ELENCHI INTRASTAT 2010: NUOVI CHIARIMENTI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE PARTE PRIMA

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1 Circolare N. 50 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 29 giugno 2010 ELENCHI INTRASTAT 2010: NUOVI CHIARIMENTI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE PARTE PRIMA Con Circolare n. 36/E/2010, l Agenzia delle Entrate fornisce nuovi importanti chiarimenti sulla nuova disciplina relativa alla compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. In particolare, dopo aver fornito alcune indicazioni di carattere generale, l Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti pervenuti nel forum attivato sul proprio sito web. Per motivi di spazio e opportunità, dividiamo la circolare in due parti, la seconda delle quali verrà inoltrata venerdì 2 luglio. LE NOVITA IN VIGORE DAL 2010 A partire dal 1 gennaio 2010, per effetto del recepimento nell ordinamento legislativo nazionale delle Direttive comunitarie nn. 2008/8/CE e 2008/117/CE, la disciplina inerente i modelli INTRASTAT ha subito rilevanti modifiche. In particolare: obbligo di indicare negli elenchi anche le prestazioni di servizi per le quali l assolvimento dell IVA spetta al committente con applicazione dell inversione contabile; nuova periodicità di presentazione degli elenchi esclusivamente mensile o trimestrale; obbligo di presentazione esclusivamente telematica degli elenchi. Con DM sono state fissate le modalità ed i termini di presentazione degli elenchi riepilogativi, con Determinazione n /RU/2010 l Agenzia delle Dogane ha approvato i nuovi modelli INTRASTAT 2010 con le relative modalità tecniche ed operative di compilazione e presentazione (si vedano le circolari nn. 19/2010 e 23/2010). Infine, con Determinazione n /RU/2010, l Agenzia delle Dogane, di concerto con quella delle Entrate, ha disposto che dal 10 maggio 2010 i riepiloghi INTRASTAT possano essere trasmessi anche con i Servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, ossia con Entratel o Fisconline (si veda la circolare n. 38/2010). I soggetti passivi IVA devono presentare i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie: OPERAZIONI ATTIVE Elenco riepilogativo delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti IVA stabiliti in altro Paese UE: cessioni intracomunitarie di beni; prestazioni di servizi diverse da quelle contenute negli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972. OPERAZIONI PASSIVE Elenco riepilogativo delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti IVA stabiliti in altro Paese UE: acquisti intracomunitari di beni; prestazioni di servizi ex art. 7-ter, DPR 633/1972 (c.d. servizi generici ). RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 7

2 L obbligo di presentazione degli elenchi in relazione alle prestazioni di servizi non riguarda le operazioni che non prevedono l assolvimento dell IVA nel Paese membro del committente perché ivi considerate non imponibili o esenti. Il termine di presentazione degli elenchi è fissato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Gli elenchi vanno presentati esclusivamente in via telematica utilizzando alternativamente: il Servizio Telematico Doganale (Intr@Web); i canali telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). La periodicità di presentazione va individuata in base al volume delle operazioni: PERIODICITÀ TRIMESTRALE PERIODICITÀ MENSILE soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi), un ammontare totale trimestrale superiore a Per categoria di operazioni è da intendersi: acquisti di beni, acquisizioni di servizi, cessioni di beni e prestazioni di servizi. Ne consegue che il superamento della soglia di va monitorato con riguardo ad ogni singola categoria. In buona sostanza, un operatore, in considerazione di un diverso volume di affari sul lato attivo e passivo, può avere un obbligo trimestrale per un elenco e mensile per l altro. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE Di seguito le indicazioni di carattere generale contenute nella prima parte della Circolare n. 36/E/2010. SOGGETTI OBBLIGATI Il novellato art. 50, c. 6, DL 331/1993, stabilisce che la presentazione dei mod. INTRASTAT riguarda: le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti nella UE; le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia da parte di soggetti passivi stabiliti nella UE. L Agenzia delle Entrate facendo riferimento al principio giuridico di stabilimento chiarisce che le prestazioni di servizi rese e/o ricevute da un soggetto passivo italiano non devono essere inserite nei riepiloghi se la controparte è un soggetto passivo extra UE, privo di sede o di stabile organizzazione nel territorio comunitario, ancorché identificato ai fini IVA nella comunità. Viceversa, per quanto riguarda l obbligo di compilazione degli elenchi relativi alle cessioni e agli acquisti di beni intracomunitari, ciò che rileva è l aspetto oggettivo dell operazione. Pertanto, vanno incluse negli elenchi tutte le operazioni che presentano gli elementi costitutivi delle cessioni o acquisti intracomunitari, ossia: 1) acquisizione della proprietà del bene; 2) effettiva movimentazione del bene tra due Paesi UE; 3) status di operatore economico dei contraenti; CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 7

