Comune di Dongo Provincia di Como

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1 Comune di Dongo Provincia di Como REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO E AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.). Approvato con deliberazione consiliare n. 42 del

2 Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 1. E' istituita nel Comune la tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 - OGGETTO DELLA TASSA 1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei pubblici mercati, e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune. 2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1 con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. 4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato, come delimitato per il codice della strada, sono soggette all'imposizione da parte del comune, e le aree occupate sono considerate comunali agli effetti della tassazione. 5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente o al demanio statale. Art. 3 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI 1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. 2. Nel caso di passi carrabili di residenze plurifamiliari od altri edifici, nonchè di accessi a vie private, utilizzati da più soggetti, si considera soggetto passivo l'amministratore dell'edificio o in mancanza, i proprietari o gli usufruttuari, in solido. Art. 4 - REGOLAMENTO E TARIFFE 1. Con il presente regolamento sono disciplinati i criteri di applicazione della tassa, nonchè, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni. 2. Le tariffe sono adottate entro il 31 dicembre di ogni anno, ed entrano in vigore il 1 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge, salvo proroghe previste da eventuali future norme. 3. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dalla legge. Art. 5 - RILASCIO E REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI 1. Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di occupazione sono subordinate all'osservanza, verificata dagli Uffici competenti, delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nei Regolamenti di polizia locale ed edilizia, o da altre norme che possono interessare le occupazioni. 2. La domanda di concessione o autorizzazione, da presentarsi preferibilmente su appositi moduli, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie,

3 ecc.) che si terrà opportuno richiedere per l'istruttoria, nonchè essere debitamente motivata. 3. Ai proprietari o gestori di negozi o altri pubblici esercizi, fronteggianti aree pubbliche, è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. 4. Nell'esecuzione di eventuali lavori, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia, previste dalle Leggi e Regolamenti in vigore, devono essere osservate tutte le norme in materia di circolazione e igiene pubblica. Eventuali prescrizioni possono essere disposte negli atti concessori o autorizzativi. 5. La concessione o autorizzazione concernente l'utilizzo del suolo pubblico è sempre revocabile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, detratta quella dovuta per il periodo dim occupazione, calcolata in proporzione. Art. 6 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA. 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. 2. Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento. 3. La tassa si determina in base all effettiva occupazione espressa in metri quadri o in metri con arrotondamento all unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare. 4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a cento metri quadri, del 25 per cento della parte eccedente i cento e fino a mille metri quadri e del 10 per cento per la parte eccedente i mille metri quadri. 5. La tassa è determinata in base ai successivi articoli; le misure previste dalla Legge costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione. Art. 7 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE 1. Agli effetti dell'applicazione della tassa questo Comune è così classificato: Classe V^ - Comuni fino a abitanti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso. Art. 8 - OCCUPAZIONI PERMANENTI. DISCIPLINA E TARIFFE 1. La concessione accordata per l'occupazione permanente di suolo pubblico costituisce titolo abilitativo al rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio. 2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa: a) Occupazione del suolo:. mq./anno

