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1 Circolare n. 4 La nuova territorialità Iva Recepimento delle direttive 2008/8, 2008/9 e 2008/117: novità Iva (D.Lgs. in corso di pubblicazione in G.U. e C.M , n. 58/E) Indice 1 Premessa Il nuovo quadro normativo delle prestazioni di servizi Articolo 7-Ter la regola generale Obblighi del prestatore Obblighi del committente e nozione di soggetto passivo Le deroghe Servizi di cui all art. 7-quater Servizi di cui all art. 7-quinquies Servizi di cui all art. 7-sexies Servizi di cui all art. 7-septies... 15

2 1. Premessa In data 22 gennaio scorso, il Governo ha approvato il Decreto Legislativo di recepimento delle seguenti direttive Iva: 2008/8: territorialità delle prestazioni di servizi; 2008/9: rimborso dell imposta assolta in altro Stato Ue; 2008/117: lotta alle frodi comunitarie e conseguenti modifiche nel contenuto del modelli Intrastat. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto, è bene rammentare che il contenuto dello stesso è già noto, in quanto previsto dallo schema di decreto approvato il 12 novembre Tuttavia, è bene evidenziare che, mentre per la territorialità delle prestazioni di servizi le disposizioni sono di fatto già efficaci sin dal 1 gennaio 2010, pur in assenza del formale recepimento della direttiva 2008/8 entro il 31 dicembre 2009, 2 in materia di rimborsi Iva e di modelli Intrastat le nuove regole del gioco non sono ancora chiare, in quanto il decreto demanda ai decreti attuativi l adozione delle misure operative. Alla luce di quanto detto, nel presente documento si analizza la nuova territorialità delle prestazioni di servizi, rinviando ad una successiva circolare l approfondimento delle novità per i rimborsi e per i modelli Intrastat. 2. Il nuovo quadro normativo delle prestazioni di servizi Il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/8 determina innanzitutto una riscrittura delle disposizioni del DPR 633/72 in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. 3 In particolare: sono state riscritte le disposizioni dell art. 7, co. 3 e 4, del DPR 633/72, vigenti fino al ; 1 Nell approvazione del decreto definitivo, il Governo non ha tenuto conto di alcune osservazioni pervenute dalla Commissione parlamentare del Senato, pur annunciando possibile successive modifiche ad opera di appositi decreti. 2 C.M , n. 58/E, in cui l Agenzia delle Entrate ha preso atto del contenuto dettagliato delle disposizioni comunitarie, talchè già efficaci dal 1 gennaio 2010 pur in assenza del formale recepimento da parte del legislatore nazionale. 3 E appena il caso di precisare che la territorialità delle cessioni di beni non ha subito modifiche sostanziali, anche se ora è contenuta nel nuovo art. 7-bis del DPR 633/72, che di fatto sostituisce il precedente art. 7, co. 2, del DPR 633/72. 2

3 sono stati introdotti i nuovi artt. 7-ter, contenente la nuova regola generale di territorialità dei servizi generici (precedente co. 3) e 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies, riferiti a particolari tipologie di servizi per le quali sono previste delle deroghe rispetto alla regola generale (fino al tali deroghe sono disciplinate dal co. 4 dell art. 7). Oltre a tale sistemazione normativa, è bene evidenziare che il decreto di recepimento della direttiva 2008/8 ha abrogato le disposizioni concernenti i servizi intracomunitari di cui all art. 40, co. 4-bis, 5, 6, 7 e 9, del DL 331/93. Si tratta dei seguenti servizi: servizi relativi a beni mobili (le cd. lavorazioni intracomunitarie, di cui al co. 4-bis); trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione (co. 5); prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione (co. 6). Prendendo atto della citata abrogazione, è opportuno soffermarsi sulle conseguenze derivanti da tale espulsione. In altre parole, è necessario chiedersi cosa accada per le prestazioni sopra elencate, ovvero quale sia la disciplina per individuarne la territorialità. In linea generale, a differenza di quanto accadeva fino al 31 dicembre 2009, dal 1 gennaio 2010 la disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi è contenuta esclusivamente nell ambito del DPR 633/72. Da ciò deriva che le prestazioni di cui al citato art. 40 del DL 332/93, sono ora confluite nell ambito delle disciplina generale contenuta negli artt. 7 e seguenti del DPR 633/72. Il passaggio normativo non è di poco conto, atteso che il prestatore dei servizi, residente nel territorio dello Stato, che fino al 2009 effettuava servizi intracomunitari non imponibili nei confronti di committenti soggetti passivi residenti in altri Stati Ue (i quali assoggettavano ad imposta nel loro Stato il servizio acquisito), si trova ora ad effettuare servizi fuori campo Iva, ai sensi dell art. 7-ter, con conseguente esclusione di tali operazioni dal computo di quelle rilevanti ai fini della formazione dello status di esportatore abituale. Quadro normativo territorialità dei servizi ai fini Iva nel D.P.R. 633/72 Fino al Dall REGOLA GENERALE Art. 7, co. 3 Art. 7-ter, co. 1 DEROGHE Art. 7, co. 4 Artt. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies 3

