COMUNE DI MASSA CAPITOLATO SPECIALE DI GARA POLIZZA INFORTUNI. Comune di Massa Via Porta Fabbrica, n Massa C.F. e P.I.

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1 CAPITOLATO SPECIALE DI GARA POLIZZA INFORTUNI La Presente polizza è stipulata tra Comune di Massa Via Porta Fabbrica, n Massa C.F. e P.I e Società Assicuratrice Agenzia di Durata del contratto Dalle ore 24:00 del: Alle ore 24:00 del: Pagina 1 di 13

2 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano ASSICURAZIONE: POLIZZA: CONTRAENTE: ASSICURATO: il contratto di assicurazione il documento che prova l'assicurazione il soggetto che stipula l'assicurazione il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione INFORTUNIO l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio BENEFICIARIO: il soggetto od i soggetti cui, in caso di molle dell'assicurato, deve essere pagata la somma garantita SOCIETA': PREMIO: RISCHIO: possono deiivame SINISTRO: INDENNIZZO: FRANCHIGIA: l'impresa assicuratrice la somma dovuta dal Contraente alla Società la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro importo fisso dell'indennizzo che resta a carico dell'assicurato Pagina 2 di 13

3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato. Art.2) Altre assicurazioni Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 C.C.. Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 C.C.. Art.3) Decorrenza dell assicurazione, pagamento e regolazione del premio L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato in polizza. Si prende e si da' atto che il Contraente provvederà al pagamento dei premi entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di inizio della copertura assicurativa. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive entro tali termini, l assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. La suddetta disciplina viene convenuta in espressa deroga dell'art.1901 C.C. I e II comma, rinunciando la Società, rimossa e rinunciata ogni eccezione, riserva o pretesa al riguardo, a qualsiasi sospensione dell'assicurazione per la differenza delle date tra scadenze e pagamento del premio ed efficacia del contratto di assicurazione e decorrenza della relativa copertura. Se il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Pagina 3 di 13

4 Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art.4) Modifiche dell'assicurazione Il Contraente ha la facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modifiche dell assicurazione che devono essere documentate ed accertate per iscritto. L eventuale aumento di premio, relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale successiva. Art.5) Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art.6) Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata, telex o telefax, con preavviso di 6 (sei) mesi. In tale caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Detto recesso, nei termini sopraindicati sarà automaticamente esteso alle polizze stipulate contestualmente alla presente. Art.7) Termine del contratto La presente polizza viene stipulata con inizio dalle ore 24:00 del e scadenza alle ore 24:00 del senza tacito rinnovo. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, e la Compagnia aggiudicataria è tenuta ad accettare, la proroga del contratto fino alla conclusione dell anno al fine dell espletamento della gara successiva, alle medesime condizioni contrattuali. Pagina 4 di 13

5 Art.8) Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art.9) Estensione territoriale La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero. L'inabilità temporanea, ove prevista, al di fuori dell'europa o degli stati extraeuropei del Mediterraneo, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24:00 del giorno di rientro in Europa o negli stati sopra menzionati. Art.10) Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Art.11) Foro competente Per le controversie riguardanti l'esecuzione dei contratti assicurativi è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale il Contraente, con espressa rinuncia ed esclusione di ogni altro. Art.12) Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art.13) Oggetto dell assicurazione L'assicurazione vale per gli infortuni che le persone assicurate, indicate all Art.30) subiscano mentre, per ordine e per conto del Contraente, svolgono le funzioni previste dalla loro specifica mansione dichiarata in polizza, compresi i viaggi di trasferimento e le missioni effettuati con l impiego di normali mezzi di locomozione, di prorietà del Contraente ed anche privati. Art.14) Estensioni di garanzia Sono pure compresi in garanzia: - l'asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze; - contatto con corrosivi; - le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali; - l'annegamento; - l'assideramento o congelamento; - la folgorazione; - i colpi di sole o di calore; - le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico; - gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; - gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; Pagina 5 di 13

