Febbraio A CURA DELLO STUDIO Dott.ssa Elena Trombetta COMO Via Giovane Italia, 13

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1 A CURA DELLO STUDIO Dott.ssa Elena Trombetta COMO Via Giovane Italia, 13 INFORMA AZIENDE DEL MESE DI FEBBRAIO 2016 Reverse charge: i recenti chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Scadenziario

2 Pagina 2 / 11 REVERSE CHARGE I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, a decorrere dal 2015 ulteriori ipotesi di reverse charge nel settore edile ed energetico (art. 17 c. 6 lett. a-ter Dpr 633/1972). L Agenzia ha diramato i primi chiarimenti con la CM 14/2015 e, più recentemente, con la CM 37/2015, dove ha fornito una serie di conferme e di nuovi chiarimenti. LEGGE STABILITÀ 2016 NOVITÀ: onde ridurre la formazione di un credito Iva da parte dei consorzi, l art.1 c. 128 L. 208/2015 (con entrata in vigore che, tuttavia, è subordinata ad apposita autorizzazione UE): - ha esteso il meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza - ove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di una P.A., al quale il consorzio è tenuto ad emettere fattura senza incassare l Iva, ai sensi delle disposizioni dello split payment. In tal modo il consorzio non avrà più l addebito dell IVA da parte delle società consorziate (a tal fine nulla è cambiato relazione all art. 17 c. 6 lett. a) Dpr 633/72, in relazione al quale l affidamento dei lavori dal consorzio ai consorziati non configura subappalto in edilizia ai fini del reverse) LAVORI DI MANUTENZIONE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI Chiarimento: secondo l Agenzia: le prestazioni di manutenzione e riparazione rientrano nell ambito del reverse charge considerato che tutti i codici della divisione 43 della Tabella ATECO 2007 le ricomprendono e ciò anche laddove non esplicitamente indicate nella declaratoria di tali codici Ateco. MANUTENZIONI SU ABITATIVI - REVERSE CHARGE E BENI SIGNIFICATIVI Chiarimento: circa le opere di manutenzione (ordinaria/straordinaria) su edifici a destinazione residenziale, conformemente alla CM 71/2000, viene chiarito che il valore dei beni significativi: rileva esclusivamente nei confronti dei consumatori finali (e cioè per le fatture emesse nei confronti del committente, soggetto privato o imprenditore) non trovando applicazione per le fatture emesse tra le imprese della filiera a monte. Ciò comporta che: nei rapporti tra appaltatore principale e subappaltatore (e, più a monte, tra i vari subappaltatori) nell ambito del reverse charge trova applicazione l Iva (ad aliquota ordinaria del 22%). N.B.: laddove sia stipulato un contratto di cessione con posa in opera accessoria nei rapporti tra: - fornitore principale e subfornitore: si applica l Iva (non è una prestazione di servizi) ordinaria - appaltatore principale e committente: si applica l Iva 10% nel limite dei beni significativi (CM 71/2000). Esempio1 Il sig. Rossi affida in appalto la sostituzione della caldaia della propria abitazione ad una Srl per l importo complessivo di ; la Srl subappalta i lavori ad una Snc, per l importo di ( prezzo della caldaia posa in opera). In tal caso: la Snc subappaltatrice: emette fattura esclusa da Iva ex art. 17 c. 6 lett. a-ter Dpr 633/72 la Srl appaltatrice principale: - effettua il reverse charge sulla fattura d acquisto applicando l Iva 22% - emette fattura applicando l Iva del 10% su [cioè: 2 volte x ( )] e l Iva ordinaria del 22% sull eccedenza di

