Fondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni)

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1 Fondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni) La Croce Rossa Svizzera (CRS) è un associazione privata, riconosciuta dalla Confederazione, che svolge compiti umanitari sia in Svizzera che all estero. I membri attivi e le istituzioni che ne fanno parte operano nel rispetto dei sette Principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Quale organizzazione umanitaria nazionale, indipendente e non confessionale, la CRS si adopera per tutti coloro la cui vita, dignità o salute sono minacciate. Sotto il nome di Fondazione umanitaria della Croce Rossa Svizzera ( Fondazione umanitaria CRS ), la CRS ha creato una fondazione di pubblica utilità con sede a Berna. I. Basi I.1. Art. 1 Fondazione umanitaria CRS: orientamento e obiettivi Ai sensi dell atto di fondazione e dell art. 2 del regolamento, la Fondazione umanitaria CRS persegue i seguenti obiettivi: a. Assistere la Croce Rossa Svizzera nell adempimento dei suoi compiti umanitari in Svizzera e all estero. b. Sostenere progetti del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. c. Partecipare all approvvigionamento di emoderivati in Svizzera sulla base del principio del dono di sangue volontario e non remunerato; promuovere la ricerca e lo sviluppo del settore trasfusionale e sostenere le società consorel-

2 2 le all estero nello stabilire e garantire standard di sicurezza e qualità in tale campo. Tutto ciò deve avvenire esclusivamente su base di pubblica utilità e senza scopo di lucro. Art. 2 La Fondazione umanitaria CRS persegue i suoi scopi in conformità con gli obiettivi primari e gli indirizzi strategici della CRS. Essa si astiene dallo svolgere compiti operativi. Art. 3 In linea di principio, i mezzi finanziari della fondazione non possono essere utilizzati in sostituzione di fonti di finanziamento esistenti. I.2. Art. 4 Scopo delle direttive Le presenti direttive concretizzano le condizioni ed i criteri da applicare per i finanziamenti effettuati dalla fondazione. I.3. Art. 5 Patrimonio della fondazione La Fondazione umanitaria CRS dispone di un patrimonio che viene amministrato dal Consiglio di fondazione in accordo con il vigente regolamento sugli investimenti finanziari. Art. 6 1 Le dotazioni annuali secondo l art. 7 lett. a corrispondono in linea di principio al previsto utile netto annuo della Fondazione umanitaria CRS. 2 Sono considerate dotazioni i pagamenti diretti e/o gli accantonamenti realizzati per finanziamenti approvati. I.4. Art. 7 Forme di assegnazione Ai sensi dell art. 4 del regolamento, la Fondazione umanitaria CRS elargisce le seguenti dotazioni: a. Assegnazione annuale dell utile netto sotto forma di: 1. sostegno di progetti in base all obiettivo della fondazione secondo l art. 2, lett. a, b e c; 2. contributo fisso al Consiglio della Croce Rossa (CCR) per il finanziamento delle attività di gestione e dei compiti associativi della CRS secondo lo scopo della fondazione ai sensi dell art. 2, lett. a;

3 3 b. ulteriori dotazioni da prelevare dal capitale della fondazione secondo l art. 6 del regolamento. II. Sostegno di progetti II.1. Art. 8 Osservazioni generali Nel quadro degli assi prioritari a media scadenza stabiliti dal Consiglio della Croce Rossa (cfr. allegato) la Fondazione umanitaria CRS sostiene innanzitutto progetti che contribuiscono all applicazione della Strategia del gruppo CRS. Art. 9 1 I progetti esistenti vengono sostenuti soltanto se non possono essere finanziati attraverso donazioni, sovvenzioni o legati, e se contribuiscono in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi della CRS. 2 In linea di principio non viene versato alcun contributo per mantenere infrastrutture esistenti o per coprire deficit e costi d esercizio generali. II.2. Art. 10 Criteri per la selezione dei progetti Per la selezione dei progetti passibili di beneficiare di un sostegno finanziario si applicano i seguenti criteri: a. promuovere l innovazione e/o la diversificazione; b. incrementare la professionalità dal punto di vista qualitativo; c. coprire in termini quantitativi i fabbisogni accertati; d. generare un effetto moltiplicatore; e. promuovere l aiuto all auto-aiuto; f. produrre un effetto duraturo. Art. 11 L organizzazione richiedente deve attestare un contributo proprio o da parte di terzi in risorse umane, materiali e/o finanziarie al progetto proposto.