6 - gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, biciclette elettriche, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida; - gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi; - gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche; - gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere. La garanzia comprende il rischio in itinere cioè gli infortuni che possono colpire gli assicurati durante il tragitto dall'abitazione (anche occasionale) al luogo di lavoro e viceversa o il tragitto dalla sede di attività fino al raggiungimento di altre sedi o viceversa, purché l'infortunio avvenga nel tempo necessario a compiere il percorso in via ordinaria o con gli abituali mezzi di locomozione privati o pubblici. Art.15) Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione infortuni i rischi derivanti: a) dalla guida di veicoli a motore se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione; b) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; c) da guerre, insurrezioni salvo quanto disposto dall'art. 18; d) da reati dolosi compiuti o tentati dall'assicurato. Sono esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo, nonché le rotture tendinee e sottocutanee. Art.16) Rischio Volo L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero su veivoli o elicotteri da chiunque eserciti trasporti, tranne che: - da società di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico passeggeri; - da aeroclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti capitali: per persona: ,00= per il caso morte; ,00= per il caso di invalidità permanente; 260,00= per il caso di inabilità temporanea; e complessivamente per aeromobile: ,00= per il caso morte; ,00= per il caso di invalidità permanente; 5.165,00= per il caso di inabilità temporanea; Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Pagina 6 di 13

7 Art.17) Rischio Guerra La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e non), per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero. Art.18) Limiti di età L assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 (settantacinque) anni. Tuttavia per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine. Art.19) Morte L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi e/o beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e que lo già pagato per l'invalidità permanente. Art.20) Morte presunta Se il corpo dell'assicurato non viene ritrovato entro un anno a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati o agli eredi dell'assicurato in parti uguali il capitale previsto in caso di morte. La liquidazione non avverra prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 61 del C.C.. Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'assicurato è vivo la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita. Art.21) Invalidità permanente L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente viene liquidato in base alle percentuali stabilite dall'allegato N. 1 "Tabella delle valutazioni del grado di percentuale di invalidità permanente Industria" allegata al "T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" emanato con D.P.R n Pagina 7 di 13

8 Art.22) Rimborso spese sanitarie di cura Se in conseguenza di infortunio l Assicurato fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Compagnia rimborsa fino alla concorrenza del massimale garantito, le spese sostenute per: - accertamenti diagnostici; - accertamenti medico legali; - visite mediche e specialistiche; - onorari del medico, del chirurgo e di ogni altro componente l equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento; - apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l intervento chirurgico; - rette di degenza in Istituti di cura (pubblici e privati); - cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera); - acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari; - trasporto dell Assicurato con autoambulanza in Ospedale o clinica; - cure odontoiatriche; - protesi dentarie; - acquisto occhiali con lenti (anche a contatto) e relativa montatura. La Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale delle relative notule distinte, ricevute e fatture debitamente quietanzate. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Le spese effettuate all estero nei paesi aderenti all'unione Europea saranno rimborsate in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'assicurato, rilevato dalla quotazione dell'ufficio Italiano Cambi. Il rimborso delle spese per le persone di cui all'art.30) categorie B) e C) è effettuato con con l'applicazione di una franchigia fissa di 100,00= per ogni sinistro. Art.23) Danni estetici In caso di infortunio non escluso dal presente contratto, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di 5.165,00= le spese documentate sostenute dall Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Art.24) Diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio. Art.25) Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'assicurato non è fisicamente integro e sano sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Pagina 8 di 13