3 a prescindere dal fatto che una delle parti sia un soggetto stabilito in uno Stato extra UE, purché, naturalmente, lo stesso sia identificato ai fini IVA nella UE. prestazioni di servizi rese/ricevute da operatore extra UE privo di sede o stabile organizzazione nella UE non vanno indicate negli elenchi cessioni/acquisti intracomunitari di beni da operatore extra UE identificato ai fini IVA nella UE vanno indicate negli elenchi ENTI NON COMMERCIALI L Agenzia delle Entrate conferma che gli elenchi riepilogativi devono essere presentati anche da enti, associazioni e altre organizzazioni che svolgono attività commerciali in via secondaria rispetto all oggetto principale della propria attività, nonché da quelli che sono identificati ai fini IVA, anche se non svolgono alcuna attività commerciale. Rientrano in questa ipotesi gli enti non soggetti passivi, tenuti ad identificarsi ai fini IVA poiché hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un ammontare superiore a , ovvero che hanno optato per l applicazione dell imposta in Italia ex art. 38, c. 5, lett. c) e c. 6, DL 331/1993. OPERAZIONI CON OPERATORI UE RIENTRANTI NEL REGIME DELLE PICCOLE IMPRESE Per quanto riguarda le operazioni con operatori UE rientranti nel regime giuridico delle piccole imprese (operatori inquadrati nel loro Stato membro come contribuenti minimi ), l Agenzia delle Entrate esamina i seguenti casi: 1) soggetto passivo italiano che acquista beni da un soggetto UE aderente al regime delle piccole imprese. L operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario in quanto è possibile supporre che l operazione rilevi ai fini IVA nel Paese UE di origine. Se il cedente non provvede a fornire l apposita documentazione rappresentativa dell operazione, l operatore nazionale: emette autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972, senza applicazione dell IVA, al fine di documentare l acquisto; non deve compilare il mod. INTRA 2-bis (acquisti di beni). 2) soggetto passivo italiano che cede beni ad un soggetto UE aderente al regime delle piccole imprese. L operatore italiano effettua una cessione intracomunitaria per la quale l IVA è dovuta nel Paese UE di destinazione del bene. Lo stesso, pertanto, deve: emettere fattura senza IVA ex art. 41, DL 331/1993; compilare il mod. INTRA 1-bis (cessioni di beni). 3) soggetto passivo italiano che riceve prestazioni di servizi da un soggetto UE aderente al regime delle piccole imprese. In questo caso valgono le considerazioni di cui al punto 1) e, pertanto, l operatore nazionale: deve emettere autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972, senza applicazione dell IVA, al fine di documentare l acquisto; non deve compilare il mod. INTRA 2-quater (prestazioni di servizi ricevute). 4) soggetto passivo italiano che presta servizi ad un soggetto UE aderente al regime delle piccole imprese CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 7

4 L operatore italiano effettua un operazione per la quale l IVA è dovuta nel Paese UE del committente, e quindi deve: emettere fattura senza IVA; compilare il mod. INTRA 1-quater (prestazioni di servizi rese). ELEMENTI PRINCIPALI DEI MODELLI L Agenzia delle Entrate conferma che negli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese vanno indicate le prestazioni di servizi diverse da quelle contenute negli artt. 7-quater e 7- quinquies, DPR 633/1972. Pertanto, nei modelli vanno indicate le prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi nazionali a soggetti passivi UE che, in base alla regola generale ex art. 7-ter, DPR 633/1972, scontano l IVA nel luogo in cui è stabilito il committente. Restano quindi escluse dall obbligo di comunicazione le prestazioni di servizi ex artt. 7- quater e 7-quinquies, DPR 633/1972, nonché, naturalmente, le prestazioni di servizi verso committenti privati ex artt. 7-sexies e 7-septies, DPR 633/1972 (si veda la circolare n. 10/2010). Analogamente, negli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi ricevute vanno incluse le prestazioni di servizi generiche per le quali l imposta risulta applicabile in Italia ai sensi dell art. 7- ter, DPR 633/1972. Infine, l Agenzia delle Entrate conferma che nei modelli non vanno indicate le: prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo UE per le quali l IVA non è dovuta nel Paese UE in cui lo stesso è stabilito; prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo UE per le quali l IVA non è dovuta in Italia. RETTIFICA DEI MODELLI Per quanto riguarda le rettifiche ai modelli già presentati (ad esempio, per il riscontro di errori o omissioni), l Agenzia delle Entrate chiarisce che: per le variazioni ex art. 26, DPR 633/1972, inerenti cessioni di beni o prestazioni di servizi già indicate nei modelli, i relativi documenti (fatture integrative, note di accredito, note di addebito) vanno indicati negli elenchi riepilogativi relativi al periodo in cui tali rettifiche sono state registrate (ex art. 5, c. 5, DM ); nel caso in cui il contribuente abbia omesso di indicare negli elenchi i dati relativi ad alcune prestazioni di servizi (rese o ricevute), occorre compilare un apposito elenco, nel quale indicare il periodo di riferimento (mese o trimestre) in cui si è verificata l omissione, nonché la Sezione 3 del modello. In tutti gli altri casi di errori riferiti alle prestazioni di servizi, compresa l ipotesi di errata indicazione nei modelli: di operazioni su cui non va applicata l IVA in Italia (prestazioni ricevute); di operazioni su cui non va applicata l IVA nello Stato UE (prestazioni rese); l Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente deve compilare la Sezione 4 relativa alle rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 7

