LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA C.D. SPESOMETRO

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1 NEWSLETTER n ottobre 2013 LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA C.D. SPESOMETRO RIFERIMENTI: Art 21, D.L. n. 78/2010 come da ultimo modificato dall art. 2, comma 6, del D.L. n.16/2012 Provvedimento Direttore dell Agenzia delle Entrate del n INDICE DEGLI ARGOMENTI 1. Premessa 2. Soggetti obbligati 3. Oggetto della comunicazione 4. Modalità di redazione della comunicazione 5. Termini e modalità di invio della comunicazione 6. Regime sanzionatorio 7. L assistenza dello studio 8. Comunicazione dei servizi legati al turismo, delle operazioni con San Marino e con operatori residenti in paesi Black list Con la presente Newsletter si intendono illustrare le nuove disposizioni in tema di comunicazione delle operazioni rilevanti IVA (c.d. spesometro ), adempimento in scadenza nel prossimo mese di novembre. 1. PREMESSA PREMESSA Come noto, l art. 21 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto l obbligo periodico di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA: il disposto ivi contenuto è stato recentemente modificato ad opera del D.L. n. 16/2012 e con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 sono stati stabiliti i nuovi termini e modalità di invio della nuova comunicazione. Le aggiornate regole sono state inoltre recepite nel modello ministeriale recentemente reso disponibile dall Agenzia delle Entrate. Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT W boscolonet.eu TRIESTE TREVISO PRATA DI PORDENONE Via Dante Alighieri Trieste T F E trieste@boscolonet.eu Piazza San Vito Treviso T F E treviso@boscolonet.eu Via Cesare Battisti Prata di Pordenone T F E prata@boscolonet.eu

2 2. SOGGETTI OBBLIGATI Sono tenuti ad inviare lo spesometro tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini del tributo. SOGGETTI OBBLIGATI Sono invece esonerati dall adempimento: lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, limitatamente alle operazioni effettuate nell ambito dell attività istituzionale; i contribuenti minimi di cui all art. 1, commi da 96 a 116 della L. n. 244/2007; i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 (c.d. nuovi minimi ). 3. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE OGGETTO DELLA COMUNIAZIONE Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura, qualora l importo unitario dell operazioni sia pari o superiore a euro 3.600,00 al lordo dell imposta sul valore aggiunto. Sono escluse dall obbligo comunicativo tutte le operazioni non rilevanti ai fini IVA per difetto di almeno uno dei presupposti del tributo (oggettivo, soggettivo e territoriale), nonché: le importazioni; le esportazioni di cui all art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/72; le operazioni intracomunitarie; le operazioni già oggetto di comunicazione obbligatoria all Anagrafe tributaria ai sensi dell art. 7 del D.P.R. n. 605/1973; le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600,00 effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. Si segnala che l Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che tale esclusione opera solamente se le carte di credito, debito o prepagate siano emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione di cui all art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973 (Circolare n. 24/E del 2011). 4. MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA COMUNICAZIONE MODALITÀ DI REDAZIONE La comunicazione può essere effettuata inviando i dati, alternativamente: in forma analitica; oppure in forma aggregata. L opzione, che viene esercitata nel modello di comunicazione, è vincolante per l intero contenuto della stessa, anche in caso di invio sostitutivo. COMUNICAZIONE IN FORMA Gli elementi da indicare nella comunicazione in forma analitica sono i seguenti. 2

3 ANALITICA Per le operazioni soggette all obbligo di emissione della fattura: a) l anno di riferimento; b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente; c) per ciascuna fattura attiva: la data del documento; il corrispettivo al netto dell IVA e l imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione; d) per ciascuna fattura passiva: la data di registrazione; il corrispettivo al netto dell IVA e l imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; la data del documento; e) per gli operatori che si avvalgono della semplificazione di cui all art. 6, commi 1 e 6 del D.P.R. n. 695/1996 i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento; ammontare complessivo imponibile delle operazioni; ammontare complessivo imponibile dell imposta. f) per ciascuna controparte e per ciascuna operazione: l importo della nota di variazione e dell eventuale imposta afferente. Per le operazioni non soggette all obbligo di emissione della fattura: a) anno di riferimento; b) codice fiscale del cessionario o committente; c) per i soggetti non residenti nel territorio dello stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all art. 4, primo comma, lettere b) e c) del D.P.R. n. 605/1973 (ovvero, per le persone fisiche, il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso ed il domicilio fiscale e per i soggetti diversi la denominazione, la ragione sociale o la ditta o il domicilio fiscale. Per le società, associazioni od altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno indicati anche gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza); d) i corrispettivi comprensivi dell IVA. Ai fini dell individuazione degli elementi da indicare nella comunicazione in forma analitica, il soggetto obbligato è tenuto a fare riferimento al momento della registrazione (ai sensi degli articoli, 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972) ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni (art. 6 del medesimo decreto). COMUNICAZIONE PER DATI AGGREGATI Gli elementi da indicare nella comunicazione per dati aggregati sono i seguenti. Per le operazioni soggette all obbligo di emissione della fattura, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e quelle passive: a) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale; b) il numero delle operazioni aggregate; 3

