Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri ( )

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1 Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri ( ) A rticolo 1 La presente C onvenzione s i applica agli atti pubblici che sono s tati r edatti s ul territorio di uno S tato contraente e che devono essere prodotti in un altro Stato contraente. S ono considerati atti pubblici ai fini della presente Convenzione: a) i documenti che r ilascia una autorità o un f unzionario dipendente da una ammi nistrazione d ello S tato, compresi quelli f ormulati dal pubblico ministero, da un cancelliere, da un ufficiale giudiziario; b) i documenti ammi nistrativi; c) gli atti notarili; d) le dichiarazioni u f f iciali indicanti o una r egistrazione, un visto di data certa, una autenticazione di firma apposti su un atto privato. Tuttavia la presente Convenzione non si applica: a) ai documenti redatti da un agente diploma tico o consolare; b) ai documenti ammi nistrativi che s i r iferiscono ad una operazione comme r c iale o doganale. A rticolo 2 C iascun S tato f irmatario esime da legalizzazione gli atti quali s i applica la presente C onvenzione e che devono essere prodotti sul s uo territorio. La legalizzazione ai s ensi della presente C onvenzione non r ichiede che una f ormula con la quale gli agenti diploma tici o consolari del paese s ui cui territorio l'atto deve essere prodotto, attestano l'autenticità della f irma, la qualità dei f irmatari, e, all'occorrenza, l'autenticità del s igillo o del timbro apposto sull'atto. A rticolo 3 La s ola f ormula che può essere r ichiesta per attestare l'autenticità della f irma, la qualità dei firma tari e, all'occorrenza, l'autenticità del timbro o del s igillo apposto sull'atto, è l'apposizione della postilla indicata nell'art. 4, r ilasciata dall'autorità comp etente dello Stato dove è emesso il documento. 1

2 Tuttavia la f ormalità menzionata nel comma precedente non può essere r ichiesta quando s ia le leggi, i r egolamenti, gli usi in vigore nello S tato ove l'atto è prodotto, s ia un accordo tra due S tati o più S tati f irmatari non la r ichiedono o dispensano l'atto da legalizzazione. A rticolo 4 La postilla prevista dall'art. 3, comma primo, è apposta s ullo s tesso atto o s u aggiunta: deve essere conforme al modello annesso alla presente C onvenzione. Tuttavia può essere r edatta nella lingua ufficiale dell'autorità che la r ilascia. Le annotazioni apposte possono essere r edatte in una s econda lingua. I l titolo " A POSTILLE", ( C onvention de La H a ye du 5 octobre 1961) deve essere scritto in lingua francese. A rticolo 5 La postilla è r ilasciata a r ichiesta del f irmatario o di qualunque possessore dell'atto. D ebitamente compilata, attesta l'autenticità della f irma, la qualità di chi ha f irmato e, all'occorrenza, l' autenticità del s igillo o del timbro apposto s ull'atto. La f irma, il s igillo o il timbro apposti sulla postilla sono esenti da altra attestazione. A rticolo 6 O gni Stato firma tario indicherà le autorità autorizzate a rilasciare la postilla di cui all'art. 3, comma primo. C omunicherà questa d esignazione al M inistero degli Affari Esteri dei P aesi B assi al momento del deposito dello s trumento di r atifica o di adesione o della dichiarazione di es tensione. C omunicherà altresì ogni altra modifica nella designazione di dette autorità. A rticolo 7 C iascuna autorità des ignata conforme me nte all'articolo 6 deve tenere un r egistro o uno schedario dove annota le postille rilasciate indicando: a) il numero d'ordine e la data della postilla; 2

