Oggetto: porto di Olbia. Ordinanza tariffaria servizio di rimorchio.

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1 14 QE&ia. lì p.d.c. Reparto Tecnico Amministrativo Al VEDASI ELENCO INDIRIZZI Capitaneria di Porto di Olbia Servizio Sicurezza della Navigazione Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale M_TRA-CPOLB Capitaneria di Porto di Otbìa CPQLB REGISTRO UFFICIALE Prot _&LàÉ_- 13/03/2013- Oggetto: porto di Olbia. Ordinanza tariffaria servizio di rimorchio. ibarrato a, riati a Per opportuna conoscenza sì invia, in allegato, l'ordinanza n. 13/2013 del 11/03/2013 con la quale sono state fissate!e tariffe per il biennio per il servizio di rimorchio manovra e per la prontezza operativa per il porto di Olbia. ILO C.F. (CP) OSITO

2 Allegato alla nota prot in data 13 marzo ELENCO INDIRIZZI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Direzione Generale per i Porti - Viale Asia, 2 - ROMA dg.porti@pec.mit.qqv.it AUTORITÀ1 PORTUALE DI OLBIA - GOLFO ARANCI - PORTO TORRES Stazione Marittima Isola Bianca - OLBIA ap.olbtagolfoaranci(sìtiscalì.it ASSOPORTI - Corso Rinascimento, 24 - ROMA info@assopof1i.it CONFITARMA - Piazza SS. Apostoli, 86 - ROMA confitarmaf5iconfitarma.it FEDERAGENTI - Viale Asia, 3 - ROMA roma@federagenti.it FEDARLINEA - Piazza G.G. Belli, 2 - ROMA Fax FEDERIMORCHIATORI - Viale Europa, ROMA seqreteria@federimorchìatori. it ASSORIMORCHIATORI - Via Bissolati, 54 - ROMA segreteria@assorimorchiatori.it

3 CAPITANERIA DI PORTO DI QLB1A ORDINANZA N -13 /2013 II Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Olbia: VISTO: il regolamento per iì servizio di rimorchio delle navi nel porto di Qlbia e successive modificazioni come approvato con D.M e D.M. 27 luglio 1987; la propria Ordinanza n. 20/1995 in data 27 giugno 1995 con la quale è stato istituito il servizio di vigilanza antincendio nel porto di Olbta; la propria Ordinanza n. 19/98 in data 14 luglio 1998 con la quale furono approvate le tariffe per it servizio dì rimorchio e vigilanza antincendio nel porto di Oibia periadicamente riviste, in seguito, in occasione delle prescritte revisioni tariffarie; la propria Ordinanza n. 03/2005 in data 21 gennaio 2005 con ia quale è stato istituito per il porto di Olbia il servìzio di vigilanza operativa per l'assistenza alla manovra ed è stato rimodulato il servizio di rimorchio in funzione di parametri legati alle avverse condizioni meteo marine;!a propria Ordinanza n. 20/2011 in data 29 aprile 2011 con la quale sono state apportate, per il porto di Olbia, le ultime modifiche al sistema tariffario del servizio di rimorchio e dei servizi di vigilanza antincendio e di vigilanza operativa per l'assistenza alia manovra assicurati dalla società concessionaria del servizio di rimorchio portuale; la circolare prot. n DEM 3/1589 in data 17 giugno 2003 dei Ministero delie Infrastnitture e dei Trasporti concernente i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale; la circolare prot. n. MJTRA/DINFR/7884 in data 10 luglio 2008 del Ministero delle infrastnitture e dei Trasporti, recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui alla circolare prot. DEM 3/1589 in data 17 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni; la circolare prot del 28 marzo 2011 de! Ministero delle infrastnitture e dei Trasporti concernente i numeri indice anno 2011 da utilizzare per lo sviluppo della formula per il rinnovo delle tariffe del servizio di rimorchio portuale;