4 Prima di analizzare le novità previste dagli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/72, è bene porre l attenzione sul differente rapporto che sussiste tra la regola generale, contenuta nell art. 7-ter, e le deroghe di cui ai successivi artt. da 7-quater a 7-septies. In particolare: nella disciplina vigente fino al 31 dicembre 2009, le prestazioni di servizi disciplinate dalle deroghe contenute nel co. 4 dell art. 7 erano tutte di tipo assoluto, nel senso che si rendevano applicabili a prescindere dalla natura del committente (soggetto passivo o privato ), e come tali erano sempre indipendenti dalla regola generale. Ciò significa che laddove il servizio fosse disciplinato dalla deroga, la soluzione relativa al luogo di rilevanza territoriale si esauriva nell ambito della deroga stessa, senza alcuna possibilità di rinvio alla regola generale; nella disciplina vigente dal 1 gennaio 2010, invece, le deroghe assumono una valenza del tutto diversa, in quanto è possibile suddividerle in due gruppi: quelle assolute, destinate ad operare a prescindere dalla soggettività passiva del committente della prestazione, e previste dagli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72; quelle relative, invece, applicabili solo in presenza di committenti non soggetti passivi (art. 7-sexies), ovvero committenti non soggetti passivi stabiliti fuori dalla Ue (art. 7-septies). Da quanto detto, deriva che dal 1 gennaio 2010: per le prestazioni di servizi di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, si rende sempre applicabile il criterio previsto da tali disposizioni, e quindi in deroga alla regola generale di cui all art. 7-ter; per le prestazioni di servizi di cui agli artt. 7-sexies e 7-septies, invece, è necessario distinguere i seguenti sottocasi: committente soggetto passivo d imposta: il luogo di tassazione del servizio è disciplinato dalla regola generale di cui al co. 7-ter. 4

5 committente non soggetto passivo d imposta (per alcuni servizi, tale committente non soggetto passivo non deve essere ubicato extra-ue): il luogo di tassazione del servizio è disciplinato dalla disposizione stessa, e quindi in deroga alla regola generale; 3. Art. 7-ter: la regola generale Il nuovo art. 7-ter del DPR 633/72, che di fatto sostituisce il precedente co. 3 dell art. 7, contiene, dome detto, la regola generale per l individuazione del luogo di rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi. Nel dettaglio, si deve distinguere tra: servizi resi nei confronti di soggetti passivi, nel qual caso il luogo di rilevanza territoriale ai fini Iva è quello in cui è stabilito il committente (tassazione a destino ); servizi resi nei confronti di privati, ossia soggetti che non svolgono attività d impresa o professionale, nel qual caso le prestazioni sono rilevanti nel luogo in cui è stabilito il prestatore (tassazione all origine ). Tali indicazioni sono state recepite dal legislatore nazionale nel citato art. 7-ter, in cui si prevede, quale regola generale, che le prestazioni di servizi sono rilevanti nel territorio dello Stato: quando sono rese a soggetti passivi d imposta nel territorio stesso dello Stato; quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. In buona sostanza, a differenza di quanto si verifica con l attuale quadro normativo, dal 1 gennaio 2010, i servizi generici, ossia diversi da quelli indicati nei successivi artt. 7-quater e seguenti sono rilevanti in Italia: quando il committente è stabilito, o meglio identificato, ai fini Iva in Italia: ciò significa che se il prestatore è un soggetto non residente in Italia, e presta un servizio generico nei confronti di un soggetto passivo d imposta in Italia, quest ultimo deve assoggettare ad Iva il servizio stesso, emettendo un autofattura ai sensi dell art. 17, co. 2, del DPR 633/72 (anche tale ultima disposizione è stata rivista dal decreto in commento); quando il committente non è soggetto passivo d imposta, da parte di un prestatore stabilito ai fini Iva in Italia: da ciò deriva che laddove il committente non residente non 5