9 Art.26) Denuncia di infortunio La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo deteminarono deve essere corredata di certificato medico e l'assicurato deve deve darne avviso scritto alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'assicurato deve inviare a periodi non superiori a 15 (quindici) giorni e fino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esseme dato immediato avviso scritto alla Società. L'Assicurato ed i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita di medici della società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari. Art.27) Servizio informativo sui sinistri La compagnia di assicurazione dovrà fornire al Comune di Massa, un servizio informativo sull'andamento dei sinistri. Le informazioni, da fornirsi ogni qualvolta ne venga fatta richiesta, e comunque, almeno due volte l anno, dovranno contenere l'aggiornamento sul numero dei sinistri denunciati, dei sinistri liquidati, della causa dei sinistri, dell'ammontare delle somme liquidate e riservate, delle cause relative alla mancata liquidazione dei sinistri. Alla fine di ogni anno la compagnia di assicurazione dovrà comunicare al Comune di Massa, l'ammontare delle somme poste a riserva per i sinistri non ancora liquidati. Art.28) Esonero denuncia infermità e difetti fisici Il Contraente è pertanto esonerato dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici e mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. Art.29) Responsabilità del Contraente Qualora l'infortunato o in caso di morte i beneficiari o soltanto qualcuno di essi non accettino, completa tacitazione dell'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza, ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella su totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano all'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. Pagina 9 di 13

10 Art.30) Persone assicurate COMUNE DI MASSA Categoria A) N. 475 persone, nominativamente identificate, alle dipendenze dell Ente Assicurato. (i nominativi verranno forniti in fase di emissione contratto) La garanzia è operante per gli infortuni che le persone sopraindicate subiscono nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie ed in attuazione dell art.6 del D.P.R. 23/8/88 n.395, anche in occasione di missioni o per adempimenti di servizi fuori dall ufficio, compreso il servizio di portavalori, del dipendente espressamente autorizzato dall Amministrazione a spostarsi con il proprio mezzo di trasporto. Inoltre in conformità al dettato della Legge 330/90 viene data copertura ai dipendenti che usino gli automezzi comunali del Contraente per missioni. Relativamente ai rischi professionali del personale soggetto all INAIL, la garanzia sarà prestata nelle more della franchigia INAIL laddove l Ente previdenziale dia luogo ad indennizzo, integralmente negli altri casi. L assicurato, entro un anno dalla data di comunicazione della inappellabile decisione da parte dell INAIL, è tenuto ad inoltrare alla Società, sotto pena di decadenza, la documentazione attestante il diritto all indennizzo a termini di polizza. Capitali assicurati per ciascuna persona: ,00= in caso di morte; ,00= in caso di invalidità permanente (franchigia assoluta del 3%); 5.000,00= rimborso spese mediche da infortunio. Categoria B) N. 11 Amministratori (n. 1 Sindaco + n. 10 Assessori membri di Giunta) RISCHIO PROFESSIONALE La copertura viene estesa solo al rischio professionale (rischio carica),compreso il rischio in itinere intendendo per tale a titolo puramente esemplificativo ma non limitativo, il tragitto dall'abitazione anche occasionale al luogo di lavoro e viceversa nonché il tragitto dalla Sede dove si svolge l'attività fino al raggiungimento di altre Sedi e viceversa. RISCHIO CATASTROFALE Relativamente al rischio catastrofale la Compagnia non indennizzerà somma superiore ad ,00=. RIMBORSO SPESE SANITARIE Così come definito all'art.22). INDENNITA' DI RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO Se l'infortunio ha per conseguenza un ricovero in istituto di cura, la Compagnia corrisponde l'indennità giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 365 giorni, su presentazione di cartella clinica. Pagina 10 di 13

