SPESOMETRO. Art. 21, DL n. 78/2010 Provvedimento Agenzia Entrate , n Dott.ssa Silvia Ferraro Torino, 23 ottobre 2013

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1 SPESOMETRO Art. 21, DL n. 78/2010 Provvedimento Agenzia Entrate , n Dott.ssa Silvia Ferraro Torino, 23 ottobre 2013

2 INDICE Inquadramento normativo Analisi del modello di comunicazione Casi particolari di compilazione 2

3 Riferimenti normativi Art. 21, DL n. 78/2010 -> obbligo di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA (c.d. elenchi clienti-fornitori o spesometro). Art. 2, comma 6, DL n. 16/2012 -> a decorrere dal 2012, l obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali: è previsto l obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare; non è previsto l obbligo di emissione della fattura, soltanto se di ammontare pari o superiore a (al lordo IVA). Provvedimento AE, n , modalità tecniche e i termini di presentazione della comunicazione: entro il 10.4 dell anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile; entro il 20.4 dell anno successivo per tutti gli altri soggetti. Per il 2012 il termine di presentazione è: per i soggetti mensili; per tutti gli altri soggetti.

4 Istruzioni ministeriali L art. 21 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 ha previsto l obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell Imposta sul Valore Aggiunto. Con modifica operata dall art. 2 comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (c.d. decreto semplificazione), «L obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell imposta sul valore aggiunto.

5 Istruzioni ministeriali Per gli operatori finanziari (soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione, ovvero «i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a euro; l esistenza dei rapporti e l esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.» (ai sensi dell articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605).».

6 Istruzioni ministeriali A decorrere dal 1 gennaio 2012, pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall importo. Costituiscono eccezione le operazioni documentate con fattura dalle agenzie di viaggio (attività di cui all artt. 22 e 74ter del decreto IVA) che si sono avvalse della facoltà prevista dall art. 24 comma 2. Tali operazioni, per gli anni 2012 e 2013, sono da comunicare se di importo unitario non inferiore ai euro, e saranno comunicate senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all anno2014. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (operazioni cosiddette business to consumer), invece, rimane ferma la comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiore a euro al lordo dell Iva. Allo scopo di semplificare gli adempimenti richiesti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale o, in alternativa, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all articolo 4, primo comma, lettera a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono quelle indispensabili per l individuazione dei soggetti e delle operazioni.

7 ESCLUSIONI SOGGETTIVE Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti titolari di partita IVA Sono esonerati i contribuenti minimi e gli Enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate/ricevute nell ambito dell attività istituzionale. obbligo di comunicare l operazione per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, indipendentemente dall importo dell operazione. SEMPLIFICAZIONE: per soggetti di cui all art 22 DPR 633/72, ovvero i commercianti al minuto e soggetti assimilati (alberghi, ristoranti, ecc.); e per le agenzie di viaggio per il 2012 e 2013 l obbligo di comunicazione è limitato alle fatture di importo pari o superiore a 3.600, al lordo dell IVA.

8 ESCLUSIONI OGGETTIVE 1. importazioni; 2. esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72; 3. operazioni intracomunitarie; 4. operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all Anagrafe Tributaria ( ad es contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, le compravendite di immobili, in quanto già conosciute dall AF con la registrazione degli atti di vendita) 5. le operazioni di importo pari o superiore a 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. 6. operazioni finanziarie esenti iva ex art.10 Black list e San Marino.

9 DUE modalità alternative: analitica; aggregata. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE La scelta della modalità di comunicazione avviene nel frontespizio e determina il contenuto della comunicazione. Non è consentita la modalità aggregata per la comunicazione relativa a: 1. acquisti da operatori sammarinesi; 2. acquisti e cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n.633/72; 3. acquisti di beni e/o prestazioni di servizi legate al turismo.

10 ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE ANALITICA Per operazioni rilevanti IVA con obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare anno di riferimento partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell acquirente/committente; per ciascuna fattura emessa: per ciascuna fattura d acquisto: in caso di utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96: data di registrazione / del documento corrispettivo al netto dell IVA; imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente; data di registrazione / del documento corrispettivo al netto dell IVA; imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente; numero del documento; ammontare complessivo imponibile delle operazioni; ammontare complessivo dell imposta; per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l importo delle note di variazione e dell eventuale imposta afferente.

11 ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE ANALITICA Per le cessioni e prestazioni per cui non è previsto l obbligo di emissione della fattura anno di riferimento; codice fiscale dell acquirente/committente Per i non residenti, privi di codice fiscale: per le persone fisiche: il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, lo stato estero del domicilio; per soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione/ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva. corrispettivo comprensivo dell IVA elementi informativi alla data di registrazione o, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni

12 Compilazione quadro modalità analitica Utilizzando la modalità analitica il modello da complilare risulterà composto da 7 quadri: 1. fatture emesse/documenti riepilogativi (quadro FE); 2. fatture ricevute/documenti riepilogativi (quadro FR); 3. note di variazione emesse (quadro NE); 4. note di variazione ricevute (quadro NR); 5. operazioni senza fattura (quadro DF); 6. operazioni con soggetti non residenti (quadro FN); 7. acquisti di servizi da soggetti non residenti (quadro SE).

