NEI RAPPORTI CON TITOLARI DI PARTITA IVA.

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1 Reverse charge nuovi chiarimenti da parte dell agenzia delle entrate Introduzione Nel campo dell edilizia come ben noto dal primo gennaio 2015 sono state introdotte ulteriori fattispecie di applicazione del reverse charge oltre a quelle già esistenti per il subappalto. Si tratta delle prestazioni dei servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici. Questo solo NEI RAPPORTI CON TITOLARI DI PARTITA IVA. Quindi da oltre un anno sono possibili due diversi tipi di fatturazioni: operazioni non soggette ad iva ai sensi dell art. 17 lettera a DPR 633/72 reverse charge per subappalto già esistente dal 2007; operazioni non soggette ad iva ai sensi dell art. 17 lettera a-ter DPR 633/72 nuove operazioni in reverse charge dal Le nuove operazioni di cui alla lettera a-ter riguardano i lavori da eseguire in appalto (scritto o verbale) commissionati da qualunque tipo di operatore TITOLARE DI PARTITA IVA relativamente alle sole operazioni sugli edifici. Si tratta ad esempio dei servizi di pulizia di qualsiasi tipo riguardanti gli immobili (uffici, negozi, capannoni, ecc.), i lavori di demolizione degli edifici in genere, l installazione di impianti presso edifici (anche in questo caso uffici, negozi, capannoni ecc.) ed i lavori di completamento degli edifici. Resteranno esclusi da tale nuovo regime di fatturazione ad esempio le pulizie di macchinari, la demolizione di ponti e strutture stradali, l installazione di un impianto elettrico relativo ad un macchinario. A fine dicembre l agenzia delle entrate ha emanato una circolare sotto forma di domande e risposte raccolte durante una serie di incontri con la stampa specializzata; abbiamo riassunto la circolare in maniera il più possibile comprensibile e depurata di tutti i termini burocratesi. ******** 1. Trattamento da riservare agli interventi edilizi inquadrabili nell ambito della categoria delle "manutenzioni straordinarie In presenza di un unico contratto d appalto avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento di un unità immobiliare comprendente anche prestazioni di servizi soggette a reverse charge, non è necessario scomporre le operazioni. In tal caso all intera prestazione troverà applicazione l IVA con le modalità ordinarie. L Agenzia precisa che tale meccanismo di attrazione della manutenzione straordinaria alle modalità ordinarie trova applicazione solo e limitatamente agli interventi edilizi di frazionamento o accorpamento. Così ad esempio, in caso di un contratto avente ad oggetto: il frazionamento di un unità immobiliare, senza modifica della volumetria complessiva dell edificio e dell originaria destinazione d uso; e l installazione di uno o più impianti;

