Anno 2015 N.RF078. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2015 N.RF078 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 11 OGGETTO SPESOMETRO INVIO DI APRILE RIFERIMENTI PROVV. N /2013; ISTRUZIONI MODELLO POLIVALENTE; ART. 21, DL 78/2010 CIRCOLARE DEL 27/03/2015 Sintesi: entro il prossimo 10/04/2015 (soggetti mensili) o 20/04/2015 (soggetti trimestrali) va effettuato l invio telematico del cd spesometro relativo tutte le operazioni attive e passive del 2014, utilizzando lo specifico Modello Polivalente ; gli stessi termini sono previsti per effettuare la comunicazione: - delle operazioni di importo < , incassate in contanti, nei confronti di turisti extra-ue; - della black list (se si sceglie l invio su base annuale secondo le nuove regole). Si rammenta che non sono più applicabili le seguenti agevolazioni, decadute con il periodo 2013: - commercianti al minuto ed agenzie viaggi: sono tenuti a comunicare tutte le operazioni documentate da fattura, senza alcun limite di.3.600; - organi dello Stato: sono obbligati a trasmettere tutte le fatture non elettroniche, emesse o ricevute, e ciò anche in relazione all attività istituzionale. Entro il prossimo 10/4/2015 (soggetti mensili) e 22/04/2015 (trimestrali) scade il termine per l invio: a) della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cd "spesometro") relative al 2014 b) della comunicazione, per il 2014, delle operazioni di importo non superiore a , incassate in contanti, nei confronti di turisti extra-ue. BLACK LIST: non sono ancora state stabilite le date entro cui gli operatori sono tenuti a procedere alla comunicazione black-list su base annuale secondo le nuove regole introdotte dal DLgs 175/2014. Si ricorda che è obbligatoria per i soli contribuenti che non hanno proceduto ad effettuare le comunicazioni su base mensile o trimestrale (secondo la previgente regole) per l intero periodo In tal caso si ritiene valgano i medesimi termini dello spesometro, come previsto dal Provv. 2/08/2013. SPESOMETRO - DISPOZIONI GENERALI L art. 21 DL. 78/2010 (mod. dall art. 2 DL 16/2012) ha introdotto l obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare telematicamente tutte le operazioni, attive e passive, rilevanti ai fini IVA: a prescindere dall importo: se soggette all obbligo di emissione della fattura di importo > (lordo dell IVA): se non soggette all obbligo di emissione della fattura (es: documentate da ricevuta fiscale/scontrino). Il Provv. 2/08//2013 ha poi approvato il modello per effettuare la detta comunicazione, con le relative specifiche tecniche e le istruzioni (cd. modello polivalente ), nel quale vanno incluse anche: a) b) c) le operazioni effettuate, da parte dei soggetti passivi IVA, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti black list gli acquisti di beni effettuati presso operatori economici di San Marino con pagamento dell IVA mediante autofattura (art. 16 lett. c) DM 24/12/93) le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio, di importo > e fino a , ai sensi del DL 16/2012

2 Redazione Fiscale Info Fisco 078/2015 Pag. 2 / 11 LEANG: l Agenzia ha, inoltre, previsto che il modello possa essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, da parte dei relativi operatori commerciali, in alternativa alla comunicazione prevista dai provv. delle Entrate n /2011 e n /2011. OPERATORI FINANZIARI: scade al 30/04/2015 il termine entro cui operatori finanziari devono comunicare telematicamente gli acquisti di importo > pagati con bancomat o carte di credito. AMBITO SOGGETTIVO Sono tenuti in generale alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA (in contabilità ordinaria o semplificata) che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA. In particolare sono obbligati anche i seguenti soggetti: Organi dello Stato in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, ad esclusione delle fatture elettroniche emesse/ricevute enti non commerciali (ivi incluse le associazioni in regime agevolato L. 398/91) limitatamente alle operazioni effettuate nelle attività commerciali (gli acquisti promiscui, destinati sia all attività istituzionale che commerciale, possono essere comunicati per l intero importo) soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale curatori fallimentari e commissari liquidatori, per conto della società fallita/in liquidazione coatta imprese agricole esonerate ai fini IVA (art. 34 c. 6 Dpr 633/72). Enti pubblici: il Provv. 