Studio Zanin - Contabilità online - Consulenza del Lavoro online - Rieti
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- Aurelio Leone
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1 A partire dal 1 gennaio 2015, per le persone fisic he che fruiranno del nuovo regime forfettario,è previsto un regime IVA analogo a quello applicabile ai contribuenti minimi. Quindi, pur mantenendo la soggettività passiva ai fini IVA, costoro non addebitano l imposta a titolo di rivalsa e per quanto concerne le operazioni passive sono considerati dei consumatori finali. Il nuovo regime costituisce il regime naturale per i contribuenti che presentano i requisiti richiesti dalla norma. Per le persone fisiche che si avvalgono del nuovo regime forfettario introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in deroga ai principi di carattere generale previsti dall'art. 18 del D.P.R. 633/72, non è previsto il diritto di rivalsa dell IVA nei confronti del proprio cliente. Non esistendo il diritto di rivalsa dell'iva, a partire dal 1 gennaio 2015, le fatture, gli scontrini e le ricevute fiscali emessi da coloro che si avvalgono del regime forfettario non devono recare l addebito dell imposta e sulle fatture emesse deve essere espressamente indicata la motivazione del non addebito dell imposta. Cessioni intracomunitarie Le cessioni di beni da parte dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario, nei confronti di soggetti passivi di un altro Stato membro dell Unione Europea, non sono da considerare cessioni intracomunitarie, ma cessioni interne senza il diritto alla rivalsa. Esclusione del diritto di detrazione I soggetti che si avvalgono del nuovo regime non hanno il diritto a detrarre l IVA assolta sugli acquisti, trattandosi di un ipotesi di indetraibilità soggettiva assoluta dell imposta corrisposta sugli acquisti. Tale indetraibilità comporta che, per le operazioni passive per le quali i forfettari assumono la qualità di debitori d imposta nei confronti dell Erario (esempio: acquisti intracomunitari, operazioni in regime di reverse charge, ecc.), vige l'obbligo di integrare la fattura con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta, e di versare l'iva entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l imposta con periodicità mensile, ossia 1 / 5
2 entro il giorno 16 del mese successivo a quello d effettuazione delle operazioni. Per espressa previsione dell art. 1, comma 58, della legge di stabilità 2015, i contribuenti in regime forfettario devono assolvere l IVA, integrando la fattura e versando la relativa imposta entro il termine sopra citato, anche per le seguenti tipologie di operazioni: prestazioni di servizi generiche di cui all art. 7-ter del D.P.R. 633/72, ricevute da soggetti non residenti; acquisti intracomunitari di beni di cui all art. 38, comma c), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, nel caso di superamento della soglia dei euro. Cessioni all esportazione ed operazioni assimilate Si fa presente che nel nuovo regime, diversamente da quanto previsto per il regime dei minimi, l effettuazione di cessioni all esportazione (art. 8, d.p.r. n. 633/1972) non pregiudica l accesso al regime. Non essendo stabilita alcuna soglia, il regime forfettario può essere adottato anche da un soggetto che effettua solo operazioni verso soggetti esteri, pur nel rispetto degli altri requisiti. Oltre alle cessioni all esportazione possono essere effettuate anche le operazioni ad esse assimilate, quali: servizi internazionali cessione ad esportatori abituali (art. 8, lett. c) del d.p.r. 633/72); operazioni con lo Stato del Vaticano e con la Repubblica di San Marino; operazioni rientranti nell art. 72 del d.p.r. 633/72 (Trattati ed accordi internazionali), quali ad esempio le prestazioni nei confronti dell Istituto Universitario europeo (risoluzione 241/E del 12 giugno 2008). 2 / 5
3 Semplificazione degli adempimenti IVA Sono previsti i seguenti esoneri: dalla tenuta di registri contabili e documenti, fatta eccezione per le fatture d acquisto o bollette doganali d importazione dalla registrazione delle fatture emesse dalla registrazione dei corrispettivi dalla registrazione degli acquisti dalle liquidazioni periodiche dai versamenti periodici IVA (mensile o trimestrale) dal versamento annuale dell'iva dalla presentazione della comunicazione IVA dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA dalla presentazione dello spesometro dalla presentazione della comunicazione black-list vi è l esonero dall obbligo di certificare i corrispettivi in presenza delle attività di cui all art. 2 del d.p.r. 21 dicembre 1996, n Per completezza d argomento si ricorda inoltre che i contribuenti forfettari: non hanno l obbligo di versamento dell Irap; sono esonerati dagli studi di settore e parametri; non sono tenuti a compilare il modello relativo agli studi di settore/parametri. 3 / 5
4 I contribuenti forfettari sono comunque tenuti a: conservazione e numerazione delle fatture ricevute e delle bollette doganali certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti sulle fatture emesse, ai sensi dell art. 21 del d.p.r. 633/1972, non deve essere esposta l IVA, ma si dovrà riportare una specifica annotazione (vedi esempio sotto riportato) integrare le fatture relative agli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d imposta versare l IVA entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione presentare i modelli Intrastat acquisti Regole di fatturazione Sulla fattura si devono indicare gli elementi richiesti dall art. 21 del D.P.R. 633/1972, con le seguenti particolarità: sulla fattura non deve essere esposta l IVA; in fattura si deve indicare che trattasi di: Operazione effettuata i sensi dell articolo 1, comma 58 e 59, della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014); vige l obbligo di assolvere l imposta di bollo di 2 euro, da apporre sull originale della fattura, se d importo superiore a 77,47 euro. Sono invece esenti dall imposta di bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni per le quali il contribuente forfettario assume la veste di debitore d imposta (es.: acquisti soggetti al reverse charge). In tal senso si espresse la circolare 7/E del 28 gennaio 2008 con riferimento ai contribuenti minimi; come sopra precisato, nel caso di cessione di beni verso un soggetto passivo d imposta di un altro Stato membro dell UE, il 4 / 5
5 contribuente in regime forfettario non effettua una cessione intracomunitaria, ma un operazione interna senza diritto di rivalsa. La circolare 73/2007, per i contribuenti minimi, precisò che sulla fattura emessa nei confronti dell operatore comunitario in tale ipotesi deve essere anche indicato che la cessione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell art. 41, comma 2-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 ; analogamente a quanto si verifica per i contribuenti minimi, il reverse charge non trova applicazione per le cessioni di beni effettuate da soggetti che operano nel regime forfettario. Può essere, ad esempio, il caso della cessione di rottami (cfr. circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008) ovvero di telefoni cellulari (cfr. circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010); i ricavi e i compensi dei contribuenti in regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d acconto da parte del sostituto d imposta. Ciò posto, i contribuenti nel regime forfetario devono rilasciare un apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva (si veda formula di seguito riportata). In tal senso si era espresso il provvedimento del 22 dicembre 2011 con riferimento ai contribuenti minimi. Passaggi dal regime ordinario al regime forfettario Nell'ipotesi di passaggio dal regime ordinario di determinazione dell'iva al regime forfettario, opera la rettifica a sfavore della detrazione ai sensi dell'art. 19 bis2del D.P.R. 633/72, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Quindi, nel caso di passaggio al regime forfettario dall 1 gennaio 2015, la rettifica dell IVA deve avvenire nella dichiarazione IVA 2015 (relativa al 2014). La rettifica non deve essere operata per i beni di costo unitario non superiore a 516,42 euro e per i beni il cui coefficiente d ammortamento stabilito ai fini delle imposte dirette è superiore al 25%. 5 / 5
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