Anno 2013 N. RF204. La Nuova Redazione Fiscale IL NUOVO SPESOMETRO - PRINCIPALI NOVITÀ PER LA COMUNICAZIONE
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- Angelica Ippolito
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1 Anno 2013 N. RF204 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 10 OGGETTO IL NUOVO SPESOMETRO - PRINCIPALI NOVITÀ PER LA COMUNICAZIONE RIFERIMENTI PROVV. N DEL 02/08/2013; ART. 21, DL N. 78/2010 INFO FISCO 188/2013 CIRCOLARE DEL 17/09/2013 Sintesi: con la recente emanazione di un apposito provvedimento, l Agenzia ha definito modalità e termini di presentazione del cd spesometro. Il nuovo modello di comunicazione all Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA: va presentato, relativamente al 2012, entro il: - 12/11/2013, per i soggetti con liquidazione Iva mensili - 21/11/2013, per gli altri soggetti; assorbe ulteriori adempimenti già inclusi in comunicazioni ad hoc (operazioni con San Marino, black list e beni in leasing/noleggio), semplificando così l attività degli operatori. Con il recente Provv /2013 l Agenzia della Entrate ha dato attuazione alle modifiche introdotte dall art. 2 c. 6 DL 16/2012 all obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro ) di cui all art. 21 DL 78/2010. TERMINI DI INVIO DEL NUOVO SPESOMETRO Il Provvedimento ha disposto i seguenti termini di invio della comunicazione telematica: A) a regime (2013 e successivi): entro il 10 aprile dell anno successivo: per i contribuenti con liquidazione IVA mensile entro il 20 aprile dell anno successivo: per tutti gli altri soggetti B) per il 2012 (disposizione transitoria): entro il 12 novembre 2013: per i contribuenti con liquidazione IVA mensile entro il 21 novembre 2013: per tutti gli altri soggetti tenuti all adempimento. OPERAZIONI CON OBBLIGO DI FATTURA O MENO Con il DL 16/2012 il legislatore, con effetto dal 1 gennaio 2012: aveva proceduto a sopprimere il limite di (riferito all imponibile) per l inclusione delle operazioni documentate da fattura mantenendo il limite di (lordo Iva) per le operazioni per le quali non sussiste l obbligo di emissione di fattura (e per le quali, di fatto, essa non è stata concretamente emessa). ART. 21 DL 78/ Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. ART. 21 DL 78/2010 POST MODIFICHE 1. ( ) L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.
2 Redazione Fiscale Info Fisco 204/2013 Pag. 2 / 10 OPERAZIONI SENZA OBBLIGO DI FATTURA: si tratta delle operazioni: poste in essere dai cd. "dettaglianti" e soggetti assimilati, per i quali è in generale prevista l emissione di ricevuta fiscale/scontrino (art. 22 Dpr 633/72) in luogo della fattura di alcune operazioni esenti Iva per le quali scatta la deroga da fatturazione: ex art. 22 c. 1 n. 6 Dpr 633/72: attività finanziarie/assicurative, locazione di unità abitative, ecc. ex art. 2 Dpr 696/96: lotto, lotterie e giochi, cessione di carburanti, apparecchi automatici, ecc.. Il Provvedimento (p.to 3.3) dispone che: l emissione della fattura in sostituzione di scontrino/ricevuta fiscale comporta comunque l obbligo di comunicazione (anche se di importo unitario < ). Da ciò deriva che l obbligo di comunicazione per i dettaglianti scatta anche ove la fattura sia stata emessa: in quanto richiesta dal cliente (non oltre il momento d effettuazione dell'operazione, ex art. 22 c. 1 Dpr 633/72), indipendentemente che quest ultimo fosse obbligato a richiederla (beni acquistati dall imprenditore che formano oggetto della sua attività, ex art. 22 c. 3 Dpr 633/72 -) o meno per scelta dell emittente. Provv. n / Motivazioni: Il provvedimento chiarisce che l emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l obbligo di comunicazione dell operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. DEROGHE Posto che il DL 16/2012 è entrato in vigore il 2/03/2012, le associazioni di categoria avevano evidenziato le difficoltà nel comunicare le operazioni effettuate nel 2012 prima di tale data, in particolare per i dettaglianti che potevano trovarsi ad avere emesso un elevato numero di fatture. Inoltre erano state rappresentate delle difficoltà operative in relazione i soggetti che si erano avvalsi della registrazione cumulativa delle fatture emesse o ricevute. Per venire incontro a tali esigenze, il Provv. stabilisce le seguenti deroghe alla regola generale: A) DETTAGLIANTI E AGENZIE VIAGGI: per le operazioni relative agli anni 2012 e 2013 (si ritiene effettuate ex art. 6 Dpr 633/72) i commercianti al minuto e soggetti assimilati (ex art. 22 Dpr 633/72) e le agenzie di viaggio (ex art. 74-ter Dpr 633/72) è facoltativa la comunicazione delle fatture emesse di importo (lordo IVA), senza che assuma rilevanza la natura delle operazioni (e cioè se per esse sia previsto l obbligo di emissione di fatture o meno). Provv. n /2013 p.to 3.3: in deroga ( ), con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, ai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro al lordo dell'imposta. Dubbio: il testo del provvedimento non appare del tutto chiaro. Infatti: - se in generale una volta proceduto emettere fattura scatta comunque l obbligo di comunicazione - sarebbe contraddittorio limitare la semplificazione alle sole fatture di importo superiore a (sarebbe stato più comprensibile esonerare le fatture di importo inferiore a tale limite). In attesa conferme ufficiali, si ritenere implicita la volontà di rendere facoltativa la comunicazione per qualsiasi fattura emessa, anche se di importo inferiore a tale soglia.