5/11/2013 ha abrogato il Provv. 2/08/2013 nel punto che prevedeva l esonero da comunicazione per le operazioni delle attività istituzionali da parte degli enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Comuni, ecc.) e altri organismi di diritto pubblico. Tuttavia tale obbligo è stato successivamente soppresso in relazione alle fatture elettroniche emesse o ricevute (art.50-bis, DL.69/2013). SOGGETTI ESCLU L Agenzia esonera dall obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA: i contribuenti minimi (art. 27 DL 98/2011) e, dal 2015, i contribuenti cd. forfettari (L. 190/2014) i soggetti passivi IVA che, dal 101/01/2015, hanno optato per la trasmissione telematica quotidiana delle fatture emesse e ricevute e dell ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione (art.50-bis, DL.69/2013). OPERAZIONI STRAORDINARIE E ALTRE TRASFORMAZIONI Nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel 2014: Soggetto estinto per effetto di operazione straordinaria Soggetto non estinto per effetto di operazione straordinaria il soggetto subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto la comunicazione va presentata dal soggetto stesso; in particolare, se l operazione straordinaria/trasformazione sostanziale soggettiva ha luogo prima della scadenza della comunicazione, il subentrante comunica le operazioni del soggetto estinto relative: all annualità precedente, con distinta e autonoma comunicazione all anno in corso, con un unica comunicazione riepilogativa

3 Redazione Fiscale Info Fisco 078/2015 Pag. 3 / 11 OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE Come anticipato, la comunicazione in esame interessa le operazioni per le quali: è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare; non è previsto l obbligo di emissione della fattura, di ammontare > (al lordo di IVA). DEROGA: per le operazioni senza obbligo di fattura, il Provv /2013 dispone che il limite di (lordo IVA) non opera nel caso in cui sia stata emessa la fattura, alternativamente: su base volontaria a seguito di richiesta del cliente, in luogo di scontrino/ricevuta fiscale per obbligo, da parte degli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell attività propria dell impresa (art. 22, DPR 633/72) RICHIESTA OBBLIGATORIA DI FATTURA: tra i destinatari di beni/servizi non documentati da fattura, rispetto ai quali opera la soglia di.3.600, la CM 24/2011 ha compreso gli imprenditori e i professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell attività d impresa o di lavoro autonomo. FATTURE DI IMPORTO <. 300 E DOCUMENTO RIEPILOGATIVO Il DPR 695/96, con riferimento alle fatture di importo. 300 (si ritiene al netto dell Iva), consente al contribuente di produrre un documento riepilogativo riportante: i numeri delle fatture cui si riferisce l ammontare complessivo imponibile delle operazioni l ammontare dell imposta distinti secondo l aliquota applicata; In tal caso, l annotazione del documento nei registri Iva: non avviene, come per singola operazione ma in modo complessivo con registrazione diretta del documento riepilogativa e come tale va riportato nello spesometro (senza dunque che vi sia alcun dettaglio dei singoli clienti o fornitori). CA PARTICOLARI Le istruzioni al modello polivalente hanno fornito chiarimenti su alcune casistiche particolari. CESONI GRATUITE AUTOFATTURA FATTURE COINTESTATE AUTOTRASPORTATORI SCHEDA CARBURANTE le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell attività propria dell impresa, sono da comunicare con l indicazione della partita IVA del cedente. L Agenzia, ha poi precisato che, nel caso in cui la cessione gratuita sia fatturata con rivalsa dell IVA (art. 18, DPR 633/72), la comunicazione deve riportare come imponibile il valore minimo di. 1,00. Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione (art. 74, DPR 633/72), l obbligo di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le medesime fatture sono registrate. Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione di cui all art. 7 DPR 605/73. Nel caso in cui, invece, gli acquisti di carburante sono registrati mediante le c.d. schede carburante, il modello

