Nuovo regime in franchigia di IVA per i contribuenti minimi

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1 Nuovo regime in franchigia di IVA per i contribuenti minimi di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 9 settembre 2006 vedi tanti aggiornamenti sulla materia, su CommercialistaTelematico: contribuenti MINIMI==> regime forfettario==> ad esempio anche l articolo: Contribuenti forfettari e minimi: gestione dell acconto e pianificazione fiscale *** Il Decreto Legge , n. 223, con il quale il Governo ha elaborato talune misure urgenti in materia fiscale è stato convertito in Legge il La sua Legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del In tale provvedimento è contenuto il nuovo regime IVA per i contribuenti minimi. In seguito, la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 28 del ne ha fornito i primi chiarimenti in merito. Pertanto, di seguito esaminiamo il nuovo citato regime, che sarà utilizzato dal periodo , con talune osservazioni applicative. 1

2 Franchigia IVA per contribuenti minimi L art. 37, comma 15, del DL 223/2006 ha inserito nel DPR n. 633/1972, l art. 32-bis che introduce un nuovo regime IVA (c.d. regime della franchigia ), applicabile a decorrere dall anno Tale regime prevede l esclusione dal campo di applicazione dell IVA dei contribuenti che nell anno solare precedente (in particolare, si tratta del periodo d imposta 2006) hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d affari non superiore a 7.000,00 (c.d. contribuenti minimi). Si rammenta che, in precedenza, la Legge Finanziaria per il 2006 aveva abrogato sempre con decorrenza dal il regime forfetario previsto dalla Legge 662/96 utilizzabile da imprese individuali e professionisti non associati con volume d affari e valore residuo di beni strumentali inferiori ad ,14 e compensi corrisposti a dipendenti e collaboratori, comprensivi di oneri previdenziali, inferiori al 70% del volume d affari, in assenza di esportazioni. Soggetti destinatari e soggetti esclusi del nuovo regime Il regime si applica per i seguenti soggetti (residenti nel territorio dello Stato, che non hanno effettuato o non prevedono di effettuare esportazioni, e che realizzano un ridotto volume d affari) : Imprenditori (persone fisiche) che esercitano attività commerciali e agricole; professionisti. Sono, invece, esclusi dal regime della franchigia (qualunque sia il volume d affari realizzato) i soggetti: non residenti che operano nel territorio dello Stato per il tramite di rappresentanti fiscali o mediante identificazione diretta; che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell imposta quale, ad 2

3 esempio, il regime agricolo, per l editoria, per le agenzie di viaggio e turismo, per i rottami e operazioni similari, per i giochi, spettacoli ed intrattenimenti, per i beni usati, oggetti d arte, di antiquariato o da collezione. La circolare n. 28 del ha precisato che il nuovo regime per i contribuenti minimi non supera le disposizioni speciali di cui all art. 34 del DPR n. 633/1972 per i produttori agricoli: Infatti, tali norme sul regime speciale agricolo si continuano ad applicare, anche per la parte riguardante l' esonero (comma 6, art. 34). Tuttavia, ha rilevato la predetta circolare, nel settore agricolo, la franchigia IVA si applica (in maniera esclusiva) per i produttori agricoli che hanno optato per l applicazione dell imposta nei modi ordinari, ai sensi dall art. 34, comma 11 del DPR n. 633/1972. Pertanto, tali produttivi, una volta optato per il regime ordinario IVA, avendone le condizioni (ad es. volume d affari non superiore a 7.000,00, ecc.) sono poi comunque esclusi da IVA (queste tesi interpretativa dell Agenzia delle Entrate lascia però perplessi). Sono pure esclusi dal neo regime i contribuenti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili di cui all art. 10, n. 8), del DPR n. 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all art. 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993. I soggetti cui si applica il regime della franchigia sono individuati attraverso un numero speciale di partita IVA. Per i contribuenti già in attività il numero speciale é attribuito direttamente dall Agenzia delle Entrate a seguito della prima comunicazione dei dati, mentre per i soggetti che iniziano l attività l attribuzione avviene a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività. 3