6 assuma la qualifica di soggetto passivo Iva, il prestatore italiano deve tassare ai fini Iva il servizio nel nostro territorio, emettendo (normalmente) fattura con addebito dell Iva. Da quanto detto emerge che: la regola generale di tassazione dei servizi generici è il luogo in cui è stabilito il committente ai fini Iva regola del B2B; tale regola generale subisce, forzatamente, una deroga nel caso in cui il committente non sia soggetto passivo d imposta nel suo Paese (in tal caso, infatti, non può effettuare il cd. reverse charge per assoggettare ad imposta la prestazione), nel qual caso il servizio torna ad essere tassato nel luogo in cuoi è stabilito il prestatore (soggetto passivo) regola del B2C. PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE Committente soggetto passivo (B2B) Committente non soggetto passivo (B2C) Rilevanza territoriale nel Paese del committente Rilevanza territoriale nel Paese del prestatore 4. Obblighi del prestatore L applicazione della regola della tassazione a destino determina, come detto, l esclusione da Iva in Italia dei servizi rientranti nell art. 7-ter del DPR 633/72. Tuttavia, pur in carenza del presupposto territoriale, il prestatore residente nel territorio dello Stato deve procedere all emissione della fattura. In particolare, l art. 21 del DPR 633/72 prevede: l obbligo di emissione della fattura per i servizi fuori campo Iva ai sensi dell art. 7-ter del DPR 633/72, prestati nei confronti di committenti soggetti passivi d imposta in altro Stato Ue (co. 6); 6

7 l obbligo di indicazione nella fattura del numero di identificazione Iva del committente comunitario, attribuitogli dallo Stati membro di stabilimento (lett. f-bis, del co. 2). Il suddetto obbligo di fatturazione, pur in presenza di un operazione esclusa dal campo di applicazione dell Iva, si spiega con la necessità di indicare successivamente tali operazioni nei modelli Intrastat. Tuttavia, il decreto stesso, posto che trattasi di operazioni escluse dal campo di applicazione dell Iva, ha provveduto a modificare l art. 20 del DPR 633/72, disponendo che i servizi in oggetto non concorrono alla formazione del volume d affari. Da ciò derivano ulteriori conseguenze per il prestatore residente: non è possibile computare tali servizi ai fini della formazione dello status di esportatore abituale; la posizione creditoria ai fini Iva che può derivare dall effettuazione di operazioni escluse, con assolvimento dell Iva sugli acquisti, può essere gestita con la compensazione (tenendo presente le limitazioni introdotte dal DL 78/2009), ovvero con la richiesta di rimborso. Su tale ultimo aspetto, è bene tener conto che la causa che legittima la richiesta di rimborso è quella prevista dall art. 30, co. 3, lett. d), del DPR 633/72, ovvero l effettuazione in prevalenza di operazioni escluse da Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, del DPR 633/72. Tuttavia, per tale fattispecie è prevista la possibilità di richiedere il solo rimborso dell eccedenza annuale, e non anche di quella maturata nel singolo trimestre, in quanto l art. 38-bis non richiama la disposizione in esame. E appena il caso di precisare che resta ferma l esclusione dall obbligo di emissione della fattura per i servizi, fuori campo Iva ai sensi dell art. 7-ter, prestati nei confronti di soggetti passivi in Paesi extraue. In tale ultima ipotesi, è sufficiente l emissione di un documento contabile per l annotazione ai fini delle imposte sui redditi. SERVIZI ESCLUSI DA IVA ART. 7-TER: OBBLIGHI DOCUMENTALI COMMITTENTE UE COMMITTENTE EXTRAUE OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA CON INDICAZIONE DELLA PARTITA IVA DEL COMMITTENTE COMUNITARIO EMISSIONE DOCUMENTO CONTABILE 7

