Esame in Commissione III. all interno: - nota introduttiva - normativa di riferimento

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1 Proposta di legge n. 157 <<Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate>> di iniziativa dei consiglieri Lupieri, Moretton, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Marsilio, Menis, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech presentata l 8 giugno 2011 Esame in Commissione III all interno: - nota introduttiva - normativa di riferimento settembre 2011

2 Servizio per l assistenza giuridico-legislativa in materia di attività sociali e culturali Proposta di legge n. 157 <<Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate>> di iniziativa dei consiglieri Lupieri, Moretton, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Marsilio, Menis, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech presentata l 8 giugno 2011 Esame in Commissione III

3 Riproduzione e diffusione ad uso interno. I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA. È in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

4 INDICE NOTA INTRODUTTIVA... 1 I contenuti della proposta di legge... 1 Normativa comunitaria e statale... 1 Normativa del Friuli Venezia Giulia... 2 Normativa delle altre regioni... 2 Progetti di legge statale...3 NORMATIVA STATALE... 4 Costituzione della Repubblica italiana. Articolo Codice civile, articolo 5. Atti di disposizione del proprio corpo Codice Penale articolo 50. Consenso dell'avente diritto... 6 Circolare del ministero della Sanità del 5 febbraio 1998 su attività di tatuaggio e piercing... 7 Circolare del Ministero della Sanità del n. 2.8/ NORMATIVA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA...13 Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. Disciplina organica dell'artigianato...13 NORMATIVA DELLE ALTRE REGIONI...18 L.R. Toscana 31 maggio 2004, n. 28. Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R. Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)...27 PROGETTI DI LEGGE STATALE...66 XVI Legislatura Camera dei Deputati Proposta di legge n Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing e delle pratiche correlate...66 XVI Legislatura Camera dei Deputati Proposta di legge n Disciplina delle attività professionali di estetista, di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, di tatuaggio e di piercing...76 XVI Legislatura Senato Disegno di legge n Norme in materia dell'attività di tatuaggio e piercing...82 I

5 NOTA INTRODUTTIVA I contenuti della proposta di legge La proposta di legge n. 157 disciplina le attività di tatuaggio, piercing, trucco permanente o semi-permanente, ponendosi quale finalità la tutela della salute. Delinea i requisiti soggettivi richiesti ai soggetti che intendono avviare una delle suddette attività, ponendo una particolare attenzione alla necessità di una formazione specifica. Stabilisce che l attività di tatuaggio e piercing è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, da presentarsi al Comune. Tale ente ne invia copia all Azienda per i servizi sanitari, che pubblica nel proprio sito web, l elenco dei soggetti che la esercitano. Gli esercenti sono tenuti a informare i propri clienti sui possibili rischi per la salute derivanti dall esecuzione di tali pratiche e a far sottoscrivere una dichiarazione attestante il consenso. La proposta prevede una serie di divieti posti a carico degli operatori, tra cui quello legato all età del cliente: è vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di anni quattordici, per i minori di anni 18 è necessario il consenso dell esercente la potestà genitoriale o del tutore. Una disciplina a parte è prevista per il piercing al padiglione auricolare. Ulteriore aspetto importante è il divieto di eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche in cui sono possibili conseguenze invalidanti permanenti. La proposta delinea inoltre gli adempimenti e le responsabilità a carico dei titolari dell attività di tatuaggio e piercing che ospitano tatuatori o piercier stranieri o di altre regioni e disciplina le modalità di esercizio delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing. È previsto poi che la Regione adotti un apposito regolamento al fine di assicurare le esigenze unitarie di applicazione a livello regionale, promuova una campagna informativa sui rischi connessi alle pratiche di piercing e tatuaggio e svolga un monitoraggio su tali pratiche. Ai Comuni è attribuita la facoltà di disciplinare con proprio regolamento particolari aspetti per l esercizio delle attività. Sono individuati infine i soggetti cui sono attribuite funzioni di vigilanza e vengono delineate le sanzioni erogabili ai trasgressori delle varie previsioni legislative. Normativa comunitaria e statale Non vi è una disciplina organica, europea e statale, delle attività di piercing e tatuaggio. Tuttavia è fondamentale qui richiamare alcuni atti normativi che ne disciplinano particolari aspetti. Il Consiglio d Europa ha approvato la risoluzione ResAP (2008)1, relativa ai requisiti e ai criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente, volta alla tutela della salute pubblica. Il testo è disponibile in inglese sul sito del Consiglio d Europa ( La Circolare del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1998 stabilisce le linee guida per l esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing ponendo particolare attenzione all aspetto igienico sanitario dei luoghi in cui si svolgono le attività e delle apparecchiature utilizzate. Richiede agli operatori una specifica autorizzazione dell Azienda sanitaria competente, che 1