3 b) il nome del f irmatario dell'atto pubblico e la qualità in cui ha agito, o, per gli atti non firmati, l' indicazione dell'autorità che ha apposto il s igillo o il timbro. A r ichiesta di ogni interessato, l'autorità che ha r ilasciato la postilla è tenuta a controllare s e le annotazioni indicate nella postilla corrispondono a quelle del registro o dello schedario. A rticolo 8 Q uando esiste tra i due o più S tati f irmatari, un trattato, una convenzione o un accordo contenenti disposizioni che s tabiliscono per l'autenticazione della f irma, del s igillo o d el timbro determinate f ormalità, la presente C onvenzione non vi deroga s alvo che dette f ormalità s iano più severe di quelle previste agli artt. 3 e 4. A rticolo 9 O gni S tato f irma tario adotterà le misure necessarie per impedire che i s uoi agenti diplomatici o consolari non r ilascino legalizzazioni nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la deroga. A rticolo 10 La presente C onvenzione è aperta alla f irma degli S tati r appresentanti alla N ona S es s ione della C onferenza del L'Aja di diritto internazionale privato come a quella dell'irlanda, della Islanda, del Liechtenstein e della Turchia. Essa s arà r atificata e gli s trumenti di r atifica s aranno depositati presso il M inistero degli Esteri dei Paesi Bas s i. A rticolo 11 La presente C onvenzione entrerà in vigore s es s anta giorni dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'art. 10 comma secondo. La C onvenzione entrerà in vigore, per ciascun S tato f irmatario che ha r atificato in un s econdo tempo, 60 giorni dopo il deposito del s uo s trumento di ratifica. 3

4 A rticolo 12 O gni S tato non indicato n ell'art. 10 potrà aderire alla presente C onvenzione dopo la s ua entrata in vigore, come detto nell'articolo 11, comma primo. Lo s trumento di adesione s arà depositato presso il M inistero degli A f f ari Esteri dei Paesi Bassi. L'adesione non avrà efficacia che nei r apporti tra lo S tato aderente e gli S tati f irma tari che non avranno nulla eccepito entro il termine di s ei mesi dalla notificazione di cui all'art. 15 lett. d). U na eventuale eccezione s arà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. La C onvenzione entrerà in vigore tra lo S tato aderente e agli S tati che non hanno sollevato eccezione, 60 giorni dopo lo scadere del termine di s ei mesi indicato nell'articolo precedente. A rticolo 13 O gni S tato, al momento della f irma, della r atifica o dell'adesione potrà dichiarare che la pres ente C onvenzione s i estende a tutti i territori che esso r appresenta in campo internazionale o ad uno o più di essi. Q ues ta dichiarazione avrà efficacia al momento dell'entrata in vigore della C onvenzione di detto Stato. I n s eguito ogni estensione di efficacia come sopra specificata s arà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Q uando la dichiarazione di estensione s arà f atta da uno S tato che ha f irmato e r atificato la C onvenzione, questa entrerà in vigore per i territori indicati s econdo le disposizioni dell'art. 11. Quando la dichiarazione s arà f atta da uno S tato che ha aderito alla C onvenzione, questa entrerà in vigore per i territori indicati secondo le disposizioni dell'art. 12. A rticolo 14 La presente C onvenzione avrà una durata di cinque anni a partire dalla data della s ua entrata in vigore s econdo l'art. 11, comma primo, anche per gli S tati che l'hanno ratificata o che vi hanno aderito successivamente. La C onvenzione s arà r innovata tacitamente di cinque anni in cinque anni, s alvo denunzia. La denunzia s arà, almeno s ei mesi dallo scadere del termine di cinque anni, notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. 4

5 P otrà essere limitata ad alcuni territori a cui si applica la Convenzione. La denuncia non avrà efficacia che nei confronti dello S tato che l'ha notificata. La Convenzione resterà in vigore tra gli Stati firma tari. A rticolo 15 I l M inistero degli Affari Esteri dei P aesi B assi notificherà agli S tati indicanti nell'art. 1 0, come a quelli che avranno aderito conformemente alle disposizioni degli artt. 12 e 13: a) le comunicazioni indicate nell'art. 6, comma secondo; b) le firme e le ratifiche indicate nell'art. 10; c) la data in cui la C onvenzione entrerà in vigore secondo le disposizioni dell'art. 11, comma primo; d) le adesioni e le eccezioni indicate nell'art. 12 e la data da cui dette adesioni avranno efficacia; e) le estensioni indicate nell'art. 13 e la data da cui avranno efficacia; f ) le denunce indicate nell'art. 14, comma terzo. 5

6 Annexe a la convention - Modèle d'apostille L 'apostille a u ra la forme d'un carré de 9 centimètres de coté a u m inimum A POSTILLE ( C onvention de La Haye du 5 octobre 1961) 1.Pays :... Le présent acte public 2.a été signé par agissant en qualité de est revetu du sceau/timb r e de A ttesté 5. à le... 7.par sous N... 9.sceau/timb r e: Signature:

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