Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 Legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006

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1 Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 Legge di conversione n. 248 del 4 agosto Elenco clienti e fornitori 2. Comunicazione telematica corrispettivi 3. Settore edile reverse charge 4. Apertura partita IVA 5. Contribuenti minimi in franchigia 6. Aliquote IVA modifiche 7. Termini accertamento IVA 8. Sanzioni penali IVA

2 Elenco Clienti e Fornitori (Art. 37, commi 8 e 9) Elenco clienti: per il 2006 solo l indicazione di clienti titolari di partita IVA dal 2007: l elenco comprenderà tutte le fatture di vendita Elenco fornitori: titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA

3 Dati da trasmettere Codice fiscale Importo complessivo delle operazioni effettuate Indicazione dell imponibile e dell imposta Operazioni non imponibili ed esenti La trasmissione va effettuata esclusivamente per via telematica entro 60 giorni dal termine di presentazione della comunicazione annuale dati IVA Le modalità di presentazione degli elenchi saranno definite con apposito provvedimento

4 Sanzioni La sanzione amministrativa da 258 a euro è prevista nelle ipotesi di: omissione della trasmissione degli elenchi; trasmissione degli elenchi con dati incompleti o inesatti. Per la regolarizzazione di eventuali errori relativi agli elenchi è ammesso il ravvedimento operoso (Circ. n. 28/E/2006)

5 Comunicazione telematica dei corrispettivi (Art. 37, commi 33/37) Dal 1 gennaio 2007, sono obbligati a comunicare all Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi: i commercianti al minuto e attività assimilate; le imprese che operano nella grande distribuzione. Rimane l obbligo della certificazione fiscale dei corrispettivi E soppresso l obbligo di annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all articolo 24 del D.P.R. n. 633/72

6 Termini per la trasmissione Con apposito provvedimento saranno definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni La prima trasmissione telematica dovrà comunque avvenire entro il mese di luglio 2007 e comprenderà i dati relativi ai mesi precedenti

7 Credito d imposta Per i contribuenti che scelgono di adattare tecnicamente gli apparecchi misuratori in uso per la trasmissione telematica dei dati registrati giornalmente è riconosciuto un credito d imposta pari a 100 euro utilizzabile esclusivamente tramite il modello F24 Il credito compete: una sola volta, indipendentemente dal numero di misuratori adattati alle nuove funzionalità in ogni caso, successivamente all avvenuta prestazione dell intervento tecnico e del relativo pagamento

8 Sanzioni Il mancato adempimento degli obblighi connessi alla trasmissione telematica dei corrispettivi è punito con la sanzione amministrativa da a euro Restano ferme le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di registrazione e quelle relative alla violazione di regolare tenuta della contabilità

9 Settore edile: reverse charge (Art. 35, commi 5 e 6 ter) Il meccanismo del reverse charge si applica alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti di: imprese che svolgono attività di costruzione/ristrutturazione di immobili; appaltatore principale; altro subappaltatore.

10 Adempimenti Il committente deve: integrare la fattura con IVA registrarla nei registri IVA acquisti e vendite L applicazione del meccanismo dell inversione contabile nel settore edile è subordinato ad apposita autorizzazione comunitaria

11 La legge di conversione ha introdotto ulteriori disposizioni finalizzate a: estendere la facoltà di richiedere il rimborso dell eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale IVA, anche alle ipotesi in cui, nel settore edile, siano rese le suddette prestazioni di servizi; consentire al subappaltatore di effettuare la compensazione infrannuale; elevare a un milione di euro il limite compensabile orizzontalmente a favore dei subappaltatori il cui volume d affari, registrato nell anno precedente, riguardi per almeno l 80 per cento prestazioni rese in esecuzione di contratti d appalto. Anche queste ultime disposizioni si applicheranno successivamente all autorizzazione dell Unione Europea

12 Attribuzione del numero di partita IVA (Art. 37, commi 18, 19 e 20) A partire dal 1 novembre 2006*, l attribuzione del numero di partita IVA determina: a) l esecuzione di riscontri automatizzati per l individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso; b) l eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell attività. * Sono programmati specifici controlli per i contribuenti che hanno aperto la partita IVA anche antecedentemente al 1 novembre 2006.

13 Il nuovo comma 15 ter dell articolo 35 del D.P.R. n. 633/72 prevede che con apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate saranno individuate: le specifiche informazioni da richiedere all atto della dichiarazione di inizio attività; le tipologie di contribuenti per i quali l attribuzione della partita IVA determina la possibilità di effettuare acquisti intracomunitari ( tale possibilità è subordinata alla condizione che sia rilasciata polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d affari presunto e comunque non inferiore a euro).

14 Nuovo regime dei contribuenti minimi in franchigia (Art. 37, commi 15, 16 e 17) Sono destinatari del nuovo regime i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che: nel corso del 2006 hanno realizzato o, in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume di affari non superiore a euro; non hanno effettuato o non prevedono di effettuare esportazioni. Sono esclusi dal nuovo regime, indipendentemente dal volume di affari: i soggetti non residenti; i soggetti che adottano regimi speciali di determinazione dell imposta; i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.