6 accerti l esistenza dei necessari standard igienici e dispone l attivazione di corsi di formazione obbligatori per chi esercita l attività. Evidenzia l esigenza di informare gli utenti sui rischi di trasmissione delle malattie infettive correlate alle procedure di tatuaggio e piercing e prevede il ricorso a provvedimenti legislativi per limitare tali procedure in relazione all età del soggetto. La Circolare del Ministero della Sanità del 16 luglio 1998 chiarisce alcuni specifici argomenti inerenti l attività di tatuaggio, in parte già trattati nelle linee guida. Per quanto attiene il divieto di eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche in cui sono possibili conseguenze invalidanti permanenti si richiama l articolo 5 del Codice Civile, che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionano una diminuzione permanete dell integrità fisica. In riferimento all espressione del consenso all esecuzione di tatuaggi e piercing, si richiama l articolo 50 del Codice Penale, che dispone che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. Normativa del Friuli Venezia Giulia Nella nostra Regione non esiste una normativa specifica di riferimento per l attività di tatuaggio e piercing. L unica regolamentazione si riconduce alla disciplina prevista dalla legge regionale n. 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato), relativa all esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in forma di impresa artigiana. La legge inoltre prevede che l esercizio di tali attività sia subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), attestante la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale. Spettano ai Comuni le funzioni relative agli adempimenti conseguenti il ricevimento della Scia, l accertamento delle infrazioni e l applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge stessa. Normativa delle altre regioni Soltanto la Regione Toscana ha emanato un provvedimento di rango legislativo, la legge regionale 28/2004 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.), che disciplina, accanto l attività di estetica, quella di tatuaggio e piercing. Tale legge ha un contenuto analogo a quello della proposta di legge 157 e trova una più dettagliata disciplina nel regolamento di attuazione della legge stessa (DPGR 47/2007). Le altre Regioni hanno disciplinato le attività di tatuaggio e piercing attraverso provvedimenti amministrativi, tra queste, a titolo esemplificativo il Veneto (DGR 2401/2010), la Liguria (DGR 831/2009), l Emilia Romagna (DGR 465/2007), la Lombardia (DDR 6932/2004) e il Piemonte (DPGR 46/2003). 2

7 Progetti di legge statale In Parlamento risultano presentati tre progetti di legge afferenti alla materia disciplinata dalla proposta di legge n Tali progetti sono stati assegnati alle Commissioni di merito, ma il loro esame non è ancora iniziato. 3

8 NORMATIVA STATALE Costituzione della Repubblica italiana. Articolo 32. Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 4

9 Codice civile, articolo 5. Atti di disposizione del proprio corpo. Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Omissis 5

10 Codice Penale articolo 50. Consenso dell'avente diritto. Art. 50 Consenso dell'avente diritto Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. 6

11 Circolare del ministero della Sanità del 5 febbraio 1998 su attività di tatuaggio e piercing Ministero della Sanità Circolare del ministero della Sanità del 5 febbraio 1998 su attività di tatuaggio e piercing Linee guida per l esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza Le procedure che implicano l impiego a fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare un rischio di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezione cutanea, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie. In rari casi tali procedure hanno determinato anche infezioni sistemiche gravi. Numerosi sono in letteratura, i casi di infezione trasmessi in seguito a piercing e tatuaggi. Quest ultima procedura è stata associata anche ad effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma. Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti. Indicazioni di controllo Le misure da applicare sono relative a 3 categorie: a) norme igieniche generali; b) misure di barriera e precauzioni universali; c) misure di controllo ambientali. É indispensabile che: coloro che effettuano procedure di tatuaggio o di piercing chiedano una specifica autorizzazione all azienda sanitaria locale competente per territorio che accerti l esistenza dei necessari standard igienici per l effettuazione delle procedure; gli spazi dove vengono effettuate le procedure siano separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona "sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali; i materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili; gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue; prima dell esecuzione delle procedure l operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni; la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell esercizio dell attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate; 7