4 Redazione Fiscale Info Fisco 078/2015 Pag. 4 / 11 SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DI BENI FATTURE RICEVUTE DA NUOVI MINIMI VENDITE PER CORRISPONDENZA REGIME DEL MARGINE CONTABILITA SEPARATE CORRISPETTIVI SNAI DISTINTE RIEPILOGATIVE ASL polivalente prevede la possibilità, per il soggetto obbligato alla comunicazione, di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo delle fatture di importo <.300; pertanto, analogamente a quanto disposto per gli operatori che si avvalgono di tale semplificazione, al fine di comunicare i dati delle schede carburanti occorre barrare la casella documento riepilogativo nel quadro FA in caso di comunicazione aggregata o nel quadro FR in caso di comunicazione analitica. La casella documento riepilogativo dovrebbe, invece, essere alternativa all indicazione di codice fiscale e partita IVA della controparte. Inoltre, a prescindere dalla modalità di predisposizione della comunicazione, andrà indicato l ammontare complessivo: delle operazioni imponibili della scheda oggetto di riepilogo della relativa imposta. Le prestazioni di servizi legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), non imponibili ai fini IVA ai sensi dell art.9,dpr 633/72, vanno comunicate al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). le fatture ricevute per operazioni effettuate dai cd nuovi minimi devono essere comunicate, in quanto le stesse, pur non recando l addebito dell imposta, sono da considerare comunque rilevanti e, quindi, soggette a registrazione ai fini IVA. Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura: occorre comunicare la vendita a prescindere dall importo. non viene emessa fattura: la comunicazione sarà effettuata se di importo non inferiore a euro, al lordo dell IVA. Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati (D.L. n. 41/1995) non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad Costi promiscui: la fattura d acquisto con costi promiscui ad entrambe le attività, può essere indicata compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA. Passaggi interni: non vanno indicati i passaggi interni di beni tra le diverse attività Sono rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione tutte le seguenti tipologie: corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di privati Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell incasso delle distinte riepilogative ASL. BOLLETTARIO PRESTAZIONI MEDICHE In base all art. 32 DPR 633/72, i professionisti che, nell anno solare precedente, hanno realizzato un volume d affari < possono adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione IVA mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. La bolletta figlia, da consegnare al cliente, sostituisce la fattura, la bolletta madre serve come copia della fattura e sostituisce anche il registro delle fatture emesse. Tale modalità di fatturazione registrazione è irrilevante ai fini dello spesometro, il quale è previsto sia per le prestazioni mediche esenti IVA (art.10, DPR 633/72) che per quelle imponibili (es. prestazioni di medicina legale). In definitiva, le operazioni esenti e imponibili rese dai medici, a prescindere dall importo, vanno comunicate nello spesometro anche se, per esse, è stato utilizzato il bollettario a madre e figlia.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 078/2015 Pag. 5 / 11 OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE Rimangono escluse dalla comunicazione una serie di operazioni già note al Fisco: OPERAZIONI ESCLUSE importazioni esportazioni dirette (art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72), comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione. L obbligo di comunicazione ricorre invece per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ex art. 58 DL 331/93 (CM 24/2011). operazioni intracomunitarie che siano state incluse in un mod. INTRASTAT, e cioè: cessioni e acquisti intracomunitari di beni prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter DPR 633/72 operazioni già oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria ex art. 7 DPR 605/73 (utenze, telefonia, contratti di assicurazione, ecc.) operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR 633/72 (in quanto già comunicate all Archivio dei rapporti finanziari) passaggi interni tra contabilità separate (art. 36 c. 5 DPR 