5 L Agenzia delle Entrate sottolinea infine che il contribuente può procedere immediatamente alla correzione dell errore o dell omissione riscontrata, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo successivo. RISPOSTE A QUESITI SPECIFICI Nel corso del mese di aprile, l Agenzia delle Entrate ha attivato nel proprio sito web un forum per ricevere dai contribuenti quesiti specifici inerenti la nuova disciplina INTRASTAT. Di seguito le risposte delle Entrate. CAMBIO DI PERIODICITA NEL CORSO DI UN TRIMESTRE I soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre superano la soglia di devono presentare immediatamente gli elenchi con periodicità mensile. Esempio 1 Esempio 2 Esempio 3 Soggetto trimestrale supera il limite di nel corso del mese di gennaio. Entro il 25 febbraio occorre presentare l elenco trimestrale, contrassegnando nel frontespizio la casella primo mese del trimestre. Soggetto trimestrale supera il limite di nel corso del mese di febbraio. Entro il 25 marzo occorre presentare l elenco trimestrale riferito ai mesi di gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella primo e secondo mese del trimestre. Soggetto trimestrale supera il limite di nel corso del mese di marzo. Entro il 26 aprile occorre presentare l elenco trimestrale riferito ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, contrassegnando nel frontespizio la casella trimestre completo. OPERAZIONI A CAVALLO D ANNO Al fine di stabilire se una prestazione di servizi rileva ai fini della nuova disciplina IVA e, quindi, se debba essere indicata nei modelli, è necessario far riferimento al momento di effettuazione dell operazione ex art. 6, DPR 633/1972, ossia al pagamento del corrispettivo (fatta eccezione per le prestazioni continuative di durata superiore ad un anno che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali). Tuttavia, se nel corso del 2009 è stata emessa fattura con applicazione dell IVA (ad esempio, in base al principio di applicazione dell IVA nello Stato del prestatore), mentre nel 2010 la stessa prestazione soggiace alla nuova regola generale del Paese del committente, l operazione non è da considerarsi rilevante nel 2010 anche se in tale anno è stato pagato il corrispettivo. Ciò al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione. Esempio 4 Soggetto passivo italiano riceve a fine 2009 una prestazione di servizi da un soggetto UE che provvede ad emettere fattura con IVA (in applicazione del principio di applicazione dell IVA nel Paese del prestatore). Il soggetto italiano provvede al pagamento della fattura nel Nonostante nel 2010 alla stessa prestazione sia applicabile il nuovo principio di applicazione dell IVA nello Stato del committente, l operazione non va indicata nei modelli INTRASTAT TERMINI DI REGISTRAZIONE DELL AUTOFATTURA Ai sensi della normativa IVA, l autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972, relativamente ai servizi ricevuti, va emessa al momento del pagamento del corrispettivo (ossia, il momento di effettuazione dell'operazione ex art. 6, DPR 633/1972). L autofattura va poi registrata: CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 7