4 Determinazione del volume d affari Il regime della franchigia si applica, pertanto, ai contribuenti che hanno realizzato nell anno solare precedente, o prevedono di realizzare, in caso di inizio attività, un volume d affari non superiore a 7.000,00. Per la determinazione del volume d affari occorre fare riferimento, ai sensi dell art. 20 del DPR n. 633/1972, all ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all anno solare precedente, tenuto conto della variazioni di cui all art. 26 del DPR n. 633/72, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di beni e di servizi tra attività separate nell ambito della stessa impresa. Nel caso in cui il soggetto svolga più attività occorre considerare il volume d affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separata o assoggettate, dalla normativa IVA, a regimi speciali espressamente disciplinati. Al calcolo del limite concorrono, quindi, anche i corrispettivi ed i compensi inerenti le attività escluse dal regime giacché assoggettate a regimi speciali. Casi in cui il regime della franchigia non é applicabile a) Disapplicazione per opzione Il regime della franchigia rappresenta il regime naturale per i contribuenti che si trovano nelle condizioni da franchigia, salva la facoltà di optare per l applicazione dell imposta nei modi ordinari. In base al DPR n. 442/1997, l opzione per il regime ordinario IVA vincola il 4

5 contribuente per un triennio e, trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, la scelta resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando é concretamente applicata. Il regolamento stabilisce che l opzione sia comunicata con la prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata; fino a tale momento la scelta si desume dal comportamento concludente tenuto dal contribuente. Le medesime disposizioni si applicano in caso di revoca dell opzione, che ha effetto dall anno nel corso del quale é operata. In tale evenienza, atteso che l applicazione del regime della franchigia comporta l esonero per il contribuente dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, la scelta (opzione o revoca regime ordinario IVA) é comunicata presentando unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini, il quadro VO (comunicazioni delle opzioni e delle revoche) rinvenibile nella dichiarazione annuale IVA. b) Disapplicazione di diritto La norma prevede la fuoriuscita dal regime qualora sia superato anche uno dei limiti fissati nel comma 1, ossia quando il volume d affari realizzato supera 7.000,00 o sono effettuate cessioni all esportazione. Il regime cessa di avere efficacia a decorrere dall anno solare successivo a quello in cui é superato uno dei limiti, ovvero a decorrere dal medesimo anno solare se la soglia viene superata per oltre il 50% per cento del limite stesso. Ad esempio, se il volume d affari realizzato nel 2007 é pari a 9.000,00 il contribuente calcola l imposta nei modi ordinari a decorrere dall anno 2008; se, invece, il volume d affari realizzato nel 2007 é pari a ,00, il 5

6 contribuente deve applicare l imposta nei modi ordinari già a decorrere dall anno In tal caso, l imposta va applicata secondo le regole ordinarie già dall inizio dell anno e, pertanto, il contribuente deve calcolare e versare l IVA a debito relativa alle operazioni effettuate nell anno 2007 dopo avere detratto l imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. Esonero dagli obblighi tributari ai fini IVA Il nuovo regime naturale prevede che i soggetti in franchigia siano esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell imposta periodica e annuale (artt. 27 e 30 del DPR n. 633/1972 e artt del D.lgs. n. 322/1997) e da qualunque altro adempimento previsto dal DPR n. 633/1972, ossia: registrazione delle fatture emesse (art. 23), registrazione dei corrispettivi (art. 24) registrazione degli acquisti (art. 25) dichiarazione e comunicazione annuale (artt. 8 e 8-bis del DPR n. 322/1998) compilazione ed invio del nuovo elenco clienti e fornitori (art. 37, commi 8 e 9 del decreto) tenuta e conservazione dei registri e documenti (art. 39) escluse le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione. Adempimenti obbligatori Permangono, comunque, alcuni adempimenti per i contribuenti minimi in franchigia, quali: l obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; l obbligo di certificazione dei corrispettivi; 6

7 l obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all Agenzia delle entrate; l obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta e l obbligo del relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Le modalità ed i termini con cui deve essere adempiuto l obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi saranno stabiliti con il provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate. Per tutti gli adempimenti tributari contribuenti in franchigia si possono fare assistere dall ufficio locale dell Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente; qualora decidano di avvalersi di tale facoltà i contribuenti devono dotarsi di un apparecchiatura informatica, corredata da accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell Agenzia delle entrate. Esclusione dal diritto di rivalsa e di detrazione Tali contribuenti minori non possano addebitare l imposta a titolo di rivalsa né esercitare il diritto alla detrazione dell imposta assolta sugli acquisti, nazionali e comunitari, nonché sulle importazioni, pur restando obbligati alla certificazione dei corrispettivi. Pertanto la ricevuta o lo scontrino emessi per certificare i corrispettivi non devono contenere l addebito dell imposta. L indetraibilità soggettiva assoluta dell imposta corrisposta sugli acquisti ne comporta che nei casi in cui detti contribuenti, in relazione ad operazioni passive, assumono la qualità di debitori d imposta nei confronti dell Erario (ad esempio, 7

