contributo è stato impiegato per attività che esulano dalla domanda presentata. Se l'ente responsabile si scioglie nel corso dell'anno, può essere chiesto il rimborso pro rata dei contributi forfetari annui. Art. 6 Coinvolgimento di specialisti Il Dipartimento può incaricare specialisti del disbrigo di compiti specialistici. L'indennizzo avviene a carico del finanziamento speciale sport. 5. Offerte per bambini in età prescolare Art. 7 Sport per bambini in età prescolare Il Cantone promuove l'attività sportiva di bambini in età prescolare. Esso può versare contributi a corrispondenti offerte, se queste non rientrano nell'attività di G+S. 4
5 Sport scolastico facoltativo Art. 8 Definizione Sono considerate sport scolastico facoltativo le offerte quali corsi e campi organizzate dagli enti scolastici al di fuori delle lezioni obbligatorie come approfondimento o integrazione alle regolari lezioni di educazione fisica. Lo sport scolastico facoltativo pone l'accento su una promozione polisportiva. Esso promuove gli effetti integrativi dello sport. Art. 9 Responsabilità Lo sport scolastico facoltativo viene svolto sotto la responsabilità degli enti scolastici. Il Cantone può realizzare proprie offerte nel quadro dello sport scolastico fa - coltativo. Art. 0 Contributi Il Cantone integra il contributo G+S della Confederazione a favore di enti scolastici che offrono corsi di sport scolastico facoltativo fino a concorrenza di un importo complessivo per corso e semestre pari al massimo a: a) 050 franchi per almeno 5 lezioni da 45 minuti di allenamento impartite; b) 50 franchi per almeno 5 lezioni da 90 minuti di allenamento impartite. Il Cantone versa un contributo supplementare all'indennizzo G+S a favore di campi di sport scolastico facoltativo pari al massimo a 00 franchi per giorno di campo. I contributi possono essere ridotti o negati dall'autorità competente, se la medesima offerta viene già sostenuta dal Cantone in virtù di un'altra base legale. 7. Sport di competizione Art. Centri di prestazioni Il Cantone promuove lo sport di competizione in particolare tramite contributi a centri di prestazioni nazionali o regionali nel Cantone dei Grigioni. 8. Premi Art. Soggetti premiati A persone singole, squadre od organizzazioni possono essere assegnati il Premio grigionese per lo sport e altri premi, se hanno fornito prestazioni d'eccellenza in ambito sportivo e se hanno un legame particolare con il Cantone dei Grigioni. 5
6 Art. Premio grigionese per lo sport e altri premi. Montepremi Il Premio grigionese per lo sport ammonta a franchi. La dotazione degli altri premi viene fissata dal Governo dietro raccomandazione della Commissione per la promozione dello sport. Art. 4. Procedura di selezione I vincitori del premio vengono designati da una giuria selezionata dal Dipartimento, con l'adeguato coinvolgimento del pubblico. Le federazioni sportive grigionesi e il Cantone dei Grigioni sono adeguatamente rappresentati nella giuria. Art. 5. Cerimonia di consegna L'organizzazione e lo svolgimento della cerimonia di consegna dei premi avvengono in cooperazione tra il Dipartimento e le federazioni sportive grigionesi. Il Dipartimento può incaricare terzi e concedere contributi allo svolgimento. Art. 6 Premi sportivi di federazioni Il Dipartimento può erogare correntemente, dietro richiesta, contributi per premi sportivi di federazioni. 9. Prevenzione Art. 7 Prevenzione Tramite la prevenzione, il Cantone contrasta gli effetti collaterali negativi dello sport. In particolare, attua i programmi di prevenzione della Confederazione e dell'associazione mantello dello sport svizzero. 0. Commissione per la promozione dello sport Art. 8 Composizione La Commissione per la promozione dello sport è composta da sette membri nominati dal Governo che rappresentano adeguatamente le discipline sportive estive e quelle invernali. La direzione dell'ufficio partecipa con voto consultivo. Art. 9 Compiti La Commissione per la promozione dello sport: a) consiglia il Dipartimento e il Governo in questioni relative alla promozione dello sport, in particolare nell'elaborazione e nel riesame della strategia per la promozione dello sport; 6
7 b) esamina le domande di contributo dal finanziamento speciale sport superiori a franchi ed emette un giudizio tecnico a destinazione del Governo o del Dipartimento. Art. 0 Indennizzo I membri della Commissione per la promozione dello sport sono considerati collaboratori a titolo accessorio e vengono indennizzati con i mezzi del finanziamento speciale sport conformemente alla classe 4 dell'articolo 70 capoverso della legge sul personale ). Fa inoltre stato l'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni ).. Disposizioni finali Art. Esecuzione. Dipartimento Il Dipartimento può emanare istruzioni, in particolare riguardo: a) alla concessione di contributi dal finanziamento speciale sport; b) ai criteri per il calcolo dei contributi; c) alla promozione della possibilità di conciliare sport e formazione. Art.. Ufficio L'Ufficio può emanare direttive, in particolare riguardo: a) ai dettagli concernenti la presentazione e l'evasione di domande di contributo; b) allo sport per bambini in età prescolare; c) ai contributi a favore dello sport scolastico facoltativo. ) CSC ) CSC
8 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS atto normativo prima versione
9 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS atto normativo prima versione
Legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport)
Legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport) del giugno 04 (stato agosto 05) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visti gli art. 3 e 9 della Costituzione
DettagliRegolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL)
70.600 Regolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL) del 7 marzo 998 (stato dicembre 0) emanato dal Governo il 7
DettagliOrdinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult)
494.0 Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult) emanata dal Governo il gennaio 998 ai sensi degli art. 0 e 4 della legge sulla promozione della cultura (LPCult) del 8 settembre 997
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) del 5 febbraio 008 (stato agosto 04) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione
DettagliSTATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO
STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO 8 maggio 2015 INDICE Art. 1 Nome e sede 4 Art. 2 Scopo 4 Art. 3 Comprensorio di attività 4 Art. 4 Organizzazione 5 Art. 5 Patrimonio e finanziamento 5 Art. 6 Organi
DettagliLegge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico)
9.00 Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico) del febbraio 004 (stato settembre 007) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto
DettagliOrdinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)
Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera
Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5
Dettagli446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliSu richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.
Ordinanza sui sussidi a fornitori di prestazioni senza finanziamento del disavanzo nella formazione professionale e nelle offerte di formazione continua (Ordinanza sui sussidi) del 5 febbraio 008 (stato
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliOrdinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)
45.40 Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD) del settembre 008 (stato agosto 05) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliStatuti del Ramo amministrazione pubblica
Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione
DettagliRegolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliRegolamento sul pensionamento anticipato
70.0 Regolamento sul pensionamento anticipato del 9 marzo 0 (stato aprile 0) emanato dal Governo il 9 marzo 0 visto l'art. 5 cpv. della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni
DettagliSport scolastico facoltativo nel Cantone dei Grigioni
Sport scolastico facoltativo nel Cantone dei Grigioni Un investimento per il futuro La possibilità di praticare sport e di muoversi ogni giorno deve diventare una cosa naturale per bambini e adolescenti.
Dettagli11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliOrdinanza sul servizio dentistico scolastico
4.850 Ordinanza sul servizio dentistico scolastico del 3 luglio 007 (stato agosto 0) emanata dal Governo il 3 luglio 007 visti l'art. 6 della legge sulle scuole dell'infanzia del 7 maggio 99 ), l'art.
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
DettagliLegge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi
Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliFondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni)
Fondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni) La Croce Rossa Svizzera (CRS) è un associazione privata, riconosciuta dalla
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
DettagliStatuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese
Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione
DettagliOrdinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)
49.0 Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing) emanata dal Governo l' dicembre 007 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali Art. La presente ordinanza disciplina:
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
DettagliPIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE INDICE Art. 1 Costituzione e finalità del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Pag. 3 Art. 2 Criteri di iscrizione ed ammissione.pag.
DettagliIL RESPONABILE DEL SERVIZIO
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE, TURISTICA, CULTURALE, SPORTIVA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI LERICI ANNO 2016 IL RESPONABILE DEL SERVIZIO - Ritenuto
DettagliOrdinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)
49.0 Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing) del dicembre 007 (stato maggio 05) emanata dal Governo l' dicembre 007 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali
DettagliOrdinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri
Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri 951.241 del 9 dicembre 1949 (Stato 1 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliLegge federale sulla politica regionale
Legge federale sulla politica regionale Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del
DettagliLegge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990)
Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990) 5.1.4.3 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 novembre 1989 n. 3528 del Consiglio di Stato, d e c
DettagliOrdinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della
DettagliB. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.
Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1
DettagliDIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI
758 05/02/2014 Identificativo Atto n. 26 DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA - INIZIATIVE
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliArt. 1. Ragione sociale
Art. 1 Ragione sociale Sotto la ragione sociale SOS Ticino è costituita un associazione ai sensi dell art. 60 e segg. del Codice Civile svizzero con sede sociale a Lugano. Scopo Art. 2 SOS Ticino è un
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti
27/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 12 giugno 297 Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Dipartimento competente Organizzazione e finanziamento
DettagliOrdinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero
Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero 443.116 del 30 settembre 2004 (Stato 1 ottobre 2014) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 8 e 26 capoverso 2 della
DettagliArt. 1 Finalità. Art. 2 Soggetti
LEGGE REGIONALE 17 agosto 1998, n. 26 Norme per la promozione ed il sostegno dell attività delle Università della Terza Età in Basilicata. (B.U.R. 21 agosto 1998, n. 46) Art. 1 Finalità 1. La Regione Basilicata
Dettagli(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato
DettagliComune di Pelago Provincia di Firenze Via Ponte Vecchio, 1 50060
Articolo 1 Nell'ambito delle competenze e delle possibilità del Comune, il presente regolamento di disciplina degli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
DettagliRegolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione
Page 1 de 5 Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA... 2008 1 Consiglio di amministrazione Art. 1 Compiti e poteri Al Consiglio di amministrazione spettano ai sensi dell art. 15 degli statuti la
DettagliCOMUNE DI BORGIO VEREZZI. Provincia di SAVONA REGOLAMENTO
Allegato A alla deliberazione C.C. n. 39 del 27.07.2015 COMUNE DI BORGIO VEREZZI Provincia di SAVONA REGOLAMENTO CRITERI PER L ATTRIBUZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED
DettagliOrdinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari)
507.00 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari) del 8 febbraio 995 (stato gennaio 0) emanata dal Gran Consiglio il 8
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI ART. 1 PREMESSA 1) Il Consiglio Direttivo può concedere contributi a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private ove
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliOPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI
OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI Sulla base dell'articolo 6 capoverso 10 del Regolamento concernente i corsi interaziendali Operatrice/-tore
DettagliSTATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana
STATUTI Associazione Svizzera del Brillamento ASB Sezione Svizzera Italiana I. Nome e sede Art. 1 Con il nome di Associazione Svizzera del Brillamento ASB, Sezione Svizzera Italiana, è costituita una società
Dettagli935.470 I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo
935.470 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione
DettagliPresidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L INTEGRAZIONE VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA
T:\Borse di Studio\ATTCULSTUD\REGATTCULTSTUD.DOC Decreto Rettorale n. Prot. n. Classif. z 43 y k / ~ 1 ; del 1/{4 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell università di Verona approvato con D.R. n. 6435 del 7/10/1994
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
DettagliCOMUNE DI STRESA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.
COMUNE DI STRESA Provincia del V.C.O. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI. Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario N. 30 del 16 febbraio
DettagliDisposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza
546.70 Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza emanate dal Governo l'8 novembre 005 visti l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) e l'art. 8 della legge cantonale sull'assistenza
Dettaglid) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali: 1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE E CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA
Dettagli510.624. Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)
Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) 510.624 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 15 capoverso 3, 19 capoverso
Dettagli431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,
Dettaglidel 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)
Legge federale sulla politica regionale 901.0 del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliCOMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo)
COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI, AGEVOLAZIONI E PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale
Dettagli935.121.41 Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)
Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (Statuto SCA) del 18 giugno 2015 (Stato 1 agosto 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L assemblea generale della SCA, visto
DettagliREGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI: REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA
CITTA DI MUGGIO (Provincia di Milano) REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI: REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA 1 - OGGETTO...2 2 - FINALITA' GENERALI...2 3 - SEZIONI...2 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE...2
DettagliSTATUTI DELL'ASSOCIAZIONE COALIZIONE SVIZZERA DEI PAZIENTI
STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE COALIZIONE SVIZZERA DEI PAZIENTI «La voce delle persone colpite da malattie croniche gravi e dei loro familiari» Versione definitiva dell assemblea di fondatozione della Coalizione
DettagliREGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione
REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE della Regione Art. 1 Costituzione E costituita su delibera della ConVol nazionale la Rete regionale ConVol della Regione come articolazione regionale della ConVol nazionale,