8 5. Obblighi del committente e nozione di soggetto passivo Come visto in precedenza, la regola generale della tassazione a destino comporta l obbligo di assolvimento dell imposta da parte del committente, purchè lo stesso sia un soggetto passivo ai fini Iva. Da ciò deriva che si rende necessario analizzare i due seguenti aspetti: la nozione di soggetto passivo; le modalità operative di assolvimento del tributo. Relativamente al primo aspetto, l art. 7-ter del DPR 633/72, al co. 2, stabilisce che si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad esse rese : i soggetti esercenti attività d impresa o arti e professioni: per le persone fisiche, tuttavia, la soggettività passiva è limitata alle sole prestazioni ricevute nello svolgimento dell attività d impresa o professionale; gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, anche quando agiscono al di fuori dell esercizio di un attività commerciale (enti commerciali); gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, ma identificati ai fini Iva (enti non commerciali). Relativamente agli enti, alle associazioni ed alle altre organizzazioni, tali soggetti sono considerati soggetti passivi: nel caso in cui svolgano sia attività commerciale, sia attività istituzionale: in tale ipotesi, quindi, sussiste una sorta di presunzione secondo cui per tutti i servizi acquisiti da tali enti, gli stessi sono considerati soggetti passivi ai fini Iva, a prescindere dalla sfera (commerciale o istituzionale) in cui il servizio stesso si riferisce. E evidente, tuttavia, che se il servizio è stato acquisito nella sfera istituzionale, l imposta afferente l acquisto del servizio stesso, ed oggetto di autofatturazione, non può essere portata in detrazione; nel caso in cui svolgano solo attività istituzionale, ma risultano identificati ai fini Iva in quanto effettuano acquisti intracomunitari per importi superiori a euro , in conseguenza dei quali sussiste l obbligo di identificazione per assoggettare ad Iva in Italia tali acquisti (art. 38, co. 5, lett. c), del D.L. 331/93). Anche tali enti, pertanto, essendo di fatto identificati ai fini Iva, sono considerati soggetti passivi per le prestazioni ricevute, anche se l utilizzo dei servizi avviene nell ambito della sfera istituzionale. 8

9 Per quanto riguarda, invece, le persone fisiche che svolgono attività d impresa, o professionale, la natura di soggetti passivi ai fini Iva si riferisce solamente agli acquisti, in qualità di committenti, che si riferiscono alla sfera imprenditoriale o professionale. Al contrario, per quelli acquisiti ad uso personale, gli stessi non rivestono la qualifica di soggetti passivi. Tale ultimo aspetto comporta senza dubbio alcuni problemi operativi, in quanto per tali soggetti sarà sempre necessario verificare la sfera di acquisizione del servizio, in quanto solo per quelli riferiti all attività commerciale o professionale, gli stessi assumono la natura di soggetto passivo. SOGGETTI Enti, associazioni ed altre organizzazioni, svolgenti sia attività commerciale, sia istituzionale Enti, associazioni ed altre organizzazioni, svolgenti solo attività istituzionale, ma identificati ai fini Iva Enti, associazioni ed altre organizzazioni, svolgenti solo attività istituzionale, non identificati ai fini Iva Enti, associazioni ed altre organizzazioni, svolgenti solo attività istituzionale, identificati ai fini Iva per l assolvimento dell imposta sugli acquisti intracomunitari (art. 38, co. 5, lett. c), del DL 331/93) Persone fisiche, svolgenti attività d impresa o professionale SOGGETTIVITA PASSIVA IVA PER I SERVIZI Sono considerati sempre soggetti passivi ai fini Iva per i servizi ricevuti Sono considerati sempre soggetti passivi ai fini Iva per i servizi ricevuti Non sono considerati soggetti passivi ai fini Iva per i servizi ricevuti Sono considerati soggetti passivi ai fini Iva per i servizi ricevuti Sono considerati soggetti passivi ai fini Iva solo per i servizi ricevuti nello svolgimento dell attività d impresa o professionale In merito agli obblighi connessi all assolvimento dell Iva da parte del committente soggetto passivo d imposta nel territorio dello Stato, come anticipato, il decreto legislativo prevede, modificando l art. 17, co. 2, del DPR 633/72, un obbligo generalizzato (anche per le cessioni di beni) si assolvimento del tributo da parte del committente del servizio (soggetto passivo) mediante emissione di autofattura. Su tale questione, è opportuno precisare quanto segue: 9