4 ESAMINATI VISTO: VIST!: CONSIDERATO la circolare prot del 11 aprile 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale per il 2012 sono stati confermati i numeri indice del 2011 di cui alla circolare del 28 marzo 2011 ; l'istanza di avvio istruttoria, corredata dalla documentazione di rito, per la verifica biennale tariffaria presentata, a norma delle circotari suddette, dalla società concessionaria del servizio rimorchio nel porto di Oibia con foglio n. 30/2012 in data 26 settembre 2012; gli ani contabili forniti dalla società dai quali è emerso che il fatturato del porto per Tanno 2011 (anno di riferimento ai fini dei computo del valore Fv -fatturato vecchio costituito dai ricavi derivanti da tutte le prestazioni dì rimorchio rese in concessione, nonché da altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionalmente realizzate dal rimorchiatore - da considerar per lo sviluppo della formula matematica per la determinazione della variazione tariffaria di cui all'allegato 9 delia circolare DEM 3/1589) è stato inferiore rispetto alla soglia limite al di sotto della quale i! porto è considerato a "basso fatturato"; i! proprio foglio n. 13,03.26/23129 in data 9 ottobre 2012 con il quale questa Capitaneria di Porto ha avviato ('istruttoria per ia verifica biennale tariffaria chiedendo alla Direzione Generale per i Porti di convocare, in ragione del mutato inquadramento della realtà portuale, la prescritta riunione a livello ministeriale delle Autorità competenti con la partecipazione dei rappresentanti delie Associazioni nazionali rappresentative degli erogatori e degli utenti del servìzio dì rimorchio per la vantazione, precedente all'applicazione de! meccanismo tariffario, delle problematiche gestionali de! servizio; gli esiti della riunione tenutasi presso il Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti in data 14 novembre 2012, nel corso della quale, preso atto deirelevato valore percentuale di variazione tariffaria derivante dal normale sviluppo della formula matematica di cui all'allegato 9 della circolare DEM 3/1589, sì è convenuto all'unanimità sulla necessità di valutare ogni possibile soluzione in grado di assicurare ex ante il sostanziale equilibrio della gestione del servizio procedendo anche ad una eventuale ristrutturazione tariffaria; il tutto attraverso una razìonaiizzazione, per quanto praticabile, dei costi che compongono il Fn - fatturato nuovo-, ed una ottimizzazione dell'attuale impostazione tariffaria per le prestazioni obbligatorie, anche a carattere preventivo, che!a società concessionaria del servizio di rimorchio deve assicurare, per garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della pubblica incolumità e la sicurezza portuale nella sua più ampia accezione; che il servizio di rimorchio nel porto di Olbia così come opportunamente sottolineato e ribadito in sede di riunione ministeriale costituisce un unicum nel panorama nazionale in quanto negli ultimi dieci anni è stato caratterizzato da continue variazioni della sua classificazione come porto a basso e ad alto fatturato e ciò rende quindi necessaria l'adozione di una condivisa soluzione in deroga ai limiti dì variazione tariffaria stabiliti dalle circolari ministeriali in materia nonché