3 Redazione Fiscale Info Fisco 204/2013 Pag. 3 / 10 OPERAZIONI DA COMUNICARE DOCUMENTATE DA FATTURA NON DOCUMENTATE DA FATTURA (es: da scontrino/ricevuta fiscale) DETTAGLIANTI / AGENZIE VIAGGI ALTRI SOGGETTI QUALSIASI CONTRIBUENTE o > EMESSA SU RICHIESTA DEL CLIENTE, PER FACOLTA' O PER OBBLIGO o > > NO OBBLIGO OBBLIGO NO OBBLIGO OBBLIGO B) DOCUMENTO RIEPILOGATIVO: se, in luogo delle singole fatture emesse e/o ricevute di importo inferiore a. 300 viene annotato il documento riepilogativo (art. 6 Dpr 695/66), nella comunicazione vanno indicati: il numero del documento riepilogativo l ammontare complessivo dell imponibile e dell Iva. Si noti che tale l agevolazione: - non ha natura transitoria (si applica anche successivamente al 2013) - si applica anche a soggetti non imprenditori (professionisti v. Info Flash 160/2012). Provv. n / Motivazioni: Prevede, inoltre, sempre per finalità di semplificazione, che qualora, in luogo delle fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro sia stato annotato il documento riepilogativo di cui all articolo 6 del d.p.r. 9 dicembre 1966, n. 695, nella comunicazione devono essere indicati il numero del documento, l ammontare complessivo imponibile delle operazioni, l ammontare complessivo dell imposta. Numero del documento riepilogativo: l art. 6 c. 1 e 6 Dpr 695/96 non prevede l obbligo di assegnare un numero al documento riepilogativo (che deve indicare solo i numeri delle fatture cui si riferisce). Se per gli acquisti potrà essere indicato il numero progressivo di protocollo annotato nel relativo registri, per le vendite sorge il dubbio se vada prenotato un numero tra le vendite (o adottato un registro sezionale). Mario Rossi - Via Mantova 15 - P.Iva Documento riepilogativo degli acquisti del 3 trimestre 2012 prot. n. 155 ciascuna 300,00 FORNITORE Num. Fattura IMPONIBILE IVA TOT. 10% 21% Esc. Art... Es. art. Indetr. 10% 21% Indetr. FATTURE Alfa Srl 1120/ ,00 5,00 150,20 Tizio snc 153/ ,00 3,00 10,50 63,50 Avv. Mario Rossi 15/ ,00 20,00 10,00 21,00 2,10 153,10 TOTALI - 270,00 25,00 3,00 10,00-56,70 2,10 366,80
4 Redazione Fiscale Info Fisco 204/2013 Pag. 4 / 10 N.B.: se l interpretazione fosse confermata, i dettaglianti potrebbero spesso evitare di comunicare i dati dei clienti cui hanno emesso fattura (la semplificazione sarebbe significativa per quelle imprese - ristoranti, alberghi, ecc. - che si trovano ad emettere nei confronti di imprese convenzionate un numero elevato di fatture). Tali contribuenti, infatti, potrebbero: per il 2012/2013: esercitare la facoltà di non comunicare le fatture emesse (di qualsiasi importo, emesse su richiesta del cliente o meno) successivamente: procedere all annotazione cumulativa delle fatture (se. 300), dovendo comunicare il solo numero del documento riepilogativo annotato nel registro delle fatture emesse. ULTERIORI UTILIZZI DEL MODELLO SOPPRESSO IL MODELLO BLACK LIST Il provvedimento dispone che la comunicazione telematica assorbe anche altre specifiche comunicazioni da effettuare alle Entrate, come evidenziato nel prospetto: A) SOGGETTO che effettua: - leasing (finanziario o operativo) di qualsiasi bene - noleggio di autoveicoli, unità da diporto e aeromobili OBBLIGO B) che acquista da operatori di San Marino (1) SI C) D) Note con operazioni nei confronti di operatori black list dettaglianti/agenzie viaggi che effettuano cessioni regolate in contanti a turisti extraue NO SI (2) DECORRENZA DA OPERAZ. effettuate nel 2012 annotate dal 1/10/2013 effettuate dal 1/10/2013 SI (3) TERMINE INVIO COMUNICAZIONE il contribuente viene a fruire dei medesimi termini dello spesometro ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri IVA termini ordinari (trimestrale o mensile) a seconda del volume dei trim. precedenti preventiva rispetto alla cessione (anche nel medesimo giorno) FORMA AGGREGATA AMMESSA NON AMMESSA AMMESSA NON AMMESSA (1) Comunicazione in carta libera che doveva essere effettuata nei 5 giorni lavorativi successivi all effettuazione dell acquisto senza Iva da operatore sammarinese (ex art. 16 DM 24/12/93). (2) Sono abrogati i Provv. del 28/05/2010 e del 5/07/2010 riguardanti il modello e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle operazioni black list (3) Il Provvedimento non disciplina la decorrenza dell obbligo (che si ritiene pertanto immediata). OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE Analogamente al vecchio spesometro, rimangono escluse dalla comunicazione numerose operazioni, in quanto già comunicate o comunque note all Agenzia delle entrate: importazioni OPERAZIONE esportazioni dirette [art. 8 c. 1 lett. a)] o indirette [art. 8 c. 1 lett. b)], anche in triangolazione operazioni intracomunitarie operazioni già oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria ex art. 7 DPR 605/73 cessioni a privati non documentate da fattura con pagamento tramite carta di credito/prepagata/bancomat COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA per le cessioni a esportatori abituali (art. 8, lett. c), anche se è già oggetto di specifica comunicazione per le "cessioni interne" nell ambito di triangolazioni UE, in quanto escluse dall'intrastat
5 Redazione Fiscale Info Fisco 204/2013 Pag. 5 / 10 DATI DA INDICARE - LE COMUNICAZIONI ANALITICHE E AGGREGATE La comunicazione può essere effettuata inviando i dati, alternativamente: in forma analitica in forma aggregata con scelta che deve riguardare l intero contenuto della comunicazione. DEROGHE: l indicazione aggregata non è consentita per le operazioni riferite: agli acquisti da operatori economici sammarinesi ad acquisti e cessioni da/nei confronti di produttori agricoli esonerati (art. 34 Dpr 633/72) a cessioni di beni/prestazioni di servizi rese a privati extraue nell ambito del turismo COMUNICAZIONE ANALITICA Per coloro che scelgono la comunicazione dei dati in modalità analitica, gli elementi informativi da inviare sono così differenziati: CESSIONI/PRESTAZIONI CON OBBLIGO DI FATTURA anno di riferimento partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente per ciascuna fattura emessa: data del documento corrispettivo al netto dell IVA imposta o specificazione di operazioni non imponibili o esenti data di registrazione per ciascuna fattura di acquisto: data di registrazione corrispettivo al netto dell IVA imposta o specificazione di operazioni non imponibili o esenti data del documento per gli operatori che utilizzano il documento riepilogativo: numero del documento ammontare complessivo imponibile ammontare complessivo dell imposta per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l importo della nota di variazione e dell eventuale imposta afferente. CESSIONI/PRESTAZIONI SENZA OBBLIGO DI FATTURA (incl. operazioni in contanti legate al turismo) anno di riferimento codice fiscale del cessionario o committente per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR 605/73, ossia: persone fisiche : cognome e nome, luogo e data di nascita, lo stato estero del domicilio soggetti diversi da persone fisiche: denominazione/ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede effettiva corrispettivi comprensivi dell'iva MOMENTO RILEVANTE: ai fini della comunicazione dei citati elementi informativi, il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione, ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni.
