ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE UNICA ACQUISTI
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- Sibilla Piccinini
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1 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE UNICA ACQUISTI All. 1E al Disciplinare di gara LOTTO 2 CAPITOLATO TECNICO SCHEMA DI POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DIPENDENTI CHE UTILIZZANO IL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO PER MISSIONE DI LAVORO E DIPENDENTI TRASPORTATI SUI DETTI VEICOLI Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell art. 55, 5 comma del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, suddivisa in tre lotti, volta all affidamento dei Servizi assicurativi dell INPS Via Ciro il Grande, Roma tel fax C.F P.IVA
2 DEFINIZIONI RELATIVE ALLA INFORTUNI DIPENDENTI Polizza Contraente Assicurato Beneficiario Società Premio Rischio Assicurazione Sinistro Indennizzo Documento che prova l'assicurazione. Soggetto che stipula - INPS Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Soggetto od i soggetti cui, in caso di morte dell'assicurato, deve essere pagata la somma garantita. Impresa assicuratrice. Somma dovuta dal Contraente alla Società. Probabilità che si verifichi il sinistro. Contratto di assicurazione Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 2
3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE PEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla vantazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 2) ALTRE ASSICURAZIONI Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1910 del Codice Civile il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio a favore delle stesse persone assicurate; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. 3) PAGAMENTO DEL PREMIO Ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 4) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 5) DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6} AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. 7) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile. 8) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione o, nel caso che siano assicurate più persone, può far cessare l'assicurazione relativa alla sola persona infortunata, con preavviso di 90 giorni. 3
4 In tal caso al Contraente spetta il rimborso della parte dì premio netto relativa al periodo di rischio non corso. 9) Proroga del contratto e durata dell assicurazione La durata del presente contratto di assicurazione viene stabilita in anni 3, con decorrenza 31/12/2009 e scadenza 31/12/2012. Alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente. Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di anni 3 è in facoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante l invio di lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale del premio. 10) ONERI FISCALI II premio comprende anche tutte le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti. 11) FORO COMPETENTE Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità Giudiziaria di Roma. 12) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 13) MALLEVERIA L'Inps non riconosce, né per il passato nè per il futuro, alcun diritto o pretesa per l'attività di consulenza ed assistenza prestata nella elaborazione delle coperture assicurative dell'istituto stesso. Pertanto, la Società aggiudicataria delle polizze terrà indenne l'istituto da ogni eventuale pretesa o diritto, a qualsiasi titolo, spettante in conseguenza di pregressi rapporti intercorsi al riguardo, con intermediari assicurativi (Agenti o Brokers). 14) STATISTICHE SINISTRI Al fine di consentire al Contraente un costante monitoraggio dei sinistri, La Società si impegna a comunicare al Contraente, mediante lettera raccomandata da inviare al Contraente entro 30 giorni dal termine di ogni semestre assicurativo e pertanto entro il 30/07 e 31/01 di ogni anno un dettaglio specifico sull andamento dei sinistri della presente polizza. Il prospetto dovrà contenere analiticamente i seguenti dati: data sinistro, ubicazione e beni colpiti, importo liquidato e/o riservato, data di liquidazione. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI 15) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione vale per gli infortuni che possano subire i dipendenti autorizzati a servirsi in occasione di missioni e per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. L'assicurazione è estesa ai dipendenti terzi trasportati di cui è stato autorizzato il trasporto per lo svolgimento di missioni e per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio. L'assicurazione non vale nel caso in cui il dipendente abbia diritto ad indennizzo o risarcimento del danno per effetto di assicurazione obbligatoria, salvo che per il dipendente terzo trasportato il cui diritto a indennizzo e risarcimento del danno è effetto di assicurazione 4
5 obbligatoria dell'auto nella quale viene trasportato per missioni e per adempimenti di servizio fuori dell'ufficio. E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatagli, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare preventivamente le generalità degli Assicurati e gli estremi di identificazione dei mezzi di trasporto. Resta peraltro inteso che il Contraente stesso, sotto pena di decadenza dal diritto alla operatività della garanzia, dovrà preventivamente annotare - su appositi registri e/o moduli debitamente vidimati anche ai fini delle assicurazioni sociali - le generalità delle persone da ritenere assicurate, gli estremi di identificazione dei mezzi di trasporto nonché i previsti viaggi e spostamenti. E' fatto obbligo al Contraente di esibire, in qualsiasi momento, tali documenti alle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli. Sono considerati infortuni fra l'altro: a) l'asfissia e l'annegamento; b) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana, in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l'assicurato non abbia preso parte attiva; c) le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze, e negligenze gravi, nonché in stato di malore o incoscienza; d) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza. 16) RISCHI ESCLUSI L'assicurazione non è operante se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione alla guida. Sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti: a) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; b) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto dall'articolo 14); c) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono infine esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo, nonché le rotture tendinee sottocutanee. 17) CALAMITÀ' NATURALI L'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Resta convenuto però che in caso dì evento che colpisca più assicurati con la stessa Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare il 10% dei premi del ramo infortuni, rilevati nel bilancio di esercizio precedente l'evento, con il minimo di ,00. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno. 18) LIMITI DI ETÀ' L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso 5