12 dopo l utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali (legge , n. 45); i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente. Lavaggio delle mani e misure di barriera Il semplice lavaggio sociale delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico. Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall impiego di guanti sterili. L uso di misure protettive quali maschere ed occhiali è indispensabile. É opportuno che l operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio. Decontaminazione e disinfezione dello strumentario Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore o alternativamente a disinfezione di alto livello. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121 gradi per un minimo di 20 minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170 gradi per 2 ore. Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche. Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello debbono essere accuratamente puliti prima dell esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento e dell apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici. Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso. Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal decreto legislativo 626/94 e successive integrazioni e modifiche. Decontaminazione degli schizzi di sangue Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l area deve essere decontaminata con germicidi chimici. Quando si verifica uno spandimento consistente l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico. In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione. Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre e rigorosamente monouso. Non esistono, infatti, "caratteristiche specifiche" tali da giustificarne un riutilizzo. Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello. Nel caso di procedure che implicano l utilizzo di apparecchiature 8

13 per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che: a. la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido; b. gli aghi siano rigorosamente monouso; c. i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera; d. i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito; e. il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto. Precauzioni universali Nel caso in cui l operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al Decreto ministeriale 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l eliminazione dei presidi utilizzati. Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l esecuzione delle manovre: la pulizia dello strumentario usato, l eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l esecuzione delle procedure. Per prevenire punture accidentali con aghi, questi debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura. Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati. Smaltimento biancheria e del materiale utilizzato per medicamento e medicazioni I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate. La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, posta in sacchi nel luogo di utilizzo. La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto. Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71 gradi per 25 minuti. Indicazioni finali Le indicazioni in precedenza riportate prevedono: l adeguata formazione degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su: anatomia ed istologia dell apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e sterilizzazione; l esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori delle indicazioni in precedenza riportate; l indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite le procedure di piercing e tatuaggio; 9

14 la necessità di verifica dell applicazione delle raccomandazioni da parte delle autorità sanitarie; la promozione di una campagna di educazione sanitaria nelle scuole, sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing. Si richiama, inoltre, l esigenza di informare gli utenti sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle procedure di tatuaggio e di piercing su particolari parti del corpo. A tale scopo è stato elaborato il memorandum allegato. Per limitare le procedure di piercing e tatuaggio in relazione all età dei soggetti, occorrerà ricorrere a provvedimenti legislativi. (Allegato 2) Requisito minimo di partecipazione: 10 anni di scolarità ed età superiore a 18 anni. Ore di corso: non inferiori a 30. Il programma di corso. 1. Cute e mucose: anatomia macroscopica. 2. Sistemi di difesa della cute e delle mucose. 3. La cute infiammata: le infezioni cutanee. 4. Principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione. 5. Principali infezioni e trasmissione parenteral-ematica A. Precauzioni universali B. Profilassi immunitaria (vaccinazione anti-epatite B) 1. Prevenzione delle malattie a trasmissione parenteral-ematica. 2. Disinfezione, sterilizzazione e smaltimento dei rifiuti. 3. Il tatuaggio. 4. Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi, i metalli. 5. Allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli. 6. Granulomi e cheloidi. 7. Reazioni isomorfe in portatori di m.psoriasica e lichen r. planus 8. Principali rischi per la salite connessi con le pratiche di tatuaggio e piercing. 9. Linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti (dimostrazioni pratiche). Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una verifica sugli argomenti trattati durante il corso. La commissione giudicatrice è costituita da docenti del corso. L attestato di partecipazione verrà rilasciato solo a coloro che avranno superato la verifica. (Allegato 3) Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento nella cute di anelli od orecchini (piercing) Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te? Lo sai che il tatuaggio consiste nell introduzione nella cute di pigmenti di varia natura? 10

15 Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica? Lo sai che con il tatuaggio o con l inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l AIDS? Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione? Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico. Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti e ai metalli? Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni? Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi? 11

