SEMINARIO FORMATIVO SPESOMETRO: riflessi sulle Agenzie di Viaggi ed i Tour Operator

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1 SEMINARIO FORMATIVO SPESOMETRO: riflessi sulle Agenzie di Viaggi ed i Tour Operator Procedura, obblighi e responsabilità degli Agenti di Viaggi concernenti la comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000,00 ( per le operazioni in regime speciale IVA 74-ter) a cura di Pierluigi Fiorentino Organizzato da FIAVET TRENTINO PRESSO CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L ITALIA TRENTINO Trento, 12 ottobre 2011, ore 14.00

2 NORMA di RIFERIMENTO L art. 21, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 ha introdotto l obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA FINALITA : CONTRASTO FRODI IVA congruità del volume d affari e dei costi dichiarati OSTACOLO A FORME di EVASIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza necessari per l accertamento della capacità contributiva delle persone fisiche (accertamento sintetico)

3 DISPOSIZIONI di ATTUAZIONE Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, modificato il 14 aprile 2011 Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sono però contenute nel Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011, n. prot /2011 che sostituisce i precedenti

4 Risposta ufficiale dell Agenzia delle Entrate il 28 giugno 2011, prot. n. 2011/86284 (specifici quesiti posti, con istanza di consulenza giuridica delle FIAVET, sul cosiddetto spesometro ) Per il 2010, le ADV, che applicano il regime speciale IVA di cui all art. 74-ter, del DPR n. 633/72, devono comunicare le sole operazioni business to business (B2B) rese e ricevute non inferiori a Restano pertanto escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate nel 2010 nei confronti di privati.

5 Anno 2011 Oggetto della comunicazione, per l ATTIVITA di ORGANIZZAZIONE di PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI ART. 74- TER, DEL DPR N. 633/72, limite per la comunicazione è sempre pari a (Da comunicare le operazioni 74-ter di importo pari o superiore a 3.600)

6 PROROGA DAL 31 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2011 TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA RELATIVE AL PERIODO di IMPOSTA 2010

7 ENTRO IL 30 APRILE 2012 COMUNICARE: le operazioni 74-ter effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011 non inferiori a business to business (B2B) (cioè tra soggetti economici: imprese e professionisti titolari di partita IVA) Le operazioni 74-ter business to consumer B2C (cioè nei confronti di privati) andranno comunicate con decorrenza dal 1 luglio 2011 (stessa scadenza del 30 aprile 2012)

8 COMUNICAZIONE DEI TOUR OPERATOR operazioni attive corrispettivi 74-ter importo globale dell intero pacchetto o servizio turistico pari o superiore a ed annotato nel registro dei corrispettivi tenuto ai sensi dello stesso art. 74-ter se rese nei confronti dei committenti effettivi, persone fisiche / soggetti privati, a cui viene intestata la fattura 74-ter, si deve acquisire il codice fiscale anche se la fattura 74-ter è domiciliata c/o ADV intermediaria

9 Individuazione degli elementi informativi da indicare nella comunicazione: riferimento al momento di annotazione dei corrispettivi nel registro IVA corrispettivi 74-ter

10 NON SONO DA COMUNICARE GLI ACCONTI RICEVUTI DAI CLIENTI, se rientranti nel regime speciale IVA di cui all art. 74-ter, del DPR n. 633/72. La Risposta dell Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, del 28 giugno 2011, prot. n. 2011/86284 precisa espressamente che ai fini comunicativi non assumono rilevanza gli eventuali acconti ricevuti, trattandosi di operazioni fuori campo IVA, e ciò ai sensi dell art. 1, comma 6, del DM del 30 luglio 1999, n. 340.

11 segue acquisti 74-ter importo complessivo pari o superiore a 3.600, quale costo 74-ter, esempio di un master ticket da indicare nella comunicazione del TO tra le prestazioni di servizi ricevute riportato nel prospetto IATA /BSP con la partita IVA del TO che ha effettuato l acquisto ed il relativo pagamento.

12 Evitare duplicazioni di comunicazioni Il TO indicherà nel prospetto IATA / BSP il suo numero di partita IVA accanto ai biglietti o al master ticket di importo non inferiore alla soglia di Il TO comunicherà poi il codice fiscale del cliente privato a cui avrà venduto il pacchetto turistico, comprendente anche il trasporto aereo, se il corrispettivo globale è pari o superiore a

13 SPESOMETRO E OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (Circolare dell Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2011, n. 24/E) Sono escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario se sono già acquisite mediante i modelli INTRA ed utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema VIES. Da ciò si desume che sono invece da includere anche le operazioni intracomunitarie non ricomprese nei modelli INTRASTAT.

14 SPESOMETRO E OPERAZIONI con SOGGETTI STABILITI IN PAESI BLACK LIST (Circolare dell Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2011, n. 24/E) Sono da includere anche le prestazioni di servizi rese e ricevute verso e da soggetti extra UE. Restano invece escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA quelle già ricomprese nella comunicazione black list.