8 nell ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge), sono obbligati ad integrare la fattura con indicazione dell aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Passaggio al regime della franchigia e rettifica della detrazione L applicazione del regime della franchigia comporta la rettifica dell IVA già detratta negli anni in cui si é applicato il regime ordinario, ai sensi dell art. 19-bis2 del DPR n. 633/1972. L IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, tranne per i beni ammortizzabili (compresi i beni immateriali) la cui rettifica va eseguita se non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, o dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni. Inoltre, il comma 5 dell art. 19-bis2 stabilisce che la rettifica non si applica ai beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 e ai beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte del reddito é superiore al 25%. Per effettuare la rettifica occorre predisporre un apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni del patrimonio aziendale, anche al fine di permettere i controlli da parte dell Amministrazione finanziaria (si veda la circolare del n. 328/E/1997). Analoga rettifica va applicata quando il contribuente transita, anche per opzione, nel regime ordinario dell IVA. 8

9 Viene disposto che l imposta dovuta va versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall anno in cui é avvenuta la modifica del regime. In sede di prima applicazione della norma, la prima rata é anticipata al Pertanto, i contribuenti che transitano nel regime della franchigia a decorrere dal , devono versare l IVA che deriva dalla rettifica entro i seguenti termini: prima rata: (su tale rata che é anticipata, occorrono ulteriori chiarimenti ministeriali); seconda rata: ; terza rata: E possibile estinguere il debito mediante lo strumento della compensazione o con eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata è punibile con la sanzione prevista dall articolo 13 del D.lgs. n. 471/1997 (pari al 30% dell importo non versato) e costituisce titolo per la riscossione coattiva. Le rettifiche della detrazione vanno effettuate nell ultima dichiarazione annuale presentata, ossia, quella relativa all anno precedente al transito nel regime in franchigia. Ad esempio, un contribuente che transita nel nuovo regime il deve evidenziare le rettifiche della detrazione conseguenti al passaggio nella dichiarazione annuale per il 2006 (modello Unico PF 2007 periodo d imposta 2006). Dichiarazione annuale Al fine di rendere neutrali gli effetti prodotti dal transito dal regime ordinario di 9

10 applicazione dell IVA al regime della franchigia, nel quale i soggetti sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell imposta, viene disposto che con l ultima dichiarazione annuale presentata deve essere corrisposta anche l imposta relativa alle operazioni ad esigibilità differita di cui all art. 6 del DPR n. 633/1972, ancorché non se ne sia ancora verificata l esigibilità. Si tratta dell imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte, ad esempio, allo Stato, agli organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali, per le quali l esigibilità dell imposta viene differita al momento del pagamento del corrispettivo. Rimborso dell imposta a credito Una volta eseguite le opportune rettifiche previste dall art. 19-bis2, se nell ultima dichiarazione annuale IVA, relativa al periodo di applicazione dell imposta nei modi ordinari, emerge una eccedenza di credito IVA, il medesimo può essere chiesto a rimborso se sussistono i presupposti di cui all art. 30 del DPR n. 633/1972, o può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi. Ulteriori modifiche Con la modifica nell art. 41, comma 2-bis, del D.L. n. 331/1993 (convertito dalla l. n. 427/1993) viene previsto che le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia non sono cessioni intracomunitarie rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro, con la conseguenza che le stesse si configurano come cessioni interne senza diritto di rivalsa. Ulteriori considerazioni Dovrebbe permanere l esistenza dei regimi speciali delle nuove iniziative produttive e dei contribuenti marginali, poiché comunque non interessano la normativa dell IVA. 10