3 Pagina 3 / 11 Nota: nell esempio l appaltatore ha determinato il valore dei beni significativi al costo ; ciò è coerente con la RM 25/2015 che ha ritenuto applicare tale criterio all impresa installatrice che ha prodotto il bene significativo (la quale deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi ). Esempio2 Riprendendo l Esempio1 si ponga ora che il sig. Rossi abbia stipulato un contratto di cessione con posa in opera. In tal caso: la Snc subappaltatrice: emette fattura per Iva la Srl appaltatrice principale: emette fattura esattamente come nel caso precedente. Committente soggetto passivo: dal tenore dei chiarimenti della la CM 37/2015 si ritiene che nel caso in cui il committente sia un soggetto passivo (es: impresa di gestione per i lavori effettuati sui propri fabbricati abitativi) il reverse charge vada effettuato con l aliquota agevolata 10% nel limite dei beni significativi (che dovranno essere debitamente esplicitati nella fattura del fornitore). MANUTENZIONI SU UNITA' ABITATIVE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE TRA COMMITTENTE ED APPALTATORE IVA 22% IVA 10% CON BENI SIGNIFICATIVI IN FATTURA SE COMMITTENTE "PRIVATO" CON REVERSE SE "SOGGETTO PASSIVO IVA" TIPOLOGIA DI OPERAZIONE EFFETTUATA INSTALLAZIONE DELL IMPIANTO EFFETTUATO DA TERZI Conferma: nel caso in cui l impresa che commercializza/produce gli impianti non effettui anche la posa in opera, la quale viene affidata a terzi installatori, questi ultimi sono tenuti ad applicare il reverse charge (in presenza delle relative condizioni). Conferma: il reverse va inoltre applicato anche nel caso in cui le prestazioni di installazione e/o allestimento siano rese, in via autonoma (e non su incarico della società presso cui sono stati acquistati i beni), da soggetti terzi sulla base di un rapporto diretto con un committente soggetto passivo. Esempio: è il caso in cui il committente soggetto passivo Iva acquista la caldaia o gli infissi richiede servizio di installazione ad un artigiano: Quest ultimo deve applicare il reverse charge. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DI UN IMPIANTO Conferma: in presenza di attività avente ad oggetto la sostituzione dei componenti di un impianto, è necessario prestare attenzione alla volontà contrattuale delle parti; infatti, ove essa sia rivolta alla riparazione/ammodernamento degli impianti (anche sostituendo parti danneggiate/obsolete) e non alla mera fornitura di beni, dette attività sono assoggettate al reverse charge (ove tali servizi siano relativi ad edifici). In generale, il reverse charge è, dunque, applicabile anche laddove l interesse delle parti sia diretto: al conseguimento di una prestazione complessa o al mantenimento in funzione dell impianto installato (prevalendo la causa del fare sul dare) Nuovo impianto: il reverse charge va applicato anche nel caso in cui gli interventi siano di entità tale da configurare un nuovo impianto (vertendosi dunque in concreto in un servizio di installazione).

4 Pagina 4 / 11 DIRITTI DI CHIAMATA - CANONI DI MANUTENZIONE PERIODICA Chiarimento: l Agenzia ritiene che rientrino nell ambito del reverse charge: sia il cd. diritto di chiamata (somma da corrispondere per l intervento presso il cliente in caso di guasti dell impianto, a prescindere dall esecuzione o meno di operazioni di riparazione) che i canoni periodici di manutenzione. CASISICHE Diritti fissi di chiamata interventi di manutenzione con canone di abbonamento REVERSE CHARGE SI ALLACCIAMENTO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI GAS, ENERGIA E ACQUA Chiarimento: in conformità a quanto precisato dalla Corte UE (sent. n. C-442/05): il servizio di allacciamento per l erogazione delle utenze (inteso come installazione di tubazioni, ed apparecchiature necessarie al servizio) è escluso dall applicazione del reverse charge (dunque, le società concessionarie dei servizi continueranno ad applicare l Iva) in quanto: non è riconducibile all attività di installazione di impianti (o completamento di edifici) costituisce parte integrante e indispensabile per la fornitura del servizio. Servizio di attivazione utenze: è anch esso escluso da reverse charge. INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO Chiarimento: la CM 37/2015 ritiene che (coerentemente con la RM 245/2008): nel presupposto che le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio (codice Ateco Installazione di impianti di spegnimento antincendio ) rientrano nell ambito applicativo del reverse charge se relative ad edifici la manutenzione degli estintori, delle manichette e delle maschere va assoggettata al reverse charge nel solo caso in cui tali materiali siano parte integrante di un impianto complesso installato su un immobile (che, dunque, deve essere dotato di un impianto antincendio) Ove l immobile non sia dotato di un impianto di protezione attiva : - non possono essere considerati impianti di spegnimento antincendio, ma apparecchi mobili - trovando dunque applicazione l Iva alla loro installazione, sostituzione, manutenzione, ecc.. INSTALLAZIONE DI PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA Chiarimento: l Agenzia precisa che: l installazione delle porte tagliafuoco e dei portoncini delle uscite di sicurezza vanno assoggettate al reverse charge in quanto rientranti nel codice altri lavori di costruzione e installazione in edifici n.c.a. Posto quanto considerato in precedenza, il reverse si applica anche per la loro manutenzione. ATTIVITÀ DI DERATTIZZAZIONE, SPURGO E RIMOZIONE NEVE Relativamente alle prestazioni di servizi di pulizia, la CM 14/2015 richiama espressamente i seguenti codici attività ATECO 2007:

5 Pagina 5 / 11 SERVIZI DI PULIZIA : pulizia generale (non specializzata) di edifici : altre attività di pulizia specializzata di edifici e impianti e macchinari industriali. Non risultano, invece, espressamente richiamati i codici Ateco relativi alle attività di derattizzazione ( ), spurgo delle fosse biologiche, dei tombini ( ) e rimozione della neve ( ). Pertanto, detti servizi, non rientrando nell ambito applicativo della dell art. 17 c.6 lett. a-ter), sono esclusi dal reverse charge e vanno assoggettati ad IVA secondo le modalità ordinarie. CASISICHE REVERSE CHARGE derattizzazione ( ) NO, applicazione Iva spurgo delle fosse biologiche, tombini ( ) con regole ordinarie rimozione della neve ( ) OPERAZIONI RELATIVE AD EDIFICI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI INTERNI/ESTERNI ALL EDIFICIO Chiarimento: secondo l Agenzia trova applicazione il reverse charge: ogni qual volta che l installazione di un impianto sia funzionale o servente l edificio anche se parte dell impianto è posizionato all esterno. Secondo la CM 14/2015, la nozione di edificio va intesa in senso restrittivo e, quindi, viene ricondotta alla nozione di fabbricato, e non alla più ampia categoria dei beni immobili. Tanto premesso: - ove gli impianti siano posizionati in parte all interno ed in parte all esterno dell edificio - si ritiene necessario valorizzare l unicità dell impianto che complessivamente serve l edificio, anche se alcune parti di esso sono posizionate all esterno dello stesso per necessità tecniche o logistiche. Tale soluzione è coerente con il DM 37/2008, che valorizza l unicità dell impianto posto al servizio dell edificio, anche se parti di esso sono posizionate all esterno per necessità tecniche/logistiche. VIDEOSORVEGLIANZA CITOFONO CLIMATIZZATORE IMPIANTO IDRAULICO ESEMPI APPLICABILITÀ REVERSE CHARGE impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all interno dell edificio e telecamere esterne, qualora gli elementi esterni (es: telecamera) devono essere collocati all esterno dell edificio per motivi funzionali e tecnici impianto citofonico che necessita di apparecchiature all esterno dell edificio impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all interno dell edificio. L impianto, considerato nel suo complesso, è unico e relativo all edificio, anche se una parte (motore) è posta all esterno impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L impianto è considerato nel suo complesso unitariamente, ivi comprese le tubazioni esterne che collegano l impianto all interno dell edificio alla rete fognaria (DM n. 37/2008). PARCHEGGI INTERRATI O SUL LASTRICO SOLARE Chiarimento: premesso che la CM 14/2015 aveva ritenuto non rientrare nella nozione di prestazioni di servizio su edificio (essendo dunque escluse dal reverse) quelle: aventi ad oggetto terreni o loro parti (es: parcheggi), piscine, giardini, e simili

6 Pagina 6 / 11 salvo che gli stessi costituiscano una parte integrante dell edificio (es: piscina collocata sul terrazzo, giardino pensile, impianto fotovoltaico collocato sul tetto) la CM 37/2015 ritiene il parcheggio parte integrante dell'edificio nel caso: di parcheggi interrati nell'edificio di parcheggi collocati sul lastrico solare dell edificio dovendosi in tal caso applicare il reverse charge per le prestazioni ad essi afferenti. CASISICHE REVERSE CHARGE parcheggi interrati nell edificio SI, in quanto il parcheggio costituisce parcheggi collocati sul lastrico solare dell edificio parte integrante dell edificio IMPIANTI FOTOVOLTAICI Chiarimento: ragionamento analogo al caso precedente vale per gli impianti fotovoltaici; infatti: sono considerati parte integrante dell edificio: gli impianti fotovoltaici integrati (costituenti la falda stessa della copertura) o semi-integrati (appoggiati sulla copertura) negli edifici non sono parte integrante dell edificio: gli impianti fotovoltaici posizionati sul suolo, ancorché posizionati all esterno dell edificio e serventi l edificio stesso. INSTALLAZIONE DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (es: impianti fotovoltaici a terra ), non accatastati autonomamente poste sul lastrico solare o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio, autonomamente accatastate nella categoria D/1 D/10 REVERSE CHARGE SI NO (le centrali non costituiscono un edificio né parte dell edificio sottostante) IMPIANTI FUNZIONALI AD ATTIVITA INDUSTRIALI Chiarimento: l attività di installazione di impianti peculiari ad attività industriali è esclusa dal reverse charge in quanto: riconducibile al cod. Ateco Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali dunque, riferita ad un codice escluso dall elenco di cui alla CM 14/2015 (43.21, e 43.29). Esempio: si tratta dell installazione: - di impianti di refrigerazione industriali (incluse le celle frigorifere murate, cioè incorporate nell edificio) - degli impianti elettronici finalizzati al funzionamento delle macchine a controllo numerico e impianti simili. SCOMPOSIZIONE DI UN CONTRATTO UNITARIO SCOMPOSIZIONE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE Conferma: coerentemente con la CM 14/2015, viene ribadito che in presenza di unico contratto d appalto comprensivo di prestazioni soggette sia ad Iva che a reverse charge: in generale: occorre procedere alla cd. scomposizione degli imponibili in deroga: all intero appalto si applica l Iva in caso di costruzione/ristrutturazione di edificio. In relazione a queste ultime, ricorre dunque la necessità di distinguere tra le prestazioni di: - manutenzione straordinaria: cui va applicata la scomposizione - ristrutturazione edilizia/risanamento/restauro conservativo: cui non si applica la scomposizione.