10 l applicazione del reverse charge si estende anche al caso in cui il prestatore del servizio non residente si sia identificato nel territorio dello Stato a mezzo rappresentante fiscale, ovvero identificazione diretta. Tali due modalità alternative di identificazione ai fini Iva in Italia, infatti, non attribuiscono al soggetto prestatore non residente la qualifica di soggetto passivo ai fini Iva. Diversamente, come stabilito dall art. 7, co. 1, lett. d), del DPR 633/72, la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente si considera soggetto passivo, sia pure limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute ; nel corso dei forum fiscali, organizzati dagli organi di stampa, l Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza di un prestatore soggetto passivo in altro Stato Ue, il committente può assolvere l imposta in Italia mediante il sistema dell integrazione della fattura del fornitore comunitario, applicando in buona sostanza le medesime regole previste per gli acquisti intracomunitari di beni. Tale ultimo chiarimento è da accogliere con favore, soprattutto tenendo conto del successivo obbligo di inserimento di tali servizi nei modelli Intrastat. Infatti, è in tal modo possibile utilizzare la medesima procedura contabile sia per gli acquisti intracomunitari di beni, assoggettati ad imposta da parte dell acquirente italiano, ai sensi dell art. 46 del DL 331/93, sia per gli acquisti di servizi da prestatore residente in altro Stato Ue. Anche in tale caso, quindi, è possibile inserire nel registro degli acquisti, di cui all art. 25 del DPR 63/72, i dati del fornitore comunitario, sulla cui fattura è applicata l imposta (se dovuta), con conseguente inclusione di tali operazioni, al pari degli acquisti di beni, nei modelli Intrsatat. 6. Le deroghe Come detto in precedenza, a fianco della regola generale, il legislatore ha previsto, per alcune categorie di servizi (cd. battezzati ), un criterio per l individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi diverso da quello di stabilimento del committente (se soggetto passivo), ovvero del prestatore (se committente non soggetto passivo). Si ricorda che le suddette deroghe si suddividono in due gruppi: deroghe di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies: applicabili a prescindere dalla soggettività passiva o meno del committente (deroghe assolute ed indipendenti dalla regola generale); deroghe di cui agli artt. 7-sexies e 7-septies: applicabili solamente in presenza di un committente non soggetto passivi d imposta (deroghe relative ), con la conseguenza che i servizi inclusi in tali articoli, se prestati nei confronti di soggetti 10