4 Categoria unica 21,00 b) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta ad un terzo. 3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e operata in capo ai soggetti occupanti. 4. Il comune con deliberazione consiliare, anche contestualmente alla approvazione del bilancio preventivo, può non applicare la tassa per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate. Art. 9 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE 1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta al 50 per cento. I giorni di occupazione sono considerati naturali e consecutivi. I tempi di occupazione di norma consentiti e le relative misure di riferimento sono di seguito riportate: occupazioni per interventi edilizi: Lavori sino a giorni - manutenzione ordinaria 60 gg. - manutenzione straordinaria 100 gg. - restauro e risanamento conservativo 300 gg. - ristrutturazione edilizia 600 gg. - ristrutturazione urbanistica 900 gg. - nuova costruzione 900 gg. occupazioni varie con: sino a giorni - manifestazioni sociali, sportive, culturali 20 gg. - attrazioni, giochi, divertimenti 30 gg. - banchi da venditori ambulanti 1 gg./sett. - banchi di vendita 6 gg./sett. Per eccezionali e documentate esigenze possono essere rilasciate autorizzazioni o proroghe eccedenti i limiti suddetti su conforme provvedimento del Sindaco previo parere degli uffici competenti. Sono considerate continuative le occupazioni per interventi edilizi riguardanti lo stesso sito che sono interrotte per meno di 30 giorni. Le occupazioni per lavori di ristrutturazione edilizia, urbanistica o nuova costruzione di durata superiore all anno sono da conteggiare come occupazioni permanenti. 2. L'area soggetta a tassa si determina in base alla superficie richiesta od occupata. Nella determinazione della superficie si considera la proiezione orizzontale riconducibile sempre a figure elementari quali quadrato, rettangolo, triangolo, anche composte tra loro, comprendendo un'unica area. Anche nel caso di occupazioni con cesti, banchi, tavolini, e beni vari in vendita od altro, l'occupazione si intende comprensiva degli spazi occupati e quelli intermedi di servizio alla vendita, esposizione o lavorazione. Solo lo spazio intermedio che permette il transito di mezzi pubblici o di soccorso, divide le aree di occupazione. 3. Resta rimesso alle deliberazioni dell'amministrazione comunale lo stabilire con carattere di normalità l'inizio e la cessazione ad una data ora delle occupazioni

5 temporanee. In circostanze eccezionali lo sgombero di alcune aree occupate viene disposto dalla Polizia Municipale e i venditori devono attenersi a tali disposizioni, anche nel caso di temporanei spostamenti. 4. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure di tariffa prevista per l'intero periodo: a) occupazioni di suolo./mq./fascia unica Categoria unica 1,80 b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta ad un terzo. 5. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. Il comune con deliberazione consiliare, anche contestualmente alla approvazione del bilancio preventivo, può non applicare la tassa sulle occupazioni temporanee con tende. 6. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa non è aumentata in misura non superiore al 50 per cento, consentita dalla legge. 7. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo, non previste dal successivo art Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa che viene aumentata del 30 per cento. 9. Le tariffe per le occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento. 10. Per le occupazioni realizzate da vari organizzatori in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, sagre paesane, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento. 11. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. Art OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO - DISCIPLINA E TARIFFE 1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassati in base ai successivi commi. 2. Il comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite,la spesa relativa è a carico degli utenti.

6 3. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo la seguente tariffa: occupazioni stradali. per km. lineare o fraz. Categoria unica 200,00 4. Il comune che provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre oltre alla tassa di cui al comma 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime. 5. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo avente carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 9, è determinata e applicata dal comune in misura forfetaria come segue: a) occupazione di sottosuolo o soprassuolo fino a 1 km. lineare di durata non superiore a 30 giorni Categoria unica 10,00 La tassa di cui alla lettera a) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alla lettera a) di durata superiore ai trenta giorni la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 1) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30% 2) occupazioni di durata superiore a 90 giorni fino a 180 giorni: 50% 3) occupazioni di durata maggiore: 100% Art DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, DI TABACCHI O ALTRA MERCE - DETERMINAZIONE DELLA TASSA 1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, per la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta la tassa annua come segue: centro abitato 40,00 zona limitrofa 30,00 sobborghi e zone periferiche 20,00 frazioni 6,00 2. La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro,la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. 5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per le occupazioni del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianto o apparecchiature ausiliarie, funzionali e