7 Pagina 7 / 11 FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARI Gli interventi edilizi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari: in passato: rientravano nell ambito delle ristrutturazioni edilizie (nessuna scomposizione e Iva 10%) attualmente: vanno rubricati: - come ristrutturazioni solo se si verifica un ampliamento di volume e non viene modificata la destinazione d uso (art. 17 c. 1 DL133/2014) - in caso contrario rientrano tra le manutenzioni straordinarie, con effetto sia in relazione alla scomposizione ai fini del reverse charge che dell aliquota Iva applicabile. DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COSTRUZIONE Conferma: nell'ipotesi di un contratto unico di appalto, avente ad oggetto: la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio trova applicazione l Iva all intero contratto (non il reverse charge per l attività di demolizione, posto che questa deve considerarsi strettamente accessoria alla realizzazione della nuova costruzione). DISTINZIONE TRA FORNITURA CON POSA IN OPERA E SERVIZI L Agenzia torna sulla questione riferita alla distinzione tra: prestazioni di servizio (in appalto o tramite prestazione d opera): soggetta a reverse charge cessione di bene con posa in opera accessoria : soggetta ad Iva A tal fine, nel ribadire concetti già espressi (CM 14/2015 e CM 37/2006), effettua un aggiornamento di giurisprudenza e prassi, fornendo i criteri interpretativi da utilizzare per inquadrare l attività svolta: Corte Giustizia UE (Causa C-111/05 del 29/03/07) Cassazione (sent. nn. 6925/01 e 11602/02) RM nn. 148/2007 e 164/2007 GIURISPRUDENZA ai fini della qualificazione dell operazione: a) occorre esaminare l importanza della prestazione di servizi rispetto alla fornitura del bene. I giudici evidenziano che è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore: si limitano alla posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alterazioni sono diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente b) il costo del materiale e dei lavori non può, da solo, assumere importanza decisiva, ancorché il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato senz altro obiettivo di cui si può tener conto. occorre valutare se le parti abbiano inteso attribuire prevalenza all attività lavorativa prestata o all elemento della materia, senza che sia di per sé dirimente il dato oggettivo del raffronto tra valore della materia impiegata e valore dell opera prestata. In particolare nella sent. n. 6925/2001 la Corte ha precisato che si ha appalto quando la fornitura del bene costituisce un semplice mezzo per la produzione dell opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un servizio che assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte. DOCUMENTI DI PRASSI la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. In pratica, quando lo scopo principale è dato dalla cessione

8 Pagina 8 / 11 RM n. 220/2007 di un bene e l esecuzione dell opera è volta solo ad adattare il bene alle esigenze del cliente, il contratto è qualificabile cessione con posa in opera. nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, per stabilire se sia prevalente l obbligazione di dare o quella di fare, occorrerà fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti. In linea di principio, quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l esecuzione dell opera sia esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz altro qualificabile quale cessione con posa in opera. Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l esecuzione dell opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale La CM 37/2015 conclude evidenziando il seguente elemento preponderante nella discriminazione: costituisce posa in opera: la cessione di bene accompagnata dall esecuzione di servizi destinati a consentirne la fruizione senza modificarne la natura ha natura di prestazione di servizi: l operazione che determina un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni impiegati. RAPPORTO TRA OPERAZIONI NON IMPONIBILI E REVERSE CHARGE Nella considerazione che, in deroga ai principi generali, per le operazioni in reverse charge debitore d imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese, ne deriva che: il presupposto applicativo dell inversione contabile è l imponibilità dell operazione dunque il reverse non si applica nell ipotesi in cui l operazione sia non imponibile IVA. Esempio: l Agenzia porta l esempio dei servizi internazionali di cui all art. 9 c. 1 n. 6) Dpr 633/72 (servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA L Agenzia, nella considerazione della complessità delle questioni e della sussistenza di profili di incertezza fa salvi i comportamenti difformi adottati fino al 22/12/2015 (data di emanazione della CM 37/2015), con conseguente mancata applicazione di sanzioni. In particolare, la non applicazione delle sanzioni attiene alle sole tematiche da questa affrontate e limitatamente alle ipotesi che non rientrino nell ambito di una frode fiscale. PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO MARTEDÌ IRPEF INVIO SPESE SANITARIE 730 PRECOMPILATO Invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie 2015 da parte di farmacie, ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di

