Le novità normative introdotte restringono notevolmente la platea dei soggetti che potranno continuare ad applicare l attuale regime dei minimi.

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1 IL REGIME DEI MINIMI CAMBIA VOLTO (DAL 2012) La c.d. Manovra correttiva ha modificato il regime dei minimi che dal 2012 risulterà applicabile, al sussistere di specifiche condizioni, esclusivamente dalle persone fisiche che iniziano una nuova attività ovvero che l hanno intrapresa a decorrere dal 2008, per i primi 5 periodi d imposta o anche oltre tale limite fino al compimento del 35 anno d età. Si evidenzia che il regime non è precluso a coloro che hanno più di 35 anni; il riferimento a tale limite di età è stato introdotto in sede di conversione in legge del DL n. 98/2011 per consentire ai soggetti più giovani un allungamento della durata del regime anche oltre il 5 anno e fino al compimento dei 35 anni. Il nuovo regime, che consente di usufruire delle medesime agevolazioni precedentemente previste (esonero da liquidazione / versamento dell IVA, dalla tenuta delle scritture contabili, ecc.), prevede il versamento di un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali pari al 5%. I contribuenti che nel 2011 adottano il regime dei minimi e non presentano i requisiti per l accesso al nuovo regime saranno soggetti ad IVA ed alla tassazione ai fini delle imposte dirette con le modalità ordinarie ma usufruiranno di un regime semplificato nonché dell esenzione dall IRAP. Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese, l art. 27, DL n. 98/2011 (c.d. Manovra correttiva ), ha introdotto un regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità che prende spunto dagli attuali regimi delle nuove iniziative produttive di cui all art. 13, Legge n. 388/2000 e dei minimi di cui all art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007. Le novità normative introdotte restringono notevolmente la platea dei soggetti che potranno continuare ad applicare l attuale regime dei minimi. Va comunque evidenziato che, al fine di rendere meno traumatico l effetto delle modifiche nei confronti dei contribuenti che avendo i requisiti per aderire al regime dei minimi non possono accedervi sulla base delle nuove condizioni, il Legislatore ha introdotto un regime semplificato che, pur prevedendo l applicazione dell IVA e della tassazione del reddito con le modalità ordinarie, consente di beneficiare di alcune semplificazioni contabili. IL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI AMBITO SOGGETTIVO Secondo quanto disposto dal citato art. 27 il regime di cui all articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (regime dei minimi), è applicabile, a decorrere dal 2012: esclusivamente alle persone fisiche che: 1) intraprendono un attività d impresa o di lavoro autonomo; 2) hanno intrapreso un attività d impresa o di lavoro autonomo dal 2008; per il periodo d imposta di inizio dell attività e per i 4 successivi. L applicazione è comunque ammessa anche oltre il 4 periodo d imposta successivo a quello di inizio dell attività, fino al compimento del 35 anno di età.

2 Va evidenziato che il nuovo regime è applicabile solo per un periodo di tempo limitato. Dalla formulazione della norma si evince che, in generale, il regime è applicabile dall inizio della nuova attività e per i 4 anni successivi. L età del contribuente rileva soltanto per poter usufruire dello stesso per un periodo maggiore rispetto ai 5 anni ordinari, fino all età di 35 anni. REQUISITI RICHIESTI Per l applicazione del nuovo regime in esame è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti: il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l inizio dell attività, un attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; l attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio dell arte / professione; se l attività costituisce il proseguimento di un impresa esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi del periodo d imposta precedente non deve essere superiore a Al fine di verificare il rispetto delle predette condizioni, considerata l analogia con quanto previsto per l accesso al regime delle nuove iniziative, è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti in passato da parte dell Amministrazione finanziaria. Esercizio di attività nei 3 anni precedenti Per l accesso al regime è richiesto che il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l inizio dell attività, alcuna attività d impresa / lavoro autonomo neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare. Considerato quanto precisato nella CM , n. 1/E la semplice apertura della partita IVA nell arco degli ultimi 3 anni non preclude automaticamente la fruizione del nuovo regime, essendo necessario l effettivo esercizio dell attività. Inoltre, non configura una causa di esclusione la precedente qualifica di socio di società di capitali. Mera prosecuzione di attività precedente L attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. È fatto salvo il caso in cui l attività precedentemente esercitata consista nel periodo di pratica obbligatoria per l esercizio di arti e professioni, che pertanto non preclude l accesso al regime. Prosecuzione dell attività svolta da altri e limite dei ricavi Qualora l attività costituisca il proseguimento di un impresa esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi del periodo d imposta precedente non deve essere superiore a Dato il riferimento esclusivamente all ipotesi di proseguimento di un attività d impresa e al limite dei ricavi, è consentito l accesso al regime ad un neo-professionista che rileva la

