Circolare informativa 2/2014. ( a cura di Sara Razzi)
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1 Roma, 20 gennaio 2014 Circolare informativa 2/2014 ( a cura di Sara Razzi) VIES E VENDITE ON LINE La diffusione del commercio elettronico ha modificato i comportamenti di una larga fascia di consumatori; manca spesso tuttavia la consapevolezza del fatto che il trattamento IVA dell acquisto cambia in funzione del luogo dove risiede il venditore. Più in particolare, l inquadramento ai fini dell Imposta sul Valore Aggiunto dipende dalla: 1. nazionalità del fornitore: italiano, UE o extra UE; 2. iscrizione o meno al VIES da parte dell acquirente soggetto passivo nazionale. L operatore italiano soggetto ad IVA che acquista beni a titolo oneroso da un operatore economico UE soggetto a TVA dovrà comunicare al suo fornitore UE il suo numero di partita IVA, e riceverà da questi una fattura esente da IVA, poiché l imposizione avviene nel Paese di destinazione dei beni, vale a dire l Italia. Egli dovrà pertanto liquidare e versare l IVA italiana sul prezzo indicato nella fattura, in base alla normativa ed alle aliquote vigenti in Italia per la vendita di beni dello stesso genere. La registrazione della fattura di acquisto intracomunitario sia nel registro degli acquisti, sia su quello delle vendite ( meccanismo c.d. del Reverse Charge)fa sì che, in pratica, su tali
2 operazioni non sia materialmente versata l imposta (tranne, ovviamente, nel caso in cui l IVA sull acquisto fosse indetraibile). L acquirente italiano, inoltre, secondo la periodicità prevista (mensile o annuale, in base al volume di acquisti intracomunitari effettuati nell anno solare precedente), dovrà presentare alla Dogana l elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. Laddove, in particolare, il venditore è stabilito in un Paese UE diverso da quello del cliente, l acquirente italiano deve assolvere l IVA con la procedura di integrazione e di registrazione della fattura estera prevista per le operazioni intracomunitarie. Il metodo del Reverse Charge può essere così sitentitzzato: 1. Si integra la fattura stessa con l indicazione dell aliquota IVA e della relativa imposta 2. Si registra la fattura nel registro acquisti 3. Si registra una corrispondente autofattura ex art. 17 c. 6 DPR 633/72 nel registro vendite per rendere l operazione neutra ai fini IVA. E importate specificare che solo gli acquisti effettuati dai soggetti iscritti nell archivio VIES 1 vengono fatti ricadere nel regime di Reverse Charge; per i restanti, l applicazione della disciplina delle vendite a distanza ha come effetto l equiparazione degli acquirenti, pur sempre titolari di partita IVA, ai privati consumatori ; con il risultato che l imposta pagata in Italia non è, per essi, detraibile. 1 Per approfondimenti consultare il sito Circolare informativa 2/2014 Pagina 2 di 6
3 Circostanza tutt altro che infrequente nel caso di contribuenti che non operano regolarmente con l estero e che quindi non hanno mai avvertito l esigenza di tale iscrizione (si pensi ad un avvocato o ad un piccolo imprenditore con clienti solo italiani). In pratica, in assenza di iscrizione al VIES e, quindi, di autorizzazione ad effettuare acquisti intracomunitari, il soggetto passivo che effettua acquisti intracomunitari paga l Iva nel Paese di origine, ma non può chiederla a rimborso. In questa ipotesi, poiché il fornitore o prestatore comunitario non rileva la presenza nel Vies dell acquirente o committente nazionale, non può applicare la disciplina degli scambi intracomunitari, che prevederebbe la tassazione dell operazione a destino, ossia nel Paese dell acquirente/committente. Pertanto il fornitore Ue assoggetta ad imposta del suo Paese l operazione di vendita (di beni o di servizi) e quindi chi effettua (soggetto passivo) acquisti intracomunitari, senza essere iscritto nell archivio VIES, paga l Iva al fornitore nel Paese di origine, e non può detrarla o chiederla a rimborso. D altra parte, gli operatori di e-commerce si premurano di specificare che l acquisto da parte di soggetti IVA deve seguire un percorso diverso da quello previsto per i consumatori privati. Ma se questo aspetto non viene percepito in tempo dall acquirente l effetto è l indetraibilità dell IVA sull acquisto effettuato. Sintetizzando quanto sopra detto, nell ipotesi in cui l acquirente (committente) il servizio sia un soggetto titolare di partita IVA, le regole della territorialità sono le seguenti: 1. ACQUISTO DA FORNITORE NAZIONALE: Nel caso in cui il bene o servizio sia fornito da un soggetto italiano, la territorialità IVA è in Italia. La fattura Circolare informativa 2/2014 Pagina 3 di 6