9 Pagina 9 / 11 assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, medici e odontoiatri finalizzati alla predisposizione del mod.730/2016 precompilato. Per i soggetti non iscritti all albo dei medici chirurghi non sussiste l obbligo di comunicazione. Pertanto, le snc, sas e srl che svolgono l attività di poliambulatori sono tenute alla comunicazione solo se possiedono l accreditamento per l erogazione dei servizi sanitari. Lo stesso principio vale anche per fisioterapisti, logopedisti e assimilati che non sono tenuti all adempimento se non risultano accreditati. 15 LUNEDÌ IVA - CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE FATTURAZIONE DIFFERITA FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO <.300,00 REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: REGISTRAZIONI CONTABILI Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese di gennaio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Annotazione dell eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso del mese di gennaio, per le quali risultano emessi scontrino o ricevuta fiscale. Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività, con riferimento al mese precedente. 16 MARTEDÌ IVA MENSILE IVA TRIMESTRALI SPECIALI RITENUTE (su pagamenti effettuati nel mese di gennaio 2016) Liquidazione e versamento dell imposta eventualmente a debito relativa al mese di gennaio (contribuenti mensili) liquidazione e versamento dell imposta a debito (scomputato l'acconto Iva) relativa al 4 trimestre 2015 da parte di autotrasportatori c/terzi, distributori di carburante ed associazioni in regime di L. 398/91. Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib. 1004) Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038) Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese precedente Condomini: versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei

10 Pagina 10 / 11 INTRATTENIMENTI PREVIDENZA TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA INAIL - PREMIO IVA DI GRUPPO condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto/d opera effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030) per gli associati "qualificati" Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta del 4% sui bonifici per lavori che danno accesso alla detrazione Irpef Versamento imposta: versamento dell imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di gennaio Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'inps da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese di gennaio. INPS - Gestione Separata: versamento del contributo del 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra previdenza) o del 24% (altri casi) da parte dei committente, sui compensi corrisposti a gennaio 2016 a co.co.co nonché incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso > 5.000); Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs.81/2015 nella misura del 24% o 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra previdenza). IVS: versamento 4 rata fissa 2015 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte degli iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti Termine ultimo per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (cod. trib. 1713), dedotto quanto versato in acconto. Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2015 e per l anticipo, anche rateizzato, Termine ultimo per la presentazione del modello IVA 26 per comunicare alle Entrate quali sono le società che intendono avvalersi del regime di compensazione di gruppo. 22 LUNEDÌ ENASARCO CONTRIBUTI Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al 4 trimestre GIOVEDÌ INTRASTAT MENSILI Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi al mese di gennaio 29 LUNEDI

11 Pagina 11 / 11 CERTIFICAZIONE UNICA 2016 CERTIFICAZIONE UTILI INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO ACQUISTI DA SAN MARINO COMUNICAZIONE DATI IVA E-MENS INAIL DENUNCIA RETRIBUZIONI STAMPATI FISCALI Consegna dal datore di lavoro/committente ai lavoratori dipendenti, co.co.co. e co.co.pro. della certificazione dei redditi 2015 (mod. CU) Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione (mod. CU) attestante i compensi/provvigioni corrisposti e le ritenute effettuate nel Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2015 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo/utile (mod. CUPE). La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2015 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto. Invio telematico all INPS, da parte degli esercenti attività d impresa che applicano il regime forfetario, della comunicazione di voler usufruire del nuovo regime agevolato contributivo (abbattimento contributo IVS del 35%). Invio telematico della comunicazione degli acquisti con operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a gennaio, utilizzando il quadro SE contenuto nel nuovo modello di comunicazione polivalente. Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA Si rammenta che sono esonerati dall adempimento anche coloro che presentano nel mese di febbraio la dichiarazione IVA relativa al Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L adempimento riguarda anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. 81/2015 Invio telematico all INAIL della denuncia retributiva annuale. Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2015 (ricevute fiscali, bolle d accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.

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