6 Redazione Fiscale Info Fisco 204/2013 Pag. 6 / 10 COMUNICAZIONE AGGREGATA Per quanto riguarda la comunicazione dei dati in modalità aggregata, l Agenzia precisa che: per ciascuna controparte distintamente per le fatture emesse e quelle in acquisto sono richiesti i seguenti elementi informativi: TIPOLOGIA OPERAZIONE OPERAZIONI (ATTIVE/PASSIVE) DOCUMENTATE DA FATTURA DATI DA INDICARE partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale il numero delle operazioni aggregate il totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti l importo totale delle operazioni fuori campo IVA l importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura l importo totale delle note di variazione l imposta totale sulle operazioni imponibili l imposta totale relativa alle note di variazione MOMENTO RILEVANTE: nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO FRONTESPIZIO Nel frontespizio del modello sono richieste specifiche informazioni relative: il tipo di comunicazione che si intende inviare le modalità di compilazione della stessa
7 Redazione Fiscale Info Fisco 204/2013 Pag. 7 / 10 COMUNICAZIONE CON DATI AGGREGATI Il contribuente è tenuto a compilare i seguenti quadri FA, SA e BL. Quadro FA - OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA Vanno indicati acquisti/cessioni documentati da fattura; il contribuente è tenuto a comunicare: per ciascuna controparte, distintamente le operazioni attive e passive. il numero complessivo delle operazioni attive/passive aggregate. Quadro SA - OPERAZIONI SENZA FATTURA Quadro BL - OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI
8 Redazione Fiscale Info Fisco 204/2013 Pag. 8 / 10 Nel quadro occorre: indicare i dati anagrafici del soggetto con cui si è intrattenuta l operazione barrare la casella, relativa la tipologia di operazioni oggetto della comunicazione indicare distintamente i dati relativi alle operazioni attive e passive. COMUNICAZIONE CON DATI ANALITICI Utilizzando la modalità analitica sono disponibili i seguenti 7 quadri: quadro FE fatture emesse/doc. riepilogativi quadro DF operazioni senza fattura quadro FR fatture ricevute/doc. riepilogativi quadro FN operaz. con soggetti non residenti quadro NE note di variazione emesse acquisti di servizi da soggetti non quadro SE quadro NR note di variazione ricevute residenti Quadro FE - FATTURE EMESSE/DOCUMENTI RIEPILOGATIVI DATI DA RIPORTARE Documento riepilogativo Noleggio Leasing Autofattura Data documento/ data di registrazione INDICAZIONE occorre barrare la casella Docum. Riepilog. se i dati si riferiscono all utilizzo di un documento riepilogativo delle fatture emesse occorre barrare la casella se il quadro è utilizzato per comunicare i dati relativi a leasing/noleggio. occorre barrare la casella se il documento riportato è costituito da un autofattura non è necessario indicare entrambe le date.
9 Redazione Fiscale Info Fisco 204/2013 Pag. 9 / 10 Quadro FR - FATTURE RICEVUTE/DOCUMENTI RIEPILOGATIVI DATI DA RIPORTARE Documento riepilogativo Operazione in reverse charge Autofattura INDICAZIONE barrare la casella Docum. Riepilog. se i dati si riferiscono all utilizzo di un documento riepilogativo delle fatture emesse barrare la casella se l operazione è effettuata in reverse charge (ad esempio subappalto in edilizia, acquisto di immobili strumentali, acquisto di rottami, ecc.) barrare la casella se il documento riportato è costituito da un autofattura Quadro NE - NOTE DI VARIAZIONE EMESSE In tale quadro occorre indicare: il numero della nota di variazione emessa in via alternativa, la Data di emissione o la Data di registrazione. Quadro NR - NOTE DI VARIAZIONE RICEVUTE In tale quadro è obbligatorio indicare la Data di registrazione della nota. Quadro DF - OPERAZIONI SENZA FATTURA DATI DA RIPORTARE INDICAZIONE Data operazione E obbligatorio indicare la data dell operazione Importo complessivo L importo da indicare deve essere > 3.600
10 Redazione Fiscale Info Fisco 204/2013 Pag. 10 / 10 Quadro FN - OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI Quadro SE - ACQUISTI DI SERVIZI DA SOGGETTI NON RESIDENTI Il quadro va utilizzato anche per comunicare i dati relativi agli acquisti da San Marino. TERMINI DELLO SPESOMETRO PER IL 2012 ENTRO IL 12/11/2013 ENTRO IL 21/11/2013 ENTRO IL 10/04 DELL'ANNO A REGIME ENTRO IL 20/04 DELL'ANNO SUCCESSIVO CONTRIBUENTI CON PERIODICITA' IVA MENSILE CONTRIBUENTI CON PERIODICITA' IVA TRIMESTRALE CONTRIBUENTI CON PERIODICITA' IVA MENSILE CONTRIBUENTI CON PERIODICITA' IVA TRIMESTRALE
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