5 l'individuazione di ogni possibile misura che consenta il contenimento ^ -., dei costi di gestione de! servizio; VALUTATA VìSTA: pertanto la necessità di procedere, in linea con gii obiettivi prefissati dal tavolo ministeriale, ad una revisione del criterio tariffario in essere per i servizi assicurati in via continuativa dalla società concessionaria del servizio di rimorchio in modo da renderlo più equo e coerente e con una sua uniforme applicazione, secondo precisi parametri, a tutte le navi che scalano il porto di Olbia, e nello specifico il porto vecchio (molo Brin e molo vecchio), l'isola Bianca e il porto industriale (molo Cocciani); la circolare prot. n. MJTRA/PQRTI/16872 in data 28 dicembre 2012 del Ministero delle Infrastrutiure e dei Trasporti, con la quale sono stati introdotti i coefficienti correttivi da applicarsi agli aumenti percentuali delle tariffe derivanti dallo sviluppo della formula tariffaria a partire dalle istanze di adeguamento presentate nell'anno 2012; CONSIDERATO che, in base a quanto precede, per il corrente adeguamento tariffario l'incremento percentuale delle tariffe delle prestazioni di rimorchio portuale e dei previgenti servizi di vigilanza antincendio e vigilanza operativa per l'assistenza alla manovra risulta pari al 15,20% e deriva dal risultato dello sviluppo della previgente formula tariffaria riproporzionato in base al coefficiente correttivo temporaneo dello , applicato nei due precedenti adeguamenti tariffar! quando il porto di Olbia era classificato ad alto fatturato (426,34%) ulteriormente riproporzionato in base al coefficiente permanente di cui alla circolare ministeriale prot. M_TRA/ PORTI/16872 del 28/12/2012; DATO ATTO ACCLARATO VERIFICATI _ che, permanendo per il porto di Olbia la classificazione di "porto a basso fatturato" ai fini dell'adeguamento delle tariffe di rimorchio, a partire dalla prossima istruttoria le tariffe verranno aggiornate applicando la normativa ministeriale relativa ai "porti a basso fatturato"; che il servizio di rimorchio portuale, in quanto servizio d'interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo, consiste nell'assicurate in favore di tutte le navi che scalano il porto di Olbia un presidio di sicurezza consistente nella prontezza operativa 24 ore su 24 ai fini delia prestazione del rimorchio manovra e degli interventi di emergenza per la tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare, della pubblica incolumità, della sicurezza dei porto e delle relative strutture, delle navi presenti in porto, nonché dell'ambiente marino; pertanto i parametri che, alla luce degli obiettivi di revisione prefissati in sede di riunione ministeriale del 14 novembre 2012, dovranno essere posti alla base della nuova impostazione tariffaria per le prestazioni obbligatorie, che confluiscono nel "servìzio di prontezza operativa", e che sostanzialmente dovranno tener conto sia del gettito parziale del Fv -fatturato vecchio riferito all'anno 2011 proveniente dalle prestazioni dei servizi dì vigilanza antincendio e operativa per l'assistenza alla manovra, sia del coefficiente correttivo che andrebbe applicato al precedente assetto che della tipologia di traffico che normalmente scala il porto di Olbia;

6 VISTO: VISTO: VISTO: VISTO: il proprio foglio n /4378 del 26 febbraio 2013 con \\e è stata sottoposta per il relativo parere alia Direzione Generale per i Porti, all'autorità Portuale di Olbia - Golfo Aranci - Porto Torres e alle Associazioni nazionali degli erogatori e degli utenti del servizio la bozza di ordinanza tariffaria con la nuova impostazione tariffaria per le prestazioni di rimorchio manovra e per la prontezza operativa nel porto di Olbia per il biennio ; il parere favorevole espresso dalla Confitarrna con fax s.n. in data 8 marzo 2013; i) parere favorevole espresso dalla Federimorchiatori con fax n del 8 marzo 2013; i! parere positivo espresso dall'autorità Portuale di Olbia - Golfo Aranci - Porto Torres con foglio n in data 5 marzo 2013; CONSIDERATO che nei termini fissati, 8 marzo 2013, la Direzione Generale per i Porti e le altre Associazioni nazionali degli erogatori e degli utenti del servizio (Assoporti, Federagenti, Fedarlinea e Assorimorchiatori) non hanno fatto pervenire risposta e pertanto così come comunicato nella richiamata nota il mancato riscontro è da considerarsi come silenzio assenso; VISTO: l'ari 14, comma 1-bis della legge 84/94; J IST1~. VISTI: gli artt. 30,62, 66, 81,101 e 107 del Codice della Navigazione e gli arti. 59,60, 87 del relativo Regolamento di esecuzione; gli atti di Ufficio Articolo 1 (tariffe per le prestazioni di rimorchio manovra) 1. Le tariffe per le prestazioni di rimorchio manovra di navi in entrata e/o in uscita dal porto di Olbia, o che eseguono movimenti nell'ambito portuale descritto nell'articolo 2 del "Regolamento per il servìzio di rimorchio" sono fissate come segue per ogni rimorchiatore impiegato e per prestazioni che non superino ia durata di un'ora: SCAGLIONI DI STAZZA Navi fino a 800 G.T. Navi da 801 a GX Navi da a 2.5QO G.T. Navi da a G.T. Navi da a G.T. Navi da a G.T. Navi da a S.OOO G.T. Navi da a G.T. Navi da a G.T. Navi da a G.T. TARIFFA BASE 54,98 75,12 155,14 169,32 218,65 255,11 291,53 328,06 364,46 400,87

