3. LE SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETTARIO
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- Edoardo Greco
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1 3. LE SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETTARIO Ai sensi del comma 58, dell articolo 1, della Legge 190/2014, i soggetti che aderiscono al regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di: liquidazione e versamento dell imposta; registrazione delle fatture (articolo 23, Dpr. 633/72); registrazione dei corrispettivi (articolo 24, Dpr. 633/72); registrazione degli acquisti (articolo 25, Dpr. 633/72); tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39, D.p.r. 633/72), con esclusione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione; dichiarazione e comunicazione annuale Iva (articolo 8-8bis, D.p.r. 322/1998); comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro), (articolo 21, comma 1, Dl. 31/8/2010, n. 78); comunicazione all Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici che hanno sede, residenza o domicilio in paesi black list, di cui all articolo 1, comma 1, Dl. 25/3/2010, n. 40. Il regime forfettario esclude il diritto alla detrazione dell imposta assolta sugli acquisti (articolo 19 e seguenti del Dpr 633/72). Il credito Iva che scaturisce dalla dichiarazione relativa al periodo d imposta precedente a quello di adesione al regime forfettario può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione ai sensi dell articolo 17, D.Lgs. 241/ Operazioni nazionali Le operazioni poste in essere dai contribuenti che operano in regime forfettario non danno luogo ad alcun addebito di Iva a titolo di rivalsa (articolo 18, del Dpr 633/72); è fatto divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell Iva assolta o addebitata sugli acquisti. 3.2 Cessioni intracomunitarie
2 Le cessioni intracomunitarie sono assimilate alle cessioni interne, ciò comporta l esclusione del diritto di rivalsa dell Iva. Nello Stato corrispondente, l operazione non si configura come un acquisto intracomunitario. Il cedente comunitario deve indicare sulla fattura emessa nei confronti dell operatore comunitario che l operazione è soggetta al regime forfettario di cui al comma 58, articolo 1, Legge di stabilità per il Tale operazione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi del comma 2-bis, art. 41, Decreto Legge 331/ Acquisto dei beni intracomunitari Gli acquisti di beni intracomunitari sono soggetti all articolo 38, comma 5, lettera c) del Dl 331/1993. Gli acquisti intracomunitari che non eccedono euro annui, non sono soggetti ad Iva nel paese di destinazione, ma nel paese di provenienza, in conformità a quanto disposto dal quinto comma, lettera c), articolo 38, D.l. 331/93; nel caso in cui sia superata la soglia di euro, il contribuente forfettario dovrà assolvere l Iva, integrare la fattura emessa dall operatore comunitario con l indicazione dell aliquota e dell imposta corrispondente, versare l Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione e presentare i modelli intrastat. 3.4 Prestazioni di servizi In presenza di prestazioni di servizi generiche di cui all articolo 7-ter ricevute da soggetti UE o Extra UE il contribuente deve assolvere l Iva, integrare la fattura dell operatore comunitario con l indicazione dell aliquota e dell imposta corrispondente e versare l Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, (sono soggette alle regole ordinarie previste dagli articoli 7-ter e seguenti del Dpr 633/72, e successive modificazioni). 3.5 Importazioni, esportazioni ed operazioni assimilate Le importazioni, esportazioni e le operazioni ad esse assimilate, sono soggette alle disposizioni previste dal Dpr 633/72 e successive modificazioni; non è consentita la possibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell imposta ai sensi dell articolo 8, primo comma, lettera c) e secondo comma del Dpr 633/1972. È escluso il diritto alla detrazione dell imposta sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Dpr 633/72.