13 Compilazione quadro modalità analitica QUADRO FE 1. Documento riepilogativo Va barrata la casella se i dati si riferiscono al documento riepilogativo delle fatture emesse utilizzato ex art. 6, comma 1, DPR n. 695/96. (documento riepilogativo relativo alle fatture emesse di importo inferiore a. 300) 2. Noleggio Leasing Va barrata la casella se il quadro è utilizzato da una società di leasing / noleggio per comunicare i dati relativi a leasing/noleggio. 3. Autofattura Va barrata la casella se il documento riportato è costituito da un autofattura. 4. Data del documento / Data registrazione Se presente data di registrazione, in alternativa data documento NB!! nel quadro FE vanno specificate le autofatture emesse in seguito ad un acquisto di bene allo stato estero ( acquisto da un soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, senza identificazione diretta o senza rappresentante fiscale). La casella 6 NON DEVE ESSERE SELEZIONATA in seguito a casi di autoconsumo di beni (in questo caso specifico la casella non andrà barrata perché si dovrà indicare la Partita IVA del cedente).

14 Compilazione quadro modalità analitica QUADRO FR 1. Documento riepilogativo Va barrata la casella se i dati si riferiscono al documento riepilogativo delle fatture ricevute utilizzato ex art. 6, comma 1, DPR n. 695/ Operazione in reverse charge Va barrata la casella se l operazione è effettuata in reverse charge art. 17 co 5 e 6 ed art. 74 co 7 e 8 (ad esempio subappalto in edilizia, acquisto di immobili strumentali, acquisto di rottami, ecc.). 3. Autofattura Va barrata la casella se il documento riportato è costituito da un autofattura. Casi: mancanza elementi identificativi del fornitore non residente art. 7bis e 7 ter, acquisto da imprenditore agricolo esonerato ex art.34 co 6, casi di regolarizzazione NB!! vanno ricomprese le fatture ricevute dai minimi, indicando l importo nella casella specifica "Importo" e senza barrare "IVA non esposta in fattura ", la data di registrazione è obbligatoria ed è il criterio di selezione dei dati.

15 Compilazione quadro modalità analitica QUADRO DF 1. Data dell operazione obbligatoria. 2. Importo complessivo superiore a

16 Compilazione quadro modalità analitica QUADRO NE / QUADRO NR 1. NE: Indicare la Data di registrazione o in assenza la Data di emissione 2. NR: Indicare la Data di registrazione

17 Compilazione quadro modalità analitica QUADRO FN operazioni con non residenti QUADRO SE servizi da non residenti e San Marino SE: ft ricevute da soggetti extraue ex art da 7bis a 7septies

18 ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE AGGREGATA Per ogni controparte: distintamente fatture emesse e per gli acquisti, con riferimento alla data di emissione o ricezione del documento, i seguenti dati: partita IVA o, in mancanza, codice fiscale; numero delle operazioni aggregate; importo totale delle operazioni DIFFERENZIATO TRA imponibili, non imponibili ed esenti; importo totale delle operazioni fuori campo IVA quadro BL nel 2012 solo per black list dal 2013 si dovrebbero indicare tutte le operazioni con obbligo di fatturazione e non soggette ad IVA in Italia per mancanza del requisito della territorialità ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972 importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; importo totale delle note di variazione; imposta totale sulle operazioni imponibili; imposta totale relativa alle note di variazione. corrispettivo comprensivo dell IVA

19 Compilazione quadro modalità aggregata OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA - quadro FA Per ciascuna controparte occorre comunicare distinatamente operazioni attive e passive, ossia fatture emesse e acquisti. Occorre evidenziare il numero complessivo delle operazioni attive/passive aggregate

20 COMPILAZIONE QUADRO MODALITÀ AGGREGATA OPERAZIONI SENZA FATTURA - QUADRO SA

21 OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA Devono essere indicati i dati anagrafici della controparte e la tipologia delle operazioni oggetto della comunicazione. Devono essere indicati distintamente i dati relativi alle operazioni attive rispetto a quelli delle operazioni passive.