633/72) operazioni black list: cioè relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede nei Paesi della cd black list, in quanto oggetto di comunicazione separata nel quadro BL) OPERAZIONI PAGATE CON POS > Secondo l art. 7 DL 70/2011 sono escluse dall obbligo di comunicazione le operazioni effettuate: nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA di importo > qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante bancomat o carte di credito/prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione di cui all art. 7, DPR 605/73. Emissione di fattura o ricevuta fiscale/scontrino: ai fini dell esonero: - il Provv 94908/2013 lo subordina al fatto che l operazione non sia documentata da fattura - condizione che non risulta, tuttavia, richiamata nelle istruzioni del mod. polivalente. Posto che l operatore finanziario comunica in ogni caso l operazione, si ritiene che tale aspetto non rilevi. COMMERCIANTI AL MINUTO E AGENZIE DI VIAGGIO Da quest anno, ai fini della compilazione dello spesometro 2015: i commercianti al minuto e assimilati (ex art. 22 DPR 633/72: alberghi, ristoranti, ecc.) le agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/72) sono tenuti comunicare tutte le operazioni certificate da fattura senza tenere conto del limite di pertanto, l emissione della fattura determina l'obbligo di indicare l'operazione nell'elenco. Scontrino/ricevuta con fattura: il provvedimento obbliga alla comunicazione quando la fattura è emessa in sostituzione di altro idoneo documento fiscale; parte della dottrina ritiene quindi che: se oltre alla fattura viene emesso anche lo scontrino viene meno l'obbligo di includere l operazione nello spesometro. A tal fine l agenzia delle entrate non si è ancora espressa. N.B.: in ogni caso, si deve ritenere che prevalga l esonero di cui al paragrafo precedente laddove si tratti di fattura emessa verso un privato di importo non inferiore a pagata con POS.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 078/2015 Pag. 6 / 11 POSBILI SOLUZIONI OPERATIVE Come anticipato, i commercianti al minuto devono ora rispettare le regole ordinarie ; pertanto, ai fini della compilazione della comunicazione è possibile prospettare i seguenti scenari: a) b) c) registro corrispettivi (annotazione fatture) registro corrispettivi + reg. fatture emesse registro corrispettivi + reg. fatture emesse + doc. riepilogativo utilizzare il solo registro dei corrispettivi, con annotazione anche delle operazioni con emissione di fattura. In tal caso lo spesometro sarà compilato senza possibilità di recupero dei dati dai registri IVA. tenere, in aggiunta al registro dei corrispettivi, il registro delle fatture emesse annotandovi ogni singola fattura. Ciò comporta un verosimile aumento del costo del servizio contabilità giustificato dal maggior onere a carico del consulente/società di servizi adottare la soluzione corrispettivi + fatture emesse, con l aggiunta dell utilizzo del documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/96). Detto documento consente di annotare nel relativo registro le fatture emesse di importo < 300 (si ritiene IVA esclusa), mediante un unico documento riepilogativo mensile in cui riportare: gli estremi delle fatture oggetto di riepilogo l importo degli imponibili e dell imposta distinto per aliquota. Con quest ultima soluzione, nello spesometro, per ciascun documento riepilogativo, va riportato il totale dell imponibile e dell IVA (in sostituzione delle singole fatture); in particolare: MODALITÀ ANALITICA MODALITÀ AGGREGATA nel quadro FE del modello polivalente: va barrata la casella Docum. Riepilog. (senza indicare partita IVA / codice fiscale) al campo 9 va evidenziato il numero attributo al documento riepilogativo nel quadro FA del Modello polivalente: va barrata la casella Docum. Riepilogativo Criticità del documento riepilogativo: contabilità ordinarie: pur non essendoci un esplicito divieto, per i contribuenti in ordinaria si ritiene non sia possibile utilizzare il documento riepilogativo, considerato l obbligo di annotare a Libro giornale in ordine cronologico le operazioni poste in essere