3 3.6 Operazioni sulle quali deve essere assolta l Iva I contribuenti forfettari (comma 60, articolo 1, legge di stabilità per il 2015) devono assolvere l Iva sulle seguenti operazioni: prestazioni di servizi, che rientrano nell ambito applicativo dell articolo 7-ter del Dpr. 633/72, ricevute da soggetti non residenti; acquisti intracomunitari che non rientrano nel quinto comma, lettera c), articolo 38, D.l. 331/93 (acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che nell anno precedente hanno superato la soglia di euro , e acquisti intracomunitari effettuati in corso d anno, dal superamento della soglia stabilita in euro ). operazioni in regime di reverse charge (inversione contabile); il soggetto interessato deve integrare la fattura, indicare l aliquota e la corrispondente imposta a debito, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. 3.7 Adempimenti Il comma 59, dell articolo 1, della Legge 190/2014, prevede che i contribuenti in regime forfettario siano esonerati dal versamento dell Imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi previsti dal Dpr 633/72. I soggetti che aderiscono al regime forfettario devono: numerare e conservare le fatture di acquisto e le bolle doganali; certificare i corrispettivi, ai sensi dell art. 21, Dpr. 633/72 e conservare i documenti. Le fatture in luogo dell imposta, devono riportare la dicitura operazione in franchigia da Iva e indicare la norma di riferimento. I soggetti esercenti le attività indicate all articolo 2 del Dpr. 696/96, sono esonerati dall obbligo di certificazione dei corrispettivi. Gli scontrini e le ricevute fiscali devono essere annotati in un registro cronologico, appositamente istituito, con le modalità previste dall articolo 24, del Dpr. 633/72. L annotazione deve essere effettuata entro il primo giorno non festivo successivo. integrare le fatture, con l indicazione dell aliquota e dell imposta corrispondente, relative: - ad acquisti intracomunitari, e - ad operazioni di cui sono debitori d imposta (reverse charge); procedere al versamento dell imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
4 predisporre e presentare gli elenchi Intrastat agli uffici doganali (articolo 50, comma 6, D.l. 30 agosto 1993, n Fatture emesse senza addebito di Iva Le fatture emesse devono riportare la dicitura che si tratta di operazioni effettuate da soggetti che operano in regime forfettario con l indicazione della norma di riferimento. Le operazioni il cui importo è superiore ad euro 77,47 scontano l imposta di bollo nella misura di 2 euro. L articolo 13, Dl. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni dalla legge 29/2/1980, n. 31, ha previsto l esonero dall imposta di bollo per le ricevute fiscali. Sullo scontrino fiscale o sulle ricevute fiscali non deve essere indicata alcuna dicitura in merito alla tipologia del soggetto che opera in regime forfettario. Il comma 60, dell articolo 1, prevede che i contribuenti forfettari che devono versare l imposta, emettono la fattura integrata con l indicazione dell aliquota e dell imposta corrispondente, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. Il comma 61, dell articolo 1, prevede che, il contribuente che passa dal regime ordinario di applicazione dell Iva, al regime forfettario, proceda alla rettifica della detrazione di cui all articolo 19-bis, del Dpr 633/72, nella dichiarazione Iva relativa all ultimo anno di applicazione delle regole in regime ordinario. Il comma 63, dell articolo 1, prevede l ipotesi in cui l eccedenza di imposta che scaturisce dalla dichiarazione Iva relativa all ultimo anno, in cui l imposta era determinata in modo ordinario, possa essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione ai sensi dell articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Il Legislatore ha escluso dal regime forfettario, i sottoelencati soggetti: agricoltura, attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis del Dpr 633/1972; vendita sale e tabacchi (articolo 74, comma 1, del Dpr 633/1972; commercio dei fiammiferi (articolo 74, comma 1, del Dpr 633/1972); editoria (articolo 74, comma 1, del Dpr 633/1972); gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, comma 1, del Dpr 633/1972); rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, comma 1, del Dpr 633/1972);
5 intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/1972, (art. 74, comma 6, del Dpr 633/1972); Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del Dpr 633/1972); agriturismo (articolo 5, comma 2, della Legge 413/1991); vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del Dpr 633/1973); rivendita di beni usati, di oggetti d arte, d antiquariato o da collezione (articolo 36 del Dl 41/1995); agenzie di vendita all asta di oggetti d arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del Dl 41/1995). L esercizio di un attività soggetta ad un regime speciale Iva, preclude l accesso al regime forfettario anche per le altre attività esercitate che non rientrano nei regimi speciali. Un soggetto che esercita contemporaneamente un attività in regime speciale Iva ed un altra attività imprenditoriale che non rientra tra i regimi speciali ai fini dell Iva, non può fruire del regime forfettario per nessuna delle due attività esercitate. Genova, 30 settembre 2015 Autore: Dottor Roberto Cartasegna, commercialista revisore contabile, Genova, via Colombo, n. 11/7, telefono , mail: r.cartasegna@studiocartasegna.it
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