Polizza Volo CIELI AZZURRI

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1 $c1$ Bologna (Italia) Via Stalingrado, 45 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ JPIEDINO_SASA_LA.bmp 33 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. LA_LOGO_GRUPPO_RETRO_150.png unipolsai_sai_esteso_cop.png S JDIFESAPIU_FIDEL.png CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI Polizza Volo CIELI AZZURRI Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, Bologna (Italia)

2 PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

3 _footers[jpiepag_con1] $c1$ C:\SIGMA\FORM\LOGO\ UnipolSai Assicurazioni S.p.A. cimbri_unipolsai.png S - - NOTA INFORMATIVA Prodotto Cieli Azzurri (ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi presso l IVASS al n Sede Legale in via Stalingrado n Bologna (Italia). Recapito telefonico Telefax , siti internet: indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it. E autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell 8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell Albo delle Imprese di Assicurazione presso l IVASS al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati aggiornati a ) In base all ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell Impresa è pari ad ,36, con capitale sociale pari ad ,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad ,82. L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione: Parte generale: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Pag. 1 di 6

4 Assicurazione Il contratto di assicurazione. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Polizza Il documento che prova l'assicurazione. Premio La somma dovuta alla Società. Rischio La probabilità che si verifichi il Sinistro. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Società L'impresa assicuratrice. Definizioni specifiche dell Assicurazione Infortuni Infortunio L evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte oppure una invalidità permanente. Il contratto viene offerto senza tacito rinnovo annuale. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto assicura il rischio morte e invalidità permanente in seguito a Infortunio subito dall Assicurato in qualità di passeggero a bordo di un aeromobile: - Morte, con pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati in Polizza o, in loro mancanza, agli eredi dell Assicurato. - Infortuni. Offre all Assicurato in caso di Infortunio la corresponsione di un Indennizzo sulla base della garanzia invalidità permanente. L Indennizzo varia a seconda della somma assicurata indicata in Polizza, distinguendo tra somme assicurate fino a Euro e somme assicurate eccedenti tale limite (si veda in particolare l art. 20 Franchigie del capitolo Norme che regolano l assicurazione Infortuni ). Per gli aspetti di maggiore dettaglio su tutte le prestazioni sopra elencate si rinvia a quanto previsto al capitolo Norme che regolano l assicurazione Infortuni delle condizioni di assicurazione. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all interno del capitolo Norme che regolano l assicurazione Pag. 2 di 6

5 Infortuni delle condizioni di assicurazione. Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 codice civile in caso di mancato pagamento del Premio; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 2 Pagamento del premio delle Norme che regolano l assicurazione in generale. AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo (coincidenti con la somma assicurata indicata in Polizza) nonché franchigie (espresse in punti percentuali di invalidità) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo. La franchigia può variare a seconda delle somme assicurate e può inoltre essere relativa, scomparendo dall Indennizzo una volta che venga superata dal danno accertato (e quindi l Indennizzo risulta integrale) oppure assoluta, venendo cioè in ogni caso detratta dall Indennizzo riconosciuto all Assicurato. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all interno dell art. 20 Franchigie del capitolo Norme che regolano l Assicurazione Infortuni e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal contraente in caso di stipulazione della Polizza. Esempio di franchigia assoluta: somma assicurata pari a Euro , invalidità permanente pari al 10%, franchigia pari al 5%, Indennizzo pari a Euro Esempio di franchigia relativa: somma assicurata pari a Euro , invalidità permanente pari al 40%, franchigia relativa pari al 5%, Indennizzo pari a Euro Esempio di franchigia variabile a seconda della somma assicurata (vedasi art. 20 Franchigie delle condizioni di assicurazione): somma assicurata pari a Euro , invalidità permanente pari al 20%, franchigia assoluta pari al 5% fino a Euro di somma assicurata e al 10% oltre Euro , Indennizzo pari a Euro (15% x % x ). Esempio di limite di Indennizzo: somma assicurata indicata in Polizza pari a Euro , percentuale di invalidità permanente pari al 100%, limite di Indennizzo pari a Euro , Indennizzo corrisposto Euro Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L Assicurato/contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all Indennizzo o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell art. 522 del Cod. Nav.. E altresì possibile comunicare l avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del contraente o dell Assicurato; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 4 Aggravamento del Rischio, 5 Diminuzione del Rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale e dall art. 13 Persone non assicurabili delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di Rischio la sopravvenienza per Pag. 3 di 6

