1 - L INVIO DEL MOD. IRE PER I LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO A CAVALLO D ANNO
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1 Pesaro, lì 26 marzo 2012 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 05/ Invio Modello IRE per lavori di risparmio energetico del 55% a cavallo d anno; 2 Nuove regole iva dal per i servizi generici con soggetti non residenti; 1 - L INVIO DEL MOD. IRE PER I LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO A CAVALLO D ANNO L OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MOD. IRE La Comunicazione per lavori del 55% che proseguono oltre il periodo d imposta va effettuata nel caso in cui i lavori proseguano per più di 2 anni e quindi in un periodo d imposta siano sostenute spese per interventi non terminati nel periodo stesso. Così, ad esempio, è necessario presentare il mod. IRE se i lavori di riqualificazione e risparmio energetico per i quali si intende beneficiare della detrazione del 55%: - sono iniziati nel corso del 2011 e sono terminati o termineranno nel 2012; - sono iniziati nel 2010, proseguiti nel 2011 e sono terminati o termineranno nel 2012; - sono proseguiti/iniziati nel 2011, proseguiranno nel 2012 e termineranno nel 2013; con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità. Si evidenzia che, come specificato nelle istruzioni per la compilazione, il mod. IRE ha lo scopo di comunicare le spese sostenute nei periodi d imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati al fine di rendere noto all Agenzia delle Entrate l ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d imposta per consentire il monitoraggio dell onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d imposta del 55 per cento.
2 Ciò comporta che, come sopra evidenziato: - oltre allo svolgimento dei lavori in più periodi d imposta è necessario che le relative spese siano sostenute in più annualità. Al fine di individuare il periodo d imposta di sostenimento delle spese si rammenta che, come chiarito dalla stessa Agenzia nella Circolare , n. 20/E, va applicato il principio di cassa (data di pagamento) per i soggetti privati e i lavoratori autonomi ed il principio di competenza per gli esercenti attività d impresa; Da quanto sopra deriva altresì che la comunicazione non va presentata se: i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d imposta; nel periodo d imposta in cui sono iniziati i lavori (non terminati) non sono state sostenute spese. Resta fermo l obbligo, per tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione del 55%, di inviare all ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi realizzati, utilizzando la modulistica appositamente predisposta. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE La comunicazione in esame va presentata all Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro 90 giorni dalla fine del periodo d imposta nel quale i lavori non sono terminati e sono state sostenute spese. Pertanto, per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare che hanno sostenuto spese nel 2011 per lavori iniziati/eseguiti nel 2011 e proseguiti nel 2012, il mod. IRE va presentato entro il TARDIVA / OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. IRE In merito alla tardiva (oltre il ) ovvero omessa presentazione del mod. IRE ai fini del riconoscimento della detrazione del 55%, nella Circolare , n. 21/E, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che: la mancata osservanza del predetto termine e l omesso invio del modello non possono comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997, per l omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.
3 2 LE NUOVE REGOLE IVA DAL PER I SERVIZI GENERICI CON SOGGETTI NON RESIDENTI LA NUOVA MODALITÀ APPLICATIVA DAL L art. 8, comma 2, lett. g) della c.d. Comunitaria 2010 è intervenuta in merito agli adempimenti IVA in capo al soggetto passivo italiano che deve assolvere l IVA con il reverse charge per le prestazioni di servizi generici resi da un soggetto passivo UE. In particolare, al comma 2 dell art. 17, DPR n. 633/72 è stato aggiunto il seguente periodo: Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n In base a tale nuova disposizione, quindi, il soggetto IVA italiano che: commissiona una prestazione di servizi generici ad un soggetto IVA comunitario; deve assolvere l IVA in Italia applicando il reverse charge ; è obbligato ad integrare la fattura ricevuta dall operatore UE. In altre parole, per il committente italiano non è più possibile assolvere l IVA con l emissione dell autofattura, se non nel caso in cui, trascorso un mese dall effettuazione della prestazione, non è ancora stata ricevuta la fattura UE. Infatti, ai sensi degli artt. 46 e 47 citati dalla nuova norma in esame, il soggetto IVA italiano deve: - integrare la fattura ricevuta dall operatore UE con l aliquota e l ammontare dell IVA dovuta ovvero con il titolo di non applicazione dell imposta. Se gli importi sono espressi in valuta diversa dall euro, è altresì necessario indicare il controvalore in euro; - annotare la fattura così integrata, nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, con l indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera; - annotare la fattura così integrata anche nel registro degli acquisti.
4 Dette annotazioni della fattura integrata devono essere effettuate entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Mancato ricevimento della fattura UE / ricevimento fattura UE con imponibile inferiore Il comma 5 del citato art. 46 prevede altresì che, nei casi in cui il committente italiano: - non riceve la fattura UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, il committente italiano deve emettere un autofattura, in unico esemplare, entro il mese seguente (2 mesi dall effettuazione dell operazione); - riceve la fattura UE riportante un importo inferiore a quello reale, il committente italiano deve emettere una fattura integrativa entro il 15 giorno successivo alla registrazione della fattura originaria. Tali autofatture vanno annotate nel registro delle fatture emesse/corrispettivi e nel registro degli acquisti entro il mese di emissione. Si evidenzia che il nuovo periodo dell art. 17, comma 2 in esame non trova applicazione: se le prestazioni di servizi generici rilevanti ai fini IVA in Italia ex art. 7-ter sono rese da un soggetto passivo extraue; con riferimento alle altre prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA (UE o extraue) disciplinate dagli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72. Per tali prestazioni il committente italiano, come di consueto, è obbligato ad emettere un autofattura. Esempio La Verdi snc intende acquistare dei capi di abbigliamento da una società tedesca. A tal fine incarica un operatore tedesco di curare la trattativa, riconoscendo allo stesso una provvigione per l attività di intermediazione. Definita l operazione, la ditta italiana riceve: una fattura senza IVA dalla società tedesca per la cessione dei beni; una fattura senza IVA dall operatore tedesco per la prestazione di intermediazione. La ditta italiana deve integrare con l aliquota e l IVA dovuta:
5 sia la fattura relativa all acquisto dei beni; sia la fattura relativa all intermediazione; come di seguito riportato: Lo studio Giampaoli & Partners Consulting rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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