11 passivi d imposta, tornano alla regola generale di cui all art. 7-ter del DPR 633/72, con conseguente rilevanza territoriale ai fini Iva nel Paese del committente. TERRITORIALITA SERVIZI DEROGHE Quadro normativo Deroghe ARTT. 7-QUATER E 7- QUINQUIES ARTT. 7-SEXIES E 7-SEPTIES Deroghe assolute, applicabili sia per servizi B2B, sia per servizi B2C, riferite a talune prestazioni di servizi Deroghe relative, applicabili solo per servizi B2C, e riferite a talune prestazioni di servizi 6.1 Servizi di cui all art. 7-quater Per l art. 7-quater, che come detto raggruppa la prima pattuglia di servizi in deroga assoluta, per i quali la rilevanza territoriale ai fini Iva in Italia è individuata con un criterio differente rispetto a quello del luogo di stabilimento del committente, il criterio individuato nella disposizione normativa trova applicazione in ogni caso (anche con il committente soggetto passivo d imposta). Nella tabella che segue sono indicati i servizi disciplinati dall art. 7-quater, e per ciascuno dei quali è specificato il criterio per la rilevanza territoriale ai fini Iva in Italia. Territorialità delle prestazioni di cui all art. 7-quater Disposizione normativa Tipologia di prestazione Criterio per la rilevanza Iva in Italia Prestazioni di servizi relative a beni immobili (comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la Immobile situato nel territorio Art. 7-quater), lett. a) fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in dello Stato settori aventi analoga funzione, le concessioni di diritti di utilizzazione di beni 11

12 Art. 7-quater), lett. b) Art. 7-quater), lett. c) Art. 7-quater), lett. d) Art. 7-quater), lett. e) immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione ed al coordinamento dell esecuzione dei lavori immobiliari) Prestazioni di trasporto di passeggeri Prestazioni di ristorazione e di catering (non rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri effettuato all interno della Comunità) Prestazioni di ristorazione e di catering (rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri effettuato all interno della Comunità) Prestazione di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine (non superiore a 30 giorni, ovvero a 90 se natanti), di mezzi di trasporto In proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato Quando sono materialmente eseguite all interno del territorio dello Stato Il luogo di partenza del trasporto è situato all interno del territorio dello Stato Mezzo di trasporto messo a disposizione del destinatario: nel territorio dello Stato: rilevano se il mezzo è utilizzato all interno della Ue; al di fuori del territorio della Ue: rilevano se il mezzo è utilizzato nel territorio dello Stato 6.2. Servizi di cui all art. 7-quinquies L art. 7-quinquies contiene la disciplina relativa alla territorialità di alcuni servizi, per i quali la rilevanza ai fini Iva nel territorio dello Stato è ancorata alla materiale esecuzione dell attività 12

13 nel territorio stesso. Nella tabella che segue, sono schematizzate le prestazioni incluse nell art. 7-quinquies. Territorialità delle prestazioni di cui all art. 7-quinquies 4 Disposizione normativa Tipologia di prestazione Criterio per la rilevanza Iva in Italia Prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, Art. 7-quinquies), primo Attività materialmente svolta sportive, scientifiche, periodo nel territorio dello Stato educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni Prestazioni di servizi degli Art. 7-quinquies), primo periodo organizzatori delle suddette attività, nonché le prestazioni accessorie Attività materialmente svolta nel territorio dello Stato Prestazioni di servizi per l accesso alle manifestazioni culturali, Attività materialmente Art. 7-quinquies), secondo artistiche, sportive, eseguita nel territorio dello periodo scientifiche, educative, Stato ricreative e simili, nonché le relative prestazioni accessorie 6.3 Servizi di cui all art. 7-sexies L art. 7-sexies del DPR 633/72 contiene la disciplina della territorialità Iva in relazione ad alcune tipologie di prestazioni di servizi, sul presupposto, tuttavia, che siano rese a committenti non soggetti passivi (si tratta, quindi, di una deroga relativa, nel significato che si è illustrato in precedenza). Nel caso in cui il committente abbia la qualifica di soggetto passivo, le prestazioni stesse rilevano nel territorio dello Stato sulla base della regola generale del luogo di stabilimento del committente. 4 Il decreto prevede che con decorrenza 1 gennaio 2011, l art. 7-quinquies) sia sostituito con una nuova disposizione, secondo cui, il criterio del luogo di esecuzione delle prestazioni si applichi alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi per l accesso alle manifestazioni, mentre il medesimo criterio resta fermo, in linea generale, sia per le prestazioni di servizi per l accesso alle manifestazioni, sia per le prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, quando sono rese a committenti provati non soggetti passivi. 13

