Bologna, 18 marzo Circolare n. 03/2016. Oggetto: Modello di comunicazione Polivalente 2016

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1 Bologna, 18 marzo 2016 Circolare n. 03/2016 Oggetto: Modello di comunicazione Polivalente 2016 Gentile Cliente, con il presente documento desideriamo rammentare l obbligo della presentazione per via telematica all Agenzia delle Entrate, ovvero direttamente tramite un intermediario abilitato, del Modello di comunicazione Polivalente 2016 (relativamente alle operazioni 2015) utilizzando il modello approvato con Provvedimento n /2013 del 2 agosto 2013 e successivamente modificato in data 10 ottobre Il Modello Polivalente viene trasmesso per comunicare all Amministrazione finanziaria, tra l altro, i dati relativi a: I. Operazioni rilevanti ai fini IVA Spesometro; II. Operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata c.d. black list nuovo adempimento ai sensi dall art. 21 del DLgs 175/2014 (Decreto Semplificazioni ). I termini per la presentazione del modello Polivalente, per entrambe le operazioni sopra elencate, sono i seguenti: o 11 aprile 2016 (termine così prorogato essendo il giorno 10 domenica) per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile; o 20 aprile 2016 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale; o 30 aprile 2016, per gli operatori finanziari con riferimento alle operazioni IVA di importo pari o superiore a Euro effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate.

2 Di seguito si forniscono le necessarie indicazione per la compilazione del modello in oggetto. I. Operazioni rilevanti ai fini IVA Spesometro Soggetti obbligati Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i contribuenti soggetti passivi dell imposta sul valore aggiunto, che abbiano effettuato nell anno 2015 operazioni rilevanti ai fini dell imposta, con esclusione di quei contribuenti che per espressa previsione legislativa ne sono esonerati. Così, ad esempio, rientrano tra i soggetti esonerati dall adempimento: i soggetti passivi che si avvalgono del regime di cui all art. 27, primo e secondo comma, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità); i soggetti passivi che si avvalgono dei regimi agevolati c.d dei minimi, ex art. 27 Dl 98/2011, e del regime agevolato forfetario, ex art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014 le Pubbliche Amministrazioni nell ambito delle attività istituzionali diverse da quelle di cui all art. 4 del D.P.R. 633/1972; i soggetti passivi che provvedono alla comunicazione dei dati all amministrazione finanziaria in virtù del nuovo obbligo di trasmissione telematica funzionale alla realizzazione del progetto Dichiarazione precompilata (si tratta dell invio al sistema tessera sanitaria (STS) dei dati e delle prestazioni sanitarie 2015) Operazioni oggetto di comunicazione Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere nel periodo di riferimento, pertanto si considerano tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti: - per i quali vige l obbligo di emissione della fattura; ovvero - di importo non inferiore a (comprensivo di IVA) qualora non vi sia obbligo di emissione della fattura. Per quel che riguarda la prima tipologia di operazioni si precisa che l emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque l obbligo di

3 comunicazione dell operazione. Inoltre, con il D.P.R n. 695/1996, con riferimento alle fatture di importo inferiore ad Euro 300, viene consentito al contribuente di produrre un documento riepilogativo riportante i numeri delle fatture a cui si riferisce, l ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l ammontare dell imposta distinti secondo l aliquota applicata; la conseguente registrazione non avviene, come per tutte le fatture per singola operazione, ma avviene in modo complessivo con registrazione diretta del documento riepilogativa. In presenza di documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore ad Euro 300 nel mese, dovrà essere comunicato esclusivamente il numero del documento riepilogativo, l ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l ammontare complessivo dell imposta. Si rileva che, rispetto al modello dello scorso anno, viene meno l esenzione prevista per i soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al dettaglio, ecc.) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. n. 633/1972, che, per i soli anni 2012, 2013 e 2014, potevano continuare ad applicare la soglia minima di Euro anche alle operazioni per le quali era stata emessa fattura ancorché non obbligatoria. Con lo Spesometro 2016 (operazioni 2015) è venuta meno tale esenzione, quindi, da quest anno (salvo proroga dell ultimo minuto) dovranno essere inserite nello Spesometro anche le fatture di importo inferiore ad Euro emesse dai commercianti al minuto (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e inserite nel registro dei corrispettivi, ovvero emesse dalle agenzie di viaggio e turismo (di cui all art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972). Per quel che riguarda la seconda tipologia di operazioni, esse dovranno essere comunicate all interno dello Spesometro, salvo casi di esclusione, solo ed unicamente nel caso in cui le operazioni rilevanti ai fini IVA siano di importo non inferiore a Euro 3.600, comprensivo di IVA. Operazioni escluse Ai fini di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione, restano escluse dall obbligo della comunicazione le operazioni già monitorate dall Amministrazione finanziaria. In particolare, non vanno comunicate: le importazioni; le esportazioni di cui all art. 8 comma 1 lettera a) e b) del D.P.R. 633/1972;