7 decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alle occupazioni permanenti, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. 6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi o altra merce e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo è dovuta una tassa annuale come di seguito riportato: centro abitato 12,00 zona limitrofa 10,00 sobborghi, zone periferiche e frazioni 6,00 Art. 12 ESENZIONI 1. Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del P.R , n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci; e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; f) le occupazioni di aree cimiteriali; g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. Nel caso di accessi promiscui, limitatamente alla parte di manufatto destinato a portatori di handicap h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche fatte da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. Eventuale parte eccedente è soggetta alla tassa. i) le occupazioni effettuate dalle Associazioni culturali, sportive e del tempo libero operanti nel Comune senza alcun fine di lucro, per lo svolgimento di sagre paesane e di manifestazioni di intrattenimento patrocinate dal comune, con durata massima di 30 giorni. 2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati. Art DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al comune apposita denuncia contestualmente alla data di rilascio dell'atto di concessione. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti e messi a disposizione dal comune presso l'ufficio commercio; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa

8 dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. 2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo predisposto. 3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo. 4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento all unità di uro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi o per eccesso se pari o superiore a 50 centesimi. 5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad un preventivo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto. 6. La tassa non è dovuta qualora l importo dovuto sia inferiore a 5,00.=. Art ACCERTAMENTO RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA 1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dall'ente ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento, con le modalità previste al comma 4 dell'articolo precedente, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. 2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine, emette apposito avviso di accertamento d'ufficio motivato nel quale sono indicati la tassa, nonchè le sopratasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento. 3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. 4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. 5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del D.P.R n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art.2752 del codice civile.

9 6. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, al comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento. Art AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA. RINVIO 1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del D.Lgs n A tal fine, si applicano le disposizioni previste dal citato D.Lgs. in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Art PARTICOLARI FORME DI CONVENZIONI E DI AUTORIZZAZIONI. 1. Il termine "convenzione" si riferisce a quella formalità con la quale si invita il contribuente a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta in unica soluzione o a rate. 2. Le autorizzazioni per l'occupazione temporanea che comportino la chiusura totale del traffico veicolare e le concessioni per l'occupazione permanente sono assentite in base a specifico provvedimento del Sindaco previo parere degli uffici competenti. Art SANZIONI 1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.14, comma 1, le sopratasse di cui ai commi precedenti sono ridotti rispettivamente al 50% e al 10 per cento. 4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto. 5. Le occupazioni di spazi ed aree non devono cagionare danni ad opere pubbliche, (edifici, infrastrutture, arredo urbano ed altro); i soggetti responsabili di eventuali danni arrecati sono sempre tenuti a rimettere in ripristino le opere a loro carico o a rimborsare il comune nel caso lo stesso ritenga di eseguire l'intervento. Nelle convenzioni si potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. 6. Le contravvenzioni al presente Regolamento sono accertate esclusivamente dagli agenti di Polizia Municipale o da quelli loro assimilati. Art COMPETENZE 1. Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93 il Comune designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

10 2. L'ufficio di Ragioneria è incaricato di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, (tariffe, regolamento, riscossione coattiva, rimborsi). L'ufficio di Polizia Comunale è incaricato di ogni attività organizzativa e gestionale delle occupazioni temporanee, (autorizzazioni, riscossioni, accertamenti e verifiche in merito all'occupazione anche con riferimento alla pubblica sicurezza). L'ufficio Tecnico è incaricato di ogni attività organizzativa e gestionale delle occupazioni permanenti e temporanee edilizie, (autorizzazioni, accertamenti e verifiche in merito alle occupazioni permanenti e temporanee edilizie con riferimento ai lavori autorizzati). 3. L'Ufficio Tecnico Comunale, nell'ambito dei compiti propri di generale tutela dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, segnala al funzionario di cui al comma 1 e all'ufficio di Polizia Comunale, i casi di occupazione abusiva o difformi dai provvedimenti autorizzatori riscontrati nel territorio. 4. Le concessioni per l'occupazione permanente e le autorizzazioni per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche sono rilasciate dal Sindaco o da suo delegato. 5. Le autorizzazioni per l'occupazione temporanea di suolo e soprassuolo pubblico non eccedenti la giornata sono rilasciate dall ufficio Polizia Municipale. Art.19 RINVIO Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di Legge vigenti in materia. Art.20 ABROGAZIONI Sono abrogate le norme in precedenza adottate in contrasto con il presente Regolamento. Art.21 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

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