6 l Assicurato (nel corso della durata del contratto) di un affezione da tossicodipendenza, restando stabilito che in tal caso l Assicurazione cessa automaticamente. 6. Premi La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. AVVERTENZA: Qualora siano concedibili scont di Premio sul singolo contratto l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. 7. Adeguamento del Premio e delle Somme Assicurate Le somme assicurate e i Premi non sono soggetti ad adeguamento. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di Sinistro il contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all art. 7 Recesso in caso di Sinistro delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. L'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, entro 3 giorni dall'infortunio, o dal momento in cui il Contraente o l'assicurato ne abbiano avuto la possibilità, pena la perdita del diritto all Indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell art del codice civile. 10. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia. E facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali pattuite nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: Il Sinistro si intende avvenuto al verificarsi dell Infortunio. Il Pag. 4 di 6

7 contraente/assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all intermediario entro 3 giorni dall Infortunio o dal momento in cui ne ha avuto la possibilità. In caso di Sinistro per il quale sia attivata una garanzia del quadro Infortuni potrà essere richiesta la visita medica presso un professionista fiduciario della Società. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dagli artt. 6 Obblighi dell Assicurato in caso di Sinistro del capitolo Norme che regolano l assicurazione in generale e 16 Denuncia dell Infortunio e oneri relativi del Capitolo Norme che regolano l assicurazione Infortuni. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti Via della Unione Europea, 3/B San Donato Milanese (MI) Fax: Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, telefono (+39) , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 14. Arbitrato Per le divergenze sul grado di invalidità permanente nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità del Sinistro, le parti possono demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura definita all art. 20 Modalità di valutazione del danno delle Norme che regolano l Assicurazione Infortuni. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. AVVERTENZA: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. Pag. 5 di 6

8 33 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale N.B.: si precisa che dal 1 gennaio 2013 l'isvap - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): Pag. 6 di 6

9 headers[jintest_con3]_footers[jpiepag_cond] $c1$ unipol_div_sai.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png LA_LOGO_GRUPPO_RETRO_150.png C:\SIGMA\FORM\LOGO\ unipo_bollino.png 34 C:\SIGMA\FORM\LOGO\unipol_div_sai.jpg 33 Mod Ed S unipol_piedino_gruppo_div_sai.png Mod Ed CIELI AZZURRI SOMMARIO Definizioni Norme che regolano l'assicurazione in generale 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio 2 Pagamento del Premio 3 Modifiche dell'assicurazione 4 Aggravamento del Rischio 5 Diminuzione del Rischio 6 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro (v. anche art. 15) 7 Recesso in caso di sinistro 8 Oneri fiscali 9 Foro competente Condizioni Generali 10 Oggetto dell'assicurazione 11 Rischi esclusi 12 Persone non assicurabili 13 Limiti territoriali 14 Cambiamento delle attività dichiarate 15 Denuncia dell'infortunio e oneri relativi 16 Criteri di indennizzabilità 17 Morte 18 Invalidità permanente 19 Franchigie 20 Modalità di valutazione del danno 21 Rinuncia alla rivalsa Pag. 1 di 8

10 Mod Ed Definizioni Nel testo che segue si intende per: Assicurato Assicurazione Indennizzo Polizza Premio Rischio Sinistro Società il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione il contratto di Assicurazione la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro il documento che prova l'assicurazione la somma dovuta alla Società la probabilità che si verifichi il Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione l'impresa assicuratrice Pag. 2 di 8

11 Mod Ed Norme che regolano l'assicurazione in generale 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. 2 Pagamento del Premio L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute l'assicurato non paga le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art C.C. I Premi devono essere pagati presso l intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. 3 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. 4 Aggravamento del Rischio L Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi dell art. 522 Cod. Nav. 5 Diminuzione del Rischio Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell Assicurato, ai sensi dell art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro (v. anche art. 15) In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato, ai sensi dell'art C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art c.c. 7 Recesso in caso di Sinistro Dopo la presentazione di regolare e idonea denuncia di Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente, a condizione che sia già stato indennizzato oppure rifiutato un altro distinto e precedente Sinistro, possono recedere dal contratto. In caso di recesso esercitato dalla Società, questo ha effetto dopo 30 giorni, ed in tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto della Società non possono essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. 8 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell'assicurato. Art. 9 - Foro competente Si intende quale foro competente la città sede di Istituto di medicina legale più vicina alla città di residenza dell'assicurato, anche nell'ipotesi che questi non sia contraente di Polizza. Pag. 3 di 8