22 CASISTICHE DI COMPILAZIONE CONTABILITA SEPARATA Le fatture relative ai costi promiscui non debbono essere ripartite Le fatture relative ai passaggi interni dei beni non devono essere comunicate MINIMI L esonero non si applica ai contribuenti minimi fuoriusciti dal regime in corso d anno Le fatture ricevute dai minimi sono oggetto di comunicazione

23 CASISTICHE DI COMPILAZIONE AUTOFATTURE Si comunicano le cessioni gratuite di beni dell impresa indicando p.iva del cedente FATTURE COINTESTATE Comunicazione con riferimento ad ognuno dei cointestatari LEASING Obbligo per l utilizzatore REGIME DEL MARGINE Comunicazione delle operazioni non fatturate solo se di importo superiore ad 3.600,00 a prescindere dal metodo di calcolo del margine. In FE barrare iva non esposta in ft.

24 CASISTICHE DI COMPILAZIONE SCHEDA CARBURANTE Si comunica l importo complessivo, con carta di credito nessuna comunicazione SERVIZI ALL ESPORTAZIONE Le operazioni ex. Art. 9 DPR 633/72 si indicano al netto degli importi esclusi (es: diritti doganali) OPERAZIONI ESENTI IVA EX. ART 36BIS D.P.R. 633/72 Obbligo di comunicazione di tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti REVERSE CHARGE ART 17 CO 5 E 6 E ART. 74 CO. 7 E 8 Obbligo di comunicazione delle operazioni con iva non esposta in ft perché assolta dal committente.

25 CASISTICHE DI COMPILAZIONE IMMOBILI Esclusi acconto e saldo per cessioni di immobili se il contratto di compravendita è registrato nel medesimo anno. Se acconto e saldo sono registrati nell anno precedente alla registrazione della compravendita: da comunicare ART. 74 CO. 1 DPR 633/72 Operazioni fuori campo IVA escluse dall obbligo della comunicazione ART. 7 DPR 605/73 Esclusi dall obbligo di comunicazione assicurazioni, utenze elettriche, idriche e del gas, locazioni e compravendite, le operazioni già riportate in Intra

26 CASISTICHE DI COMPILAZIONE CONTRATTI A CORRISPETTIVI PERIODICI Nel caso di corrispettivi periodici con durata pluriennale e SAL (appalto) si comunica se il valore complessivo del contratto o quanto fatturato nell anno di riferimento? CONTRATTI COLLEGATI Non è più prevista la modalità di pagamento: si comunica il fatturato per anno. COMPETENZA NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI La fatturazione dell'operazione è avvenuta per intero nel 2012 mail pagamento averrà in più tranche nel 2013: poiché una prestazione si dà per eseguita con la fatturazione, l'operazione va riferita a tale anno. AUTOTRASPORTATORI Registrazione entro il trimestre: obbligo di comunicazione dal momento della registrazione.

27 MODELLO «POLIVALENTE» Con provvedimento direttoriale 02/08/13 l AE ha approvato le specifiche ed i termini di trasmissione del nuovo modello, incorporando una serie di ulteriori adempimenti comunicativi: La comunicazione dei beni in leasing / noleggio, a partire dalle operazioni effettuate nel La comunicazione relativa agli acquisti (dall ) da operatori economici sanmarinesi con applicazione del reverse charge quadro SE Acquisti da operatori residenti nella Repubblica di San Marino, acquisiti di servizi da non residenti La comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici aventi sede nei territori black list (effettuate dal ). La comunicazione da parte dei soggetti di cui agli art. 22 e 74ter degli acquisti in contanti di beni o servizi per importi superiori ad 1.000,00 effettuati da PF con cittadinanza diversa da quella italiana.

28 Quadro TU operazioni legate al turismo In forma analitica, essendo preclusa la modalità aggregata

29 Comunicazione delle operazioni rilevanti di importo pari o superiore a 3600 euro, il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate Provvedimento del 18 ottobre 2013, n (tracciato record) Rientrano in questa tipologia di informazioni tutte le operazioni, in cui l acquirente è anche consumatore finale, il cui importo è uguale o superiore ad Euro ed il cui pagamento sia effettuato con strumenti di pagamento elettronico (POS). L adempimento è rivolto agli operatori finanziari che possono disporre delle informazioni in quanto gestite in maniera informatizzata.

30 Sanzioni e invio «soft» La comunicazione è soggetta a sanzioni in caso di dati incompleti o errati, o per il mancato invio entro i termini stabiliti. L ammontare della sanzione varia da 258 a euro. In relazione alla comunicazione delle operazioni con Paesi black list, le sanzioni sono raddoppiate (quindi da 516,00 a 4.130,00 euro). Presentando la comunicazione nei termini, sarà possibile rettificarla o integrarla entro 30 gg. dalla scadenza originaria (ultimo giorno del mese successivo alla scadenza). Non è possibile ottemperare in questo modo al mancato invio. Scaduto il termine dei 30 gg. si può ottenere una riduzione delle sanzioni mediante il ravvedimento operoso fino ad un anno dalla scadenza godendo della sanzione ridotta a 1/8 del minimo pari a 32,25 euro. È inoltre ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, ai sensi dell art. 16 del DLgs. 472/97.

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