3 clientela di un altro studio, a prescindere dall ammontare dei compensi da questi conseguito, semprechè, ovviamente, siano rispettate le altre condizioni richieste (ad esempio, non avere già svolto l attività né come dipendente nè come collaboratore). Ciò risulta particolarmente interessante nel caso di subentro di un figlio nella professione svolta dal padre. AGEVOLAZIONI / SEMPLIFICAZIONI Il nuovo regime dei minimi conferma le medesime agevolazioni previste per l attuale regime, ossia: No addebito dell IVA a titolo di rivalsa. No diritto alla detrazione dell imposta sugli acquisti. Per le operazioni per le quali il contribuente è debitore d imposta (acquisti intracomunitari, reverse charge, ecc.) obbligo di integrare la fattura con l indicazione dell aliquota e dell imposta e di provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo. È questa l unica ipotesi di versamento dell IVA. Esonero da: IVA registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e delle fatture di acquisto; tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione; dichiarazione e comunicazione annuale; compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori; compilazione ed invio degli elenchi black list. Obbligo di: numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali; certificare i corrispettivi; indicare in fattura i riferimenti normativi cui sono soggette le operazioni effettuate. Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. IMPOSTE SUI REDDITI STUDI DI SETTORE IRAP Obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi. Il reddito d impresa / lavoro autonomo è determinato quale differenza tra l ammontare dei ricavi / compensi percepiti e le spese sostenute, ossia con l applicazione del principio di cassa. Esclusione dagli studi di settore / parametri. Esenzione dall IRAP. IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA Come disposto dal citato art. 27, l imposta sostitutiva dell IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito è fissata in misura pari al 5% (nell attuale regime dei minimi la stessa è pari al 20%).

4 Nei confronti di tali contribuenti dovrà essere chiarito se i sostituti d imposta dovranno operare, analogamente a quanto previsto nell attuale regime, la ritenuta del 20% sulle somme corrisposte. Nel nuovo regime l obbligo della ritenuta comporterebbe l anticipazione in capo al contribuente di un imposta del 20% a fronte di un imposta sostitutiva dovuta pari al 5%, con il conseguente verificarsi, in assenza di altri redditi, di posizioni cronicamente a credito. Va considerato peraltro che per il regime delle nuove iniziative produttive che prevede il versamento di un imposta sostitutiva del 10%, la CM , n. 7/E ha riconosciuto la non applicazione della ritenuta. CONTRIBUENTI MINIMI CHE NON POSSONO ACCEDERE AL NUOVO REGIME Il Legislatore ha introdotto alcune specifiche disposizioni a favore dei soggetti che, pur avendo i requisiti per aderire all attuale regime dei minimi, non possono accedervi dal 2012 sulla base delle nuove condizioni sopra descritte ovvero ne fuoriescono. Nei confronti di tali contribuenti è infatti applicabile un regime semplificato che prevede: l esonero dall obbligo: 1) di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD.; 2) delle liquidazioni e dei versamenti periodici IVA. Ciò comporta l assoggettamento ad IVA delle operazioni con versamento annuale della stessa e applicazione dell IRPEF secondo le modalità ordinarie; l esenzione dall IRAP. Il regime semplificato rappresenta il regime naturale per i c.d. ex minimi ; è comunque consentita l opzione per il regime ordinario. STUDI DI SETTORE Le disposizioni sopra citate non fanno alcun riferimento espresso all esclusione dei contribuenti in esame anche dagli studi di settore. Ciò dovrebbe comportare che, analogamente a quanto previsto per il regime delle nuove iniziative, gli stessi siano assoggettati agli studi di settore. Va comunque evidenziato che tali soggetti potrebbero rientrare tra i contribuenti marginali, nei cui confronti è prevista l applicazione degli studi di settore secondo modalità che garantiscono il corretto utilizzo di tali strumenti in sede di accertamento. Tale condizione, che costituisce una causa giustificativa di non congruità alle risultanze di GERICO va segnalata nelle Annotazioni del modello degli studi di settore. A tale proposito si rammenta che l Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 38/E ha individuato le condizioni di marginalità economica in coloro che non gestiscono l'attività imprenditoriale secondo logiche di mercato, ponendosi conseguentemente al di fuori del principio

5 di normalità che sottende l'intero impianto metodologico degli studi di settore. Tali condizioni sono caratterizzate dalla sussistenza, ad esempio, dei seguenti fattori: Secondo l Agenzia l'elemento che più fortemente caratterizza, in definitiva, tale condizione di marginalità, è comunque rappresentato dalla entità (assai modesta) del giro d'affari che non è in grado di remunerare il pur scarso o inesistente impiego dei fattori della produzione (lavoro - immobilizzazioni tecniche materiali e così via). RITENUTA D ACCONTO Ai lavoratori autonomi che adottano il regime semplificato, che comporta l applicazione delle ordinarie modalità di tassazione, dovrà essere operata la ritenuta del 20% sui compensi. DECADENZA DAL REGIME SEMPLIFICATO Per i soggetti in esame è prevista la decadenza dal regime semplificato, con effetto dall anno successivo, nel caso in cui: venga meno una delle condizioni di cui al comma 96 del citato art. 1 (conseguimento di ricavi/compensi superiori a , ammontare degli acquisti di beni strumentali nel triennio precedente superiore a , ecc.); ovvero si verifichi una delle condizioni di cui al comma 99 del citato art. 1 (applicazione di un regime speciale IVA, partecipazione ad una società di persone o associazione professionale, ecc.). OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO Ai soggetti in esame è riconosciuta la possibilità di optare per l applicazione del regime ordinario. L opzione ha validità minima di almeno un triennio; decorso tale periodo minimo ha validità annuale, fino alla concreta applicazione della stessa Bologna, il 10/10/2011

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