12 Mod Ed Norme che regolano l'assicurazione Infortuni 10 Oggetto dell Assicurazione L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca, nella qualità o nell'espletamento delle attività dichiarate in polizza, dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso. È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte oppurre una invalidità permanente. Sono considerati infortuni anche: a)l'asfissia non di origine morbosa; b)gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c)l'assideramento o il congelamento; d)colpi di sole o di calore; e)le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; f)gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; g)gli infortuni derivanti da atti di terrorismo, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; h)gli infortuni occorsi in conseguenza di imprudenza o negligenza gravi dell'assicurato in qualità di passeggero. In caso di incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi al di fuori dell'aeromobile durante atti compiuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. In tali circostanze l'assicurazione comprende, oltre agli infortuni di cui ai precedenti commi, altresì l'annegamento e gli infortuni derivanti da imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato. Art Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni: A) verificatisi in occasione di voli effettuati anche come passeggero; - su qualsiasi mezzo che non sia classificato aeromobile dalle competenti Autorità quali deltaplani, ultraleggeri e girocotteri; - su aeromobili non in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza, nonché su aeromobili il cui equipaggio non abbia i prescritti brevetti, licenze, abilitazioni, autorizzazioni e simili in regolare corso di validità, quando la irregolarità sia nota all'assicurato. B) verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primati, gare e competizioni di ogni genere e relative prove preparatorie. C) causati in tutto o in parte da dolo o colpa grave dell'assicurato o dei beneficiari, salvo quanto previsto dal punto h) dell'art. 10. D) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni. E) causati da guerra e insurrezioni. F) causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. G) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Art Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. Art Limiti territoriali L'Assicurazione vale per i voli effettuati nel mondo intero con esclusione dei Paesi rientranti in provvedimenti d'embargo decretati dal Consiglio di Sicurezza dell'onu. Art Cambiamento delle attività dichiarate Se nel corso dell'assicurazione si verifica un cambiamento delle attività dichiarate in Polizza si applicano gli artt C.C. e 522 Cod. Nav. Se il cambiamento dell'attività non comporta aggravamento di Rischio, l'assicurazione prosegue senza variazioni di sorta. Pag. 4 di 8

13 Mod Ed Art Denuncia dell'infortunio e oneri relativi Fermo quanto previsto dall'art. 6 la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. Le spese relative ai certificati medici e, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione, quelle di cura, sono a carico dell'assicurato. Art Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 19 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art Morte L'Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Art Invalidità permanente L'Indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se la invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'Indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti. Perdita totale, anatomica o funzionale, di: des. sin. - un arto superiore % % - una mano o un avambraccio % % - un pollice % % - un indice % % - un medio % % - un anulare % % - un mignolo % % - una falange del pollice % % - una falange di altro dito della mano /3 del dito - un piede % % - ambedue i piedi % - un alluce % - un altro dito del piede % - una falange dell'alluce ,5% - una falange di altro dito del piede % - un arto inferiore al di sopra del ginocchio % - un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio % - un occhio % - ambedue gli occhi % - un rene % - la milza % - sordità completa di un orecchio % - sordità completa di ambedue gli orecchi % - perdita totale della voce % - stenosi nasale bilaterale % Pag. 5 di 8

14 Mod Ed esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di: - una vertebra cervicale % - una vertebra dorsale % - 12a dorsale % - una vertebra lombare % - esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente % Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell'assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Art Franchigie La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie: A) sulla parte di somma assicurata fino a Euro non si fa luogo ad Indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente; B) sulla parte di somma assicurata eccedente Euro non si fa luogo ad Indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. Qualora l'invalidità permanente sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennizzo viene in ogni caso liquidato senza deduzione di alcuna franchigia. Art Modalità di valutazione del danno Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 17 possono essere demandate dalle parti per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la Polizza. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quel caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Art Rinuncia alla rivalsa Qualora l'infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art del Codice Civile. Pag. 6 di 8

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