7 Redazione Fiscale Info Fisco 078/2015 Pag. 7 / 11 sezionali Iva: in sede di annotazione delle fatture emesse potrebbero sorgere problematiche nel caso in cui il numero di protocollo delle fatture annotate singolarmente (di importo > 300) non corrisponda con il numero della fattura. A tal fine può essere utile istituire 2 distinti registri, il primo per le fatture di importo superiore a 300, il secondo per i documenti riepilogativi. Documento riepilogativo annotato sui corrispettivi - dubbio Se i documenti riepilogativi sono annotati nel registro dei corrispettivi (es.: fatture emesse da un ristorante non annotate in un registro vendite, ma nel registro dei corrispettivi ex art. 24 c. 2 Dpr 633/72), in attesa di chiarimenti ufficiali si ritiene comunque possibile evitare di inserire nello spesometro i codici fiscali dei cessionari/committenti riferiti alle fatture riportate nel riepilogativo anche se non si tratta di una vera e propria annotazione su un registro Iva (evento che permette la comunicazione nello spesometro del solo documento riepilogativo) ma di un mero riporto su una colonna separata del numero delle fatture emesse inglobate nell unico imponibile annotato nel registro Iva, riferito al corrispettivo giornaliero. Permanendo comunque il problema dell invio singolo per quanto riguarda le fatture di importo >. 300 (a tal fine, nel caso di numero estremamente elevato di fatture, potrà considerarsi rischiare la sanzione di 258 per errata compilazione dello spesometro, piuttosto che obbligare l intermediario ad annotare tutti i codici fiscali al solo fine di assolvere alla comunicazione da spesometro). OPERAZIONI IN CONTANTI RELATIVE AL TURISMO In deroga al divieto di utilizzo del contante per operazioni tra privati di importo > il DL 16/2012 consente il superamento del limite fino ad per le operazioni: effettuate da commercianti al minuto ed equiparati e dagli agenzie di viaggio nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi UE/SEE, che abbiano residenza fuori dall Italia. CONDIZIONI: per fruire della deroga il cedente/prestatore provvede ai seguenti adempimenti: all atto dell effettuazione dell operazione acquisisce: fotocopia del passaporto del cessionario o del committente a) apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, DPR 445/00), attestante che lo stesso non è cittadino italiano né cittadino di uno degli Stati della UE ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell operazione versa il denaro b) contante incassato in un c/c intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest ultimo copia della ricevuta della comunicazione effettuata alle Entrate. Le operazioni in contanti legate al turismo sono rilevate nel quadro TU del modello polivalente. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO MODALITÀ PRESENTAZIONE DEL MODELLO Le comunicazioni in esame devono essere inviate, in via telematica: direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline tramite intermediari abilitati (es. Commercialisti, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.). In particolare, gli intermediari sono obbligati a trasmettere, in via telematica, le comunicazioni: predisposte per conto del soggetto passivo predisposte dal soggetto passivo, per le quali hanno assunto l impegno alla trasmissione.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 078/2015 Pag. 8 / 11 Valgono poi, in generale, le ordinarie disposizioni previste per gli invii telematici: obbligo di rilasciare l impegno alla presentazione telematica; obbligo di rilasciare entro 30 giorni dal termine per l invio l originale della dichiarazione; termini di conservazione di copia delle comunicazioni trasmesse; ecc. TERMINI PER L INVIO DEL MODELLO POLIVALENTE SPESOMETRO Le comunicazioni relative allo spesometro, riferite al 2014, vanno effettuate entro il: 10/04/2015, da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile 20/04/2015, da parte degli altri soggetti. Al fine di stabilire il termine di invio, la periodicità della liquidazione IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell anno in cui avviene la trasmissione del modello. CESSATA ATTIVITA : se il soggetto ha cessato l attività nell anno di riferimento della comunicazione, si ritiene che il termine di invio della comunicazione vada individuato in funzione della periodicità di liquidazione IVA nell anno di cessazione dell attività. OPERAZIONI RELATIVE AL TURISMO I termini per effettuare le comunicazioni per le operazioni in contanti relative al turismo sono i medesimi termini previsti per lo spesometro. COMUNICAZIONE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO ACQUISTI DA OPERATORI SAN MARI La comunicazione degli acquisti da operatori di San Marino, con pagamento dell IVA mediante autofattura, va effettuata entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione. OPERAZIONI CON SOGGETTI BLACK LIST SOGGETTO MENLE ALTRO SOGGETTO ENTRO IL 10/04/2015 ENTRO IL 20/04/2015 Ai sensi del DM 30/03/2010, il modello doveva essere inviato telematicamente entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Anche il provv. 