6 nel registro IVA vendite entro 15 giorni dall emissione; nel registro IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. La normativa INTRASTAT (art. 5, DM ), prevede che il soggetto passivo sia tenuto a riepilogare negli elenchi i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione. L Agenzia propone il seguente esempio: Esempio 5 Un autofattura emessa il 31 gennaio, data di effettuazione del pagamento, e registrata il 10 febbraio, va inclusa negli elenchi relativi al mese di gennaio. Le stesse disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui: l autofattura sia stata emessa in via anticipata rispetto al momento di effettuazione dell operazione (al pagamento); nel caso di integrazione della fattura ricevuta dal prestatore comunitario (si veda la circolare n. 23/2010). AUTOFATTURE: TERMINI DI REGISTRAZIONE registro IVA vendite: entro 15 gg. dall emissione; registro IVA acquisti: anteriormente alla liquidazione periodica ovvero dichiarazione annuale IVA nella quale è esercitato il diritto alla detrazione. PERIODICITA MENSILE PER SCELTA I soggetti che hanno scelto di presentare nel 2010 i modelli con periodicità mensile, anziché trimestrale, sono vincolati a questa periodicità per l intero anno, a prescindere dal mancato superamento del limite di SUPERAMENTO DEL LIMITE IN UN SOLO TRIMESTRE Come indicato nella Circolare n. 14/E/2010 (si veda la circolare n. 23/2010), nel primo anno di applicazione della nuova normativa, gli elenchi riepilogativi relativi ai servizi vanno presentati con periodicità trimestrale fino a quando non viene superato il limite di A regime, il superamento del limite anche in uno solo dei 4 trimestri dell anno precedente, comporta la presentazione dei modelli con periodicità mensile per almeno 4 trimestri consecutivi. Si potrà tornare alla presentazione trimestrale se non si supererà la soglia per almeno 4 trimestri consecutivi. COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NEL CASO DI ASSENZA DI OPERAZIONI Se per un mese o un trimestre non viene effettuata alcuna operazione rilevante ai fini delle normativa in commento, non sussiste alcun obbligo di presentazione dei modelli. FATTURE EMESSE DA UN PAESE NON ADERENTE ALL EURO Per determinare il controvalore in euro delle fatture espresse in valuta, occorre far riferimento al cambio pubblicato dalla Banca d Italia alla data in cui l operazione si ritiene effettuata (e non alla data in cui viene registrata la fattura). Per le rettifiche va fatto riferimento al cambio del giorno di effettuazione dell operazione originaria CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 6 di 7

7 FATTURE DI ACCONTO INERENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI La rilevazione negli elenchi di acconti relativi a prestazioni di servizi deve seguire il criterio ex art. 6, DPR 633/1972, del momento di effettuazione dell operazione. Pertanto, gli acconti relativi a servizi in ambito UE vanno indicati nei modelli dovendosi considerare realizzato il momento impositivo all atto del pagamento della frazione di corrispettivo. INVIO DI BENI IN C/DEPOSITO E OBBLIGHI INTRASTAT La parte fiscale dei mod. INTRASTAT non riguarda le ipotesi in cui i beni vengono spediti in un altro Stato UE senza che ciò dia luogo ad una cessione intracomunitaria (beni in c/deposito, c/prova, c/visione) di beni ovvero ad una cessione intracomunitaria assimilata. Ai sensi dell art. 41, c. 2, lett. c), DL 331/1993, costituisce una cessione intracomunitaria assimilata, l invio di beni in un altro Stato UE effettuato per esigenze dell impresa che spedisce gli stessi, ivi compresi i casi di beni destinati ad altra impresa comunitaria appartenente allo stesso soggetto nazionale. In questi casi l obbligo di indicazione nei modelli scatta al momento in cui si realizza la cessione intracomunitaria, alla quale fa seguito l emissione della fattura. LAVORAZIONI DI BENI Dal 2010, le lavorazioni di beni in ambito UE, essendo qualificate come prestazioni di servizi, vanno indicate nei mod. INTRASTAT se costituiscono una prestazione autonoma. Qualora, invece, risultino prestazioni accessorie ex art. 12, DPR 633/1972 (si veda la circolare n. 49/2010), all acquisto o cessione di beni, il loro valore va incluso in quello dei beni acquistati o ceduti e conseguentemente va compilato il solo modello relativo agli acquisti/cessioni di beni. lavorazioni di beni accessorie all operazione principale vanno indicate negli elenchi relativi ai beni incrementandone il valore lavorazioni di beni a carattere autonomo vanno indicate negli elenchi relativi ai servizi ERRATA INDICAZIONE DEL NUMERO DI FATTURA NEL MODELLO SERVIZI Nel caso in cui sia stato presentato il modello riepilogativo dei servizi intracomunitari indicando il numero e la data della fattura ricevuta dal fornitore, anziché il numero e la data attribuiti dal committente nazionale in sede di emissione dell autofattura o di integrazione della fattura ricevuta (si veda la circolare n. 23/2010): non occorre presentare alcuna rettifica se l elenco è stato presentato prima del 18 marzo 2010 (data in cui è stata pubblicata la Circolare n. 14/E/2010); occorre presentare il mod. INTRA 1-quinquies/INTRA 2-quinquies, se l elenco è stato presentato dopo tale data CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 7 di 7

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