2 non è necessario procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l installazione di impianti dagli interventi edilizi e pertanto l IVA va applicata con le modalità ordinarie. 2. Demolizione e realizzazione di una nuova costruzione In presenza di un unico contratto d appalto avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio, non è necessario scomporre la prestazione di demolizione al fine di applicare il reverse charge in quanto l IVA va applicata con le modalità ordinarie all intera operazione oggetto del contratto; questo perché l attività di demolizione deve considerarsi funzionale alla realizzazione della nuova costruzione. 3. Distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazioni di servizi Come noto le forniture di beni con posa in opera sono escluse dall applicazione del reverse charge in quanto le stesse costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Il problema sta nel distinguere quei casi in cui si è in presenza di una cessione di beni (soggetta ad IVA) o prestazione di servizi (da assoggettare a reverse charge). Nella circolare di fine dicembre, vengono forniti una serie di criteri utilizzabili per distinguere le due operazioni. Quindi: Se i servizi resi dal fornitore si limitano alla semplice posa in opera del bene senza che lo stesso subisca alcuna alterazione si è in presenza di una cessione con posa in opera assoggetta ad IVA; se invece i servizi sono finalizzati a modificare la natura del bene e / o ad adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente si è in presenza di una prestazione di servizi in reverse charge; il costo del materiale e dei lavori non può, da solo, assumere importanza decisiva, anche se il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato senz altro obiettivo di cui si può tener conto ; qualora la cessione del bene costituisce lo scopo principale e l esecuzione dell opera è esclusivamente volta a consentire la fruizione dello stesso senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile cessione con posa in opera (con esclusione dal reverse charge); diversamente, nel caso in cui la volontà contrattuale è quella di ottenere un risultato nuovo e diverso rispetto ai beni utilizzati per la realizzazione dell opera, il contratto è qualificabile come prestazione di servizi (con applicazione del reverse charge). Quindi al fine di valutare se l operazione sia da assoggettare ad iva o a reverse charge vanno considerati di volta in volta nel loro insieme i tre punti sopra indicati. 4. Parcheggi interrati e parcheggi collocati sul lastrico solare dell edificio Non rientrano nella nozione di edificio, e sono quindi escluse dal reverse charge, le prestazioni aventi ad oggetto i parcheggi nella classica concezione del termine. Invece alle prestazioni aventi ad oggetto i parcheggi interrati nell edificio e quelli collocati sul lastrico solare dello stesso, va applicato il reverse charge in quanto il parcheggio costituisce parte integrante dell edificio.

3 5. Attività di derattizzazione, spurgo e rimozione neve Le attività di derattizzazione, di spurgo delle fosse biologiche e dei tombini e di rimozione della neve sono escluse dal reverse charge non essendo collegate con le prestazioni di pulizia. 6. Installazione di impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all edificio Qualora gli impianti siano posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all edificio è necessario valorizzare l unicità dell impianto che complessivamente serve l edificio, anche se alcune parti di esso sono posizionate all esterno dello stesso per necessità tecniche o logistiche. Quindi qualora l impianto sia funzionale o servente all edificio, va applicato il reverse charge anche se parte dello stesso sia posizionato all esterno dell edificio. Ad esempio le seguenti fattispecie sono tutte riconducibili al reverse charge: impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all interno dell edificio e telecamere esterne, qualora gli elementi esterni (ad esempio, telecamera) devono essere collocati all esterno dell edificio per motivi funzionali e tecnici; impianto citofonico che necessita di apparecchiature da collocare all esterno dell edificio; impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all interno dell edificio. L impianto, complessivamente considerato, è unico e relativo all edificio, anche se una parte (motore) è posta all esterno; impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L impianto è considerato nel suo complesso unitariamente, ivi comprese le tubazione esterne che collegano l impianto all interno dell edificio alla rete fognaria. 7. Attività di manutenzione e riparazione di impianti Le attività di manutenzione e riparazione vanno assoggettate al reverse charge. 8. Impianti fotovoltaici Rientrano nell ambito applicativo del reverse charge l attività di installazione (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria) di impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati agli edifici (ad esempio quando sono posizionati sul tetto dell edificio) e l installazione di impianti fotovoltaici a terra, ancorché posizionati all esterno dell edificio se non accatastati autonomamente. Diversamente, l installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio, autonomamente accatastate, non va assoggettata a reverse charge in quanto le centrali non costituiscono un edificio. 9. Installazione e manutenzione degli impianti antincendio L installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti di spegnimento antincendio sono assoggettate al reverse charge mentre occorre fare un distinguo per la manutenzione degli estintori, delle manichette e delle maschere; tali manutenzioni infatti vanno assoggettate al reverse charge solo nel caso in cui gli

