Studio E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI dottori commercialisti
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1 Dott. Enrico Guarducci Dott. Domenico Ciafardoni Dott. Salvatore Marchese Dott. Gianluca Bogini Dott. Giulio Nicolò Campagni Ai Preg.mi Signori Clienti Loro Sedi Circolare n Perugia, 11 gennaio 2013 Nuovi obblighi di fatturazione Con il D.L. Salva-infrazioni (D.L. 216/2012) trasfuso nella L. di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24 dicembre 2012) è stata recepita la direttiva comunitaria n. 2010/45/UE del 13 luglio 2010 relativa alle norme in materia di fatturazione. Di seguito si riportano le principali novità anche alla luce dei primi chiarimenti forniti dall Agenzia Entrate con risoluzione nr. 1/E dell Contenuto della nuova fattura A seguito delle modifiche apportate all art. 21 del DPR 633/72 per ciascuna operazione imponibile il cedente/prestatore deve emettere la fattura in base al seguente contenuto minimo obbligatorio: 1. data di emissione; 2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco. La Risoluzione 1/E/2013, sopra richiamata ha puntualizzato che è possibile procedere alla emissione delle fatture con lo stesso criterio usualmente utilizzato fino al 31/12/2012, e cioè tramite emissione di fatture numerate progressivamente dalla nr. 1, con indicazione della data di riferimento. E, peraltro, possibile procedere a numerazione aggiungendo anche l anno di emissione (es. n.01/2013- n.02/2013; nel caso di più serie di fatture: n.01a/ n.02a/2013); la numerazione, come attribuita, deve corrispondere a quanto annotato nel registro delle fatture; 3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore; 4. numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente; 6. numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento. 1
2 Nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione, il codice fiscale; 7. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; 8. corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 9. corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 10. aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; 11. data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi (art. 38, c. 4, DL 331/93). Se le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse: la natura, qualità e quantità dei beni/servizi; l imponibile; l imposta; vanno indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. La fattura è richiesta anche qualora, in luogo dell imposta, occorre riportare una specifica annotazione che indichi la relativa norma nazionale o UE (nuovo c. 6, art. 21, DPR 633/72). In particolare, per le seguenti operazioni: Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (non soggette ad IVA ex art. 7-bis, c. 1) Operazioni non imponibili (esportazioni e fattispecie assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater) Operazioni esenti (con riferimento a quelle di cui all art.10 del DPR n.633/72, ad eccezione di quelle indicate al n.6) della medesima disposizione ex art. 10 eccetto quelle al n. 6 ) Regime del margine (DL 41/95) OPERAZIONE NON SOGGETTA OPERAZIONE NON IMPONIBILE OPERAZIONE ESENTE : - regime del margine BENI USATI - regime del margine OGGETTI D ARTE - regime del margine OGGETTI DI ANTIQUARIATO o DA COLLEZIONE Nel caso di operazioni soggette all obbligo dell inversione contabile interna cosiddetto reverse charge (ad esempio, cessioni di fabbricati strumentali, prestazioni rese nei subappalti del settore edile, etc.), è inserito l obbligo di indicare nella fattura (emessa 2
3 senza addebito d imposta) l annotazione INVERSIONE CONTABILE e l eventuale indicazione del riferimento normativo (art. 17 DPR 633/72). Estensione dell obbligo di emissione della fattura alle operazioni non territoriali Per effetto del comma 6-bis del modificato art. 21 DPR 633/72, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono obbligati ad emettere fattura anche quando pongono in essere le operazioni sotto riportate, non soggette ad Iva in base agli artt. da 7 a 7-septies (ovvero non territorialmente rilevanti in Italia): a) cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle finanziarie esenti di cui all art.10, nr. 1)-4) e 9) del DPR 633/72 effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell importa in un altro Stato comunitario ===Ł al ricorrere di tale ipotesi, nella fattura in luogo dell ammontare dell Iva deve essere apposta la dicitura INVERSIONE CONTABILE, con l eventuale specificazione della disposizione di riferimento; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell Unione Europea ===Ł in tale caso, a prescindere dallo status e/o dal luogo di stabilimento del cessionario/committente nel documento fiscale deve essere indicata l annotazione OPERAZIONE NON SOGGETTA, e l eventuale fonte normativa. In pratica, l obbligo di fatturazione è stato esteso anche alle cessioni/prestazioni non territoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell imposta in un altro Stato Ue o nei confronti di soggetti extracomunitari. Esempi: a) servizio di un impresa italiana nei confronti di una società francese: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell art. 7 ter del DPR 633/72, imposta dovuta in Francia ad opera del committente con inversione contabile. In tale ipotesi sussiste l obbligo di fatturazione, in quanto è ricorrente il requisito della debenza d imposta ad opera del committente UE; b) servizio reso a soggetto passivo d imposta extra-ue: è sufficiente la carenza del presupposto territoriale in Italia affinché sussista l obbligo di emissione della fattura, poiché si fa riferimento ad operazioni che si considerano effettuate fuori dell Unione Europea, senza alcuna indicazione in merito al debitore del tributo. Il nuovo comma 6-ter del citato art. 21 prevede che le fatture emesse dal cessionario o committente in un unico esemplare, in virtù di un obbligo proprio (art. 17, c.2 DPR 633/72), devono riportare l annotazione AUTOFATTURAZIONE. Effetti sul volume d affari Con le modifiche in argomento le prestazioni di servizi cd generiche (non soggette a IVA - art. 7-ter del DPR 633/72) e le operazioni extraterritoriali per le quali è previsto l obbligo di fatturazione (e quindi di registrazione), dal 01/01/2013 vengono a concorrere alla formazione del volume d affari, seppure non contribuendo alla formazione del plafond per gli esportatori abituali. 3
4 Comunicazioni black list Le nuove regole concernenti gli obblighi di fatturazione anche per le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, comportano un ampliamento delle operazioni interessate dalla comunicazione di cui all art. 1 del DL n. 40/2010 (comunicazione black list ), rientrando, infatti in quest ultima le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione secondo la disciplina prevista ai fini IVA, intercorse con paesi black list. Momento di emissione della fattura La fattura va emessa al momento di effettuazione dell operazione come determinato ai sensi dell art. 6 DPR 633/72 (consegna beni mobili, pagamento del servizio, ecc.). Fattura emessa mediante registratore di cassa Dal 2013 le fatture potranno essere emesse anche attraverso i registratori di cassa; queste dovranno riportare in ogni caso l identificativo fiscale del destinatario ovvero: la partita IVA se si tratta di soggetto passivo italiano o UE; il codice fiscale se si tratta di un privato (residente o domiciliato in Italia). OPERAZIONI INTRACEE - momento di effettuazione della operazione Le modifiche normative hanno interessato anche le operazioni intracee, ed in particolare modo il momento di effettuazione della operazione. E stato così riformulato integralmente l art. 39 del D.L. n.331/93 (effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari): l acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un analoga cessione di beni interna. Conseguentemente, il momento di effettuazione sia della cessione che dell acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. In buona sostanza, il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari coincide con l inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro di partenza (Italia per le cessioni, altro Stato UE per gli acquisti. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere integrate (non ci sono in merito novità). Il nuovo comma 1 dell art. 47 DL 331/93 prevede dal anche l indicazione anche dell eventuale corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Gli acconti incassati/pagati in relazione a cessioni o acquisti di beni intracomunitari non sono più soggetti all obbligo di fatturazione in quanto tale evento finanziario non integra il presupposto di effettuazione dell operazione. 4
5 Tabella di sintesi FATTURAZIONE ACCONTI E prevista l estensione dell obbligo di emissione della fattura per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente non rilevanti in Italia (artt. da 7 a 7-septies) del DPR 633/72), poste in essere nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altri Paesi Ue, ovvero di soggetti extra Ue. Nel primo caso (committente UE), la fattura riporterà l annotazione inversione contabile ; nel secondo caso (committente extra-ue) in fattura occorrerà indicare che si tratta di operazione non soggetta. Inoltre, sulle informazioni della fattura sarà obbligatorio inserire sempre la partita IVA del cessionario/committente nazionale o Ue o il codice fiscale in caso di persona fisica. Gli acconti incassati o pagati per una cessione o acquisto di beni con un Paese UE non sono più soggetti all obbligo di fatturazione. FATTURE EMESSE CON REGISTRATORE DI CASSA Da gennaio 2013 le fatture potranno essere emesse anche attraverso i registratori di cassa ( L.18/1983) Distinti saluti 5
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