4 c) l importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; d) l importo totale delle operazioni fuori campo IVA; e) l importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; f) l importo totale delle note di variazione; g) l imposta totale sulle operazioni imponibili; h) l imposta totale relativa alle note di variazione. Ai fini dell individuazione degli elementi da indicare nella comunicazione per dati aggregati, il soggetto obbligato è tenuto a fare riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. Si segnala che non è ammesso l invio in forma aggregata per la comunicazione relativa agli acquisti ed alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime IVA di esonero di cui all art. 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/ TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione relativa all anno 2012 deve essere inviata: entro il , dai contribuenti che effettuano la liquidazione IVA con cadenza mensile; entro il , dagli altri contribuenti obbligati. TERMINI E MODALITÀ DI INVIO Le comunicazioni relative all anno 2013 ed ai successivi, devono invece essere inviate: entro il 10 aprile dell anno successivo a quello di riferimento, per i contribuenti che effettuano la liquidazione IVA con cadenza mensile; entro il 20 aprile dell anno successivo a quello di riferimento, per altri contribuenti obbligati. La comunicazione, da redigersi sul modello ministeriale reso disponibile gratuitamente dall Agenzia delle Entrate sul proprio sito, deve essere trasmessa telematicamente tramite Entratel o Internet (Fisconline) anche a mezzo di intermediari abilitati. Entro 1 anno dalle scadenze sopra elencate è possibile annullare i file precedentemente inviati; parimenti entro il medesimo termine è possibile procedere alla sostituzione di un file precedentemente inviato. 6. REGIME SANZIONATORIO REGIME SANZIONATORIO In caso di omissione od invio della comunicazione con dati incompleti o non veritieri è prevista l applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 258,00 ad un massimo di 2.065,00. L ASSISTENZA DELLO STUDIO 7. L ASSISTENZA DELLO STUDIO Servizi Aziendali s.r.l. provvederà all espletamento dell adempimento in oggetto per conto dei Clienti per cui è incaricata della elaborazione delle scritture contabili. Si invitano gli altri Clienti che volessero procedere in proprio, qualora non avessero già provveduto, a contattare le software-house di riferimento. Viceversa, coloro che desiderassero incaricare Servizi Aziendali dell invio della comunicazione, dopo essersi dotati del software necessario, dovranno far pervenire l apposito file telematico appositamente predisposto per l invio 4

5 tramite intermediario a mezzo del sistema Entratel entro e non oltre: il 5 novembre 2013, per i contribuenti tenuti a presentare la comunicazione entro il successivo 12 novembre; il 14 novembre 2013, per i contribuenti tenuti a presentare la comunicazione entro il successivo 21 novembre. In caso di ricevimento di file non conformi o pervenuti oltre i termini suindicati l incarico non potrà essere eseguito. Lo Studio rimane a disposizione per fornire l assistenza necessaria alla compilazione della comunicazione; a tal fine i singoli Clienti sono invitati a contattare la Segreteria al numero oppure al seguente indirizzo trieste@boscolonet.eu. 8. COMUNICAZIONI DELLE PRESTAZIONI LEGATE AL TURISMO, DELLE OPERAZIONI CON SAN MARINO E CON OPERATORI RESIDENTI IN PAESI BLACK LIST Per completezza di informazione si segnala che, oltre per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il modello ministeriale oggetto del presente adempimento deve essere utilizzato anche per: la comunicazione delle prestazioni di servizi legate al turismo di cui all art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 16/2012 (per tali operazioni non è tuttavia ammessa la comunicazione per dati aggregati); la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici sanmarinesi di cui all art. 16, lett. c, del D.M (per tali operazioni non è tuttavia ammessa la comunicazione per dati aggregati); la comunicazione delle operazioni effettuate a decorrere dall nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi black list. A riguardo si segnala tuttavia che con nota recentemente resa disponibile dall Agenzia delle Entrate è stato precisato che per le operazioni con operatori black list effettuate sino al è consentito utilizzare, in luogo del nuovo modello, le precedenti modalità di comunicazione. Da ultimo si rappresenta che il modello in commento può essere utilizzato anche per la comunicazione delle operazioni relative al 2012 poste in essere dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili. LA PRESENTE NEWSLETTER SARÀ QUANTO PRIMA DISPONIBILE SUL SITO NELLA SEZIONE DOCUMENTAZIONE 5

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