15 I soggetti cui si applica il regime della franchigia sono individuati attraverso l attribuzione di uno speciale numero di partita IVA. Contribuenti già in attività: il numero di partita IVA è direttamente attribuito dall Agenzia delle Entrate a seguito della prima comunicazione dei dati. Contribuenti che iniziano l attività: l attribuzione del numero di partita IVA avviene a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

16 Ai fini della determinazione del volume di affari occorre fare riferimento all ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione, con riferimento all anno solare precedente Sono escluse: le cessioni di beni ammortizzabili; i passaggi di beni e di servizi tra attività separate nell ambito della stessa impresa. Per i soggetti che svolgono più attività occorrerà considerare il volume d affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate

17 Il nuovo regime ha valenza soltanto ai fini IVA e prevede: l esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento periodico dell imposta, nonché dagli ulteriori adempimenti previsti dal D.P.R. n. 633/72; l obbligo di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; l obbligo di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi all Agenzia delle Entrate; l impossibilità di addebito dell imposta a titolo di rivalsa e divieto di detrazione dell IVA assolta sugli acquisti; l obbligo di integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e di versamento della relativa imposta

18 Disapplicazione per opzione Il regime della franchigia rappresenta il regime naturale I contribuenti possono optare per l applicazione dell imposta nei modi ordinari L opzione è vincolante per tre anni e va comunicata con la prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata e, salvo revoca, è prorogata per ciascun anno successivo al triennio.

19 Disapplicazione di diritto E prevista la fuoriuscita dal regime qualora: il volume d affari realizzato superi euro; siano effettuate cessioni all esportazione. Il regime cessa di avere efficacia: dall anno solare successivo a quello in cui è superato uno dei limiti; a decorrere dal medesimo anno solare se la soglia viene superata per oltre il 50% del limite stesso. In tale ultimo caso l imposta andrà applicata sulle operazioni imponibili effettuate nell intero anno, al netto dell IVA detraibile sugli acquisti.

20 Rettifica della detrazione L applicazione del regime della franchigia comporta: 1. l impossibilità di addebitare l imposta a titolo di rivalsa; 2. l impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell imposta assolta sugli acquisti, nazionali e comunitari, nonché sulle importazioni; 3. l obbligo di integrazione della fattura con applicazione dell aliquota e della relativa imposta, nonché del versamento della stessa entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; 4. la rettifica dell IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario. In tale circostanza l IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata.

21 La rettifica va applicata anche quando il contribuente transita, anche per opzione, nel regime ordinario dell IVA L imposta dovuta deve essere versata in tre rate annuali Il versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per il versamento del saldo dell IVA annuale a decorrere dall anno in cui è intervenuta la modifica del regime La prima rata deve essere comunque versata entro il 27 dicembre 2006 E ammessa la facoltà di estinguere il debito mediante compensazione ovvero con eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche Il mancato versamento di ogni singola rata è punibile con la sanzione prevista dall articolo 13 del D. Lgs. N. 471 del 1997

22 Aliquote IVA (Art. 36, comma 1) A partire dal 4 luglio 2006 i servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico (numero 123 bis della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972), scontano l IVA nella misura ordinaria del 20 per cento Resta invariata ( 10 per cento) l aliquota relativa ai: 1. prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, torrone e simili) in confezione non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune; 2. cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio (vedi punto 1) 3. francobolli da collezione e collezioni di francobolli; 4. prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di caloreenergia per uso domestico, salvo quelle relative a calore-energia derivante dall utilizzo di fonti energiche rinnovabili.

23 Sanzioni tributarie penali: nuove fattispecie (Art. 35, comma 7) 1. Omesso versamento dell IVA dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale 2. Utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per un importo eccedente euro per ciascun periodo d imposta In entrambi i casi: il reato si perfeziona qualora l ammontare dell omesso versamento IVA o dell indebita compensazione superi euro per ciascun periodo d imposta; la sanzione è rappresentata dalla reclusione da sei mesi a due anni.

24 Momento consumativo del reato Riguardo all omesso versamento dell IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale, il reato si perfeziona solo qualora il mancato versamento si protrae fino al 27 dicembre dell anno successivo al periodo d imposta di riferimento Per quanto riguarda l indebita compensazione il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore a euro con riferimento al singolo periodo d imposta

25 Termini di decadenza dell accertamento (Art. 37, commi da 24 a 26) I termini per l attività di accertamento, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA, vengono modificati in presenza di fattispecie penalmente rilevanti La norma prevede che l ordinario termine di decadenza per l attività di accertamento è aumentato al doppio quando il contribuente abbia commesso una reato perseguibile d ufficio In tali ipotesi l amministrazione finanziaria potrà notificare gli avvisi di accertamento entro: il 31 dicembre dell ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata

26 L ampliamento dei termini è limitato al solo periodo d imposta in cui è stata commessa la violazione penalmente rilevante Per gli altri periodi d imposta valgono, pertanto, gli ordinari termini per l accertamento La disposizione trova applicazione a partire dal periodo d imposta per il quale, alla data del 4 luglio i termini per l accertamento siano ancora pendenti

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