6 di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente. 19) PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. 20) ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale in tutto il mondo. 21) DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI (vedi anche art. 7) La denuncia dell'infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sarà corredata da certificato medico, nonché dalla documentazione e dalla modulistica utilizzata dal Contraente per l'autorizzazione all'uso dell'autovettura privata. Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici, a periodi non superiori a trenta giorni e fino a guarigione avvenuta. L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. 22) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'articolo 24) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 23) MORTE L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. 24) INVALIDITÀ PERMANENTE L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa. La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. 6
7 Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 50% e l'assicurato si trovi nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'indennizzo verrà liquidato al 100% del capitale assicurato. 25) MODALITÀ' Di VALUTAZIONE DEL DANNO Le divergenze sulla natura, causa ed entità delle lesioni, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'articolo 19), sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Ciascuna delle due Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esse designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri la opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. 26) SOMME ASSICURATE I capitali assicurati per ciascuna persona si intendono fissati in: - 300,000,00 per il caso di morte e fino ad ,00 per il caso di invalidità permanente, per il dipendente autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto; ,00 per il caso di morte e fino ad ,00 per il caso di invalidità permanente, per il dipendente terzo trasportato di cui è stato autorizzato il trasporto per lo svolgimento di missioni e per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio. 27) RIMBORSO SPESE DI CURA DA INFORTUNIO La Società, in caso di infortunio indennizzabile a termine di polizza, rimborsa all Assicurato le spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro per le prestazioni di seguito indicate: a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio; b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione; c) rette di degenza; d) onorari del chirurgo, dell aiuto dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento, diritti di sala operatoria e materiale d intervento. La Società rimborsa altresì le spese per: e) cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero; f) acquisto o noleggio, previa prescrizione medica, di stampelle, tutori ed altri apparecchi ortopedici, fino ad un massimo di 500,00 euro, effettuati nei 90 giorni successivi al sinistro; 7
8 g) trasporto sanitario dell Assicurato stesso, con qualunque mezzo, con il limite di 1.000,00 euro per sinistro, effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro. Il massimale prescelto costituisce il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo. Nel caso in cui l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, compresi eventuali ticket, sostenute dall Assicurato per le prestazioni sopra descritte. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate. Il rimborso di quanto previsto al presente articolo viene effettuato fino alla concorrenza del 90% delle spese effettivamente sostenute, restando il rimanente 10% a carico dell Assicurato con il minimo di 100,00, per sinistro e persona. Il suindicato scoperto non si applica in caso di sinistro che abbia comportato un ricovero, un intervento chirurgico o un invalidità permanente accertata. Il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo è stabilito in 5.000,00. 28) EQUO INDENNIZZO Resta inteso fra le Parti che gli indennizzi liquidati in base alle garanzie previste dalla presente polizza possono essere detratti dal Contraente dalle somme che la stessa dovesse essere eventualmente tenuta a corrispondere a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 29) PAGAMENTO DEL PREMIO - CRITERI DI DETERMINAZIONE II premio annuo lordo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di Km viene provvisoriamente stabilito in... definitivamente ed effettivamente percorso, con riferimento al premio base al chilometro proporzionato ai predetti Km In relazione a quanto precede, entro 60 giorni dal termine del periodo annuale di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente invierà alla Società dichiarazione contenente l ammontare complessivo delle percorrenze chilometriche oggetto della presente copertura assicurativa. Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo annuo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Le differenze attive e passive dovranno essere corrisposte entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Alla scadenza annuale del contratto, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessario. 8
9 30) DISPOSIZIONI FINALI VERIFICARE SE DA INSERIRE IN TUTTE LE POLIZZE Le Parti Contraenti hanno deliberato e volontariamente determinato le Condizioni di Assicurazione della presente polizza a termini dell'articolo 1322 del Codice Civile. L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale da atto che le condizioni tutte di cui sopra non sono state predisposte unilateralmente dalla Società ma sono il risultato di specifici atti nell'ambito della gara CEE (licitazione privata) tra le Parti Contraenti con conseguente inapplicabilità degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. Il Contraente INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale La Società 9
10 POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE DI LAVORO CHE UTILIZZANO LA PROPRIA AUTOVETTURA E DIPENDENTI TRASPORTATI RIEPILOGO GENERALE SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO E PREMI LORDI Capitale Assicurato Tasso annuo lordo per Km Premio annuo lordo Dipendente proprietario dell auto Morte: ,00 Invalidità Permanente: ,00 Rimborso Spese Mediche: 5.000,00 Dipendente trasportato da collega Morte: ,00 Invalidità Permanente: ,00 Rimborso Spese Mediche: 5.000,00 Parametro per il calcolo del premio: Percorrenza annua KM RIEPILOGO PREMI PREMIO ANNUO LORDO A BASE D ASTA ,00 Periodo Imponibile Imposta Governativa 2,50% Annualità Totale premio annuo lordo 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2012 Totale triennio 10
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