4 4 II.3. Art. 12 Istanze 1 Possono inoltrare un istanza alla Fondazione umanitaria CRS le seguenti organizzazioni: a. Per la Croce Rossa Svizzera: 1. il Consiglio della Croce Rossa 2. la Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa (CNAC) 3. i membri attivi e le istituzioni della CRS 4. la Sede della CRS. b. Per il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa: 1. il Comitato internazionale della Croce Rossa 2. la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa 3. le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 2 Le associazioni cantonali inoltrano la loro domanda alla CNAC, che la trasmette alla Fondazione umanitaria CRS unitamente al proprio parere. 3 Il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa inoltra le sue domande alla CRS, che le trasmette alla Fondazione umanitaria CRS unitamente con il proprio parere. II.4. Art. 13 Contenuto delle istanze Le istanze devono contenere i seguenti dati: a. nome e indirizzo dell'organizzazione del Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa responsabile del progetto, come pure di eventuali partner esterni; b. indicazione delle persone responsabili del progetto; c. precisa descrizione del progetto previsto (beneficiari, attività, struttura, scadenziario e condizioni materiali, ecc.); d. budget complessivo e dettagliato con indicazione del contributo proprio previsto, di eventuali altre fonti di finanziamento e dell importo richiesto alla Fondazione umanitaria CRS; e. prevista durata del progetto con pianificazione delle diverse fasi e dei rispettivi obiettivi intermedi;

5 5 f. piano di valutazione comprendente criteri e parametri in base ai quali al termine del progetto si potrà misurare il successo ottenuto. II.5. Art. 14 Durata del finanziamento In linea di principio il sostegno finanziario della Fondazione umanitaria CRS viene concesso al massimo per 5 anni. Per progetti pluriennali vengono accordati dei crediti globali; in tali casi alla fine di ogni anno si deve presentare un rapporto intermedio alla Fondazione umanitaria CRS. Il proseguimento del sostegno finanziario può essere subordinato al raggiungimento degli obiettivi intermedi. Art. 15 Al termine di un progetto occorre presentare alla Fondazione umanitaria CRS un rapporto finale, in base al quale si possa procedere a una verifica del successo ottenuto. II.6. Art. 16 Inoltro delle richieste La Fondazione umanitaria CRS fissa per ogni anno civile almeno due date per la presentazione delle domande. II.7. Art. 17 Esame delle istanze 1 La decisione definitiva in merito alle istanze spetta al Consiglio di fondazione della Fondazione umanitaria CRS. 2 Le decisioni negative devono essere motivate. III. Contributo fisso al Consiglio della Croce Rossa Art.18 1 Ai sensi dell art. 4, lett. a, comma 2 del regolamento della fondazione, il Consiglio della Croce Rossa riceve ogni anno un contributo fisso per le attività di gestione e i compiti associativi svolti per conto della CRS. Art. 19 Il contributo viene elargito al Consiglio della Croce Rossa su base annua. L importo del contributo si fonda sulla decisione del Consiglio della Croce Rossa ai sensi dell art. 9, comma 1, lett. f del regolamento della fondazione. Art. 20 Il contributo annuo al Consiglio della Croce Rossa non può superare il 30% del proventi annui lordi della Fondazione umanitaria CRS.

6 6 IV. Disposizioni finali Le presenti direttive rielaborate entrano in vigore il 1 gennaio 2007 e sostituiscono le direttive del 1 maggio Deliberato dal Consiglio di fondazione della Fondazione umanitaria CRS in occasione della sua seduta del 23 febbraio 2006, e approvato dal Consiglio della Croce Rossa nella sua seduta del 7 aprile Consiglio di fondazione della Fondazione umanitaria CRS Il presidente: Il vicepresidente: Dieter Weber Hermann Fehr Consiglio della Croce Rossa della Croce Rossa Svizzera Il presidente: La vicepresidente: René Rhinow Arina Kowner

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