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1 Via G. Bovini, Ravenna (RA) Dott. Vincenzo Morelli Tel Dott. Paolo Mazza Fax Dott. Gianluca Giardini Ravenna, 22 febbraio 2010 Circolare N. 4/2010 Codice Fiscale e Partita IVA A tutti i clienti Loro sede LE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO INTERNAZIONALE A PARTIRE DALL 1 GENNAIO 2010 Riferimenti: D.Lgs. n. 18 dell 11/2/2010 pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/2/2010 Direttive n. 8/CE e 9/CE, n. 117/CE e D.L. 331/93 e Circolare Agenzia delle Entrate 58/E del 31/12/2009 Dal 2010, per effetto del recepimento di specifiche Direttive comunitarie in materia di IVA, sono introdotte importanti novità che riguardano le prestazioni di servizi rese nei confronti di altri soggetti comunitari. Il Decreto Legislativo in oggetto applica in Italia le direttive comunitarie in materia di IVA che mirano all introduzione di controlli più rigorosi tendenti a ridurre le frodi connesse al traffico delle merci e dei servizi all interno dell Unione Europea. Tra le novità introdotte, attraverso modifiche della Legge IVA e della normativa degli scambi intracomunitari, sono da evidenziare quelle relative alla nuova territorialità per la prestazione dei servizi, agli obblighi Intrastat e ai rimborsi IVA da liquidare a contribuenti non residenti. LA NUOVA TERRITORIALITÁ IVA NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI La direttiva servizi introduce in materia di territorialità IVA nelle prestazioni di servizi quale criterio-base per individuare il luogo in cui si considerano effettuate le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi d imposta, il domicilio del committente. Più precisamente, viene stabilito che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando sono rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio medesimo, prevedendo a tal fine che: per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende, in sostanza, un soggetto ivi domiciliato che svolge attività economica d impresa, arte o professione. (Per espressa disposizione di Legge sono considerati soggetti passivi ai fini di questa normativa gli enti, associazioni e simili in possesso di partita IVA). DECORRENZA DELLE NOVITÁ INTRODOTTE Le novità introdotte con il Decreto sopra richiamato sono entrate in vigore il 20/2/2010, ma hanno decorrenza per le operazioni di servizi compiute a partire dall 1/1/2010.

2 Ciò significa che, anche le operazioni eseguite nel periodo intercorrente tra l 1/1/2010 e la data di pubblicazione del Decreto di recepimento delle direttive comunitarie saranno applicati i nuovi obblighi ed adempimenti e che di tali operazioni si dovrà tenere conto in occasione della presentazione dei modelli intra per il I SOGGETTI INTERESSATI DALLE NOVITÁ Le disposizioni introdotte partono da una bipartizione di fondo fra prestazioni di servizi rese fra soggetti passivi IVA (c.d. servizi B2B, ossia business to business ) e prestazioni di servizi erogati a privati e quindi non soggetti passivi IVA (c.d. servizi B2C, ossia business to consumer ). In base a questa precisa ripartizione vengono attribuite diverse (e opposte) regole generali, indicate nell art. 7-ter. D.P.R. 633/1972, di nuova introduzione: - per i servizi B2B, il criterio generale è l imponibilità nel luogo di residenza del committente del servizio; - per i servizi B2C, il principio generale è l imponibilità nel luogo di residenza del prestatore del servizio. LE OPERAZIONI INTERESSATE DALLE NOVITÁ INTRODOTTE Il criterio generale prevede che tutte le prestazioni di servizi cosiddette generiche (B2B), ossia quelle tra operatori economici, ricevute da soggetti passivi italiani, quali committenti dell operazione, si considerano effettuate in Italia, indipendentemente dal luogo di domicilio del prestatore. Specularmente, le medesime prestazioni non si considerano effettuate in Italia, se il committente è un soggetto passivo stabilito al di fuori del territorio nazionale, anche se il prestatore è residente in Italia. Per le prestazioni rese a privati consumatori (B2C), la direttiva in esame recentemente recepita conferma come regola generale la tassazione nel Paese del prestatore del servizio. LE DEROGHE PREVISTE ALLA NORMATIVA BASE Ai criteri base già evidenziati, sono applicabili delle deroghe alla regola generale di applicazione dell art. 7 ter del D.P.R. 633/72, specificatamente individuate nel medesimo Decreto Legislativo. La struttura delle deroghe prevede: eccezioni a livello generale, applicabili alle specifiche tipologie di prestazioni di servizi, indipendentemente dal fatto che si sia in presenza di un rapporto B2B o B2C fissando specifiche regole di territorialità (in tal senso si vedano gli articoli 7-quater per servizi immobiliari, trasporto di persone, ristorazione e catering, locazione di mezzi di trasporto a breve termine nonché il 7-quinquies per quanto riguarda i servizi culturali, artistici, sportivi scientifici, educativi, ricreativi e simili); eccezioni riferite ai soli servizi B2C, attraendo ad imposizione in Italia prestazioni che, in base alla regola generale, sarebbero state territorialmente rilevanti fuori del nostro Paese (art. 7-sexies, D.P.R. 633/1972), o ponendo fuori del campo di applicazione dell imposta prestazioni di servizi che, in base alle regole generali, sarebbero state tassabili in Italia (art. 7- septies, D.P.R. 633/1972). Nelle tabelle che seguono sono riportate in sintesi le deroghe da applicare nella territorialità IVA delle prestazioni di servizi. 2