11 A tal fine di seguito se ne ripropone la relativa disciplina che è attinente, invece, le imposte dirette (IRPEF): NUOVE INIZIATIVE E MARGINALI Soggetti ammessi Possono richiedere l applicazione del regime fiscale delle nuove attività le sole persone fisiche e i titolari di imprese familiari a condizione che (art. 13, L , n. 388): Negli ultimi 3 anni non abbiano esercitato attività artistica, professionale o d impresa (anche familiare o in forma associata); la nuova attività da intraprendere non costituisca la mera prosecuzione di una precedente anche svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, compresa quella sotto forma di collaborazione coordinata continuativa (sono esclusi i periodi di pratica obbligatoria per l esercizio di arti o professioni); l ammontare dei compensi di lavoro autonomo o i ricavi per le attività imprenditoriali di servizi non siano superiori a ,41 euro; nel caso di attività diverse da quelle di servizi il limite è elevato a ,83 euro; in presenza di più attività esercitate contemporaneamente la somma dei ricavi e compensi non può superare il limite posto per l attività prevalente, cioè quella in cui sono stati conseguiti i maggiori ricavi o compensi; nel caso di prosecuzione di un attività d impresa svolta precedentemente da altro soggetto, l ammontare dei ricavi realizzati nell esercizio precedente quello di opzione per il nuovo regime non sia stato superiore ai limiti sopra illustrati; siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. 11

12 Opzione I contribuenti comunicano l opzione per il regime agevolato all Ufficio locale dell Agenzia delle Entrate, in sede di presentazione della dichiarazione d inizio attività. Tale comunicazione e l eventuale intenzione di avvalersi dell assistenza fiscale possono avvenire mediante apposito modello (Provvedimento ). Analoga procedura deve essere applicata nel caso di rinuncia al regime. Durata dell opzione La normativa prevede una durata massima di permanenza nel nuovo regime di tre anni, ma anche prima di tale termine è facoltà del contribuente comunicare all Ufficio locale dell Agenzia delle Entrate la propria rinuncia al regime agevolato (C.M , n. 23/E). Calcolo del reddito Il reddito da assoggettare a tassazione agevolata deve essere determinato come differenza tra l ammontare dei ricavi e compensi e quello dei costi e spese determinati secondo le regole previste per il lavoro autonomo o per l attività d impresa in contabilità semplificata (rispettivamente ex artt. 50 e 79, D.P.R. 917/1986). In luogo dell ordinaria IRPEF e relative addizionali il contribuente applica sul reddito un imposta sostitutiva pari al 10% dello stesso. Cause di cessazione Il regime fiscale cessa di avere efficacia quando: i ricavi o i compensi conseguiti (o valutati in base agli studi di settore per i contribuenti marginali) superano il limite fissato per l ammissione al regime agevolato; a decorrere dal periodo d imposta successivo il contribuente sarà 12

13 assoggettato a tassazione ordinaria; i ricavi o i compensi conseguiti (ovvero quelli valutati in base agli studi di settore per i contribuenti marginali) superano il limite fissato per l ammissione al regime agevolato di oltre il 50% del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l intero reddito d impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d imposta stesso in cui il limite è stato superato; in caso di rinuncia da parte del contribuente. Soggetti esclusi Sono esclusi dai regimi agevolati, indipendentemente dai ricavi o compensi dell anno precedente: Le società, comprese quelle semplici, di armamento e di fatto; le associazioni professionali senza personalità giuridica; i contribuenti forfetari (si ricorda che dal tale regime è abolito). Nell impresa familiare il titolare deve versare l imposta sostitutiva calcolata sull intero reddito d impresa, comprensivo delle quote attribuite ai collaboratori o al coniuge (C.M , n. 8/E). Sanzioni Sono le stesse previste per le imposte sui redditi. Nel caso in cui il contribuente benefici di un regime agevolato in presenza di un reddito superiore al limite massimo per l ammissione allo stesso, sarà soggetto ad una sanzione da 1 a 2 volte la differenza tra l Irpef determinata secondo le ordinarie regole di tassazione e l imposta pagata (art. 1, co. 2 e 3, D.Lgs. 471/1997); dalla maggiore imposta dovuta, però, verrà detratta l imposta sostitutiva assolta. Obblighi I contribuenti sono comunque tenuti a: 13

14 conservare i documenti contabili (ricevuti ed emessi) ai sensi dell art. 22, D.P.R. 600/1973; emettere fattura o certificare i corrispettivi, quando prescritti; presentare le dichiarazioni annuali; Versamenti d imposta I soggetti sono comunque tenuti all effettuazione dei seguenti versamenti: Annuale dell Iva dovuta, in acconto e a saldo dell Irap, dell imposta sostitutiva nel termine previsto per il versamento a saldo dell Irpef. Altri redditi Eventuali altri redditi soggetti ad Irpef, oltre quelli legati all attività per cui si è optato per uno dei due regimi agevolati, devono essere tassati e versati nei modi ordinari. </T Esonero dagli adempimenti contabili settembre 2006 Vincenzo D Andò 14

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