OGGETTO: Spesometro - il nuovo modello polivalente per le operazioni dall 1/01/2012

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1 Ravenna, 11 Ottobre 2013 Circolare n. 24/13 OGGETTO: Spesometro - il nuovo modello polivalente per le operazioni dall 1/01/2012 Il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 (prot /2013) contiene il nuovo modello di comunicazione all Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all art. 21 del DL n. 78/2010 (cd. spesometro ), che dovrà essere presentato per l anno 2012 entro il prossimo 12 novembre per i contribuenti mensili, ed entro il 21 novembre per gli altri, recependo di fatto le semplificazioni preannunciate dall Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 3 luglio scorso. Il 10 ottobre 2013 l Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web il nuovo modello ministeriale polivalente, allegato alla presente, che contempla l inserimento dei dati di diverse comunicazioni: Spesometro ordinario; Comunicazioni periodiche black list IVA; Comunicazione degli acquisti da operatori sanmarinesi; Comunicazione degli acquisti da parte di privati extra-ue in contanti oltre Euro; Comunicazione da parte degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE La comunicazione di cui all art. 21 del DL 78/2010 riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA. Il nuovo modello, oltre alla comunicazione in esame, riferita alle operazioni poste in essere a decorrere dall anno 2012: deve essere utilizzato anche per: ACQUISTI SOPRA SOGLIA IN CONTANTI DA PARTE DI TURISTI: la comunicazione di cui all art. 3 co. 2-bis del DL 16/2012, da parte di commercianti al minuto e soggetti ad essi equiparati, nonché agenzie di viaggio, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo di importo superiore a Euro. L obbligo comunicativo si applica a partire dalle operazioni effettuate dal (data di entrata in vigore della L. 44/2012, di conversione del DL 16/2012); ACQUISTI DA SAN MARINO: la comunicazione di cui all art. 16 lett. c) del DM , relativa alle operazioni di acquisto di beni da operatori economici sammarinesi senza addebito dell IVA in fattura, da effettuare, esclusivamente in forma analitica, a partire dalle operazioni annotate dall ed entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione; OPERAZIONI BLACK LIST: la comunicazione delle operazioni effettuate, a decorrere dall , nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi black list, di cui al DM e al DM Tale comunicazione sostituisce la c.d. vecchia comunicazione black list IVA; può essere utilizzato, in luogo del tracciato record allegato al provv. Agenzia delle Entrate n , per la comunicazione delle operazioni relative al 2012, poste in essere dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili. Soggetti passivi In generale, sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi ai fini IVA, che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell imposta. L adempimento è comunque previsto anche per: i soggetti in contabilità semplificata, di cui agli artt. 18 e 19 del DPR n. 600; gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell art. 4 del DPR 633/72; info@futuraservice.org -

2 i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale; i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell art. 36-bis del DPR 633/72; i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, di cui all art. 13 della L. 388/2000, c.d. forfettini; i soggetti che adottano il regime contabile agevolato c.d. per gli ex minimi, di cui all art. 27 co. 3, 4 e 5 del DL n. 98 e al provv. Agenzia delle Entrate n ; lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico per le operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività commerciali. Per gli acquisti promiscui, cioè destinati sia all attività istituzionale, sia a quella commerciale, la registrazione della fattura implica l obbligo di comunicazione dell operazione per l intero importo. Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi: nell ipotesi di operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva che comporti l estinzione del soggetto, il subentrante ha l obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto; se il soggetto non si estingue, l obbligo di comunicazione rimane a suo carico. Soggetti esclusi Sono esonerati dall obbligo di comunicazione dei dati: i c.d. nuovi contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e i c.d. super minimi di cui all art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n L esonero non opera se, in corso d anno, si verifica una causa di decadenza dal regime. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l applicazione del regime semplificato; lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall'articolo 4 del D.P.R. n. 633/72. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle: cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura; cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura, qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto; operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro. Operazioni escluse dalla comunicazione Dato che l obbligo di comunicazione telematica ha per oggetto le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, il nuovo adempimento non si applica per le operazioni escluse da imposta in difetto di almeno uno dei presupposti del tributo (oggettivo, soggettivo e territoriale), di cui all art.1 del DPR 633/72. Oltre alle operazioni fuori campo, sono escluse dall obbligo di comunicazione: le importazioni; le esportazioni di cui all art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, vale a dire le esportazioni dirette, anche in triangolazione o con consegna dei beni in Italia al cliente non residente con spedizione/trasporto in territorio extracomunitario nei successivi 90 giorni. La circ.