02/08/2013 aveva mantenuto fermi tali termini, prevedendo che la comunicazione dovesse sì essere inviata con il modello polivalente, ma fermi restando la periodicità mensile o trimestrale e la scadenza nell ultimo giorno del mese successivo al mese o trimestre. Con il DLgs.175/2014, invece, la periodicità da mensile/trimestrale diviene annuale, a decorrere dal 2014, ma non viene disciplinata la materia dei termini di presentazione. La materia risulta, al momento, priva di una regolamentazione normativa. Tuttavia, sembra siano applicabili i termini previsti per lo spesometro, ipotizzando che la ratio della modifica legislativa sia quella di accorpare gli adempimenti, prevedendo un invio unico del modello.

9 Redazione Fiscale Info Fisco 078/2015 Pag. 9 / 11 CONTENUTO DEL MODELLO La struttura e l utilizzo del modello polivalente, dipende dalla modalità di predisposizione della comunicazione, la quale può essere effettuata esponendo i dati alternativamente: in forma analitica in forma aggregata L opzione per la modalità di invio delle informazioni (in forma analitica ovvero aggregata) è vincolante per l intero contenuto del modello, anche in caso di invio sostitutivo. Tuttavia, non è consentito utilizzare la modalità aggregata dell invio dei dati in caso di: acquisti da operatori economici sammarinesi acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli esonerati (art. 34, DPR 633/72) acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo. QUADRO OGGETTO FORMA FRONTESPIZIO Tipo di comunicazione, quadri, soggetto d imposta ecc. _ QUADRO FA QUADRO SA QUADRO BL QUADRO FE QUADRO FR QUADRO NE QUADRO NR QUADRO DF QUADRO FN QUADRO SE QUADRO TU Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata Operazioni con controparti residenti o domiciliate in Stati Black list Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata Fatture emesse - Documenti riepilogativi Fatture ricevute - Documenti riepilogativi Note di variazione emesse Note di variazione ricevute Operazioni senza fattura Operazioni con soggetti non residenti Acquisti da operatori residenti in San Marino Acquisti di servizi da non residenti Operazioni legate al turismo AGGREGATA ANALITICA QUADRO TA Riepilogo _ COMUNICAZIONE ANALITICA Per coloro che scelgono la comunicazione dei dati in modalità analitica, gli elementi informativi da inviare sono così differenziati: TIPOLOGIA OPERAZIONE DATI DA INDICARE CESONI/PRESTAZIONI CON OBBLIGO DI FATTURA anno di riferimento partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente per ciascuna fattura emessa: - data del documento - corrispettivo al netto dell IVA - imposta o specificazione di operazioni non imponibili o esenti - data di registrazione per ciascuna fattura di acquisto: - data di registrazione

10 Redazione Fiscale Info Fisco 078/2015 Pag. 10 / 11 CESONI/PRESTAZIONI SENZA OBBLIGO DI FATTURA (ivi comprese le operazioni in contanti legate al turismo) - corrispettivo al netto dell IVA - imposta o specificazione di operazioni non imponibili o esenti - data del documento; per gli operatori che utilizzano il documento riepilogativo: - numero del documento - ammontare complessivo imponibile - ammontare complessivo dell imposta per ciascuna controparte e per ciascuna operazione: - l importo della nota di variazione - l importo dell eventuale imposta afferente. anno di riferimento codice fiscale del cessionario o committente per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, DPR 605/73, ossia: - persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, lo stato estero del domicilio, - soggetti diversi da persone fisiche: denominazione/ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede effettiva; corrispettivi comprensivi dell'iva. Nota: ai fini della comunicazione dei citati elementi informativi, il soggetto obbligato farà riferimento: al momento della registrazione; ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni. COMUNICAZIONE AGGREGATA Qualora si scelga la comunicazione in modalità aggregata, per ciascuna controparte, distintamente per le fatture e per gli acquisti, sono richiesti i seguenti elementi informativi: TIPOLOGIA OPERAZIONE OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA DATI DA INDICARE partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale il numero delle operazioni aggregate il totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti l importo totale delle operazioni fuori campo IVA l importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura l importo totale delle note di variazione l imposta totale sulle operazioni imponibili l imposta totale relativa alle note di variazione Nota: nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

11 Redazione Fiscale Info Fisco 078/2015 Pag. 11 / 11 SCHEMA RIEPILOGATIVO OPERAZIONI DA INSERIRE NELLO SPESOMETRO 2015 OPERAZIONI SPESOMETRO Operazioni imponibili ai fini IVA Operazioni esenti da IVA (art. 10, DPR 633/72) Scheda carburante Acquisti di carburante mediante carte di credito, carte di debito o prepagate Fatture ricevute da soggetti che rientrano nel regime dei minimi Vendite per corrispondenza con emissione fattura Vendita per corrispondenza senza emissione fattura se > al lordo dell IVA Corrispettivi scaturenti da estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 7, TULPS fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di privati Distinte riepilogative ASL Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell attività di impresa Destinazione di beni a finalità estranee all impresa (cd autoconsumo esterno). Operazioni soggette ad inversione contabile (reverse charge o autofattura) nel caso in cui le stesse non siano relative ad operazioni intra-ue per le quali vi è l obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT. Cessioni effettuate all esportatore abituale, non imponibili IVA Operazioni non imponibili (artt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 DPR633/72) Autotrasportatori (iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione - art. 74, DPR 633/72 - l obbligo di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le medesime sono registrate). Servizi internazionali (art. 9, DPR 633/72) Operazioni fuori campo IVA (per mancanza del presupposto territoriale) ai sensi degli artt. da 7 a 7- septies DPR 633/72 per le quali non vi è l obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT e per le quali dal 01/01/2013 torna l obbligo di emissione della fattura nel caso in cui siano poste in essere nei confronti di soggetti passivi d imposta (UE ovvero extra-ue). Utilizzatori dei beni in leasing/noleggio Operazioni nel regime IVA dei beni usati (D.L. 41/95) non documentate da fattura se di importo > Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo (artt. 2 e 3, DPR. 633/72) ovvero soggettivo (artt. 4 e 5 DPR. 633/72) nonché le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15, DPR. 633/72). Cessioni all esportazione di cui all art. 8, co. 1, lett. a) e b), DPR 633/72. Si tratta delle esportazioni dirette, triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente. Operazioni intracomunitarie per le quali vi è l obbligo di presentazione degli INTRASTAT prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter DPR 633/72 rese in ambito comunitario acquisto/cessione intracomunitaria di beni (artt. 38 e 41 DL. 331/93). Cessioni interne dei beni nell ambito delle triangolazioni comunitarie nazionali (art.58 DL 331/93) Importazioni Operazioni già comunicate all anagrafe tributaria di cui all art. 7 DPR. 605/73 (ad es.: contratti di assicurazioni, compravendite immobiliari, ecc.). Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA e pagate dagli stessi con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di cui all art. 7 del DPR. 605/1973. Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA e pagate dagli stessi con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di cui all art. 7 del DPR. 605/73. Passaggi interni di beni tra attività separate (art. 36, DPR 633/72)

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