FOCUS FISCALE - MAGGIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE MAGGIO/2010. pagina 1 di 9
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1 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE MAGGIO/2010 pagina 1 di 9
2 Territorialità IVA dei trasporti di beni: novità 2010 PREMESSA La c.d. Direttiva Servizi (2008/8/CE), recepita con D.lgs , n. 11, ha modificato le regole relative al luogo di tassazione delle prestazioni di servizi. In particolare, dal 1 gennaio 2010 diventa rilevante, almeno per le prestazioni c.d. generiche (trasfusa nell art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72), ossia diverse da quelle disciplinate da una specifica deroga, la seguente distinzione: prestazioni rese nei confronti di un committente soggetto passivo (ossia business to business, o più brevemente B2B ): sono rilevanti territorialmente nel Paese del committente; prestazioni rese nei confronti di un committente non soggetto passivo d imposta (business to consumer, o più brevemente B2C ): sono rilevanti territorialmente nel Paese del prestatore. Come noto, fino al 31 dicembre 2009, il luogo di rilevanza territoriale dei servizi generici coincideva con il luogo di residenza del prestatore, ai sensi dell art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 (a nulla rilevando lo status del committente). A fianco della regola generale sopra descritta, come accadeva fino al 2009, vi sono numerose deroghe per alcune tipologie di prestazioni di servizi c.d. battezzate. Tali deroghe possono essere suddivise in due categorie: pagina 2 di 9
3 assolute, applicabili sia per le prestazioni B2B (committente soggetto passivo), sia per le prestazioni B2C (committente non soggetto passivo), previste negli artt. 7-quater e 7- quinquies del D.P.R. n. 633/72; relative, applicabili solo per le prestazioni B2C (committente non soggetto passivo d imposta), disciplinate dagli artt. 7-sexies e 7-septies del DPR 633/72. Mentre nella disciplina vigente fino a tutto il 2009, i servizi disciplinati dalle deroghe (contenute nell art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 633/72) erano applicabili in ogni caso, a prescindere dalla qualifica del soggetto committente (con conseguenti problematiche relative all obbligo di identificazione del soggetto non residente in Italia, laddove il committente residente nel territorio dello Stato fosse un privato ), nel nuovo scenario normativo accade che: per le prestazioni di servizi disciplinate dalle deroghe assolute, di cui agli artt. 7-quater e 7- quinquies, continua ad essere irrilevante lo status del soggetto committente (soggetto passivo IVA o privato ).Tali deroghe infatti trovano applicazione laddove si siano verificati i presupposti; per le prestazioni di servizi disciplinati dalle deroghe relative (artt. 7-sexies e 7-septies), al contrario, l applicazione è prevista nella sola ipotesi in cui il committente sia un non soggetto passivo IVA; a decorrere dal 1 gennaio 2010, sono abrogate le disposizioni relative ai servizi di trasporto intracomunitario di cui all art. 40, comma 5, del D.L. n. 331/93. Da quanto detto deriva, che per le deroghe relative, è necessario distinguere tra: servizio reso a committente non soggetto passivo (B2C): applicazione del criterio territoriale previsto dalla deroga; servizio reso a committente soggetto passivo (B2B): applicazione della regola generale di cui all art. 7-ter, con conseguente tassazione IVA nel Paese del committente. IL TRASPORTO DI BENI A seguito del recepimento della direttiva servizi (2008/8/CE), le prestazioni di trasporto di beni sono contenute nell art. 7-sexies, lett. b) e c), del D.P.R. n. 633/72. In particolare: pagina 3 di 9
4 la lett. c) disciplina i trasporti intracomunitari di beni, prevedendone la rilevanza nel territorio dello Stato quando la relativa esecuzione ha ivi inizio; la lett. b) disciplina i trasporti di beni diversi da quelli intracomunitari, prevedendone la rilevanza territoriale in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato. Poiché il trasporto di beni è disciplinato da una deroga relativa, i suddetti criteri di territorialità sono applicabili solo per i trasporti prestati nei confronti di soggetti non passivi d imposta (B2C). L art. 7 del D.P.R. n. 633/72, dedicato alle definizioni, contiene anche quella di trasporto intracomunitario. In particolare la lett. f) del citato art. 7 dispone che per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. Inoltre, la stessa disposizione precisa che: luogo di partenza è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni ; luogo di arrivo è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente. Come anticipato, i criteri per l individuazione del luogo di tassazione dei servizi di trasporto, di cui all art. 7-sexies, lett. b) e c), si riferiscono esclusivamente alle prestazioni effettuate nei confronti di un committente che non abbia la qualifica di soggetto passivo d imposta. Per quanto riguarda gli adempimenti che derivano, è necessario distinguere le seguenti ipotesi: prestatore soggetto passivo in Italia e committente privato residente in altro Stato (UE o extra UE); prestatore soggetto passivo in altro Stato (UE o extra UE) e committente soggetto privato italiano. ESEMPIO 1 PRESTATORE SOGGETTO PASSIVO ITA E COMMITTENTE PRIVATO UE (TRASPORTO INTRACOMUNITARIO CON PARTENZA DALL ITALIA) pagina 4 di 9