4 estintori, le manichette e le maschere oggetto di manutenzione facciano parte di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione si inserisca nel quadro della manutenzione dell intero impianto. Diversamente, nel caso in cui gli estintori non facciano parte di un impianto complesso, gli stessi non possono essere considerati impianti di spegnimento antincendio, bensì apparecchi mobili. Di conseguenza, in tale fattispecie andrà applicata l iva per l installazione / manutenzione / riparazione degli estintori. Infine è stato precisato che l attività di installazione delle porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza vanno assoggettate al reverse charge. 10. Sostituzione delle componenti di un impianto Nel caso in cui la volontà delle parti sia rivolta alla riparazione e / o ammodernamento degli impianti, anche tramite la sostituzione di parti danneggiate / obsolete e non alla mera fornitura di tali parti, le attività di cui sopra sono assoggettate al reverse charge. Il reverse charge è applicabile qualora l interesse delle parti sia diretto al conseguimento di una prestazione complessa diretta al mantenimento in funzione dell impianto installato. 11. Installazione di impianti funzionali allo svolgimento di un attività industriale e non al funzionamento dell edificio È esclusa dal reverse charge l attività di installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti che non siano parte integrante dell edificio e che non siano serventi all edificio medesimo ma che sono strettamente necessari al funzionamento dei macchinari industriali e non al funzionamento dell edificio. Si tratta ad esempio degli impianti di refrigerazione ad uso industriale, degli impianti specifici per torni e macchine a controllo numerico, degli impianti che sono necessari al funzionamento di montacarichi. 12. Prestazioni rese da soggetti terzi Il reverse charge va applicato anche ai servizi di installazione di impianti e completamento di edifici resi da soggetti terzi, su incarico di un altro imprenditore, fatturati direttamente al cliente; è il caso di un attività di vendita di beni con montaggio installazione da parte di terzi e fatturazione da parte di quest ultimi direttamente al committente. Anche in questo caso l operazione di installazione montaggio è assoggettata a reverse charge anche se l ordine di eseguire tale operazione non deriva dal committente ma da un terzo. 13. Reverse charge e beni significativi Alle prestazioni di servizi che prevedono anche la fornitura di beni di valore significativo non va applicato il reverse charge, in quanto il meccanismo di reverse charge interessa i soli rapporti tra soggetti passivi IVA. 14. Diritti fissi di chiamata e interventi di manutenzione con canone di abbonamento Nel caso in cui nell ambito di un intervento di manutenzione su impianti sia addebitato il diritto di chiamata, anche se non si rende necessario un vero e proprio intervento di manutenzione, la mera verifica dell impianto costituisce una modalità di manutenzione in quanto viene comunque posta in essere

5 un attività di controllo da parte di un tecnico. Di conseguenza il diritto di chiamata va assoggettato a reverse charge. Per analogia vanno assoggettate a reverse charge anche i canoni di abbonamento periodici, anche se gli interventi non vengono materialmente eseguiti. 15. Trattamento da riservare all allacciamento e all attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua Il servizio di allacciamento per l erogazione del gas, energia elettrica e dell acqua (inteso come installazione del complesso di tubazioni, ed apparecchiature necessarie alla fornitura del servizio al cliente) è escluso dall applicazione del reverse charge poiché lo stesso non è riconducibile all attività di installazione di impianti, bensì costituisce parte integrante e indispensabile per la fornitura del servizio. Di conseguenza l esclusione dal reverse charge opera anche per il servizio di attivazione. 16. Rapporto tra operazioni non imponibili e reverse charge Il presupposto applicativo del reverse charge è l imponibilità dell operazione. Di conseguenza, lo stesso non trova applicazione in caso di operazioni non imponibili. Così ad esempio, i servizi di manutenzione degli impianti prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine sono esclusi dal reverse charge, in quanto a monte tali servizi sono non imponibili. ******* CALUSOLA DI SALVAGUARDIA Infine, l Agenzia delle Entrate considerata la complessità delle questioni sopra esaminate riconosce che potevano sussistere profili di incertezza e pertanto fa salvi eventuali comportamenti non corretti (con conseguente mancata applicazione di sanzioni) adottati prima dell emanazione della Circolare.

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