3 24/E/2011 ha chiarito che l obbligo di comunicazione sussiste per la cessione interna dei beni nell ambito delle triangolazioni comunitarie di cui all art. 58 del DL n L analoga cessione interna nelle triangolazioni all esportazione è, invece, esclusa dalla comunicazione, in quanto la circolare, per le esportazioni di cui all art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, giustifica l esonero in considerazione dell obbligo di emissione della bolletta doganale e, quindi, del loro monitoraggio da parte dell Amministrazione finanziaria; le operazioni intracomunitarie, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT, ossia: le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni; le prestazioni di servizi generiche, territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché ivi imponibili; le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all Anagrafe tributaria, ai sensi dell art. 7 del DPR n. 60, quindi, i contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, di mutuo, gli atti di compravendita di immobili, i contratti di leasing finanziario e operativo e quelli di locazione e noleggio di determinati beni mobili. Non riguarda, ad esempio, le cessioni di autoveicoli, le quali, pur essendo sottoposte ad un particolare regime pubblicistico, non sono monitorate dall Anagrafe tributaria; le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione di cui all art. 7 co. 6 del DPR 605/73; l adempimento resta, tuttavia, obbligatorio se i suddetti operatori finanziari sono non residenti e senza stabile organizzazione in Italia. BLACK LIST IVA E ACQUISTI DA SAN MARINO Rispetto al previgente obbligo di comunicazione, non sono più contemplate tra le esclusioni oggettive, le operazioni, effettuate e ricevute, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata. Tali operazioni, infatti, se effettuate a decorrere dall , devono essere comunicate utilizzando il nuovo modello dello spesometro di cui sopra, fermi restando i periodi di riferimento e i relativi termini previsti per le vecchie comunicazioni Black List IVA di cui al D.M Gli acquisti di beni effettuati presso operatori domiciliati a San Marino sono soggetti ad IVA in Italia se eseguiti da soggetti passivi d imposta nazionali. Se il cedente sanmarinese non addebita l IVA in fattura, questa viene assolta dal cessionario italiano attraverso l'autofatturazione di cui all art. 17, secondo comma, del DPR 633/1972. In questo caso, gli adempimenti del cessionario italiano sono i seguenti: integrare l'originale della fattura rilasciatagli dal cedente sammarinese, indicando l'imposta relativa all'acquisto effettuato; annotare la fattura così integrata nei registri IVA vendite e IVA acquisti (di cui, rispettivamente, agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72; comunicare le annotazioni di cui sopra all'ufficio dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente, indicando il numero progressivo annuale dei registri in cui le stesse sono state operate. Gli acquisti di beni presso soggetti passivi sanmarinesi senza addebito dell IVA in fattura da parte degli stessi, dovranno essere comunicati all Agenzia delle Entrate utilizzando il nuovo modello dello spesometro di cui alla presente circolare, nell apposita sezione SE. Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in forma analitica, a partire dalle operazioni annotate dall ed entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione. Tuttavia, per le comunicazioni relative alle operazioni black list e agli acquisti da San Marino, effettuate fino al 31 dicembre 2013, l Agenzia delle Entrate, accogliendo le richieste degli operatori economici, ha consentito di utilizzare in alternativa al nuovo modello le precedenti modalità di comunicazione. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE E DATI DA INDICARE La comunicazione può essere effettuata inviando i dati: in forma analitica; ovvero: in forma aggregata.