16 Circolare del Ministero della Sanità del n. 2.8/633 CHIARIMENTI FORNITI DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA SANITÀ Facendo seguito alla nota pari oggetto del con la quale sono state trasmesse le "linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", si comunica che il Consiglio Superiore di Sanità ha ritenuto di fornire i seguenti chiarimenti su alcuni specifici argomenti inerenti l'attività di tatuaggio, già in parte trattati nelle predette linee guida. 1. Corsi professionali obbligatori Nelle more della organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing, si dovrà consentire la prosecuzione dell'attività per coloro che già esercitano l'effettuazione di tatuaggi e piercing, fermo restando il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'azienda Sanitaria Locale competente per territorio alla verifica delle condizioni igieniche. Gli esercenti che già svolgono l'attività sono comunque obbligati al superamento dei primi corsi, una volta attivati. Il requisito dei 10 anni di scolarità appare irrinunciabile per l'apprendimento degli argomenti oggetto di studio e per il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi. 2. Colori da utilizzare nelle attività di tatuaggio I pigmenti da utilizzare devono essere atossici e sterili. In via transitoria, in attesa della definizione di modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell'istituto Superiore della Sanità, si ritiene sufficiente l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici. Fermo restando quanto previsto in tema di preparazioni monouso, si precisa che i flaconi dovranno essere dotati di valvole non di ritorno. 3. Manifestazioni pubbliche o Conventions Si ritiene che possano essere autorizzate dalle competenti Autorità Sanitarie Locali, manifestazioni di confronti di esperienza da parte di tatuatori, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da parte dei servizi di igiene pubblica, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche, ed in particolare: a) locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, prevedendo distinte aree per l'attesa, l'esecuzione delle pratiche, la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi; b) possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza ed igiene; c) deve essere disponibile un'area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali. 4. Guanti monouso o misure di barriera Si ritiene che, fermo restando le precisazioni delle indicazioni di controllo previste dalle linee guida già citate, gli operatori posano indossare guanti in lattice monouso. Per quanto attiene le misure in barriera si può considerare non obbligatorio l'uso degli occhiali protettivi, fermo restando l'obbligo di uso delle maschere. Resta ferma la necessità di indossare un camice monouso anche senza obbligo di sterilità. (omissis) 12

17 NORMATIVA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. Disciplina organica dell'artigianato. Art. 6 (Funzioni trasferite ai Comuni) 1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative: a) all'accertamento dei requisiti professionali degli acconciatori e degli estetisti; b) agli adempimenti conseguenti al ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia; c) all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. 2. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni trasferite. Note: 1 Sostituite parole alla lettera a ), comma 1 da art. 6, comma 1 lettera a ), L. R. 7/ Sostituita la lettera b ), comma 1 da art. 6, comma 1 lettera b ), L. R. 7/2011 omissis Art. 17 (Sanzioni) 1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate: a) da euro a euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5, con l'immediata interruzione dell'attività e la confisca delle relative attrezzature; b) da euro a euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6; c) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro novanta giorni, della cessazione dell'attività; d) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro trenta giorni, dei seguenti eventi modificativi: 1) superamento dei limiti dimensionali; 2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano; 3) trasferimento della sede legale in altra provincia; 4) trasformazione della forma giuridica della società; 5) per le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2; 13

18 6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane; 7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate: a) da 400 euro a euro per la violazione delle disposizioni in materia di panificazione domenicale e festiva e relative giornate compensative di cui all'articolo 40; b) da 800 euro a euro per la violazione degli obblighi e dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui al titolo III in materia di estetista, di acconciatore, di tatuaggio, di piercing e di panificazione; c) da 800 euro a euro in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 40 ter relative all'attività di tintolavanderia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia). 3. Gli organi competenti alla tenuta dell'a.i.a., qualora rilevino le infrazioni di cui al comma 1, informano il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia. 4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell'albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza. 5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Note: 1 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 7/2011 omissis TITOLO III DISCIPLINA DI PARTICOLARI ATTIVITÀ ARTIGIANE CAPO I Disposizioni generali Art. 24 (Segnalazione certificata di inizio attività) 1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia): 14

19 a) l'attività di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell' articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio); b) le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione); c) l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell' articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici); d) l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione); e) l'attività di estetista di cui all'articolo 25 e il relativo trasferimento d'azienda; f) l'attività di acconciatore di cui all'articolo 27 e il relativo trasferimento d'azienda; g) l'attività di tatuaggio e piercing di cui all'articolo 35; h) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura, da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ; la produzione di pane surgelato é soggetta alla medesima dichiarazione da effettuarsi conformemente alle norme stabilite dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari); i) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, in luogo della licenza prevista dall' articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione); j) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati ai sensi dell' articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 112/1998 ; k) l'attività di tintolavanderia di cui all'articolo 40 bis. 2. La Scia di cui al comma 1 é presentata al registro delle imprese territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all'a.i.a.. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge. 3. Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia, il registro delle imprese trasmette immediatamente la Scia allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale); negli altri casi, il registro delle imprese trasmette la Scia all'ufficio dell'albo per consentire alla 15