3 Tabella 1: le eccezioni oggettive al criterio generale (valide nel B2B e nel B2C) Le seguenti prestazioni in base alla regola generale sarebbero tassabili nel luogo del committente (per il B2B), o nel luogo del prestatore (per il B2C). Applicando invece le deroghe introdotte, i servizi sotto riportati sono tassabili come meglio specicato. Servizio Servizi relativi a beni immobili, ivi compresi i servizi alberghieri e simili Trasporto di persone Servizi di ristorazione e catering resi nel corso di un trasporto intracomunitario di persone Servizi di ristorazione e catering (non resi nel corso di un trasporto intracomunitario di persone) Locazione, leasing e simili, trasporto, se a breve termine di mezzi di Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, ivi comprese le fiere e le esposizioni, nonché prestazioni di servizi per l accesso e relative prestazioni accessorie Criterio di imponibilità IVA in Italia Immobili situati in Italia In proporzione alla distanza percorsa sul territorio italiano Se il trasporto inizia dall Italia, anche se con destinazione in altro Paese comunitario - Veicoli messi a disposizione in Italia e utilizzati in territorio comunitario - Veicoli messi a disposizione in territorio extracomunitario e utilizzati in Italia Tabella 2: eccezioni per prestazioni rese a clienti privati (valide solo nel B2C) Le prestazioni in esame, in assenza di deroga, sarebbero tassabili nel luogo del prestatore. Servizio Intermediazione in nome e per conto del cliente Trasporto intracomunitario di beni Trasporto non intracomunitario di beni Lavorazioni e perizie su beni mobili materiali Attività accessorie ai trasporti (carico, scarico, movimentazione e simili) Locazione, leasing e simili di mezzi di trasporto, se non a breve termine Servizi resi, tramite mezzi elettronici, da fornitori extracomunitari Servizi di telecomunicazione e tele radiodiffusione, resi a privato comunitario Criterio di imponibilità IVA in Italia Se i beni oggetto dell intermediazione effettuata si trovano nel territorio dello Stato Per il trasporto iniziato dall Italia In proporzione alla distanza percorsa in Italia - Fornitore italiano e utilizzo in territorio comunitario - Fornitore extracomunitario e utilizzo in Italia Se il cliente privato è italiano - Fornitore italiano e utilizzo in territorio comunitario - Fornitore extracomunitario e utilizzo in Italia 3

4 GLI ADEMPIMENTI PREVISTI Le novità introdotte hanno generato tutta una serie di effetti relativi agli adempimenti degli operatori economici per la gestione delle nuove regole di territorialità dei servizi Iva. Tra questi sono da evidenziare quelli relativi all emissione delle autofatture, alla gestione dei rimborsi IVA oltre agli obblighi Intrastat. Ritenendo utile fornire indicazioni operative, si espone di seguito una sintesi dei principali nuovi obblighi previsti. OPERAZIONI CON OPERATORI EXTRA UE Le prestazioni di servizi con operatori extra UE, dove l operatore italiano è il committente, il medesimo sarà tenuto ad emettere autofattura per il servizio ricevuto dal prestatore extracomunitario. Tale documento dovrà essere registrato tra gli acquisti e tra le fatture emesse e contribuirà a determinare il saldo della liquidazione periodica IVA Quando nell operazione l operatore italiano è il prestatore di servizi, non esiste alcun obbligo di emettere fattura o documenti equipollenti. L operazione, pur rientrando tra quelle contemplate dall art. 7 ter del D.P.R. 633/72, avrà natura meramente contabile e non influirà il mondo IVA. Per le operazioni di servizi con operatori extracomunitari, non dovranno essere, naturalmente, presentate le dichiarazioni intrastat e, come si vedrà più oltre, da ciò deriva la necessità di tenere separate le registrazioni contabili di tali documenti dalle fatture emesse per servizi intracomunitari, che, invece, confluiranno negli intrastat. OPERAZIONI CON OPERATORI COMUNITARI Per dare esecuzione alle novità introdotte è previsto l ampliamento dell applicazione del sistema dell inversione contabile (meglio nota come reverse charge), prevista dall art. 17 del D.P.R. 633/72. Il Reverse charge è destinato a divenire la regola generale ogni volta che viene effettuata una prestazione di servizi da un operatore residente nei confronti di un operatore non residente, e viceversa. Le prestazioni di servizi con soggetti comunitari, dove l operatore italiano è il committente, il medesimo sarà tenuto ad emettere autofattura per il servizio ricevuto dal prestatore extracomunitario. Tale documento dovrà essere registrato tra gli acquisti e tra le fatture emesse e contribuirà a determinare il saldo della liquidazione periodica IVA. Il Decreto Legislativo in oggetto prevede che il committente nazionale che riceverà una fattura di servizi proveniente da un prestatore comunitario debba emettere un autofattura (in base al nuovo art. 17), senza poter integrare il documento ricevuto dall operatore comunitario (come avviene per le cessioni intracomunitarie). In merito a tale argomento è probabile che intervenga l Agenzia delle Entrate con una norma di prassi a consentire la possibilità di integrare il documento del prestatore estero (anzichè l emissione dell autofattura) visto che, in ambito UE, la prestazione di servizi deve essere documentata dal prestatore con l obbligo di emettere fattura, anche se si tratta di operazione fuori campo IVA. 4