11 FRANCHIGIA SULL'INVALIDITA' PERMANENTE Sulla parte di somma assicurata fino ad =, non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% dell'invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 3% l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite. Sulla parte di somma assicurata oltre ,00= e fino ad ,00= non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% dell'invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 5% l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite. Sulla parte di somma assicurata oltre ,00= non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% dell'invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 10% l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite. Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia pari o superiore al 25% dell'invalidità permanente totale, la Compagnia liquiderà l'indennizzo dovuto sui primi ,00= di somma ssicurata senza applicazione di franchigia. Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia pari o superiore al 50% dell'invalidità permanente totale, la Compagnia liquiderà l'indennizzo dovuto sulla totalità della somma assicurata senza applicazione di franchigia. INABILITA' TEMPORANEA Per inabilità temporanea si intende la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate. Per ogni giorno la Società corrisponderà una somma per un massimo di 365 giorni. Tale somma è cumulabile con le altre garanzie previste dalla presente polizza. FRANCHIGIA SULLA INABILITA' TEMPORANEA L'indennità giornaliera per inabilità temporanea verrà corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello dell'infortunio. Capitali assicurati per ciascuna persona: ,00= in caso di morte; ,00= in caso di invalidità permanente; 60,00= in caso di inabilità temporanea; ,00= rimborso spese mediche da infortunio; 120,00= diaria da ricovero. Categoria C) N. 40 Consiglieri Comunali (n. 1 Presidente del Consiglio Comunale + n. 39 Consiglieri Comunali) RISCHIO PROFESSIONALE La copertura viene estesa solo al rischio professionale (rischio carica),compreso il rischio in itinere intendendo per tale a titolo puramente esemplificativo ma non limitativo, il tragitto dall'abitazione anche occasionale al luogo di lavoro e viceversa nonché il tragitto dalla Sede dove si svolge l'attività fino al raggiungimento di altre Sedi e viceversa. Pagina 11 di 13

12 RISCHIO CATASTROFALE Relativamente al rischio catastrofale la Compagnia non indennizzerà somma superiore ad ,00=. RIMBORSO SPESE SANITARIE Così come definito all'art. 22). INDENNITA' DI RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO Se l'infortunio ha per conseguenza un ricovero in istituto di cura, la Compagnia corrisponde l'indennità giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 365 giorni, su presentazione di cartella clinica. FRANCHIGIA SULL'INVALIDITA' PERMANENTE Sulla parte di somma assicurata fino ad ,00= non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% dell'invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 3% l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite. Sulla parte di somma assicurata oltre ,00= e fino ad ,00= non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% dell'invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 5% l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite. Sulla parte di somma assicurata oltre ,00= non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% dell'invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 10% l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite. Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia pari o superiore al 25% dell'invalidità permanente totale, la Compagnia liquiderà l'indennizzo dovuto sui primi ,00= di somma ssicurata senza applicazione di franchigia. Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia pari o superiore al 50% dell'invalidità permanente totale, la Compagnia liquiderà l'indennizzo dovuto sulla totalità della somma assicurata senza applicazione di franchigia. INABILITA' TEMPORANEA Per inabilità temporanea si intende la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate. Per ogni giorno la Società corrisponderà una somma per un massimo di 365 giorni. Tale somma è cumulabile con le altre garanzie previste dalla presente polizza. FRANCHIGIA SULLA INABILITA' TEMPORANEA L'indennità giornaliera per inabilità temporanea verrà corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello dell'infortunio. Capitali assicurati per ciascuna persona: ,00= in caso di morte; ,00= in caso di invalidità permanente; 38,00= in caso di inabilità temporanea; ,00= rimborso spese mediche da infortunio; 100,00= diaria da ricovero. Pagina 12 di 13

13 Categoria D) N. 30 minori in affido temporaneo Sono assicurati 24 ore su 24 i minori che l Amministrazione Comunale affida a famiglia ai sensi di dispositivi di legge. Capitali assicurati per ciascun minore: ,00= in caso di morte; ,00= in caso di invalidità permanente (franchigia assoluta del 3%). Categoria E) N. 250 minori impegnati nei Centri di Aggregazione Sono assicurati 24 ore su 24 i minori che l'amministrazione Comunale ospita all'interno dei Centri di Aggregazione Capitali assicurati per ciascun minore: ,00= in caso di morte; ,00= in caso di invalidità permanente (franchigia assoluta del 3%). Art. 31) Conteggio del premio Categoria A) Premio annuo lordo per persona x 475 persone Categoria B) Premio annuo lordo per persona x 11 persone Categoria C) Premio annuo lordo per persona x 40 persone Categoria D) Premio annuo lordo per persona x 30 persone Categoria E) Premio annuo lordo per persona x 250 persone TOTALE PREMIO ANNUO ,00= Pagina 13 di 13

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