4 L opzione esercitata nel modello è vincolante per l intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. In deroga a tale principio, l opzione dell invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a: a) acquisti di beni da operatori economici sammarinesi senza addebito dell IVA in fattura; b) acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime IVA di esonero, di cui all'articolo 34, co. 6 del D.P.R. n. 633/72; c) acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo di cui al punto 3.1, lettera c) del Provv. 2013/ Si evidenzia che, ad oggi, l Agenzia delle Entrate non ha ancora pubblicato sul proprio sito il software per la compilazione del nuovo spesometro. Comunicazione analitica Operazioni soggette a fatturazione Anno di riferimento Partita IVA o, in mancanza, codice fiscale delle controparti Dati riguardanti le fatture attive/passive Dati relativi al documento riepilogativo di cui all art. 6 del DPR 695/96 Operazioni non soggette a fatturazione e operazioni in contanti legate al turismo Anno di riferimento Codice fiscale del cliente Dati di cui all art. 4 co.1 lett. a) e b) del DPR 605/73 per i soggetti non residenti privi di codice fiscale Corrispettivi (al lordo dell IVA) Comunicazione aggregata Operazioni soggette a fatturazione Partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cliente Numero delle operazioni aggregate Importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili o esenti Importo totale delle operazioni fuori campo Importo totale delle operazioni con IVA non assolta Importo totale delle note di variazione Imposta totale sulle operazioni imponibili Imposta totale sulle note di variazione Operazioni non soggette a fatturazione Codice fiscale del cliente Numero delle operazioni aggregate Importo totale dei corrispettivi (al lordo dell IVA) TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione telematica relativa al 2012 deve essere inviata: entro il , dai contribuenti mensili; entro il , dai contribuenti trimestrali.

5 A regime, ossia per le comunicazioni relative al 2013 e successivi, l invio dovrà essere effettuato: entro il 10 aprile dell anno successivo a quello di riferimento, per i contribuenti mensili; entro il 20 aprile dell anno successivo a quello di riferimento, per i contribuenti trimestrali. Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva Entro il termine di un anno dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile: annullare la comunicazione già trasmessa; sostituire la comunicazione già trasmessa con una nuova, riferita allo stesso periodo. Modalità di trasmissione La comunicazione deve essere trasmessa utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti dal soggetto passivo per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al DPR 322/98. REGIME SANZIONATORIO L art. 21 co. 1 del DL 78/2010 stabilisce il regime sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri. In tali casi è prevista l applicazione della sanzione amministrativa di cui all art. 11 del DLgs n. 471, da 258,00 a 2.065,00 euro. In relazione alla comunicazione delle operazioni con Paesi black list, le suddette sanzioni sono raddoppiate, da 516,00 a 4.130,00 Euro. È possibile avvalersi del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, ai sensi dell art. 13 del DLgs. 472/97. È, inoltre, ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, ex art. 16 co. 3 del DLgs n COMUNICAZIONE ALL ANAGRAFE TRIBUTARIA DA PARTE DEGLI OPERATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI LOCAZIONE E/O NOLEGGIO L Agenzia delle Entrate, con il provvedimento Direttoriale del 25 giugno 2013, ha fatto slittare il termine per la comunicazione all Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing e noleggio stipulati nel In pratica al fine di allineare gli obblighi di comunicazione con le attività di semplificazione in corso che consentono l utilizzo di diverse modalità di comunicazione, per gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, il termine per la suddetta comunicazione viene prorogato al 12 novembre Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo e gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili devono comunicare all Anagrafe tributaria i dati anagrafici dei propri clienti. Tale comunicazione all Anagrafe tributaria dei contratti di locazione e noleggio è obbligatoria anche se tali attività sono svolte in via marginale rispetto ad altra attività (es. officina di autoriparazione che noleggia ai propri clienti le autovetture sostitutive). A decorrere dalle operazioni relative all anno 2012, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili possono utilizzare, secondo le modalità e nei termini previsti, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell Agenzia del 21 novembre 2011, il nuovo modello di spesometro di cui alla presente circolare. Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

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