14 Nella tabella che segue, sono schematizzate le regole di territorialità dei servizi inclusi nell art. 7-sexies. Territorialità delle prestazioni di cui all art. 7-sexies (committente non soggetto passivo d imposta) Disposizione normativa Tipologia di prestazione Criterio per la rilevanza Iva in Italia Prestazioni di Operazioni oggetto dell intermediazione Art. 7-sexies), lett. a) intermediazione in nome e effettuate nel territorio dello per conto del cliente Stato Prestazioni di trasporto di In proporzione alla distanza beni diverse dal trasporto Art. 7-sexies), lett. b) percorsa nel territorio dello intracomunitario 5 Stato Art. 7-sexies), lett. c) Prestazioni di trasporto intracomunitario di beni Esecuzione del trasporto con inizio nel territorio dello Stato Art. 7-sexies), lett. d) Prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali, e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili Esecuzione nel territorio dello Stato Art. 7-sexies), lett. e) Prestazione di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto Prestatore stabilito nel territorio dello Stato: se il mezzo è utilizzato nel territorio della Comunità Prestatore (soggetto passivo) stabilito al di fuori del territorio della Comunità: se il 5 La definizione di trasporto intracomunitario di beni è contenuta nell art. 7, lett. f), del DPR 633/72, in cui si stabilisce che sono tali quelli il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. 14

15 Art. 7-sexies), lett. f) Art. 7-sexies), lett. g) Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici Prestazioni di telecomunicazione e di tele radiodiffusione mezzo è utilizzato nel territorio dello Stato Prestatore stabilito al di fuori del territorio della Comunità: se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato (o ivi residente senza domicilio all estero) Prestatore stabilito nel territorio dello Stato: se committente residente o domiciliato nel territorio della Comunità ed ivi utilizzate Prestatore stabilito al di fuori del territorio della Comunità: se utilizzate nel territorio dello Stato 6.4 Servizi di cui all art. 7-septies L art. 7-septies contiene l ultima serie di prestazioni di servizi il cui luogo di rilevanza territoriale è individuato in deroga al domicilio del committente. Tuttavia, anche tale deroga è di quelle cd. relative, e quindi non applicabile in presenza di committente soggetto passivo d imposta. Per quanto riguarda, invece, il funzionamento di tale deroga in presenza di committente non soggetto passivo Iva, è bene evidenziare che l art. 7-septies prevede che in presenza di un committente extraue, le prestazioni ivi elencate non sono territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato. In buona sostanza, è possibile la territorialità di tali servizi come segue: committente soggetto passivo d imposta: territorialità nel Paese del committente, ai sensi dell art. 7-ter; committente non soggetto passivo d imposta residente in uno Stato extraue: i servizi non sono territorialmente rilevanti ai fini Iva nel territorio dello Stato; 15

16 committente non soggetto passivo residente in Italia o in altro Paese Ue: territorialità nel Paese del prestatore, ai sensi dell art. 7-ter (applicazione della regola generale della tassazione all origine in presenza di committente non soggetto passivo d imposta). Territorialità delle prestazioni di cui all art. 7-septies (committente non soggetto passivo d imposta stabilito in un Paese extra-ue) Disposizione normativa Tipologia di prestazione Criterio per la rilevanza Iva in Italia Art. 7-septies), lett. a) Prestazioni di cui all art. 3, co. 2, n. 2), del DPR 633/72 (cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti) Committente non soggetto passivo non domiciliato e residente fuori della Comunità Art. 7-septies), lett. b) Prestazioni pubblicitarie Art. 7-septies), lett. c) Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili Art. 7-septies), lett. d) Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti Art. 7-septies), lett. e) Messa a disposizione del personale 16

17 Art. 7-septies), lett. f) Art. 7-septies), lett. g) Art. 7-septies), lett. h) Art. 7-septies), lett. i) Art. 7-septies), lett. l) Prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto Concessione dell accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati Servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato, ancorché resi da soggetti che non siano vi stabiliti Servizi prestati per via elettronica Prestazioni di servizi inerenti all obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un attività o un diritto di cui alle lettere precedenti 17

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