7 Alle navi aventi G.T. =» & applicata la tarma prevista per le navi aa.1u.uul a1 15.OOO G.T., con l'aggiunta di 46,37 per ogni 2.OOO G,T. o frazioni di essa in più. 2. Gli scaglioni di stazza devono intendersi riferiti alla stazza lorda internazionale (GT) - corna- risultante dal certificato di stazza della nave rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra sulla stazzatura delle navi del 1989, Per quelle non dotate dì tale certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula all'uopo predisposta da! Registro Italiano Navale, dì seguito riportata GT= KLV (dove V= 2,832 VLT e Kl=0,2 * 0,02 log (10) V) (VLT = volume lordo totale desumibile da! quadro di calcolo di stazza nazionale) Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'imo nella circolare 653/94, che consente, sia pure con approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula Rj.Na. il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazza intemazionale: GT = VE x a dove VE = LxBxH L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di Bordo Libero; B= Larghezza massima fuori ossatura in metri come pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo della nave; H"^1 Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo della nave; a = F(VE) da calcolare con l'interpolaziene lineare secondo la seguente tabella: VE a Fino a 400 0, , , , , , , , , e oltre 0,28 Per le navi traghetto il valore della stazza (risultante dal certificato intemazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule di cui sopra) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti: - Traghetti passeggeri (passenger ro-ro cargo ferries) 0,69 - Traghetti merci (ro-ro cargo) 0,85 3. In aggiunta alla tariffa base sono stabilite te seguenti maggiorazioni: a) prestazione di rimorchio a nave con macchine spente: 30%; b) prestazione di rimorchio con cavi del rimorchiatore: 10%;

8 e) prestazione di rimorchio iniziata fra le ore e le ore de! giorno successivo: 30%; d) prestazione di rimorchio effettuata nei giorni festivi ufficialmente riconosciuti: 50%; se effettuata nelle giornate dì sabato: 40%. Le maggiorazioni di cui ai precedenti punti e) e d) sono cumulabili fra loro. 4. Per le prestazioni di durata superiore a quella stabilita al punto 1 del presente articolo si applicherà per ogni ora o frazione dì ora, la stessa tariffa ridotta del 50%. 5. Per le prestazioni di rimorchio effettuate a cavallo di due orari che comportino differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente al momento d'inizio della prestazione 6. Per i servizi dedicati di guardia alle navi che scaricano o caricano merci infiammabili o pericolose, il cui impiego sia espressamente ordinato dai Comandante del porto, sono stabilite le seguenti tariffe: - per ogni ora di guardia a nave fino a 2000 GT 9,03 - per ogni ora di guardia a nave oltre 2000 GT 13,73, Jale compenso sarà maggiorato del 30% per servìzi prestati in ore notturne (dalle alle ore 08.00), del 50% per servizi prestati in giornate festive e del 40% per i servizi prestati di sabato. Dette maggiorazioni sono cumulabili. 7. Per ogni rimorchiatore richiesto, giunto sottobordo e non utilizzato entro un quarto d'ora dall'orario indicato, per cause non imputabili al rimorchiatore stesso, è dovuto un compenso pari al 50% della tariffa applicata all'orario di chiamata del rimorchiatore Articolo 2 (tariffe per la prontezza operativa) 1. Le tariffe per ia prontezza operativa, così come definita in premessa della presente Ordinanza, sono le seguenti: a) per le navi passeggeri, da carico diverse dalle bulk carrier, e miste di tipo ro-ro: 1. se trasportano anche mezzi gommati - 0,75 (Eurozero/Centesimisettantacinque) per ciascuna autovettura, camper/roulotte, carrello, motoveicolo, sia in arrivo che in partenza; - 1,30 (Eurouno/centesimitrenta) per ciascun camion, semirimorchio sia in arrivo che in partenza; - 0,20 (Eurozero/Centesimiventi) in conto ad ogni passeggero in arrivo ed in " ' ^ 'partenza (il criterio va applicato integralmente anche per i passeggeri in transita, es. per una nave da crociera che fa scaio ad Olbia con 1000 pax in transito la tariffa applicabile è di 400,00); 2. se non trasportano mezzi gommati - il 25% della tariffa per il servizio di rimorchio dovuta, in base al tonnellaggio, secondo la tabella di cui all'articolo 1.1 della presente Ordinanza oltre all'importo di cui al precedente punto a)1 dovuto in conto di ogni passeggero In arrivo ed in partenza; b) per le navi da carico tipo bulk carrier: la tariffa applicabile è ricavata dalla somma de! 25% della tariffa per il servizio di rimorchio dovuta, in base al tonnellaggio, secondo la tabella di cui all'artìcolo 1 della presente Ordinanza a cui va aggiunto un importo di 0,10