5 Quando nell operazione l operatore italiano è il prestatore di servizi, sarà obbligatoria l emissione della fattura al committente estero, senza esporre l IVA, richiamando l articolo 7-ter del DPR 633/72 e dovrà obbligatoriamente essere indicato il codice identificativo IVA attribuito dallo stato membro del committente comunitario. Il committente estero sarà tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l IVA vigente nel suo Paese e registrarla tra gli acquisti e le fatture emesse del periodo, tenendone conto nella prima liquidazione periodica ai fini di tale imposta. Per le operazioni di servizi intracomunitari sarà obbligatorio presentare le relative dichiarazioni intrastat e da ciò deriva la necessità di annotare queste fatture in appositi registri dedicati alle prestazioni di servizi intracomunitari. NOVITA NEL CONTENUTO DELLE FATTURE Nel prospetto che segue si riporta una sintesi delle novità introdotte nella legge IVA (DPR 633/72) in materia di fatturazione delle operazioni. Volume d affari (nuovo co. 1 dell art. 20, D.P.R. 633/1972) Fatturazione delle operazioni (nuovo co. 2 dell art. 21, D.P.R. 633/1972) Novità nella fatturazione delle operazioni Iva E stato introdotto l obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi resi a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità anche se non soggette all imposta in base all art. 7 ter della legge IVA. E stato introdotto l obbligo di indicare il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del committente comunitario. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI In base al vigente art. 6 del D.P.R. 633/72, viene confermato quale criterio generale dell effettuazione delle prestazioni di servizi il temine del pagamento del corrispettivo e si introduce una particolarità relativa alle prestazioni rese da un soggetto passivo UE ad un soggetto passivo italiano. In aggiunta a ciò, dall 1/1/2010 sono considerate come effettuate al termine di ciascun anno solare, fino alla conclusione della prestazione, (con l insorgenza dei relativi obblighi di adempimenti contabili derivanti dall applicazione del reverse charge ) le prestazioni di servizi: - effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore a 1 anno; - che non comportano versamenti di acconti o pagamenti parziali nell anno. PRESTAZIONI DI SERVIZI E MODELLI INTRA Come già indicato, per favorire un controllo in merito al corretto adempimento degli obblighi previsti a livello comunitario, a partire dal 2010 è necessario inserire nei modelli intra anche le prestazioni di servizi rese tra operatori comunitari. Le novità in materia, pur indicate per principi nel Decreto Legislativo indicato, sono sospese, in attesa di specifiche indicazioni che dovrebbero provenire dall Agenzia delle Dogane. 5

6 RIMBORSI IVA ESTERA Tra le novità di cornice della direttiva introdotta, è stato previsto che dall 1/1/2010 i rimborsi dell IVA pagata negli altri stati comunitari debba essere richiesta all Agenzia delle Entrate per via telematica. Dopo gli opportuni accertamenti sarà l Agenzia delle Entrate ad inoltrare la richiesta al corrispondente ufficio dell altro Paese comunitario. Questa normativa è reciproca e, quindi, applicabile agli italiani che abbiano pagato IVA in altri paesi comunitari e ne richiedono il rimborso sia ai contribuenti comunitari che decidessero di chiedere il rimborso IVA pagata in Italia. Con effetto dall 1/1/2010 non sarà più possibile presentare istanze di rimborso di IVA estera senza passare attraverso l Agenzia delle Entrate. Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. Cordiali saluti. Studio Consulenti Associati. La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 6

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