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliConsiglio Regionale della Toscana
Consiglio Regionale della Toscana PROPOSTA DI LEGGE n. 35 Istituzione del Servizio civile regionale D iniziativa della Giunta Regionale Agosto 2005 1 Allegato A Istituzione del servizio civile regionale
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA REGOLAMENTO CENTRO DI SICUREZZA STRADALE (DISS) (Centro Universitario ai sensi dell art.6 del Regolamento per l Istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari,
DettagliREGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO
REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO 1. Finalità degli interventi emblematici 2 2. Ammontare delle assegnazioni e soggetti destinatari 2 3. Aree filantropiche di pertinenza
DettagliOrdinanza relativa alla tassa sul CO 2
Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2 (Ordinanza sul CO 2 ) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 8 giugno 2007 1 sul CO 2 è modificata come segue: Art. 1 Principio La
DettagliRegolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG
Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliRegolamento comunale per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a favore dello Sport
AREA SVILUPPO E CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT, TURISMO, SVILUPPO LOCALE Regolamento comunale per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a favore
DettagliDeliberazione legislativa n. 30/2016 2 I N D I C E
Deliberazione legislativa n. 30/2016 2 I N D I C E Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Finalità Definizione ed ambito d'intervento Attività Iscrizione al Registro
DettagliD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Applicazione alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Associazioni di Promozione Sociale
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Applicazione alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Associazioni di Promozione Sociale Direzione Regionale Prevenzione D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 È il Testo Unico
DettagliRegolamento della Conferenza universitaria svizzera
CONFERENZA UNIVERSITARIA SVIZZERA Segretaria generale Regolamento della Conferenza universitaria svizzera del febbraio 00 (Stato: luglio 0) La Conferenza universitaria svizzera, vista la legge federale
DettagliRelazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti
Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Autorizzazione all acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche
DettagliB) partner nello svolgimento del progetto
L IVA sui progetti di ricerca finanziati dall Unione Europea L'art. 72 del DPR 633/72, come regola generale, prevede che siano non imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese alle Comunità
DettagliRegolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa
DettagliCittà di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER
DettagliUdito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;
Decreto 28 febbraio 2002, n. 70 Servizi di telefonia per anziani Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Preambolo IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
DettagliFEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Premessa La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, in base alla Legge
DettagliREGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.
DettagliCoordinamento fra le funzioni del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità dell Ateneo di Palermo nell ambito del sistema AVA
Coordinamento fra le funzioni del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità dell Ateneo di Palermo nell ambito del sistema AVA DOC3/14 Palermo, 7 Luglio 2014 1 1. PREMESSE Prima della definizione
DettagliLEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.
Legge 1985032 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 17
DettagliREGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)
REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI) Art. 1 (Costituzione) Il Centro Studi Interdipartimentale sulla Criminalità Informatica (CSICI) è costituito con Deliberazione
DettagliMEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA
Traduzione in lingua italiana dello statuto di Memoriav; fa testo l originale tedesco dello statuto. MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA Art. 1 Denominazione e
DettagliASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DettagliLegge federale sulla prevenzione e la promozione della salute. (Legge sulla prevenzione, LPrev)
Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (Legge sulla prevenzione, LPrev) del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 117 capoverso 1 e 118 capoverso
DettagliArt. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive
LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 66 Norme per la promozione dell educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive. (B.U.R. 2 Dicembre 1981, n. 48, 1 suppl.
DettagliRegolamento su iniziative di Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) GIOVANI
Regolamento su iniziative di Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) GIOVANI Linee guida Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno
Dettagli852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero
Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero (LAPE) 1 del 21 marzo 1973 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliRegolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana
Thunstrasse 82 Casella postale 1009, CH-3000 Berna 6 Telefono: ++41 (0)31 368 15 83 Fax: ++41 (0)31 351 00 65 E-mail: helvetia@thunstrasse82.ch Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della
DettagliRegolamento per il fondo di Ateneo per la ricerca scientifica
Regolamento per il fondo di Ateneo per la ricerca scientifica La gestione del fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dei ricercatori e docenti strutturati si articola in quattro parti: la prima riguarda
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DI MERITO
C O M U N E DI N O R M A Piazza I Maggio, 13 04010 Tel. 0773/352808 Fax 0773/354186 www.comunedinorma.it P.I. 00125240598 SETTORE 2 Politiche Sociali e Culturali Servizio Responsabile: Dr. Antonio Bersani
Dettagli