9 (Eurozero/Centesirnidieci) per ogni tonnellata di mercé movimentata (imbarcata/sbarcata) nel porto di Olbia; e) per le navi da diporto: - ti 25% della tariffa per il servizio di rimorchio dovuta, in base al tonnellaggio, secondo!a tabella di cui al precedente articolo 1.1; d) per le navi in sosta inoperosa: - il 50% della tariffa per il servizio di rimorchio dovuta, in base al tonnellaggio, secondo la tabella di cui al precedente artìcolo 1.1, per ogni 10 giorni o frazioni di essi eccedenti le 72 ore di sosta inoperosa iniziali. "2rSÒho esentate dal pagamento delle tariffe di cui al presente articolo le navi militari, le navi in servizio portuale (piloti e ormeggiatori), ie navi da pesca,!e unità navali di Corpi dello Stato, le barche da traffico fino a 100 GT, i natanti e le imbarcazioni da diporto. Articolo 3 (Fatturazione e maggiorazione per ritardato pagamento) H pagamento delle fatture deve avvenire nel rispettò di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e in particolare dei decreto legislativo n. 231 del 2002 come modificato da! decreto legislativo n. 192 del 2012 e nel rispetto da parte della società erogatrice dei servizi della parità di trattamento nei confronti degli utenti. Articolo 4 {Entrata in vigore ed abrogazione di norme) La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal 13 marzo A partire dalla suddetta data sono abrogate le Ordinanze n. 20/1995 del 27 giugno 1995, 19/98 del 14 luglio 1998, 20/2011 del 29 aprile 2011 nonché gii articoli 1, 2, 8 e 7 dell'ordinanza n. 03/2005 del 21 gennaio 2005 in premessa citate. «-_-= Articolo 5 (Disposizioni finali) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I trasgressori alla presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno puniti a norma degli articoli 1173 e 1174 de! Codice della Navigazione. Articolo 6 (Diffusione) La diffusione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante ('affissione all'albo, l'invio agli aventi interesse, la comunicazione agli organi di informazione e la pubblicazione sul sito internet Oibia, 11 marzo 2013

10 ELENCO INDIRIZZI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Direzione Generale per i Porti - Viale Asia, 2 - ROMA dg.pqrti@dec.rnit.aov.it AUTORITÀ' PORTUALE DI OLBIA - GOLFO ARANCI - PORTO TORRES Stazione Marittima Isola Bianca - OLBIA ap.olbiagotfoaranci@tìscalut ASSOPORTI - Corso Rinascimento, 24-ROMA info@assodortì.tt CONFITARMA - Piazza SS. Apostoli, 86 - ROMA confitarma@confttarma.it FEDERAGENTI - Viale Asia, 3 - ROMA roma@federaqenti.it FEDARL1NEA - Piazza G.G. Belli, 2 - ROMA Fax FEDERIMORCHIATORI -Viale Europa, ROMA seareteria@federirnorchiatori.il ASSORIMORCHIATORI - Via Bissolati, 54 - ROMA seqreteria@assorimorchiatori.it

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