15 SPESOMETRO E OPERAZIONI di IMPORTAZIONE (Circolare dell Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2011, n. 24/E) Le operazioni di importazione di beni, soggette a registrazione e comunicazione della bolletta doganale, sono conosciute dall Amministrazione finanziaria e sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Al contrario le prestazioni di servizi ricevute non sono considerate in senso stretto importazioni e se non sono riepilogate nel modello INTRASTAT o nella comunicazione black list sono da ricomprendere nella comunicazione se trattasi di operazioni rilevanti ai fini IVA.

16 SPESOMETRO ED I SERVIZI INTERNAZIONALI (Circolare dell Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2011, n. 24/E) Non è stata prevista, nel Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, prot. n. 2010/184182, e neppure in quelli successivi, una specifica esclusione per le operazioni di cui all art. 9, del DPR n. 633/72 e cioè per i servizi internazionali.

17 LISTE di NOZZE nonché operazioni le cui spese non restano a carico del viaggiatore il limite per la comunicazione resta pari a tale importo va riferito al corrispettivo globale dell intero pacchetto o servizio turistico, e quindi non alle singole quote di partecipazione ovvero corrisposte da parenti ed amici, nonché al committente effettivo.

18 LISTE di NOZZE RIFERIMENTO, in via preliminare, allo specifico contratto di compravendita di pacchetto turistico, oppure di singolo servizio turistico, che regola il rapporto tra l Agenzia di Viaggi ed il cliente.

19 LISTE di NOZZE Ad esempio, contratto sottoscritto solo dagli sposi con conseguente emissione della fattura 74-ter non è stato contrattualmente fissato un obbligo a carico di una seconda o altre parti di corrispondere una o più quote del pacchetto o servizio turistico andrà comunicato solo il codice fiscale del contraente (uno degli sposi o entrambi se tutti e due hanno concluso il contratto di compravendita di pacchetto o servizio turistico)

20 LISTE di NOZZE Contratto di compravendita di pacchetto/servizio turistico sottoscritto dagli sposi e, ad esempio, da una società o titolare di partita IVA che paga una quota del corrispettivo anche se derivano due o più distinte fatture 74- ter, l operazione che discende dal contratto è comunque unica Anche se le controparti sono due, comunque la parte contrattuale tenuta all obbligazione in solido del prezzo è una soltanto.

21 LISTE di NOZZE La prestazione di organizzazione di pacchetto turistico è considerata unica ai sensi dell art. 74- ter, c. 1, del DPR n. 633/72. L operazione andrà comunicata se nel suo complesso il corrispettivo globale è pari o superiore a (per l anno di riferimento 2011) anche se le singole quote sono di importo inferiore.

22 LISTE di NOZZE A fronte di due distinte annotazioni nel registro dei corrispettivi, tenuto ai sensi dell art. 74-ter, del DPR n. 633/72, compilare due moduli della comunicazione: il primo per le operazioni effettuate con privati (codice fiscale) ed il secondo con soggetti titolari di partita IVA. Infatti anche il secondo è un committente effettivo che ha stipulato il contratto per l acquisto del pacchetto/servizio turistico pro quota.

23 ATTIVITA di INTERMEDIAZIONE L onere dell adempimento è a carico del fornitore del servizio principale (vettore, TO, ecc.) e non dell agenzia di viaggi intermediaria. Attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi, in nome e per conto sia del cliente sia ad esempio di vettori, tour operator, ecc., le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate dalle agenzie di viaggi intermediarie, riguardano esclusivamente le fatture per le provvigioni, i compensi d intermediazione ed i diritti di agenzia

24 ATTIVITA di INTERMEDIAZIONE L Agenzia delle Entrate ricorda che il limite che fa eventualmente scattare la comunicazione per le agenzie di viaggi intermediarie è rispettivamente di per le fatture emesse di per i corrispettivi IVA inclusa certificati da ricevuta fiscale o tagliando sostitutivo per i quali non è obbligatoria l emissione della fattura, non trova applicazione il regime speciale IVA di cui all art. 74-ter, del DPR n. 633/72.

25 ATTIVITA di INTERMEDIAZIONE Sarà ad esempio il vettore aereo a comunicare le operazioni di importo non inferiore a (il biglietto aereo vale come scontrino fiscale).

26 ATTIVITA di INTERMEDIAZIONE L Amministrazione finanziaria, pur ribadendo che l operazione di organizzazione di pacchetti e servizi turistici, disciplinata ai sensi dell art. 74- ter, del DPR n. 633/72, deve essere inserita nella comunicazione del tour operator, quest ultimo può farsi assistere dall agenzia di viaggi, che agisce in qualità di mandatario con rappresentanza, al fine di acquisire il codice fiscale e tutti gli elementi utili alla compilazione della comunicazione medesima.

27 grazie per la vostra attenzione

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