4 emessa dal prestatore, nella quale è indicata l IVA, va registrata nei termini ordinari nel registro IVA acquisti. Non è richiesto alcun ulteriore adempimento; 2. ACQUISTO DA FORNITORE UE: Nel caso in cui il bene o servizio sia acquistato da un operatore comunitario l IVA è dovuta in Italia in quanto il committente è stabilito in Italia e quest ultimo pertanto, se iscritto al VIES 2 : Adempimento Termine integra la fattura ricevuta dall operatore UE (senza IVA) ex art. 17, co. 2, DPR 633/72 registra la fattura nel registro IVA delle fatture emesse (normalmente si utilizza un apposito registro sezionale) in modo da computare a debito l IVA che è dovuta in Italia entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura, con riferimento al mese di ricevimento (l IVA è liquidata nel mese di ricevimento) registra la fattura nel registro IVA degli acquisti per esercitare il diritto alla detrazione Termini ordinari presenta il mod. INTRA entro il 25 del mese/trimestre successivo alla registrazione della fattura L Agenzia delle Entrate ha precisato che i modd. INTRA vanno compilati con riferimento al fornitore UE del bene o servizio, anche se lo stesso sia prodotto originariamente da un soggetto extra UE. 2 Ove non iscritto si veda il riquadro più avanti Circolare informativa 2/2014 Pagina 4 di 6
5 MANCANZA DI ISCRIZIONE AL VIES Dall i soggetti passivi italiani devono essere autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie. L autorizzazione è richiesta in sede di inizio attività nei modelli AA7 e AA9 o successivamente con comunicazione in carta libera all Agenzia Entrate. Secondo l Agenzia Entrate l inclusione nell archivio VIES è necessaria anche per i soggetti che effettuano o ricevono prestazioni di servizi generici in ambito UE. Successivamente l Agenzia ha ulteriore specificato che: un soggetto passivo italiano non regolarmente iscritto al VIES che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario, determina che l imposta sul valore aggiunto non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore. Ne consegue che, sotto il profilo procedurale, l acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura comprensiva dell eventuale Imposta sul Valore Aggiunto del paese del venditore, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell inversione contabile. 3. ACQUISTO DA FORNITORE EXTRA UE: Nel caso di fornitore bene o servizio non comunitario, l IVA è dovuta in Italia in quanto il committente è stabilito in Italia e pertanto quest ultimo: Adempimento Termine Adempimento Termine emette autofattura in base all art. 17, co. 2, DPR 633/72 registra l autofattura nel registro IVA delle fatture emesse entro 15 giorni dall effettuazione dell operazione, con riferimento al mese dell operazione (generalmente coincide con la data fattura) registra l autofattura nel registro IVA degli acquisti per esercitare il diritto alla detrazione Termini ordinari Circolare informativa 2/2014 Pagina 5 di 6
6 Per i servizi ricevuti da un paese extra UE è irrilevante l iscrizione o meno al VIES. È da ricordare però che nel caso in cui il fornitore di software sia stabilito in un paese black-list e l acquisto sia superiore a 500 deve essere effettuata la comunicazione degli acquisti black-list 3. Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento. Cordiali saluti, SARA RAZZI 3 Decreto legislativo n.138 del 4 maggio 1999 art.1 Circolare informativa 2/2014 Pagina 6 di 6
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