20 Commissione di espletare i controlli e di adottare i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma Trovano applicazione, in materia di controlli sulle Scia presentate, le disposizioni di cui all' articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 6. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, il tavolo di collaborazione di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale 3/2001, approva, ove già non esistente, un unico modello di Scia per ciascuna delle attività di cui al comma Le Camere di commercio sono autorizzate ad adottare il modello unico di Scia di cui al comma 6. Note: 1 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 4/ Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 13/ Vedi la disciplina transitoria stabilita da art. 33, comma 1, L. R. 13/ Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 7/ Vedi la disciplina transitoria stabilita da art. 79, comma 5, L. R. 7/ Vedi la disciplina transitoria stabilita da art. 79, comma 6, L. R. 7/2011 Art. 24 bis (Obbligo di comunicazione) 1. Il registro delle imprese comunica allo sportello unico competente per territorio la cessazione delle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia. 2. Ai sensi dell' articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica é subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza. Note: 1 Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 13/ Sostituito il comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 7/2011 Art. 24 ter (Funzioni di vigilanza) 16

21 1. I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza sulle strutture e sulle attività di cui al presente titolo. Note: 1 Articolo aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 7/2011 omissis Capo II bis Disciplina dell'attività di tatuaggio e di piercing Art. 35 (Attività di tatuaggio e di piercing) 1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, é subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale. 2. Il regolamento comunale prevede: a) le superfici minime dei locali; b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività; c) i requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici. Note: 1 Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 13/ Abrogate parole al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 7/ Sostituite parole al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 7/

22 NORMATIVA DELLE ALTRE REGIONI L.R. Toscana 31 maggio 2004, n. 28. Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing. Art. 1 Oggetto e definizioni. 1. La presente legge disciplina le attività di estetica, intese come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi. 2. La presente legge disciplina inoltre le attività di tatuaggio e piercing. 3. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni. 4. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. Le attività di piercing del padiglione auricolare sono disciplinate ai sensi dell'articolo Rientrano fra le attività di cui al comma 1 anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali finalità sono perseguite esclusivamente con le metodiche consentite dalla presente legge e con le attrezzature autorizzate ai sensi di quanto previsto all'articolo La presente legge non si applica alle attività di medicina estetica in quanto rientranti nell'esercizio della professione medica. Art. 2 Divieti. 1. È vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale attività è riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato. 2. È vietato l'esercizio dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio. Art. 3 Attrezzature e modalità di svolgimento delle attività di estetica. 1. Le attività di estetica, che hanno le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista, ai sensi dell'articolo 10, mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di attrezzature di cui al comma 2, nonché con 18

23 l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici), come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo 2002, n Le attrezzature utilizzabili per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, con l'esclusione del laser estetico e strumenti analoghi a luce pulsata, nonché quelle utilizzabili nelle attività di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicate in elenchi allegati al regolamento di cui all'articolo 5, comma 1. Art. 4 Attività di tatuaggio e piercing. 1. È vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 5, comma È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici. 2-bis. L'esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1 (2). 3. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche o le parti sono indicate dal regolamento di cui all'articolo 5, sentito il Consiglio sanitario regionale. 4. I clienti sono informati sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 5. (2) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 7 dicembre 2007, n. 63. Art. 5 Funzioni della Regione. Regolamento regionale. 1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento (3) che disciplina: a) i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari delle attività di cui all'articolo 1; b) le modalità di utilizzo delle attrezzature; c) le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 4; d) l'individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all'articolo 4, comma 3; 19

24 e) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di esame di cui all'articolo Al regolamento regionale sono allegati gli elenchi delle attrezzature di cui all'articolo 3, comma Con riferimento alle attività di piercing e tatuaggio, fermo restando quanto disposto al comma 1, il regolamento regionale detta i requisiti minimi igienico-sanitari di immediata applicazione dalla vigenza del regolamento. (3) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R. Art. 6 Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali. 1. I comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale (4). 2. Il regolamento comunale disciplina: a) i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attività di cui all'articolo 1; b) le modalità per la presentazione della dichiarazione d'inizio attività di cui all'articolo 7, nonché per la sospensione e la cessazione dell'attività nei casi di cui agli articoli 11 e 12 (5); c) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività. (4) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R. (5) Lettera così sostituita dall'art. 20, L.R. 27 luglio 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «b) le modalità e le procedure, comprensive dei termini, per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle attività;». Art. 7 Dichiarazione d'inizio attività. 1. Le attività di cui all'articolo 1 sono soggette a dichiarazione d'inizio attività attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti regionale e comunale. 2. La dichiarazione d'inizio attività è presentata al comune ove si svolge l'attività che può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione. 3. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo, ove ciò sia possibile che l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune e in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 4. Il comune trasmette la dichiarazione d'inizio attività all'azienda USL ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'articolo 11 (6). 20