5 La società ALFA S.r.l., impresa di autotrasporto, riceve l incarico dal sig. Dupont, privato francese, di trasportare un mobile da Milano a Parigi. Il corrispettivo pattuito è di euro eventuale IVA. In tal caso: il trasporto è intracomunitario, in quanto il luogo di partenza ed il luogo di arrivo sono situati in due Stati membri diversi; il luogo di rilevanza territoriale è l Italia, in quanto ivi è situato il luogo di partenza; la società ALFA emette fattura imponibile IVA per l intero corrispettivo pattuito, ossia euro IVA 20% = euro 1.200, ai sensi dell art. 7-sexies, lett. c), del D.P.R. n. 633/72. ESEMPIO 2 PRESTATORE SOGGETTO PASSIVO ITA E COMMITTENTE PRIVATO UE (TRASPORTO INTRACOMUNITARIO CON PARTENZA DA ALTRO STATO UE) La società BETA S.r.l., impresa di autotrasporto, riceve l incarico dal Sig. Smith, privato inglese, di trasportare un mobile da Londra a Roma. Il corrispettivo pattuito è di euro eventuale IVA. In tal caso: il trasporto è intracomunitario, in quanto il luogo di partenza ed il luogo di arrivo sono situati in due Stati membri diversi; il luogo di rilevanza territoriale è l Inghilterra, in quanto ivi è situato il luogo di partenza; la società ALFA emette fattura fuori campo IVA per l intero corrispettivo pattuito, ossia euro 1.000, ai sensi dell art. 7-sexies, lett. c), del D.P.R. n. 633/72. Come descritto in precedenza, la deroga di cui all art. 7-sexies del D.P.R. n. 633/72 è di tipo relativo, nel senso che opera solo in presenza di un committente non soggetto passivo d imposta (B2C). Conseguentemente, la territorialità delle prestazioni di servizi incluse nella citata deroga, tra cui il trasporto di beni, reso a committente soggetto passivo d imposta, è disciplinata dalla regola generale di cui all art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72, e quindi rilevante ai fini IVA nel Paese del committente. pagina 5 di 9
6 ESEMPIO 1 PRESTATORE SOGGETTO PASSIVO ITA E COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO UE La società ALFA S.r.l. riceve l incarico di effettuare dei trasporti di beni da parte della società olandese DELTA b.v. In particolare: il bene A da Milano ad Amsterdam; il bene B da Milano a Zurigo; il bene C da Milano a Roma; il bene D da Amsterdam a New York. Per tutte e quattro le prestazioni, la territorialità è disciplinata dall art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72, con conseguente tassazione in Olanda, Paese del committente. In Italia, quindi, il servizio di trasporto è sempre fuori campo IVA. In relazione all esempio, è opportuno osservare quanto segue: l individuazione della territorialità nel Paese del committente soggetto passivo d imposta consente al prestatore residente in Italia di non identificarsi ai fini IVA in Olanda; la società ALFA S.r.l. effettua operazioni fuori campo IVA, con conseguente irrilevanza delle stesse ai fini della formazione dello status di esportatore abituale (e del relativo plafond); ai sensi dell art. 21, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, sussiste l obbligo di emissione della fattura per le operazioni fuori campo IVA di cui all art. 7-ter, purché rese ad un committente soggetto passivo in altro Stato UE (se il committente è soggetto passivo in uno Stato extra UE, tale obbligo di fatturazione non sussiste); la fattura emessa deve riportare, ai sensi dell art. 21, comma 2, lett. f-bis), il numero di identificazione IVA del committente comunitario (DELTA b.v.), nonché deve essere registrata nel registro delle fatture emesse, fermo restando che non concorre alla formazione del volume d affari; il servizio di trasporto reso a committente soggetto passivo d imposta in altro Stato UE deve essere inclusi negli elenchi INTRASTAT. pagina 6 di 9
7 ESEMPIO 2 PRESTATORE SOGGETTO PASSIVO ITA E COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO UE La società BETA s.a., di diritto francese, riceve l incarico di effettuare dei trasporti di beni da parte della società italiana GAMMA S.r.l. In particolare: il bene A da Milano ad Amsterdam; il bene B da Milano a Zurigo; il bene C da Milano a Roma; il bene D da Amsterdam a New York. Ai sensi dell art. 7-ter, il luogo di rilevanza territoriale del trasporto dei suddetti bene è sempre l Italia, con conseguente obbligo di emissione dell autofattura, ai sensi dell art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, da parte del committente soggetto passivo d imposta nel territorio dello Stato (GAMMA S.r.l.). Si noti che, posto che il trasporto di beni con committente soggetto passivo d imposta stabilito nel territorio dello Stato realizza il presupposto territoriale di tassazione ai fini IVA, l autofattura emessa dal committente stesso (e soggetta alla doppia registrazione, nel registro degli acquisti e nel registro delle fatture emesse): è imponibile IVA per i trasporti interni (interamente realizzati nel territorio italiano), ovvero per quelli realizzati in territorio UE (anche se con partenza dall Italia o arrivo in Italia, ovvero interamente effettuati in altro Stato UE), nonché per quelli interamente effettuati all estero (esempio: da New York a Città del Messico); è non imponibile IVA, ai sensi dell art. 9, n. 2), del D.P.R. n. 633/72, se relativo ad un bene in esportazione, in transito, in temporanea importazione, ovvero in importazione purché il corrispettivo sia stato assoggettato ad IVA all atto dell importazione dei beni. Ad esempio, il corrispettivo relativo al trasporto del bene B nell esempio sopra proposto è non imponibile (autofattura) in quanto relativo ad un bene in esportazione, così come sarebbe non imponibile il trasporto di un bene da Zurigo a Milano; pagina 7 di 9
8 relativamente agli adempimenti, si segnala che la recente C.M , n. 12/E, ha precisato che in presenza di prestatore del servizio soggetto passivo in altro Stato UE, il committente residente può, in luogo, di emettere autofattura, procedere con l integrazione della fattura del prestatore comunitario, al pari di quanto già accade per gli acquisti intracomunitari di beni, di cui al D.L. n. 331/93. pagina 8 di 9
9 Studioimpresa srl via Lazio Olbia (OT) pagina 9 di 9
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