4 le operazioni relative a cessioni di beni e prestazione di servizi, rese o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici avente sede, domicilio o residenza nei Paesi black list; le operazioni già comunicate all Anagrafe tributaria. Rientrano tra queste: (i) le operazioni acquisite tramite presentazione dei modelli INTRA, e (ii) le operazioni di importo non inferiore a effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. Si riporta di seguito la check-list delle principali operazioni per le quali è previsto o meno l obbligo dell inserimento nello Spesometro Inserimento nello Descrizione dell operazione Spesometro 2016 (operazioni anno 2015) Operazioni imponibili ai fini IVA. Acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepagate. Scheda carburante (prevista la possibilità per il soggetto tenuto alla comunicazione di riportarne i dati con le medesime modalità del documento riepilogativo). Vendite per corrispondenza con emissione fattura. Vendita per corrispondenza senza emissione fattura se di importo non inferiore ad Euro 3.600,00, al lordo dell IVA. Operazioni esenti da IVA (di cui all art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) Corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 7, TULPS. Fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi. Corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di privati. Distinte riepilogative ASL. Fatture ricevute da soggetti che rientrano nel regime dei minimi. Operazioni soggette ad inversione contabile (reverse charge ovvero autofattura) nel caso in cui le stesse non siano relative ad operazioni intracomunitarie per le quali vi è l obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT. Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell attività di impresa (tali cessioni gratuite nel caso in cui siano oggetto di auto-fatturazione sono da comunicare con l indicazione della partita IVA del cedente). Destinazione di beni a finalità estranee all impresa (c.d. autoconsumo esterno).

5 Operazioni fuori campo IVA (per mancanza del presupposto territoriale) ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le quali non vi è l obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT e per le quali dal 1 gennaio 2013 torna l obbligo di emissione della fattura nel caso in cui siano poste in essere nei confronti di soggetti passivi d imposta (UE ovvero extra-ue). Cessioni effettuate all esportatore abituale, non imponibili IVA (art. 8, 1 comma, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972). Operazioni non imponibili ex artt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972. Autotrasportatori (iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione - art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/ l obbligo di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le medesime sono registrate). Servizi internazionali di cui all art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 (le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali) ). Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo (artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972) ovvero soggettivo (artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972) nonché le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15 del D.P.R. n. 633/1972). Cessioni all esportazione di cui all art. 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 633/1972. Si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente. Operazioni intracomunitarie per le quali vi è l obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT: prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese in ambito comunitario; acquisto/cessione intracomunitaria di beni (artt. 38 e 41 del D.L. n. 331/1993. Cessioni interne dei beni nell ambito delle triangolazioni comunitarie nazionali di cui all art. 58 del D.L. n. 331/1993. Importazioni. Operazioni già comunicate all anagrafe tributaria di cui all art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 (ad es.: contratti di assicurazioni, compravendite immobiliari, ecc.). Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA e pagate dagli stessi con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di cui all art. 7 del D.P.R. n. 605/1973. Passaggi interni di beni tra attività separate (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972). Utilizzatori dei beni in leasing/noleggio. Operazioni nel regime IVA dei beni usati (D.L. n. 41/1995) non documentate da fattura se di importo non inferiore ad Euro 3.600,00.

6 II. Operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list ) A seguito delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni, la comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata, poste in essere nel 2015, viene trasmessa annualmente per via telematica all Agenzia delle Entrate, ovvero direttamente tramite un intermediario abilitato, utilizzando il modello polivalente approvato con Provvedimento n /2013 del 2 agosto 2013 e successivamente modificato in data 10 ottobre In particolare, l art. 21 del Decreto Semplificazioni modifica le modalità con le quali adempiere all obbligo di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con Paesi black list, intervenendo sull art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Dette novità riguardano: - la periodicità della comunicazione, che ora è divenuta annuale, in luogo di quella mensile/trimestrale; - la soglia oltre la quale vige l obbligo della comunicazione, che ora viene fissata in complessivi annui, in luogo dei previgenti 500 per operazione. Soggetti obbligati alla comunicazione Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell imposta sul valore aggiunto, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con DD. MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre Operazioni oggetto della comunicazione L Agenzia delle Entrate con la Circolare 31/E del 30/12/2014 ha precisato che il limite dei si intende non per singola operazione ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l obbligo della comunicazione una volta superato il limite di di valore complessivo delle operazioni, aggiungendo in fine che si ritiene che tale importo complessivo annuale debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.

7 Pertanto, per il calcolo del nuovo limite non si devono prendere in considerazione né la singola controparte, né le sole operazioni attive/passive, né ciascuna delle quattro categorie di operazioni (cessioni/prestazioni di servizi rese o ricevute) come stabilito dalla disciplina previgente, bensì le operazioni nel complesso. A titolo esemplificativo si riporta le seguente situazione: Alfa S.r.l. soggetto passivo IVA effettua operazioni con Beta e Gamma società con sede in Paesi a fiscalità privilegiata Beta Gamma Totale Acquisto beni Prestazioni di servizi ricevuti Cessione beni Prestazioni di servizi resi Totale Ai fini del calcolo della soglia, non si prendono in considerazioni le singole operazioni (tutte inferiori alla soglia di ) ma piuttosto il totale delle stesse pari a Pertanto, Alfa S.r.l. è tenuto alla presentazione del Modello Polivalente. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Con i migliori saluti. STUDIO PALMERI Commercialisti Associati

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