25 (6) Articolo così sostituito dall'art. 21, L.R. 27 luglio 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Autorizzazione all'esercizio delle attività. 1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è autorizzato dal comune ove si svolge l'attività (sede operativa). 2. Il comune, esperiti gli accertamenti, rilascia l'autorizzazione, con provvedimento comunicato al richiedente nei termini indicati dal regolamento comunale, di cui all'articolo Entro lo stesso termine è comunicato l'eventuale diniego dell'autorizzazione.». Art. 8 Esercizio delle attività. 1. Coloro che esercitano personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare le attività di estetica e di tatuaggio e piercing, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), come da ultimo modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono tenuti ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane. 2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e di tatuaggio e piercing, devono essere comunque in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetica, che vendono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al possesso dei requisiti soggettivi ed autorizzativi previste dalle leggi regionali per la disciplina del commercio in sede fissa. 5. Gli esercizi commerciali che svolgono in forma prevalente la vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetica a condizione che si adeguino al regolamento comunale, di cui all'articolo 6, e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista all'articolo 10. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. 6. L'attività di estetica può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere in forma di imprese, esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall'articolo 3, comma 2, della L. n. 443/1985. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. L'attività di estetica è svolta nel rispetto del regolamento comunale di cui all'articolo 6. 21

26 7. L'attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6. 7-bis. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista e di tatuaggio e piercing deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 10. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività (7). (7) Comma aggiunto dall art. 39, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 93 della stessa legge). Art. 9 Piercing del padiglione auricolare. 1. Per l'esecuzione di piercing del padiglione auricolare sono valide le disposizioni di cui all'articolo Per effettuare piercing del padiglione auricolare non è richiesta autorizzazione; i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione al comune competente per territorio trenta giorni prima dell'avvio della medesima. 3. I piercing del padiglione auricolare sono effettuati in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento. 4. I requisiti per garantire quanto previsto dal comma 3 sono stabiliti con il regolamento regionale, di cui all'articolo 5. Art. 10 Percorsi e requisiti formativi. 1. I percorsi formativi per coloro che esercitano le attività di estetica e di tatuaggio e piercing sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65, e degli atti attuativi della stessa (8). 1-bis. Per coloro che esercitano attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all'articolo 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l'attività come lavoratore dipendente (9). 2. I percorsi formativi per le attività di estetica e per l'attività di tatuaggio e piercing sono distinti e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo, che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione. 22

27 3. Il regolamento regionale, di cui all'articolo 5, disciplina, ai fini del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio, la durata, le materie di insegnamento e le modalità dei rispettivi percorsi formativi, l'attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica di estetista, la composizione delle commissioni per il superamento dell'esame di cui al comma 5, secondo quanto previsto dagli articoli 80, 81 ed 82 del regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro") (10). 4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il regolamento regionale, di cui all'articolo 5, prevede percorsi formativi abbreviati per coloro che, pur in possesso della qualifica di estetista, intendono conseguire la qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio (11). 5. Al termine dei percorsi formativi, di cui ai commi 3 e 4, è previsto il superamento di un esame per il conseguimento della relativa qualifica professionale. 5-bis. La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali (12). 6. Coloro che esercitano attività di estetica e di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento, così come disciplinate dal regolamento regionale, di cui all'articolo 5. (8) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2006, n. 62, con la decorrenza indicata nell'art. 2 della stessa legge. (9) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 18 dicembre 2006, n. 62, con la decorrenza indicata nell'art. 2 della stessa legge. (10) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 18 dicembre 2006, n. 62, con la decorrenza indicata nell'art. 2 della stessa legge. (11) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 18 dicembre 2006, n. 62, con la decorrenza indicata nell'art. 2 della stessa legge. (12) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 18 dicembre 2006, n. 62, con la decorrenza indicata nell'art. 2 della stessa legge. Art. 11 Vigilanza e controllo. 1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale. L'azienda unità sanitaria locale (di seguito denominata azienda USL) esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari. 2. Nel caso di carenze, l'azienda USL indica gli adeguamenti necessari e provvede ai sensi dei regolamenti regionale e comunale. 23

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